CORSODIFORMAZIONEPERAVVOCATIINMATERIADI
“SOLUZIONIPERLACRISID’IMPRESA”
Presso la Sala Conferenze L. A. F., Via Poerio 14 Milano
LE NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI ALLA LUCE DEL “DECRETO
SVILUPPO”(DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012 N.83 CONVERTITO DALLA LEGGE 7 AGOSTO
2012 N.134) E DEL “DECRETO SVILUPPO BIS”(DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N.179)
INTERVENTO
AVV.ANTONIO FERRAGUTO
2 PREMESSA
Il diritto fallimentare ha subito, negli ultimi anni, importanti modifiche finalizzate a determinare un cambiamento della concezione della crisi di impresa e delle modalità della sua gestione.
È appena il caso di segnalare che, ancor prima delle modifiche da ultimo apportate con il Decreto Sviluppo, le procedure concorsuali erano state oggetto di una riforma “organica” (1) , che ha rappresentato un passo significativo verso la modernizzazione della disciplina della crisi di impresa. Gli obiettivi di tale riforma erano essenzialmente di: (i) incentivare l’emersione precoce della crisi di impresa, riducendone i costi e garantendo una tutela diretta del ceto creditorio; (ii) offrire procedure alternative al Fallimento per la risoluzione preventiva e stragiudiziale della crisi; (iii) garantire una gestione rapida ed efficiente della crisi d’impresa.
In quest’ottica il concordato preventivo veniva profondamente modificato, al fine di farlo diventare l’istituto centrale per favorire l’emersione anticipata della crisi e la continuazione dell’attività d’impresa.
Venivano introdotte nuove soluzioni concordate, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento, nei quali l’autonomia contrattuale ha un ruolo fondamentale nella composizione e gestione della crisi.
Successivamente, nel 2010 (2) per incentivare l’utilizzo di questi nuovi istituti venivano introdotti:
(i) la prededuzione per i finanziamenti erogati in attuazione di concordati preventivi ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti e per i finanziamenti– ponte concessi ed erogati nella fase delle trattative, ove autorizzati dal Tribunale in omologa.
(ii) l’esenzione dai reati di bancarotta semplice e preferenziale per i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati di cui all’art. 67 lett. d) L.F.;
(iii) l’anticipazione del blocco delle azioni esecutive e cautelari nella fase antecedente la pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nel registro delle imprese.
1 La riforma delle procedure concorsuali è stata attuata con modifiche al R.D. n.
267/1942 è stata realizzata in tre tempi con il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 (convertito della legge 14 maggio 2005 n. 80); con il decreto legislativo 9 gennaio 2006 n.
5 e con il decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169.
2 Decreto legge 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
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I primi anni di applicazione della legge hanno evidenziato, tuttavia, che gli obiettivi perseguiti non sono stati realizzati compiutamente e i nuovi istituti sono stati scarsamente utilizzati, in ragione di alcune incertezze normative e lacune della disciplina.
Sono esempi di tali lacune, tra gli altri,:
(a) l’applicabilità della prededuzione dei finanziamenti – ponte ai soli concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti omologati; ciò può risultare un
“disincentivo” all’erogazione di finanziamenti a imprese in crisi in trattative con i creditori stante l’incertezza che accompagna il procedimento di omologa;
(b) la non applicabilità della prededuzione ai finanziamenti – ponte relativi a piani attestati ex art. 67 lett. d) L.F., che restringe notevolmente il novero delle ipotesi in cui le banche possono beneficiare di questo strumento;
(c) la mancanza di una disciplina organica e strutturata che consenta un’effettiva protezione del patrimonio dell’imprenditore da azioni esecutive individuali dei creditori durante la fase (spesso lunga) che precede la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di un piano di concordato preventivo (momento a far data dal quale decorre per l’appunto la sospensione ex lege delle azioni esecutive e cautelari).
I
LD
ECRETOS
VILUPPOLe predette lacune hanno indotto il legislatore a intervenire nuovamente sul testo della legge fallimentare con il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 n. 147) (il c.d. “Decreto Sviluppo”).
