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Ex par. 66.2, ora art. 214 Nuova Circolare.

OGGETTO: Pratica num. 1103/VV/2013. Nota n. 2054 in data 18.11.2013 del Presidente del Tribunale di ……… avente ad oggetto: Quesito urgente in ordine alle modalità di composizione di un collegio penale in relazione a processo con reati prossimi alla prescrizione.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota in data 18 novembre 2013 con la quale il Presidente del Tribunale di ...ha posto un quesito in ordine alle modalità di formazione di un collegio penale;

osserva

1. - Nella nota a firma del Presidente del Tribunale di ...si rappresenta quanto segue.

<<….premesso che l’art. 97, comma 4, dell’Ordinamento Giudiziario così recita: “ è vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio”;

il paragrafo 66.2 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2012-2014 così prevede “di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente (art. 97, quarto comma, O.G.)”;

il paragrafo 66.3 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2012 – 2014 così prevede “di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato ed uno supplente”;

le tabelle attualmente in vigore presso il Tribunale di ...dispongono per la sezione penale, il cui organico è attualmente completo, che alle sostituzioni per assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione, debba farsi fronte, secondo criterio di anzianità decrescente, con ricorso ai magistrati della sezione;

sussiste la necessità, per la situazione di incompatibilità di tutti i magistrati della sezione penale, ad eccezione di un solo giudice, di provvedere alla formazione del collegio penale con l’istituto della supplenza all’interno del medesimo ufficio ai sensi del paragrafo 7 della circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali attualmente in vigore;

in passato la Suprema Corte ha ritenuto che, nell’interpretare il disposto di cui all’art. 97, ultimo comma, dell’O.G. allora vigente (la cui formulazione però appare analoga a quella attuale), il quale, disciplinando la sostituzione per supplenza dei magistrati assenti o impediti negli organi giudiziari, vieta l’intervento in ciascuna sezione di più di un magistrato supplente estraneo al collegio, per “collegio” deve intendersi “non già la sezione, bensì l’organo giudiziario collegiale indicato nel primo comma del citato art. 97, cioè la corte o il tribunale che siano costituti in sezioni; pertanto la predetta limitazione numerica deve intendersi riferita ai magistrati estranei a ciascuna corte o a ciascun tribunale i quali vengono destinati in supplenza a tali uffici a norma dei successivi artt. 105 e 108 dello stesso ordinamento giudiziario” (Cass., sez. 2, sentenza n. 7814 del 26 settembre 1990, depositata il 24 luglio 1991, CED, rivista 187872…..omissis).

rilevato che l’attuale previsione degli istituti della supplenza e della applicazione, così come configurati dalla circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistettuali e magistrati distrettuali attualmente in vigore, sembrerebbe limitare i casi di supplenza esterna all’ufficio alle sole ipotesi di cui al paragrafo 20

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, escludere la presenza di due membri supplenti –senza

1 20. – Supplenza infradistrettuale

20.1 – La supplenza infradistrettuale permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale ed ha la funzione di ampliare la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente.

20.2 – La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l’impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni.

20.3 – Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.

20.4 – Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente.

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distinzione tra supplenti interni ed esterni – nel medesimo collegio giudicante, imporre conseguentemente il ricorso all’istituto dell’applicazione se del collegio già faccia parte un supplente;

che è necessario, per le evidenti ricadute sull’organizzazione degli Uffici, dirimere il dubbio se l’interpretazione già data dalla Suprema Corte, secondo la quale sarebbe però consentita la presenza di due supplenti interni in un collegio giudicante ed esclusa soltanto quella di due supplenti esterni, sia tuttora compatibile con l’art. 97, comma 4, dell’O.G., come appare attuato nel modo sopra precisato dalle circolari del C.S.M. suindicate.

Tutto ciò premesso, rivolge con urgenza il seguente quesito “se l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte debba ritenersi superato da quanto previsto dalle sopra indicate circolari del Consiglio Superiore della Magistratura o se invece sia possibile la nomina di due membri supplenti interni (appartenenti al medesimo ufficio) per la formazione di un collegio penale e se, pertanto, il divieto di cui all’art. 97, comma 4, dell’O.G. debba intendersi limitato alla sola supplenza esterna, ovverosia alle ipotesi di cui al citato paragrafo 20 della circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali o viceversa anche a quella interna, come sembrerebbe stabilire il paragrafo n. 66.2 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2012 - 2014>>.

