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GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno 71° Roma
-Venerdì, 1 agosto 1930
,ANNo VIII Nuniero 179
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lVuomr1 pre22:mi cla1 1° gennaio 1980
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- Pavia: Anco Rruni Marelli. - Perugiat Natale Simone111. - Pasaros Rodope Gennari. - Piacenza: A. Del Maino, via Romagnosi. - Pisa: Po•
polara Minervn: Rinnite Rottoborgo. - Pist0tat A Pacinntti - Pola• @. Schmidt, piazza Foro n. 17. - Potenza Gerardo hiarchesiello. - Ravennas E Lavagna & F - Reggio Calabria: R. D'Angelo - Reggio Emilia: f.utgl Unnvicini. via FrancescoCrispi - Rieti: A. Tomassetti. - Roma: F.lli Traves dell'A L.I. Galleria Piazza olonna: A Rignorelli, via degli Orfnni n. 88: Maglione. via Due Marelli n. 83: Mantegazza, via 4 Novembre
n. 145: Rtamperia Rente. vienlo del Moretto n 6: Botts O Bardi. plazza afadamn no. 1920: A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; f.ittorio, Corso Umberto i n. 330. - Rovigo: O Marin via Cavour n. 48. - Salernot Nicola Saracino, Corso ITmberto I nn. 13-14. - Sansevero: Luigi Ven•
Bitti, piazza Montrivin n. 9. - Sassaris G. Ieddn forso Vittorio Emannele n. 14. - Savona: Todola - Siena: S. Bernardino, via Cavour u. 42. --
Sondrior 8 79rnrehi. via Dante n. 9. -. Snezia: A Zarntti, via P Carnllotti n 3. - Teramo I D. Ignazio. -- Terni: Stabilimento Alterocca.
- Torinot F. Casanova & C., piazza arlen,no: Soc Ed internazionale, via Garibald! n. 20: FJIl Treves dell'A.L.l., via 8. Teresa n. 6: Lattes
& 0., vin Garthakli n. 3. - Tranani: G Banel. Corso Vittorin Emannele n. 83. - Trento: Marcello Disertori. via S. Pietro n. 6. - Treviso: Longo &
Zoppelli - Trieste: i. Dannelli Corno Vittorio Emannele n 12: F111 Treves. Coran Vittorio Emannele n. 27. - Tripoli: Libr. Minerva di acopardo Fortnnato. Ooren Vittorio Emannele. - Udinel 4. Benedetti. via PaninRarpi n. 41. ..- Varese: Maj Malnati, via Rossini n. 18. - Venezia: Um.
berto Rormani, vtn Vittorin Emannele n. 3844 - Vercelli: Rernardo Carnale. - Verona: Remigin Cabinnen, vin Mazzini n. 41 - Vicenza: G. Galla, via Cesare Rnttiati n. 2. - Viterbar P111 Enffetti - Tara• El De Rehanfeld Diazza Plebigeito.
CONCESSIONARI SPECIALI. - Gari: Ginseppe Pannin! & F., Corso Vittorin Emannele on. 100102. -- Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cri•
stoforts. -- Reggio Calabria: Quattrone e Bevarana. - Romas Bih116teca d'Arte: Untt. M Recchi, piazza Ricci. -. Torino: Luigi Druetto, vía Roma n. 4: RosembergSellier. via Marin Vittorin n 18. - Trieste• G IT Trnnt. vin Cavana n. 2. - Pinerolo: Afascarelli Chiantora. - Viareggios Buzi Matrala. via Garibaldi n 57.
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oleth Annrom1 l.ihreria italinna Rne 40 4 Reptember. 24.
00NCESSIONARI 4LL'INGROSSO. - Messaggerte italiane Bologna, via sillazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genovat via degli &rchi Ponte Monumentale Milano, Rrniatto. 24: Napoli, vin Mezznennnone 7: Roma, via del Pozzetto. 118: Torino, via del Mille, 24.
