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U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I U D I N E

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Academic year: 2022

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U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I U D I N E

SENATO ACCADEMICO

Anno Accademico 2003-2004

GIOVEDI’ 29 LUGLIO 2004 Verbale n. 12 Pag. verbale:

OGGETTO: 15. Disciplina di aspetti relativi alla gestione dei corsi di dottorato di ricerca

PRESIDENTE SEGRETARIO VERBALIZZANTE RIPARTIZIONE RICERCA

IL SENATO ACCADEMICO

Considerate le modifiche apportate al Regolamento interno del dottorato di ricerca, come approvate dalla Commissione Ricerca nella seduta del 20/05/2004 e dalla Commissione Affari Istituzionali nella seduta del 18/06/2004;

Considerato che, nella seduta del 18/06/2004, la Commissione Affari Istituzionali ha invitato la Ripartizione Ricerca a inviare il sopraccitato Regolamento ai coordinatori dei corsi di dottorato affinché formulassero le loro osservazioni;

Considerato che il Regolamento prevede che alcuni aspetti relativi alla gestione dei corsi di dottorato vengano disciplinati con delibera del Senato Accademico, in quanto maggiormente soggette a modifiche derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari;

Considerato che, nella seduta del 20/05/2004, la Commissione Ricerca ha approvato una bozza di delibera di Senato Accademico con le disposizioni sopraccitate;

Considerato che i coordinatori dei corsi di dottorato (XVIII e XIX) nella riunione del 21/07/2004 hanno espresso le osservazioni sulla bozza del regolamento e della delibera;

Considerato che le osservazioni formulate e approvate dai coordinatori sono state recepite nella bozza di regolamento e di delibera;

Considerato che a settembre verrà emanato il bando dei dottorati di ricerca – XX ciclo;

Considerato che è auspicabile che il bando recepisca le disposizioni del nuovo regolamento e della presente delibera;

visto il parere di legittimità del Direttore Amministrativo;

a seguito di votazione palese per alzata di mano;

DELIBERA UNANIME

1. Sospensione del corso di dottorato di ricerca - art. 23 del Regolamento interno per il Dottorato di Ricerca

1.1 Maternità e paternità

Ai sensi della normativa sui congedi parentali, è prevista la sospensione del corso di dottorato di ricerca per maternità e paternità. La sospensione per maternità può essere richiesta dall’interessata a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi (ai sensi degli artt. 16 e 20 del D.

Lgs. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni).

La sospensione per paternità può essere richiesta dal dottorando in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, per tutta la durata del congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre (ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni).

E’ possibile beneficiare di un ulteriore periodo di sospensione, per un massimo di altri sette mesi, dalla fine del periodo di astensione per maternità e paternità, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

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U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I U D I N E

SENATO ACCADEMICO

Anno Accademico 2003-2004

GIOVEDI’ 29 LUGLIO 2004 Verbale n. 12 Pag. verbale:

OGGETTO: 15. Disciplina di aspetti relativi alla gestione dei corsi di dottorato di ricerca

PRESIDENTE SEGRETARIO VERBALIZZANTE RIPARTIZIONE RICERCA

Qualora la dottoranda svolga attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria deve comunicare tempestivamente al Coordinatore del corso di dottorato, al dipartimento di aggregazione e alla ripartizione del personale lo stato di gravidanza.

La ripartizione del personale provvede a comunicare alla dottoranda ed al responsabile del dipartimento di aggregazione le attività da evitare durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto come previsto dalle norme vigenti.

La dottoranda che vuole usufruire della sospensione per maternità deve inoltrare al Coordinatore e per conoscenza agli uffici competenti (Dipartimento di aggregazione, Ripartizione Ricerca) un’apposita richiesta, corredata da certificato medico. Deve inoltre inviare alla Ripartizione Ricerca, entro 20 giorni dalla data del parto, un certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva che attesti la data del parto.

Il dottorando che vuole usufruire della sospensione per paternità deve inoltrare al Coordinatore e per conoscenza agli uffici competenti (Dipartimento di aggregazione, Ripartizione Ricerca) un’apposita richiesta, allegando la documentazione comprovante i motivi adotti, il certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.

Al termine del periodo di sospensione la dottoranda/ il dottorando riprende il corso e inoltra al Coordinatore e per conoscenza agli uffici competenti (Dipartimento di aggregazione, Ripartizione Ricerca) una dichiarazione di rientro.

