• Non ci sono risultati.

ALEA JACTA EST. NOVITA’ INCIDENTI SUL RISARCIMENTO DEL DANNO. LA PROCEDURA EXTRAGIUDIZIALE DI INDENNIZZO.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ALEA JACTA EST. NOVITA’ INCIDENTI SUL RISARCIMENTO DEL DANNO. LA PROCEDURA EXTRAGIUDIZIALE DI INDENNIZZO."

Copied!
19
0
0

Testo completo

(1)

TAGETE 4-2006 Anno XII

1

ALEA JACTA EST.

NOVITA’ INCIDENTI SUL RISARCIMENTO DEL DANNO.

LA PROCEDURA EXTRAGIUDIZIALE DI INDENNIZZO.

Dr. Marco Frola *

Il tema rappresenta l’opportunità per un analisi a mente fredda degli ultimi sviluppi riguardanti la materia assicurativa e quella dell’Rc auto in particolare.

Il cosiddetto Codice delle Assicurazioni inoltre è, per gli operatori del settore, un tema di amplissima portata che sicuramente ci occuperà per molti mesi ancora per approfondire e interpretare tutte le pieghe dell’articolata legislazione.

Prima di affrontare nello specifico il tema della procedura extragiudiziale di indennizzo così come prevista dalla nuova legge, farò alcune precisazioni di carattere generale.

* Direttore Ramo Sinistri Fondiaria-Sai Assicurazioni, Torino ABSTRACT

This paper deals with extrajudicial procedure of indemnity which, in the New Insurance Code, is regulated by artt. 143-150.

The basic rule of extrajudicial payment procedure is art. 148, which will regulate every kind of damage until artt.. 149 and 150 will be effective.

(2)

TAGETE 4-2006 Anno XII

2

Desidero evidenziare alcuni punti sul tema per contribuire, attraverso il punto di vista di un assicuratore, al dibattito relativo al quadro legislativo e giurisprudenziale in cui ci veniamo a trovare.

Sicuramente negli ultimi mesi trascorsi, che sono anche stati gli ultimi della legislatura appena conclusa, si è assistito ad una vera e propria frenesia legislativa. Oltre al cosiddetto Codice delle Assicurazioni di cui, ripeto, sarà necessario ancora del tempo prima di darne compiuta realizzazione anche a causa della imponente opera di delegificazione e il ricorso sistematico a regolamenti attuativi, abbiamo avuto la riforma del codice di procedura civile e, più recentemente, la legge 102/2006 titolata

“Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali” che ha introdotto il rito del lavoro per i procedimenti riguardanti i danni fisici e mortali.

Su quest’ultimo provvedimento francamente non mi sento di dire nulla, visto che è molto difficile capirne le effettive motivazioni e valutarne gli eventuali vantaggi. Ad oggi l’effetto è ancora poco evidente, ma ritengo che contribuirà non poco a complicare maggiormente la situazione.

Sul Codice delle Assicurazioni in generale vorrei ancora dire un paio di cose.

La prima riguarda legge delega che, ritengo, avesse dato un ambito di operatività al Governo per la redazione dei decreti legislativi, ben delimitato. Probabilmente tale

(3)

TAGETE 4-2006 Anno XII

3

ambito è stato sfruttato al massimo e forse, dice qualcuno, anche oltre, per quanto riguarda, ad esempio, il cosiddetto indennizzo diretto, introdotto, come si sa, all’ultimo momento e sulla spinta di ragioni forse più emozionali che oggettive.

Inoltre mi sembra davvero che si possa dire, con Marco Rossetti, che in un recente convegno a Torino ha titolato il suo intervento “Prime riflessioni sul nuovo codice delle assicurazioni- Un occasione perduta”.

In che senso si può parlare di occasione perduta? Sicuramente perché si è ancora una volta caduti nel classico errore di volere molte cose ma non poterle attuare tutte e nel modo desiderato.

Volere una riforma ed una razionalizzazione globale di tutte le norme riguardanti l’assicurazione è sicuramente un fine positivo. Poterci riuscire, in particolare nel settore RC auto, dove le normative più svariate e lunghi anni di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale si sono intrecciate in modo continuo, è cosa molto più complicata. Il legislatore si è trovato perciò a dover fare delle scelte, alcune pienamente consapevoli, altre molto meno, che hanno reso il risultato finale non esente da critiche.

