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Revisione assegno di mantenimento

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Revisione assegno di mantenimento

written by Redazione | 09/04/2019

Come ottenere la modifica dell’assegno di mantenimento: condizioni e procedura da seguire.

Ti sei separato ed il giudice ha stabilito di versare ogni mese un assegno a titolo di mantenimento alla tua ex moglie ed ai tuoi figli. Ormai è trascorso diverso tempo dalla separazione e la tua situazione economica, nel frattempo, è cambiata: ti chiedi pertanto se l’importo del mantenimento stabilito in sede di separazione sarà sempre lo stesso o potrà subire modifiche. La legge non prevede una durata per l’obbligo di mantenimento a figli ed ex. A livello teorico, quindi, il mantenimento alla moglie può durare anche per l’intera vita e quello ai figli fin quando non raggiungono l’indipendenza economica; nella pratica, però, esistono diversi fattori che possono portare ad un revisione dell’assegno di mantenimento. Prima di analizzare nel dettaglio di quali ipotesi di tratta, è opportuno chiarire cos’è l’assegno di mantenimento e come funziona.

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Cos’è l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento è un provvedimento di natura economica che può essere deciso dal giudice oppure concordato dai coniugi in caso di separazione consensuale.

Esso consiste in una forma di contribuzione economica che si realizza con il versamento di una somma in denaro da parte di un coniuge (cosiddetto

“obbligato”) in favore dell’altro (il beneficiario) e, qualora ve ne siano, in favore dei figli.

La nostra Costituzione [1] ed il Codice civile [2] sanciscono che ai genitori spetta l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole proporzionalmente alle proprie sostanze ed avendo riguardo alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

Tale obbligo non viene meno con la separazione: l’assegno di mantenimento ha pertanto la funzione di realizzare l’assistenza economica in favore dell’ex o dei figli. A tal proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che l’assegno di mantenimento si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo [3].

L’assegno da corrispondere è periodico (di solito mensile) e può consistere in una somma di denaro unica o in voci di spesa (per esempio il pagamento del canone di affitto o delle spese condominiali).

Come ottenere il mantenimento?

La legge prevede, innanzitutto, delle condizioni:

il coniuge deve richiederlo espressamente nella domanda di separazione;

a chi lo richiede non deve essere addebitata la separazione (ciò significa che chi richiede il mantenimento non deve aver causato, con la propria condotta, la crisi familiare);

il coniuge che chiede il mantenimento non deve possedere adeguati redditi propri;

il coniuge obbligato al versamento dell’assegno non deve trovarsi in

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ristrettezze economiche, ma possedere mezzi idonei.

L’assegno di mantenimento può essere disposto sia in favore dell’altro coniuge, sia in favore dei figli: in caso di separazione, infatti, continuano a sussistere sia l’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, sia l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento, all’educazione ed all’istruzione dei figli.

L’assegno di mantenimento in favore del coniuge

E’ possibile che uno dei coniugi non possieda redditi adeguati per consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio (si pensi al caso della donna che sceglie di dedicarsi interamente alla cura dei figli e della casa e non svolge, pertanto, alcuna attività lavorativa). In casi di questo tipo il giudice può ordinare all’altro coniuge l’obbligo di versare un assegno periodico:

l’ammontare di tale contributo deve essere naturalmente stabilito tenendo in considerazione la situazione economica del coniuge obbligato e le esigenze del coniuge beneficiario.

Come accennato nel paragrafo precedente, però, l’assegno non può essere versato al coniuge cui sia stata addebitata la separazione, ossia allorquando la crisi matrimoniale che ha condotto allo scioglimento del nucleo familiare sia stata determinata dal comportamento di uno dei coniugi (si pensi all’ipotesi in cui uno dei conugi abbia intrapreso una relazione extraconiugale).

In caso di separazione con addebito, quindi, il giudice non potrà ordinare la corresponsione del mantenimento, ma al limite il diritto agli alimenti, ossia a ricevere periodicamente una somma di denaro nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento.

Il mantenimento in favore dei figli

Il legislatore impone ai genitori l’obbligo di provvedere al mantenimento, all’educazione ed all’istruzione della prole; ciascun genitore è quindi tenuto a mantenere i figli proporzionalmente al proprio reddito.

In sede di separazione il giudice dispone l’obbligo di corrispondere l’assegno di

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mantenimento tenendo in considerazione una serie di elementi per determinarne l’ammontare.

In particolare si valutano:

delle esigenze dei figli;

del tenore di vita tenuto dal minore prima della separazione;

della situazione reddituale di entrambi i genitori;

del contributo di ciascun genitore ai compiti domestici e di cura.

E se i genitori si trovano entrambi in gravi ristrettezze economiche? In tal caso gli altri ascendenti (ad esempio i nonni) sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per poter provvedere al mantenimento dei figli.

Come ottenere la revisione dell’assegno?

Per poter capire se è possibile chiedere la revisione del mantenimento occorre verificare se le cose – a livello economico o familiare – sono mutate. In particolare bisogna vedere se:

è cambiata la situazione economica (tua o di tua moglie);

si è costituto un nuovo nucleo familiare;

sono aumentate le esigenze dei figli.

Il mutamento della condizione economica

Uno dei fattori che può determinare la revisione dell’assegno di mantenimento è il mutamento delle condizioni economiche di chi è obbligato a versarlo o di chi, invece, ne beneficia.