Veggans!
lemodificazioni apportate all'ultimo
comma delle normeInserite neHa testata del
«Fogilo delle Inserzioni
».3102
-1-vitt-1930 (VIII)
- GAZZFTTA T FFICIALE DEL TŒGNO D'ITALIA . N. 179SOAXAIARIO
Niumro di I,EGGI E DECRETI
pubblic1zione
1725. - LEGGE 10
luglio
1930, n. 995.Disposizioni
sul fallimento, sul concordatopreventivo,
e sui
piccoli
fallimenti . , . . . . . . .Pag.
3100 1326. --- I G(Œ 3luglio
1930, n. 1000.Passaggio
diinsegnanti
delle ex scuolecomplementari
nei
ginnasi
inferiori enci corsi inferioridegli
istitutitecnici e
magistrali
. . . .Pag.
31061327. - 1:ECIO DECRETO la
maggio
1930. n. 993.I;rezione in ente morale della Fondazione « Borse di studio Arturo Gandotti fu Giovanni », in
Codogno.
----
Pag.
31001328. - ITEGIO DECRETO 10
higlio
1930, n. 1009.Accettazione della donazione di un milione di dollari fatta dal
sig. Giorgio
Eastman, e costituzione di unIstituto
superiore
diodontoiatria,
in Roma .Pag.
3107 DECRETO AllNISTEftlALE 2luglio
1930.I'roroga
deipoteri
conferiti al commissario incaricato della straordinariagestione
dell'« Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III », in Roma. . .Pag.
3107 DECIlETO AllNISTERTALE 17luglio
1930.Autorizzazione
all'Opera
nazionale per laprotezione
della maternità e dell'infanzia adacquistare
un immobile in Roma.Pag.
3107 DECRETI PREFETTIZI:Riduzione di
cognomi
nella forma italiana . .Pag.
3108DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Ministero dell'interno: Sostituzione di un
componente
il Con-siglio superiore
di sanità , . . . , . . , ,Pag.
3109 Ministero delle finanze:3Iedia dei cambi e delle rendite. . . . . . .
Pag.
3109 Rettificho d'intestazione . . . . . . . . . .Pag.
3110CONCORSI
Istituto centrale di statistica del
Regno
d'Italia: Concorso alposto
di vicesegretario
in prova nell'Amministrazione del- l'Istituto centrale di statistica in Roma. . . .Pag.
3111 Ministero dell'educazione nazionale: Concorso al posto di diret- tore nelRegio
istituto di setificio di Como . .Pag.
3111LEGGI E DECRETI
Numero di
pubblicazione
1325.LEGGE 10
luglio 1930,
n. 995.Disposizioni
sul fallimento, sul concordatopreventivo,
e suiplccoli
fallimenti.VITTOIIIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIOE PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
ItE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:TITOLO I.
Disposizioni
sulfallimento.
Art. 1.
Presso
ogni
tribunale è istituito un ruolo di amministra- torigiudiziari,
fra iquali
sono scelti i curatori di fallimentiai termini dell'art. 716 del Codice di commercio. Può tutta- via essere
disposto
conRegit> decreto,
sifpropösta deT
Mi-nistro pov In
ginstizia,
chepiù
tribunnli abbiano un ruolounico, quando
per il limitato numero di aliari non sia con·seniente la costituzione di un ruolo
separato
per ciascuno di essi.Egualmente
conRegio decreto,
suproposta
del Ministro per lagiustizia,
è determinato il numerodegli
amministra- torigiudiziari assegnati
a ciascun ruolo.La nomina di amministratore
aimliziario
ha la durata diun
quinquennio.
Essa ò fatta con decreto del Ministro per lagiustizia,
inseguito
a concorso per titoli fragli
avvocatie
procuratori, gli
esercenti laprofessione
in economia ecommercio e i ragionieri, che siano di
speechiata
moralitàe dimostrino
particolare
idoneità all uflicio. Gli avvocati debbono inoltre avere almenoquattro
anni di effettivo eser-cizio
professionale,
iprocuratori
egli
esercenti laprofes-
sinne in economia e commercio sei anni e i
ragionieri
diecianni. L'esercizio della funzione di
magistrato
dell'ordinegiudiziario
o amministrativo vale nelcomputo
dell'anzia- nità come esercizioprofessionale.
