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Squilibri della struttura economica e priorità degli interessi del consumatore. - Judicium

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ANNA LASSO –RENATO ROLLI1

SQUILIBRI DELLA STRUTTURA ECONOMICA E PRIORITÀ DEGLI INTERESSI DEL CONSUMATORE.

SOMMARIO: 1. L’internazionalizzazione dell’economia: estensione territoriale delle condotte economiche ed integrazione funzionale delle attività produttive. L’incremento della rete delle relazioni sociali ed umane.

Asimmetrica distribuzione delle risorse, crollo della forza lavoro e crisi del sistema di imposizione fiscale.

Necessità di una riorganizzazione della vita politica, attraverso istituzioni parlamentari sovranazionali. – 2. Le relazioni tra mercati globali e diritto. Il passaggio dal mito della potenza dello Stato all’affermazione delle volontà private. La ricerca di nuovi equilibri fra regole imposte dall’alto e determinazioni unilaterali sottratte al controllo statale. Procedimenti democratici e regole provenienti dal mercato. – 3. Gli squilibri della contrattazione standardizzata: deroghe alle tradizionali tecniche di formazione del consenso e funzione regolamentare delle grandi imprese. – 4. Innovazione tecnologica e sofisticazione della catena produttiva. Perdita di fisicità delle transazioni, automatismo del contratto informatico e problemi di imputazione della dichiarazione negoziale.

Necessità di adeguati controlli sulle operazioni virtuali e primato dell’interesse del consumatore. – 5. La vulnerabilità del consumatore e la posizione dominante delle imprese. Opportunità di interventi correttivi degli effetti distorsivi del contratto. Controllo di meritevolezza sulle funzioni negoziali e superamento del ragionamento tipologico. – 6. Effettività della tutela: correttezza delle informazioni e necessità di condotte cooperative. L’informazione fra responsabilità e autoresponsabilità. La formazione del consumatore nella prospettiva di un’adeguata crescita culturale. – 7. L’attenzione alle istanze della persona umana: il recupero della dimensione etica dell’economia. La tutela del consumatore-utente alla luce dei valori costituzionalmente protetti.

1. Nell’attuale fase di internazionalizzazione dell’economia, si continua ad assistere ad un rafforzamento delle grandi imprese industriali, sempre più volte ad ampliare la loro sfera operativa e produttiva2. Alla graduale estensione geografica delle condotte economiche si è affiancata l’integrazione funzionale di tutte le attività distribuite a livello internazionale, per cui i beni ed i servizi prodotti sono entrati a far parte di una fitta rete di legami, componenti la complessa catena di produzione involgente innumerevoli paesi del mondo. I profondi cambiamenti che hanno investito la struttura economica sono essenzialmente riconducibili al crescente movimento di risorse, alla diffusione di tecnologie di provenienza sovranazionale e alla nascita di mercati senza frontiere.

Il moderno sistema3 si fonda sulla gestione internazionalizzata delle attività generatrici di valore. In altri termini, si è in presenza di processi e relazioni che coordinano ed integrano, attraverso gli organismi imprenditoriali, le molteplici economie nazionali. Il dato rilevante non è la semplice espansione internazionale delle singole imprese, bensì lo sviluppo di una divisione del lavoro tra organizzazioni economiche fondate, in misura sempre crescente, sugli accordi e la cooperazione tra soggetti strutturalmente e funzionalmente diversi.

Alle modifiche della struttura economica e all'affermazione delle imprese multinazionali nello scenario dell'economia mondiale si è accompagnato, per effetto della tecnologia informatica, uno straordinario incremento delle comunicazioni. Si è sviluppato, cioè, un complesso apparato di contatti tra le diverse aree del globo, con modalità e tempi tali da far

1Sebbene il lavoro sia frutto di un progetto unitario, i paragrafi 1, 2, 3, 4 sono da attribuire ad Anna Lasso; i restanti a Renato Rolli.

2 Sui meccanismi produttivi e sui metodi di allocazione delle risorse, v. G.TARELLO, Il diritto e la funzione di distribuzione dei beni, in ID., Cultura giuridica e politica del diritto, Bologna, 1988, p. 219 ss.

3 Per un’attenta riflessione sui caratteri essenziali del sistema di mercato, si rinvia a M.LIBERTINI, Il mercato:

i modelli di organizzazione, in Tratt. dir. comm. Galgano, III, Padova, 1979, p. 362 ss.

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sì che ciò che avviene in una zona si ripercuota in tempo reale su altri territori, anche i più lontani, con esiti che i tradizionali modelli ricostruttivi dell’economia e della società non erano in grado di prospettare.

Rispetto a questa realtà, il problema di fondo consiste nell’accertare se l’internazionalizzazione, come apertura del mercato alle vicende intercontinentali, sia sempre espressione di emancipazione e sviluppo o, al contrario, di regresso verso primitive forme di prevaricazione. La metamorfosi economica non è stata affatto indolore e continua a produrre effetti talvolta devastanti sulla sfera individuale dei soggetti, sull’assetto delle comunità statali e sugli equilibri generali dei popoli.

La asimmetrica distribuzione dei benefici e gli squilibri4 connessi alle dinamiche del mercato globale impongono di verificare fino a che punto quest’ultimo sia realtà ineludibile e immodificabile.

Occorre comprendere se alcuni degli effetti del crescente processo di integrazione economia e culturale siano o meno eventi sostenibili. Si pensi alla ripartizione disarmonica del potere e delle risorse, al crollo della forza lavoro5 e alle politiche volte a perseguire interessi di parte.

Le logiche delle attuali strutture economiche, instaurando un nuovo ordine mondiale6, hanno via via comportato una riduzione della libertà di azione dei singoli Stati e un depotenziamento dei tradizionali strumenti di politica economica. Le autorità dei singoli paesi, nelle grandi scelte di natura valutaria e di bilancio, sono costantemente obbligate a tenere conto delle reazioni dei mercati internazionali. Negli ultimi anni, come spesso rilevano gli esperti di economia, si è ristretta la capacità dei singoli istituti di credito di controllare i flussi di capitale ed è entrato in crisi il generale sistema di imposizione fiscale.

La deregolamentazione delle strutture finanziarie e monetarie, da parte di un numero elevato di Stati, ha permesso ai grandi gruppi e alle potenti banche commerciali di trasferire somme senza alcuna limitazione. In tal modo, è stata possibile la creazione di un mercato unico

4 L.BINI SMAGHI, Prolusione al 253° anno accademico dei Georgofili, Firenze, 2006, sottolinea che la struttura economica mondiale è attualmente caratterizzata da squilibri tra loro così connessi, da alimentarsi reciprocamente. I divari di natura economica e finanziaria sono quelli che riguardano essenzialmente i programmi di intervento delle istituzioni internazionali.

