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Trasferimento università studenti: ultime sentenze

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Trasferimento università studenti:

ultime sentenze

Autore: Redazione | 09/08/2021

Ammissione in sovrannumero in qualità di ripetente o di fuori corso e incompatibilità con la disciplina del numero chiuso; superamento dei test preselettivi; illegittimità del diniego al trasferimento.

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Le iscrizioni per il trasferimento ad altro ateneo oltre il numero programmato

La richiesta di essere ammessi in sovrannumero in qualità di ripetente o di fuori corso è, di per sé, incompatibile con la disciplina del numero chiuso che tende a conciliare il diritto allo studio con le esigenze organizzative degli Atenei e la qualità didattica dei corsi universitari.

Ammettere iscrizioni per il trasferimento oltre il numero programmato significherebbe aggirare la disciplina del numero chiuso con effetti negativi in ordine alla qualità dei corsi in quanto non garantirebbe l’esigenza di conformare l’accesso alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare sufficienti esperienze cliniche.

T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 09/04/2021, n.200

Riconoscimento degli esami sostenuti in altre facoltà ai fini del trasferimento

Il principio secondo il quale gli studenti stranieri che intendano iscriversi presso un’università italiana possono essere ammessi alla frequenza di anni anche successivi al primo senza sottoporsi al test di ingresso previsto per le ammissioni al primo anno facendo valere i titoli conseguiti in altro stato membro dell’Unione, non può (ovviamente) non valere anche per gli studenti italiani che siano già in possesso di laurea conseguita presso altra università italiana e chiedano la valutazione del titolo ai fini dell’iscrizione ad un corso universitario a « numero chiuso » (nella specie, Medicina e chirurgia).

Laddove lo studente provenga da altro corso di laurea, il problema si sposta sulla necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no « affine » a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi; con la specificazione che tale verifica è comunque subordinata alla sussistenza dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ciascun anno di corso.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 18/03/2020, n.703

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I trasferimenti in corso di studi da un’università straniera a una italiana

Va escluso che i trasferimenti in corso di studi da università straniera a università italiana possano essere condizionati all’obbligo del test d’ingresso previsto per il primo anno; che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del trasferimento in corso di studi, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base di parametri prefissati, del percorso di formazione svolto all’esterno e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione e in relazione a ciascun anno di corso.

T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 14/07/2016, n.429

Trasferimento studenti provenienti da un altro Ateneo e obbligo del test d’ingresso

Va escluso che i trasferimenti degli studenti provenienti da altro Ateneo possano essere condizionati all’obbligo del test d’ingresso previsto per il primo anno; che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del trasferimento in corso di studi, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base di parametri prefissati, del percorso di formazione svolto all’esterno e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione e in relazione a ciascun anno di corso.

T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 18/06/2016, n.393

Il trasferimento agli anni successivi al primo

Il trasferimento ad anni successivi al primo (nel caso di specie, al quarto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia) presso un’Università italiana da parte di studenti provenienti da Università straniere non può essere subordinato al

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superamento di test preselettivi, a prescindere dalla eventuale finalità esclusiva del c. d. “numero chiuso” in ambito nazionale. In tali casi, infatti, il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, ed è sottoposto al limite dei posti disponibili per il trasferimento, che deve essere determinato in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università, sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 23/02/2016, n.2468

Trasferimento Università: è subordinato all’esistenza di posti liberi

Il trasferimento di uno studente da un’Università straniera ad una italiana è sottoposto all’unica condizione della sussistenza dei posti previsti nell’ambito della programmazione di Ateneo e non, come invece accade per l’iscrizione al primo anno, al superamento di un test preselettivo; pertanto, deve essere accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Consiglio della scuola di Medicina e Chirurgia ha rigettato l’istanza di trasferimento di uno studente da un’Università straniera (nella specie, Rumena), considerato che in tale provvedimento l’Amministrazione non ha opposto l’inesistenza di posti disponibili o l’insufficienza dei crediti collegati agli esami svolti.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19/01/2016, n.552