Il Decreto Sviluppo è stato convertito in legge con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11-8-2012 - Suppl. Ordinario n.171), che è entrata in vigore lo scorso 12 agosto 2012.
L’art. 33 commi 1 e 2 del Decreto Sviluppo, come modificato in sede di conversione in legge, ha introdotto numerose e rilevanti modificazioni della legge fallimentare, intervenendo, in particolare, in materia di:
concordato preventivo,
piano attestato ex art. 67 L.F. e
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F..
La “ratio” del provvedimento, per quanto attiene la riforma della legge fallimentare, è palesemente quella, come già accennato, di dare ulteriore forza e
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compiutezza agli strumenti, alternativi al fallimento, volti alla risoluzione negoziale della crisi dell’impresa anche attraverso esplicite forme di consecuzione di procedure (3). Vorrei quindi introdurre la lezione odierna indicando le novità apportate alla legge fallimentare dai Decreti c.d. “Sviluppo” e “Sviluppo bis”.
Le principali novità, introdotte dal Decreto Sviluppo, possono essere così sintetizzate:
1. La “proposta differita” o concordato il bianco o concordato senza piano o anche pre-concordato (art. 161 comma 6)
All’articolo 161 è stato aggiunto il comma 6 ai sensi del quale: “L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso tra 60 e 120 giorni (4) e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.
Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182 bis primo comma.
In mancanza si applica l’articolo 162 commi 2 e 3.
Dopo il deposito del ricorso e sino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni.
Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetti di atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111”.
3V. Relazione Illustrativa del Decreto Sviluppo sub art. 33 (All. 1): “La proposta è volta a migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l’emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell’imprenditore. In linea con i principi ispiratori delle recenti riforme della disciplina fallimentare, l’opzione di fondo che orienta l’intervento è quella di incentivare l’impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino”
4Nella prassi, il Tribunale di Milano è solito concedere il termine di 120 giorni sempre che non penda contestuale istanza di fallimento.
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La novità principale è rappresentata dalla c.d. proposta differita (5) ; l’imprenditore presenta la domanda concordataria allegando solo i bilanci degli ultimi tre esercizi ma si riserva di allegare la proposta (che ne è l’essenza), il piano (che la sostiene) e la documentazione di supporto, il tutto in funzione di celerità, di approfondimento ma anche di opzione rispetto all’alternativa strada dell’art. 182 bis L.F.. È il cosiddetto automatic stay.
[ Il Tribunale deve disporre degli obblighi informativi in capo al debitore nella pendenza del termine concesso per il deposito della documentazione oggetto di differimento e il mancato deposito determina l’inammissibilità della proposta così come il fatto che il debitore, nei due anni precedenti, abbia già depositato la domanda di concordato senza esservi ammesso oppure non abbia conseguito l’omologazione di un accordo ex art. 182 bis L.F..
Per le altre disposizioni la norma sembra molto chiara. Tra tutte, quella che precisa come nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda e l’apertura della procedura l’imprenditore possa operare senza bisogno di autorizzazione per tutti gli atti di ordinaria amministrazione (6) ]
5Altrimenti detta Domanda di concordato in bianco, al buio o con riserva.
6 Novità dell’art. 161 L.F. “II. Il debitore deve presentare con il ricorso: […] e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
III. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
V. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
VI. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182- bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
VII. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
VIII. Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve
6 2. Gli effetti della domanda ex art. 168 L.F.
Gli effetti della presentazione del ricorso ex art. 161 L.F. sono in parte regolati dall’art. 168 L.F. (7) che non distingue tra domanda di concordato in senso proprio e domanda di concordato in bianco.
La novità introdotta sul tema dal Decreto Sviluppo è che ora i creditori per titolo o causa anteriore alla pubblicazione stessa non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore a far tempo dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese (e non più dalla data di presentazione, come previsto ante riforma 2012). Le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Tale norma è replicata anche dal 182 bis comma 3 L.F.
Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori sempre alla pubblicazione nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Si tratta di un rimedio a quanto già accaduto nei 3 mesi precedenti.