Gli squilibri, se gestibili, non sono sempre di contenuto negativo. Essi possono risultare idonei a favorire una crescita maggiore, in quanto consentono di finanziare una dinamica più elevata dei consumi e degli investimenti, attingendo a capitali esterni. Negli anni recenti, i dislivelli fra le principali aree economiche si sono progressivamente ampliati. Il protrarsi di queste tendenze non è, però, sostenibile. L’aggiustamento può avvenire sia attraverso l’azione della politica economica, sia per effetto delle forze di mercato. Oggi, occorre interrogarsi sul perdurare degli squilibri attuali e sui rischi che potrebbero derivare da una loro brusca correzione.

Le disarmonie economiche e finanziarie sono il frutto dei comportamenti e dei programmi posti in essere nelle tre grandi aree economiche. La prima è riconducibile ai paesi del Nord America, con una popolazione in crescita, un livello di vita elevato e politiche di stimolo della domanda, soprattutto quella pubblica. La seconda area è costituita dall’Asia, in particolare dalla Cina, con un livello di vita medio ancora basso, una densa popolazione e una politica di sviluppo incentrata, soprattutto, sul commercio internazionale e sulle esportazioni.

L’India e altri paesi emergenti sono in una posizione simile a quella precedente, sebbene con una popolazione ancora in crescita. Il terzo settore è rappresentato dall’Europa continentale, con una limitata densità di popolazione, un livello di vita elevato, ma in flessione rispetto a quello americano, e un insufficiente utilizzo delle risorse.

Gli strumenti di soluzione dei problemi legati alle dinamiche globali sono molteplici, ma innegabile è il pericolo di non riuscire ad assicurare l’uniformità dell’effetto di riequilibrio. Le difficoltà di mettere in atto le azioni idonee a favorire l’aggiustamento non nascono unicamente da problemi interni, ma anche dalla complessità di gestire il coordinamento delle politiche economiche. Questo incide non soltanto sull’efficacia degli strumenti, ma anche sull’accettazione del processo di internazionalizzazione da parte dei cittadini.

5 Cfr. J.RIFKIN, La fine del lavoro: il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era post mercato, Torino, 1997, p. 31ss.; ID., Lavori scelti. Come creare occupazione nel terzo settore, Torino, 1997, p. 40 ss.

6 Si rinvia alla trattazione di S.P.HUNTINGTON, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano, 1997, p. 48 ss.

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mondiale finanziario, che ha portato ad una sottrazione dei capitali al potere di controllo degli Stati nazionali.

Gli stravolgimenti economici hanno determinato, poi, una graduale riorganizzazione dei rapporti. L’economia, struttura interna della realtà sociale, è divenuta fattore condizionante, strumento di controllo delle relazioni intersoggettive7. L’era della supremazia dei poteri economico-finanziari è, infatti, caratterizzata da una profonda modificazione delle relazioni umane, influenzate dalle logiche della massima produzione, del consumo e dell’efficienza.

Nel sistema appena descritto, finisce col soccombere chi non può assecondare i meccanismi contraddittori del complesso sistema di consumo. I soggetti economicamente e contrattualmente più deboli sono destinati a piegarsi dinanzi agli esiti di processi produttivi ignari delle istanze di libertà e solidarietà8. In altri termini, ad essere limitata è la dimensione umana dei soggetti travolti da un mercato non sempre rispettoso della persona, che è, essenzialmente, entità portatrice di valori e ideali.

Un modo per arrestare gli effetti dei meccanismi descritti è tentare di riorganizzare la vita politica, attraverso la creazione di istituzioni parlamentari sovranazionali. Si deve trattare di strutture democratiche, capaci di garantire equilibrio e stabilità negli organi politici, nonché di introdurre appropriate forme di controllo sulle decisioni.

Sulla questione si è espressa autorevole dottrina: «Il problema è: come governare il mondo, con quali istituzioni necessarie affinchè l’economia non prenda il sopravvento sulla politica. Il primato dell’economia risponde alle sole ragioni mercantili, mentre il primato della politica può anche non rispondere, almeno in parte, a queste ragioni e difendere le posizioni deboli e meritevoli. Il primato del politico sull’economico rappresenta il primato delle finalità generali che, in quanto tali, vanno realizzate da tutti i poteri dello Stato. Così, il potere legislativo deve dare l’impronta al potere esecutivo e questo deve poter contare su adeguate strutture organizzative. Ne discende, altresì, che il primato del politico presuppone una maggiore solidarietà, con il sacrificio di interessi particolari, in funzione della realizzazione dei valori gerarchicamente superiori»9.

2. Sulla base di tali premesse, occorre valutare in quale misura la modernizzazione della struttura economica abbia avuto ricadute sulla disciplina dei rapporti giuridici. Il punto nodale della riflessione riguarda il nesso che corre tra mercati globali e diritto. Questo collegamento lascia emergere la prima forma di disarmonia del sistema.

L’attuale realtà socio-economica è caratterizzata dalla sottrazione del potere normativo al tradizionale controllo degli organi deputati a produrre le regole. La fase storica che stiamo vivendo registra, infatti, un forte mutamento qualitativo del rapporto diritto-Stato.

Evidenti sono gli scossoni subiti dalle strutture portanti dei sistemi giuridici10. Nella società attuale, ove i mercati non conoscono sbarramenti, l'economia investe e scompagina le istituzioni e il diritto, producendo conseguenze di tal misura da segnare una definitiva frattura con il passato. Le dinamiche capitalistiche, in seno alle quali i nuovi procedimenti

7 È stato affermato che il mercato assume il ruolo istituzionale di organizzatore delle relazioni sociali: K.

POLANY, La grande trasformazione, Torino, 1974, p. 76 ss.

8 Il mercato, spesso, impedisce l’affermazione dei principi di libertà e solidarietà: cfr. G.GIACOBBE, Libertà economica e solidarietà sociale, in Iustitia, 2001, p. 5 ss. Sui rapporti fra economia e libertà, v., inoltre, A.SEN, Globalizzazione e libertà, Milano, 2002, passim. Il fulcro dell’opera risiede nell'adozione di un’impostazione etica nello studio dei fenomeni economici. La tutela della libertà deve rappresentare l’obiettivo primario di tutti i sistemi politico-economici. La centralità del valore umano richiede un’attenta riconsiderazione di tutti i processi evolutivi e, conseguentemente, induce a riconoscere i limiti dei tradizionali approcci ai problemi economici.

Le ragioni dell’economia devono soccombere rispetto alla esigenza di creare maggiori opportunità per una vita libera e dignitosa: R.DAHRENDORF, La libertà che cambia, Roma-Bari, 1981, p. 61 ss.

9 P.PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, p. 44.

10 Utile è il richiamo a P.BARCELLONA, Diritto privato e processo economico, Napoli, 1973.

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produttivi prendono le mosse, incidono sulla formazione delle norme giuridiche e sull'assetto delle istituzioni, in maniera così incisiva da far pensare ad un’autorità di mercato illimitata e a circoscritti poteri degli Stati.