Le ulteriori norme concernenti
gli
amministratorigin<1i-
ziari sarannodate con
Regio decreto,
suproposta
dello stes- so 31inistro per lagiustizia.
Art. 2.
Il
curatore,
perquanto
attiene all'esercizio delle sue fun-zioni,
èpubblico
ufficiale atutti gli
effetti dilegge.
'Art. 3.
La nomina del curatore
disposta
dal tribunale con la sen-tenza dichiarativa di fallimento ha carattere
definitivo;
mail tribunale
può
semprerevocarla,
ai termini delPart. T20 del Codice dicommercio, surrogando
al curatore nominato altra persona. Ilprovvedimento
è preso consentenza,
sens titi in camera diconsiglio
ilpubblico ministero,
il cura-tore e, ove la revoca avvenga su domanda di
creditori,
an-che la
parte
richiedente.Non
può
essere nominato enratore chi abbiaprestato
co-munque la sua attività
professionale
a favore dell'azienda delfallito,
o inqualsiasi
modo si siaingerito
nella mede- sima durante due anni anteriori alla dichiarazione di falli- mento.Decade dall'ufficio di amministratore
giudiziario chi,
no-minato curatore di
fallimento,
non accetti la nomina senzagiustificato
motivo.Art. 4.
Il
giudice delegato
ha la direzionedell'amministrazione
del fallimento. Il curatore deveseguire
le sue istruzioni e nonpuò
stare ingiudizio
come attore o come convenutosenza la sua autorizzazione scritta. Il
giudice delegato
noninterviene a comporre il
collegio
neigiudizi
a cui si riferi-see
l'autorizzazione,
mapartecipa
tuttavia alcollegio
neigiudizi
di eni all'art. 12.Il enratore non
può
in alenn caso, neigiudizi
in cui inter- viene in talequalità,
assumere anche la veste di assocatoo di
procuratore.
Il enratore deve tenere un
libro-glornale,
in eni annota giorno per giorno leoperazioni
relative alla sua ammini- strazione. Il libro deve essere vidimato senza spesa dalgiu-
dice
delegato prima
di esserposto
in uso e alla fine diogni
mese.
Alla snecinta relazione richiesta dall'art. 756 del Codice di
commercio,
il curatore deve farseguire,
nei sentigiorni
1-Vm-1930
(VIII)
- GAZZETTA UFFICIALE T)EL REGNOD'ITALIA
- N. 1793103
successivi,
una secondarelazione particolareggiata
sullo can- se e circostanze delfallimento,
sul tempo a eni risale il dis- sesto, sullaresponsabilità
del fallito o di altri e suquanto pnù interessare,
anche ai fini della istruttoriapenale.
Il
deposito
delle somme di cui all'art. TG3 del Codice di commercio èeseguito
presso l'ufneiopostale
ovvero pressoun istituto di credito indicato dal
giudice delegato,
con lemmlalità da lui stabilite.
In caso di mancata esecuzione del
deposito
ucl termineprescritto,
il tribunale devedisporre
la revoca del curatore.Art. 5.
Il compenso e le spese dovuti al
curatore,
anche nel casoche il fallimento si chiuda con
concordato,
sonoliquidati
dal tribunale su relazione del
giudice delegato,
tenendoconto
dell'opera prestata,
dei risultatiottenuti,
della im-portanza
del fallimento e della sollecitudine con laquale
furono condotte le relative
operazioni,
secondo criteri uni-formi,
che saranno stabiliti con decreto del Ministro per lagiustizia.
