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Capitolo 2-

Rischio da Radiazioni Ottiche

Artificiali per sorgenti LED

Nelle Norme CEI EN 62471, per la sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada, CEI TR 62778, per la valutazione del rischio da Luce Blu delle sorgenti luminose e degli apparecchi di illuminazione, e nel Decreto Legislativo 81/2008 sono indicati i valori limite di esposizione relativi al rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali.

A questo proposito si considerano sorgenti non coerenti tutte quelle sorgenti, diverse dai LASER, che emettono una qualsiasi radiazione ottica. In particolare sono sorgenti non coerenti tutte le sorgenti luminose (p.e. lampade per illuminazione e LED), le apparecchiature da uffici (p.e. i monitor dei computer, i videoproiettori, le fotocopiatrici), alcune attrezzature destinate alla produzione industriale (p.e. apparecchi per saldature, forni per la fusione di metalli) e alcune apparecchiature elettromedicali (per esempio lampade per terapie neonatali, lampade per trattamenti ultravioletti, lampade per sterilizzazione e lampade scialitiche).

Talvolta, possono essere anche prescritti dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per gli occhi nei confronti di tali Radiazioni.

2.1- D.Lgs.vo 81-2008 e valori limite di esposizione

Il rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali durante il lavoro è trattato nel Decreto Legislativo n.81/2008 secondo le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) precisate nella Direttiva Europea 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 Aprile 2006.

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49 Tabella 2.1 - Rischi di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali emesse da sorgenti non-coerenti in funzione della lunghezza d'onda, v. Fig. (fonte: D.Lgs.vo 81/2008)

Indice Lunghezza d'onda

Radiazione

elettromagnetica Parte del corpo esposta Tipo do rischio

(a) 180÷400 Ultravioletto (UVA, UVB, UVC) Occhio (cornea, congiuntiva, cristallino) Fotocheratite, congiuntivite, cataratte fotochimica Pelle Eritema, elastosi,

tumore della pelle

(b) 315÷400 Occhio (cristallino) Cataratta

(c) 300÷700 Luce Blu Occhio (retina) Fotoretinite (d) (e) (f) (g) 380÷1400 Visibile (VIS) ed Infrarosso (IRA) Bruciatura della retina (h) (i) (j) 780÷1400 Infrarosso (IRA) (k) (l) (m)

780÷3000 Infrarosso (IRA, IRB) Occhio (cornea, cristallino)

Bruciatura della cornea, cataratta (n)

(o) 380÷3000 Visibile (VIS) ed

Infrarosso (IRA) Pelle Bruciatura

Tabella 2.2 - Normativa tecnica sulle Radiazioni ottiche Artificiali (sorgenti non-coerenti)

Titolo Numero Anno

Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di

lampade CEI EN 62471 Gennaio 2010

Sicurezza del macchinario-Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario-Parte 1: Principi generali

UNI EN 12198-1 Gennaio 2009 (...)-Parte 2: Procedura di misurazione dell' emissione

di radiazione UNI EN 12198-2 Gennaio 2009

Misurazione e valutazione dell'esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti - Parte 1: Radiazioni ultraviolette emesse da sorgenti artificiali nel posto di lavoro

UNI EN 14255-1 Ottobre 2005

(...)-Parte 2: Radiazioni visibili ed infrarosse emesse da

sorgenti artificiali nei posti di lavoro UNI EN 14255-2 Febbraio 2006 (...)-Parte 4: Terminologia e grandezze utilizzate per le

misurazioni delle esposizioni a radiazioni UV, visibili e IR

UNI EN 14255-4 Marzo 2007 Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei

dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative

UNI 10912 Dicembre

2000 Dispositivi di protezione individuale - Protezione degli

occhi e del viso-Vocabolario UNI EN ISO 4007

Dicembre 2012 Protezione personale degli occhi-Specifiche UNI EN 166 Luglio 2004 (...)-Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e

utilizzazioni raccomandate UNI EN 170

Novembre 2003 (...)-Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e

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I valori limite di esposizione devono essere considerati come limiti all’esposizione a radiazioni ottiche basati direttamente sugli effetti noti a livello della salute e a livello biologico. In accordo con questi limiti è necessario assicurare che i lavoratori esposti alle Radiazioni Ottiche Artificiali siano protetti contro tutti gli effetti indesiderati sulla salute. Le grandezze radiometriche che sono utilizzate per esprimere i valori limite di esposizione per i differenti intervalli di lunghezze d’onda della radiazione ottica sono indicate nel D. Lgs.vo 81/2008 e nella normativa tecnica, v. Tab. 2.2.

Nell’intervallo di lunghezze d’onda (dell’ultravioletto) 180÷400 nm la grandezza radiometrica (HEFF), usata per esprimere i valori limite di esposizione, è calcolata con l’Equazione:

HEFF = EEFF · ∆t con EEFF = ΣEλ·S(λ)·∆λ (1)

dove: Eλ (W/m2·nm) è la potenza radiante incidente per unità di area su una

superficie (irradianza spettrale); ∆t (s) è la durata dell’esposizione (t, tempo); ∆λ (nm) è la larghezza di banda del relative intervallo di lunghezze d’onda; S(λ) è il fattore di peso spettrale (adimensionale). In particolare la funzione S(λ) prende in considerazione la dipendenza dalla lunghezza d’onda degli effetti sulla salute delle radiazioni UV sull’occhio e sulla pelle (v. Fig. 2.2). Il valore limite di esposizione per HEFF è indicato in Tab. 2.6 (indice a).

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51 Tabella 2.3 - Funzione di ponderazione spettrale per la valutazione dei rischi ultravioletto per la cute e l'occhio

Lunghezza d'onda1 λ, nm

Funzione del rischio UV SUV (λ)

Lunghezza d'onda λ, nm

Funzione del rischio UV SUV (λ) 200 0,030 315 0,003 205 0,051 316 0,0024 210 0,075 317 0,0020 215 0,095 318 0,0016 220 0,120 319 0,0012 225 0,150 320 0,0010 230 0,190 322 0,00067 235 0,240 323 0,00054 240 0,300 325 0,00050 245 0,360 328 0,00044 250 0,430 330 0,00041 255 0,520 335 0,00034 260 0,650 340 0,00028 265 0,810 345 0,00024 270 1,000 350 0,00020 275 0,960 355 0,00016 280 0,880 360 0,00013 285 0,770 365 0,00011 290 0,640 370 0,000093 295 0,540 375 0,000077 300 0,300 380 0,000064 305 0,060 385 0,000053 308 0,026 390 0,000044 310 0,015 395 0,000036 313 0,006 400 0,000030

1 Le lunghezze d'onda scelte sono rappresentative: altri valori dovrebbero essere ottenuti

mediante interpolazione logaritmica alle lunghezze d'onda intermedie.

