DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento ‘ACRED830’ del 22/07/2022
ATTENZIONE: Prima di elaborare il mese di LUGLIO 2022, occorre effettuare le operazioni descritte al punto 1 e successivi, necessarie per gestire correttamente la nuova contribuzione CIGS / FIS.
In particolare, segnaliamo che occorre eseguire il programma ‘CONTFOND’, descritto al punto 1.4.
Ricordiamo che la contribuzione CIGS / FIS produce un effetto economico anche sulle BUSTE PAGA.
1) NUOVA CONTRIBUZIONE CIGS / FIS
Come anticipato nell’aggiornamento Acred829 del 11/07/2022, con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione della nuova contribuzione CIGS / FIS, che deve essere applicata obbligatoriamente dalla competenza di luglio 2022.
Le indicazioni necessarie per applicare la nuova contribuzione sono state fornite, da parte dell’Inps, con la circolare n. 76 del 30/06/2022 ed il messaggio n. 2637 del 1/07/2022. In precedenza, l’Inps aveva fornito alcune indicazioni sommarie con la circolare n. 18 del 1/02/2022, precisando tuttavia, nel successivo messaggio n. 637 del 9/02/2022, che era necessario continuare ad applicare le disposizioni in vigore al 31/12/2021, fino alla pubblicazione di una successiva circolare con le
“istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi” (ossia la circolare n. 76 sopra citata).
Sebbene la nuova contribuzione debba essere applicata dalla competenza di luglio 2022, essa decorre dalla competenza di gennaio 2022. Il conguaglio relativo ai periodi pregressi (da gennaio a giugno 2022) deve essere effettuato entro la competenza di settembre 2022. Come anticipato nell’aggiornamento Acred829, in conseguenza dei numerosi adempimenti previsti nel mese di luglio, la gestione del suddetto conguaglio sarà rilasciata con l’aggiornamento di settembre.
Ricordiamo che le contribuzioni CIGS / FIS hanno effetto anche sulle buste paga, in quanto 1/3 del contributo complessivo rimane a carico del dipendente (tali contributi hanno quindi effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta).
NOTA: In tutta la presente documentazione, quando si parla di “numero medio di dipendenti” o
“media semestrale”, ci si riferisce sempre al numero medio di dipendenti nel semestre precedente, calcolato sulla base della Forza Aziendale presente sulle denunce Uniemens dello stesso semestre, secondo le modalità descritte più avanti.
1.1) CARATTERISTICHE DELLA NUOVA CONTRIBUZIONE
Secondo le nuove disposizioni, le contribuzioni CIGS e FIS riguardano una platea di soggetti molto più ampia rispetto a quella interessata sulla base delle precedenti disposizioni.
Di seguito, riepiloghiamo quali sono le casistiche interessate dalle nuove contribuzioni:
➢ CIGS: La contribuzione CIGS è stata estesa a tutte le aziende con un numero medio di dipendenti superiore a 15. Restano escluse soltanto le aziende soggette ad un fondo di solidarietà bilaterale (attività professionali, servizi ambientali), territoriale (province di Trento / Bolzano) o alternativo (FSBA). Inoltre, restano escluse particolari attività (aziende dello spettacolo, aziende industriali a capitale pubblico).
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➢ FIS: La contribuzione FIS è stata estesa a tutte le aziende che hanno in forza almeno 1 dipendente, purché non risultino soggette alla contribuzione CIGO o ad un fondo di solidarietà bilaterale (attività professionali, servizi ambientali), territoriale (province di Trento / Bolzano) o alternativo (FSBA). Inoltre, per il solo anno 2022, la contribuzione FIS è dovuta anche dalle aziende rientranti nell’ambito di un fondo di solidarietà bilaterale, qualora non raggiungano il numero minino di dipendenti previsto per versare la contribuzione a tale fondo.
Come risulta evidente, le aziende interessate dalle nuove contribuzioni (in particolare dal FIS nel settore terziario) sono molto più numerose che in precedenza, anche a causa del fatto che le due contribuzioni possono coesistere.
Occorre inoltre considerare che l’Inps non ha ancora fornito le tabelle contributive aggiornate: di conseguenza, risulta difficoltoso individuare, con certezza, tutte le casistiche interessate dalle nuove contribuzioni (a tale scopo, occorrerebbe avere un elenco “ufficiale “ dei CSC, Codici Autorizzazione e codici Ateco interessati).
Le aliquote relative alle nuove contribuzioni CIGS / FIS variano in base al numero medio di dipendenti.
Inoltre, per l’anno 2022 sono state previste alcune riduzioni, anch’esse variabili in base al numero medio di dipendenti.
Di seguito riportiamo i valori delle nuove aliquote, al netto delle riduzioni previste per l’anno 2022:
➢ CIGS: L’aliquota resta invariata a 0,90% per le aziende industriali che rientrano nell’ambito della CIGO (per le quali era già prevista la CIGS oltre 15 dipendenti). Per le aziende rientranti nell’ambito del FIS è prevista, per l’anno 2022, una riduzione che porta l’aliquota complessiva netta allo 0,27%. La riduzione non spetta nei casi particolari di aziende soggette alla CIGS pur avendo un numero medio di dipendenti inferiore a 15.
➢ FIS: L’aliquota complessiva sarebbe 0,50% fino a 5 dipendenti e 0,80% oltre 5 dipendenti (media semestrale). Tuttavia, per l’anno 2022 sono previste diverse riduzioni, dalle quali risultano le seguenti aliquote complessive nette: 0,15% fino a 5 dipendenti, 0,55% oltre 5 e fino a 15 dipendenti, 0,69% oltre 15 dipendenti, 0,24% oltre 50 dipendenti per determinate attività del settore terziario.
Tutte le aliquote sopra elencate sono ripartite nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente.
1.2) GESTIONE DELLA NUOVA CONTRIBUZIONE
In sintesi, la gestione della nuova contribuzione CIGS / FIS è stata sviluppata secondo i seguenti criteri:
➢ Su ciascuna posizione Inps occorre “attribuire” le nuove contribuzioni CIGS / FIS. Tale operazione consiste nel confermare che la posizione Inps rientra nell’ambito delle suddette contribuzioni. A questo scopo, NON occorre verificare se la ditta raggiunge il numero medio di dipendenti necessario per applicare effettivamente le suddette contribuzioni. E’ invece sufficiente verificare la classificazione attribuita dall’Inps (CSC, CA), tramite la quale è possibile stabilire se la posizione rientra, o meno, nell’ambito di ciascuna contribuzione.
➢ Per individuare le posizioni Inps interessate ed “attribuire” le nuove contribuzioni CIGS / FIS, è stato predisposto il programma ‘CONTFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie (vedere punto 1.4). Eseguendo tale programma, si ottiene un elenco delle posizioni Inps con l’indicazione delle contribuzioni da attribuire. Inoltre, eseguendo il programma in modalità
‘Definitiva’, si ottiene l’aggiornamento automatico delle posizioni Inps interessate.
➢ Le nuove aliquote CIGS / FIS sono estremamente variabili in base al numero medio di dipendenti nel semestre precedente. Di conseguenza, la “media semestrale” viene calcolata e controllata automaticamente, al momento dell’elaborazione delle buste paga (anche in caso di elaborazione di un singolo cedolino). Il suddetto controllo provvede anche a bloccare o riattivare automaticamente le contribuzioni CIGS / FIS.
➢ La “media semestrale” viene determinata automaticamente sulla base della Forza Aziendale.
Quest’ultima viene rilevata dalle denunce Uniemens (sezione ‘Aziendale’) presenti in archivio e relative al semestre precedente. E’ comunque prevista la possibilità di “forzare” il valore della media semestrale, ai fini delle nuove contribuzioni.
