Conto Corrente con la Posta
GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno 68° Ron
-Venerdl, 16 settenibre 1927
-Ano V Numero 215
Ammonernenti.
Anno Sem. Trim.
In Bama, sia presso l'Amministrazione che a
damioüio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L. 100 60 40 AR'estero (Paesi delfUnione postale) . , , , a 200 120 TO In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). 7 70 40 25 All'estero (Paesi dell'Unione postale) , , , . R 120 80 80 Gli abbonamenti decorrono dal primo del med in cui no vieno fatta richiesta.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
. Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della aGaz•
zettik WRciale» (Parte le zz complessivamente) 6 Essato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.
El prezzo dei supplementi ordinari e straordinari 6 Essato in ra•
gione di cent. 5 per ogni pagina.
Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della aGassetta WRoiale» •- Ministero delle Finanze(Telefono 33-686) - ovvero presso le libretio concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbo- namenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Umci po- stall a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1984.
Per il prezzo degli annunsi da inserire nella « Gazzetta URcialea
Tegganal le normo riportate nella testata della parte seconda.
La eGassetta UMoialesetutte le altre pubblicazioni dello Stato sonoin venditapresso la Libreria delloStato al ministero delle Finanze e I
presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A, Bofg. - Ancona: G. $'ogola. - Aosta: Compagnfa Ital. pel Turismo. - Aquila: F. AgneHi,
- Arezzo: A. Pellegrini. - Avellino: D. Leprino. - Bari: Fratelli Favia. - Belinno: 8. Benetta. - Benevento: E. Tomaseilt. - Bergamo: Libreria Intern. delffst. Ital. Arti Grafecho delfa.L.J.- Bologna: L. Cappelli; 3tessagoerie Ital.- Bolzano: L.Rinfreschi. - Brescia: E. Castoldt. - Brindisis Ditta Luigi Carlucci. - Cagliari: Lib. Intern. (Lias); R. Carta ßaspi. - Caltanissetta: P. Milia Russa. - Carrara: Librersa Baint. - Caserta: Ditta F. Crocee Figlio. - Castrogiovanni: G. Buscemi. - Catania: G. Giannotto, Boc. Ed. 11st. - Catansaro: V. Scaglione. - Chieti: F. Piccfrilli- Comos C. Nani e C. - Cremonas Librería Bonzoono. - Cuneo: 0, Salomone. - Ferrara: Lunghini e Bianchint. - Firenze: Armando Rossint: via Pan.
sani, 26 e viadegli Alfani, 57, - Finmo:•Dante Alighteria di G. Dolcetti. - Forrla: G. Pilone. - Forn: G, Arclaetti. - Genova: Libreria Interna.
sfonale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Societa Editrice Internastonale, TTa Petrarca, 22: Messaggerie Italiane. - Grosseto: F, SignovelN. -•
Imperia: 8. Benedusi; G. Camilotti e, jfglio. - Lecce: Libreria fratelli Spacciante. - Livorno: 8. Belforte e C. - Lucen: 8. Delforte o C. - Mace•
rata: Libreria Editrico P. M. Ricef. - Mantova: Arturo Mondosi,- Matera: Efocards Francesco. - Messina: G, Principato; V. Ferrara; Giaconad d'Anna. - Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internasfonale; G. Pirola; a, Vallardi; Messaggerie Italiane. - Modenas G. T. Vin¢ensi enipote. -Napoli: Libr. Intern, Paravia-Treves: ß. Maiolo e figlio; Messaggerie Italiane. -Novara:B. Guaglio. - Nuoro: Ditta Mal•
garolf Giulio. - Padova: A. Draghi. - Palermot 0.Florensa. - Parmar Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori. - Pavia: Succ. Bruni Marelli. - Pe•
rngla: Simonellt. - Pesaro: Rodope Gennari. - Pescara: A. TerroccMo. - Pineenza: V. Porta. - Pisa: Libreria Bemporad deHe Librerie italiane riunite. - Pistoia: Ditta Alberto Pacinotti. - Pola: B. Schmidt. - Eavenna: B. Lavagna e F. - Reggio Calabria: it. D'Angelo. - Reggio Emilia:
L. Bonvicini. - Rieti: A. Tommassetti. - Roma: Anonima Libraria italiana,• Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signovelli; Ditta De Agostini: Messaggerte Italfane. - Roviso: G, Marin. - Sanserero (Foggia): Venditti Luigi. - Bassari: 0. Ledda.
-telliSavona: P. Lodola. - Siena: Libreria San Bernardino. - Siracusa: G. Greso.- Sondrios F. Zarucchi. - Spezia: A. Zacutti. - Taranto: Pra•
Filippi. - Teramo: L. d'Ignazio. - Terni: Stabilimento Poligrafico Alterocca. - Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internarfonale:
Fratelli Treves delfA.L.I.; Messaggerie italiane. - Trapani: G. Banet. .-Trentog M. Disertori. -S'reviso: Longo e Zoppelli. - Trieste: L. CappeHi;
Libreria Traves-Zanichelli delfa.L.I. - Udine: P. Miani e 0. - Varese: Mai e Mainati. - Vercellf: B. Carnale. - Venezia: Libreria Sormani (gia Fugo G.I.