Nell’intervallo di lunghezze d’onda (dell’ultravioletto) 315÷400 nm la grandezza radiometrica (HUVA), usata per esprimere i valori limite di esposizione, è calcolata con l’Equazione:

HUVA = EUNA · ∆t con EUVA = ΣEλ·∆λ (2)

Il valore limite di esposizione per HUVA è indicato in Tab. 2.6 (indice b).

Nell’intervallo di lunghezze d’onda (della Luce Blu) 300÷700 nm le grandezze radiometriche (LB e EB), usate per esprimere i valori limite di esposizione, sono calcolate con le Equazioni:

LB = ΣLλ·B(λ)·∆λ (3)

EB = ΣEλ·B(λ)·∆λ (4)

dove: Lλ (W/m2·sr·nm) è la radianza spettrale della sorgente; B(λ)è il fattore di

peso spettrale (adimensionale). In particolare la funzione B(λ) prende in considerazione la dipendenza dalla lunghezza d’onda della lesione fotochimica

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provocata all’occhio dalla radiazione di Luce Blu (v. Fig. 2.3). I valori limite di esposizione per LB e EB sono indicati in Tab. 2.6 (indice c-f, oltre alla Nota 1).

Figura 2.3 - Andamento dello spettro biologico d' azione B(λ), v. Eq. (3) e (4).

Tabella 2.4 - Funzione di ponderazione spettrale per la valutazione dei rischi retinici da luce blu prodotti da una sorgente ad ampio spettro

Lunghezza d'onda, nm

Funzione del rischio da luce blu B (λ)

Lunghezza d'onda , nm

Funzione del rischio da luce blu B (λ) 300 0,01 405 0,20 305 0,01 410 0,40 310 0,01 415 0,80 315 0,01 420 0,90 320 0,01 425 0,95 325 0,01 430 0,98 330 0,01 435 1,00 335 0,01 440 1,00 340 0,01 445 0,97 345 0,01 450 0,94 350 0,01 455 0,90 355 0,01 460 0,80 360 0,01 465 0,70 365 0,01 470 0,62 370 0,01 475 0,55 375 0,01 480 0,45 380 0,01 485 0,40 385 0,013 490 0,22 390 0,025 495 0,16 395 0,05 500 - 600 10 ((450-λ)/50) 400 0,01 600 - 700 0,001

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Nell’intervallo di lunghezze d’onda (del visibile e dell’infrarosso) 380÷1400 nm la grandezza radiometrica (LR), usata per esprimere i valori limite di esposizione, è calcolata con le Equazioni:

LR = ΣLλ·R(λ)·∆λ (5)

LR = ΣLλ·R(λ)·∆λ (6)

In questo caso il fattore di peso spettrale R(λ) prende in considerazione la dipendenza dalla lunghezza d’onda delle lesioni termiche provocate sull’occhio dalle radiazioni visibili e infrarosse, v. Fig. 2.4. I valori limite di esposizione per LR, valutati con l’Eq. (5), sono indicate in Tab. 2.6 (indici g-i, oltre alla Nota 2). I valori limite di esposizione per LR, valutati con l’Eq. (6), sono indicate in Tab. 2.3 (indici j-l, oltre alla Nota 3).

Figura 2.4 - Andamento dello spettro biologico d' azione R(λ), v. Eq. (5) e (6).

Tabella 2.5 - Funzione di ponderazione spettrale per la valutazione dei rischi retinici da luce blu prodotti da una sorgente ad ampio spettro

Lunghezza d'onda, nm

Funzione del rischio da ustione R (λ)

Lunghezza d'onda , nm

Funzione del rischio da ustione R (λ) 380 0,1 455 9,0 385 0,13 460 8,0 390 0,25 465 7,0 395 0,5 470 6,2 400 1,0 475 5,5 405 2,0 480 4,5 410 4,0 485 4,0 415 8,0 490 2,2 420 9,0 495 1,6 425 9,5 500 - 600 1,0 430 9,8 600 - 700 1,0 435 10,0 700 - 1050 10((700-λ)/500) 440 10,0 1050 - 1150 0,2 445 9,7 1150 - 1200 0,2·100,02(1150-λ) 450 9,4 1200 - 1400 0,02

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Nell’intervallo di lunghezze d’onda (dell’infrarosso) 780÷3000 nm la grandezza radiometrica (EIR), usata per esprimere i valori limite di esposizione, è calcolata con le Equazioni:

EIR = ΣEλ·∆λ (7)

Il valore limite di esposizione per EIR è indicato in Tab. 2.6 (indici m-n).

Infine, nell’intervallo di lunghezze d’onda (del visibile e dell’infrarosso) 380÷3000 nm la grandezza radiometrica (HSKIN), usata per esprimere i valori limite di esposizione, è calcolata con l’Equazione:

HSKIN = ESKIN · ∆t con ESKIN = ΣEλ·∆λ (8)

Il valore limite di esposizione per HSKIN è indicato in Tab. 2.6 (indice o).

Le funzioni S(λ), B(λ) ed R(λ) sono riportate in tabella nella Direttiva Europea 2005/32/CE, nel D. Lgs.vo 81/2008 e nelle Tab. 2.3, 2.4 e 2.5.

Nelle Figg. 2.2-2.3-2.4 tali funzioni sono riportate in forma grafica.

