Conto Corrente con la Posta
GAZZETT A UFFICIA I,E
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno 68° RoxA
-Lunedl, 11 luglio 1927
-ANNO V Numero 158
Abbonamnenti.
Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L. 100 60 40 All'estero (Paesi dell'Unione postale) , , , , m 200 120 70 In Roma, sia presso I'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). 1; 70 40 25 All'estero (Paesi dell'Unione postale) e a a , li 120 80 50 Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
Gli abbonati hanno diritto ancheai supplementi ordinari. Ï supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche searretrata, della aGas•
zetta URLciale» (Parte I e II complessivamente) é fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.
Il presso det supplementi ordinari e straordinari 6 Sasato in rs•
gione di cent. O per ogni pagina.
Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta URoiale» - Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguerite elênco. L'importo degli abbo- namenti dofnandati þer corrispondenza deve essere versato negli Uinci po- stali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello
Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.
Per 11 presso degli annunzi da inserire nella eGassetta UŒcialea
vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.
La irGazzetta Umcialese tutte le altre pubblicazionidello Stato sono invendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Libreriedepositarie: Alessandria: A. Boffs. - Ancona: G. Fogola, ,Aosta: Libreria sorelle De Giorgia. - Aquila: F. Agnellt.
- Arezzo: A. PelleØrini. - Avellino: C. Leprino. - Bari: Fratelli Favia.- Belluno: S. Benetta. - Benevento: B. Tomaselli. -- Bergamo: Librevia Internazionale dell'Istitttto Italiano Arti Grafiche den'A. L. I. - Bologna:L. Cappeni; Messaggerie Italiane, - Brescia: E. Castoldi. - Brindisis Ditta Lttigi Carlucci. -Cagliari: Trib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi. --- Caltanissetta: P. Milia Russo. - Carrara: Libreria Baini. - Caserta: Ditta F. Croce eFiglio. - Castrogiovanni: G. Buscemi. - Catania: G. Giannotta. ßoc. Ed. Int. - Catanzaro: V. Scaglione.- Chieti: F. Piccirilli - Como:
C. Nant e C.-- Cremona: Libreria Sonzogno. --- Cuneo: G. Salomone. -Ferrara: Lunghini e Bianchini. - Firenze: Armando Rossini: via Pan- zani, 26 e via degli Alfani, 57. -- Fiume: «Dante Alighieri» di G. Dolcetti. -- Foggia: G. Pilone. - For11: G. Archetti.- Genova: Libreria Interna•
sionale Treves deWAnonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22;.Messaggerie 1taliane. - Grosseto: F. Signorelli. - Imperia: 8. Benedusi; G. Cavilotti e gglio. - Lecce: Libreria Fratelli Spacciante. - Livdrno: S. Belforte èC. - Lúcca: S. Belforte e C. - Mace- rata: Libreria Editrice P, M. Ricci. - Mantova: Arturo Mondo I. - Matera: Riccardi Francesco. - Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. - Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A, Vallardi; Messaggerie Italiane. - Modena;
G. T. Vincenzie nipote. - Napoli: Lilvreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e gglio; Messaggerie Italiane. - Novara: R. Guaglio. - Nuo-
ro: Ditta Malgaroli Giulio, - Padova: A. Draghi. - Palermo: 0. Fiorensa.-Parma: D. Viannini.- Pavia: Succ. Bruni Marelli. -- Perugia: Si- monelli. - Pesaro: Rodope Gennari. -Piacenza: V. Porta. - Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite. - Pistoia: Ditta Alberto Pa- cinotti. - Pola: E. Schmidt. - Ravenna: E. Lavagna e F. - Reggio Calabria: R. D'Angelo. --- Reggio Emilia: L. Bonvicini. - Rieti: A. Tommas•
setti. - Roma: Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli credi Cremonesi; i. Signorelli;
Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. - Rovigo: G. Marin. - Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. -- Sassari: G. Ledda. - Savona:
P. Lodola. -- Siena: Libreria San Bernardino. - Siracusa: G. Greco. - Sondrio: F. Zarucchi. - Spezia: A. Zacutti. - Taranto: Fratelli Filippi.