Mancato superamento del test: è illegittimo il diniego di trasferimento

Deve essere accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Consiglio della scuola di Medicina e Chirurgia ha rigettato l’istanza di trasferimento di uno studente da un’Università straniera (nella specie, Rumena) per mancanza di una convenzione con quest’ultima, nonché avverso la Circolare del MIUR che subordina il trasferimento di studenti stranieri al superamento della prova concorsuale prevista per l’accesso al primo anno. Infatti, sebbene il provvedimento del Ministero trovi giustificazione nell’esigenza di evitare aggiramenti dell’obbligo preselettivo, non esiste nell’ordinamento italiano una

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norma che precluda agli studenti comunitari il trasferimento ad anni successivi al primo presso Atenei italiani (seppur “a numero chiuso”) senza il necessario espletamento di un test preselettivo, neppure quando nelle università di provenienza sia previsto un test iniziale di accesso.

Inoltre, l’ingresso della Romania nella Comunità europea ha comportato il necessario adeguamento dell’ordinamento di tale Stato al principio comunitario di libera circolazione e stabilimento dei professionisti, di cui la scelta di studiare presso un determinato Paese dell’Unione europea piuttosto che presso un altro è da considerarsi diretta estrinsecazione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19/01/2016, n.552

Trasferimento studenti comunitari presso Atenei italiani agli anni successivi al primo

L’ordinamento interno non prevede, almeno allo stato attuale, disposizioni tali da precludere agli studenti comunitari il trasferimento ad anni successivi al primo presso Atenei italiani, seppure “a numero chiuso” senza necessità di espletare un test preselettivo, neppure quando nelle Università di provenienza sia previsto un test iniziale di accesso.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19/01/2016, n.552

Rigetto della domanda di trasferimento degli studenti universitari

Posto che la disciplina dell’iscrizione degli studenti provenienti dalle Università straniere costituisce materia che rientra nell’autonomia regolamentare di ciascun Ateneo, deve considerarsi illegittimo il rigetto della domanda di trasferimento di studenti universitari da un Ateneo straniero ad uno nazionale, in assenza di specifiche contrarie disposizioni di legge (atteso che l’art. 4 della L. 264/99 nulla stabilisce in ordine all’ipotesi del trasferimento di studenti universitari da un Ateneo straniero ad uno nazionale) ed in mancanza di esercizio da parte dell’Ateneo nazionale di detta autonomia regolamentare; mentre, per converso,

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deve ritenersi legittimo il suddetto diniego ove, in concreto, la materia relativa all’iscrizione degli studenti provenienti dalle università straniere sia stata espressamente regolamentata, eventualmente condizionando l’iscrizione- trasferimento degli studenti in parola al superamento di una qualche prova selettiva.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 29/12/2015, n.3009

Trasferimento con riconoscimento della carriera ed iscrizione

Deve ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di studente che — da iscritto in corso di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere — ha chiesto il trasferimento, con riconoscimento della carriera e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presso università italiane; ai fini del suddetto trasferimento, infatti, non può essere assunto come parametro di riferimento l’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, salvo restando, in ogni caso, il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione del « periodo » di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.

Consiglio di Stato sez. VI, 04/05/2015, n.2228

Mancato superamento dell’esame di ammissione e diniego di trasferimento

Il provvedimento di diniego di trasferimento presso l’Università italiana di studenti provenienti da un’Università straniera, per mancato superamento in Italia dell’esame di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, non può ritenersi superato e assorbito dal successivo favorevole esito di alcuni esami del corso di studi, qualora l’accesso agli stessi sia stato reso possibile esclusivamente dal favorevole esito del giudizio di primo grado instaurato contro il provvedimento di diniego. Per tale ragione, l’appello proposto dall’Università avverso la sentenza di primo grado non deve ritenersi improcedibile; in vero, l’interesse alla

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decisione dell’appello dell’ Amministrazione avverso la sentenza di annullamento di un diniego di iscrizione fondato sulla mancanza di un requisito di ammissione permane fin quando sia in corso la procedura, sull’ammissione alla quale il provvedimento giudiziale di primo grado abbia avuto carattere decisivo e condizionante.

Consiglio di Stato ad. plen., 28/01/2015, n.1

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