Il vero cambiamento consiste nella messa in moto di un processo di trasferimento di funzioni essenziali dagli Stati ai mercati11. Si è passati dal «mito dello Stato onnipresente»

alla «mistica della volontà privata sostitutiva dell’intervento statale»12.

In precedenza, lo Stato ha affermato la sua autorità come struttura fondatrice delle regole destinate alla sua conservazione e come unico garante della funzione di controllo sui procedimenti di produzione del diritto. Il rigore di questa concezione si è attenuato nel momento della apertura del sistema alle diverse componenti dell’esperienza sociale, ravvivata dalla nascita di nuovi centri di potere, volti a rivendicare estesi àmbiti di autodeterminazione. Il pluralismo sociale e culturale13 testimonia come il ruolo sovrano dello Stato sia costretto ad entrare definitivamente in discussione, frazionandosi in molteplici apparati di controllo e dominio14. Le varie entità organizzative15 mirano, oggi, ad ottenere il pieno riconoscimento della loro identità, creando uno stridente contrasto fra la logica unitaria del potere legislativo e la visione multiforme della nuova realtà sociale.

Lo svilimento della legge pone un duplice problema: da un lato, si avverte la necessità di riconsiderare la funzione dello strumento legislativo nell’ambito delle fonti del diritto;

dall’altro, sorge l’obbligo di stabilire entro quali limiti sia consentito l’utilizzo di mezzi alternativi ai procedimenti di assunzione democratica delle decisioni16. In altri termini, la questione di fondo attiene alla ricerca di nuovi equilibri fra regole imposte dall’alto e regole che, provenienti dal mercato, sono sottratte al controllo statale.

Le problematiche appena messe in luce dimostrano quanto sia urgente il compito di evitare che la norma sia ridotta a dimensione residuale della società17. Occorre, al contrario,

11 Parte della dottrina ritiene che non sia più possibile considerare il potere normativo dei mercati come fenomeno residuale della realtà economico-sociale: cfr. P.GROSSI, Un diritto senza Stato, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1996, p. 281 ss. Sullo spostamento della funzione normativa dai tradizionali nuclei di potere verso centri di produzione palesemente o tacitamente privati, v. N. LIPARI, La formazione negoziale del diritto, in Riv. dir. civ., 1987, I, p. 307. Non può mancare, inoltre, il riferimento alla più risalente trattazione di W.CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, Milano, 1963, p. 20 ss.

12 Cfr. G.ALPA, La c.d. giuridificazione delle logiche dell’economia di mercato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, p. 725 ss.

13 Si rinvia alle pagine di G.ZACCARIA, Pluralismo giuridico e trasformazione dello Stato: in ricordo di Antonio Pigliaru, in Il Mulino, 1979, p. 629 ss.

14 Sulla questione, v. D.SICLARI, Contributo allo studio della sussunzione legislativa di regole formate dai privati, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, 2010, p. 275 ss. Secondo A.CARRINO, Oltre l’Occidente.

Critica della Costituzione europea, Bari, 2005, p. 174, siamo tutti testimoni del fatto che all’unità del sistema tradizionale si sta sostituendo “un ordinamento pluralistico di ordinamenti”, che dimostra il frantumarsi della tradizionale sovranità, secondo un percorso che pone l’interprete dinanzi alla problematicità della questione relativa alla distinzione tra “pubblico” e privato”. A tal proposito, si deve ritenere anacronistica la separazione netta tra pubblico e privato, non piú in linea con la nuova accezione di sovranità. La tendenza ad enfatizzare il dualismo pubblico-privato può condurre ad affermare «il primato del diritto pubblico inteso come complesso di norme che regolano le funzioni statali e degli enti pubblici, realizzate in forma autoritaria e gerarchica, sovrastando l’attività dei singoli»: cosí, P.PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 404.

Sulla necessità di intendere pubblico e privato non come termini opposti, ma quali piani comunicanti, già S.

PUGLIATTI, Gli istituti del diritto civile, I, 1, Milano, 1943, p. III; ID., Diritto pubblico e privato, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, p. 726.

15 La molteplicità delle entità organizzative implica una rinnovata riflessione sulla nozione di ordinamento:

all’ordinamento singolarmente inteso si sostituisce la pluralità degli ordinamenti. A tal proposito, si rinvia a: C.

CAPOGRASSI, Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici, in Opere, IV, Milano, 1959, p. 181 ss.; N.

BOBBIO, Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino, 1960; W.CESARINI SFORZA, voce Ordinamenti giuridici, in Noviss. dig. it., XII, Torino, 1965, p. 1 ss.; SANTI ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1967.

16 Si rinvia alla lettura delle pagine di D.HELD, Democrazia e ordine globale, Trieste, 1999, p. 131 ss.

17 Sul punto, significative le considerazioni di J.FREUND, La crisi dello Stato tra decisione e norma, Napoli, 2008, p. 79 ss., secondo il quale il diritto è un fenomeno destinato ad essere costantemente influenzato dalla realtà sociale.

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ribadire la sua funzione mediatrice rispetto agli automatismi dell’economia18. La società non può essere ridotta a mercato, rimanendo prerogativa del diritto l’indicazione di limiti e correttivi dettati non soltanto dal perseguimento della ricchezza, ma da interessi e valori diversi19.

Se la legge fosse semplicemente decorazione del sistema, sarebbe scalfita l’anima stessa della democrazia, che non può essere intaccata dai contorti congegni organizzativi delle strutture economiche.

La democrazia, diversamente dalla condotta del mercato, mira a creare le condizioni affinché tutti i soggetti interessati possano arrecare apporti decisivi ai processi decisionali20. La legge, pur se destabilizzata dal potere “normativo” delle grandi imprese protagoniste del mercato21, è chiamata a riscoprire le sue originarie funzioni, nell’ottica della protezione e della conservazione dei valori superiori, posti a presidio dell’ordinamento interno ed internazionale.

3. L’applicazione estesa di modelli contrattuali ispirati alla logica della standardizzazione è dinamica strettamente collegata alle asimmetrie tipiche dei moderni apparati economici22. In un sistema caratterizzato dalla produzione e dalla distribuzione di massa, era inevitabile l’incremento di forme di contrattazione fondate sull’imposizione di condizioni generali23. La razionalizzazione, la semplificazione e la economicità dell’organizzazione aziendale sono gli obiettivi dei nuovi contratti dell’era globale. L’omogeneità e l’uniformità di trattamento, la trasparenza del mercato e la possibile riduzione dei prezzi rappresentano le cause giustificatrici dell’utilizzo di speciali modelli contrattuali24.

