Prof. Francesco Pesce
Associato di Diritto internazionale nell’Università degli Studi di Genova
Casi pratici in materia di obbligazioni alimentari
Competenza giurisdizionale, litispendenza e legge
applicabile
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
Tizio e Caia sono cittadini italiani che risiedono stabilmente a Parigi, dove nascono i due figli della coppia.
La coppia entra in crisi. Occorre provvedere in ordine a
• affievolimento/scioglimento del vincolo coniugale
• affidamento dei minori
• mantenimento dei minori
• rapporti di natura alimentare tra i coniugi / ex coniugi
Occorre scindere i vari profili – anche laddove essi risultino procedere normalmente in modo congiunto (es. affidamento e mantenimento minori).
Nella prospettiva internazionalprivatistica, qual è la prima domanda da porsi?
Quali sono gli «elementi di internazionalità» capaci di internazionalizzare una fattispecie o un rapporto?
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
(1) Giurisdizione
(2) Legge applicabile
Ulteriore aspetto considerato dal d.i.p. in senso ampio: (3) Regime di riconoscimento transfrontaliero della decisione (cfr. intervento prof.ssa Lopes Pegna)
Non c’è coincidenza (necessaria) tra ius e forum: occorre dunque porsi i vari problemi con riguardo ad ogni singolo profilo da regolare.
… e come identificare la/e fonte/i normativa/e di riferimento?
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
Pluralità di livelli di produzione normativa & pluralità di strumenti
Fonte interna:
• legge 218/1995 (vantaggio unicità / svantaggi sempre più seri ed evidenti a seguito dell’intervento UE)
Fonte UE:
• dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, sono intervenuti numerosi regolamenti settoriali, anche in materia di diritto (internazionale privato) di famiglia
(e, da non dimenticare:)
Fonte internazionale
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
Tizio adisce l’autorità giurisdizionale italiana chiedendo
• separazione
• affido condiviso dei figli, con collocamento presso Caia
e proponendo una somma per mantenimento dei figli.
Caia interviene domandando la condanna di Tizio al pagamento di un cospicuo assegno di mantenimento a suo favore in costanza di separazione; eccepisce altresì il difetto di giurisdizione del foro italiano in ordine a qualsiasi statuizione relativa ai minori.
Come procedere nella delimitazione della giurisdizione del foro interno?
Valenza residuale della disciplina di diritto comune di cui alla legge 218/1995.
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
Dunque, quanto alla GIURISDIZIONE:
• se prendiamo la l. 218/1995: giurisdizione italiana estesissima ex artt. 3, 9, 32 e 37 (delimitano giurisdizione del foro interno)
• ma l’UE è intervenuta con il regolamento 2201/2003, cd. Bruxelles IIbis su separazione/divorzio/annullamento e affidamento…
… e il regolamento 4/2009 su obbligazioni alimentari (ripartiscono giurisdizione tra Stati membri)
Il caso rappresenta dunque un esempio di contemporanea incidenza dei vari strumenti settoriali adottati a livello europeo
(N.B. su legge regolatrice interverrebbe un ulteriore regolamento, oltre a norme non UE)Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
Quale rapporto tra l. 218/1995 e regolamenti UE?
È corretta questa impostazione?
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
Quali sono i regolamenti su status personali e relazioni familiari (ivi inclusi connessi rapporti patrimoniali)?
1. Regolamento 2201/2003 (cd. BIIbis; futuro BIIter 2019/1111) 2. Regolamento 4/2009
3. Regolamento 1259/2010 (cd. Roma III; n.b. coop. raff.) 4. Regolamento 650/2012 (materia affine)
5. Regolamenti 1103 e 1104 del 2016 (n.b. coop. raff.) 6. in futuro Regolamento 1111 del 2019 (BIIter)
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
Nel nostro caso il tema della GIURISDIZIONE è regolato da:
1. Regolamento 2201/2003 (cd. BIIbis; futuro BIIter 2019/1111) 2. Regolamento 4/2009
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
Come anticipato, occorre considerare autonomamente le varie domande connesse.
(A) In relazione allo status dei coniugi interviene il regolamento n. 2201/2003 (BIIbis)
ed in particolare l’art. 3 di quest’ultimo, che detta 7 criteri alternativi di competenza giurisdizionale, fondati su due differenti titoli di giurisdizione (residenza abituale e cittadinanza).