➢ In conseguenza di quanto detto sopra, NON è più necessario controllare periodicamente la media semestrale, per quanto riguarda le contribuzioni CIGS / FIS / Fondi Solidarietà Bilaterale. Per il momento, tale controllo rimane invece necessario per la contribuzione CIGO nel settore industria (limite di 50 dipendenti).
➢ Sempre in conseguenza della nuova gestione, le aliquote CIGS non sono più presenti sulle tabelle contributive Inps (con effetto dal mese di luglio 2022). Non occorre quindi agganciare una diversa tabella contributiva per qualsiasi cambiamento nella contribuzione CIGS da applicare. Come già detto, tale operazione rimane invece necessaria, per il momento, in relazione ai cambiamenti nella contribuzione CIGO da applicare.
1.3) SERVIZIO ‘DITTA – POSIZIONI INPS’
Sul servizio Ditta – Posizioni Inps sono stati predisposti i nuovi campi necessari per gestire la contribuzione CIGS / FIS.
Tutti i campi in questione, di seguito descritti, sono riportati nella nuova sezione ‘Integrazioni Salariali’.
• Contribuzione CIGS: consente di attribuire la contribuzione CIGS. Sono previste le seguenti opzioni:
o ‘Non dovuta’ – il contributo CIGS non viene mai calcolato.
o ‘Dovuta oltre 15 dipendenti’ – il contributo CIGS viene calcolato automaticamente nei mesi in cui risulta superata la media semestrale di 15 dipendenti.
o ‘Dovuta sempre (casi particolari)’ – il contributo CIGS viene calcolato tutti i mesi, indipendentemente dal numero medio di dipendenti. I casi interessati sono il settore aeroportuale ed i partiti politici.
• FIS / Fondi Solidarietà: consente di attribuire il fondo di competenza (ha sostituito il campo
‘Tipologia di fondo’, utilizzato fino all’anno 2021). Sono previste le seguenti opzioni:
o ‘Nessun fondo’ – non è prevista la contribuzione al FIS o ad un Fondo di Solidarietà.
o ‘Fondo Integrazione Salariale (dal 2022)’ – nuova opzione da indicare sulle posizioni soggette al FIS (comprese le posizioni già soggette in precedenza). Viene calcolata automaticamente la contribuzione FIS, applicando le aliquote e le riduzioni previste sulla base della media semestrale.
o ‘Fondo Integrazione Salariale (fino al 2021)’ – corrisponde all’opzione utilizzata, fino all’anno 2021, per attivare il contributo FIS. Anche con questa opzione viene calcolata automaticamente la contribuzione FIS, tuttavia è preferibile utilizzare la nuova opzione ‘Fondo Integrazione Salariale (dal 2022)’.
NOTA: laddove è presente la vecchia opzione “fino al 2021”, per attribuire la nuova opzione “dal 2022” occorre anche selezionare la riga vuota nel successivo campo
‘FIS / Fondi fino al 2021’.
o ‘Fondo Attività Professionali’ – corrisponde all’opzione già disponibile nel 2021 per attribuire il suddetto fondo (FAP). Viene calcolato automaticamente il contributo FAP secondo le aliquote previste: 0,45% oltre 3 e fino a 15 dipendenti, oppure 0,65%
oltre 15 dipendenti. Se il numero di dipendenti non è superiore a 3, viene calcolato automaticamente il contributo FIS per la fascia fino a 5 dipendenti (0,15%).
o ‘Fondo Servizi Ambientali’ – corrisponde all’opzione già disponibile nel 2021 per attribuire il suddetto fondo (FSA). Viene calcolato automaticamente il contributo FSA secondo le aliquote previste: 0,45% oltre 5 e fino a 15 dipendenti, oppure 0,65%
oltre 15 dipendenti. Se il numero di dipendenti non è superiore a 5, viene calcolato automaticamente il contributo FIS per la fascia fino a 5 dipendenti (0,15%).
Pagina 4 di 21 o ‘Fondo Provincia Trento’ – corrisponde all’opzione già disponibile nel 2021 per attribuire il Fondo Intersettoriale della Provincia di Trento. Viene calcolato automaticamente il contributo secondo le aliquote previste: 0,45% fino a 15 dipendenti, oppure 0,65% oltre 15 dipendenti. Non essendo previsto un numero minimo di dipendenti, non è mai necessario calcolare il contributo FIS.
o ‘Fondo Provincia Bolzano’ – corrisponde all’opzione già disponibile nel 2021 per attribuire il Fondo Intersettoriale della Provincia di Bolzano. Viene calcolato automaticamente il contributo secondo le aliquote previste: 0,45% fino a 15 dipendenti, oppure 0,65% oltre 15 dipendenti. Se il numero di dipendenti è inferiore a 5, viene calcolato automaticamente il contributo FIS (0,15%).
o ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’ – consente di dichiarare che la posizione rientra in un fondo di solidarietà alternativo, in particolare FSBA del settore artigianato.
Precisiamo che tale opzione NON produce alcun effetto sul contributo FSBA: per attivare il contributo, occorre procedere come indicato nelle istruzioni dei relativi aggiornamenti (gennaio 2016 Acred596, luglio 2016 Acred616, giugno 2022 Acred828).
• FIS / Fondi fino al 2021: corrisponde al campo precedentemente descritto come ‘Fondo Solidarietà Bilaterale’, utilizzato per attivare il contributo al FIS o ad un Fondo. Sono previste le seguenti opzioni:
o ‘(rigo a spazio)’ – da attribuire per gestire le nuove contribuzioni rilasciate con il presente aggiornamento. Attribuendo questa opzione (rigo a spazio), nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ può essere selezionato ‘Fondo Integrazione Salariale (dal 2022)’, oppure uno dei Fondi di Solidarietà previsti.
o ‘Contributo fino a 15 dipendenti’ / ‘Contributo oltre 15 dipendenti’ – corrispondono alle opzioni utilizzate in precedenza per attivare il contributo al FIS o ad un Fondo.
Non devono più essere utilizzate a seguito del presente aggiornamento (selezionare il rigo a spazio).
• Riduzioni anno 2022: consente di attivare le riduzioni delle aliquote previste nell’anno 2022, ad eccezione delle riduzioni “ordinarie” relative al FIS, le quali vengono applicate in automatico. Sono previste le seguenti caselle:
o ‘CIGS’ – consente di attivare la riduzione dell’aliquota CIGS spettante nei settori non soggetti alla CIGO. Barrando la casella, viene calcolata automaticamente la riduzione dell’aliquota complessiva dallo 0,90% allo 0,27%, nei mesi in cui risulta superata la media semestrale di 15 dipendenti.
o ‘FIS +50 dip.’ – consente di attivare la riduzione dell’aliquota FIS spettante nei settori commercio e logistica (in caso di superamento dei 50 dipendenti). Barrando la casella, viene calcolata automaticamente la riduzione dell’aliquota complessiva dallo 0,80% allo 0,24%, nei mesi in cui risulta superata la media semestrale di 50 dipendenti. Come già detto, le altre riduzioni dell’aliquota FIS previste per l’anno 2022 vengono calcolate ed applicate automaticamente, sulla base del numero medio di dipendenti.
• Forzatura media semestrale: deve essere utilizzata soltanto nel caso in cui risulti necessario impostare un valore della media diverso da quello calcolato automaticamente.
Tale eventualità si presenta, in particolare, per le aziende che vengono gestite da meno di 6 mesi, ma che avevano già in forza dei dipendenti. Sono previsti due campi distinti per le medie relative a CIGS e FIS / Fondi: le due medie possono differire in presenza di più posizioni Inps relative a settori diversi (nella generalità dei casi, quindi, le due medie sono identiche).
o ‘CIGS’ – consente di “forzare” la media semestrale da considerare nel calcolo del contributo CIGS. Da tenere presente che il contributo viene calcolato (considerando la media “forzata”) soltanto se risulta dovuto in base all’opzione selezionata nel campo ‘Contribuzione CIGS’.
o ‘FIS / Fondi’ – consente di “forzare” la media semestrale da considerare nel calcolo del contributo FIS / Fondi Solidarietà. Da tenere presente che il contributo viene calcolato (considerando la media “forzata”) soltanto se risulta selezionato il FIS o un Fondo di Solidarietà nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’.