Tripoli:
Libreria- VeronatFichera;R. Cahtanca.Libreria Minerva del- Vicenza: sig. Cacopardo Fortuttato.G. Galla. - Viterbor Fratelli Bttfatti.--Asmara: A.-eZara:F. Cicero.E. de-Schonfeld.Buenos Aires: Libreria Italiana- Bengasi: Libreria Moderna,A'. Russo.La•-vane 485. - All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.
N.B. - Nelle provincie dove non ce rappresentante e mcarfeata del serTistp di vendita deHe pubblicamlont uffic1811 la intendenza di Haanza.
DIREZIONE E REDAZIONEPRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 10 DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBislCAZIONE DELLE LEGGI
sommaiexo LEGGI E DECRETI
,I *°,ii,
LEGGI EDECRETI.
1895. -- REGIO
DEORETO
21luglio 1927,
n. 1586.Numero
dipubblicazione
1895.Approvazione
delregolamento
per lavigilanza sanitaria REGIO DECRETO
21luglio 1927,
n. 1580.delle carni . . . . . . . . . . . . a .
Pag.
3760Àpprovazione
delregolamento
per lavigilanza
sanitariadello
carni.DECRETO
MINISTERIALE 80agosto
1927.Norme integrative
delregolamento approvato
conR.
decretoVITTORIO EMANUELE III
12maggio 1927,
n.824, sugli apparecchi
apressione
.Pag.
3777PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
DEORETO MINISTERIALE
20agosto
1927.Determinazione
della somma annuale dovuta dalConsorzio obbligaforio
per l'industria zoliifera siciliana alla Cassa nazio.nale delle
assicurazioni
sociali per l'assicurazione contro la di.soccupazione
involontariadegli operai
addetti alle miniere di zolfo della Sicilia . . . . . . . a , , . . . .Pag.
3787r
DISPOSIZIONI
ECOhiUNICATI
Errata-corrige
. . . . . . . , . . . - :, ,Pag.
3787Ministero
dei lavoripubblici:
Riconoscimento
delConsorzio
diirrigazione
cõn le acquedel Cifali,
in Comiso(Ragusa)
. . . . . . . . . .Pag.
3787Costituzione
delConsorzio
diirrigazione
dellaVerdura,
inRibera (Girgenti)
. . , , . . . . . , , , ,Pag.
3787llIinistero
delle finanze:Accreditamento
di notaio . . . . , , , , aPag.
3787Rettifiche d'intestazione (Elenco
n.8)
, . - = ,Pag.
3788RE
D'ITALIA
Veduto
il testo unico delleleggi sanitarie, approvato
conR. decreto
1•agosto 1907,
n.636;
Veduto
il R. decreto 30dicembre 1923,
n.2889;
Veduto
ilregolamento
3agosto 1890,
n.7045;
Veduto
ilregolamento
3 febbraio1901,
n.45;
U4iti
ipareri
delConsiglio superiore
di sanità edel Coge
siglio di Stato;
Sentito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla proposta
delCapo
delGoverno, Nostro Primo Minim
stro eMinistro Segretario
diStato
pergli afari delPine terno;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
E'
approvato Funito regolamento
per lavigilanza sanita's
ria delle carni, il guale
saràvidimato
esottoscritto, d'ordine
377()
16-tr-1927 --GAZZETTX
UFFICIA TM DELREGNO
D'ITALIA -- N. 215Nostro,
dalCapo
delGoverno,
Nostro Primo Ministro e Mi- nistroSegretario
di Stato pergli
affari dell'interno.Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
del-Io
Stato,
sia inserto nella raccoltauf!ìciale
delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
dipsservarlo
e di farlo osservare.Dato a S. Anna di
Valdieri,
addì 21luglio
1927 - Anno VVITTORIO
EMANUELE.MUssoLINI.
xVisto, il Guardastgflit: Rocco.
Registrato ana Corte dei conti, addi 14 settembre 1987 - Anno y Atti del Governo, registro 264, foglio 31-Ms. - SmovIca.
Itegolamento
sullavigilanza
sanitaria dcIle carni.TrroLo I.
Dei
mattatoipubblici
eprivati
- Coatruzione-Direzione
--Ordinamento.
Art. 1.
La macellazione
degli
animalibovini, bufalini, sinni, ovini, caprini
edequini destinati all'alimentazione,
deveessere ese-guita
esclusivamente neipubblici
macelli in tutti i comuni che ne sonoprovvisti.
Solo in via
eccezionale,
equando fondati motivi giustifi-
chino il
provvedimento, può
essere consentitadall'autorità comunale, previa approvazione prefettizia,
lamacellazione
perusoprivato
od a scopo industriale anche fuori delpub-
blico
macello,
con le norme e legarenzie stabilite agli
ar-ticoli
9, 10, 11, 12,
13 e 16 delpresente regolamento.
Nei comuni non ancora
provvisti
dipubblico macello,
lamacellazione deve
eseguirsi
inappositi locali, riconosciuti
idoneidall'autorità comunale,
su conforme parere del vete-Tinario
comunale.Art. 2.
I
comuni che,
a norma dellevigenti disposizioni, debboñõ
avere un
pubblico macello,
e non v'abbiano ancora provve-duto,
vi sarannoobbligati d'ufficio,
con le modalità pre- scritte dallalegge
comunale eprovinciale.
