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51 comma 3° quinquies c.p.p

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Academic year: 2022

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Applicazione dei Vice procuratori onorari.

(Risposta a quesito del 30 luglio 2014)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 30 luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“Letto il quesito con il quale il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di

… ha chiesto di sapere:

1) se i Vice procuratori onorari che svolgono le loro funzioni nelle Procure presso i Tribunali non capoluogo di distretto possano essere destinati in applicazione alla Procura Distrettuale della Repubblica, limitatamente ai processi di cui all'art. 51 comma 3° quinquies c.p.p. nella fase dibattimentale innanzi al Tribunale non capoluogo di distretto, in composizione monocratica;

2) se i Vice procuratori onorari possano essere destinati in applicazione alla Procura generale della Repubblica per i processi da tale ultimo ufficio avocati ai sensi degli articoli 412-413 c.p.p. e limitatamente alla fase dibattimentale innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

L’art. 51 comma 3 ter c.p.p. prevede che nei procedimenti per i reati di cui ai commi 3 bis, quater e quinquies della stessa norma, attribuiti alla cognizione della Procura della Repubblica distrettuale, su richiesta del Procuratore distrettuale il Procuratore generale presso la Corte d’appello possa, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano eserciate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

Ciò premesso e precisato che il provvedimento di designazione non costituisce applicazione alla Procura distrettuale, si osserva che al primo quesito il Consiglio ha già dato risposta positiva in numerose delibere (cfr. da ultimo delibera del 28 giugno 2011 - fasc. n. 296/AS/2011), prendendo atto dei decreti con i quali alcuni Procuratori generali presso le Corti di appello, ai sensi dell'art. 51 comma 3 ter c.p.p. avevano designato per il dibattimento davanti al Giudice Monocratico in procedimenti non provenienti da udienza preliminare,Vice procuratori onorari in servizio presso le Procure della Repubblica non capoluogo di distretto, corrispondenti ai Tribunali presso i quali i processi venivano celebrati.

Invero, nell’elenco dei reati indicati nell'art. 51 comma 3 quinquies c.p.p., attribuiti alla cognizione dell'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, ve ne sono alcuni per cui è prevista la citazione diretta a giudizio, ai sensi degli artt. 550 e segg. c.p.p., in relazione ai quali non vi è alcun ostacolo alla possibilità di designare, seguendo la procedura descritta nel comma 3 ter della norma citata, un vice procuratore onorario della Procura presso il giudice competente a svolgere le funzioni di pubblico ministero in dibattimento, riferendosi la norma a tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio requirente circondariale. Deve, tuttavia, trattarsi di procedimenti per i quali sia in via generale consentita, in dibattimento, la partecipazione del vice procuratore onorario, secondo il criterio di cui all'art. 72 ultimo comma Ordinamento giudiziario.

A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine al secondo quesito. Invero le funzioni di pubblico ministero a dibattimento nei procedimenti avocati dal Procuratore generale ai sensi degli artt. 412, 413 c.p.p. e definiti con esercizio dell’azione penale sono svolte dai magistrati della stessa Procura generale della Repubblica in conformità a quanto espressamente disposto dall’art. 51 comma 2 in relazione a comma 1 lett. a) c.p.p.. D’altra parte ai sensi della disciplina ordinamentale vigente non è consentita l’applicazione dei Vice procuratori onorari alla Procura generale. Né è prevista la possibilità per il Procuratore generale di avvalersi dell’istituto di cui all’art. 51 comma tre bis c.p.p.

Tanto premesso

delibera di rispondere ai quesiti nei seguenti termini:

1) è possibile con il procedimento di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., designare i vice procuratore onorari, addetti alle Procure della Repubblica presso i Tribunali non capoluogo di distretto, a svolgere le funzioni pubblico ministero nei dibattimenti per i reati di cui all'art. 51 comma 3°

(2)

quinquies c.p.p. innanzi al corrispondente Tribunale in composizione monocratica, osservato il criterio di cui all’art. 72 ultimo comma ordinamento giudiziario;

2) Non è possibile l’applicazione di Vice procuratori onorari alla Procura generale, né il Procuratore gnerale può avvalersi in relazione ai provvedimenti avocati dell’istituto cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p..”

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