Le grandi multinazionali, protagoniste del mercato, disciplinano ogni aspetto del rapporto contrattuale ed ogni possibile evento futuro, idoneo ad incidere sull’assetto del regolamento degli interessi patrimoniali delle parti25.

Si tratta di fattispecie negoziali che, derogando ai tradizionali modi di formazione del consenso26, prevedono una predisposizione unilaterale27 del contenuto contrattuale, ad opera

18 L.ROSSI CARLEO, Diritto del mercato, diritto per il mercato o diritto per i soggetti del mercato?, in Rass.

dir. civ., 1992, p. 762 ss. L’A. sottolinea che ogni sistema di norme «ha una sua specifica struttura, costituita secondo regole proprie. Per il fatto stesso di essere regolato dal diritto, lo sviluppo economico riceve un’impronta non riconducibile in alcun modo ai principi economici».

19 Sul punto, v. F.CRISCUOLO, L’autodisciplina. Autonomia privata e sistema delle fonti, Napoli, 2000, p. 17.

20 Gli attuali rapporti internazionali producono nuove forme di democrazia: S.P. HUNTINGTON, La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo, Bologna, 1998, p. 310 ss.

21 F.CRISCUOLO, L’autodisciplina, cit., p. 76, afferma che, nell’attuale contesto economico, alcuni potenti imprenditori sono in grado di far passare come frutto dell’incontro dei consensi regole che a tutti appaiono come determinazioni unilaterali e poteri di conformazione, dei quali sono muniti alcuni privati nei confronti di altri privati, in ragione della loro forza economica. Sulle posizioni di supremazia di taluni soggetti privati su altri, v.

G.LOMBARDI, Potere privato e diritti fondamentali, Torino, 1970, p. 31 ss.; M.BUONCRISTIANO, Profili della tutela civile contro i poteri privati, Padova, 1986, p. 22. Cfr., altresì, L.BIGLIAZZI GERI, Osservazioni minime su

«poteri privati» e interessi legittimi, in Riv. giur. lav., 1981, I, p. 259 ss.

22 G.CHINÈ, La contrattazione standardizzata, in G.ALPA,U.BRECCIA e A.LISERRE (a cura di), Il contratto in generale, in Tratt. dir. priv. Bessone, Torino, 2000.

23 Sul tema, v. A.GENOVESE, Le condizioni generali di contratto, Milano, 1968; P.PERLINGIERI, Appunti sull’inquadramento della disciplina delle condizioni generali di contratto, in Dir. e giur., 1969, p. 481 ss.; C.M.

BIANCA, Le condizioni generali di contratto, Milano, 1981.

24 A.M.AZZARO, I contratti non negoziati, Napoli, 2000.

25 Sulla questione, si rinvia a: S.PATTI, Globalizzazione e diritto privato europeo, in Diritto privato e codificazioni europee, Milano, 2007, p. 351 ss.; ID., La «globalizzazione» e il diritto dei contratti, ivi, p. 363 ss.

Si segnala, inoltre, N.IRTI, Le categorie giuridiche della globalizzazione, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 625 ss.

26 Già negli anni Settanta del secolo scorso, parte della dottrina sottolineava quanto fosse rilevante accertare se il consenso, fulcro della teoria volontaristica del contratto, fosse condizionato dalla diversa forza economica dei contraenti: M.GIORGIANNI, La crisi del contratto nella società contemporanea, in Riv. dir. agr., 1972, I, p.

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del soggetto economicamente più forte. Il consumatore-utente è destinato unicamente ad aderire alle regole, che non sono frutto di accordo28, ma risultato dell’autonomo potere dell’impresa in posizione dominante29.

Oggi, i contratti bancari, le polizze assicurative, le forniture di beni destinati al godimento plurimo, i contratti di viaggio e molteplici forme di vendita confluiscono in moduli o formulari preventivamente fissati dall’imprenditore, che detta condizioni spesso svantaggiose per la parte aderente. Le clausole abusive contenute nei contratti standard rappresentano l’espressione più evidente delle distorsioni del potere imprenditoriale, che non è più soltanto economico, ma normativo e regolamentare. I contratti per adesione contengono statuizioni che, per la capacità di estendersi anche a soggetti diversi dalle parti del rapporto e per l’idoneità a regolare anche future negoziazioni, assumono la veste di precetti normativi.

I contratti standard dimostrano che la nozione di autonomia contrattuale deve essere svincolata dagli schemi tradizionali della volontà, per essere proiettata in una dimensione nuova e aperta alle incessanti trasformazioni legate al processo di internazionalizzazione degli scambi. L’emersione di particolari interessi e la nascita di soggetti nuovi, sganciati da uno stretto ambito territoriale e calati in una realtà planetaria, portano ad innovare la funzione del contratto.

Economia e diritto non sono più semplici sovrastrutture del sistema, ma concorrono a rappresentare l’essenza stessa di una società mondializzata. In questa rinnovata prospettiva, il contratto diventa principale mezzo di disciplina del mercato globale e, addirittura, fonte di produzione del diritto.

Va precisato, però, che la regola contenuta nei contratti standard, pur rappresentando un fenomeno significativo sul piano dell’evoluzione normativa, non è affatto assimilabile alla legge statale. Il raffronto evidenzia che la prima, a differenza della legge emanata su base democratica, spesso è imprecisa nei suoi contenuti, incompleta, lacunosa, incapace di utilizzare correttamente le tradizionali categorie giuridiche, non autosufficiente rispetto alla tutela dei poteri che essa riconosce, in quanto necessita dell’intervento di giudici statali o di arbitri autorizzati dalla legge dello Stato30.

4. L’ampliamento del contenuto della funzione normativa ad opera dei contratti unilateralmente predisposti è soltanto uno degli effetti destrutturanti prodotti dall’internazionalizzazione dell’economia. L’alterazione delle tradizionali dinamiche del consenso testimonia un ulteriore mutamento di rotta del nostro sistema, condizionato dalle stringenti logiche del consumo.

Si pensi, nello specifico, alle particolari conseguenze della innovazione tecnologica e dell’affinamento delle tecniche informatiche31. L’introduzione di strumenti sempre più sofisticati ha comportato una vera e propria rivoluzione sul piano delle attività produttive, delle comunicazioni e delle dinamiche commerciali32.

In primo luogo, la scoperta di nuove forme creative nelle metodologie di lavorazione delle imprese ha determinato una crescita rilevante della quantità dei prodotti offerti ai

27 Sulla predisposizione unilaterale del contenuto del contratto, cfr. V. RIZZO, Condizioni generali del contratto e predisposizione normativa, Camerino-Napoli, 1983; M.MAGGIOLO, Il contratto predisposto, Padova, 1996.

28 Sul ruolo residuale dell’accordo nelle moderne contrattazioni, v. N.IRTI, Scambi senza accordo, in Riv.

trim. dir. proc. civ., 1988, p. 347 ss.