Tabella 2.6 - Esposizione alle radiazioni ottiche artificiali non-coerenti: parametri radiometrici, unità di misura e valori limite (fonte: D.Lgs.vo 81/2008)

Indice Lunghezza

d'onda (nm)

Valori limite di esposizione

Unità di

misura Tempo Note

(a) 180÷400 HEFF = 30 J/m2 Orario di lavoro giornaliero (8 h) Eq. (1) (b) 315÷400 HUVA = 104 J/m2 Eq. (2) (c)1 300÷700 LB = 10 6 ·t-1 W/m2·sr t ≤ 10000 s Eq. (3) (d) 1 LB = 100 t > 10000 s (e) 1 EB = 100·t-1 W/m2 t ≤ 10000 s Eq. (4) (f) 1 EB = 0,01 t > 10000 s (g) 2 380÷1400 LR = (2,8·107)·Cα-1 W/m2·sr t > 10 s Eq. (5) (h) 2 LR = (5·107)·Cα-1·t-0,25 10 µs ≤ t ≤ 10 s (i) 2 LR = (8,89·108)·Cα-1 t < 10 µs (j) 3 780÷1400 LR = (6·106)·Cα-1 t > 10 s Eq. (6) (k) 3 LR = (5·107)·Cα-1·t-0,25 10 µs ≤ t ≤ 10 s (l) 3 LR = (8,89·108)·Cα-1 t < 10 µs (m) 780÷3000 EIR = 18000·t -0,75 W/m2 t ≤ 1000 s Eq. (7) (n) EIR = 100 t > 1000 s

(o) 380÷3000 HSKIN = 20000·t0,25 J/m2 t < 10 s Eq. (8) Nota 1 – I valori limite di esposizione per gli indici (c) e (d) si riferiscono ad angoli α≥11 mrad, i valori limite di esposizione per gli indici (e) e (f) si riferiscono ad angoli α <11 mrad.

Nota 2 – Il coefficiente Cα per gli indici (g), (h) e (i) risulta: Cα = 1.7 per α < 1.7 mrad; Cα = α per

1.7≤ α ≤ 100 mrad; Cα = 100 per α > 100 mrad.

Nota 3 – Il coefficiente Cα per gli indici (j), (k) e (l) risulta: Cα = 11 per α < 11 mrad; Cα = α per

11≤ α ≤ 100 mrad; Cα = 100 per α > 100 mrad (campo di vista per la misurazione: 11 mrad). Nota 4 – Nelle precedenti Note 1-3, α è l’angolo sotteso da una sorgente apparente visto in un punto nello spazio. La sorgente apparente è l’oggetto reale o virtuale che forma l’immagine retinica più piccola possibile.

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2.2- Interpretazione grafica dei valori limite di esposizione

I valori limite di esposizione alle Radiazioni Ottiche Artificiali emesse da sorgenti non-coerenti indicati nel D. Lgs.vo 81/2008 possono essere utilmente rappresentati in forma grafica in funzione del tempo di esposizione. Tale rappresentazione consente una più immediata interpretazione dei livelli limite, sia in termini di grandezze radiometriche che in termini di tempi di esposizione, a cui può essere sottoposto il lavoratore.

Nei grafici seguenti (Figg. 2.5÷2.12) sono riportati, per ciascun intervallo di lunghezze d’onda considerato nel D. Lgs.vo 81/2008, gli andamenti delle grandezze radiometriche utilizzate per esprimere il valore limite in funzione del tempo.

Si ricordi che le grandezze radiometriche utilizzate per esprimere i valori limite nei vari intervalli di lunghezze d’onda sono (v. paragrafo 2.1): l’esposizione radiante H (o dose, J/m2), l’irradianza E (W/m2), la radianza L (W/m2·sr). Per ognuno degli intervalli di lunghezze d’onda considerato nel D. Lgs.vo 81/2008 il valore limite è espresso attraverso una delle grandezze radiometriche indicate e tale valore limite può essere costante oppure variabile in funzione del tempo di esposizione.

In Fig. 2.5 è riportata l’interpretazione grafica del valore limite HEFF

indicato nel D. Lgs.vo 81/2008 per l’intervallo di lunghezze d’onda 180÷400 nm (indice a). Come è possibile osservare dalla Fig. 2.5 tale valore limite non varia con il tempo di esposizione. Per completezza in Fig. 2.5 è riportato il valore dell’irradianza EI, grandezza direttamente misurabile con strumentazione per misure in situ, che corrisponde ad un’esposizione radiante pari al valore limite (HEFF) per una durata pari ad 8 h (28800 s). Il valore E

I è utile per discriminare se l’esposizione ad una determinata sorgente comporti o meno un tempo limite di esposizione continuativa per il lavoratore (tLIM). Si osservi infatti che con esposizioni caratterizzate da valori di irradianza (nella posizione del lavoratore) inferiori al valore EI, il tempo limite di esposizione per il lavoratore supera le 8 h (di fatto non c’è limite al tempo di esposizione), al contrario per esposizioni caratterizzate da valori di irradianza maggiori di EI il tempo limite di esposizione risulterà inferiore ad 8 h e dovrà essere valutato.

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In Fig. 2.6 è riportata l’interpretazione grafica del valore limite HUVA

indicato nel D.Lgs.vo 81/2008 per l’intervallo di lunghezze d’onda 315÷400 nm (indice b); tale valore limite non varia con il tempo di esposizione. Per completezza in Fig. 2,6 è riportato il valore dell’irradianza EII che corrisponde ad un’esposizione radiante pari al valore limite (HUVA) per una esposizione di durata pari ad 8 h (28800 s). Analogamente a quanto descritto per l’indice a, il valore EII è utile per discriminare se l'esposizione ad una determinata sorgente comporti o meno un tempo limite di esposizione continuativa per il lavoratore. Con esposizioni caratterizzate da valori di irradianza (nella posizione del lavoratore) inferiori al valore EII, il tempo limite di esposizione per il lavoratore supera le 8 h, al contrario per esposizioni caratterizzate da valori di irradianza maggiori di EII il tempo limite di esposizione risulterà inferiore ad 8 h e dovrà essere valutato.

In Fig. 2.7 è riportata l’interpretazione grafica, rappresentata in scala bilogaritmica, del valore limite LB indicato nel D. Lgs.vo 81/2008 per

l’intervallo di lunghezze d’onda 300÷700 nm (indici: c, d). Come è possibile osservare dalla Fig. 2.7 tale valore limite è variabile con il tempo di esposizione. Per completezza in Fig. 2.7 è riportato il valore della radianza LI, grandezza direttamente misurabile con strumentazione per misure in situ, che corrisponde ad un tempo limite di esposizione pari a 10000 s.