2. - Va premesso che il Consiglio ha già avuto modo di rilevare in passato come le questioni sollevate in sede di formulazione di quesiti, qualora - come nel caso di specie- abbiano ad oggetto future variazioni tabellari, non possano costituire anticipazione della decisione sulla loro approvazione, ma unicamente rappresentare una lettura delle norme primarie e secondarie vigenti in relazione al caso concreto.

Passando all’esame della questione prospettata in questa sede, in primo luogo va evidenziato che nella circolare in materia di organizzazione tabellare per il triennio 2014 - 2016, in ordine alla

“Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati”, l’unica disposizione innovativa rispetto alla normativa secondaria previgente è stata quella con la quale si è chiarito che il divieto posto dall’art. 110, quinto comma, O.G., di destinare più di un applicato a un medesimo collegio, non opera nei casi in cui l’applicazione sia disposta ad processum, ossia allo scopo di terminare un processo già incardinato [paragrafo 66.1 della citata circolare: “Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato applicato (art. 110, quinto comma, O.G.), salvo che si tratti di applicazioni disposte ai sensi dei parr. 30 e 40 della circolare consiliare dettata in materia.”].

Nel paragrafo 66.2 della citata circolare si è, invece, ribadito che “di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente”, con il richiamo espresso al divieto previsto dalla norma primaria di cui all’art. 97, quarto comma, O.G..

Nulla, quindi, è mutato in ordine a quanto previsto da tale ultima norma e alla interpretazione pacifica di tale disposizione, come riferita solo alla composizione di collegi con due magistrati supplenti esterni.

In tale ottica si pone il divieto previsto espressamente dal paragrafo 20.4 della Circolare in materia di applicazioni, supplenze e tabelle infradistrettali, secondo il quale “non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente”.

La normativa di cui al paragrafo 20 disciplina la c.d. supplenza infradistrettuale (

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) e, quindi, fa riferimento a supplenza disposta con un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso.

20.5 – La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro (….).

(2) 20. – Supplenza infradistrettuale

20.1 – La supplenza infradistrettuale permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale ed ha la funzione di ampliare la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente.

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Pertanto, la disposizione di cui al citato paragrafo 20.4 non fa che reiterare il divieto già previsto dal paragrafo 66.2 e, ancor prima, dall’art. 97, quarto comma, O.G., da interpretarsi –come si è detto- come divieto riferito alla composizione di un collegio con due magistrati supplenti che appartengono ad un ufficio diverso.

Analogo divieto, invece, non è stato previsto nella disciplina specifica relativa alla destinazione di magistrati dello stesso ufficio a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli titolari delle funzioni.

Tale disciplina è prevista in particolare dai paragrafi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Circolare in materia di applicazioni, supplenze e tabelle infradistrettali.

E’ evidente, allora, che nei casi –come quello indicato nel quesito in esame- in cui un collegio non possa essere composto per incompatibilità dei magistrati indicati nelle tabelle quali titolari delle funzioni si possa far ricorso anche a più supplenti interni.

Peraltro, in linea con tale lettura interpretativa della normativa in materia sono le disposizioni di cui allo stesso paragrafo 66 della Circolare in materia di tabelle che, proprio al fine di agevolare le modalità di composizione dei collegi nei casi di difficoltà degli uffici per assenza o impedimento dei magistrati, prevede al punto 3 che “di un stesso collegio possono far parte un magistrato applicato ed uno supplente” e, ancor più significativamente, al punto 4 che “di uno stesso collegio possono far parte più magistrati coassegnati o più magistrati distrettuali, ovvero un magistrato applicato ed uno o più coassegnati o magistrati distrettuali, oppure un supplente ed uno o più magistrati coassegnati o distrettuali”.

