• Non ci sono risultati.

Quesito in data 10.10.2019 con il quale le dottoresse

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Quesito in data 10.10.2019 con il quale le dottoresse"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Quesito in data 10.10.2019 con il quale le dottoresse OMISSIS e OMISSIS chiedono chiarimenti circa l'art. 143 della circolare consiliare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019.

(Delibera Plenaria in data 29 aprile 2020)

"- viste le note datate 10.10.2019 con cui le dott.sse OMISSIS e OMISSIS, entrambe giudici del Tribunale di OMISSIS, hanno chiesto se l’art. 143 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019 vada inteso nel senso che il dirigente possa assegnare provvisoriamente il magistrato di nuova assegnazione per sei mesi ad una sezione del tribunale senza prendere posizione sulle ragioni del mancato espletamento del concorso interno e senza programmarne l’indizione o se, piuttosto, l’assegnazione temporanea del magistrato di nuova destinazione debba essere necessariamente correlata, quanto alla durata, alla procedura di espletamento del concorso interno e, conseguentemente, se il dirigente debba rappresentare le ragioni del mancato espletamento del concorso nel provvedimento di assegnazione e se il termine di sei mesi, prorogabile una sola volta, sia anch’esso utilizzabile soltanto per consentire l’espletamento del concorso interno;

- rilevato che l’art. 143 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle, come - rilevato che l’art. 143 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle, come modificato con delibera del 22 febbraio 2017, prevede che “il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato a un concorso per la copertura di posti vacanti è inserito nell’ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare e nel rispetto degli eventuali vincoli di settore” (comma 1) e che “nel tempo necessario per l’espletamento del concorso” detto magistrato è “temporaneamente assegnato a uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dagli articoli 114 e 115” (comma 2); che tale assegnazione “non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta” (comma 2);

- evidenziato, preliminarmente, che l’istituto in parola va distinto da quello, avente la medesima denominazione, disciplinato dagli artt. 44 ss. della circolare del 20 giugno 2018 (“Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”), che non riguarda i magistrati di nuova destinazione, ma può essere disposto all’interno del medesimo ufficio - previo interpello e per non più di novanta giorni, prorogabili, in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, per ulteriori novanta giorni - per l’assegnazione temporanea a un posto vacante, nelle more dell’espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza;

- evidenziato che invece l’istituto dell’assegnazione di cui all’art. 143 è finalizzato, da un lato, ad assicurare un tempestivo – per quanto provvisorio – inserimento nell’ufficio del magistrato che vi ha preso possesso e, dall’altro, a garantirne una celere destinazione definitiva mediante l’indicazione di tempi certi entro cui procedere all’espletamento del concorso interno;

- rilevato peraltro che, a riprova della natura strumentale dell’assegnazione di cui all’art.

143, la stessa ha una durata correlata al tempo necessario per l’espletamento del concorso interno (cui deve procedersi entro il limite temporale massimo indicato dallo stesso art. 143), tanto che se il concorso interno poi indetto va deserto l’assegnazione non può più essere prorogata (cfr. risposte a quesito del 30 novembre 2011 - “Quesiti sulla circolare in materia di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012-2014”);

- considerato dunque che, in ragione della funzione e del presupposto dell’istituto in parola, laddove, al momento dell’assegnazione interna o della sua proroga, non sia stato ancora bandito o espletato il concorso interno (come è astrattamente possibile avuto riguardo all’ampiezza dell’arco temporale massimo entro cui procedere a tale espletamento), il dirigente dovrà dar atto, nel decreto che dispone l’assegnazione interna, delle ragioni obiettive che hanno reso opportuna la postergazione dell’indizione del concorso interno entro il termine massimo previsto dall’art. 143

(2)

(ragioni quali, a titolo esemplificativo, la necessità di individuare, prima del concorso interno, quali posti pubblicare ai sensi dell’art. 118 della circolare sulla formazione delle tabelle, coordinando detto concorso, come previsto dall’art. 119, con le procedure di tramutamento ordinario deliberate dal C.S.M.).

Tanto premesso,

delibera

di rispondere nei seguenti termini: la durata dell’assegnazione interna ex art. 143 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 - in ogni caso non superiore a sei mesi, prorogabili per una sola volta - è correlata al tempo necessario all’espletamento del concorso interno; pertanto, laddove, al momento dell’assegnazione interna, non sia stato ancora espletato il concorso, il dirigente dovrà dar atto delle ragioni obiettive che hanno determinato la postergazione dell’indizione.".

Riferimenti

Documenti correlati

Il Consiglio è ben consapevole che l’ufficio del massimario e del ruolo svolge un’attività di cruciale importanza per la declinazione e la diffusione di una

In questo senso deve fissarsi il principio secondo cui, qualora il Dirigente, sulla base delle esigenze dell’ufficio, intenda coprire il posto semidirettivo resosi vacante,

c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna. 35.3 – Ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un presidente di

1. di invitare il Primo Presidente della Corte di Cassazione e i Presidenti di Corte di Appello a posticipare il deposito delle tabelle di organizzazione degli

1. Nella redazione del prospetto si tiene conto della specifica programmazione del calendario delle udienze attuato nel mese di luglio e di settembre e del congruo e ulteriore

Il Consiglio è ben consapevole che l’ufficio del massimario e del ruolo svolge un’attività di cruciale importanza per la declinazione e la diffusione di una

c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna. – Ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un Presidente di sezione.

33.4. - Il Presidente di sezione non può essere esonerato dalla trattazione degli affari assegnati alla sezione, e dovrà avere un carico in linea di massima non inferiore alla misura