Il valore LI è utile per discriminare se l’esposizione ad una determinata sorgente comporti o meno un tempo limite di esposizione continuativa per il lavoratore. Si osservi infatti che con esposizioni caratterizzate da valori di radianza (nella posizione del lavoratore) inferiori al valore LI, il tempo limite di esposizione per il lavoratore supera i 10000 s (di fatto non c’è limite al tempo di esposizione), al contrario per esposizioni caratterizzate da valori di radianza maggiori di LI il tempo limite di esposizione risulterà inferiore a 10000 s e dovrà essere valutato.

In Fig. 2.8 è riportata l’interpretazione grafica, rappresentata in scala bilogaritmica, del valore limite EB indicato nel D. Lgs.vo 81/2008 per

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limite è variabile con il tempo di esposizione. Per completezza in Fig. 2.8 è riportato il valore dell’irradianza EIII, che corrisponde ad un tempo limite di esposizione pari a 10000 s.

Anche in questo caso il valore EIII è utile per discriminare se l’esposizione ad una determinata sorgente comporti o meno un tempo limite di esposizione continuativa per il lavoratore. Si osservi infatti che con esposizioni caratterizzate da valori di irradianza inferiori al valore EIII, il tempo limite di esposizione per il lavoratore supera i 10000 s (di fatto non c’è limite al tempo di esposizione), al contrario per esposizioni caratterizzate da valori di irradianza maggiori di EIII il tempo limite di esposizione risulterà inferiore a 10000 s e dovrà essere valutato.

In Fig. 2.9 è riportata l’interpretazione grafica, rappresentata in scala bilogaritmica, del valore limite LR indicato nel D. Lgs.vo 81/2008 per

l’intervallo di lunghezze d’onda 380÷1400 nm (indici: g, h, i). Il valore limite LR, oltre ad essere variabile con il tempo di esposizione, varia anche in funzione del parametro α (v. Paragrafo 2.1); gli andamenti di LR riportati in Fig. 2.9 si riferiscono a valori di α ≤1.7 mrad ed a valori di α ≥100 mrad.

Analogamente a quanto fatto in precedenza, nella Fig. 2.10 si riporta l’interpretazione grafica, rappresentata in scala bilogaritmica, del valore limite LR indicato nel D. Lgs.vo 81/2008 per l’intervallo di lunghezze

d’onda 780÷1400 nm (indici: j, k, l). Anche in questo caso il valore limite LR varia con il tempo di esposizione e con il parametro α; gli andamenti di LR riportati in Fig. 2.10 si riferiscono a valori di α ≤11 mrad ed a valori di α ≥100 mrad.

In Fig. 2.11 è riportata l’interpretazione grafica, rappresentata in scala bilogaritmica, del valore limite EIR indicato nel D. Lgs.vo 81/2008 per

l’intervallo di lunghezze d’onda 780÷3000 nm (indici: m, n). Tale valore limite è variabile con il tempo di esposizione. In Fig. 2.11 è riportato il valore dell’irradianza EIV, che corrisponde ad un tempo limite di esposizione pari a 1000 s. Anche in questo caso il valore EIV è utile per discriminare se l’esposizione ad una determinata sorgente comporti o meno un tempo limite di

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esposizione continuativa per il lavoratore. Si osservi infatti che con esposizioni caratterizzate da valori di irradianza inferiori al valore EIV, il tempo limite di esposizione per il lavoratore supera i 1000 s (di fatto non c’è limite al tempo di esposizione), al contrario per esposizioni caratterizzate da valori di irradianza maggiori di EIV il tempo limite di esposizione risulterà inferiore a 1000 s e dovrà essere valutato.

Infine in Fig. 2.12 è riportata l’interpretazione grafica, rappresentata in scala bilogaritmica, del valore limite HSKIN indicato nel D. Lgs.vo 81/2008

per l’intervallo di lunghezze d’onda 380÷3000 nm (indice o); tale valore limite è variabile con il tempo di esposizione. Per completezza in Fig. 2.12 è riportato il valore dell’irradianza EV che corrisponde ad un’esposizione radiante pari al valore limite (HSKIN) per una esposizione di durata pari a 10 s. Il valore EV è utile per discriminare se l’esposizione ad una determinata sorgente comporti o meno un tempo limite di esposizione continuativa per il lavoratore.

Con esposizioni caratterizzate da valori di irradianza (nella posizione del lavoratore) inferiori al valore EV, il tempo limite di esposizione per il lavoratore supera i 10 s (intervallo di tempo nel quale deve essere valutato l’indice o), al contrario per esposizioni caratterizzate da valori di irradianza maggiori di EV il tempo limite di esposizione risulterà inferiore 10 s e dovrà essere valutato.

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59 Figura 2.5 - Interpretazione grafica del valore limite HEFF per l’indice a (180÷400 nm) in

funzione del tempo di esposizione. Con EI è stato indicato il valore dell’irradiamento corrispondente ad una dose pari ad HEFF per una esposizione di 8 h (28800 s).

Figura 2.6 - Interpretazione grafica del valore limite HUVA per l’indice b (315÷400 nm) in

funzione del tempo di esposizione. Con EII è stato indicato il valore dell’irradiamento che corrisponde ad una dose pari a HUVA per una esposizione di 8 h (28800 s).

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60 Figura 2.7 - Interpretazione grafica del valore limite LB per gli indici c, d (300÷700 nm) in

funzione del tempo di esposizione. Con LI è stato indicato il valore della radianza che corrisponde ad un tempo limite di esposizione di 10000 s.

Figura 2.8 - Interpretazione grafica del valore limite EB per gli indici e, f (300÷700 nm) in

funzione del tempo di esposizione. Con EIII è stato indicato il valore dell’irradianza che corrisponde ad un tempo limite di esposizione di 10000 s.

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61 Figura 2.9 - Interpretazione grafica del valore limite LR per gli indici g, h, i (380÷1400 nm)

in funzione del tempo di esposizione nei due casi con α ≤1.7 mrad (linea in alto) e con α ≥ 100 m rad, (linea in basso).

Figura 2.10 - Interpretazione grafica del valore limite LR per gli indici j, k, l (780÷1400 nm)

in funzione del tempo di esposizione: con α ≤ 11 mrad (linea in alto) e con α ≥ 100 m rad (linea in basso).

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62 Figura 2.11 - Interpretazione grafica del valore limite EIR per gli indici m, n (780÷3000 nm)

in funzione del tempo di esposizione. Con EIV è stato indicato il valore dell’irradianza che corrisponde ad un tempo limite di esposizione di 1000 s.