• Considera la media per ditta (in presenza di più posizioni): da utilizzare soltanto se sono presenti più posizioni Inps. In tale situazione, se ci sono le condizioni per fare riferimento alla media complessiva dell’azienda (anziché alle medie delle singole posizioni), occorre barrare le seguenti caselle:
o ‘CIGS’ – per indicare che, ai fini della contribuzione CIGS, va considerata la media complessiva della ditta. In tal modo, nel calcolo del contributo CIGS viene considerato il totale delle medie relative alle posizioni sulle quali risulta attivata la contribuzione CIGS.
o ‘FIS / Fondi’ – per indicare che, ai fini della contribuzione FIS / Fondi Solidarietà, va considerata la media complessiva della ditta. In tal modo, nel calcolo del relativo contributo viene considerato il totale delle medie relative alle posizioni sulle quali risulta selezionato il FIS o un Fondo di Solidarietà.
• Visualizza la media semestrale della forza aziendale: la finestra consente di visualizzare le medie semestrali che sono utilizzate automaticamente nel calcolo della contribuzione, in ciascun mese del periodo richiesto.
Vengono presentate le medie semestrali relative agli ultimi 3 mesi, partendo dal mese precedente o (dal giorno 20) dal mese corrente. E’ possibile richiedere un diverso mese iniziale e/o un diverso numero di mesi (max 12).
o Nella colonna ‘Periodo – Semestre’ sono evidenziati, in grassetto, i mesi per i quali viene visualizzata la media semestrale. Nelle righe successive a ciascun mese sono riportati, in corsivo, i singoli mesi che compongono il semestre precedente (ossia i mesi considerati nel calcolo della media).
o Nella colonna ‘Media calcolata – Forza aziendale’ è indicata la media del semestre precedente, calcolata considerando la Forza Aziendale presente sulle denunce Uniemens. Nelle righe successive sono indicati, in corsivo, i valori della Forza Aziendale di ciascun mese del semestre precedente.
o Sulle colonne ‘Media CIGS’ e ‘Media FIS / Fondi’ è riportata la media considerata rispettivamente per le contribuzioni CIGS e FIS / Fondi Solidarietà. Ciascuna colonna viene compilata se risulta attivata la corrispondente contribuzione. Le medie in questione tengono conto delle eventuali “forzature”, oltre che della casella per considerare la media a livello di ditta (in presenza di più posizioni).
o I valori riportati sulle colonne ‘Media CIGS’ e ‘Media FIS / Fondi’ corrispondono a quelli effettivamente considerati nel calcolo dei contributi CIGS e FIS / Fondi Solidarietà. A questo riguardo, facciamo presente che NON è necessario controllare i valori delle medie per attivare o disattivare le contribuzioni, in quanto i suddetti valori sono considerati automaticamente al momento dell’elaborazione, eventualmente anche per bloccare o riattivare le contribuzioni nel caso in cui la media oscilli intorno al limite previsto.
o Sulla colonna ‘Note’ vengono segnalate le condizioni di “forzatura” e/o media a livello di ditta.
Relativamente alla media semestrale, precisiamo che viene calcolata secondo il seguente criterio:
somma del valore presente nel campo ‘Forza Aziendale’ delle denunce Uniemens relative ai 6 mesi precedenti, diviso per il numero di mesi in cui risultano presenti le stesse denunce. Il risultato viene considerato con 2 cifre decimali, senza arrotondamento all’unità.
Precisiamo che qualsiasi variazione effettuata sul servizio Ditta – Posizioni Inps, relativa alla contribuzione CIGS / FIS o comunque ai campi sopra descritti, deve essere storicizzata in data 01/07/2022. Le variazioni possono essere riportate anche su un’eventuale decorrenza successiva al 01/07/2022, purché ricadente entro il 31/07/2022.
Pagina 6 di 21 IMPORTANTE: In caso di inserimento di una nuova azienda, per l’elaborazione del primo mese occorre indicare il numero di dipendenti sul rigo ‘Forzatura media semestrale – CIGS / FIS / Fondi’
(se occorre applicare tali contribuzioni).
La necessità di compilare tali campi quando si inserisce una nuova azienda, per il momento, si presenta sia se l’azienda ha già dei dipendenti in forza, sia se l’azienda assume per la prima volta dei dipendenti, aprendo una posizione Inps. Entrambi i casi saranno successivamente gestiti tramite dei controlli automatici effettuati dal servizio Ditta – Posizioni Inps.
Con i prossimi aggiornamenti, inoltre, sul servizio Ditta – Posizioni Inps saranno predisposti dei controlli automatici per indicare quali contribuzioni CIGS / FIS / Fondi devono essere attribuite, sulla base dei CSC / CA indicati.
1.4) CONTROLLO E AGGIORNAMENTO POSIZIONI INPS
Per controllare ed avvalorare automaticamente i nuovi campi previsti sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è stato predisposto il programma ‘CONTFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di Controllo’).
Il programma ‘CONTFOND’ deve essere obbligatoriamente eseguito PRIMA di elaborare le buste paga di luglio 2022.
Il programma genera un elenco delle aziende potenzialmente interessate dalle nuove contribuzioni CIGS / FIS.
Inoltre, se il programma viene eseguito in modalità ‘Definitiva’ (come descritto nei paragrafi successivi), effettua anche l’avvaloramento automatico dei nuovi campi previsti sul servizio Ditta – Posizioni Inps. Ricordiamo che l’avvaloramento (automatico o manuale) di tali campi è indispensabile per la corretta gestione delle nuove contribuzioni CIGS / FIS.
Il programma ‘CONTFOND’ deve essere eseguito dalla procedura Stampe Accessorie: si trova nell’elenco dei programmi disponibili al punto 1.3 ‘Stampe di Controllo’ (prima di selezionarlo, verificare i parametri di lancio).
Viene generato un elenco delle ditte con le posizioni Inps che risultano attive nel periodo indicato sulla procedura.
L’elenco, in formato PDF, viene denominato ‘controllo-Inps.pdf’ (rimane disponibile anche in formato testo).
Eventuali segnalazioni di errore, anche relative ai parametri di lancio, sono riportate sulla stampa
‘segnal.controllo.Inps’.
Il programma deve essere eseguito una prima volta con l’opzione ‘Provvisoria’ nel campo ‘Modalità di lancio’, allo scopo di generare l’elenco delle ditte interessate, senza aggiornare l’archivio.
Una volta verificato l’elenco prodotto, se non si rilevano problemi, occorre eseguire nuovamente il programma selezionando l’opzione ‘Definitiva’ nel campo ‘Modalità di lancio’: in tal modo, vengono automaticamente aggiornati i campi relativi alle nuove contribuzioni, sulle posizioni Inps riportate nell’elenco prodotto.
Di seguito sono descritte le altre opzioni disponibili al lancio del programma:
• E’ possibile selezionare una singola zona e/o un singolo utente (quest’ultimo, solo se viene utilizzato l’aggancio tra ditte e utenti). Gli utenti che effettuano le operazioni di elaborazione / aggiornamento degli archivi per zona o per utente, possono utilizzare le suddette opzioni secondo le stesse modalità previste su altre procedure.
• Nella tendina ‘Contribuzione da controllare’, è possibile selezionare un solo tipo di contribuzione, selezionandolo in luogo dell’opzione ‘Tutti (CIGS / FIS / Fondi)’ (impostata in automatico). Tale possibilità può essere utilizzata se si ha necessità di controllare le aziende interessate da una specifica contribuzione.