Nessun compenso, oltre
quello liquidato
daltribunale, può
esserepreteso
dal curatore nenuneno per rimborso di spese. Le promessee ipagamenti
fatti controquesto
divietosono
nulli,
ed è sempre ammessa laripetizione
di ciò chesia stato
pagato, indipendentemente
dall'esercizio dell'a- zionepenale,
se vi èluogo.
Dal compenso attribuito al
curatore,
nellaparte
che ec-ceda le
L.2000,
si detrae unaal.iquota
nonsuperiore
adunquinto,
allo scopo di costituire un fondospeciale
destinatoad attribuire
compensi
aicuratori,
che nonpoterono
con-seguire atleguate retrilmzioni,
epremi
di rendimento ai ma-gistrati
e funzionari di cancelleria atidetti alservizio
deifallimenti,
secondo le norme da stabilire perRegio decreto,
su
proposta
delMinistro
per lagiustizia.
Art. G.
La nomina della
delegazione
deicreditori,
in numero ditre o di
cinque, prevista
dall'art. T23 del Codice di com-mercio, spetta
algiudice delegato. Questi può
formarlaprovvisoriamente
a suascelta,
se neritenga opportuna
lanomina
prima
dell'adunanza di chiusura del processo ver- bale di verificazione dei crediti.Dopo
tale adunanza ilgiudice delegato
deveprocedere
alla nomina definitiva della
delegazione, scegliendone
i com-ponenti, quando
siapossibile,
su di una lista di numerodoppio
votata amaggioranza
dai creditori verincati ed am-messi.
Il
giudice delegato designa
ilpresidente
delladelegazione
e
può
surrogare i membriscegliendo
i nuovidelegati,
inquanto possibile,
nella lista votata dalcreditori.
Art. 'I.
'All'apposizione
deisigilli può procedere
direttamente .ilgiudice delegato
per i beni situati nella circoscrizione del tribunale.Il curatore deve chiedere al
giudice delegato,
nelpiù
'ore-ve
tempo possibile,
l'autorizzazione a rimnovere isigilli
eda fare l'inventario. A tale
operazione egli procede, presenti
o citati il fallito e la
delegazione
disorveglianza
ovesia
stata nominata.
11
giudice delegato può
sempreprescrivere particolari
nor-me e cautelo per la
compilazione dell'inventario, può
assi-stervi, quando
locreda,
o ancheprocedervi
direttamente.Art. S.
In nessun caso il
giudice delegato può
autorizzare la con-tinuazione temporanea
del commercio del fallito.Solo
quan-do dalla interruzione
imptoivisa
possa derivare danno gramse e
irreparabile
ai creditori, tale. autorizzazionepuò
es-sere concessa dal tribunale con
provvedimento
preso in ca-mera di
consiglio
e nonsoggetto
a reclamo..Nell'adunanza
di chiusura del processo verbale di verifia cazione deicrediti,
icredimri,
esclusi iprivilegiati,
deli-berano se debba essere continuato o
ripreso
in tutto o inparte
l'esercizio del commercio delfallito,
osservato il diesposto
dell'art. TD4 del l'odice di commercio.Ove sia deliberata la continuazione
dell'esercizio,
i cre-ditori sono convocati almeno
ogni quattro
mesi per sentire il rendiconto del curatore e per decidere se debba continua.re o meno l'esercizio stesso.
Art. 9.
Il
termine,
a cui sipuò
far risalire la cessazione dei pasgamenti,
secondo ladisposizione
dell'art. 701 delCodice
diconimercio,
è ridotto a due anni.La
presunzione
di frode per ipegni
e leipoteche
costi- tuiti sui beni deldebitore,
di cui al n. I dell'art. 709 del Codice dicommercio,
non haluogo quain10
lagaranzia
ècostituita contestualmente al credito. lla,
invece,
sempreluogo quando
lagaranzia
non è costituita contestualmente alcredito,
anche se si tratti diipoteca giudiziale.
'Art. 10.