Figura 2.12 - Interpretazione grafica del valore limite HSKIN per l’indice o (380÷3000 nm) in

funzione del tempo di esposizione. Con EV è stato indicato il valore dell’irradiamento corrispondente ad una dose pari a HSKIN dopo una esposizione di 10 s.

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2.3- La Norma CEI EN 62471 e la classificazione delle

lampade in Gruppi di rischio

La Norma CEI EN 62471 (2010) sulla sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade è considerata la norma di riferimento per la determinazione della pericolosità delle emissioni di radiazioni ottiche artificiali di lampade o sistemi di lampade, compresi gli apparecchi di illuminazione. In questa Norma vengono precisati i limiti di esposizione, le tecniche di misura di

riferimento ed i criteri di classificazione per la valutazione dei rischi derivanti da esposizione alle sorgenti non-coerenti (inclusi i LED) con emissione compresa nell’intervallo di lunghezze d’onda 200÷3000 nm. Nella CEI EN 62471 sono adottate le seguenti definizioni:

Lampada: sorgente costruita per produrre radiazioni ottiche,

generalmente visibili. Nell’accezione della Norma, il termine indica una sorgente con alimentazione elettrica, diversa da un LASER, che produce radiazioni nella regione del visibile dello spettro elettromagnetico.

Sistema di lampada: qualsiasi prodotto costruito o qualsiasi assieme di componenti che contiene (o che è destinato a contenere) una lampada.

Apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade; comprende tutti i componenti necessari al fissaggio, alla protezione delle lampade ma non le lampade stesse e, se necessario, i circuiti ausiliari e i dispositivi per la loro connessione al circuito di alimentazione elettrica.

Lampade per illuminazione generale: termine per indicare le lampade

destinate all’illuminazione di ambienti generalmente occupati da persone, per esempio, le lampade per l’illuminazione di uffici, scuole, abitazioni, fabbriche, strade, etc. Sono escluse le lampade per la proiezione cinematografica, i processi di fotoriproduzione, l’abbronzatura, i processi industriali, le terapie mediche.

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Lampada a funzionamento continuo: lampada che viene fatta

funzionare con emissione continua per un periodo superiore a 0.25 s, vale a dire lampada non pulsata.

La valutazione dei rischi legati alla radiazione ottica emessa dalle lampade può prevedere, nei casi per i quali si renda opportuno, la determinazione della variazione dei parametri radiometrici (irradianza e radianza) in funzione della distanza dalla sorgente di emissione.

Nella Norma CEI EN 62471, dopo aver precisato i limiti di esposizione per i differenti intervalli di lunghezze d’onda, in maniera analoga a quanto fatto nella Direttiva Europea 2006/25/CE, è riportata un’accurata descrizione sulle modalità con cui effettuare misure radiometriche volte alla caratterizzazione delle emissioni delle lampade, dei sistemi di lampade e degli apparecchi di illuminazione, precisando condizioni di misura, procedure di misura e metodi di analisi dei risultati ottenuti dalle misure.

In particolare, in base ai risultati delle misure ottenuti, nella Norma è indicato uno schema di classificazione delle lampade in quattro differenti Gruppi di rischio, con pericolosità delle emissioni crescente. Tale schema di classificazione (precisato al momento solo per le lampade) rappresenta una base comune per la definizione dei rischi fotobiologici di qualsiasi lampada, sistema di lampada o apparecchio di illuminazione, e può essere utilizzato dagli operatori addetti alle valutazioni del rischio per analizzare le condizioni di esposizione dei lavoratori a Radiazioni Ottiche Artificiali dovute a sorgenti non-coerenti.

E’ opportuno evidenziare che, basandosi su risultati di misure standardizzate effettuate sulle emissioni delle lampade, lo schema di classificazione proposto nella Norma fornisce indicazioni su rischi potenziali, che possono tradursi in rischi effettivi in funzione: delle reali condizioni di esposizione del lavoratore, del tempo di esposizione, degli effetti di riflessione, trasmissione e assorbimento della radiazione ottica da parte degli apparecchi di illuminazione e degli altri apparati contenenti le lampade.

Nella Tabella 2.7 (fonte: CEI EN 62471) sono riportati i tipi di rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali emesse da sorgenti non coerenti in

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funzione della lunghezza d'onda, le relative grandezze di riferimento con il simbolo del parametro che le identifica e la corrispondente unità di misura. Vengono inoltre riportati i valori limite di irradianza e di radianza al di sopra dei quali si può verificare una condizione di potenziale rischio per il lavoratore. Infine, nell'ultima colonna della Tab. 2.7 vengono riportate, per maggiore completezza, le equazioni di calcolo del tempo ammissibile di esposizione (tmax) per ogni tipo di rischio.

Tabella 2.7 - Valori limite di irradianza e di radianza per lampade a funzionamento continuo utilizzati per la definizione dei differenti Gruppi di rischio (fonte: CEI EN 62471)

Rischio Lunghezza

d' onda Grandezza Simbolo

Unità di misura

Spettro d'azione biologico

Valori limite di emissione

tmax (s)

Esente Basso Moderato UV

attinico 200÷400 Irradianza ES W/m2 S(λ) 0,001 0,003 0,03 30/ES

Vicino UV 315÷400 EUVA - 10 33 100 104/EUVA

Luce Blu 300÷700 Radianza LB W/(m2·sr) B(λ) 100 10000 4·106 106/LB

Luce Blu (sorgente piccola1) 300÷700 Irradianza EB W/m2 B(λ) 1.0(1) 1.0 400 100/E B Termico retinico 380÷1400 Radianza LR W/(m2·sr) R(λ) 28000/α 71000/α (50000/αLR)4 Termico retinico (stimolo visivo debole2) 380÷1400 LIR R(λ) 6000/ α - IR (occhio) 780÷3000 Irradianza EIR W/m 2 - 100 570 3200 (18000/αE IR)4/3

Nota 1 – Una sorgente si intende piccola se caratterizzata da un angolo α ≤ 0,011 rad

Nota 2 – Uno stimolo visivo può essere considerato debole per luminanza della sorgente inferiore a 10 cd/m2

Per esempio, il tempo ammissibile di esposizione (tmax, espresso in secondi) al rischio UV attinico risulta:

ES · tmax = 30 quindi:

tmax = 30/ES

con ES irradianza effettiva ultravioletta, caratteristica del rischio UV attinico, in W/m2.

