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PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

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Academic year: 2022

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PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

(Art. 23 Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)

INTALLAZIONE SISTEMA DI

VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

(D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 e ss.mm.ii.)

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

IN RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI – RICHIESTE FORMULATE IN SEDE DI RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA DA:

- Zona Telecomunicazioni Sicilia Occidentale - Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani

Campobello di Mazara, 28 ottobre 2020

Il Progettista

COMUNE DI

CAMPOBELLO DI MAZARA

(Città Metropolitana di Trapani)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

7 dicembre 2021

Il Comandante della P.M.

Dott. Giuliano Panierino

(2)

C OMUNE D I C AMPOBELLO di M AZARA

(Città Metropolitana di Trapani)

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

IN RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI – RICHIESTE FORMULATE IN SEDE DI RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA DA:

- Zona Telecomunicazioni Sicilia Occidentale - Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani

La presente relazione progettuale è da intendersi integrativa e modificativa della relazione generale del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di “INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE” ed è stata redatta in risposta alle osservazioni, chiarimenti e richieste formulati in sede di riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza dai rappresentanti della Zona Telecomunicazioni Sicilia Occidentale e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, giuste comunicazioni della Prefettura di Trapani – Ufficio Territoriale del Governo notificate al Comune di Campobello di Mazara.

a) ADEMPIMENTI ALLE PROPOSTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI TRAPANI

In merito al contenuto della scheda predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani e allegata alla relativa comunicazione ricevuta dalla Prefettura di Trapani, si rappresenta di aver predisposto un nuovo elaborato grafico in conformità alle proposte di modifica formulate in merito alla collocazione di alcune postazioni di videosorveglianza in aree di maggiore interesse ai fini della sicurezza e nello specifico sono state spostate le postazioni:

- RP17 dalla Via San Giovanni Bosco all’incrocio tra SS 115 e l’ingresso al centro di Campobello di Mazara;

- RP19 dal vicolo Pantaleo all’incrocio Via Eremita – Via CB3 – Via Ponticello;

- RP22 dalla Via Risorgimento (caserma CC) all’incrocio di Via Rosario;

- RP29 dalla strada Torretta Granitola Est all’incrocio tra la Via TG8 – strada Granitola Kartibubbo.

Ne discerne che il nuovo elenco della localizzazione delle postazioni è il seguente:

Libero Consorzio Comunale di Trapani

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C OMUNE D I C AMPOBELLO di M AZARA

(Città Metropolitana di Trapani)

postazione localizzazione CAM-FIX CAM-TAR

AREA 1 - Centro Urbano Campobello di Mazara

RP01 Via Guerrazzi / Via IV Novembre 1

RP02 Piazza Stazione 1

RP03 Municipio 3 + Regia

RP04 Piazza Garibaldi 1

RP05 Via Selinunte 1

RP06 Cimitero Comunale 1

RP07 Parcheggio Cimitero 1

RP08 Via Vittorio Emanuele II (Nord) 1

RP09 Via Vittorio Emanuele II (Sud) 1

RP10 Via Mare / Via Palermo 1

RP11 Piazza Ermita / Via Ospedale 1

RP12 Via Roma / Piazza Addolorata 1

RP13 Stadio Comunale 1

RP14 Cave di Cusa (Bivio S.P. 51) 1

RP15 Contrada Erbe Bianche 1

RP16 Stazione 2

RP17 SS 115 incrocio ingresso Campobello di Mazara 1

RP18 Anagrafe – Via San Giovanni 2

RP19 Incrocio Via Eremita – CB3 – Via Ponticello 2

RP20 Scuola De Amicis - Via Selinunte 1

RP21 Istituto per Geometri - Via Roma 2

RP22 Incrocio Via Rosario 1

AREA 2 - Centro Urbano Frazione Tre Fontane

RP23 Via Trapani / Tre Fontane 1

RP24 Piazza Favoroso 3

Libero Consorzio Comunale di Trapani

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C OMUNE D I C AMPOBELLO di M AZARA

(Città Metropolitana di Trapani)

RP25 Tre Fontane Ovest 1

RP26 Tre Fontane Est 1

RP27 Via Balatelle 1

RP28 Via 162^ Est 1

AREA 3 - Centro Urbano Frazione Torretta Granitola

RP29 Incrocio Via TG8 – Strada Granitola Kartibubbo 1

RP30 Torretta Granitola Ovest 1

RP31 Piazza Mercato / Via Duca Degli Abruzzi 1

RP32 Torretta / S. P. 51 1

b) MODIFICHE E INTEGRAZIONI OPERATE AL PROGETTO IN RISCONTRO ALLA SCHEDA TECNICA PREDISPOSTA DALLA ZONA TELECOMUNICAZIONI SICILIA OCCIDENTALE

In riferimento a quanto evidenziato dall’esame progettuale effettuato dalla Zona Telecomunicazioni Sicilia Occidentale si rappresenta quanto di seguito esposto da considerarsi quale integrazione e/o modificazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di installazione di sistema di videosorveglianza comunale.