Inoltre ai sensi dell’art. 169 L.F. (8) si determina la cristallizzazione della massa passiva e l’inopponibilità delle formalità iscritte a far tempo dalla data di presentazione della domanda di concordato.
assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
IX. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
X. Fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”.
7 Art. 168 L.F. “I. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (1) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [...] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
II. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
III. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.
Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”
8 Art. 169 L.F. “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63”
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3. I contratti in corso di esecuzione; lo scioglimento (art. 169 bis)
Il Decreto Sviluppo ha introdotto, interamente nuovo, l’art. 169 bis L.F. ai sensi del quale “il debitore nel ricorso di cui all’art. 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso […]. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più 60 giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato” (ciò dovrebbe significare come un credito concorsuale non privilegiato)”.
Per la fase di pre-concordato il Tribunale di Milano ha assunto un atteggiamento restrittivo nei confronti dello scioglimento dai contratti perché, per pregiudicare i diritti di terzi contraenti, occorre la certezza che lo scioglimento sia necessario.
La facoltà di sospensione del rapporto è più utilizzata nel pre-concordato perché non c’è ancora un piano e un Commissario che possa adiuvare il Tribunale nella valutazione. Dopo l’ammissione o il deposito del piano risulta più facile decidere in merito.
La disciplina sui contratti pendenti trova poi completamento nel 186 bis L.F. (che ha introdotto il concordato c.d. “con continuità”), che analizzerò più avanti; in questa sede basti ricordare che in linea di principio generale i contratti pendenti, anche se stipulati con la pubblica amministrazione, non si risolvono con l’apertura della procedura concordataria anche in presenza di clausole negoziali specifiche in tal senso (che diventano inefficaci) purché l’esperto ne abbia attestato la loro coerenza con il piano e la ragionevole capacità di adempimento dell’impresa debitrice (principio di continuità dei contratti in corso); detta continuità opera anche a favore dell’eventuale cessionaria o conferitaria di ramo di azienda dell’impresa debitrice.
4. La modifica dell’art. 178 comma 4, dell’art. 179 comma 2 e dell’art. 180 comma 4 L.F.; il voto dei creditori e il consenso presunto.
Tre sono le significative modifiche introdotte in materia di voto nel concordato.
La prima: il consenso presunto. La riforma ha stabilito che, in tema di adesione alla proposta di concordato, il creditore che non ha esercitato il diritto di voto e non ha fatto pervenire il proprio dissenso per iscritto (lettera, telegramma, fax o anche tramite, posta elettronica) nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori (ci vogliono, però, entrambe le condizioni) si reputa consenziente ai fini del
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computo delle maggioranze (art. 178 L.F. (9) ); è un caso particolare di silenzio-assenso che però non incide sulla caratteristica del credito e sul suo riconoscimento verso la procedura.
La seconda: è ora possibile modificare il voto già espresso ex art. 179 L.F. (10) . Se il commissario rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione e, in quella sede, possono modificare eventualmente il voto già espresso.
La terza: ai sensi del nuovo comma 4 dell’art. 180, per il caso di opposizioni all’omologa, qualora siano previste classi di creditori e un creditore appartenente a una classe dissenziente ovvero – in caso di assenza di classi – i creditori che rappresentino (almeno) il 20% dei crediti ammessi al voto, contestino la convenienza della proposta (cd. cram down), nel giudizio di omologazione il tribunale può ora valutare la convenienza economica della proposta e omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
9 Art. 178 L.F. “I. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.
II. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
III. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice a un'udienza prossima, non oltre otto giorni,dandone comunicazione agli assenti.
IV. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale”
10 Art. 179 L.F. “I. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.
II. Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto”.
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5. Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.
Le modifiche previste dall’art. 182 bis L.F. (11) sono in qualche modo una risposta ai tanti punti critici affrontati nei primi anni di applicazione della normativa in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti.
11 Art. 182 bis L.F. “I. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)sulla veridicità dei dati aziendali sull’’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
II. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l' articolo 168, secondo comma.