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
(B) In relazione al regime di affidamento dei figli interviene il regolamento
n. 2201/2003 (BIIbis)
ed in particolare l’art. 8 di quest’ultimo, che detta in via generale il criterio unico di competenza giurisdizionale fondato sulla residenza abituale del minore, nell’ottica di maggior tutela del suo superiore interesse.
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
(C) In relazione alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali di natura alimentare lato sensu (N.B. nozione autonoma di diritto dell’UE) interviene il regolamento
n. 4/2009
ed in particolare l’art. 3 di quest’ultimo, che detta 4 criteri alternativi di competenza giurisdizionale, ispirati al favor creditoris. Essi valorizzano altresì la connessione – statisticamente frequente – tra domande alimentari e domande sullo status dei coniugi o la responsabilità genitoriale.
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
Come deve essere inteso il «vincolo di accessorietà»
evocato dall’art. 3 sub lett. (c) e (d)?
1. A che titolo deve essere stata radicata la giurisdizione sulla domanda principale?
2. Rispetto a quale/i domanda/e risulta accessoria la richiesta di fissazione di un assegno di mantenimento a favore dei minori?
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
La questione è stata esaminata (N.B. mutatis mutandis in relazione a UK) dalla Corte di giustizia:
16 luglio 2015, A. contro B., C-184/14
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
Si confronti, sul punto, la giurisprudenza interna di legittimità (SS.UU.):
Una famiglia italiana stabilmente residente a Parigi
Il caso n. 1
La legge regolatrice del rapporto alimentare
Il caso n. 2
Alexander è cittadino austriaco residente in Austria.
La figlia Valentina, anch’ella cittadina austriaca, risiede in Italia.
Nel 2014 il Tribunale di Innsbruck, adito dalla figlia, fissa, ai sensi della legge austriaca, l’assegno di mantenimento dovuto da Alexander alla figlia.
Qual è il titolo di giurisdizione sulla scorta del quale il foro austriaco conosce della domanda?
Nel 2015 Alexander adisce lo stesso Tribunale di Innsbruck chiedendo la rideterminazione al ribasso dell’assegno dovuto, in ragione di una diminuzione del reddito netto. La figlia chiede il rigetto della domanda.
Il Tribunale austriaco di prima istanza (circoscrizionale) rigetta la domanda in applicazione del diritto italiano.
Il Tribunale austriaco di seconda istanza (del Land) rigetta la domanda ai sensi del diritto austriaco.
Cos’era accaduto?
La legge regolatrice del rapporto alimentare
Il caso n. 2
Il quadro normativo di riferimento:
• fino al 2011:
diritto comune (in Italia legge 218/1995) ed eventuale disciplina internazionale pattizia (per l’Italia Convenzione dell’Aja 1973)
• dal 2011:
regolamento 4/2009 e, per suo tramite
(v. rinvio recettizio di cui all’art. 15 qui a lato), nuova disciplina internazionale pattizia (protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007)
La Corte suprema austriaca sottopone alla CGUE un rinvio pregiudiziale
La legge regolatrice del rapporto alimentare
Il caso n. 2
Occorre procedere all’individuazione della legge regolatrice dell’obbligazione alimentare ogniqualvolta sia avviato un nuovo giudizio, anche nel caso in cui si tratti della mera rideterminazione del quantum della prestazione dovuta dal creditore?
Sì
CG 20 settembre 2018, Mölk, C-214/17
(niente «perpetuatio» sul fronte della legge applicabile, interpretazione restrittiva della deroga al favor creditoris, esigenza di prevedibilità che prevale su contiguità temporale)
La legge regolatrice del rapporto alimentare
Il caso n. 2
Cenni alle principali previsioni del Protocollo dell’Aja del 2007:
1. ambito di applicazione ratione loci (e ripercussioni sul regime di circolazione delle decisioni);
2. ambito di applicazione soggettivo e ripercussioni sulla legge 218/1995 (art. 45)
3. le norme di conflitto del protocollo ed il concorso sussidiario tra criteri di collegamento
4. ruolo dell’autonomia privata
5. rilievo del limite dell’ordine pubblico
La legge regolatrice del rapporto alimentare
Il caso n. 2
Per approfondimenti:
Aldricus (aldricus.giustizia.it),
il portale del Ministero della Giustizia dedicato al progetto EJNita
al suo interno AldricusBlog, dove è possibile reperire brevi note informative sulla più recente giurisprudenza (UE, ma non solo) in
materia di cooperazione giudiziaria civile a livello europeo
Prof. Francesco Pesce
Associato di Diritto internazionale nell’Università degli Studi di Genova [email protected]