• Barrando la casella ‘Riporta in stampa solo le ditte con variazioni’, vengono escluse dall’elenco le aziende sulle quali non deve essere effettuata alcuna variazione.
Sulla procedura occorre indicare il mese di riferimento nei campi Data Iniziale e Data Finale: dal momento che l’operazione si riferisce al mese di luglio 2022, indicare Data Iniziale ‘01/07/2022’ e Data Finale ‘31/07/2022’ (per il momento, le date in questione vengono impostate forzatamente dallo stesso programma).
Sulla stampa prodotta, sono segnalate le variazioni da effettuare sui seguenti campi del servizio
‘Ditta – Posizioni Inps’: ‘Contribuzione CIGS’, ‘FIS / Fondi Solidarietà’, ‘Riduzioni anno 2022’ – caselle ‘CIGS’ e ‘FIS +50 dip.’.
Tramite il lancio in modalità ‘Provvisoria’, la condizione presente nei suddetti campi viene riportata sulla stampa nel rigo “Situazione attuale”, mentre la condizione da attribuire viene indicata sul rigo
“Situazione da attribuire”. Inoltre, viene segnalata la presenza di “DIFFERENZE” tra la situazione
“ATTUALE” e quella “DA ATTRIBUIRE”.
Le variazioni segnalate sulla stampa in modalità ‘Provvisoria’ possono essere effettuate dall’Utente, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’: in tal caso, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/07/2022. Se risulta già presente una decorrenza successiva a tale data (purché entro il 31/07/2022), le variazioni possono essere riportate su tale decorrenza.
Insieme alle altre variazioni, occorre anche annullare il campo ‘FIS / Fondi fino al 2021’ (non segnalato sulla stampa).
In alternativa, le variazioni segnalate sulla stampa possono essere effettuate in automatico dal programma ‘CONTFOND’, lanciandolo nuovamente in modalità ‘Definitiva’, come di seguito descritto.
Effettuando il lancio in modalità ‘Definitiva’, vengono effettuate automaticamente le variazioni segnalate sulla stampa, riportando la condizione necessaria in ciascuno dei campi sopra elencati.
A tale scopo, viene effettuata, in automatico, una storicizzazione in data 01/07/2022. Se risulta già presente in archivio una decorrenza successiva a tale data (purché entro il 31/07/2022), le variazioni sono riportate su tale decorrenza.
Sempre sul lancio ‘Definitivo’, in caso di variazioni viene anche annullato il campo ‘FIS / Fondi fino al 2021’.
Sulla stampa prodotta in modalità ‘Definitiva’, la condizione presente nei campi sopra elencati viene riportata sul rigo “Situazione precedente”, mentre la condizione attribuita viene indicata sul rigo
“Situazione aggiornata”. Anche in questo caso, viene segnalata la presenza di “DIFFERENZE” tra la situazione “PRECEDENTE” e quella “AGGIORNATA”.
Una volta che è stato effettuato il lancio in modalità ‘Definitiva’, se viene eseguito nuovamente il programma non si ottiene alcuna segnalazione di variazioni: è quindi importante scaricare e salvare la stampa prodotta dal lancio ‘Definitivo’.
Facciamo presente che, dopo aver effettuato il lancio in modalità ‘Definitiva’, NON è possibile ripristinare automaticamente la condizione precedente: se necessario, occorre intervenire manualmente sul servizio Ditta – Posizioni Inps.
Naturalmente, rimane possibile intervenire sul servizio Ditta – Posizioni Inps anche per modificare particolari situazioni che non fossero state impostate come necessario dal programma.
Ricordiamo che, sia in modalità ‘Provvisoria’ che in modalità ‘Definitiva’, se nei campi interessati è già presente l’opzione “da attribuire”, non viene segnalata alcuna variazione. In tal caso, la ditta viene comunque riportata sulla stampa prodotta, a meno che non venga barrata la casella ‘Riporta solo le ditte con variazioni’.
Come già detto, il programma controlla quali contribuzioni devono essere attribuite sulle posizioni Inps. A tale scopo, viene considerato il CSC e, laddove necessario, i Codici Autorizzazione (CA) presenti sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’.
Per quanto riguarda i principali settori, individuati dalla prima cifra del CSC, vengono effettuati i seguenti controlli:
• Posizioni del settore industria, individuate dal CSC 1.xx.xx:
o nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata ‘Dovuta oltre 15 dipendenti’;
o nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Nessun fondo’;
o le caselle ‘Riduzioni anno 2022’ non devono essere barrate.
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• Posizioni del settore artigianato, individuate dal CSC 4.xx.xx, con esclusione dei CSC da 4.13.01 a 4.13.05 relativi al settore edilizia, e del CA 3H, relativo al settore lapidei (entrambi i settori prevedono la contribuzione CIGO):
o nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata ‘Non dovuta’;
o nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Fondi Alternativi (FSBA)’;
o le caselle ‘Riduzioni anno 2022’ non devono essere barrate.
• Posizioni dei settori credito/assicurazioni ed enti pubblici, individuati dai CSC 6.xx.xx e 2.xx.xx:
o nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata ‘Dovuta oltre 15 dipendenti’;
o nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Nessun fondo’;
o la casella ‘Riduzioni anno 2022 – CIGS’ deve essere barrata;
o la casella ‘Riduzioni anno 2022 – FIS +50 dip.’ non deve essere barrata.
• Posizioni del settore terziario (commercio, turismo, servizi, ecc.), individuate dal CSC 7.xx.xx:
o nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata l’opzione ‘Dovuta oltre 15 dipendenti’;
o nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’;
o la casella ‘Riduzioni anno 2022 – CIGS’ deve essere barrata;
o la casella ‘Riduzioni anno 2022 – FIS +50 dip.’:
▪ deve essere barrata per i CSC 7.01.xx / 7.02.xx / 7.03.01 / 7.04.01 (con CA 3B / 3X);
▪ non deve essere barrata in tutti gli altri casi.
Di seguito sono riportati i casi che rappresentano delle eccezioni rispetto al precedente elenco:
• Posizioni del settore industria (CSC 1.xx.xx) sulle quali è presente il CA 0J (soggetto FIS) o anche un CA tra 1D / 1E / 1F / 4A (esclusione contributo CIGO):
o nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’.
• Posizioni dei settori credito o enti (CSC 6.xx.xx o 2.xx.xx) sulle quali è presente il CA 0J (soggetto FIS):
o nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’.
• Posizioni del settore terziario (CSC 7.xx.xx) sulle quali è presente un CA tra 9A / 9U (casi particolari):
o nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Nessun fondo’.
• Posizioni del settore spettacolo, individuate dai CSC 1.12.10 / 1.18.08 / 1.18.09 / 1.18.10 / 7.07.09:
o nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata ‘Non dovuta’;
o nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’;
o le caselle ‘Riduzioni anno 2022’ non devono essere barrate.
• Posizioni del settore aeroportuale, individuate dal CA 4P in combinazione con i CSC 1.15.04 / 1.15.05 / 1.15.06 / 7.xx.xx, oppure dei partiti politici, individuate dal CSC 7.07.10:
o nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata ‘Dovuta sempre (casi particolari)’;
o nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’;
o la casella ‘Riduzioni anno 2022 – CIGS’ deve essere barrata;
o la casella ‘Riduzioni anno 2022 – FIS +50 dip.’ non deve essere barrata.
Per attribuire uno dei Fondi di Solidarietà nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, il programma
‘CONTFOND’ verifica la presenza delle stesse combinazioni di CSC / CA / Ateco previste negli aggiornamenti relativi a tali fondi:
• Fondo Attività Professionali: il fondo viene attribuito in presenza delle combinazioni di CSC / Ateco riportate nell’allegato 2 alla circolare Inps n. 77 del 26/05/2021 (comunicazione del 04/06/2021), con l’esclusione del CSC 70205 / Ateco 477310 relativi alle Farmacie, rientrate nel FIS (aggiornamento di marzo 2022 Acred821).