- Teramo: L, d'Ignazio. - Terni: Stabilimento Poligrafico Alterocca. -Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Trever don'A.L.J.; Messaggerie Italiane. - Trapani: G. Banci. - Trento: M. Disertori. - Treviso: Longo e Zoppelli. --- Trieste: L. CappeHi, --- Udine:
P. Miani e C. - Varese: Mai e Mainati, - Vercelli: B. Cornale. - Venezia: Libreria Sormoni (già Fuga G.). -Verona: R. Cabianca. -Vicenza:
G. Galla, - Viterbo: Fratelli Buffetti. - Zara: E. de Schonfeld. - Bengasi: Libreria F. Russo. -- Tripoli: Libreria Fichera. - Asmara: A. e F.
Cicero. - All'Estero presso gli Ufûci viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.
N.B. - Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufûciali la Intendenza di Enanza.
DIEEZIONB B REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELIA GIUSTIZIA E DEGT FARI DI CUIaTO - UFFICIO PUBBLICAZIONS DELLE I.EGGI
SOMMARIO
onb
castoie LEGGI
EDECRETI
1420. -
LEGGE
16giugno 1927,
n. 1113.Conversione in
legge
del R.decreto-legge
28 ottobre1925,
n.1949,
recanteprovvedimenti
per l'istituzione el'ordinamento
delGovernatorato
diRoma
. .Pag.
29101421.-
LEGGE
16giugno 1927,
n. 1114.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
9 dicembre1926,
n.2055, concernente
modiñche al R.decreto=legge
28 ottobre
1925,
n.1949,
sull'ordinamento del Governato.rato di
Roma
. . . . . . . .Pag.
29101422. -
LEGGE
2giugno 1927,
n. 1115.Conversione in
legge
del R.decreto-legge
9gennaio 1927,
n.5,
concernente alcune modinche allalegge
3apri.
le
1926,
n.2247,
sulla istituzionedell'Opera
nazionale«Balilla» per l'assistenza e l'educazione Bsica e morale della
gioventù
. . . . . . . . . . . .Pag.
29111423.- LEGGE 23
giugno 1927,
n. 1116.Conversione in
legge
delIt.
decreto_23 luglio 1926,
nu.mero 1427,
concernente provvedimenti
contro il cancroed i tumori
maligni
. . . . . . . . . .Pag.
2911 1424. -LEGGE
16giugno 1927,
n. 1117.Conversione in
legge
delR.
decreto 3aprile 1926,
nu.mero 1000, recante
provvedimenti
per lapropaganda
amezzo
della cinematograña
. . . . . . .Pag.
29111425. - LEGGE 16
giugno 1927,
n. 1119,Conversione in
legge
del R.decreto=legge
17 febbraio1927,,n. 226,
che autorizza lapartecipazione
di Ammini-strazioni ýubbliohe
e di altri enti adimprese
aventi per finel'esercizio diagenzie
diviaggio
o di ninci di turismo.Pag.
29111426. -
LEGGE
16giugno 1927,
n. 1118.Conversione
inlegge
delR. decreto=legge
20maggio 1926,
n.854,
contenentedisposizioni
eccezionali per la cattura del passero, a fine diprotezione
della colturagranaria
.,. . . . -. . . . . . . . . .Pag.
29121427. --
LEGGE
16giugno 1927,
n. 1121.Disposizioni
per laproiezione obbligatoria
dipellicole cinenfatógraûche
diproduzione
nazionale . .Pag.
29121428. -
LEGGE
16giugno 1927,
n. 1120.Conversione
inlegge
del R. decreto 16luglio 1926,
nu•mero
1243,
recante modificazioni al R. decreto 3aprile 1926,
n. 643, relativo allasoppressione
deûnitivadegli esoneri doganali
per i macchinari ed imateriali impor•
tati
in Italia . . . . . . . . . . . . .Pag.
2941429. -
LEGGE
16giugno 1927,
n. 1122.Conversione
inlegge
del R.decreto-legge
3 settembre 1926, n. 1698,portante modificazioni
al R.decreto-legge
26
maggio 1918,
n.739,
relativo alConsorzio obbligatorio
perl'industria
zoliitera siciliana, in Palermo.Pag.
20132910 11-711-1927
--GAZZETTA UFFICIAI E DEL REGNO D'ITALIK
--N.