Art. 8.
I
pubblici
macelli devonoesserecostruiti in localitàadatta,
con
sviluppo
edilizio e tecnicoproporzionato
alla entità della macellazione ed in modo da soddisfarecompletamente
alle
esigenze igienico-sanitarie,
industriali ed aquelle
dei servizi.Devono, inoltre,
essere forniti deimezzi, istrumenti
ed
apparecchi indispensabili
pereseguire
le necessarie ri- cerchemicroscopiche
esperimentali.
I
progetti
dicostruzione
deipubblici
macelli devono otte- Dere il parerefavorevole
delConsiglio provinciale
di sanità.Art. 4.
I macelli di
capoluogo
diprovincia
equelli
chehanno
no-tevole
importanza
inrapporto
all'entità dellamacellazione,
oltre che
rispondere
airequisiti
di cui all'art.3, devono
avere un
reparto
per le macellazionid'urgenza;
unfrigori-
fero per la conservazione
delle carni;
unospaccio
per la ven- dita delle carni di bassamacelleria,
di cuiagli articoli 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 45, 46, 47,
48 e49,
edapparecchi adatti
per lasalagione, preparazione, cottura, sterilizza-
zîone delle carni daadibirsi
all'alimentazioneprevio
trat-axpento;
unimpianto
perla
distruzioneo ladenaturazione
delle carni e dei
visceri
non adatti al consumo, nonche dei rimanenti avanzianimali.
Lo
spaccio
di bassamacelleria,
peresigenze commerciali
e per comodità del
pubblico, potrà
anche trovarsi fuori del macellosemprechè
sia mantenuto sottodiretta sorveglianza
sanitaria.
L'impianto
per ladistruzione
e denaturazione dellecarni, visceri,
ecc.potrà funzionare,
ove siaconveniente,
ancheper altri comuni
viciniori, quale sardigna
consorziale ¡ epotrà, quando particolari esigenze
lorichiedano,
esserepost*
in località
adatta,
anche fuori del macello.Art. 5.
La costruzione dei macelli annessi
agli stabilimenti pris
vati per la
preparazione
delle carniinsaccate,
delle carni in conserva, delle carni iniscatola, degli
estratti di carne, brodi ed altriprodotti
alimentari in genere, èconsentita,
su domanda
delPinteressato,
dalPrefetto, previo
pareredel
Consiglio provinciale
disanità, quando sia
stato accerstato che l'entità della macellazione necessaria allo
stabili-
mento èsuperiore
allapotenzialità
del macellocomunale,
o
quando
siano deficienti i mezzi di viabilità e dirapida;
comunicazione.
La
costruzione ed ilfunzionamento
di dettimacelli,
dallato tecnico ed
igienico-sanitario,
debbonouniformarsi
alle norme stabilitepei pubblici macelli
dalpresente regola-
mento.
Art. 6.
La direzione e
Pispezione
sanitaria deipubblici makielli
debbono essere affidate ai veterinari
municipali.
Nei comuni
sprovvisti
di servizioveterinario,
laispezionë
delle carni da macello deve farsi dal veterinario di
comuni
viciniori o da un veterinario libero esercentedebitamenté incaricato,
o,quando
ciò non siapossibile, dalPuinciale
saa nitario.Art. 7.
La nomina a direttore del
pubblico
macello deibapoluoght
di
provincia
deve farsi inseguito
apubblico
concorsopet
titoli e prove di esamescritte, orali
epratiche
diispeziong
delle carni e di
polizia sanitaria.
La Commissione
giudicatrice
ècomposta
di treprofessio-
nisti veterinari
specialmente competenti
nellamateria,
nonminati dal
Prefetto;
essa proponealPAmministrazione
communale non
più
di tre nomi in ordine di meritoe la nomina deve cadere sopra unadelle.persone designate.
Con
prov°vedirhento
delPrefetto,
su parere delConsiglio
provinciale
disanità, l'obbligo
del concorso perla nomina
del direttore del
pubblico
macellopuò
essere esteso anchea
quei
comuni noncapoluoghi
diprovincia,
neiquali
la ma-cellazionè presenti considerevole
eccezionaleimportanza.
Art. 8.
Un
regolamento speciale, deliberato
dalleamministrazioni
comunali o dallerappresentanze consorziali,
redatto ed apsprovato
secondo le norme stabilitedall'art.
199 del testo unico delleleggi
sanitarie 1°agosto 1907,
n.636,
e dall'arsticolo 78 del R. decreto 30 dicembre
1923,
n.2889,
per i re-golamenti
locali diigiene, disciplinerà
il servizio deipub-
blici
macelli,
diquelli privati
e della bassamacelleria.
TTTOLO II.
Della macellazioneedella
ispezione degli animali
edelle
carni .nei maitatoipubblici
eprivati.
. -Art. 9.