• Fondo Servizi Ambientali: il fondo viene attribuito in presenza delle combinazioni di CSC / Ateco riportate nell’allegato 2 alla circolare Inps n. 86 del 17/09/2021 (aggiornamento di agosto 2021 Acred801).
• Fondo Provincia Trento: il fondo viene attribuito in presenza CA 7V.
• Fondo Provincia Bolzano: il fondo viene attribuito in presenza CA 6P.
Precisiamo che, in precedenza, dal Fondo Attività Professionali (FAP) e Fondo Servizi Ambientali (FSA) erano escluse le posizioni sulle quali risultava presente un CA tra 3B / 3X / 5J / 5K, che indicano l’assoggettamento al contributo CIGS.
A seguito del presente aggiornamento, i suddetti CA non sono più considerati ai fini dell’attribuzione del FAP o FSA: secondo quanto indicato nella circolare 76/2022, infatti, le aziende che rientrano nell’ambito di un Fondo di Solidarietà restano escluse dalla contribuzione CIGS ed incluse nel fondo in questione, indipendentemente dal numero di dipendenti.
IMPORTANTE: Se uno dei Fondi di Solidarietà sopra elencati risulta già attribuito nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ (in quanto selezionato precedentemente nell’ex-campo ‘Tipologia di fondo’), il programma ‘CONTFOND’ considera valido il fondo in questione e non effettua ulteriori controlli a riguardo.
Nei casi in cui risulta attribuito uno dei suddetti Fondi di Solidarietà, deve essere impostata la seguente condizione:
o nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata ‘Non dovuta’;
o le caselle ‘Riduzioni anno 2022’ non devono essere barrate.
Precisiamo che la stessa condizione sopra indicata (contribuzione CIGS non dovuta e riduzioni 2022 non abilitate) deve essere impostata anche quando nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ è attribuita l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’, quindi, in particolare, nel settore artigianato.
Sulla stampa prodotta è indicato anche il numero medio di dipendenti relativo al semestre precedente a luglio 2022.
Se risultano già attivate le contribuzioni CIGS o FIS / Fondi, viene indicata la media relativa a tali contribuzioni, che tiene conto anche delle eventuali forzature o (in presenza di più posizioni) delle caselle relative alla media per ditta.
Se non risulta attivata nessuna contribuzione, oppure se sono presenti delle DIFFERENZE tra la situazione presente in archivio e quella determinata dal programma ‘CONTFOND’, viene indicata la media “calcolata”, ossia determinata in base alla forza aziendale del semestre precedente, senza tenere conto di eventuali forzature o della media per ditta.
Precisiamo che il numero medio di dipendenti NON ha alcun effetto sulle contribuzioni e riduzioni da attribuire.
Le contribuzioni da attribuire (manualmente o automaticamente) dipendono esclusivamente dal settore di attività della ditta, secondo la classificazione Inps: CSC, CA (esclusi i CA assegnati in base al numero medio di dipendenti) e Codice Ateco (quest’ultimo non assegnato dall’Inps, ma necessario per individuare l’assoggettamento ad alcuni Fondi Bilaterali).
Per fare un esempio concreto: sulla posizione Inps di una ditta del settore commercio con un solo dipendente, inquadrata ad esempio nel CSC 7.02.01 (commercio al dettaglio di generi alimentari), devono essere attribuite le seguenti condizioni: Contribuzione CIGS ‘Dovuta oltre 15 dipendenti’, FIS / Fondi Solidarietà ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’, Riduzioni anno 2022 – barrare le caselle ‘CIGS’ e ‘FIS +50 dipendenti’.
Pagina 10 di 21 Naturalmente, finché la ditta ha in forza 1 solo dipendente, viene effettivamente applicata la sola contribuzione FIS nella fascia fino a 5 dipendenti, con la relativa riduzione che porta l’aliquota netta allo 0,15%. Tuttavia, se la ditta assumesse ulteriori dipendenti, le contribuzioni (e relative riduzioni) applicate cambierebbero automaticamente: se superasse la media di 5 dipendenti, il FIS passerebbe automaticamente allo 0,55%; se superasse la media di 15 dipendenti, si attiverebbe in automatico la contribuzione CIGS e la relativa riduzione per un’aliquota dello 0,27%, mentre il FIS passerebbe allo 0,69%; infine, superando la media di 50 dipendenti, si attiverebbe la riduzione FIS specifica del settore commercio (già abilitata sulla posizione Inps), portando automaticamente l’aliquota allo 0,24%. Gli stessi automatismi sono previsti anche in caso di diminuzione del numero medio di dipendenti, con l’effetto di disattivare le contribuzioni e riduzioni non più dovute.
Ribadiamo quindi che, per attribuire le contribuzioni CIGS / FIS / Fondi e le relative riduzioni, NON si deve tenere conto del numero medio di dipendenti, ma soltanto della classificazione attribuita dall’Inps al datore di lavoro.
1.5) NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CIGS / FIS
Come anticipato nell’aggiornamento Acred829, con effetto dal mese di luglio 2022 sono state eliminate le aliquote relative alla CIGS, sulle tabelle contributive Inps. Sulle stesse tabelle, ovviamente, sono state ricalcolate le percentuali complessive, sia per la parte a carico del datore di lavoro che per quella a carico del dipendente. Inoltre, nella descrizione delle tabelle interessate sono stati eliminati i riferimenti alla CIGS (laddove possibile, è stato indicato “ex-CIGS”).
In conseguenza della suddetta modifica, alcune tabelle contributive risultano equivalenti tra loro. A titolo di esempio, la tabella 12091 “Commercio non iscritti IVS oltre 50 dipendenti” (che in precedenza riportava l’aliquota CIGS) corrisponde adesso alla tabella 12071 “Commercio non iscritti IVS”. Altro esempio: la tabella 12016 “Industria 16 – 50 dipendenti” (in precedenza comprensiva della CIGS) corrisponde adesso alla tabella 12011 “Industria fino a 15 dipendenti”.
Precisiamo che NON occorre intervenire sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, per ottenere la corretta contribuzione CIGS / FIS in vigore da luglio 2022. A tale scopo, è invece necessario avvalorare i nuovi campi predisposti sul servizio Ditta – Posizioni Inps, utilizzando il programma
‘CONTFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie (vedere punto 1.4).
Le tabelle contributive Inps che risultano agganciate (anche automaticamente) sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, non devono più essere modificate in relazione alle variazioni nella contribuzione CIGS.
Naturalmente, rimane la necessità di agganciare una diversa tabella contributiva Inps per qualsiasi altro motivo, compreso il superamento del limite di 50 dipendenti nel settore industria (che comporta una variazione dell’aliquota CIGO).
Relativamente all’aliquota CIGS, precisiamo che la riduzione dallo 0,90% allo 0,27% spetta solo ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito del FIS, mentre non spetta ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito della CIGO (in particolare, il settore industria oltre 15 dipendenti, nel quale era già prevista l’aliquota CIGS dello 0,90%).
Il suddetto criterio, sebbene non espressamente indicato nella circolare n. 76/2022, è stato più volte ribadito dall’Inps sul forum di Assosoftware, in risposta a diversi quesiti sull’argomento. Come precisato dall’Inps, la limitazione della riduzione dell’aliquota CIGS ai soli datori di lavoro rientranti nell’ambito del FIS, è specificata nel comma 220, art. 1, della legge 234/2021, il quale prevede che la suddetta riduzione si applica ai “datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 219”; la lettera c) del comma 219 riguarda i datori di lavoro soggetti al FIS che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
Soltanto per tali datori di lavoro, quindi, è prevista la riduzione dell’aliquota CIGS dallo 0,90% allo 0,27%.
Per inciso, i suddetti riferimenti normativi erano già stati riportati al punto 6 della circolare Inps n. 18 del 1/02/2022.