IV. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
V. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa l’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale (4) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
VII. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni perl’integrale (4) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria
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In sostanza gli aspetti fondamentali toccati da tale innovazione sono legati all’uniformità di pensiero in tema di attestazione da parte del professionista che sia per il concordato, sia per il piano attestato, sia per gli accordi di ristrutturazione dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Questo a rafforzare l’importanza di un’attività, quella del professionista attestatore appunto, che si pone come garante nei confronti dei terzi.
L’accordo, inoltre, deve consentire l’integrale pagamento dei creditori estranei.
Si chiarisce una volta per tutte il significato del termine «regolare» utilizzato in passato dal Legislatore e si forniscono ulteriori precisazioni in quanto si sottolinea che il pagamento deve avvenire entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti sorti antecedentemente già scaduti a tale data ed entro centoventi giorni dalla scadenza nel caso di crediti non ancora scaduti alla data di omologazione dell’accordo stesso.
Gli interventi apportati a tale disposizione hanno lo scopo di precisare che il divieto di esperire o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore comprende anche il divieto di acquisire titoli di prelazione se non concordati (parte inserita nel co. 3 del presente articolo) e i commi 6 e 7 riguardano punti di coordinamento e adeguamento alle innovazioni apportate ad altre norme, prima della pubblicazione del Registro delle Imprese, come analizzato al punto seguente.
6. Intercambiabilità tra l’art. 182 bis comma 6 L.F. (c.d. preaccordo) e il concordato preventivo
Il comma 6 dell’art. 182 bis L.F., prevede il c.d. “preaccordo” con scopo anticipatorio finalizzato alla conclusione dell’accordo ex art. 182 bis L.F.
L’ultimo comma dell’art. 182 bis L.F., come innovato dal Decreto Sviluppo, prevede quanto segue: l’impresa che ha pubblicato nel registro delle imprese l’esistenza di una trattativa finalizzata a ottenere un accordo di ristrutturazione mantiene la conseguente tutela (o garanzia) che impedisce l’avvio di azioni esecutive anche se la trattativa non dovesse andare a buon fine ma fosse depositato il ricorso per l’apertura della procedura concordataria.
disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
VIII. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo”.
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Vi è quindi “intercambiabilità”tra le procedure e consecuzione di tutele, senza soluzione di continuità, tra il mero “preaccordo” (avente natura negoziale) e il conseguente concordato (avente natura concorsuale).
Questa disposizione trova il suo corrispondente inverso nella citata previsione contenuta nel 161 comma 5 L.F. laddove si prevede espressamente che: “Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182 bis primo comma”.
7. Il finanziamento ponte e la continuità aziendale (art. 182 quinquies L.F.)
Con la lettera f) dell’art. 33 del Decreto Sviluppo, che introduce l’art. 182- quinquies L.F., il Legislatore è intervenuto per risolvere una delle maggiori criticità emerse nel sistema previgente, vale a dire la totale assenza di forme di incentivo alla c.d. “finanza-ponte” che consentisse all’imprenditore di ottenere in tempi rapidi le risorse finanziarie necessarie per continuare l’attività aziendale e dare esecuzione al piano.
Invero, l’art. 182-quater L.F., norma che prevede la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, si è rivelato inadeguato a soddisfare le esigenze sopra descritte, in quanto la prededucibilità del credito da finanziamento è meramente eventuale, risultando espressamente condizionata a una valutazione positiva del Tribunale in sede di omologazione. Sono evidenti quindi i limiti dell’art. 182-quaterL.F.
nelle ipotesi in cui il debitore necessiti di disponibilità finanziarie immediate per fare fronte alle scadenze nel periodo che precede l’ammissione a concordato.
Tutti gli atti o pagamenti in corso e funzionali alla procedura e all’attività d’impresa sono in prededuzione, che rileva soltanto nella prospettiva di un eventuale successivo fallimento, perché i debiti noti in corso di procedura seguono il regime contrattuale che gli è proprio e non quello concorsuale.