1581430. - LEGGE 16
giugno 1927,
n. 1124.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
13agosto
1926, n.1504, portante provvedimenti
in materia di cre•dito
agrario
. . . . . . . , , , . . .Pag.
29131431. - LEGGE e
giugno 1927,
n. 1126.Conversionein
legge
delR. decreto=legge
16luglio 1926,
n.
1197,
recanteprovvedimenti
per l'amministrazione au=tonoma delle
Regie grotte
demaniali di Postumia.---
Pag.
29131432. - LE G GE 16
giugno 1927,
n. 1123.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
16gennaio 1927,
n.100,
per la istituzione diunaspeciale
tassasugli
animali
caprini
. . . . . , , . . , , ,Pag.
29141433.
- LEGGE 9giugno 1927,
n. 1125.Autorizzazione di spesa straordinaria per la esecuzione di lavori di sistemazione
idraulico.forestale
dei bacinimontani . . . . . . , , , ,
Pag.
2914LEGGI E DECRETI
Numerú
dipubblicazione
1420.LEGGE 16
giugno 1927,
n. 1113.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
28 ottobre1925,
n.
1949,
recanteprovvedimenti
per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato diRoma.
VITTORIO
EMANUELE IIIPEft GIIAZIA DI DIO E PEli VOLONTÀ DELLA NAZIONID RE D'ITALIA
Il
Senato
e la Cantera deideputati
hannoapprovato;
Noi
abbiamo
danzionato epromulghiamo quanto
segue:1434.
- LEGGE ogiugno 1927,
n. 1127·'Articolo
unico.Conversione in
legge
delR. decreto=legge
3giugno 1926,
n.
1022,
che concerneprovvedimenti
economici per il per' E' convertito inlegge
il R.decreto-le-e
28 ottobre1925,
sonale subalterno dei
Regi
istitutisuperiori
di scienze n.1949,
recanteprovvediménti
perFistiÎuzione
e Pordina- economiche e commerclah . . . . . . . .Pag.
2914mento del Governatorato di Roma.
1435.-LEGGE 9
giugno 1927,
n. 1128.Conversione in
legge
delR. decreto=legge
1°luglio 1926,
n.
1248,
concernente le ricerche di minerali nelRegno
e nelle Colonie . . . . . . , , , , , , ,Pag.
2915 1436. -- LEGGE 16giugno 1927,
n. 1129.Conversione in
legge
del R.decretodegge
13agosto 1926,
n.1757,
che fonde la sezione di credito del Monte dipietà
di Padova con la Cassa dirisparmio
di Padova.Pag.
29151437.
- LEGGE 16giugno 1927,
n. 1130.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
20gennaio 1927,
n.121,
contenente modifiche alR. decreto-legge
14
giugno
1923, n.1363,
cheerige
in ente morale l'Allean=za
cooperativa
torinese . . . . , , , , ,Pag.
2910Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
dello Stato, sia inserta nella raccolta ulticiale delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarla edi farla osservare come
legge
dello Stato.Data a San
Rossore,
addì 16giugno
1927 - AnnoX XITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI
- ŸOLPI, Visto, ilGuardasigilli:
Rocco.1438, - LEGGE 16
giugno 1927,
n. 1131. Numero dipubblicazione
1421.Conversionein
legge
delR. decreto=legge
25 novembre LEGGE 16giugno 1927,
u. 1114.1926,
n.2159,
concernente la facoltà di concessionidoga=
Conversione inlegge
delR. decreto=legge
9 dicembre1926,
nali e fiscali alle
imprese
che utilizzino i residui della raf- n.2055,
concernente modifiche al R.decreto=legge
28 ottobrefinazione
degli
olii minerali . , , , . , ,Pag.
29161925,
n.1949,
sull'ordinamento del Governatorato di Roma, (439. - LEGGE 16giugno 1927,
n. 1132.Conversionein
legge
delR. decreto=legge
9luglio 1926,
n.
1331,
relativo al controllo sulla combustione.Pag.
2916 DECRETOMINISTERIALE
30giugno
1927.Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad istituireun
proprio
ullicio direcapito
inLettomanoppello (Chieti)
ed uno in
.Castignapo.(Pescar.a)
. . ,, .. .. .. . . .Pag.