Si precisa inoltre che il superamento dei valori limite indicati in Tab. 2.7 deve essere valutato:

• ad una distanza alla quale si produce un illuminamento di 500 lx, per le lampade destinate all’illuminazione generale;

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• ad una distanza di 20 cm, per tutte le altre lampade.

Nel caso in cui la stessa lampada possa essere utilizzata sia per applicazioni di illuminazione generale che per altre applicazioni, la valutazione dovrebbe essere ripetuta in entrambe le configurazioni.

Di seguito si riportano le definizioni dei Gruppi di rischio per le lampade a funzionamento continuo come indicato nella Norma CEI EN 62471.

Gruppo di rischio 0 (RISCHIO ESENTE)

Il concetto di base per la classificazione del Gruppo di rischio 0 (Rischio Esente) è che la lampada non provochi nessuno dei rischi fotobiologici ai fini della Norma. Tale requisito è soddisfatto da qualsiasi lampada che non provochi:

• un rischio UV attinico (parametro ES, intervallo di lunghezze d’onda 200÷400 nm) entro le 8 ore (30000 s) di esposizione;

• un rischio dovuto agli UV vicini (parametro EUVA, intervallo di lunghezze d’onda 315÷400 nm) entro 1000 s (circa 16 min) di esposizione;

• un rischio retinico da Luce Blu (parametro LB, intervallo di lunghezze d’onda 300÷700 nm) entro 10000 s (circa 2.8 h) di esposizione;

• un rischio termico retinico (parametro LR, intervallo di lunghezze d’onda 380÷1400 nm) entro 10 s di esposizione;

• un rischio IR per gli occhi (parametro EIR, intervallo di lunghezze d’onda 780÷3000 nm) entro 1000 s di esposizione.

Le lampade, i sistemi di lampade, gli apparecchi di illuminazione che soddisfano tutte le condizioni sopra indicate sono compresi nel Gruppo di rischio 0.

Inoltre le lampade che emettono radiazioni infrarosse senza un forte stimolo visivo (vale a dire inferiore a 10 cd/m2) e non provocano un rischio retinico nel vicino infrarosso (simbolo LIR, intervallo di lunghezze d’onda 780÷1400 nm) entro 1000 s sono anch’esse comprese nel Gruppo di rischio 0.

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Gruppo di rischio 1 (RISCHIO BASSO)

Il concetto di base per la classificazione del Gruppo di rischio 1 (Rischio Basso) è che la lampada non provochi rischi fotobiologici con normali limitazioni di esposizione. Tale requisito è soddisfatto da qualsiasi lampada che eccede i limiti del Gruppo di rischio 0 e non provochi:

• un rischio UV attinico (parametro ES, intervallo di lunghezze d’onda 200÷400 nm) entro 10000 s di esposizione;

• un rischio dovuto agli UV vicini (parametro EUVA, intervallo di lunghezze d’onda 315÷400 nm) entro 300 s di esposizione;

• un rischio retinico da Luce Blu (parametro LB, intervallo di lunghezze d’onda 300÷700 nm) entro 10 s di esposizione;

• un rischio termico retinico (parametro LR, intervallo di lunghezze d’onda 380÷1400 nm) entro 10 s di esposizione;

• un rischio IR per gli occhi (parametro EIR, intervallo di lunghezze d’onda 780÷3000 nm) entro 100 s di esposizione.

Le lampade, i sistemi di lampade, gli apparecchi di illuminazione che soddisfano tutte le condizioni sopra indicate sono comprese nel Gruppo di rischio 1.

Inoltre le lampade che emettono radiazioni infrarosse senza un forte stimolo visivo (vale a dire inferiore a 10 cd/m2) e non provocano un rischio per il parametro LIR entro 100 s sono anch’esse comprese nel Gruppo di rischio 1.

Gruppo di rischio 2 (RISCHIO MODERATO)

Il concetto di base per la classificazione del Gruppo di rischio 2 (Rischio Moderato) è che la lampada non provochi rischi fotobiologici in seguito ad una reazione istintiva guardando sorgenti di luce ad elevata intensità luminosa o in seguito ad una sensazione di disagio termico. Tale requisito è soddisfatto da qualsiasi lampada che eccede i limiti del Gruppo di rischio 1 e non provochi:

• un rischio UV attinico (parametro ES, intervallo di lunghezze d’onda 200÷400 nm) entro 1000 s di esposizione;

• un rischio dovuto agli UV vicini (parametro EUVA, intervallo di lunghezze d’onda 315÷400 nm) entro 100 s di esposizione;

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• un rischio retinico da Luce Blu (parametro LB, intervallo di lunghezze d’onda 300÷700 nm) entro 0.25 s di esposizione;

• un rischio termico retinico (parametro LR, intervallo di lunghezze d’onda 380÷1400 nm) entro 0.25 s di esposizione;

• un rischio IR per gli occhi (parametro EIR, intervallo di lunghezze d’onda 780÷3000 nm) entro 10 s di esposizione.

Le lampade, i sistemi di lampade, gli apparecchi di illuminazione che soddisfano tutte le condizioni sopra indicate sono comprese nel Gruppo di rischio 1.

Inoltre le lampade che emettono radiazioni infrarosse senza un forte stimolo visivo (vale a dire inferiore a 10 cd/m2) e non provocano un rischio per il parametro LIR entro 10 s sono anch’esse comprese nel Gruppo di rischio 1.

Gruppo di rischio 3 (RISCHIO ELEVATO)

Il concetto di base per tale classificazione è che la lampada può costituire un rischio anche in seguito a un’esposizione momentanea o breve. Le lampade che superano i limiti del Gruppo di rischio 2 sono comprese nel Gruppo di rischio 3 (Rischio Elevato).

2.3.1- La Norma CEI TR 62778

La Norma CEI TR 62778 tratta l'applicazione della Norma CEI EN 62471 per la valutazione del rischio da Luce Blu delle sorgenti luminose e degli apparecchi di illuminazione.

Questa Norma apporta chiarimenti e orientamenti per quanto riguarda la valutazione della pericolosità da Luce Blu di tutti i prodotti di illuminazione che emettono nello spettro visibile (380÷780 nm).