Per quanto riguarda la media semestrale, ricordiamo che viene calcolata sommando la ‘Forza Aziendale’ riportata sulle denunce Uniemens relative ai 6 mesi precedenti e dividendo tale somma per il numero di mesi in cui risultano presenti le stesse denunce. Il risultato viene considerato con 2 cifre decimali, senza arrotondamento all’unità.
A partire dal mese di luglio 2022, vengono calcolate automaticamente le aliquote relative alle contribuzioni CIGS / FIS / Fondi Solidarietà, sulla base della media relativa al semestre precedente (anch’essa calcolata in automatico).
Le aliquote relative alle suddette contribuzioni sono riportate sulle seguenti voci (visibili nel Dettaglio del cedolino):
• Voce 0P1: Aliquota contributo Fondo Solidarietà Bilaterale. Viene determinata automaticamente l’aliquota relativa al fondo di solidarietà (bilaterale o territoriale) che risulta selezionato nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’: Fondo Attività Professionali / Fondo Servizi Ambientali / Fondo Provincia Trento / Fondo Provincia Bolzano. Per ciascun fondo, il contributo viene calcolato solo se risulta superato il numero minimo di dipendenti previsto (media semestrale). Ovviamente, anche l’aliquota viene determinata in automatico sulla base della media semestrale.
• Voce 0P3: Aliquota contributo Fondo Integrazione Salariale. Viene determinata in automatico l’aliquota relativa al Fondo Integrazione Salariale, se si verifica una delle seguenti condizioni:
o nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ è selezionata l’opzione ‘Fondo Integrazione Salariale (dal 2022)’ oppure ‘Fondo Integrazione Salariale (fino al 2021)’
(quest’ultima corrisponde alla vecchia opzione);
o nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ è selezionato un Fondo di Solidarietà (tra quelli elencati sulla voce 0P1) ma non viene superato il numero minimo di dipendenti previsto da tale fondo.
L’aliquota relativa al FIS viene calcolata in automatico sulla base della media semestrale, applicando le “normali” riduzioni spettanti per l’anno 2022, secondo le fasce previste (fino a 5 / oltre 5 fino a 15 / oltre 15). Se risulta barrata la casella ‘FIS +50 dip.’, viene applicata tale riduzione nei mesi in cui la media è superiore a 50.
• Voce 0P5: Aliquota contributo CIGS. Viene determinata in automatico l’aliquota relativa alla CIGS, a condizione che nel campo ‘Contribuzione CIGS’ risulti selezionata una delle seguenti opzioni: ‘Dovuta oltre 15 dipendenti’ (in tal caso, l’aliquota viene calcolata solo se la media semestrale è superiore a 15), oppure ‘Dovuta sempre’ (in tal caso l’aliquota viene calcolata sempre). Se risulta barrata la casella ‘CIGS’ del rigo ‘Riduzioni anno 2022’, viene applicata la riduzione prevista, a condizione che media semestrale risulti superiore a 15.
Su tutte le voci sopra elencate, l’aliquota complessiva (ditta + dipendente) è riportata nel campo Quantità, mentre l’aliquota a carico del dipendente (corrispondente a 1/3 dell’aliquota complessiva) si trova nel campo Importo Unitario. Nel campo Importo Totale è generalmente presente un codice per identificare il tipo di contribuzione applicata.
Le aliquote contributive relative ai Fondi Solidarietà Bilaterali (voce 0P1) sono le seguenti:
o 0,45% complessiva, di cui 0,15% a carico del dipendente, nel caso in cui la media semestrale sia superiore al numero minino di dipendenti previsto dal fondo e non superiore a 15;
o 0,65% complessiva, di cui 0,22% a carico del dipendente, nel caso in cui la media semestrale sia superiore a 15.
Il numero minimo di dipendenti è attualmente superiore a 3 per il Fondo Attività Professionali, superiore a 5 per il Fondo Servizi Ambientali e il Fondo della Provincia di Bolzano, mentre non è previsto per il Fondo della Provincia di Trento.
Nel caso in cui la media semestrale sia inferiore o pari al numero minimo previsto da ciascun Fondo, in luogo della voce 0P1 (contributo Fondi) viene elaborata automaticamente la voce 0P3 (contributo FIS) con l’aliquota dello 0,15%.
Pagina 12 di 21 Le aliquote contributive relative al FIS (voce 0P3), al netto delle riduzioni spettanti, sono le seguenti:
o 0,15% complessiva, di cui 0,05% a carico del dipendente, nel caso in cui la media semestrale non sia superiore a 5; la percentuale risulta dalla differenza tra l’aliquota dello 0,50% e la riduzione dello 0,35%;
o 0,55% complessiva, di cui 0,18% a carico del dipendente, nel caso in cui la media semestrale sia superiore a 5 e fino a 15; la percentuale risulta dalla differenza tra l’aliquota dello 0,80% e la riduzione dello 0,25%;
o 0,69% complessiva, di cui 0,23% a carico del dipendente, nel caso in cui la media semestrale sia superiore a 15; la percentuale risulta dalla differenza tra l’aliquota dello 0,80% e la riduzione dello 0,11%;
o 0,24% complessiva, di cui 0,08% a carico del dipendente, nel caso in cui la media semestrale sia superiore a 50 e risulti barrata la casella ‘FIS +50 dip.’; la percentuale corrisponde alla differenza tra l’aliquota dello 0,80% e la riduzione dello 0,56%.
Le aliquote contributive relative alla CIGS (voce 0P5) sono le seguenti:
o 0,27% complessiva, di cui 0,09% a carico del dipendente, nei casi in cui viene applicata la riduzione prevista per l’anno 2022 (settore terziario o altri settori non rientranti nell’ambito della CIGO);
o 0,90% complessiva, di cui 0,30% a carico del dipendente, nei casi in cui non viene applicata la riduzione prevista per l’anno 2022 (settore industria o altri settori rientranti nell’ambito della CIGO); la riduzione non viene applicata (anche se risulta abilitata sulla posizione Inps), nel caso in cui non venga superata la media di 15 dipendenti (tale eventualità si può presentare solo nei casi di applicazione della CIGS al di sotto dei 15 dipendenti).
Le aliquote presenti sulle voci 0P1 / 0P3 (Fondi / FIS), al momento dell’elaborazione vengono riportate sulle voci 51C (contributo FIS / Fondi ditta + dipendente) e 51D (contributo FIS / Fondi c/dipendente). Ricordiamo che si tratta delle stesse voci utilizzate, fino al mese di giugno 2022, per gestire la contribuzione al FIS o ai Fondi sopra elencati.
Precisiamo che sulla voce 51D viene calcolato il contributo a carico del dipendente nella misura esatta di 1/3 del contributo complessivo presente sulla voce 51C, anche nel caso in cui l’aliquota a carico del dipendente sia stata arrotondata al centesimo superiore o inferiore (calcolandola come 1/3 dell’aliquota complessiva).
Le aliquote presenti sulla voce 0P5 (CIGS), al momento dell’elaborazione vengono sommate alle aliquote risultanti dalle tabelle contributive, sulle voci 521 (contributo Inps ditta + dipendente) e 527 (contributo Inps c/dipendente). Anche in questo caso, si tratta delle stesse voci sulle quali era riportato, fino al mese di giugno 2022, il contributo CIGS, unitamente agli altri contributi Inps.
Ricordiamo che la voce 521 riporta l’aliquota ed il contributo al lordo del recupero 1,80% sulle contribuzioni Cuaf / maternità / disoccupazione / malattia ed altre (voci 581 / 582 / 583 / 584).
In conseguenza di quanto sopra indicato, non è necessaria alcuna variazione sul cedolino, la nota contabile e la denuncia Uniemens, per quanto riguarda l’indicazione della contribuzione CIGS / FIS / Fondi relativa al mese corrente.