All'art. 909 del Codice di commercio è
aggiunto
il seagnente comma:
«
Qualora,
perimpedimento
delgiudice delegato,
la colistinuazione non possa aver
luogo
alprossimo giorno
o al-l'udienza
seguente,
ilgiudice
ha facoltà di rinviarla noit oltre ottogiorni,
ovvero ad una delle udienzesuccessive,
non oltre la terza ».
'Art.
11.Nell'adunanza
dichiusura del
processo verbale di verifica;dei
crediti, dopo
esaminate lecontestazioni,
ilgiudice
de-legato
amulette o esclude dalpassivo
i crediti contestati. Ilgiudice può,
anche in mancanza dicontestazioni,
non amamettere al
passivo
i crediti che non ravvisigiustificati.
Di tutto si fa menzione nello stesso processo verbale.
Et però
in facoltà delgiudice
di rinviare la decisione a nonpiù
diquindici giorni
dalla chiusura del processoverbale,
nel
qual
caso, entro il dettotermine, egli
deve annotare incalce al processo
verhale,
con sottoscrizionepropria
e delcancelliere,
l'ammissione o l'esclusione del credito.Se vi siano crediti dei
quali
ilgiudice
abbianegata
Pamemissione al
passivo
ovvero se ilgiudice
si sia riservato diprovvedere sull'ammissione, egli deve, prima
di chiudere ilverbale,
fissare l'udienza del tribunale per la discussione sullerichieste,
di cui all'articoloseguente.
L'udienza deve essere fissata entro un termine non infew riore a
quindici
e nonsuperiore
a trentagiorni
dalla chiumsura del processo verbale.
Questi
termini sonoperò proluna gati
diquindici giorni
nel caso <' e ilgiudice
si sia risera vato diprovvedere
sull'ammissi .edopo
la chiusuradel
processo verbale.Art. 12.
Il curatore invia immediatamente a
coloro,
icrediti det quali
non furono ammessi al passivo, avviso raccomandatocon l'indicazione dell'udienza tissata dal
giudice.
Essi hanno facoltà di chiedere che il tribunale decida
sule
la doinauda di ammissione alpassivo
delproprio creditoe
3104 1-vm-1930 (VIII)
- OAZZETTAUFFICIALE
DELREGNO D'ITALLt
-N.
179L'istanza deve essere notificata al curatore almeno
cinrple giorni prima
della detta udienza edepositata
in cancelleria,con i documenti che il richiedente intende esibire, almeno due
giorni prima
delltulienza.Se a tale udienza il richiedente non compare, la istanza i si
reputa
abbandonata.Il tribunale
pronunzia
su tutte le istanze con unica sen-tenza, quando
ancherispetto
a uno opiù
crediti la sen-tenza sin interlocutoria.
Nel caso di decisione interlocutoria il tribunale
può
am-mettere
provvisoriamente
alpassivo
in tutto o inparte
ilcredito contestato.
L'appello
contro tale sentenza deveproporsi
entroquin-
dici
giorni
dall'aflissione di essa allaporta
esterna del tribu nale, con citazione aeninparire
davanti alla Corte di appello
in un termine nonmaggiore
diquindici
un minore dicinque giorni,
a pena di un11itit.La Corte di
appello
riunisce nell'ultima udienza fissata i diversiappelli
epronunzia
su tutti igravami
enn una solasentenza.
Non sono animessi altri rinvii ne
comparizioni
tardise.Art. 13.
Entro
quindici giorni
dalla ebiusura del processo verbale di verificazione dei crediti o entro trentagiorni
nel casoprevisto
dall'art. 11, secondo comma, ciasenn creditorepuò impugnare
i crediti ammessi dalgiudice delegato
promuo- vendo aproprie
spese davanti altrilmnale,
elle ha dichia- Tato ilfallimento, separato giudizio
incontraddittorio
deititolari dei crediti
impugnati.
La citazione deve essere notificata nnelle al curatore che ha facoltù di intervenire nel
giudizio.
