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Revisione dell’assegno se lui guadagna di più: quando?

Autore: Redazione | 30/08/2015

Il mio ex marito mi versa un assegno di mantenimento di 500 euro al mese, ma ora so che lui guadagna molto di più perché è diventato socio in attività fruttuose: posso chiedere la revisione dell’assegno?

Sebbene la sentenza di separazione e divorzio, che decidono l’ammontare dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge più debole

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economicamente, possono essere sempre oggetto di successiva revisione, in caso di mutamento delle condizioni economiche di uno dei due, in modo tale, anche per il futuro, da eliminare ogni sproporzione di reddito, tale revisione non sempre è possibile.

In generale, bisogna tener conto, nella modifica dell’assegno da versare all’ex, degli eventuali miglioramenti della situazione economica dell’altro coniuge solo qualora detti miglioramenti costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio. Al contrario, non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi e aventi carattere di eccezionalità.

Esempi

L’esempio più semplice è quello di Mario che, dopo il divorzio, vince una grossa somma alle scommesse: tale incremento patrimoniale non potrà giustificare l’aumento dell’assegno.

Stessa sorte anche per i grossi guadagni di Francesco che, se durante il matrimonio svolgeva il lavoro di dipendente presso una società, viene licenziato per crisi aziendale e decide di avviare un’attività in proprio che, dopo qualche anno decolla e lo rende particolarmente benestante.

Può chiedere l’integrazione del mantenimento la moglie che veda il marito guadagnare di più grazie alle partecipazioni detenute, già durante il matrimoni, in due società: si tratta infatti di miglioramenti della sua situazione economica, che costituivano sviluppi naturali e prevedibili di attività già da lui svolte durante il matrimonio.

Ed ancora, ma all’inverso, Giovanni può chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento che versa all’ex moglie se l’attività con cui manteneva la famiglia durante il matrimonio, dopo il divorzio fallisce e lui non riesce più a mantenere più

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lo stesso tenore di vita di prima.

Solo i normali sviluppi

La Cassazione [1] ha ricordato più volte che bisogna tener conto, nella determinazione dell’assegno divorzile, degli eventuali miglioramenti della situazione del coniuge, nei cui confronti si chieda l’assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio. Al contrario, non possono essere valutati i miglioramenti, che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili.

Note

[1] Cass. sent. n. 5132/14. Autore immagine: 123rf com

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 gennaio – 5 marzo 2014, n.

5132 Presidente Vitrone – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 3/113/12/2009, in accoglimento dell'appello proposto da .R. nei confronti di M.C., avverso la sentenza del Tribunale

di Lecce del 13/6/08, ha posto a carico del M. l'assegno divorzile mensile di euro 3000,00 in favore dell'E., con decorrenza dalla data della domanda del 19/11/90,

da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal 1/12/91, con integrazione dal dicembre 2005 con l'ulteriore somma di euro 1000,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria dal dicembre 2006; ed ha posto le spese del giudizio a carico del M., negli importi liquidati,ivi compresa la C.T.U. La Corte territoriale ha rilevato che, dalle visure storiche della Camera di Commercio, risultava che sia la Trasped Sud s.a.s. che la

Trasmar s.r.l. erano state costituite in costanza di matrimonio, a fronte della cessazione della convivenza avvenuta nel 1987; che la C.T.U. aveva individuato il valore della quota del M., alla data del 31/12/03, in euro 848.094,78 per la Traspel

Sud e per la Trasmar in euro 343.595,70; che dette quote costituivano la parte preponderante del patrimonio societario riferibile alla parte, pari nel complesso ad

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euro 1.321.912,87 ed andavano valutate al fine di determinare l'assegno divorzile, in quanto miglioramenti, costituenti lo sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta in corso di matrimonio, ed ha disposto l'integrazione dell'assegno a far data

dalla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Avverso detta pronuncia ricorre il M., sulla base di due motivi. Si difende l'E. con controricorso. La costituzione di nuovo difensore per la sig. E., avvenuta con procura a margine della

memoria di costituzione datata 11 giugno 2013, deve ritenersi inammissibile, da cui la conseguente inammissibilità della memoria ex art.378 c.p.c., per il mancato

rispetto della forma di cui all'art.83, 2° comma, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica di cui alla 1.69/2009, art.45, 9°

comma lett. a) Il ricorrente ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo mezzo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 n.3 c.p.c., in relazione all'art. 5 l. 898/70, come modificato dall' art. 10, 1.78/87. Sostiene il

ricorrente che nessun documento è stato prodotto per far ritenere ragionevolmente che la situazione al dicembre 2003 costituisse lo sviluppo