Naturalmente, sarà predisposta l’apposita indicazione della contribuzione CIGS / FIS arretrata sulla denuncia Uniemens, con l’aggiornamento relativo al mese di settembre.
1.6) APPRENDISTI E LAVORATORI A DOMICILIO
Come anticipato nell’aggiornamento Acred829, dal mese di luglio 2022 vengono assoggettati alle contribuzioni relative alle integrazioni salariali (CIGO / CIGS / FIS) anche le seguenti categorie di dipendenti:
• lavoratori a domicilio, individuati dalla corrispondente Qualifica;
• apprendisti di primo e terzo livello, individuati dai codici ‘01’ e ‘03’ nel campo Situazione Contributiva;
• ex-apprendisti di primo e terzo livello nei 12 mesi successivi alla qualifica (L. 56/87), individuati dai codici ‘56’ o ‘59’ nel campo Situazione Contributiva e dal codice ‘156’ nel campo Ulteriori Specifiche.
Le categorie sopra elencate diventano soggette alle contribuzioni CIGO / CIGS / FIS, allineandosi agli altri dipendenti.
Per quanto riguarda i lavoratori a domicilio, le aliquote CIGO (laddove previste) sono state riportate sulla corrispondente qualifica, sulle tabelle contributive Inps. Per gli apprendisti, le aliquote CIGO erano già presenti sulle tabelle contributive.
Relativamente agli apprendisti ed ex-apprendisti di primo e terzo livello, sono state annullate le eccezioni previste, in precedenza, per escluderli dalle contribuzioni CIGO / CIGS (laddove previste).
Per quanto riguarda le nuove contribuzioni CIGS / FIS / Fondi Solidarietà, le voci 0P1 / 0P3 / 0P5 determinano le aliquote previste anche per i lavoratori a domicilio e per gli apprendisti ed ex- apprendisti di primo e terzo livello.
A quest’ultimo riguardo, facciamo presente che i Fondi di Solidarietà, in precedenza, non prevedevano l’assoggettamento degli apprendisti di primo e terzo livello: tali apprendisti, adesso, vengono inclusi nella contribuzione a tali fondi.
2) VARIAZIONI CONTRATTUALI LUGLIO / AGOSTO 2022
2.1) Ccnl PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI (015)
Dal mese di luglio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 30/05/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1015 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2022 Acred828,
2.2) Ccnl FARMACIE PRIVATE (021)
A seguito di approfondimenti, è stato modificato il calcolo dell’indennità di funzione dei quadri. Per i quadri con livello ‘Q1’ l’indennità spetta per intero (E.130,00) dal primo mese di lavoro; per i livelli
‘Q2’ e ‘Q3’ l’indennità spetta a partire dal secondo anno per un importo pari a E.100,00 e a partire dai 12 anni di anzianità pari a E.130,00.
Con il presente aggiornamento, è stato modificato il calcolo automatico dell’indennità di funzione per i quadri ‘Q1’ e, per gli stessi soggetti, è stato previsto il calcolo degli arretrati relativi alla suddetta indennità. Sul cedolino del mese di luglio viene elaborata automaticamente la voce 04A, tramite la quale vengono calcolati gli arretrati spettanti dal mese di novembre 2021, tenendo conto delle variazioni mensili presenti nel periodo. La voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.
2.3) Ccnl RADIO PRIVATE (022)
Dal mese di luglio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 26/05/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1022 e 1622 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2021 Acred828.
2.4) Ccnl POMPE FUNEBRI (023)
Dal mese di agosto 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’ipotesi del 26/01/2021 e nel successivo rinnovo contrattuale del 11/03/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1023 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di febbrai 2021 Acred789.
2.5) Ccnl PANIFICATORI ARTIGIANATO (024)
Dal mese di luglio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 6/12/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2021 Acred808.
2.6) Ccnl METALMECCANICI ARTIGIANATO (031)
Con la busta paga del mese di luglio 2022, viene erogata automaticamente la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 17/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Pagina 14 di 21 2.7) Ccnl ODONTOTECNICI ARTIGIANATO (034)
Con la busta paga del mese di luglio 2022, viene erogata automaticamente la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 17/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
2.8) Ccnl LEGNO ARTIGIANATO (035)
Con la busta paga del mese di luglio 2022, viene erogata automaticamente la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 03/05/2022, a copertura del periodo da gennaio 2019 a aprile 2022.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dal part-time, verificando la situazione relativa ad ogni mese pregresso. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante viene riportata sulle seguenti voci: voce 041, soggetta a tassazione separata, in relazione al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021; voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, in relazione al periodo da gennaio ad aprile 2022. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.
2.9) Ccnl ORAFI ARTIGIANATO (037)
Con la busta paga del mese di luglio 2022, viene erogata automaticamente la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 17/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
2.10) Ccnl AREA COMUNICAZIONE (038)
Con la busta paga del mese di luglio 2022, viene erogata automaticamente la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 16/05/2022, a copertura del periodo da gennaio 2019 a maggio 2022.
Con la busta paga del mese di agosto, viene erogata automaticamente la seconda tranche della stessa indennità.
In caso di cessazione del rapporto nel mese di luglio, la seconda tranche viene erogata sulla stessa busta paga.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dal part-time, verificando la situazione relativa ad ogni mese pregresso. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante viene riportata sulle seguenti voci: voce 041, soggetta a tassazione separata, in relazione al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021; voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, in relazione al periodo da gennaio a maggio 2022. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.
2.11) Ccnl ALIMENTARI ARTIGIANATO (039)
Dal mese di luglio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 6/12/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1039 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2022 Acred808.
2.12) Ccnl EDILIZIA (036 – 050 – 131)
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di maggio 2022 Acred826, è stata rilasciata una modifica al calcolo dell’imponibile “virtuale” relativo alle ore di assenza non retribuita: nel suddetto imponibile, sono state incluse le quote corrispondenti all’indennità di trasporto (voce 116) ed al 15% dei contributi Cassa Edile (entrambi rapportati alle ore non retribuite).
Con il presente aggiornamento, ai fini del suddetto calcolo è stato previsto che la voce 116 possa essere utilizzata su base giornaliera (opzione attivabile tramite la voce 02B): dal mese di luglio, l’eventuale quota giornaliera viene divisa per le ore medie giornaliere (voce 138), ottenendo così la quota oraria da considerare nel calcolo dell’imponibile “virtuale”.
2.13) Ccnl IMPRESE DI PULIZIA (047)
Dal mese di luglio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell'accordo del 9/07/2021.
Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1047 – 1447 ed è stato predisposto con gli aggiornamenti di luglio 2021 Acred798 e settembre 2021 Acred803.
A seguito di una segnalazione, è stato modificato il calcolo automatico degli scatti di anzianità per gli impiegati.
Ricordiamo che il calcolo automatico degli scatti è stato rilasciato con l’aggiornamento di luglio 2019 Acred728.
Per gli impiegati, è previsto un particolare criterio per determinare il valore massimo spettante degli scatti: tale valore corrisponde al 50% della base di calcolo degli scatti; quest’ultima corrisponde alla paga base relativa al mese corrente aumentata della contingenza in vigore ad agosto 1983 (E.
279,60). Sempre per quanto riguarda gli impiegati, il valore di ogni scatto corrisponde al 6,25% della suddetta base di calcolo ed è previsto un massimo di 8 scatti biennali.
Prima del presenze aggiornamento, il controllo del valore massimo non veniva effettuato come previsto dal contratto; come conseguenza, a partire dal 5° scatto potrebbe essere stato applicato erroneamente il valore massimo. A partire dal mese di luglio 2022, il suddetto controllo viene effettuato correttamente. E’ comunque necessario rettificare manualmente il valore degli scatti già maturati (laddove si fosse presentato il problema), indicando la voce 003 sulle Variazioni Mensili di luglio, con il valore corretto degli scatti maturati nel campo Importo Totale.
