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Venerdí, 6 Novembre 2020, ore 18.00 (CEST)
La tutela del condominio consumatore
Programma
RELATORE
Fabrizio Casano
Avvocato
A) Il concetto di condominio-consumatore;
La qualità di consumatore FONTE NORMATIVA :
Il codice del consumo, che trova origine nel D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005, a oggi integrato dai
decreti legislativi 221 del 23 ottobre 2007, 130 del 6 agosto 2015 e 8 del 15 gennaio 2016. costituisce una vera e propria pietra miliare nella tutela dei diritti dei consumatori,
IL CONCETTO DI CONDOMINIO-CONSUMATORE:
Secondo un più che consolidato orientamento giurisprudenziale (nazionale), il condominio costituisce a tutti gli effetti, nei rapporti con i terzi professionisti un consumatore.
NE DERIVA CHE LA TUTELA PREVISTA DAL CODICE DEL CONSUMO si applica ai contratti che il medesimo stipula con un professionista, vale a dire con «la persona fisica o giuridica che agisce
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario» (art.3 del codice).
In tale contesto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il condominio continua ad essere, anche a seguito della legge di Riforma del condominio (legge 220/2012),- un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti.
b) L’interpretazione della Corte di Giustizia Europea e sue direttive.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NELLA CAUSA C-329/19
QUESTIONE GIURIDICA PRINCIPALE: LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/13/CEE, LA SENTENZA C.329/19 DEL 02/04/2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
art. 8 della direttiva 93/13 CEE stabilisce che gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più severe, computabili con il Trattato sull’Unione Europea, per garantire un
livello più elevato per il consumatore.
La normativa italiana di riferimento
artt. 1117 c.c. al 1137 c.c., Codice Del Consumo d.lgs 2006/2005 art. 3 co. 1 (modificato dal d.lgs. 221/2007)
che definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
PUNTI SALIENTI EVIDENZIATI NELLA SENTENZA C-329/19 CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
- gli Stati membri possono mantenere o adottare misure più stringenti a tutela dei consumatori (art. 8 della direttiva 93/13);
- la Corte di Cassazione italiana ha sviluppato un orientamento giurisprudenziale che tutela maggiormente il condominio come soggetto giuridico che non è una persona fisica nel diritto italiano.
- il dettato della Corte di Giustizia Europea non contrasta in tal modo con la normativa nazionale a tutela del condominio-consumatore nonostante esso non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva.
c) gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione in materia.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 24 luglio 2001, n. 10086
Contratti - Tutela del consumatore - Nozione di consumatore - Condominio - Disciplina dei contratti del consumatore - Contratto stipulato dall'amministratore di un condominio con un professionista - Applicabilità – Fondamento
Al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applicano, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, gli artt. 1469 bis e seguenti c.c., atteso che
l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 16 maggio 2017, n. 12164
in tema di: Condominio negli edifici - Controversie - Contratto concluso da un amministratore di condominio con un professionista - Disciplina di tutela del consumatore Applicabilità - Fondamento
Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Nel caso di specie, relativo ad una
controversia insorta tra un condominio e l'impresa adibita alla manutenzione dell'ascensore del
fabbricato, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha confermato l'ordinanza impugnata con la quale il giudice adito dalla società ricorrente aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di quella per territorio del tribunale di Napoli in forza di una pattuizione, contenuta nel contratto di manutenzione e debitamente sottoscritta dalle parti, con la quale si prevedeva in via esclusiva quale foro
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 22 maggio 2015, n. 10679
in tema di: Condominio negli edifici - Amministratore - Contratti - Contratto stipulato dall'amministratore di un condominio con un professionista -
Al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di
gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la normativa a tutela del consumatore, atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale
Corte d'Appello Napoli, Sezione 3 civile Sentenza 13 luglio 2020, n. 2569
-in tema di: Condominio, Amministratore - Contratti - Professionisti - Disciplina consumatori - Applicabilità
In tema di contratti, al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi
partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.
d) Considerazioni conclusive a cui è pervenuta la Corte di Giustizia Europea;
- la Corte di Giustizia Europea ha “confermato” il concetto di “condominio-consumatore”.
- estensione dell’applicazione della direttiva 93/13 CEE a soggetti che non siano definiti espressamente consumatori ai sensi della stessa;
- recepimento da parte della Corte di Giustizia Europea di una forte elaborazione giurisprudenziale di legittimità del Giudice italiano;
- definizione “impropria” nella sentenza c329-19 di condominio come persona giuridica.
- la costante applicazione del concetto di “ente di gestione” al condominio da parte della giurisprudenza italiana;