In merito al contenuto del punto 4. Sistema di gestione e trasporto dei flussi video, della succitata scheda tecnica si chiarisce che:

- Il sistema di ponti radio in progetto si basa ed è fornito di un sistema a crittografia idoneo al fine di garantire la riservatezza e la trasmissione sicura dei dati in modalità wireless;

- Come fatto rilevare dallo stesso esaminatore al punto 3. della succitata, il sistema garantisce la archiviazione dei filmati di tutte le telecamere per un periodo di gg. 7, h. 24, al massimo del frame rate;

- Le immagini archiviate possono essere consultate ed esportate tramite accesso autenticato diretto alle NVR presso la sala regia al fine di garantire riservatezza ed integrità.

In merito ai rilievi riportati al punto 6. Trattamento dati personali, si precisa che:

L’impianto di videosorveglianza in progetto e nella fattispecie il suo utilizzo dovrà essere conforme alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare quelle di cui al D. Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di cui al

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C OMUNE D I C AMPOBELLO di M AZARA

(Città Metropolitana di Trapani)

regolamento UE “GDPR” 679/2016 e 680/2016.

Nello specifico in materia di videosorveglianza il Garante ha emanato il provvedimento fatato 8 aprile 2010 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 ) dove dedica un apposito capitolo alla sicurezza urbana, sulla scorta delle previsioni di cui all’art.6, commi 7 e 8, della legge 23 aprile 2009, n.38 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” disciplinando la possibilità per i Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza per la tutela della sicurezza e i relativi termini di conservazione dei dati raccolti :

- per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Inoltre gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata e a tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa, in ogni caso deve:

- essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

- avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Comunque, in talune disposizioni del Codice sulla tutela della Privacy, tra le quali quella riguardante l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini,

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dal “Centro elaborazione dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di Pubblica Sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento” (art. 53 del Codice).

Alla luce di tale previsione del citato codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:

a) l'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;

b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Ciò naturalmente all'esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l'informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l'espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza.

In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono della facoltà di fornire l'informativa, resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente indicate dall'art. 53, comma 1, lett. a) e b).

Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente fornita un'idonea informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall'art. 53 del Codice (es.

utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle violazioni del Codice della strada).

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e

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nelle libertà fondamentali degli interessati come ad es. alla eventuale registrazione di immagini che possano ricondurre all’individuazione di convinzioni religiose e filosofiche, alle origini razziali ed etniche, allo stato di salute e agli orientamenti sessuali delle persone eventualmente riprese con i sistemi di videosorveglianza.

Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto urbano.

Inoltre in sede di progettazione definitiva ed esecutiva e comunque prima del rilascio e della messa in funzione dell’impianto, in ottemperanza alle citate norme e regolamenti dovrà essere predisposto e reso pubblico un apposito Regolamento relativo all’utilizzo del sistema di videosorveglianza nel quale saranno individuati le figure coinvolte del trattamento dei dati, descritti in modo chiaro ed esaustivo l’informativa nei confronti dei cittadini, nel rispetto delle specifiche norme che li tutelano, nonché esplicitata in modo chiaro ed inequivocabile la procedura del trattamento dei suddetti dati.

In riferimento al contenuto delle “CONCLUSIONI”, si rappresenta che:

· in merito alla obsolescenza degli apparati attivi in particolare delle telecamere, nell’accogliere l’osservazione formulata si evidenzia con la presente la sostituzione nella scelta progettuale delle telecamere sia fisse “CAM-FIX” e sia di lettura targa “CAM-TAR”

con quelle che qui di seguito si descrivono nelle rispettive caratteristiche, che nella conferma dei costi previsionali in progetto previsti, sono tecnologicamente più avanzati e più performanti rispetto a quelle originariamente previste.

1) Telecamera fissa – “

CAM-FIX”

Telecamera Bullet risoluzione 4MP - 2688 x 1520 frame rate 25 fps @ 2688 x 1520 sensore 1/2.5” Progressive Scan cmos sensibilità' Col: 0.008 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR DAY&NIGHT ICR OTTICA 2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autofocus compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 FUNZIONI SMART Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change

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Detection, ROI, Face Detection STREAMS 3 PORTATA IR 60 m WDR 120dB SLOT SD CARD 1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)INGRESSI/USCITE Audio 1/1 Allarme 1/1 ALIMENTAZIONE 12VDC, PoE (802.3at), max 18W TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30°C/+

60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10

2) Telecamera lettura targa – “

CAM-TAR

Telecamera risoluzione 2MP 1920 × 1080 frame rate 50fps SENSORE 1/1.8” progressive scan CMOS sensor OCR ANPR a bordo velocità massima 165km/h OTTICA 8-32mm copertura 1 corsia compressione video H.265/H.264 grado di protezione ip67 ik10 streaming 3 portata IR 100 MT SLOT SD CARD 128GB WDR 120DBINGRESSI/USCITE ALLARME 1/1INGRESSI/USCITE AUDIO 0/0 ALIMENTAZIONE DC 24V Max. 15 W Hi-PoE TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30 °C a +70 °C USCITA VIDEO SUPPLEMENTARE CVBS.

· Infine, in merito all’ultima osservazione di cui alle conclusioni citate, si rappresenta che una volta collaudato e rilasciato l’impianto in produzione sarà messo a disposizione e reso fruibile a tutti i soggetti istituzionali deputati mediante accesso remoto o in loco, tramite credenziali e sistemi di autenticazione dedicati.

Campobello di Mazara, 28 ottobre 2020

Il Progettista

Il Comandante della P.M.

Dott. Giuliano Panierino

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7 dicembre 2021

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