Sono state mantenute leggi preesistenti ed escluse altre senza una apparente ragione, i problemi di interpretazione che ancora erano in discussione precedentemente, se

(4)

TAGETE 4-2006 Anno XII

4

possibile, sono ancora aumentati ed infine, emerge un basso livello qualitativo generale, sia dal punto di vista della logica giuridica che della sintassi normativa. Un punto quest’ultimo già evidenziato da più parti.

Probabilmente alla fine è stata la fretta una cattiva consigliera e, forse, la necessità, anche politica, di gettare nella mischia a tutti i costi novità legislative importanti, anche se non specificatamente previste dalla legge delega, come l’indennizzo diretto, che hanno in definitiva reso il quadro più complesso anziché semplificarlo.

Purtroppo uno dei punti deboli che nella legislazione del mondo assicurativo vediamo emergere spesso e che in questo nuovo codice diviene addirittura la regola, è l’incompletezza della norma iniziale e la necessità di rimandare sempre a successivi regolamenti attuativi. Già è stato così nella legge 57/2001, ancor più oggi nella legislazione del nuovo codice per il quale occorreranno oltre 140 regolamenti attuativi al fine di dare completezza alla normativa e dove, per alcuni di questi, anche su materie importanti, i termini previsti sono stati già superati e non si vede all’orizzonte la possibilità di definire una volta per tutte il quadro.

Non ci resta pertanto che affrontare lo stato degli atti e provare ad analizzare nel dettaglio le norme.

(5)

TAGETE 4-2006 Anno XII

5

Il tema che mi è stato affidato è quello della procedura extragiudiziale di indennizzo che, nel nuovo codice, è disciplinata dagli articoli che vanno dal 143 al 150.

Ovviamente farò riferimento solo ad alcune di queste norme.

La norma cardine del processo di liquidazione extragiudiziale è l’art. 148, che sino a quando non saranno operativi gli art. 149 e 150 relativi al cosiddetto indennizzo diretto, varrà per tutte le tipologie di sinistri.

Si tratta di una norma piuttosto articolata (11 commi) che ha riassunto in sé normative preesistenti, regolandole e disciplinandole in modo, bisogna comunque dirlo, sufficientemente chiaro e completo.

Primo punto da evidenziare è che questa rimane la procedura risarcitoria ordinaria, se e quando si arriverà all’indennizzo cosiddetto diretto esso sarà comunque un eccezione, anche se di portata estremamente rilevante.

Al di là dell’indennizzo diretto dunque, la procedura ex art. 148 si applicherà sempre nei seguenti casi: nei sinistri tra più di due veicoli, in quelli in cui uno dei due veicoli non sia a motore (auto-bicicletta ad esempio), in presenza di danni alla persona del conducente non responsabile di entità superiore al 9%, in caso di danni alla persona del conducente che abbia concorso a causare il sinistro a prescindere dal grado di responsabilità e dai

(6)

TAGETE 4-2006 Anno XII

6

postumi derivati e qualora vi siano danni patiti dal terzo trasportato disciplinati dall’art.141 del Codice.

La norma sostanzialmente riprende l’art. 3 della legge 39/1977, che era già stato integrato e modificato dall’art. 5 della legge 57/2001.

Importante per dare una quadro completo è il combinato disposto con l’art. 145 titolato

“Proponibilità dell’azione di risarcimento” al quale dovremo spesso fare riferimento.

Vediamo i punti di principali novità.

Il primo tema riguarda la richiesta di risarcimento. Il terzo danneggiato che intenda svolgere domanda risarcitoria deve innanzitutto inviare la propria lettera di richiesta all’impresa che assicura il veicolo responsabile a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (comma 1) secondo le modalità descritte dall’art.145.

Tralascio i problemi interpretativi sulla portata delle modalità di invio della raccomandata, già ampiamente discussi e risolti nel passato dalla giurisprudenza, per dedicare qualche minuto ad un importante aspetto già presente nel citato art. 5 della legge 57/2001 e cioè l’aspetto formalistico imposto anche al richiedente al fine di attivare la procedura di risarcimento.

(7)

TAGETE 4-2006 Anno XII

7

Il nuovo codice ha ribadito, per la compagnia di assicurazione, l’imposizione di ferrei e ineludibili tempi entro cui procedere a formulare l’offerta di risarcimento, e come contraltare nei confronti del danneggiato, ha esplicitamente previsto che la richiesta di risarcimento, inviata secondo le modalità previste dall’art.145, debba obbligatoriamente contenere alcuni elementi conoscitivi elencati dai commi 1 e 2 dell’art.148.