2916VITTORIO
EMANUELE IIIPM .GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:DISPOSIZIONI
ECO31UNICATI Trticolo unicò.
Ministero
dell'aeronautica: Ruoli di anzianità . . ,Pag.
2916IN
FOGLIO
DISUPPLEMENTO STRAORDINARIO Cassa
dirisparmio
di Trento: Elenco dei titoli delprestito
dellacittà di Trento
sorteggiati
nella 64•estrazione
del 1°luglio
1927.
Prestito
apremi riordinato Bevilacqua
.La Masa:Bollettmo dell'estrazione in data 30 giugno 1927.
Elenco delle
obbligazioni sorteggiate
dalla Bösalla 104a estra- tione non ancorapresentate
al rimborso.Città di Biella: Elenco delle
obbligazioni
deiprestiti
civici estratte il 16luglio
1927.Consorzio di bonifica delle Valli
grandi
veronesi edostigliesi,
inLegnago:
Elenco delleobbligazioni sorteggiate
il 1Ygiugno 1927,
E'
convertito
inlegge
ilR. decreto-legge
9 dicembre1926,
n.
2055,
concernentemodifiche al
R.decreto-legge
28 ottobre1925,
n.1949, sull'ordinaanento
del Governatorato di Roma.Ordiniamo
che lapresente, munita
delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarla edi farla osservare come
legge dello
Stato.Data a San
Rossore,
addì16 giugno
1927 - Anno VVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI
-VOLPI,
yisto, ilGuardasigilli:
Rocco.11-Y
1-1927
-GAZZETTA OFPICIALE DEL REGNO D'ITALIA
--N. 1M 2911
Numero di
pubblicazione
1422. Numero dipubblicazione
1424.LEGGE 2
giugno 1927,
n. 1115. LEGGE 10giugno 1927,
n. 1117.Conversione in
legge
del R.decreto-legge
9gennaio 1927, Conversione
inlegge
delR.
decreto 3aprile 1926,
n.1000,
n.
5,
concernente alcune modifiche allalegge
3aprile
1926, nu= recanteprovvedimenti
per lapropaganda
a mezzo della cinema,mero
2247,
sulla istituzionedell'Opera
nazionale « Balilla» pertografia.
l'assistenza e l'educazione fisica e morale della
gioventu.
.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIOND RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo
sanzionato
epromulghiamo quanto segue:
Mrticolo unico.
E' convertito in
legge
il R.decreto-legge
9gennaio 1927,
n.
5,
concernente modifiche allalegge
3aprile 1926,
n.2247,
gulla istituzione
delFOpera
nazionale «Balilla » per Pas- sistenza e Peducazione fisica e moraledella gioventù,
ag-giungendo
in fine delFart. 2 leseguenti parole:
«nè le as-sociazioni
ginniche
esportive
affiliate afederazioni
nazio-nali, appartenenti
al Comitatoolimpico
nazionaleitaliano
».Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarla
edi
farla
osservare comelegge
dello Stato.Data a
Roma,
addì 2giugno 1927
- Annoy TITTORIO EMANUELE.
MossouxI - VOLPt - FEDELE
--
BELwzzo.
Visto, il
Guardasigilli:
Rocco.Numero di
pubblicazione
1423.LEGGE 23
giugno 1927,
n. 1116.Conversione in
legge
del R. decreto 23luglio 1926,
n.1427,
concernente
provvedimenti
contro il cancro ed i tumorimaligni.
VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovatog
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:'Articolo unico.
E' convertito in
legge
11 R. decreto 23luglio 1926,
n.1427,
concernente
provvedimenti
contro il cancro ed i tumori ma-ligni.
Ordiniamo che'
lapresente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta
nella raccolta ufficiale deHeleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarla
edi
farla
osservarecomelegge
dello Stato.Data
a SanRossore,
addì 23giugno
1927 - Annoya yITTORIO EMANUELE.
MussouxI
-yotÞI.
Yisto,
tiGug7ggsiç¿gi:
ROCCO.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONS RE
D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovatoy
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue:
Mrticolo
unico.E' convertito in
legge
il R. decreto8 aprile 1926,
n.1000
recante
provvedimenti per
lapropaganda
a mezzo dellaci- nematografia.
Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo dello Stato,
sia inserta
nella raccolta
ufficiale delleleggí
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarla e di farla osservare comelegge
dello Stato.Data a San
Rossore,
addì 16giugno 1927
- Annoy
VITTORIO EMANUELE.Musseram
-Bm.Lozza.Visto,
il Guardasigilli: Rocco.I
Numero
dipubblicazione
1425.LE GGE 16
giugno 1927,
n. 1119.Conversione in
legge
del 14.decreto-legge
17 febbraio1927,
n.
226,
che autorizza lapartecipazione
di Amministrazionipub=
bliche e di altri enti ad
imprese av,enti
per fine Pesercizio diagenzie
diviaggio
o di ufBci di turismo.VITTORIO EMALTUEIÆ ITI
PER GEAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONË RE D'ITALIA
Il Senatoe is CWmera dei
deputati
hannoopprovato?
Noi abbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto segué:
Mrticolo unico.
W
eenvertito
iltlegge
il R.decreto-legge
17febbraio 1927,
n.
226,
cheautorizza
lapartecipazione
di Amministrazionipubbliche
edi altri enti adimprese
aventi per ûne Vesereizig diagenzie
diviaggio
o di ufuci di turismo.Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo
delloStato, sia inserta
nellaraccolta ufficiale
delleleggi
edei
decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di. osservarla e difarla
osservarecomelegge
dello Stato.Data a San
Rossore,
addl 16giugno 1927
- Annoi
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOUNI - BELI.UEBO N
SOLPS-
- CIANO.
Xisto,
gGuardasigilli:
Rocco.2912 11-va-1927
---GAZZETTA
UFFICIAI E DELREGNO
D'ITALIA -- N. 158Numero di
pubblicazione
1426. ed esecutivo inprevalenza
italiano. Ilsoggetto
di talipelli-
LEGGE 16
giugno 1927,
n. 1118. cole dovrà esserepreferibilmente
italiano od almen6 ideato Conversione inlegge
del R.decreto-legge
20maggio 1926,
o ridotto per lo schermo da autoriitaliani.
n.
854,
contenentedisposizioni
eccezionali per la cattura del pas=sero, a fine di
protezione
della colturagranaria.
Art. 3.Le
pellicole
indicate all'art. 1 debböno essere edite inVITTORIO
EMANUELE III . .data
nonanteriore
al 1°gennaio
1926. La data di edizione di PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONsesseè
determinata
dal rilascio del visto di censuraprescritto
RE D'ITALIA dal R.
decreto
24 settembre1923,
n. 3287.Il Senato e
la
Cameradei deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo
sanzionato
epromulghiamo quanto
segue:Wrticolo
unico.Il R.
decreto-legge
20maggio 1926,
n.854, contenente
di-sposizioni
eccezionali per la cattura del passero, a fine diprotezione della coltura granaria,
èconvertito
inlegge.
Ordiniamo che
lapresente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
edei decreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarla
edi farla osservare come
legge
dello Stato.Dataa San
Rossore,
addì 16giugno
1927 - Annoy VITTORIO EMANUELE.
BELLUZZO.
Visto,
ilGuardasigilli:
Rocco.Art. 4.
Salvo l'osservanza
degli
articoli 20 e 21 delregolamentö
annesso al R. decreto 24 settembre
1923,
u.3287, chiunque
intenda
produrre
unapellicola
nazionaledeve,
all'iniziodella
lavorazione,
denunciare alla locale autorità dipubblica
sicurezza le
generalità
ela nazionalità deidirettori, degli
au-tori e
degli operatori
che laeseguiscono.
L'autorità dipub-
blica
sicurezza,
fattigli
accertamenti che ritenesseopportuni
per assicurare il concorso delle condizioni di cui alPart.
2, apporrà,
a lavorazioneultimata,
ilproprio
visto sulla de- nuncia.Detta denuncia sarà
restituita alPinteressato,
per esserepresentata
allaCommissione
indicata nell'articoloseguente.
Contro il
diniego
dell'autorità dipubblica
sicurezza a rislasciare
ilvisto
sulladenuncia
è ammesso il ricorso al Mi- nistro perPeconomia nazionale
chegiudicherà
su di essoinappellabilmente.
Art. 5.