29 Sui criteri di individuazione della posizione dominante, v. F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, in Tratt. dir. civ. Cons. Naz. Not., Napoli, 2008, p. 56 ss.

30 Le riflessioni sono di F.SBORDONE, Contratti internazionali e lex mercatoria, Napoli, 2008, pp. 93 e 94.

31 F.DI CIOMMO, Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile, Napoli, 2003.

32 Sulla nascita di una società mondiale integrata dal commercio in rete, v., per tutti, J.G.RUGGIE, Human rights and the future of international community, in Daedalus, 1983, p. 112 ss.

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consumatori. La sofisticazione della catena produttiva ha consentito una notevole crescita industriale e ha comportato l’estromissione dal mercato delle piccole imprese che non hanno saputo adeguarsi ai mutamenti.

In aggiunta, gli sviluppi dell’elettronica hanno permesso di accelerare il processo di sostituzione dei vecchi apparecchi di elaborazione con moderni apparati di utenza e con sistemi di reti digitali. L’aumento delle applicazioni dei nuovi strumenti si è manifestato attraverso l’introduzione di particolari servizi di telecomunicazione, volti a fornire prestazioni diverse da quelle erogate in passato. L’annullamento sostanziale degli ostacoli dovuti alle distanze33 ha offerto la possibilità di rinnovare il contenuto delle relazioni personali e di intensificare gli scambi.

L’ulteriore aspetto da considerare è quello relativo alla connessione tramite computer o altri apparecchi di ultima generazione. La formazione del vincolo contrattuale per mezzo della rete internet è diventata la naturale evoluzione delle vendite tradizionali e di tutte le operazioni realizzate fuori dai locali commerciali.

Il contratto informatico34, prodotto della società dei consumi, è caratterizzato dall’automatismo, vale a dire dalla cessazione dell’intervento diretto dell’uomo nella fase del perfezionamento dell’accordo. Le principali caratteristiche di questa fattispecie contrattuale sono rappresentate dalla forma elettronica e dall’ “elaborazione” fatta dal programma, sulla base di istruzioni preventivamente date. La peculiarità di tale strumento risiede nell’utilizzazione dell’ “ambiente internet”, caratterizzato dalla assoluta indeterminatezza, oltre che dalla mancanza apparente di controlli esterni. Il mercato degli scambi telematici non ha limiti orari, né spaziali, pertanto consente una continua offerta di prodotti e servizi e un’incessante creazione di modelli di scambio35.

Nonostante il fenomeno sia stato oggetto di continui approfondimenti, occorre ancora riflettere: sul valore giuridico della forma elettronica, sui criteri di imputazione della dichiarazione negoziale, sul momento ed il luogo di conclusione del contratto, sul regime dell’invalidità e sull’interpretazione delle volontà contrattuali.

Fin dal primo apparire dell’evento informatico, è emersa la peculiarità della formazione del consenso. Esso non è il risultato delle capacità intellettive del contraente, bensì del processo di elaborazione attuato dal programma, che, “istruito” e “comandato” dal contraente stesso, costituisce un’entità particolare, sprovvista di autonoma soggettività giuridica. L’ulteriore tratto caratterizzante è dato dalla circostanza che anche la trasmissione della volontà avviene automaticamente in via informatica. Il programma, pertanto, assorbe la

“volontà potenziale” del soggetto contraente. La dichiarazione negoziale è imputabile all’utente, il quale ne assume la piena responsabilità rispetto alla controparte, in ossequio al principio dell’affidamento36.

La particolarità telematica riguarda, allora, la forma della manifestazione di volontà ed il procedimento formativo del consenso. Non vi sono novità sul piano della sostanza della dichiarazione, pertanto l’attenzione deve concentrarsi, come in altre ipotesi negoziali, sugli obblighi precontrattuali, sull’esigenza di chiarezza e trasparenza, sugli strumenti per assicurare l’equilibrio e la proporzionalità tra prestazione e controprestazione.

L’utilizzo dello strumento telematico, pur realizzando esigenze di celerità e dinamismo dei traffici, conduce a risultati non sempre meritevoli sul piano della garanzia delle posizioni

33 Sul nesso fra relazioni sociali e distanze, v. F.CAIRNCROSS, The death of distance: how the communication revolution will change our lives, Boston, 1997, p. 15 ss.

34 Per un’attenta ricostruzione della figura del contratto telematico, si rinvia a: S.GIOVA, La conclusione del contratto via internet, Napoli, 2000; L.FOLLIERI, Il contratto concluso in internet, Napoli, 2005; E.TOSI, Il contratto virtuale, Milano, 2005.

35 C.CASTRONOVO e S.MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, Milano, 2007, p. 384 ss.

36 C.CASTRONOVO e S.MAZZAMUTO, op. cit., p. 387.

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dei soggetti deboli del mercato37. La fruizione dei vantaggi è accompagnata da frequenti rischi. Firma digitale e commercio elettronico, infatti, mettono in crisi le nozioni di trasparenza e di conoscenza, di lealtà e di buona fede, di correttezza e di diligenza38.

L’assenza di dialogo, le frequenti asimmetrie informative, l’impossibilità di verificare l’esatta consistenza del bene e di conoscere a fondo le qualità soggettive delle parti sono elementi che incidono profondamente sull’intero assetto del rapporto contrattuale39. Per l’acquirente è frequente la erronea rappresentazione della realtà sulla quale va a cadere il consenso. L’automatismo dell’invio dell’ordine, l’accertamento della mancanza delle promesse qualità del bene, il ritardo nella consegna sono elementi di un procedimento asservito alle istanze del mercato globale e sottratto a particolari forme di garanzia e controllo. Al pari dei contratti standard, le transazioni virtuali evidenziano il superamento del tradizionale dogma della volontà40, in un sistema rivoluzionato dalle posizioni di forza dei poteri economici.

Al fenomeno telematico e alla sua crescita esponenziale si contrappone, ancora oggi, una certa carenza di norme uniformi41. La neutralizzazione delle distanze e la perdita di fisicità della transazione sono fatti rilevanti che richiedono un ripensamento, a livello europeo, delle regole giuridiche di strutturazione del fenomeno.

Da un lato, occorre sostenere e facilitare il commercio elettronico; dall’altro, serve innalzare i livelli di protezione dei soggetti deboli. A tal proposito, è stato sottolineato che nella società tecnologica «il primato dell’uomo deve sempre essere osservato senza possibilità di critiche o di revisionismi»42.

5. Alla dilatazione dell’ambito applicativo dello strumento contrattuale nei settori considerati fa da contromisura la difficoltà di apprestare adeguata tutela ai soggetti deboli delle contrattazioni. Il passaggio da strumenti di tutela formale a forme di controllo sostanziale (nei contratti del consumatore) e il perfezionamento delle tecniche di scambio (nelle operazioni realizzate col mezzo informatico) non hanno risolto del tutto il problema delle sproporzioni43 e delle asimmetrie contrattuali.