In particolare nell'Allegato C è riportata una sintesi delle raccomandazioni per la coerente applicazione della Norma CEI EN 62471 alle sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione per la valutazione della pericolosità da Luce Blu. Nell'Allegato C sono descritte le situazioni in cui la valutazione del gruppo di rischio può essere fatta senza dettagliate misure spettrali (di radianza o irradianza).

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Se, per la sola luce bianca, la luminanza della sorgente è inferiore a 10000 cd/m2, la sorgente è classificata RG0 e qualsiasi apparecchio che utilizza queste sorgenti luminose possono essere considerati in classe di rischio RG0 ulteriori valutazioni spettrali.

Nella Tab. 2.8 (vedi Fig. 2.13) e nella Tab. 2.9 (vedi Fig. 2.14) sono indicati i valori limite al di sotto dei quali le misurazioni non sono necessarie.

Tabella 2.8 - Valori della luminanza che danno gruppo di rischio non superiore a RG1 (fonte: CEI TR 62778)

Temperatura di colore nominale Luminanza L (cd/m2)

CCT ≤ 2350 K 40000 2350 ≤ CCT ≤ 2850 K 18500 2850 ≤ CCT ≤ 3250 K 14500 3250 ≤ CCT ≤ 3750 K 11000 3750 ≤ CCT ≤ 4500 K 8500 4500 ≤ CCT ≤ 5750 K 6500 5750 ≤ CCT ≤ 8000 K 5000

Dati nominali del produttore per CCT e luminanza possono essere utilizzati come base per questa valutazione

Figura 2.13 - Valori di luminanza dalla Tab. 2.8 in relazione al confine RG1/RG2 in funzione della temperatura di colore correlata

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70 Tabella 2.9 - Valori della luminanza che danno gruppo di rischio non superiore a RG1 (fonte: CEI TR 62778)

Temperatura di colore nominale Illuminamento E (lx)

CCT ≤ 2350 K 4000 2350 ≤ CCT ≤ 2850 K 1850 2850 ≤ CCT ≤ 3250 K 1450 3250 ≤ CCT ≤ 3750 K 1100 3750 ≤ CCT ≤ 4500 K 850 4500 ≤ CCT ≤ 5750 K 650 5750 ≤ CCT ≤ 8000 K 500

Figura 2.14- Valori di illuminamento dalla Tab. 2.9 in relazione al confine RG1/RG2 in funzione della temperatura di colore correlata

Quando una sorgente o un apparecchio sono caratterizzati da valori di luminanza o di illuminamento al di sotto dei valori limite indicati nelle tabelle, si può prevedere che qualsiasi misurazione darà sempre al massimo "RG1 illimitata" come risposta; quindi non è necessario fare alcuna misura. Quando una sorgente di luce o di un apparecchio dispone di valori di luminanza o di illuminamento sopra questi valori indicati, può ancora essere RG1 illimitata, ma una misura è necessaria per dimostrare questo.

I valori della luminanza e illuminamento indicati nelle Tabelle 2.8 e 2.9 si basano su una stima di pericolosità da Luce Blu ad una relativa temperatura di colore, dove un fattore 2 di margine di sicurezza è incluso per spiegare l'incertezza in questa stima. L'uso di questo fattore 2 è dovuto all'uso dei dati fotometrici invece di dati radiometrici.

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Se la luminanza della sorgente luminosa è conforme ai valori per la data temperatura di colore (CCT) riportati in Tab. 2.8 la sua classificazione non sarà maggiore di RG1.

Se la luminanza della sorgente luminosa non è conforme ai valori in Tab. 2.8, ma l'illuminamento dell'apparecchio illuminante nella direzione della massima intensità, alla specificata distanza, è conforme ai valori di Tab. 2.9 per le determinate temperature di colore (CCT) la sua classificazione non sarà maggiore di RG1.

2.4- Dispositivi di protezione individuale per gli occhi

Si intendono per Dispositivi di Protezione Individuale, definizione spesso surrogata dall’acronimo DPI, i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi, o comunque li porti con sé, da possibili rischi per la salute e la sicurezza nell’ambiente di lavoro (ma anche, per estensione, in ambito domestico, sportivo e ricreativo).

Nel D. Lgs.vo 81/2008 viene indicata come DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (cfr. D. Lgs.vo 81/2008, Art. 74, Comma 1). Tale Decreto prevede l’utilizzo dei DPI solo quando l’adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all’eliminazione di tutti i fattori di rischio; in altri termini, il DPI dovrà essere utilizzato solo quando non risulterà possibile, in altro modo, eliminare il rischio.

Ovviamente i DPI utilizzati in ambito lavorativo dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di legge inerenti le certificazioni di prodotto caso per caso; in particolare la marcatura CE indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale (scritto nelle lingue ufficiali) di istruzioni per l’uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d’uso.

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• essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro;

• essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore;

• tenere nella debita considerazione le esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore.

Il percorso per la scelta del DPI adeguato dipende dalla preventiva valutazione del rischio e dalla adozione di tutte le misure per la sua eliminazione o riduzione al minimo. Il DPI più adeguato risulterà quello che presenta il miglior compromesso tra il più alto livello di sicurezza raggiungibile ed il comfort indispensabile per assicurarne l’uso.

Gli occhi sono soggetti a rischi di vario genere, per esempio: possono essere raggiunti da schegge, materiali roventi, caustici o corrosivi oppure esposti a radiazioni ottiche. Tali rischi possono produrre lesioni (più o meno gravi) di tipo meccanico, ottico o termico. La protezione degli occhi rispetto alla esposizione a Radiazioni Ottiche artificiali può avvenire utilizzando (UNI EN 166): Occhiali, Maschere, Visiere o Schermi.

Gli occhiali, eventualmente provvisti di una apposita schermatura laterale, offrono una protezione completa dell’occhio, talvolta limitata rispetto alla cavità oculare. Quest’ultima risulterà maggiormente protetta, quando necessario, mediante l’utilizzo di maschere e schermi facciali (v. Fig. 2.15).

Figura 2.15 - Esempi di DPI per la protezione degli occhi. Occhiali, maschere, schermi facciali.

DPI - Marcatura oculari

Pos. I Pos. II Pos. III Pos. IV Pos. V Pos. VI

2 - 2,5 Y 1 F 8 9 ...

Figura 2.16 - Esempio di marcatura per un DPI per la protezione degli occhi.

