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Fermo auto e ipoteca Equitalia: arriva la mediazione obbligatoria

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Fermo auto e ipoteca Equitalia:

arriva la mediazione obbligatoria

written by Redazione | 02/08/2015

Come funziona il reclamo mediazione contro cartelle esattoriali, ipoteche, fermo amministrativo di Equitalia; in cosa consiste il fermo auto e cosa può fare il proprietario dell’automezzo.

Sarà obbligatoria la mediazione con Equitalia prima di poter invocare l’intervento del giudice contro le ipoteche e il fermo auto iscritti illegittimamente dall’Agente per la riscossione. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo (in attesa dei pareri delle commissioni parlamentari) appena approvato dal Governo e che mira ad ampliare l’ambito di applicazione degli strumenti alternativi al contenzioso giudiziale.

Cos’è il reclamo-mediazione

L’istituto del reclamo e della mediazione tributaria, introdotto dall’1.4.2012 sulla scia della mediazione civile – per le sole controversie di valore non superiore a euro 20.000, consiste in una procedura amministrativa da esperire – tramite

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apposita istanza – in via preliminare ogni qualvolta si intende presentare un ricorso tributario, pena l’inammissibilità dello stesso.

Essa può contenere, da parte del contribuente, una proposta di mediazione.

Lo scopo è quello di evitare l’accesso al giudizio per quelle questioni che possono essere risolte in via amministrativa, tramite l’autotutela dell’Amministrazione finanziaria o un accordo con il contribuente.

Se la controversia viene definita bonariamente in questa fase pre-contenziosa, le sanzioni sono ridotte al 40%.

L’accordo si perfeziona con il pagamento dell’intero importo o con la prima rata se si paga frazionatamente.

Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che si sia conclusa la mediazione (accoglimento parziale) con un accordo fra le parti, l’istanza produce gli effetti del ricorso (per cui il contribuente deve depositare l’atto, nei termini di legge, presso la Commissione Tributaria Provinciale).

La mancata attivazione della procedura di reclamo e mediazione (così come nel caso di deposito del ricorso prima dell’esito della stessa) determina l’improcedibilità (e non l’inammissibilità) del ricorso. Qualora il ricorso sia presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali si esperisce la fase del reclamo, l’Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso.

Sono applicabili al procedimento di mediazione le disposizioni sui termini processuali, così la procedura di mediazione sarà sottoposta alla sospensione dei termini feriali. Quindi per il calcolo dei 90 giorni si avrà riguardo a quanto previsto per i termini processuali: il computo dei 90 giorni entro cui si deve concludere la procedura di mediazione diventa un periodo a tutti gli effetti di natura processuale.

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L’estensione della mediazione

Con il nuovo decreto legislativo in corso di approvazione, la procedura appena descritta sarà obbligatoria anche per opporsi alle cartelle di Equitalia (e degli altri agenti della riscossione) fino a 20mila euro.

Dunque, il contribuente che vorrà attivare la tutela giudiziaria – sia essa davanti al tribunale ordinario che alla commissione tributaria (leggi a riguardo le regole sulla giurisdizione e competenza per fermo e ipoteca) – dovrà prima procedere a effettuare il reclamo con la proposta di mediazione.

Il procedimento di mediazione, ovviamente, sospende i termini per la proposizione del ricorso. Viene altresì sospesa anche l’esecutività dell’atto impugnato: in pratica, il contribuente, in tale forbice di tempo, non dovrà temere né l’iscrizione del fermo o dell’ipoteca (se si è mosso in anticipo, ricorrendo contro il preavviso), né l’eventuale pignoramento.

La mediazione tributaria nei confronti di Equitalia potrà essere fatta valere, ovviamente, solo per vizi propri delle cartelle di pagamento e non dell’atto prodromico: così, non si potrà più mettere in contestazione il debito fiscale, bensì le modalità di compilazione e notifica della cartella (indicazione interessi, motivazione, vizi di notifica, ecc.). Stesso discorso per l’impugnazione di fermi auto o di ipoteche.

Come funziona il fermo auto di Equitalia

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati (comunemente detto anche

“ganasce fiscali“) è una misura cautelare adottabile da Equitalia e dagli altri agenti della riscossione sui “veicoli, autoscafi e aeromobili” e tutti gli altri beni mobili registrati qualora, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di regola, 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, il contribuente o il coobbligato non abbiano provveduto al versamento delle somme contestate.

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L’iscrizione del fermo amministrativo nei registri mobiliari ha come conseguenza il divieto di utilizzo del bene. Infatti, tale provvedimento provoca una sorta di

“interdizione” sulla circolazione del veicolo intestato al debitore o al coobbligato, anche se non ne comporta l’inalienabilità.

L’auto con il fermo amministrativo può essere ceduta o venduta, ma l’atto non è opponibile a Equitalia (così come avviene con le ipoteche).

Riguardo al divieto di circolazione la legge stabilisce che il proprietario “fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio”.

In caso di inosservanza del divieto di circolazione scattano le seguenti sanzioni:

– sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 731 ad 2.928 euro;

– confisca del veicolo.

In ogni caso, al soggetto che utilizza il veicolo sottoposto a fermo, non sono irrogabili comunque le sanzioni penali previste dal Codice penale in merito alla sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Infatti, esse si applicano solo in caso di sequestro conservativo e di pignoramento.

In ogni caso, come già innanzi precisato, l’avvenuta disposizione del fermo non ha come effetto il divieto di alienazione del veicolo.

Possono essere oggetto di fermo amministrativo i veicoli, gli autoscafi e gli aeromobili. Inoltre, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare altresì che il

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fermo amministrativo si estende alla generalità dei beni mobili registrati.

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