La vita economica e sociale in Italia e in molti paesi europei ha visto, negli ultimi anni, affiorare una grave e ormai lampante crisi, originata da una deviazione del ruolo produttivo dei mercati, dislocati sul piano dell'intermediazione e della mera speculazione finanziaria. Al centro di questa forte criticità si pone ancora il consumatore. La sua instabilità e la sua vulnerabilità sono riconducibili a due ordini di fattori: da un lato, le istituzioni hanno consentito che si accentuassero i processi finanziari in omaggio al principio della libera economia; dall'altro, le forze politico-economiche hanno lasciato inerme il singolo di fronte

37 V. ZENO ZENCOVICH, La tutela del consumatore nel commercio elettronico, in Dir. informazione e informatica, 2000, p. 447 ss.

38 Si rinvia a P.PERLINGIERI, Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, 2003, p. X.

39 Sulle dinamiche del rapporto telematico, v. C.CAMARDI, Contratto e rapporto nelle reti telematiche. Un nuovo modello di scambio, in V.RICCIUTO e N.ZORZI (a cura di), Il contratto telematico, in Tratt. dir. comm.

Galgano, Padova, 2002, p. 1 ss.

40 Sul tradizionale ruolo della volontà nel contratto, v. D.BARBERO, Rilevanza della volontà del negozio, in Studi in memoria di B. Scorza, Roma, 1940, p. 12 ss.

41 Sulla disciplina comunitaria del commercio elettronico, v. Direttiva CE 2000/31.

42 P.PERLINGIERI, Firma digitale e commercio elettronico, in Riv. giur. Molise Sannio, 1/2000, p. 35.

43 È ancora al centro del dibattito giuridico il problema dell’equilibrio normativo nei contratti. Sulla questione, si rinvia, per tutti, a P.PERLINGIERI, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, in ID., Il diritto dei contratti fra persona e mercato, cit., p. 445 ss. Utile è anche il richiamo a: M.COSTANZA, Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Contr. e impr., 1987, p. 432 ss.; F. GALGANO, Squilibrio contrattuale e mala fede del contraente forte, in Contr. e impr., 1997, p. 417 ss.; G.OPPO, Lo

«squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale, in Riv. dir. civ., 1999, I, p. 533 ss.; F.VOLPE, I Principi Unidroit e l’eccessivo squilibrio del contenuto contrattuale (Gross disparity), in Riv. dir. priv., 1999, p. 40 ss.

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all’egemonia della finanza, delle banche e del potere normativo delle imprese, senza affermare l’urgente necessità di difenderlo, attraverso la valorizzazione del ruolo decisionale che ciascuno dovrebbe avere.

È come se si fosse realizzata una certa dissociazione: il cittadino consumatore44 è stato considerato unicamente quale forza lavoro, ignorando la funzione predominante nella scelta dei consumi, delle forme di risparmio e degli investimenti, sui quali hanno maggiore facilità di intervento i persuasori occulti del mercato.

Di là da questi fattori, va rilevato che gli squilibri connessi alle funzioni normative alternative alla legge hanno condotto ad una degradazione della posizione economico- contrattuale del consumatore. Costui è quasi sempre assoggettato al potere di disciplina di particolari rapporti, in cui l’imprenditore, creatore del regolamento, è parte privilegiata e tutelata. Il contratto, oggi, non è più dialogo sui reciproci obiettivi da perseguire, ma è frutto della libera scelta del professionista, che si impone ai singoli individui con la propria forza negoziale.

Questa distorsione è divenuta presupposto di fatto per l’intervento del legislatore comunitario, non più conformativo dell’assetto degli interessi regolati dal contratto, bensì correttivo degli effetti distorsivi del regolamento contrattuale.

Il tradizionale diritto dei contratti offriva all’autonomia privata uno schema attraverso il quale il legislatore predisponeva gli strumenti necessari alla realizzazione degli scopi dei privati. Si trattava di strategie negoziali di cui erano già prefigurati gli effetti. In altri termini, l’ordinamento giuridico era in grado di prevedere e preordinare le conseguenze giuridiche dell’atto di autoregolamentazione degli interessi.

L’attuale sistema dei contratti, nel quale si colloca il consumatore, è invece il risultato di un intervento del legislatore su assetti di rapporti già cristallizzati nella realtà ad opera dell’autonomia privata, il cui evidente carattere normativo necessita di rettifiche, al fine di neutralizzare il risultato irrazionale della disparità di forza tra i soggetti dell’operazione negoziale.

Il diritto comunitario, allora, continua oggi a porsi come decisivo intervento per arginare gli accordi asimmetrici. Il legislatore sovranazionale giunge a promuovere forme di controllo sull’uso, più o meno alterato, che il contraente in posizione di supremazia fa del suo potere45. Il sistema, aperto alla pluralità delle fonti normative, è chiamato ad introdurre rimedi, nell’ottica di un’autonomia da proiettare verso il perseguimento di interessi compatibili con il pieno e libero sviluppo della persona umana.

Il riconoscimento della centralità del consumatore nel sistema degli attuali rapporti economici rafforza l’idea secondo la quale il concreto assetto di interessi regolati dalle parti esige una disciplina che si desume non già dalla mera riconduzione al tipo46, ma dalle

44 Sulle differenze tra il ruolo del cittadino e quello del consumatore nell’Unione europea, v. N.REICH, Il consumatore come cittadino – il cittadino come consumatore: riflessioni sull’attuale stato della teoria del diritto dei consumatori nell’Unione europea, in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, p. 345 ss.

45 Il recepimento delle direttive comunitarie in tema di tutela del consumatore è avvenuto, in Italia, in maniera

“frastagliata” e “asistematica”, ma l’ordinamento appare oggi in grado di apprestare una tutela complessivamente adeguata in favore dei contraenti deboli. Il giudizio positivo sulla portata degli attuali strumenti di tutela del consumatore è espresso da G.M.ARMONE, Tutela dei consumatori, in Tutela dei diritti, V.CUFFARO (a cura di), IPSOA, 2005, p. 201.

46 La critica al “tipo” richiede una rinnovata riflessione sull’interpretazione del negozio, il quale va sempre valutato in termini di meritevolezza, ragionevolezza ed adeguatezza. La distinzione tra contratti tipici e contratti atipici è stata, sovente, oggetto di interpretazioni rigide ed eccessive, collegate ad una metodologia fondata sul meccanismo della sussunzione e della riconduzione meccanica del fatto concreto alla fattispecie astratta. Sulla questione, v. P.PERLINGIERI, In tema di tipicità e atipicità nei contratti, in ID., Il diritto dei contratti, cit., p. 396 ss.