Numero di
pubblicazione
1427.LEGGE 16
giugno 1927,
n. 1121.Disposizioni
per laproiezione, obbligatoria
dipellicolo
cine-matogranche
diproduzione
nazionale.VITTORIO EMANUELE
IIIER GRAVJA DI DIO E
PgR VOLONTÀ
DELLA NAZIONE RED'ITALIA
Il Senatoe
la
Camera deideputati
hannoapprovato;
Noi
abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto
segue: 'Art. 1.La Gömmissione yirevista dagli articoli
9 e 12 delrëgölaa
mento
approvato
con R.decreto
24 settembre1923,
n.3287,
modificato dal R. decreto 18 settembre
1924,
n.1682, giudi-
cherà
inappellabilmente
se lepellicole
nazionalipresentino suincienti requisiti
didignità artistica
e di buona esecuzionetecnica,
ai finidell'applicazione
dell'art. 1 delpresente
de-creto.
La
Commissione
stessapotrà
negare il nulla osta per laproiezione
inpubblico
dellepellicole,
anche seprodotte
al-l'estero,
che nonpresentino sufficienti requisiti
didignità artistica
cosìnella
trama delsoggetto,
comenella
esecuzionetecnica.
'Art. 6.
'A partire dal
16ottobre 1927,
èfatto obbligo agli
eser.centi
di salecinematografiche
diprima
visione di:a) proiettare,
in ciascuna delle dettesale,
lepellicole
na-zionali specificate negli articoli seguenti;
b) riservare, complessivamente,
allaproiezione
dellepel-
licole nazionali
non meno della decimaparte
dellegiornate
di
spettacolo.
Da talecomputo
sono escluse legiornate
dispettacolo comprese
nelperiodo
decorrente dal 1°luglio
al30
settembre.
Gli
obblighi suddetti
sonöimposti
ancheagli esercenti
disale dove si
diano spettacoli
misti.Con decreto del Ministro per l'economia
nazionale, può
es-sete fissata la
percentuale
dellepellicole nazionali rispetto
aquelle straniere
daproiettare
e variato ilperiodo
di cui alcomma
b)
inrelazione
allosviluppo
dellaproduzione
italianadi
pellicole cinematografiche.
Krt. 2.
Agli effetti
delpiešente decreté,
sonoconsiderate pellicole nazionali quelle eseguite
in Italia da dittelegalmente
costi-tuite nel
Regno
e conpersonale direttivo, artistico,
tecnicoAlla
Commissione indicata all'articolo precedente,
sonoaggiunti
duemembri
che sarannodesignati
dalMinistro
perPeconomia nazionale.
Art. 7.
La
Commissione d'appello
di cui all'art. 12 delregola-
mento annesso al R.
decreto
24settembre 1923,
n.328T, sarà
cosìcomposta:
a)
di duecapi
didivisione addetti
allaDirezione
ge-nerale della pubblica sicurezza,
uno deiquali presidente;
b) di un
magistrato;
c)
di una madre difamiglia;
d)
di duepersone competenti
in materiaartistica,
lette-raria
e tecnicacinematografica designate
dalMinistro
perl'economia nazionale;
e)
di unpubblicista.
Art. 8.
La
vigilanza
perl'applicazione
delledisposizioni
di eniagli
articoli 1 e 2 ò demandata aiprefetti
iquali,
in caso11-vn-1927 ---GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA --- N. 158
2913
di
inosservanza,
hanno facoltà di decretare latémporanea
chiusura delle sale di
proiezione.
Nei casi direcidiva,
po- tranno altrest revocare lalicenza,
ai sensi dell'art. 28 delregolamento approvato
con R.decreto
24 settembre1923,
n.
3287.
Art. 9.
Articolo unico.
E' convertito in
legge
il R.decreto-legge
3 settembre1926,
n.
1698, portante
modificazioni al R.decreto-legge
26maggio 1918,
n.739,
relativo al Consorzioobbligatorio
per l'industriazolfifera siciliana,
inPalermo.
Il
Ministrö
per l'economia nazionale èautorizzato
a fis-sare le norme atte a definire i
rapporti
traproduttori
dipellicole
ed esercenti di salecinematografiche
indipendenza
della
presente legge,
nonchè ad emanare tutte ledisposi-
zioni che fossero richieste per la sua
applicazione.