Il periodo di sospensione deve essere recuperato al termine della durata legale del corso di dottorato di ricerca.

L’esame finale viene differito al ciclo successivo.

L’erogazione della borsa, per le dottorande/i dottorandi che ne fruiscono, viene interrotta durante il periodo della sospensione. L’importo non percepito viene erogato durante il periodo di recupero.

1.2 Malattia grave e documentata

In caso di grave e documentata malattia, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la sospensione del corso presentando una formale richiesta al coordinatore del corso di dottorato di ricerca e per conoscenza agli uffici competenti (Dipartimento di aggregazione, Ripartizione Ricerca) entro 15 giorni dalla data del certificato medico che deve essere allegato alla richiesta stessa. La sospensione viene concessa per un periodo massimo di 12 mesi.

Il periodo di sospensione deve essere recuperato al termine della durata legale del corso di dottorato di ricerca.

L’erogazione della borsa, per gli studenti che ne fruiscono, viene interrotta durante il periodo della sospensione. L’importo non percepito viene erogato durante il periodo di recupero.

L’esame finale viene differito al ciclo successivo.

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Anno Accademico 2003-2004

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OGGETTO: 15. Disciplina di aspetti relativi alla gestione dei corsi di dottorato di ricerca

PRESIDENTE SEGRETARIO VERBALIZZANTE RIPARTIZIONE RICERCA

1.3 Servizio militare

Durante il servizio militare o civile, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la sospensione del corso presentando una formale richiesta al coordinatore del corso di dottorato di ricerca e per conoscenza agli uffici competente (Dipartimento di aggregazione, Ripartizione Ricerca), allegando la documentazione rilasciata dagli uffici competenti (distretti militari, amministrazioni pubbliche etc.).

La sospensione viene concessa per il periodo relativo al servizio militare o civile. Il periodo di sospensione deve essere recuperato al termine della durata legale del corso di dottorato di ricerca.

L’erogazione della borsa, per gli studenti che ne fruiscono, viene interrotta durante il periodo della sospensione. L’importo non percepito viene erogato durante il periodo di recupero.

L’esame finale viene differito al ciclo successivo.

2. Rinuncia al corso (per coloro che fruiscono di una borsa) o semplice rinuncia alla borsa di dottorato di ricerca - art. 23 e 26 del Regolamento Interno del Dottorato di Ricerca

il pagamento della borsa, eventualmente erogata, viene sospeso a decorrere dalla data della rinuncia.

L'importo rimanente viene erogato al primo idoneo in graduatoria senza borsa. Per le borse finanziate da soggetti esterni tale passaggio richiede l’approvazione del finanziatore.

3. Compatibilità tra le attività lavorative e la frequenza al corso o la fruizione della borsa - art. 19 del Regolamento interno per il Dottorato di Ricerca

Il dottorando può svolgere attività lavorative esterne o proseguire l’attività lavorativa in essere al momento dell’iscrizione al corso di dottorato previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, che verifica la compatibilità con la frequenza al corso e l’eventuale fruizione della borsa.

Il dottorando deve quindi inviare una comunicazione al coordinatore e per conoscenza agli uffici competenti (Ripartizione Ricerca) in cui deve essere indicata l'attività che svolge, l'impegno richiesto e la durata dell'impegno lavorativo.

La fruizione della borsa di dottorato è comunque incompatibile con:

- lavoro dipendente a tempo indeterminato e pieno, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Lo svolgimento di attività lavorative senza la preventiva autorizzazione del Collegio dei Docenti comporta l'esclusione dal corso e, per coloro che fruiscono della borsa, anche la restituzione dell'importo della borsa indebitamente percepito a decorrere da quando il dottorando ha iniziato l'attività lavorativa. Per l’utilizzo dell’importo residuo si applicano le disposizioni di cui al punto 2 della presente delibera.

Qualora, all'atto dell'iscrizione, risulti che un candidato non abbia diritto alla borsa per la causa di incompatibilità sopraccitate e avvertito formalmente, non risolva l’incompatibilità stessa, la borsa viene erogata al primo candidato senza borsa in graduatoria.

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Anno Accademico 2003-2004

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OGGETTO: 15. Disciplina di aspetti relativi alla gestione dei corsi di dottorato di ricerca

PRESIDENTE SEGRETARIO VERBALIZZANTE RIPARTIZIONE RICERCA

Per coloro che fruiscono di una borsa e intraprendono un'attività lavorativa incompatibile con la fruizione della stessa, la borsa viene sospesa a decorrere dalla data di inizio dell'attività medesima. L’importo erogato viene quindi destinato al primo in graduatoria senza borsa. Per l’utilizzo dell’importo residuo si applicano le disposizioni di cui al punto 2 della presente delibera.