Per la macellazione
degli
animali sidevono
adottare pro- cedimenti atti aprodurré
la morte nel modopiù rapido
16-11-1927--GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA --K. 215
3771
possibile,
usandoapparecchi esplodenti
aproiettile captivo,
oppure la recisione del midollo
allungato (enervazione),
ov-Vero altro sistema da riconoscersi idoneo dalPantorità pre-
fettizia,
sentito ilConsiglio provinciale
di sanità.L'abbattimento
deve essere immediatamentesegulto
dallarecisione dei
grossi
vasisanguigni
del collo(comunemente
dettajugulazione),
per ottenere ilpiil completo dissangua-
mento.
La macellazione con la recisione del midollo
allungato (enervazione)
deve essereeseguita
esclusivamente da perso- nale di sicuraabilità,
debitamente autorizzato dal direttore del macello.Art. 10.
La insufflazione d'aria nel connettivo sottocutaneo e nei
polmoni
deve sempreeseguirsi
con mezzi meccanic1, ricono- sciuti idonei dal direttore del macello.Art. 11.
Gli animali da macello devono essere
sottoposti
alla vi-aita sanitaria immediatamente
prima
della macellazione.L'ispezione
sanitaria delle carni deveseguire
appena avse- nuta la macellazione stessa. Le detteoperazioni
devono com-piersi
tanto neipubblici macelli, quanto
nel macellipri-
vati debitamente
autorizzati,
entro i limiti di un orario diurno da stabilirsi dall'autorità comunale d'accordo col di- rettore delmacello,
inguisa
dagarantire
la continuità dellayigilanza
sanitaria.Per i macelli
privati,
annessi a stabilimentiindustriali,
debitamente autorizzati a norma delPart. 5 del
presente regolamento, l'orario
viene stabilito sentito anche l'inte- ressato.Art. 12.
L'ispezione
sanitaria delle carni deve esseremetodica,
ac-curata e minuziosa: nessuna
parte,
nessun viscere devonoessere sottratti alla visita ed
asportati
dai locali di macel-Jazione, prima
che il sanitario abbia emesso11 suogiudizio.
Art. 18.
I
privati,
chein seguito
a domandaabbiano
ottenuto dal-Pantorità
comunalePautorizzazione
di macellare a domi-cilio,
debbono darne avviso ilgiorno
innanzi al veterinariocomunale,
o achi,
a norma dell'articolo6,
lo sostituisce.Il
detto
sanitario fisserà l'ora della visita e della ma-cellazione,
allo scopo dipoter compiere
unacompleta
ed ac-curata
ispezione
delle carni.Art. 14.
Nei casi di
macellazione d'urgenza,
11 veterinario comu-nale,
ochi,
a norma delPart.6,
losostituisce,
deve essereimmediatamente avvertito,
per i necessari accertamenti sa-nitari e per
poter
constatare se effettivamente eragiustifi-
cata la necessità della
pronta
macellazione.Qualora
non risulti dimostratal'urgenza
edappaia
evi-dente
ildolo,
il suddetto sanitario deve färne denunzia al-l'autorità comunale
per iprovvedimenti
del caso, anche neiriguardi
dellepenalità
stabilite dall'art. 61 delpresente
re-golamento.
Art. 15.
Nei
macelli
annessi astabilimenti privati
per la lavora- zione delle carni èrigorosamente proibito
introdurre e ma-cellare animali
destinati
alla macellazioned'urgenza.
Inoltre,
se fragli animali
che vi sonomacellati vi sarannoassegnazioni
alla bassamacelleria, le relative
carni deb-bono essere inviate al
pubblico macello,
per Pulterioredesti- nazione,
ai terminidegli
articoli 47 e 48 delpresente
rego- lamento.Art. 16.
A prova dell'avvenuta
ispezione,
le carni ed i visceridegli
animali ammessi a
regolare
consumo,qualunque
sia la spe- cie cui Panimaleappartiene,
verrannocontrassegnati
conbollo del comune, munito della
sigla
V.S. (visita sanitaria).
Le carni
equine porteranno
inaggiunta,
agrandi lettere,
la scritta «
equino
».Il veterinario
apporrà
sulle carni il numero dei bolli sa- nitari che crederàopportuno.
Art. 17.
In
ogni
macello deve tenersi unregistro
a madre efiglia,
nel
quale
saràregolarmente
annotataogni macellazione,
con leseguenti
indicazioni:a)
nome e cognome delproprietario
dell'animale ma-cellato;
b) specie,
sesso, etàde1Panimale;
c)
esito della visita;d)
data della macellazione;e)
firma del veterinarioisþettore
e bollo delPufficio.Il
tagliando,
da staccarsi dalregistro,
saràconsegnato.al proprietario
dell'animale macellato.Art. 18.
E'
proibito
l'uso a scopo alimentare delle carni diani-
mali morti od uccisi permalattia,
salvo i casicontemplati dagli
articoli20,
21 e 22 delpresente regolamento.
E'
perciò
fattoobbligo
ai detentori di bestiame di denun- ziare alPautorità comunaleogni
caso di morte deipropri
animali.
Art. 19.
Non sono ammessi alla macellazione animali infetti e cli, nicamente
sospetti
dirabbia, carbouchio ematico,
carbon-chio sintomatico ed edema
maligno.