Per i sinistri con soli danni a cose essi sono: la denuncia redatta secondo l’art.143 (altra norma su cui torneremo tra poco), il codice fiscale degli aventi diritto, il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere periziate.

Per i danni a persona o in caso di decesso, è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto, la descrizione delle circostanze in cui è avvenuto il sinistro, i dati relativi all’età all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite (con dichiarazione medica di guarigione con o senza postumi permanenti), la dichiarazione prevista dal 2 comma dell’art. 142 del codice, e cioè di non avere diritto a prestazioni di assicuratori sociali e, in caso di morte, lo stato di famiglia del deceduto.

Come si vede si tratta di elementi in tutto o in parte già presenti nella vecchia normativa che il nuovo codice ha ribadito con chiarezza, evidenziando in tal modo che se l’assicuratore ha obblighi precisi e pesantemente sanzionati non può, d’altro lato, non essere messo nelle condizioni di poter valutare adeguatamente il danno e la relativa responsabilità.

(8)

TAGETE 4-2006 Anno XII

8

Il riferimento all’art. 143 fatto in merito alla procedura di risarcimento per danni a cose richiama il concetto di denuncia di sinistro, espressamente descritto nella citata norma.

Va evidenziato che la norma presenta sul punto della denuncia aspetti importanti che danno a questa importante fase dell’iter liquidativo maggiore pregnanza rispetto a prima.

Innanzitutto l’obbligo di denuncia viene esteso ad ogni tipologia di sinistro sanando i dubbi interpretativi della vecchia normativa che menzionava espressamente solo “lo scontro” tra due mezzi.

Inoltre l’articolo precisa che la denuncia va presentata da ciascun conducente o, se diversi, da ciascun proprietario nei confronti della propria impresa assicuratrice, ma soprattutto viene citato espressamente l’art. 1915 del codice civile che sanziona la mancata presentazione di denuncia.

Al di là della difficoltà di applicare concretamente le sanzioni previste da questo articolo del codice civile è importante il richiamo nella nuova normativa, sia in ottica futura di indennizzo diretto sia per dare importanza alla dichiarazione esplicita dei soggetti

(9)

TAGETE 4-2006 Anno XII

9

coinvolti che, se mancante, per omissione dolosa o colposa potrebbe far perdere o compromettere il diritto al risarcimento.

L’articolo 148 propone a questo punto gli obblighi per l’impresa di assicurazione che, dal momento della ricezione della documentazione citata, ha termini temporali, come detto, perentori e precisi per formulare al danneggiato una congrua offerta per il risarcimento oppure per comunicare specificatamente i motivi per i quali ritiene di non fare l’offerta.

In caso di danni a cose il termine è di 60 giorni (ridotto a 30 se il modulo di denuncia, redatto ai sensi dell’art. 143, è sottoscritto da entrambi i conducenti, dando in tal caso per assodate le modalità di sinistro indicate, sino ovviamente a prova contraria), in casi di lesioni fisiche o di decesso tale termine è di 90 giorni.

Sul tema dei danni fisici è opportuno qualche approfondimento. Al comma 3 la norma prevede che, in pendenza del termine di 90 gg., il danneggiato non può rifiutare di sottoporsi agli accertamenti necessari per valutare i postumi permanenti o temporanei.

In caso di rifiuto ovviamente i termini restano sospesi.

Il danneggiato ha pertanto l’obbligo di sottoporsi a visita medico legale che la compagnia dovrà disporre in tempo utile per rispettare la tempistica prevista.

(10)

TAGETE 4-2006 Anno XII

10

Sul punto della mancata o ritardata visita da parte del danneggiato è importante l’organizzazione delle imprese. Sarà infatti onere della compagnia precostituirsi la prova dell’invio al danneggiato di una comunicazione con la quale si richiede la visita medica e verificare costantemente se tale richiesta è stata adempiuta o no.

Un altro punto importante di tutto il processo di liquidazione è quello stabilito dal comma 5 dell’art. 148, nel quale si stabilisce nei confronti dell’assicuratore che, “in caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni, in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 (e cioè quelli relativi alla formulazione dell’offerta) decorrono nuovamente dalla data di ricezione di dati o dei documenti integrativi”.