Il tribunale
pnù
con ordinanza non soggetta a reclamo adottare iprovvedimenti temporanei
di cui all'art. 814 del Codice di connnercio.Trascorso il termine
suindicato,
non sono ammesse con testazioni se non a' sensi dell'art. 770 del Codice di com- mercio.Art. 14.
Avvenuta la chiusura del processo verhale di verifica,
non sono ammesse nuove dichiarazioni di credito. salva
l'ap- plienzione
dell'art. 770 del Codice dicommercio,
e salsa la verifiensupplementare
dei crediti per la dichiarazione deiquali
fu prorogato il termine secondo ledisposizioni
del-Part. TSB del Codice di commercio La verifica
supplemen
tare è fatta secondo le
disposizioni degli
articoliprecedenti.
Art. 15.
L autorizzazione all alienazione in massa dei beni
mobili, preveduta nell'art.
700 del Codice dicommercio,
e l'autoriz- zazione alla vendiladegli
immobili richiesta dall'art.800
dello stessoCodice.
sono date conprovvedimento
delgiudice delegato.
Il
giudice delegato può
altresi autorizzare la venditadegli
immobili a
partito privato,
a sensi dell art.800,
terzo com-ma, con
dispensa
dalprimo
incanto.Art. 10.
Dopo
chiuso il verhale di verificazione dei crediti, il fa!- litopuò,
inqualunque momento, proporre
ni creditori unconcordato, presentando
domanda per iscritto algiudice
de-legato
con la indicazione dellapercentuale,
deltempo del pagamento
e con la descrizione dellegaranzie
otferte. Ilgiudice delegato
ordina la convocazione dei creditori.Sono esclusi dal diritto di voto sul concordato il
caninge
del debitore e i suoiparenti
e anini sino alquarto grado.
Sono
parimenti
esclusi dal voto coloro che sono diventaticessionart o
aggiudicatori
dei crediti didette persone
dameno di nu anno
prima
delladichiarazione
di fallimento.I trasferimenti dei crediti avvenuti
dopo
la dichiarazione di fallimento non attribuiscono il diritto di votare il concor-dato.
ln nessun caso possono essere concessi i benefici di
legge previsti
nell'art. 839 del Codire dicommercio,
se nel con-cordato n<m sia stabilito il
pagamento
di unapercentuale
dei crediti
superiore
aquella
chepresumibilmente
si conseguirebbe
in via diripartizione
mediante lalignidazione
fal-limentare e in
ogni
caso noninferiore,
per i crediti nonprivilegiati
negarantiti
daipoteca
o da pegno, al venticin- que per cento delcapitale, pagabile
entro sei mesi dalla sentenza diomologazione
delconcordato,
a meno che non siagarantito
nel concordato ilpagamento degli
interessi le-gali
dacorrispondersi
oltre i sei mesi.Nel
giudizio
diomologazione
interviene sempre ilpub-
blico ministero, elle ha facoltà di fare
opposizione
e di ap-pellare
contro la decisione cheomologa
ilconcordato,
nellaparte
che concede i benenei di eni all'art. 930 ile]Codice
di00HlniffClO,
Se il concorlato è
respinto
o nonomologato,
una nuovaproposta
di concordato nonpuò
aver corso, se nonquando
il
giudice delegato
laritenga
meritevole diconsiderazione.
Sono
abrogati gli
articoli830,
commasecondo,
e831,
com-ma
primo,
del Codice di commercio.Art.
17.
Accertata
l'approvazione
delconcordato,
ilgiudice
dele-gato
fissa l'udienza davanti iltribunale
perl'omologazione,
non
prima
di dieci e non oltre sentigiorni.
A tale udienza debbono essere
portate
leopposizioni
dieni all'art.
830,
commasecondo,
delCodice
di commercio,e
quelle
diqualsiasi interessato,
che non abbia aderito al concordato.Non sono ammessi r¡nsii della cansa nè
comparizioni
tar-dise.