Il nuovo articolo 182-quinquies L.F. consente invece di superare detti limiti, attribuendo all’impresa in crisi la facoltà di richiedere al Tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, di essere autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F., a condizione che la relazione del professionista attesti che «tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (da valutare caso per caso)» in relazione al complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa.
Il Tribunale potrà o meno accordare tale autorizzazione preliminare, anche con riferimento a finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità che non hanno formato ancora oggetto di trattativa, sulla base delle risultanze della relazione del
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professionista e, ove ritenuto opportuno, assumendo sommarie informazioni. Certo è che viene fornito uno strumento per una certezza sul tema.
Un’ulteriore novità introdotta con l’art. 182-quinquies L.F. riguarda la possibilità per il debitore di richiedere al Tribunale, nell’ambito della domanda di ammissione a concordato, di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazione di beni o servizi a condizione che un professionista indipendente attesti che gli stessi sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali alla «migliore soddisfazione dei creditori».
Tali principi vengono estesi anche agli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
8. Sospensione norme sulla riduzione o perdita del capitale della società in crisi – Art. 182 sexies L.F.
L’art. 182 sexies L.F. prevede che dalla data di deposito della domanda per ammissione al concordato preventivo, della domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione (ovvero di proposta di accordo ex art. 182-bis, comma 6, L.F.) e sino all’omologa, infatti, non operano le disposizioni sulla riduzione del capitale per perdite, né la causa di scioglimento per perdita del capitale.
Gli effetti di tale disposizione sono ovviamente legati alla corrispondente sospensione degli obblighi di amministratori e sindaci ex artt. 2446 (12) , 2447 (13) , 2482 bis
12 Art. 2446 c.c. “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436”
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(14) , 2482 ter c.c. (15) , nonché la sospensione della causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c. (16).
Per il periodo anteriore al deposito della domanda resta, tuttavia, ferma l’applicazione dell’art. 2486 c.c. (17) ossia l’obbligo degli amministratori, fino alla nomina del liquidatore, di gestire la società, con finalità esclusivamente conservativa, nonché la responsabilità in caso di violazioni.
13 Art. 2447 c.c. “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.
14 Art. 2482 bis c.c. “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446”.
15 Art. 2482 ter c.c. “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”.
16 Art. 2484 comma 1, n. 4, c.c. “Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: […] 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter”
17Art. 2486 c.c. “Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, per atti o omissioni compiuti in violazione del precedente comma”.
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9. Il concordato con continuità aziendale (art. 186 bis L.F.)
L’art. 186 bis L.F. (18) introduce una disciplina speciale per i concordati i cui piani:
18 Art. 186 bis L.F. “I. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività' di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.
II. Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività' d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività' d'impresa prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.
III. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.
IV. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si e' impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
V. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e
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a) prevedono la prosecuzione dell’attività d’impresa;
b) la cessione dell’azienda in esercizio;
c) ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.
La norma prevede la continuità anche se il risultato è la cessione dell’azienda e riguarda l’attività svolta direttamente dall’impresa in concordato.
I crediti pregressi possono essere pagati per svolgere direttamente l’attività d’impresa.
Le clausole di scioglimento delle clausole contrattuali operano per il cessionario se giù utilizzate dal cedente. In caso di affitto d’azienda valgono le stesse regole.
La relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Fermo quanto previsto dal nuovo art. 169 bis L.F. (19) sui contratti in corso di esecuzione, la nuova disciplina non impedisce all’impresa la continuazione di contratti pubblici se il professionista ha attestato:
i. la conformità al piano e
ii. la ragionevole capacità di adempimento.
Di tale continuazione può beneficiare anche la società cessionaria e conferitaria d’azienda cui i contratti sono stati trasferiti.
La norma contiene poi, come già anticipato sopra, una serie di adempimenti che consentono all’azienda in concordato di partecipare alle procedure di assegnazione di contratti pubblici proprio nella già citata finalità di garantire la continuità dell’impresa.
sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate a una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
VI. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività' d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato”.
19 Art. 169 bis L.F. “I. Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
II. In tali casi, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato.
III. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma”.