Le caratteristiche di protezione di un DPI possono essere facilmente ottenute attraverso la lettura della marcatura del dispositivo stesso. In particolare i DPI per gli occhi sono caratterizzati da una marcatura standard, composta da un

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codice alfanumerico con sei posizioni significative, si veda a titolo esemplificativo la Fig. 2.16.

La Posizione I nel codice alfanumerico di marcatura riporta il numero di scala (o di gradazione) in relazione al requisito di trasmissione nel campo dell’ultravioletto (e relativa trasmissione nel visibile), v. Tab. 2.10 (UNI EN 170) oppure nel campo degli infrarossi (e relativa temperatura media di funzionamento della sorgente in °C), v. Tab. 2.11 (UNI EN 171). In particolare sulla marcatura si può leggere:

• 2 o 2C per filtri UV normali (2) o con buon riconoscimento dei colori (2C);

• 4 per filtri IR;

• 5 per filtri solari senza protezione IR;

• 6 per filtri solari con protezione IR.

Nell’esempio di Fig. 2.16 in Posizione I è indicato 2–2.5, vale a dire che il filtro UV del dispositivo preso in esame ha un numero di scala 2–2.5 e presenta una percentuale di trasmissione nel campo UV alla lunghezza d’onda di 313 nm pari a 0.0003 ed alla lunghezza d’onda di 365 nm pari a 3, nel visibile la trasmissione luminosa è compresa tra il 18 e il 29 %.

Dai valori riportati in Tab. 2.10 si può notare che fino ad un numero di scala 2–1.7 la trasmissione luminosa nel visibile resta significativa, mentre dal numero di scala 2–2 in poi si riduce notevolmente.

La Posizione II nel codice alfanumerico di marcatura identifica il fabbricante del dispositivo.

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74 Tabella 2.10 - Requisiti di trasmissione dei filtri UV (UNI EN 170).

N.ro di scala

Fattore spettrale di trasmissione massimo nel campo dell'

ultravioletto (%)

Fattore di trasmissione luminosa (%) alla lunghezza d' onda di 313 nm alla lunghezza d' onda di 365 nm massimo minimo 2- 1.2 0.0003 10 100 74.4 2 - 1.4 9 74.4 58.1 2 - 1.7 7 58.1 43.2 2 - 2 5 43.2 29.1 2 - 2.5 3 29.1 17.8 2 - 3 2 17.8 8.5 2 - 4 0.8 8.5 3.2 2 - 5 0.3 3.2 1.2

Tabella 2.11 - Requisiti di trasmissione dei filtri IR (UNI EN 171).

Numero di scala Applicazione tipica in termini di fonti di temperatura media (° C) 4 - 1.2 Fino a 1050 4 - 1.4 1070 4 - 1.7 1090 4 - 2 1110 4 - 2.5 1150 4 - 3 1190 4 - 4 1290 4 - 5 1390 4 - 6 1510 4 - 7 1650 4 - 8 1810 4 - 9 1990 4 - 10 2220

La Posizione III nel codice alfanumerico di marcatura riporta la Classe ottica del dispositivo, ovvero il grado di neutralità dell’oculare. La Classe Ottica è indicata con i numeri 1, 2 e 3 e può essere posta in relazione alla frequenza di utilizzo: la Classe 1 è adatta ad un utilizzo continuo; la Classe 2 ad un utilizzo occasionale; la Classe 3 ad un utilizzo eccezionale. Gli oculari senza effetto correttivo possono avere comunque un certo grado di potere rifrattivo (vale a dire deformare o sfocare l’immagine osservata) dovuto alle tolleranze di produzione. Tali tolleranze sono indicate nella normativa tecnica (UNI EN 166), v. Tab. 2.12.

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Nell’esempio di Fig. 2.16 in Posizione III è indicato 1, vale a dire che l’oculare del dispositivo preso in esame ha una Classe ottica pari ad 1, ovvero può essere utilizzato in modo continuo.

Tabella 2.12 - Classe ottica, caratteristiche e tolleranze degli oculari (UNI EN 166).

Classe ottica Potere rifrattivo sferico (l/m) Potere astigmatico (l/m)

Differenza del poter rifrattivo prismatico (cm/m)

Orizzontale

Verticale Base esterna Base interna

1 ± 0.06 0.06 0.75 0.25 0.25 2 ± 0.12 0.12 1.00 3 + 0.12 -0.25 0.25

Nota - Indicati con D1 e D2 i poteri rifrattivi dei due meridiani principali, il potere rifrattivo sferico si calcola come (D1+D2)/2 ed il potere astigmatico si calcola come valore assoluto di (D1-D2). Per la Classe ottica 3 gli assi meridiani principali devono essere paralleli entro ± 10° (fonte: UNI EN 166).

La Posizione IV nel codice alfanumerico di marcatura indica la resistenza meccanica dell’oculare, vale a dire lo sforzo massimo che il materiale è in grado di sopportare prima che sopraggiunga la rottura.

Si possono individuare vari livelli di resistenza meccanica, ad esempio in letteratura viene indicata: con la lettera A una resistenza meccanica “alta” (velocità di impatto 190 m/s), con la lettera B una resistenza meccanica “media” (velocità di impatto 120 m/s), con la lettera F una resistenza meccanica “bassa” (velocità di impatto 45 m/s) ed infine con la lettera S soltanto una “robustezza incrementata” (velocità di impatto 5 m/s).

Nell’esempio di Fig. 2.16 in Posizione IV è indicata la lettera F, vale a dire che l’oculare del dispositivo preso in esame ha un livello di resistenza meccanica bassa.

Le Posizioni V e VI nel codice alfanumerico di marcatura indicano infine eventuali caratteristiche o protezioni aggiuntive, per esempio: 8 sta per archi elettrici; 9 per metalli fusi; K per abrasione; N per appannamento; R per riflettanza all’infrarosso migliorata; H per montatura adeguata per visi piccoli.

Figura

Figura 2.1- Intervalli di lunghezze d'onda caratteristici delle Radiazioni Ottiche
Tabella 2.2 - Normativa tecnica sulle Radiazioni ottiche Artificiali (sorgenti non-coerenti)
Figura 2.2 - Andamento dello spettro biologico d'azione S(λ), v. Eq. (1).
Tabella 2.3 - Funzione di ponderazione spettrale per la valutazione dei rischi ultravioletto per la  cute e l'occhio
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