Il tribunale decide con una sola
sentenza,
esaminando anche il merito delleproposte,
compresa la serietà dellegaranzie
reali opersonali
che sono state promesse.Alle spese per
l'omologazione
del concordato siprovvede
con le somme
lignide
che esistono nelf.allimento,
dellequali
il
giudice
ordina ilprelevamento.
Se non vi siano somme li.quide,
ilgiudice dispone
che siproceda
algiudizio
con pre- notazione a debito. Il rimborso all'erario di tali spese co·stituisce parte
integrante degli obblighi
delconcordato.
Contro la sentenza del
tribunale,
cheaccoglie
orespinge
la
omologazione,
possonoappellare rispettivamente gli
op-pouenti
e il falliin, nel termine o con le modalità stabilitinegli
ultimi tre 00Duni dellart. 32 dellapresente legge.
Se le
garanzie
promesse non vengono costituite in confor- mitù del concordato e della sentenza diomologazione,
o seil fallito non
adempio regolarmente gli obblighi
del concor-dato, il
tribunale,
su ricorso di uno opiù
creditori o delcessato enratore o anche
d'níficio,
ordina lacomparizione
del fallito, e dei
fidejussori,
se se ne sono, e, con decisioneemessa in camera di
consiglio
e nonsoggetta
agravame, pronunzia
In risoluzione del concordato.Con la sentenza che annulla il
concordato,
ai termini del- I'art. 9-12 del Codice dicommercio,
o che lo risolve ai ter-1-vm-1930
(VIII)
- GAZZETTAUFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
.N.
1793105
mini della
precedente disposizione,
il tribunaleprovvede
se-condo le norme del
primo
capoverso dell'art. 813dello
stes-so Codice.
Art. 19.
. Per i delitti
preveduti negli
articoli860, 802,
ultima par-te,
e863,
capoverso, del Codice dicommercio,
sispedisce
sempre mandato di cattura.
Per
ogni
altro delittopreveduto
nel titolo VIII del li-L.ro
III del Codice di commercio e perquelli
commessi dalcuratore,
anche se nonprevisti
neltitolo
VIIIcitato,
sipuò spedire
mandato di cattura.Il
giudice delegato pnù
sempre chiamare davanti a sè ilfpllito
e,qualora questi
nonottemperi all'invito,
farlo ac-compagnare dalla forza
pubblica.
Il enratore
può
costituirsiparte
civile anche nelprocedi-
mento
penale
per i reati commessi dalfallito,
sempre conFautorizzazione del
giudice delegato,
a' termini dell'art. 4 dellapresente legge.
Art. 20.
. La durata dell'inabilitazione all'esercizio della
professio-
nedi commerciante
prevista
nell'ultimo comma delFart. 861 del Codico di commercio deve essere determinata nella sen- tenza di condanna per unperiodo
nonsuperiore
a dueanni,
nel caso di rento di bancarotta
semplice,
-e per unperiodo
da
cinque
a diecianni,
nel caso di bancarotta fraudolenta.Tale
inabilitazioneimporta,
oltre al divieto dicompiere professionalmente
atti di commercio e di essere socio a re-sponsabilità
illimitata di societàcommerciale,
il disieto di esercitarel'ufticio
di institore nonchè l'ufficio di amministra- tore,liquidatore
o sindaco di società commerciale.Il condannato che
trasgredisca
aquesti
divieti èsoggetto
alla pena
dell'art. 234,
n.1,
del Codicepenale.
TIToLo II.
Disposizioni
sul concordatoprerentico
e sui
piccoli fallimenti.
Art. 21.
Non
può
inoltre essere ammesso allaprocedura del
con-cordato preventivo
il commerciante che non offra serie gn- ranzie reali opersonali
dipoter
pagare non oltre sei mesi dalla datadella
sentenza diomologazione
delconcordato
ilininimo del
quaranta
per cento stabilito dall'art.3,
n.1, legge
21maggio 1903,
n.19T,
a meno che non siano offerteuguali saranzie
per 11paganiento degli
interessilegali sulle
somme da
corrispondere
oltre sei mesi.Art. 24.