Saranno
però
ammesse al consumo le carni di animali morsicati da altro animale riconosciutorabbioso, sospetto
di
esserlo
orimasto ignoto, purchè gli
animalimorsicati
siano uccisi entro cinque giorni dalla
morsicatura,
oppuresia per essi trascorso favorevolmente il
periodo
di.osserva-zione,
a' sensi delPart. 51 delregolamento
dipolizia
vete-rinaria
10maggio 1914,
n. 533.Per
gli
animaliaffetti
osospetti
di morva,pleuro-polmo-
nite essudativa e
peste
bosinavalgono
lespeciali
norme dicui al
regolamento
dipolizia
veterinaria 10maggio 1914,
n. 533.
Art. 20.
Le
carni degli
animali macellati diurgenza,
nonchè le carni di animali morti pertraumatismo, ustioni, insolazioni, colpo di calore, folgorazione, annegamento, sollocazione, asfissia, strapazzo,
echinococco del cuore, aneurism1, emor-ragie
interne da alterazioni lorali deivasi, embolismi,
car-diopatie,
aftaapoplettica,
schokpost-operativi,
meteorismo acutoalimentare,
collassopuerperale,
anafilassi da sieri --purchè
si siaprovveduto
ad un sufficientedissanguamento
ed alla
pronta eviscerazione
-- possono, nel caso direperto
nettamente
favorevole,
essereclassificate
di bassamacelle- ria,
e come taliadibite
al consumo.Quando
invece ilreperto
non risulti di molutapei-fetta chiarezza,
ilgiudizio
sulla commestibilità delleearni dovrà
essere dato
collegialmente.
Talegiudizio,
in unmacellq cui
3772 16-zz-1927
--GAzzETT£ UFFICIALS
DELREGNO D'ITALIE
--N.
215aiano addetti più veterinari,
è dato conPintervento del di- rettore delmacello stesso; nei macelli, invece,
incui
laispe-
zione delle carni
siaeseguita
da un soloveterinario, questi
dovrà richiedere
Pintervento delveterinario provinciale,
odi un docente di
ispezione delle carni,
oppure di uno deidirettori dei macelli più importanti
dellaProvincia.
Il
relativo
onere siintende
acarico delPinteressato.
Detta
visita collegiale
deveanche effettuarsi
pergiudicare
delle macellazioni che
hannoluogo
permalattie infettive
deisuini
e deivitelli,
o perenteriti, metriti, mastiti
esierositi
a carattere
infettivo.
Nelle assegnazioni
alla bassamacelleria
deve essere sem·pre stabilito
se le carni debbano esserevendute crude,
conla
semplice indicazione
« da nonusarsi
se non cotte» o sedebbano subire, prima della vendita,
unarazionale
cotturada
eseguirsi
nel macello.I
visceri degli animali colpiti
daprocessi infettivi
o tos·sici, le
cuicarni
sonodestinate alla
bassamacellería, deb-
bono essere
sempre distrutti.
Per tutte le
assegnazioni alla
bassamacelleria, deve,
daparte
tielveterinario ispettore,
essereesteso,
su carta inte-stata
del comune,apposito verbale
dacui risulti
la causache ha determinato
laassegnazione
alla bassamacelleria.
Tale verbale, debitamente
firmato emunito
delbollo
comu-nale, sarà conservato negli'atti
diufficio
per unperiodo di
tempo
noninferiore
a tremesi.
Quando trattisi
divisita collegiale
ilverbale
deve esserefirmato
daentrambi
iveterinari.
Sono in
ogni
casoescluse dalla
bassamacelleria
edesti-
natealla distruzione
lecarni degli equini morti
omacellati
di urgenza per
formemorbose, anche
sesecondarie,
a caricode1Fapparecebio gastro.intestinale.
Art.
21.
TA
carni di cui l'odore
e il saporerisultano modificati dal-
lasomministrazione
dicerti medicamenti,
dalgenere
del-Palimentazione (fieno greco, panelli rancidi, residui
indu-striali)
o da altre cause(ittero
noninfettivo, rottura'della Vescica, elmintiasi dei vitelli, ecc.)
sono purevendute
nella bassamacelleria sempre
che ilveterinario
---ricorrendo,
oveoccorra, alla prova
della
cottura -possa accertarsi
chefalterazione
non è tale darenderle inadatte
al consumo.In caso
contrario
esse nonpossono
essereadibite
cheþ scopo industriale,
maialimentare.
Sono pure
destinate
alla bassamacelleria le
carni deisuini
noncastrati
edei criptorchidi di
odoresgradevole,
nonchè
lecarni
dialiimali idroemici, denutriti ed immaturi, purchè riconosciute
adatte al consumo.'Art.
22.
Lë
carni degli animali uccisi
omorti
inseguito
ad avve-1enamento (alcaloidi, sali metallici, piante velenose, ecc.), purchè sufficientemente dissanguati
edimmediatamente
evi-scerati, possono
essereassegnate alla
bassamacelleria,
pre-vio completo sequestro
ditutti
ivisceri
eparenchimi
in-terni, della mammella
edella testa, che
devono essere di-strutti.
'Art. 23.