Questa norma segna una importante novità rispetto alla legge 57/2001 e ritengo sani una volta per tutte i dubbi interpretativi sulla famosa “richiesta di integrazione” che nella previgente normativa creò non pochi problemi anche operativi.

La legge 57/2001 stabiliva che la mancanza della richiesta di integrazione da parte della compagnia fosse pesantemente sanzionata, ciò generò dei problemi interpretativi su come andasse giudicata l’assenza di tale richiesta, poiché la norma prevedeva che essa andasse fatta solo se la mancanza dei dati pregiudicasse la possibilità di formulare una congrua offerta.

(11)

TAGETE 4-2006 Anno XII

11

Inoltre spesso l’istituto di vigilanza valutò questa presunta mancanza in modo estremamente arbitrario, comminando sanzioni talvolta in caso di mancanza di richiesta di integrazione, talvolta in caso di assenza dell’offerta oppure addirittura sanzionando tutte e due le fattispecie contemporaneamente.

La nuova norma appare invece chiara: l’assicuratore dovrà valutare in concreto il contenuto della richiesta danni ex art.145, i cui elementi sono tassativi e dovrà, in caso di mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti, richiedere al danneggiato tale documentazione, senza sanzione però in caso di omissione. Ovviamente in tal caso i termini continuano a decorrere dal momento della ricezione della documentazione iniziale.

La nuova normativa che appare, pertanto, aver superato tutti i dubbi interpretativi segnalati, obbliga l’impresa ad organizzare in modo ancor più efficace gli uffici sinistri sia nella ricezione della corrispondenza che nell’istruzione del danno, ma dall’altro sancisce, in modo definitivo, che gli obblighi previsti per il danneggiato di fornire gli elementi previsti dalla normativa sospendono i termini per l’assicuratore di formulare offerta o diniego, sino a che tale obbligo non sia adempiuto.

(12)

TAGETE 4-2006 Anno XII

12

Nessuna sostanziale novità invece per i commi seguenti (il 6, il 7 e l’8) nei quali si stabiliscono modi e tempi per il pagamento susseguente alla formulazione dell’offerta:

15 giorni nel caso di accettazione o espresso rifiuto, 30 giorni in caso di silenzio del danneggiato, decorsi i quali l’assicuratore è tenuto comunque all’invio della somma.

Qualora poi si sia in presenza di assistenza legale l’assicuratore sarà tenuto a richiederne adeguata documentazione probatoria e ad inserire separatamente in quietanza l’importo relativo alle spese legali (comma 11). Qualora tale importo sia inviato separatamente al professionista l’assicuratore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al danneggiato. Anche su questo punto nessuna novità rispetto a quanto previsto dalla legge 57/2001.

Al comma 10 invece si registra una novità sostanziale in tema di sanzioni dovute a inerzia o non corretto comportamento dell’assicuratore.

Precedentemente infatti era data facoltà al giudice, che accertasse una violazione della normativa sui tempi oppure una offerta palesemente incongrua rispetto a quanto accertato in corso di causa, di irrogare direttamente nel dispositivo della sentenza una sanzione all’assicuratore inadempiente.

(13)

TAGETE 4-2006 Anno XII

13

Con il comma citato invece il legislatore ha concesso al giudice, che accerti in corso di causa che la somma offerta sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di rivalutazione e interessi, solo di trasmettere all’ISVAP contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza al fine di valutare la violazione delle norme dell’art.148.

A questo punto il processo previsto dal codice delle assicurazioni per la gestione extragiudiziale dei sinistri Rc auto va nuovamente a collegarsi all’art. 145 dello stesso codice. E’ infatti dal combinato disposto dell’art. 148 e dell’art. 145 che si delinea, a mio parere, una sostanziale novità della procedura ed anche uno dei punti della normativa più chiari di tutto il sistema.

Infatti emerge chiaramente che solo esaurito il processo previsto dall’art.148 ed in caso di non soddisfazione da parte del danneggiato, potrà avviarsi la fase giudiziale con l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile.

Testualmente il comma 1 dell’art.145 dispone che tale azione possa essere esperita “ solo dopo che siano decorsi 60 giorni, ovvero 90 in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazioni il risarcimento del danno… avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall’art.148”.

(14)

TAGETE 4-2006 Anno XII

14

Una prima importante novità è che il cosiddetto spatium deliberandi, e cioè il periodo concesso a all’assicuratore per istruire il danno e formulare l’offerta oppure rifiutare il risarcimento, viene bipartito in due termini distinti, a seconda si tratti di danno alla persona o danno alle cose, esattamente come previsto dalla procedura per l’offerta da parte della compagnia .