2.14) Ccnl CONCERIE INDUSTRIA (053)
Dal mese di agosto 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 21/01/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1053 – 6053 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2021 Acred798.
2.15) Ccnl LAVANDERIE INDUSTRIA (057)
Dal mese di agosto 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 05/01/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1457 – 1657 (settore Turismo) e 1057 – 1557 (settore Sanitario) ed è stato predisposto con l’aggiornamento di febbraio 2021 Acred789.
2.16) Ccnl CHIMICI FARMACEUTICI (058)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 13/06/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1058 – 6058 (chimico / farmaceutico), 1358 – 6358 (fibre chimiche), 1458 – 6458 (ceramica e abrasivi), alle seguenti decorrenze: luglio 2022 / gennaio 2023 / luglio 2023 / luglio 2024 / giugno 2025. Dal mese di luglio 2022 varia anche l’EDR (voce 009).
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di giugno 2022, sono stati rilasciati gli aumenti previsti nell’accordo del 19/07/2018. Tuttavia, sulla base del nuovo accordo, gli aumenti decorrono dal mese di luglio (anziché di giugno). Di conseguenza, abbiamo previsto la possibilità di recuperare l’aumento applicato sul mese di giugno.
Se si intende effettuare il suddetto recupero, occorre impostare la voce 044 sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). L’importo da recuperare è riportato sulle tabelle 9058 (chimico / farmaceutico), 9358 (fibre chimiche), 9458 (ceramica e abrasivi): occorre quindi verificare, sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, la tabella relativa al settore di appartenenza (in automatico viene agganciata la tabella 9058, settore chimico / farmaceutico).
Nel calcolo della somma da recuperare, si tiene conto delle variazioni mensili di giugno (straordinari, maggiorazioni, festività, assenze retribuite o non retribuite, escluse eventuali indennità a carico degli istituti). La somma risultante è riportata sulla voce 044, che (in questo caso) va a diminuire la base di calcolo del Tfr.
Pagina 16 di 21 2.17) Ccnl LATERIZI INDUSTRIA (059)
Dal mese di luglio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell'accordo del 31/05/2022.
Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1059 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2022 Acred828.
2.18) Ccnl LAPIDEI ARTIGIANATO (064)
Con la busta paga del mese di luglio 2022, viene erogata automaticamente la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 03/05/2022, a copertura del periodo da gennaio 2019 a aprile 2022.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dal part-time, verificando la situazione relativa ad ogni mese pregresso. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante viene riportata sulle seguenti voci: voce 041, soggetta a tassazione separata, in relazione al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021; voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, in relazione al periodo da gennaio ad aprile 2022. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.
2.19) Ccnl IMPRESE PORTUALI (066)
Dal mese di luglio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto negli accordi del 24/02/2021 e del 30/04/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1066 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2021 Acred795.
2.20) Ccnl NETTEZZA URBANA (089)
Dal mese di luglio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell'accordo del 18/05/2022.
Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1089 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2022 Acred828.
Ricordiamo inoltre che, ai lavoratori in forza alla sottoscrizione del suddetto accordo, nel mese di luglio 2022 è riconosciuto un importo pari a E. 130,00 proporzionato alla percentuale di part-time, a copertura del periodo da gennaio a giugno 2022, sotto forma di buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante. L’importo in questione deve essere inserito dall’Utente, utilizzando le voci relative ai “buoni carburante” rilasciate con l’aggiornamento di marzo 2022 Acred821.
Con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred823, è stata rilasciata la nuova gestione dell’apprendistato professionalizzante. Ricordiamo che, per applicare la nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante, è sufficiente agganciare il livello di destinazione finale (vengono applicate automaticamente le percentuali retributive previste).
Nel caso in cui occorra continuare ad applicare la precedente disciplina dell’apprendistato professionalizzante, è necessario indicare la voce 02A sulle Voci Fisse dei soggetti interessati. In tal modo, viene attivata la progressione automatica del livello precedentemente prevista, anziché le percentuali retributive previste dalla nuova disciplina.
Nei casi in questione, ossia in presenza della voce 02A, con la busta paga di luglio vengono calcolati automaticamente gli arretrati dovuti alla differenza di retribuzione prodottasi nel periodo da aprile a giugno 2022. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni presenti in ciascun mese del periodo (straordinari, maggiorazioni, festività, assenze retribuite o non retribuite, escluse eventuali indennità a carico degli istituti). La somma risultante è riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.
2.21) Ccnl CASE DI CURA PRIVATE (095)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di incentivazione per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 05/12/2012.
Le modalità di gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
2.22) Ccnl ACQUA E GAS (098)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di luglio, è possibile erogare il premio di risultato (voce 053) previsto nell’accordo di rinnovo del 18/05/2017.
La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di luglio 2018 Acred694.
2.23) Ccnl PUBBLICHE ASSISTENZE E MISERICORDIE (120)
Per le Pubbliche Assistenze, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio è possibile erogare l’elemento di garanzia per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 17/01/2014.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
Per le Misericordie, con la busta paga relativa al mese di luglio è possibile erogare l’elemento di garanzia per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 26/06/2014.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
2.24) Ccnl FARMACIE MUNICIPALIZZATE (141)
Sulla base dell’ipotesi di accordo del 7/07/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1141 alle decorrenze di luglio 2022 / luglio 2023 / luglio 2024.
A decorrere dal mese di luglio 2022 aumenta anche l’indennità di funzione:
− livello 1Q passa da E. 140,00 ad E.160,00
− livello 1S passa da E. 130,00 ad E.150,00
− livello 1C passa da E. 130,00 ad E.145,00
Inoltre, sulla base della suddetta ipotesi di accordo, abbiamo previsto la possibilità di erogare la prima tranche dell’indennità Una-tantum, a copertura del periodo da gennaio a giugno 2022.
L’ipotesi prevede che l’indennità venga erogata nel mese di ratifica dell’accordo, pertanto, nel mese in cui si deve erogarla, occorre indicare la voce 050 sulle Voci Fisse, con il valore convenzionale ‘1’
nel campo Quantità. La voce 050 può essere indicata a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Occorre inoltre storicizzare le Voci Fisse sul mese successivo a quello di erogazione, cancellando la voce 050.
Nel calcolo dell’indennità, per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dal part- time e dall’apprendistato, verificando la situazione relativa ad ogni mese. La somma risultante viene riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
2.25) Ccnl RSA E STRUTTURE RESIDENZIALI AIOP (143)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di produttività per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo contrattuale del 12/12/2013.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
2.26) Ccnl AGRICOLTURA CONTOTERZISMO
Su richiesta, è stato predisposto il CCNL Agriturismo Contoterzismo, con il codice contratto 153.
Le tabelle retributive vengono agganciate in automatico, mentre la tabella contributiva Inps deve essere agganciata a livello di ditta, selezionandola dall’elenco delle tabelle disponibili sul servizio
‘Accessori – Aggancio Tabelle’.
Tra le tabelle retributive agganciate automaticamente è presente la tabella 7153, sulla quale è riportata la somma spettante (E. 20,00) in mancanza di un contratto integrativo territoriale (C.I.T.).
Nel caso in cui sia previsto un contratto integrativo territoriale, occorre bloccare la suddetta tabella.
Il contratto prevede un premio di continuità dovuto ai dipendenti a partire dal decimo anno di anzianità, pari ad E.150,00; tale valore aumenta ad E. 180,00 a partire dal quindicesimo anno di anzianità. Il premio viene erogato automaticamente con la voce 052, nel mese di settembre di ciascun anno (come previsto dal Ccnl). Il contratto prevede anche la possibilità di erogare mensilmente il suddetto premio: a tale scopo, è sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 052, ottenendo così l’erogazione mensile di un importo corrispondente a 1/12 del valore annuale.