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta
ufficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarla edi farla osservarecome
legge
dello Stato.Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo
delloStato,
sia
inserta
nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarla
edi farlaosservare come
legge
dello Stato.Data
a SanRossore,
addì 16giugno
1927 - Anno.V,
VITTORIO
EMANUELE.BELLUZZO - ŸOLPI.
Visto, il
Guardasigilli:
Rocco.Dataa San
Rossore,
addì 16giugno
1927 - Anno VVITTORIO
EMANUELE. Numero dipubblicazione
1430.MUSSOLINI - BELLUZZO. LEGGE 16
giugno 1927,
n. 1124.Conversione in
legge
del R.decreto-legge
13agosto 1928,
Visto, ilGuardasigilti:
Rocco.n.
1504, portante provvedimenti
in materia di creditoagrario.
Numero di
pubblicazione
1428.VITTORIO EMANUELE
IIILEGUE 16
giugno 1927,
n. 1120. PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONEConversione in
legge
delR.
decreto Iluglio 1926,
n.1243,
RE D'ITALIA recante modificazioni al R. decreto 3aprile 1926,
n.643,
relativoalla
soppressione
definitivadegli
esoneridoganali
per i macchi= Il Senato ela
Camera deideputati hanno approvato;
nari ed i materiali
importati
in Italia• Noi abbiamosanzionato
epromulghiamo quanto
segue:VITTORIO
EMANUELE
IIIarticolo
unico.PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
E'
convertito
inlegge
il R.decreto-legge
13agosto 1926,
RE D'ITALIA
n.
1504, portante provvedimenti
in materia di creditoagrario.
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato
; Noiabbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
E'
convertito
inlegge
il R. decreto 1°luglio 1926,
n.1243,
recante
modificazioni
al R. decreto 3aprile 1926,
n.643,
re-lativo alla
soppressione
definitivadegli
esoneridoganali
peri macchinari ed i
materiali importati
in Italia.Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarla edi farla osservare come
legge
dello Stato.Data a San
Rossore,
addì 16giugno
1927 - Annoya VITTORIO EMANUELE.
Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
edei decreti delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di osservarla edi farla osservare come
legge
dello Stato.Data a San
Rossore,
addl 16giugno
1927 - Annoy, VITTORIO
EMANUELE.BELLUZZO --
ŸOLPI.
Visto,
ilGuardasigilli:
Rocco.BELLUZZO -- OLPI.
Visto, il
Guardasigilli:
Rocco.Numero di
pubbMcazione
1431.LEGGE 9
giugno 1927,
n. 1126.Conversione
inlegge
delR. decreto-legge
loluglio 1926,
nu•mero
1197,
recanteprovvedimenti
per l'amministrazione auto•noma delle
Regie grotte
demaniali di Postumia.VITTORIO
EMANUELEIII
Numero
dipubblicazione
1429. PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÃ DELLA NAZIONELEGGE
16giugno 1927,
n. 1122. RE D'ITALIAConversione in
legge
del R.decreto-legge
3 settembre1926,
n.
1698, portante
modificazioni al R.decreto=legge
26maggio 1918,
IlSenato
e la Camera deideputati
hannoapprovato;
n.
739,
relativo al Consorzioobbligatorio
per l'industria zolfliera Noiabbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto segue:
siciliana,
in Palermo.VITTORIO EMANUELE
IIIarticolo
unico.PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE E'
convertito
inlegge
il R. decreto 1°luglio 1926,
n.1197,
RE
D'ITALIA
recanteprovvedimenti
per l'amministrazione autonoma delleRegie grotte demaniali
di Postumia con lemodificazioni
se- Il Senato e la Camera deideputati
hannoapprovato; guenti:
Noi
abbiamo sanzionatoepromulghiamo quanto
segue: All'art. 1sostituire
alprimo
comma:2914 11-vn-1927
--GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
--N.
158«
Con
effetto dal 1°luglio
1926 PAzienda delleRegie grotte Numero
dipubblicazione
1483.demaniali
di Postumia è costituita ingestione
autonoma diLEGGE
9giugno 1927,
n. 1125.fitato• Autorizzazione
di spesa straordinaria per l'esecuzionedi
«
La
sededelPAzienda
èaPostumia». lavori disistemazione
idraulico=forestale dei bacini montani,AlPart.