Dubbi interpretativi nel senso di una differenziazione dei termini temporali a seconda della tipologia del sinistro, c’erano già stati in precedenza quando la norma prevista dall’art.3 della legge 39/1977 e riformata dalla legge 57/2001 mal si legava con l’art.

22 della legge 990/1969 che prevedeva un unico termine di 60 giorni.

Il nuovo codice delle assicurazioni almeno su questo punto ha stabilito principi chiari e netti.

In particolare se, come deve essere, la finalità del legislatore è stata quella di accordare un congruo termine all’assicuratore al fine di arrivare ad una offerta in termini ragionevoli e su basi certe e come ulteriore diretta conseguenza quella di ridurre le controversie in ambito Rc auto, si ritiene giustamente che sia necessaria, innanzitutto, la collaborazione del danneggiato.

(15)

TAGETE 4-2006 Anno XII

15

Da qui discende pertanto il formalismo richiesto sui dati necessari per l’assicuratore al fine di formulare l’offerta e cioè gli elementi obiettivi tassativamente previsti, come ampiamente detto, dall’art. 148 e gli elementi soggettivi, consistenti sostanzialmente nella possibilità di valutazione del danno, perizia sul veicolo in caso di danno materiale quindi disponibilità alla visione del mezzo, visita medico legale in caso di lesioni, con disponibilità in tal senso da parte del danneggiato.

Da parte dell’assicuratore poi, decorso il termine previsto dalla legge, dal momento in cui possiede tutti gli elementi per formulare l’offerta oppure per negarla, nasce un vero e proprio obbligo in tal senso che, se violato, può portare, anche a pesanti sanzioni pecuniarie.

A questo punto e solo a questo punto, se il danneggiato non è soddisfatto dell’offerta oppure se ritiene che il diniego alla stessa non sia giustificato, potrà proporre l’azione giudiziaria per ottenere quanto richiesto.

Pertanto vorrei a conclusione del ragionamento tornare a leggere testualmente parte dell’art. 145 per rimarcare ancora che solo una lettura congiunta di questa norma e dell’art.148 consente di individuare la corretta disciplina del processo extragiudiziale così come previsto dal nuovo codice.

(16)

TAGETE 4-2006 Anno XII

16

Dunque l’azione giudiziale può essere proposta “solo dopo che siano decorsi 60 giorni ovvero novanta decorrenti da quello in cui i danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno… avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall’art.148”.

Come si vede il legame tra le due norme è evidente e due processi perfettamente legati:

il danneggiato invia all’assicuratore una richiesta completa di tutti gli elementi e nel caso questi manchino è onere dell’assicuratore richiederli e i termini tornano a decorrere solo al ricevimento degli stessi.

Decorso poi il tempo previsto dallo spatium deliberandi di 60 o 90 giorni l’assicuratore dovrà formulare offerta o dichiarare il diniego alla stessa, Decorso lo stesso termine (e non prima) il danneggiato potrà ricorrere all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore stesso.

Punto importante è che se gli elementi essenziali mancano e l’assicuratore richiede l’integrazione restano interrotti non solo i termini per l’offerta ma anche quelli per poter proporre l’azione diretta che risulterebbe in caso diverso inutilmente anticipata, frustrando di conseguenza la volontà di ridurre il contenzioso e quindi l’economicità della procedura.

(17)

TAGETE 4-2006 Anno XII

17

Ovviamente se l’assicuratore resta inerte anche di fronte ad una lettera di richiesta danni priva degli elementi previsti dalla norma e non li richiede al danneggiato ai sensi del comma 5 dell’art. 148, i termini decorrono e il danneggiato potrà proporre l’azione diretta allo scadere degli stessi.

Ci pare che così interpretate le norme che abbiamo esaminato possano dare un vero e positivo contenuto alla riforma generale del risarcimento dell’Rc auto. Ovviamente il vero banco di prova sarà, come sempre, la prassi quotidiana che, speriamo, possa liberarsi da tutti gli elementi di ulteriore complicazione che ancora sono presenti.

Uno di questi ci pare possa essere il comma 4 dell’art. 148. In questo punto della norma si stabilisce che i termini per la proponibilità dell’azione diretta non si sospendono in caso di richiesta da parte della compagnia ai competenti organi dell’acquisizione di un verbale di sinistro.