Insomma, se un collegio può essere formato da più magistrati coassegnati o più magistrati distrettuali, ovvero un magistrato applicato ed uno o più coassegnati o magistrati distrettuali, oppure un supplente ed uno o più magistrati coassegnati o distrettuali, a maggior ragione non si può ritenere sussistente un divieto in ordine alla composizione di un collegio facendo ricorso alla supplenza di uno o più magistrati in servizio nello stesso ufficio giudiziario.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

20.2 – La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l’impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni.

20.3 – Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.

20.4 – Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente.

20.5 – La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro.

20.6 – Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della "medesima competenza", stabilito per l’assegnazione congiunta dal par. 19.

20.7 – Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri di automatismo indicati dal paragrafo 5, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

20.8 – Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dai Presidenti di Corte d’appello e dai Procuratori generali, su richiesta del dirigente dell’ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell’ufficio di provenienza.

20.9 – Il provvedimento di supplenza infradistrettuale deve essere adeguatamente motivato ed indicare espressamente le cause del mancato ricorso al supplente previsto nelle tabelle o nei progetti organizzativi dell’ufficio in cui si è verificata l’assenza o l’impedimento temporaneo del magistrato. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, dovranno essere indicate le ragioni dell’individuazione del supplente. Nell’ambito di queste ultime deve rivestire carattere di prevalenza l’esigenza di funzionalità dell’ufficio nell’ambito del quale è scelto il supplente, avuto riguardo alla natura ed all’entità dei carichi di lavoro.

20.10 – Per i provvedimenti di supplenza infradistrettuale si applica la procedura di cui ai Capi I e II.

Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario ed al Consiglio superiore della magistratura nell’osservanza delle direttive del par. 11.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano, comunque, le disposizioni generali previste in circolare per le supplenze, in quanto compatibili”.

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di rispondere al quesito indicato in premessa nel modo seguente:

Nel paragrafo 66.2 della Circolare in materia tabellare è previsto che “di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente”, con il richiamo espresso al divieto sancito dalla norma primaria di cui all’art. 97, quarto comma, O.G., che deve ritenersi limitato solo alla composizione di collegi con due magistrati supplenti esterni.

La stessa ratio supporta il divieto previsto espressamente dal paragrafo 20.4 della Circolare in materia di applicazioni, supplenze e tabelle infradistrettali, secondo il quale “non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente”. Infatti, la normativa di cui al paragrafo 20 disciplina la c.d. supplenza infradistrettuale (

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) e, quindi, fa riferimento a supplenza disposta con un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso.

Analogo divieto, invece, non è stato previsto nella disciplina specifica relativa alla destinazione di magistrati dello stesso ufficio a svolgere compiti di supplenza, sicché si può far ricorso anche a più supplenti interni nei casi –come quello indicato nel quesito in esame- in cui un collegio non possa essere composto per incompatibilità dei magistrati titolari delle funzioni per previsione tabellare.”

§ 66.2

(3) 20. – Supplenza infradistrettuale

20.1 – La supplenza infradistrettuale permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale ed ha la funzione di ampliare la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente.

20.2 – La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l’impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni.

20.3 – Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.

20.4 – Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente.

20.5 – La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro.

20.6 – Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della "medesima competenza", stabilito per l’assegnazione congiunta dal par. 19.

20.7 – Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri di automatismo indicati dal paragrafo 5, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

20.8 – Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dai Presidenti di Corte d’appello e dai Procuratori generali, su richiesta del dirigente dell’ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell’ufficio di provenienza.

20.9 – Il provvedimento di supplenza infradistrettuale deve essere adeguatamente motivato ed indicare espressamente le cause del mancato ricorso al supplente previsto nelle tabelle o nei progetti organizzativi dell’ufficio in cui si è verificata l’assenza o l’impedimento temporaneo del magistrato. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, dovranno essere indicate le ragioni dell’individuazione del supplente. Nell’ambito di queste ultime deve rivestire carattere di prevalenza l’esigenza di funzionalità dell’ufficio nell’ambito del quale è scelto il supplente, avuto riguardo alla natura ed all’entità dei carichi di lavoro.

20.10 – Per i provvedimenti di supplenza infradistrettuale si applica la procedura di cui ai Capi I e II.

Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario ed al Consiglio superiore della magistratura nell’osservanza delle direttive del par. 11.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano, comunque, le disposizioni generali previste in circolare per le supplenze, in quanto compatibili”.

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