Il ridimensionamento del tipo impone una limitazione al metodo della sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta: cfr. P. PERLINGIERI, Dialogando con due filosofi, ermeneuti del diritto, in ID., L’ordinamento

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peculiarità del caso concreto. Il diritto dei contratti, di là dal radicamento al tipo, è obbligato a riscoprire i principi. Deve trattarsi di principi tali da condizionare il giudizio definitivo sui concreti assetti di interessi. Il controllo di meritevolezza, non più implicito nel tipo, deve riguardare il singolo regolamento predisposto dalle parti, per accertare la rispondenza dell’atto negoziale ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

L’abbandono della tipizzazione contrattuale, quale strumento di controllo e governo dell’autonomia privata e quale forma di verifica a priori circa l’apprezzabilità sociale degli interessi perseguiti, rappresenta la vera innovazione del sistema, chiamato a neutralizzare gli abusi derivanti dalle distorsioni di un’autonomia contrattuale incapace di sottrarsi ad autoritarie forme di controllo47. Il limite al potere di autoregolamentazione48 va inteso non come espressione di contenimento delle funzioni private, ma in termini di conformazione dell’atto al fine di realizzare interessi particolarmente meritevoli di tutela.

L’internazionalizzazione dell’economia conduce, pertanto, a due significativi risultati: il negozio con funzione normativa limita la disciplina dell’operazione economica ad opera del legislatore e il potere del contraente in posizione dominante è arginato dalla funzione correttiva e di controllo dell’autorità giurisdizionale.

In un contesto culturale così teso al rinnovamento, occorre riportare al centro dell’economia il consumatore, da considerare non più soggetto inattivo, ma protagonista delle scelte, artefice di programmi volti a far sviluppare l’economia non secondo le logiche di un mercato senza direzione etico-giuridica49, ma in funzione dei propri interessi esistenziali e patrimoniali.

6. Rispetto alle attuali dinamiche commerciali, il problema centrale è garantire l’effettività della tutela e la salvaguardia degli interessi dell’intera classe dei consumatori50, attraverso gli strumenti ed i rimedi predisposti contro i rischi che si celano dietro le straordinarie occasioni offerte dal progresso economico. La questione, oltre che di rilevanza giuridica, è di portata sociale: alla possibilità di utilizzazione dei mezzi di difesa apprestati dall’ordinamento si accompagna la necessità di un’adeguata conoscenza delle potenzialità offerte dal mercato. Comprendere a pieno le prerogative negoziali, acquisire consapevolezza e coscienza del proprio status rappresentano le migliori opportunità di crescita e di sviluppo.

In questa prospettiva, assume un ruolo decisivo lo strumento informativo51. Da un punto di vista ricostruttivo, due sono i problemi di fondo: garantire un livello minimo di comunicazione fra i soggetti del rapporto contrattuale e tutelare la parte meno informata, al

vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile, Napoli, 2006, p. 459 ss. Nella medesima direzione, N.LIPARI, Prolegomeni ad uno studio sulle categorie del diritto civile, in Riv. dir. civ., 2009, p. 515 ss.

47 Negli ultimi decenni, si sta facendo sempre più ricorso a forme di condizionamento e di controllo dell’autonomia negoziale. Costanti tentativi di “riespansione” dell’autonomia si registrano, però, nella legislazione speciale. Significativo, nel settore delle locazioni di immobili urbani ad uso abitativo, è il riferimento alla disciplina dei cc.dd. patti in deroga, censurata dalla Corte costituzionale e poi sostituita dalla nuova normativa. Sul punto, v. Corte cost., 25 luglio 1996, n. 309, in Giur. cost., 1996, p. 2554 ss., con nota di V.

CUFFARO, Regole e deroghe nella disciplina del contratto di locazione; ID., La resistibile ascesa dei patti in deroga, in Giur. it., 1998, p. 2459 ss.

48 Si rimanda a P.SCHLESINGER, L’autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. it., 1999, p. 229 ss.

49 Per un’analisi della funzione del mercato dal punto di vista etico, v. M.NOVAK, Otto argomenti sulla moralità del mercato, in Bibl. lib., 1993, p. 46 ss. Sull’iniziativa economica come adempimento di un dovere etico, v., per tutti, M.WEBER, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Firenze, 1965, p. 18 ss.

50 C’è chi nutre forti dubbi sulla possibilità di costruire una “categoria” unitaria di consumatori: P.

PERLINGIERI, La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo, in ID., Il diritto dei contratti fra persona e mercato, cit., p. 309.

51 L’informazione è elemento imprescindibile per un equilibrio sostanziale delle parti del contratto. Il legislatore, nel dettare una disciplina speciale dell’informazione, ha inteso perseguire obiettivi di efficienza e di stabilità: v., per tutti, R.COSTI, Informazione e contratto nel mercato finanziario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1993, III, p. 721.

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fine di evitare l’uso deviante dell’informazione52. L’assenza di atteggiamenti cooperativi delle parti genera conseguenze rilevanti: altro è la difficoltà sul piano della trasmissione delle notizie raccolte; altro, invece, è l’acquisizione di un’informazione che arreca vantaggio ad uno solo dei protagonisti della vicenda contrattuale.

Ogni scelta dovrebbe verificarsi sulla scorta di una conoscenza adeguata dei beni da acquistare e dei servizi suscettibili di fruizione. L’estrema varietà delle cause di consumo e le complessità tecnologiche di molti prodotti, però, testimoniano la pratica impossibilità di conseguire esaustive indicazioni sulle potenzialità e sulle qualità intrinseche dei beni oggetto di contrattazione. La questione, allora, si sposta sul piano della responsabilità e dell’autoresponsabilità53: da un lato, si pone l’obbligo della parte in posizione dominante di evitare omissioni, segnalazioni di dati incompleti, condotte fuorvianti; dall’altro, si prospetta il dovere di diligenza del contraente debole, chiamato a gestire sensatamente e con alto grado di riflessione elementi di conoscenza, utili ai fini della concreta manifestazione del consenso negoziale. L’adempimento degli obblighi divulgativi ed esplicativi da parte del produttore e venditore deve incrociare il contestuale esercizio corretto e ragionevole delle informazioni, dirette ad orientare le scelte ed i consumi. In altri termini, si tratta di assumere atteggiamenti responsabili sui diversi fronti, quello della trasmissione delle informazioni commerciali e quello del coordinamento dei dati provenienti dai diversi canali di diffusione.

Se così è, il tema dell’informazione si intreccia inevitabilmente con le vicende della pubblicità54.

Con l’affermarsi delle prime forme di concentrazione monopolistica e con le alterazioni del mercato libero55 comincia a mutare il ruolo ed il funzionamento della pubblicità. Essa, fondamentale veicolo di messaggi e forte strumento di persuasione di massa, rappresenta una dimensione ineliminabile della realtà. La pubblicità, oltre ad essere mezzo comunicativo, è fatto culturale, modello di riferimento, forma di affermazione di valori, spesso tendenti ad una deviazione verso il basso degli orientamenti della società civile.