Ora poiché la prassi evidenzia che normalmente occorrono 90 o 120 giorni per acquisire tali documenti, sarebbe stato opportuno che il citato comma, conferendo alla compagnia la possibilità di acquisizione, prevedesse la sospensione dei termini in tale periodo. Altrimenti si rischia in molti casi che la compagnia debba essere costretta a formulare l’offerta o a dichiarare il rifiuto alla stessa senza aver potuto esaminare elementi istruttori importanti o addirittura essenziali sul punto della responsabilità

(18)

TAGETE 4-2006 Anno XII

18

Infine come ultima notazione evidenzio che, molto opportunamente, nel nuovo codice non si menziona più l’obbligo introdotto dalla legge 273/2002 che aveva modificato l’art. 5 della legge 57/2001 introducendo l’obbligo di presentazione, entro tre mesi dalla liquidazione del danno materiale, la fattura di riparazione del mezzo con il diritto all’impresa di ripetizione dell’importo pagato in caso di inadempienza. Norma sostanzialmente inapplicabile, di fatto inapplicata e probabilmente anche di dubbia costituzionalità.

A conclusione del mio intervento ritengo sia utile fornire alcuni elementi generali sulla situazione del mercato. Molto sinteticamente il nuovo codice della assicurazioni interviene in un momento in cui il mercato evidenzia le seguenti caratteristiche:

frequenza stabile da un paio di anni con qualche modesto segnale di ripresa nei primi mesi del 2006 ma tutto da confermare, costo medio in continua ascesa soprattutto per il danno materiale, incidenza del danno fisico (20% circa su totale) ancora attestato al doppio rispetto a tutti gli altri paesi europei, costo medio del danno fisico positivamente contenuto per effetto delle tabelle sulle micropermanenti.

Dunque una scenario ancora in parte problematico. Andando a rivedere quanto da noi auspicato in altri convegni da sempre abbiamo richiesto una riforma complessiva dell’RC auto e dei criteri liquidativi in particolare che, sulla base dei nostri principi

(19)

TAGETE 4-2006 Anno XII

19

giuridici, dettasse regole certe comportamenti precisi per tutte le parti in causa e soprattutto equi criteri di liquidazione in un ambito di discrezionalità limitato ma sicuro.

Oggi la riforma l’abbiamo avuta, ma mi pare che nemmeno adesso possiamo guardare al domani con assoluta tranquillità.

Qualcuno arriva a dire che i problemi anziché risolversi si sono complicati, non mi pare completamente vero anche se tutti guardiamo i prossimi sviluppi, in particolare per quanto riguarda l’indennizzo diretto, con un po’ di apprensione.

Sarà essenziale vedere innanzitutto se i regolamenti attuativi risponderanno pienamente alle esigenze di chiarezza, praticità e anche di precisione che una materia difficile e complessa come questa richiede.

Sarà poi importante capire anche in quale clima si svilupperanno i prossimi passaggi, se tutti gli attori del sistema, autorità di controllo comprese, procederanno in modo univoco oppure se si aprirà una nuova fase di dibattito o peggio di contrapposizione.

Riferimenti

Documenti correlati

Da tali considerazioni ne discende, in conclusione, che pure la revoca illegittima dell'incarico dirigenziale può essere causa di danno alla personalità

917 (recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”), dispone infatti: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei

Infatti, per effetto di tale riconoscimento, la riduzione della capacità lavorativa ge- nerica è ora pregiudizio risarcibile come componente di quel danno, sicché, per otte- nere

La rivalutazione - si motivava - della somma liquidata con riferimento dalla data del fatto illecito, vuole reintegrare il danneggiato nella situazione patrimoniale

Quest’ultima, deve far emergere sia la patologia (com’è noto, senza un danno psichico, si versa nell’ipotesi di mero danno morale), sia il nesso causale tra comportamento

- la quantificazione deve effettuarsi senza avere riguardo per la situazione patrimoniale della vittima (la c.d. In relazione al secondo principio il Consiglio d’Europa rileva

Rispetto, poi, alla lamentata disparità di posizioni tra l’assicurato e la compagnia di assicurazione (in relazione al confronto tra una parte debole ed un

- Con due o più medici dello stesso studio in qualità di fiduciario della Compagnia, di medico di parte, di CTU ed eventualmente di certificatore pubblico e/o privato.. - Con