In
conätatazione, alPispezione sanitaria, di lesioni
tuber-Folari
acarattere localizzato, quando anche abbiano sede
inpiù organi
enelle sierose
delle duegrandi cavità splancni-
che,
non èmotivo di esclusione delle carni dal libero
con-sumo, purchè dall'esame del parenchimi renale
esiplenico,
delle meningi
edei gangli intramuscolari
sipossa esclu- (lerg
unarecente diffusione ematogena del processo2
Nel casi
in cui leindicate lesioni localizzate coesistano
con uno stato di scadente
nutrizione dell'animale,
lecarni
sono
destinate
alla bassamacelleria,
senzaalcun preventivo
trattamento.
La
constatazione, invece,
di una recentediffusione
ema-togena
del processotubercolare,
ancorchè lelesioni risultia
nolimitate e le
carni appartengano
asoggetti
inottimo
staa to dinutrizione,
è sempremotivo
diassegnazione
alla bassa;macelleria delle
carni stesse,
lequali
nonpotranno
esserevendute se non convenientemente cotte.
Sono
altreal asseegnate
alla bassamacelleria, dopo
essere statesottoposte
a;cottura, le
carnidi
animaliche,
pur nonmanifestando ges neralizzazione ematogena
recente del processotubercolare, presentano
allaispezione
Iesioni a carattereinfiltrante.
In
tutti
icasi,
leparti
sede dilesioni tubercolari debbö<
no essere
asportate
conlarga
base diescissione.' Qualsiasi vis
scere, sede dilesione tubercolare,
anche se nettamente deli-mitata,
deve essere per intierosequestrato
edistrutto:
lattubercolosi
di unganglio comporta
ilsequestro
e ladistru-
zione del viscere
corrispondente.
Quando
latubercolosi, quale
nesia
la forma e ladiffu- sione,
venga riscontrata inanimali
inistato dif eccessivd dimagramento,
le carni devono esseredistrutte.
Art. 24.
Le
carni
edil grasso degli animali suini
ebovini infestati
da cisticercopossono
essere ammesse al consumoalimen.
tare, previ appropriati trattamenti,
daeseguirsi
nelpubs
blico
macello,
sotto la direttasorveglianza
delveterinarid comunale.
I
trattamenti
cui lecarni
ed il grassoanzidetto devong
essere
sottoposte, prima
diessereammessi
al consumo,sono:a)
lacottura,
che deve esserecompleta
per lecarni
e, finoaperfetta fusione
per igrassi;
b)
la salatura per non meno di un mese;c) Paffumicamento
per non meno di20 giorni;
d)
laconservazione
in unfrigorifero,
per ilperiodo
nonminore
di
3 settimane per lecarni panicate
bovineedi
4 set• .timane
per quelle suine.
Detto
termine può
essere ridotto agiorni
15 per lecarni bovine
e agiorni
20 per lecarni suine,
neicasi
incui
sianomantenute
ad unatemperatura
nonsuperiore
a -5·.Il veterinario stabilirà
in talicasi,
tenuto contodel grado
della infestione,
se le carnianzidette debbano
essere ammes- se alla liberavendita
oclassificate
e vendute come carnidi
bassamacelleria.
I
visceri riscontrati esenti
dacisticerco
e lecarni di ani- mali cosidetti
«unigrani
» sono ammessi liberamenteal
consumo.
Nei casi nei quali la infestione
siatale
da averprodotté gravi
eprofonde alterazioni nelle
massemuscolari
enel connettivo (degenerazione, inzuppamento sieroso, sclerosi, ecc.)
lecarni
devono esseresequestrate
e distrutteed 11
grasso,
fuso edenaturato, adibito
ad usoindustriale.
Art.
25.
Le carni che
fosseroeventualmente riscontrate infestati
datrichina spiralis
devono esseresequestrate
edistrutte.
I grassi, prima
di essereammessi
al consumo,devono
ese serefusi alla temperatura
noninferiore agli 80°.
'Art. 26.
Le carni
dianimali affetti
da formëlenceiniche
ëda nè6•
plasmi
ametastasi multiple, quando
nonsi osservino
altenrazioni profonde delPorganismo
edelle
massemuscolarig
1611-1927
iGAZZETTE UFFICIAL
3DEL REGNO
D'ITALIE --N. 215 3773
nei
quali casi
devono esseredistrutte,
sonodestinate alla
bassamacelleria, previa bollitura.
'Art.
27.
I
visceri
infestati daparassiti,
o che siano sedi di pro- cessimorbosi
a caratterelocale,
devono esseretotalmente
oparminlmente
distrutti. Inquest'ultimo
caso ilveterinario
stabilirà se leparti
nonsequestrate
siano da ammettersial libero
consumo o daassegnarsi
alla bassamacelleria.
Art. 28.
Le carni ed i
visceri
non atti alconsumo sarannodistrutti
a norma de1Part. 7 del
regolamento
dipolizia veterinaria 10 maggio 1914,
n. 533.TIrorso III.
Disposizioni
pergli apacci
di carnefresca, congelata
o co-manque
preparata,
per i locali dideposito
e per ifrigo- riferi.
Art. 29.
Chiunque
intenda aprire uno spaccio perla vendita di
carne
fresca, congelata
o comunquepreparata,
deve farnedomanda
all'autorità comunale,
laquale
concederà l'auto- rizzazionequando,
inseguito
ad accertamento del veterina- riocomunale,
risulti che i locali aciò
destinati soddisfano alleesigenze delPigiene.