8 sostituire alprimo
comma :« Il
Consiglio
di amministrazione si riuniece normalmenteVITTORIO
EMANUELEIII
liPostumia;
per determinazione delpresidente potrà
tutta-via essere riunito a
Roma,
a Trieste o in altra località a PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONSsecomia
dellecircostanze
». RE D'ITALIAAll'art.
10 nelprimo
commaalle parole:
« Ilpersonale
.d'ordine
dellagestione
», sostituire: « Il restantepersonale
Il Senato e laCamera
deideputati
hannoapprovato;
della
gestione
». Noi abbiamosanzionato
epromulghiamo quanto segue:
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia
inserta
nella raccoltaufficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarla edi farla
osservare comelegge
dello Stato.Data
aRoma,
addì 9giugno
1927 - Annoy VITTORIO
EMANUELE.BELLozzo - VOLPI.
Visto,
ilGuardasigilli:
Rocco.Articolo unico.
E' autorizzata la spesa di L.
15,000,000
perstudi, rilievi, progetti, contributi, rimborsi, indennità
edogni
altra spesa relativaall'esecuzione
delle opere di sistemazione idraulico- forestale dei bacinimontani, che,
a norma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre1923,
n.3267,
sono dicompetenza
del Ministero
dell'economia
nazionale.Tale spesa sarà
inscritta
nellaparte
straordinaria del bi- lancio del detto Ministero eripartita
in cinque esercizi, apartire
dall'esercizio1927-28,
per L.3,000,000
ciascuno.Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
Numero di
pubblicazione
1432. sia inserta nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei decreti del LEGGE 16giugno 1927,
n. 1123.Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarla eConversione in
legge
del R.decreto-legge
16gennaio 1927,
di farlaosservare comelegge
dello Stato.n.
100,
per la istituzione di unaspeciale
tassasugli
animali ca..igg Data a
Roma,
addì 9giugno
1927 - Anno.V,
VITTORIO EMANUELE.
VITTORIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELIA NAEION BELLUZZO -¿VOLËI.
RE
D'ITALIA
Visto, R Guardasigini: Rocco.Il Senatoe la Camera dei
deputati
hannoapprovatol
Noi
abbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto segue:
Numero dipubblicazione
1434.LEGGE 9
giugno 1927,
n. 1127.'Art. 1. Conversione in
legge
del R.decreto=legge
3giugno 1926,
nu=E' convertito in
legge
il R.decreto-legge
16gennaio
1927aereos b2a21'teerkneo Ëe eS
iitŠdimeenr
rdiæs
e eerco
o ch- Anno V - n.
100,
per la« Istituzione di unaspeciale
tassa e commerciali,sugli
animalicaprini
» conPaggiunta delle disposizioni
sta-bilite
nel seguente
articolo. .VITTORIO EMANUELE
IIIArt. 2. PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONS
La
decisione diogni
controversia relativaalPapplicazione
della tassa di cui al
Regio decreto-legge
sopra indicatospet-
ta in
primo grado
alleCommissioni
comunali istituite per itributi
locali ed ingrado
diappello
alla Giuntaprovinciale
amministrativa.
Per la
presentazione
deireclami,
sia inprima
che in se-conda
istanza,
è fissato il termine di ventigiorni
decorrentirispettivamente
dalla data di notificazione dell'accertamento per avvisoindividuale,
opubblicazione
di matricola e dalla data di 110tificazione della decisione diprimo grado.
RE IPITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovatoy
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
E' convertito in
legge
il R.decreto-legge
3giugno 1926,
n.
1022,
che concerneprovvedimenti
economici per il perso- nale subalterno deiRegi
istitutisuperiori
di scienze econo-miche e
commerciali.
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato, Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo dello Stato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
e deidecreti
del sia inserta nella raccolta ufficialedelle leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarla
eRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarla edi farla osservare come
legge
dello Stato. di farla osservare comelegge
dello Stato.Data a San
Rossore,
addì 16giugno
1927 - Anno V Data aRoma,
addì 9giugno 1927
- Annoy
VITTORIO EMANUELE. VITTORIO EMANUELE.
MUSSOUNI - BELLUZZO -