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L’importanza di tale norma è aver esplicitato il principio per il concordato preventivo possa avere espressamente finalità di aiuto all’impresa per consentire la prosecuzione della propria attività.
10. Le modifiche all’art. 67 L.F. in tema di piano attestato di risanamento 10.1 L’esperto
Il Decreto Sviluppo integra l’articolo 67, terzo comma, lettera d) della Legge Fallimentare per chiarire alcuni aspetti relativi all’intervento dell’esperto che ricava in larga parte dalla prassi giurisprudenziale, consolidatasi sul tema a seguito della riforma del 2005, che aveva introdotto le ipotesi di esenzione delle revocatorie collegate al ricorso a forme di risoluzione della crisi d’impresa alternative al Fallimento.
Più in particolare l’esperto ora deve:
(i) essere designato dal debitore e non dal Tribunale come ritenuto per un lungo periodo da alcuni operatori;
(ii) attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, come già previsto in tema di concordato preventivo e come peraltro già richiesto dalla giurisprudenza maggioritaria;
(iii) essere un professionista indipendente e a tale fine la nuova previsione chiarisce che non può essere legato all’impresa (e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento) da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; deve essere in possesso dei requisiti d’indipendenza richiesti ai sindaci e non deve avere prestato attività di lavoro autonomo o subordinato a favore del debitore negli ultimi cinque anni, neppure tramite altri professionisti con cui è unito in associazione professionale, né nello stesso periodo può avere partecipato agli organi di amministrazione o di controllo del debitore.
10.2 Pubblicità del piano
La novella prevede che il piano attestato può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore. Questa forma di pubblicità ha una rilevanza soprattutto fiscale, perché la nuova disciplina collega ad essa un’esenzione da tassazione delle sopravvenienze attive realizzate dal debitore in virtù del piano attestato (esenzione che non opera invece in difetto di pubblicità del piano) (20).
20 Art. 88 comma 4 Testo Unico 917/1986 “Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti
17 10.3 Esenzioni revocatoria
Il Decreto Sviluppo integra la lettera e) del terzo comma dell’articolo 67 L.F.
estendendo l’esenzione da revocatoria a “gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere” dopo il deposito della domanda di concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, e quindi non solo per quelli successivi “in esecuzione”.
Altra novità introdotta dal Decreto Sviluppo all’art. 67, comma 3, è costituita dalla non revocabilità degli atti di acquisto e dei contratti preliminari trascritti degli immobili a uso non abitativo ma destinati a sede principale dell’attività dell’acquirente purché alla data del fallimento l’attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio (ipotesi questa di non facilissima prova a posteriori). Viene ampliato, quindi, l’ambito di una delle precedenti ipotesi di esenzione dall’azione revocatoria.
11. Prededucibilità del compenso del professionista attestatore
Sempre con la riforma operata dal Decreto Sviluppo è stata abrogata la previsione della prededucibilità del compenso del professionista attestatore, di cui al comma 4 dell’art. 182 quater L.F.
In precedenza la prededucibilità era riconosciuta a condizione che essa fosse espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale omologava l’accordo di ristrutturazione dei debiti e pertanto necessitava di un’apposita domanda in sede di ricorso per l’omologa.
La soppressione del comma 4 dell’art. 182 quater sembra ora ricondurre tali crediti nel generale alveo dell’art. 111 L.F che prevede la prededucibilità dei crediti funzionali alla procedura concorsuale (21).
di cui all’art. 73 comma 1 lettere a. e b., dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, né la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 bis … ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67 lettera d…, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84....”
21 Cfr. tra gli altri FABIANI, Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d’impresa, in www.ilcaso.it laddove a pag. 25 afferma che “Ora si ritorna alla regola madre e cioè all’art. 111 l.fall., sì che il credito sarà prededucibile quando
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12. Inasprimento sanzioni per il professionista attestatore
Con la riforma operata dal Decreto Sviluppo è stata introdotta un’apposita norma disciplinante la responsabilità penale del professionista attestatore in caso di falso in attestazioni e relazioni. L’articolo 236 bis della Legge Fallimentare dispone infatti che sia punito con la reclusione da due a cinque anni e con multa da Euro 50.000 a Euro 100.000 il professionista che nelle relazioni o attestazioni da rendersi nell’ambito di piani di risanamento, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione esponga informazioni false ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti. La pena è aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso al fine di conseguire ingiusto profitto per sé o per gli altri. Nel caso in cui dal fatto consegua un danno per i creditori, la pena è aumentata fino alla metà.
funzionale alla procedura, ma lo sarà quello di tutti coloro che hanno concorso alla presentazione della domanda e quindi a professionisti (anche) diversi dall’attestatore”.
