VIVAISMO E
CASTANICOLTURA
Nicoletta Vai
Regione Emilia-Romagna, Servizio Fitosanitario
Alcune considerazioni
• I castagneti dell’Emilia-Romagna sono per lo più costituiti da varietà locali di Castanea sativa
• Si tratta di castagneti maturi, il cui rinnovo è lento
• L’importanza del castagno per l’agroecosistema montano richiede nuove strategie e scelte colturali moderne
• E’ possibile modernizzare la castanicoltura?
• Ci sono le condizioni, in Emilia-Romagna, per nuovi modelli colturali
compatibili con l’ecosistema castagneto?
Alcune considerazioni
• Disporre di materiale vivaistico sano e di qualità è fondamentale per il successo di ogni coltivazione.
• Al momento, in Regione, la produzione di materiale di moltiplicazione di castagno è limitata a poche aziende e i numeri sono molto bassi
• Oggi facciamo il punto sulle regole da seguire per intraprendere e
sviluppare il vivaismo di materiale destinato alla produzione di frutti
L’attività vivaistica è normata da un sistema di regole
Obiettivo è garantire la la qualità del materiale sotto il profilo
sanitario e genetico ai fini della commercializzazione e della
circolazione dei vegetali dentro e
fuori i confini dell’UE
Vivaismo: attività di produzione e passaporto delle piante
• Per esercitare l’attività vivaistica è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario. I vivaisti autorizzati vengono iscritti in un Registro regionale gestito dal SF
• Se l’attività riguarda la produzione di piante per le quali la normativa fitosanitaria prevede l’uso del Passaporto delle Piante (PP), il produttore viene iscritto al RUP (Registro Ufficiale dei Produttori) e autorizzato a emettere il Passaporto
• Il PP è un’etichetta ufficiale e obbligatoria, apposta sui vegetali dai produttori, la quale attesta che il materiale è prodotto da un vivaista autorizzato e ne garantisce lo stato fitosanitario, in particolare relativamente agli organismi nocivi da
quarantena
Il castagno è una specie da passaporto per
Cryphonectria parasitica
Il passaporto deve accompagnare i vegetali fino all’ultimo
professionista (sono esclusi gli
utilizzatori non professionalmente impegnati nella produzione e
commercializzazione)
Commercializzazione del materiale vivaistico
• Il castagno rientra tra i vegetali elencati nel Decreto 6 dicembre 2016, il quale stabilisce le norme per la produzione e la certificazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto ai fini della loro commercializzazione
• In base a questo decreto i materiali di castagno possono essere commercializzati solo se appartengono ad uno di questi livelli di qualificazione:
✓CAC (Conformità Agricola Comunitaria) – è il livello minimo di base necessario per la commercializzazione;
✓Certificazione volontaria europea (certificato UE)
• Tali materiali possono essere commercializzati solo se accompagnati da un documento del fornitore che contiene una serie di informazioni. Il PP, se
opportunamente integrato con tali informazioni, può costituire il documento del fornitore
Commercializzazione
del materiale vivaistico: requisiti fitosanitari
(Decreto 6 dicembre 2016)
Organismo nocivo Periodicità controlli fitosanitari visivi
Mycosphaerella maculiformis Annuale
Phytophthora cambivora Annuale
Phytophthora cinnamomi Annuale
Mosaico del castagno (ChMV) Annuale
Riassumendo: per produrre materiale vivaistico di castagno……
• Il produttore deve essere autorizzato all’esercizio dell’attività vivaistica
• Deve essere iscritto al RUP ed
autorizzato ad emettere il passaporto
• Il PP accompagna il materiale nella commercializzazione e negli
spostamenti
• Il materiale deve essere esente dagli on da quarantena e da quelli previsti dal Decreto 6 dicembre
• La commercializzazione prevede i documenti del fornitore («norme e regole UE»)
Normative che regolano l’attività vivaistica e l’autorizzazione all’uso del Passaporto
• Direttiva 2000/29/CE (Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità) e successive mm.ii
• L.R. 20 gennaio 2004 n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria)
• D. Lgs. 19 agosto 2005 n.214 (Attuazione della Direttiva 2000/29/CE)
• D.M. 12 novembre 2009 (Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio delle attività di produzione,
commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali)
• D. Lgs. 25 giugno 2010 n. 124 (Attuazione della Direttiva 2008/90 relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti)
• D.M. 4 marzo 2016 (Registro nazionale delle varietà di piante da frutto)
• Decreto 6 dicembre 2016 (Norme pe la produzione e la certificazione dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto ai fini della loro commercializzazione)