naturale e prevedibile dell'attività svolta durante il matrimonio; nel 1987, allorquando è cessata la convivenza, non si poteva prevedere il buon esito delle società, che hanno iniziato l'attività solo nel maggio 1988; nessun valore ha il fatto

che l'E. avesse il 10% della Immobiliare Alfa di E.R. s.a.s., poi denominata Traspel s.a.s., partecipazione cessata il 13/5/87. Il ricorrente si duole altresì del non avere la Corte d'appello considerato le spese di mantenimento per la figlia naturale e l'evoluzione temporale dei redditi, tanto che l'assegno determinato supera i redditi

imponibili per gli anni 1991-2002; la Corte del merito ha inoltre considerato la partecipazione sociale come valore economico, mentre occorre vedere gli utili o il

ricavato della cessione. 1.2.- Col secondo motivo, il M. denuncia vizio di motivazione ex art. 360 n.5 c.p.c., per non avere la Corte territoriale, nel determinare e quantificare l'assegno divorzile, tenuto conto dell'ammontare dei redditi percepiti nel tempo dalla parte, nè degli oneri derivanti dal mantenimento della figlia naturale, né dell'assenza di ogni nesso tra i redditi maturati nel 2003 ed

il tenore di vita goduto sino alla cessazione della convivenza, nello specifico riferimento all'affermazione che il valore delle attività della parte, come accertato

nel 2003, costituirebbe uno "sviluppo naturale e prevedibile" dell'attività svolta durante il matrimonio. 2.1.- Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti, e come tale assorbe la valutazione del primo motivo. La Corte territoriale, al fine di quantificare l'assegno divorzile, ha tenuto conto del rilevante

valore delle partecipazioni societarie del M. nelle società Traspel Sud s.a.s. e Trasmar s.r.l. (secondo la valutazione del C.T.U. avuto riguardo alla quota di detta parte, ed al valore del patrimonio netto delle due società, con riferimento alla data

del 31/12/2003), ritenendo trattarsi indubbiamente di miglioramenti della situazione economica del M. che costituiscono sviluppi naturali e prevedibili delle

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attività dallo stesso già svolte durante il matrimonio..., posto che le due società ...sono state costituite in costanza di matrimonio, pure con la partecipazione dell'E., in qualità di socio accomandatario, nella Traspel Sud s.a.s. (già Immobiliare Alfa di E.R. & C. s.a.s.)". La Corte del merito è passata quindi alla valutazione della complessiva situazione patrimoniale e reddituale del M., secondo quanto rilevato

dal C.T.U., includendovi, oltre alle dette partecipazioni societarie, gli immobili di proprietà ed il valore dell'usufrutto sugli immobili, per poi valutare la situazione dell'E. alla data della domanda, limitata al solo reddito. Orbene, nell'applicare il principio secondo il quale nella determinazione dell'assegno divorzile, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge

nei cui confronti si chieda l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere

valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi

carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili (così le pronunce 1487/04 e 19446/05), il Giudice del merito si è limitato a richiamare il fatto della costituzione delle due società in data

antecedente alla fine della convivenza (per la Traspel Sud, il 25/6/84; per la Trasmar, il 19/12/86), senza peraltro considerare che,come da visura camerale,

l'inizio dell'attività delle due società risulta per la prima, al 1/12/1988, e per la seconda, al 3/5/1988, e quindi è successiva alla cessazione della convivenza. E'

palese la carenza ed incongruità della motivazione, che da dati relativi al 31/12/203, e basandosi solo sul fatto della costituzione, ha sbrigativamente ed apoditticamente concluso nel ritenere che la situazione patrimoniale al 31/12/2003

costituisse il naturale sviluppo dell'attività svolta durante il matrimonio. Né la partecipazione della E. come accomandataria nella Immobiliare Alfa, poi divenuta

Traspel Sud, sino al maggio 1987, a fronte dell'inizio dell'attività in data ben successiva, dà ragione del collegamento instaurato dalla Corte del merito tra la situazione al dicembre 203 ed alla cessazione della convivenza. Infondata invece è

la censura relativa alla mancata considerazione dell'onere derivante dal mantenimento della figlia M., atteso che tale questione non ha fatto parte del giudizio d'appello né il M. ha dedotto di averla riproposta in grado d'appello. 3.1.-

Dall'accoglimento del secondo motivo,assorbito il primo, consegue la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa

composizione, che, al fine della determinazione dell'assegno divorzile, nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 5, l. 898/70, come modificato dalla l.

74/1987, dovrà tenere conto di quanto sopra rilevato. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce in diversa

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composizione,anche per le spese del presente giudizio.

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