Un incremento notevole o, al contrario, un peggioramento della situazione economica dei coniugi può quindi portare ad una riduzione o ad un aumento dell’assegno di mantenimento.

Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la riduzione proporzionale dell’importo dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato il quale abbia dimostrato che il coniuge beneficiario ha iniziato a svolgere una propria attività lavorativa (percependo, così, un proprio reddito) o che ha trovato impiego anche “in nero” [4]. Se quindi tua moglie ha trovato

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lavoro e percepisce un reddito che non aveva al momento della separazione, puoi chiedere ed ottenere la riduzione dell’importo per il mantenimento.

D’altro canto, la Corte di Cassazione ha ritenuto altresì valida la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento a favore del beneficiario che ha perso il lavoro [5]. E’ infatti evidente che la perdita del posto di lavoro incide negativamente ed in modo sostanziale sulla propria situazione economica.

Per lo stesso motivo, deve ritenersi ammissibile anche la riduzione dell’assegno di mantenimento quanto il coniuge obbligato subisca un peggioramento della propria capacità economica (ad esempio per via della perdita del lavoro) o nel caso in cui versi in condizioni di salute tali da comportare ingenti spese a sua carico per le cure finalizzate a contrastare l’avanzare delle patologie. [6]

La costituzione di un nuovo nucleo familiare

Un’altra ipotesi in cui è possibile chiedere ed ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento è la costituzione di un nuovo nucleo familiare.

La formazione di una nuova famiglia o la nascita di un figlio generato dalla relazione con un nuovo partner (anche in caso di unione more uxorio) è circostanza che incide sull’entità dell’assegno, potendo comportarne una riduzione o un aumento rispetto a quanto stabilito nella sentenza di separazione o divorzio.

Naturalmente, il fatto che si sia intrapresa una nuova relazione e si sia costituito un nuovo nucleo familiare, non fa venir meno l’obbligo di provvedere al mantenimento di quello precedente: al riguardo, anche la Corte di Cassazione ha precisato che il nuovo onere familiare non può portare ad un “allentamento” dei doveri genitoriali. [7]

Ciò premesso, se la nuova unione determina un concreto peggioramento o, viceversa, un miglioramento delle condizioni economiche, allora è possibile chiedere la revisione dell’assegno.

Se, ad esempio, le tue condizioni economiche sono peggiorate a seguito della nascita di un nuovo figlio del quale devi prenderti cura, potrai rivolgerti al giudice per ottenere la riduzione dell’assegno: per ottenere la revisione, però, dovrai dare prova dell’effettivo impoverimento delle tue risorse.

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E’ possibile, tuttavia, che aver instaurato una nuova relazione abbia determinato un miglioramento della tua capacità economica, dovuta ai redditi percepiti dalla tua nuova compagna. In tal caso è chiaro che il giudice non potrà disporre alcuna riduzione, anzi, il contributo potrebbe essere aumentato tenuto conto dell’apporto dato dal partner.

Le mutate esigenze dei figli

Un criterio cui la legge attribuisce estrema rilevanza ai fini della modifica dell’assegno di mantenimento è quello delle esigenze dei figli.

Il codice civile parla al riguardo di “attuali esigenze del figlio“;[8] secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, tale parametro deve essere valutato tenendo in considerazione il contesto socio-culturale e patrimoniale dei genitori e lo sviluppo psico – fisico dovuto al trascorrere dell’età: tali elementi, infatti, possono determinare un aumento delle esigenze dei figli.

In pratica, com’è naturale, crescendo il bambino accrescerà le proprie esigenze e ne svilupperà di nuove sia in ambito relazionale, sia in quello educativo (si pensi, ad esempio, alla frequentazione dell’università), nonché in contesti quali quello ludico (ad esempio la pratica di attività sportive).

Tali circostanze chiaramente influiscono sul mantenimento della prole, potendo richiedere un aumento dell’importo inizialmente stabilito dal giudice in favore della stessa.

La procedura

E’ possibile chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento in due modi:

se non vi è accordo tra i coniugi, tramite procedimento innanzi al tribunale;

se, invece, i coniugi sono d’accoro, attraverso il procedimento di negoziazione assistita.

Nel primo caso occorre presentare ricorso [9] innanzi al giudice, illustrando le circostanze per le quali si chiede la revisione e provvedendo a fornire elementi di prova. Il giudice, una volta sentite le parti ed acquisite le prove, decide pronunciandosi con sentenza: con tale provvedimento può disporre, a seconda

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dei casi e delle circostanze addotte dalle parti, l’aumento o la diminuzione dell’assegno di mantenimento.

Come precisato dalla Corte di Cassazione, comunque, nel caso in cui il giudice decida di disporre la riduzione dell’assegno, ciò non comporta per il richiedente il riconoscimento del diritto alla restituzione di quanto versato in precedenza. [10]

Ovviamente, una richiesta di modifica dell’importo può anche non essere accolta dal giudice qualora ritenga che i motivi non siano giustificativi di una riduzione o di una maggiorazione della somma dovuta a titolo di mantenimento.

Qualora i coniugi siano d’accordo sulle modifiche da apportare al mantenimento, possono evitare la procedura innanzi al tribunale e scegliere la procedura di negoziazione assistita. [11]

Essa consiste nell’accordo (chiamato “convenzione di negoziazione”) sottoscritto da entrambi i coniugi e tramite cui gli stessi convengono di apportare modifiche in tema di mantenimento (riducendolo o aumentandolo a secondo delle esigenze) tramite l’assistenza di avvocati.

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