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LE NOVITÀ DEL DECRETO SVILUPPO BIS
L’art. 17 del Decreto Sviluppo bis (22) ha modificato la Legge fallimentare, così da rendere più rapide e meno dispendiose le comunicazioni nelle procedure concorsuali principali (notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, presentazione della domanda di insinuazione del passivo, comunicazioni ai creditori da parte del curatore del fallimento) anche attraverso l’utilizzo dei mezzi telematici.
12.1 Ricorso e decreto di convocazione
Il ricorso e il decreto di convocazione delle parti devono essere inviati al debitore mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) ottenuto dal Registro delle imprese o dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica delle imprese e dei professionisti. La notifica di persona da parte dell’ufficiale giudiziario può avvenire solo in caso di impossibilità o di esito negativo della modalità automatica, e comunque a cura del ricorrente.
Il creditore è obbligato a utilizzare l’indirizzo di PEC indicato dai debitori e dai titolari di diritti sui beni in caso di comunicazioni di ogni tipo. Se ciò non è possibile per cause dipendenti dal destinatario, ogni comunicazione sarà effettuata attraverso deposito in cancelleria.
12.2 Domanda di ammissione al passivo
Modalità telematica anche per l’invio al curatore della domanda di ammissione al passivo. Ai creditori andrà inviato il progetto di stato passivo all’indirizzo indicato nel documento. Il curatore quindi potrà utilizzare i dati desunti dal documento e inseriti dai singoli creditori per la realizzazione del progetto di stato passivo e per l’elenco dei creditori, liberando dall’incombenza le cancellerie.
I creditori ammessi al passivo, chi ha fatto opposizione e i creditori in prededuzione non soddisfatti verranno informati mediante PEC del deposito del rendiconto approntato dal curatore e della data fissata per l’udienza. Fino a cinque giorni prima dell’udienza sarà possibile sottoporre osservazioni e contestazioni utilizzando il medesimo strumento. Nel caso in cui non sia possibile valersi delle modalità previste, si potrà procedere attraverso l’utilizzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei confronti del passivo.
22 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (All. 2).
20 12.3 Progetto di stato passivo
È indispensabile l’utilizzo della PEC anche nel caso in si debba inviare ai creditori il progetto di ripartizione dell’attivo, la proposta di concordato, il ricorso e il decreto emanato dal Tribunale nel procedimento di esdebitazione.
12.4 Concordato preventivo
L’obbligo di comunicazione telematica viene inoltre esteso anche agli organi della procedura di concordato preventivo e ai creditori: diventa onere a carico del commissario giudiziale l’avviso recante la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, l’indirizzo PEC del debitore e, in caso di necessità, l’invito a fornirne uno valido.
L’avviso deve essere realizzato mediante PEC o, in caso di motivi ostativi, attraverso lettera raccomandata o fax da inviare presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. In caso di mancato recapito riferibile a responsabilità del destinatario, le comunicazioni saranno effettuate attraverso il deposito degli atti e dei documenti presso la cancelleria.
Entro il termine minimo di dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori, il curatore deve depositare presso la cancelleria una relazione particolareggiata su:
cause del dissesto;
condotta del debitore;
proposte di concordato;
garanzie offerte ai creditori.
La medesima relazione deve essere inviata via PEC al Registro delle imprese e ai creditori.
Le comunicazioni tra commissario e creditori nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, se il destinatario è un imprenditore, vanno svolte attraverso procedura telematica, negli altri casi per mezzo di fax o posta raccomandata.