Se non si
raggiungono
nei terministabiliti
lemaggioranze
richieste
negli
articoli 14 e 16 dellalegge
24maggio 1903,
n.
107,
ilgiudice delegato
ne riferisceimmediatamente al tribunale,
chedichiara
ilfallimento.
All'udienza
di cui all'art. 17della predetta legge,
la can-sa di
omologazione
èassegnata
a sentenza. Non sono am- messi rinvii nècomparizioni tardive.
Contro la sentenza che
omologa
ilconcordato possono
proporreappello
soltanto i creditoriopponenti
intervenuti nelprimo giudizio,
osservati i termini stabiliti nelPart. 23 dellalegge
citata.La Corte
d'appello
riunisce nell'ultima udienza fissatagli appelli
e decide con una sola sentenza. Non sono ammessi altri rinvii nù tardivecomparizioni.
Dalla data
dell'omologazione
del concordato daparte
deltriininale,
anchequando
contro la sentenza diomologazione
sia
proposto
graveme, decorrono i termini fissati nel con- cordato per l'esecuzionedegli obblighi assunti.
Alle sea-denze stabilite per i
pagamenti,
se ilgiudizio
sia tuttorapendente,
le sommedovute.debbono
esseredepositate
pres-so un istituto di credito
designato
dalgiudice delegato.
Si
applica
al concordatopresentivo
laprima parte
del-1°art. 18 della
presente legge.
Con la sentenza che risolve il concordato il tribunale dichiara il fallimento.E'
abrogato
l'art. 3-1 dellalegge
24maggio 1903,
n.197.
Art. 25.
II limite del
passivo
per laprocedura
deipiccoli
falli-menti, stabilito negli
articoli 30e40, primo
capoverso, del-la legge
24maggio 1903,
n.107,
elevato a L. 20.000.I commissari
giudiziali
per laprocedura
diconcordato preventivo
sono sceltinegli
albidegli
amministratorigiudi-
ziati ai termini dell'art. 1 della
presente legge.
Ai medesimi si
applicano
ledisposizioni
dell'art. Se del secondo e terzo comma dell'art. 5 dellapresente legge.
TIToLO
Îll.
Disposizioni firmli
e transitorie.Art. 26.
Art. 22.
All'art. 12 della
legge
24maggio 1903,
n.107,
èaggiunto
il
seguente
comma :«
Qualora
perimpedimento
delgiudice delegato
la con-tinuazione non possa aver
luogo
alprossimo giorno
o all'u-dienza
seguente,
ilgiudice
ha facoltù di rinviarla non oltre ottogiorni
ovvero ad una delle udienze successive non oltre la terza».Art. 23.
'Non-può
essere ammesso allaprocedura
del concordatopreventivo
il commerciante che neicinque
anni antecedenti abbia ottenuto un concordatopreventivo
o sia stato dichia-räto fallito.
Per le società commerciali si richiede inoltre che siano
legalmente
costituitedall'origine
o daalmeno
due anni.La
presente legge
entra invigore
trentagiorni dopo
lasua
pubblicazione
nella GazzettaUfficiale
delRegno.
Nulla è innovato alla
delegazione
contenuta nell'art. 3 dellalegge
24 dicembre1925,
n.2260, anche
per le norme relative alfallimento.
'Art. 27.
Fino a che non saranno nominat i
gli
amministratorigiu,
diziari indicati nell'art. 1 della
presente legge,
rimarrannofermi
i ruoli di euratori di fallimento formati secondole disposizioni
del Codice di commercio.Nella prima
formazione dei ruolidegli
amministratorigiudiziari
la durata dell'esercizioprofessionale
richiestadall'art. 1 della
presente legge
ò ridotta alla metà pergli
ex combattenti e per
gli
iscritti al PartitoNazionale
Fa·seista anteriormente al