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MATR. 11629 CONGEDO ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS 151/01 - IRCCS Crob

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Determinazione n. 2019/D.00192 del 25/06/2019 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 1/5

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Affari Generali e Personale (UOC) n. 2019/D.00192 del 25/06/2019

OGGETTO

MATR. 11629 CONGEDO ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS 151/01

Unità operativa Affari Generali e Personale (UOC)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato Descrizione Allegato

richiesta.pdf

Dichiarazione di immediata esecutività

Destinatari dell’atto per l’esecuzione Affari Generali e Personale (UOC)

Destinatari dell’atto per conoscenza

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale

pubblicazione della sola determinazione pubblicazione del solo frontespizio

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

CdR PdC At / Pa / Ce Importo €

(2)

Determinazione n. 2019/D.00192 del 25/06/2019 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 2/5

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.

Affari Generali e Personale (UOC)

Richiamata la deliberazione n. 364 del 11.06.2018, con la quale l’U.O. AA.GG. e Personale è stata delegata, in relazione ad ambiti predefiniti, all’adozione di atti anche nella forma di “Determinazione Dirigenziale”

PREMESSO che il dipendente matricola 11629, in servizio di ruolo in questo Istituto, in data 14 giugno 2019 ha prodotto istanza tesa ad ottenere la concessione dei benefici di cui alla Legge n. 104 del 05 febbraio 1992 art 42 comma 5 D.Lgs. 151/01;

VISTI:

l’art. n. 33 della legge n. 104/92 così come modificata dalla legge 8 marzo 2000. n. 53 e dal D.L. 26 marzo 2001, n. 151, regolanti la materia;

la L. n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24 modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità;

EVIDENZIATO che dalla istanza e dalla documentazione prodotta dal dipendente matricola 11629, acquisita al fascicolo dello stesso dipendente, risulta che il figlio è persona portatrice di handicap grave con necessità di assistenza continuativa globale e permanente e che la su esposta situazione di handicap è stata accertata dal Centro Medico Legale INPS di Potenza, giusta verbale del 08/06/2018;

CONSIDERATO che con nota del 14/06/2019, acquisita in pari data al N° 20190006009 del protocollo di questo Istituto, il dipendente matricola 11629,ha chiesto di poter fruire di mesi uno di congedo straordinario a far data dal 01/08/2019 e fino al 30/08/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e ss. mm. ii. al fine di assistere i figlio, riconosciuto persona portatrice di handicap in situazione di gravità;

VISTA l'autocertificazione contestuale alla suddetta nota, con la quale il dipendente matricola 11629 dichiara di essere convivente con il familiare e di essere l'unica persona a fruire del congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – Decreto Legislativo 151/2001 e ss. mm. ii., nonché che la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno;

LETTO il comma 5 dell'art. 42 del Decreto Legislativo N° 151/2001 così come modificato ed integrato dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 119 del 18/07/2011 che testualmente recita: “il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5/2/1992, n.

104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologia invalidante del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.”;

RICHIAMATI:

 il comma 5 ter dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001, introdotto dall'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 119/2011 nella parte in cui recita: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di € 48.495,00 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2016, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. ...OMISSIS;

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Determinazione n. 2019/D.00192 del 25/06/2019 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 3/5

 il comma 5 quinquies dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001, introdotto dall'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 119/2011 nella parte in cui recita: “il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53.”;

DATO ATTO che il comma 5 bis del più volte richiamato decreto legislativo n. 151/2001, introdotto dall'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 119/2011, prevede che il congedo fruito ai sensi del comma 5 dello stesso decreto non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa e che lo stesso viene accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;

DATO ATTO che fino alla data odierna il citato dipendente non ha usufruito di nessun giorno di congedo art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/01;

VISTA la circolare INPS n. 6 del 25/01/2019 che comunica, per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere per l'anno 2019 l'importo arrotondato all'unità di euro, pari a € 48.495,00;

RITENUTO, sulla scorta di quanto innanzi detto, che ricorrono le condizioni previste dalla legge per la concessione dei benefici richiesti;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa:

1. di collocare il dipendente matricola 11629 in servizio in questo Istituto, in congedo straordinario, per la durata di mesi uno, a far data dal 01/08/2019 e fino al 30/08/2018, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e ss. mm. ii. al fine di assistere il figlio, riconosciuta persona portatrice di handicap in situazione di gravità dal Centro Medico Legale INPS - Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap;

2. di stabilire che per la durata del congedo sopra indicato, al dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e fino ad un importo complessivo massimo di Euro 48.495,00 annui, proporzionato al periodo di assenza per l'anno 2019, come da circolare INPS N. 6/2019 in premessa citata;

3. di dare atto che alla data odierna il dipendente matricola 11629 ha usufruito di un mese di congedo art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/01;

4. di dare atto altresì che durante predetto periodo al dipendente non matureranno ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;

5. di trasmettere copia della presente determinazione all'interessato;

(4)

Determinazione n. 2019/D.00192 del 25/06/2019 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 4/5

Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri

Giuseppe Lamorte L’Istruttore

Gianvito Amendola

Il Dirigente Il Dirigente Responsabile

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli alleg ati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Rionero in V.re lì, 25/06/2019

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Determinazione n. 2019/D.00192 del 25/06/2019 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 5/5

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

VISTO l'art. 13 del regolamento aziendale di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 451 del 4/8/2016, che recita, fra l'altro “Il Direttore Scientifico esprime parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico...”;

VISTO la deliberazione N° 274 del 03/05/2019 avente ad oggetto “Dr Alessandro Sgambato- nomina direttore scientifico” dell'IRCCS/CROB di Rionero in Vulture;

Tanto premesso

Il Direttore Scientifico esprime parere favorevole in ordine alla proposta di determinazione avente ad oggetto:

"MATR. 11629 CONGEDO ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS 151/01"

Rionero in V.re lì,

Il Direttore Scientifico

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