In
ogni
casodettilocali
debbono avere ilpavimento
e lepareti
ûno alPaltezza di almeno 2metri, impermeabili
efacilmente
lavabili,
ed i banchi per lavendita,
di marmo odi altro
mâteriale ritenuto
idoneo.Gli
spacci
di carnefresca,
ovepossibile,
devono essere do-tati di cella o di armadio
refrigeranti.
L'osservanza di
questa
normaèinderogabile
pergli spacci dove
haluogo la vendita
di carnicongelate.
'Ãrt.
30.E'
vietatö di
tenere edi vendere nelló
steasöspacciö carni
ammesse al
libero
consumo ecarni
di bassamacelleria.
L'autorità comunale
può, invece, autorizzare
la vendita nello stessospaccio
delle carniappartenenti
alle diversespecie animali,
escluse leequine,
che devono sempre essereyendute
inspacci
aparte.
'Art. 31.
E'
proibito di vendere,
didistribuire,
o anche soltanto te- nerenegli spacci
enegli annessi locali
dideposito
e di con-servazione, carni che siano riconosciute
in viadi decompo-
sizione
o comunquealterate.
I
contravventori
sonodeferiti all'autorità giudiziaria
ele
carni confiscate
edistrutte.
Art. 32.
Art. 33.
Chiunque
intendaattivare
unimpianto frigorifero per
laconservazione
dellecarni,
o comunque adibirea tale conser, vazionecelle frigorifere,
deve farnedomanda
alPrefetto,
il
quale
concedePantorizzazione quando
risulti daaccerta-
mento del
veterinario provinciale assistito,
ove occorra, daun
ingegnere
delConsiglio provinciale
di sanità o delGenio
civile,
che i localied i
relativi arredamenticorrispondono
atutte le
esigenze delPigiene.
Gli oneri
per i necessarisopraluoghi si
intendono acaáo degli interessati.
Art.
34.Le carni
dichiarate
di bassa macelleria devönoeilsëi'e escluse dalla congelazione.
Art.
35.Le carni
congelate provenienti
daaltri comuni, primé
chesiano depositate nelle
cellefrigorifere,
devono essere sotto-poste
a controllo daparte
delveterinario comunale,
per.constatarne lo stato di
conservazione.
Talecontrollo
deveeseguirsi nelPambito
delfrigorifero
alPatto incui
lecarni vengono
introdotte nelle celle.A cura del detto
veterinarió
sarà ancheprovveduto al ritiro
deisingoli
certincati sanitari di scorta delle carni in-trodotte
neifrigoriferi
ed allaconservazione
diessi.per
untempo
noninferiore
ad un anno.Art.
36.I
proprietari
e conduttori difrigoriferi
devono tenerëags posito registro,
dalquale
sia sempre dato dirilevare
:a)
laquantità
equalità
delle carni indeposito
inogni singola
cella ;b)
il nome e cognomedei proprietari delle singole
par-tite
di carne;c) la
data in cui le carni sono stateimmesse
nelfrigo- rifero.
'Art.
37.Nei frigoriferi
destinati adeposito
delle carni deve es- sere assicurato un efûcace controllo sanitario a mezzo delveterinario comunale,
inguisa
cherisulti
adogni
momentoil
reale
stato diconservazione, agli effetti igienioi, delle
carni che vi
sono contenute.Art. 38.
Lé carni congelaté,
che a causa discongelamento,
di in,vasione
dimuffe,
dieccessivo invecchiamento,
o perqualun-
que altro
motivo abbiano
subìtoalterazioni
per lequali siano riconosciute inadatte
alconsumo,
o adatte soltanto al consumo sotto determinatecondizioni, devono,
a curadelPantorità comunale,
essereposte
sottosequestro
in at-tesa dei provvedimenti
delPrefetto,
alquale deve darsi
im-mediata notizia del sequestro
avvenuto.Gli spacci
di carne egli annessi
locali dideposito
e'di
conservazione
sonosottoposti
afrequenti
controllisanitari,
anche
allo
scopodi constatare che
lecarni risultino munite dei prescritti bolli sanitari.
Le
carniche risultino aprovviste
ditali bolli
sono seque-strate,
trattate comecarni sospette
edestinate alla distru-
z1one.
I contravventori
sonodeferiti alPautorità giudiziaria.
Tr20LO IV.
Disposizioni
per iltrasporto delle carni.
'Art.
30.Il trasporto delle barni
e dei visceridai macèlli
devëfarsi
in carrichiusi
concoperchio fisso,
ben connessi epuliti,
rl.Vestiti internamente di lamiera
dizinco
o.di ali;ro adg
3¾ 16--II-1927--.GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO
D'ITALIA --- N. 215metallo e costruiti secondo il
modello prescritto
dalPanto-rità
municipale.
Art. 40.
L'introduzione
nel comunedella
carnefresca, macellata altrove,
destinataagli spacci pubblici
edagli stabilimenti industriali,
èpermessa
alleseguenti condizioni:
a)
che sia inpezzi
non inferiori ad unquarto;
b)
che sia marcata con bollo del comune diorigine;
c)
chesia accompagnata
da un certificato darilasciarsi dalPantorità comunale,
secondo il modulo annessoal
pre- senteregolamento (Mod.
n.1),
con la dichîarazione del ve- terinario comunale che la carneportante
il bolloimpresso
o descritto sul certificato stesso
appartiene
ad animaleper- fettangente
sano eregolarmente macellato;
4)
che siasottoposta
a nuovayisita
daparte del yeteri-
nario del comune di destinazione.