4. Finanziamento di borse da parte di finanziatori esterni

I soggetti esterni che intendono finanziare una borsa di dottorato devono impegnarsi a versare:

a. l'importo della borsa di studio, attualmente determinato in € 10.561,54 l'anno;

b. il contributo INPS a gestione separata a carico dell’Ateneo, previsto dall'art. 2 del d.m. 11 settembre 1998, nella misura dei 2/3 del 17,80% dell'importo della borsa;

c. le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari (es.: incremento ministeriale dell'importo della borsa e del contributo INPS).

I soggetti esterni dovrebbero inoltre impegnarsi a sostenere:

a. l'aumento, in misura non inferiore al 50% dell'importo della borsa, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero del dottorando (che non può essere superiore alla metà del percorso formativo);

b. un contributo pari a euro 1000,00 per il funzionamento del corso (richiesti anche per coprire le spese di registrazione della convenzione).

Qualora le parti si accordino preventivamente può essere richiesto un importo per missioni che il dottorando svolgerà durante il suo periodo formativo.

5. Tasse per l’iscrizione e il rilascio dei titoli

Come previsto dalla normativa vigente, tutti gli studenti iscritti ad un corso di dottorato di ricerca devono pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore dell’ERDISU di Udine.

All’atto dell’iscrizione all’esame finale i dottorandi devono inoltre versare l’importo previsto per il rilascio del titolo in originale come definito dal Ministero degli Studi per gli studenti iscritti ai corsi dell’Ateneo.

6. Prove di ammissione - art. 9 del Regolamento interno per il Dottorato di Ricerca

6.1 La selezione, volta ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, può essere svolta secondo una delle seguenti modalità a scelta del Collegio docenti: a) per titoli ed esami (prova scritta e colloquio); b) per esami (prova scritta e colloquio); c) per titoli e colloquio.

Il punteggio massimo attribuibile ai candidati, comprensivo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del punteggio attribuito alle prove, viene espresso in centesimi (100/100). Alla valutazione dei titoli, qualora prevista, non possono essere attribuiti più di trenta punti (30/100). Ciascuna commissione provvede prima dell’inizio delle prove d’esame (prova scritta e prova orale) all’individuazione dei criteri di valutazione e ponderazione dei titoli stessi. Vengono ritenuti idonei i candidati che hanno conseguito nelle prove (scritte e orali) un punteggio complessivo uguale o superiore al 70% del punteggio massimo

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OGGETTO: 15. Disciplina di aspetti relativi alla gestione dei corsi di dottorato di ricerca

PRESIDENTE SEGRETARIO VERBALIZZANTE RIPARTIZIONE RICERCA

attribuibile a dette prove. Per i concorsi che prevedono prova scritta e prova orale, non vengono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta hanno riportato un punteggio che non permette di ottenere l’idoneità. La graduatoria finale viene predisposta sommando, per i soli candidati idonei, al punteggio delle prove il punteggio della valutazione titoli, qualora prevista.

6. 2 Modalità di selezione dei cittadini residenti all’estero

In sede di presentazione della proposta di rinnovo o di istituzione del corso, un numero di posti non superiore alla metà di quelli disponibili (con borsa e senza borsa; solo con borsa; solo senza borsa) può essere destinata a candidati residenti all’estero che possono essere ammessi al corso sulla base della sola valutazione dei titoli. Il punteggio massimo attribuibile ai candidati viene espresso in centesimi. Non vengono considerati idonei i candidati con un punteggio inferiore a 70/100.

Nel caso in cui tali posti non vengano assegnati, essi sono aggiunti alla graduatoria ordinaria del dottorato in questione.

All’atto della domanda di ammissione al concorso, i cittadini residenti all’estero possono liberamente scegliere la procedura di selezione.

I cittadini residenti all’estero che hanno scelto la valutazione per soli titoli vengono ammessi al corso di dottorato di ricerca nel limite dei posti riservati previsti.

L’ammissione in soprannumero dei cittadini residenti all’estero è prevista invece per i soli candidati risultati idonei nella graduatoria generale (6.1), che hanno quindi sostenuto le prove come i cittadini residenti in Italia.

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