L’utilizzo dello strumento pubblicitario dà luogo ad una serie di effetti che partono dalla sfera economica per propagarsi all’interno del complesso tessuto sociale e culturale. La pubblicità, in realtà, si traduce in una forma di comunicazione sostanzialmente imposta, alla quale difficilmente ci si può sottrarre, a causa della sua pervasività e della sua intrusività. Se non si tiene conto di questo aspetto, non è possibile individuare le vie da seguire per elaborare efficaci programmi di tutela del destinatario del messaggio.

La normativa comunitaria e la regolamentazione del settore pubblicitario attraverso lo strumento dell’autodisciplina dimostrano la priorità della garanzia della persona umana rispetto alle deviazioni di un sistema tanto articolato quanto contraddittorio.

Il riparo dall’inganno costituisce il fulcro dell’intera disciplina del settore. In tutte le sue forme, l’inganno, falsando la rappresentazione della realtà, incide sulla formazione della volontà dei consumatori, indotti a valutazioni e scelte che altrimenti non compirebbero. La distinzione tra vero e falso, tra opportuno e inopportuno non sempre è agevole, anche in relazione alle adeguate conoscenze e alle capacità di giudizio delle persone raggiunte dal messaggio.

L’inganno pubblicitario non è soltanto quello palese, consistente nella vera e propria manipolazione dei dati di fatto; il consumatore si trova dinanzi ad una menzogna più subdola56, che è quella insita nelle promesse non esplicite, nel linguaggio “iperbolico”.

52 Sulla ricostruzione dell’informazione in termini di bene giuridico, v. P.PERLINGIERI, L’informazione come bene giuridico, in Rass. dir. civ., 1990, p. 326 ss., ora in ID., Il diritto dei contratti, cit., p. 335 ss.

53 P.PERLINGIERI, Il diritto dei contratti fra persona e mercato, cit., p. X.

54 Sulle molteplici forme di pubblicità, v. D.VILLANI, La pubblicità e i suoi mezzi, Milano, 1966.

55 A.PACE, Libertà «del» mercato e «nel» mercato, in Pol. dir., 1993, p. 327 ss.

56 Cfr. A.VANZETTI, La repressione della pubblicità menzognera, in Riv. dir. civ., 1964, I, p. 584 ss.

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Entra in gioco, allora, il grado di resistenza che il singolo individuo può opporre alla pressione esercitata sia in modo esplicito, sia in maniera occulta. Il problema, in sostanza, riguarda il soggetto economicamente debole ma anche culturalmente fragile, non concerne il consumatore maturo, perchè sufficientemente aggiornato, attento ed avveduto.

I problemi che circondano l’informazione, la pubblicità, le dinamiche del consumo riguardano, ancora oggi, il loro contenimento e il loro controllo. A ciò, però, si deve aggiungere il compito essenziale di sgomberare il campo da valutazioni aprioristiche: il consumatore non sempre è debole da tutti gli angoli prospettici; può esserlo dal punto di vista economico e non da quello culturale ed informativo, o viceversa. Spesso, si rinviene una certa ambiguità ideologica nella nozione in oggetto.

Se risultano opportune le proposte di ulteriore intervento politico sui vari settori destinati a garantire il consumatore, non bisogna, al contempo, perdere di vista il contesto complessivo del tema, necessariamente incentrato sulla difesa delle molteplici manifestazioni della personalità dell’individuo consumatore.

La tutela non può essere attuata esclusivamente con una più puntuale disciplina del contratto per adesione, con il controllo di meritevolezza delle condizioni generali di contratto57, con il perfezionamento degli strumenti di trasmissione del consenso attraverso il mezzo informatico, con il potenziamento delle tecniche di vigilanza sui sistemi informativi e pubblicitari. Come è stato autorevolmente sottolineato, «un’adeguata tutela non si realizza né soltanto con gli istituti del contratto, né con quelli della responsabilità civile. Libertà del consenso, errore, forma particolarmente rigida a garanzia di valori forti, recesso e revoca secondo i casi, nullità particolari, virtuali o invalidità speciali, ampliamento di rilevanza della fase contrattuale sono strade utili e quindi da battere, con la consapevolezza però che non sono risolutive»58.

Dalle osservazioni svolte risulta che il perdurante problema della tutela del consumatore passa, di là dalla richiesta di rafforzamento delle garanzie a livello politico, attraverso temi nodali, quali: la formazione, l’istruzione, lo sviluppo della cultura.

7. Nel tessuto economico denso di contraddizioni e profili di instabilità, l’esigenza centrale rimane quella di volgere lo sguardo al consumatore-persona. È la persona, non il soggetto portatore di interessi economici, ad essere baricentro del sistema e punto di riferimento delle decisioni assunte dagli organi di potere.

Mercato e diritti umani, economia internazionalizzata e solidarietà devono continuare ad essere i temi cruciali della riflessione giuridica59.

Occorre allontanare il rischio della mercificazione dei rapporti60, recuperare la dimensione morale dell’economia61, per indirizzare le scelte alla realizzazione dei valori personalistici e solidaristici. Lo sfrenato potere delle strutture globali non può indebolire i valori della dignità62 e dell’eguaglianza. Il mercato deve scoprire nuove funzioni, nella prospettiva dell’etica63, la quale può certamente indicare limiti e rimedi64.

57 Il controllo di meritevolezza delle condizioni generali di contratto impone una valutazione delle clausole contrattuali in termini di conformità del loro contenuto ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

58 P.PERLINGIERI, La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo, cit., p. 310.

59 A tal proposito, si rinvia a N.LIPARI, Riflessioni di un giurista sul rapporto tra mercato e solidarietà, in Rass. dir. civ., 1995, p. 32 ss.

60 In proposito, v. M.J.RADIN, Justice and the market domain, in J.W.CHAPMAN E J.R.PENNOCK (a cura di), Markets and Justice, New York-London, 1989, p. 187 ss.

61 E.HOPPMANN, Morale e sistema di mercato, in Biblioteca della libertà, 1990, p. 38 ss.

62 La dignità è ragione fondante di tutta l’esperienza giuridica: G.P.CALABRÒ, Valori supremi e legalità costituzionale. Diritti della persona e democrazia pluralistica, Torino, 1999, p. 166.

63 Così, M.R.FERRARESE, Diritto e mercato. Il caso degli Stati Uniti, Torino, 1992, p. 72. Sull’etica nella distribuzione della ricchezza, v. A. SEN, Problemi etici nella distribuzione del reddito: aspetti nazionali ed internazionali, in ID., Risorse, valori e sviluppo, Torino, 1992, p. 89 ss. P.B. HELZEL, La valorizzazione-

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