Art. 41.
Le carni fresche
disossate,
per esseretrasportate
dal luo-go di,
preparazione agli
stabilimentid'insaccamento,
devonoessere
poste
in idoneisacchi
ditela,
dachiudersi
sotto 11controllo delPantorità
comunale con adattalegatura
e spe- ciale bollo apiombo.
. Art. 47.
La vendita al
pubblico
delle carni di bassa macelleria vienne
effettuata
inspeciali
locali obanchi,
esclusivamente de- stinati a tale scopo.Dette carni devono essere vendute nel modo
piil sollecito,
sotto la diretta
sorveglianza
sanitaria comunale e secondo 16norme stabilite dal
regolamento speciale,
redatto ed appro- vato a' sensi dell'art. 8 delpresente regolamento.
Art.
48.
Le carni di animali destinati alla bassa
macelleria,
ai ter-mini
degli
articoli15, 20, 21, 22, 23, 24,
26e27 delpresente regolamento,
debbono essere bollate conspeciale
bollo apatina portante,
agrandi lettere,
la dicitura « bassa ma-celleria », e
debbono,
diregola,
essere consumate nel commune. Ovè ciò non sia
possibile,
epurchè
non ostinodispo-
sizioni di
polizia veterinaria,
possono essereinviate
anché nei comuni contermini per la vendita nellecondizioni
volutt dalPart. 47.L'autorità del comune di
origine
devetempestivamente segnalare
aquella
del comune di destinazione Pinoltro di dettecarni,
indicando ilquantitativo
delle carni stesse e il nome della persona cuiappartengono.
Art.
AS.'
11 trasportõ
delle carnicongelate
da un cömune alPaltro delRegno
deveeffettuarsi
sottola
scorta di uncertificato,
da rilasciarsi dalla autorità
comunale,
secondo il modulo annesso alpresente regolamento (Mod.
n.2),
con Pat-testazione del veterinario comunale incaricato della
vigilan-
zaal
frigorifero,
che lecarni
stesse risultano in buono stato diconservazione.
Art. 48.
Il
trasporto
delle carnicongelate, quando
non abbialuogo
perferrovia,
deve farsi con carririconosciuti
idonei dallaautorità
comunale e nel modopiil rapido possibile.
L'introduzione
nei comuni delle carni destinatealla bassd
macelleria è solo permessa alleseguenti condizioni:
a)
che siano scortate dacopia conforme,
redattasu car«ta intestata del comune,
debitamente
vistata dalPodestà,
del verbale di
assegnazione
alla bassamacelleria,
di cui al-Part. 20 del
presente regolamento.
In tale
copia
conforme deve essereriprodotto
ilfac-similg
dello
speciale
bollo con cui le carni sono state contrasse-gnate;
b)
che sianotrasportate
fupezzi
noninferiori
ad unquarto;
c)
che sianosottoposte
a nrova visita daparte
delv4-
terinario del comune di destinazione.Il
trasporto
in altri comuni di carnicongelate
riconosciu- tenonidonee al consumo, o daammettersi
a consumocondi-zionato,
è subordinato allapreventiva autorizzazione
pre-fettizia, quando
la destinazione rimanene1Pambito
dellaprovincia,
ed aquella
del Ministero dell'internoper
le desti- nazioni fuori diprovincia.
TFIOLO VI.
Disposizioni
per i laboratori di carni insaccate iniscatola,
ecc.Art. 50.
TrfOLO Ÿ.
Delle
carni di bassamacelleria
-ßpacci Deposito
etrasporto.
Art. 45.
La bassa macelleria è di
regola esercitata direttamente
dal comune. In caso contrario esso nevigila
lagestione
eproyvede
alrigoroso conti·ollo
sanitario.Art.
46.Ilautorità
comunale devesegnalare mensilmente
alla Pre- fetturn leässegnazioni
alla bassamacelleria,
con laindica- Mone della
causa cheha determinato
ilproxyedimento.
Chiunque
intendaaprire
un laboratorio per laproduzionë.
delle
carni insaccate,
salate o comunquepreparate,
devefarne domanda
alPantorità comunale,
che concedePautorizo
zazionequante volte,
inseguito
a visita del veterinario co-manale,
risulti che ilocali, gli
arredamenti ed imacchinari corrispondono
alleesigenze delPigiene.
Per i laboratori di
maggiore importanza,
la cuiproduzio-
ne sia normalmente destinata alla vendita anche fuori co- mune, e per
quelli
che preparanoestratti
di carne, brodiconcentrati
ed altriprodotti alimentari
del genere, Pauto-rizzazione de1Pantorità comunale
deve esseresottoposta als Papprovazione
delPautoritàprefettizia, giusta
ildisposto
delPart. 5.
Detti laboratori devono
sorgere
in località che nerendat
facile il controlloe funzionare sotto lavigilanza del yeterie
nario