• Non ci sono risultati.

93, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e dei loro superstiti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "93, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e dei loro superstiti"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 34 del 19 agosto 1981

Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Rivalutazione triennale delle rendite.

Con decreto ministeriale del 15 aprile 1981 (allegato n. 1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 27 luglio 1981, è stata fissata in L. 12.800.000 (dodicimilioniottocentomila), con effetto dal 2 marzo 1980, la retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite costituite, ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e dei loro superstiti.

Pertanto l'Istituto procederà alla riliquidazione di tutte le rendite anzidette, in corso di godimento alla data del 2 marzo 1980 e di quelle successivamente costituite, ai fini dell'adeguamento delle prestazioni alla nuova misura retributiva.

La riliquidazione delle rendite, con relative operazioni di conguaglio, sarà effettuata da questa Direzione generale che ne darà comunicazione ai beneficiari.

Allegato n. 1 alla circ. n. 34/1981

Il Ministro Segretario di Stato

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con

IL MINISTRO DELLA SANITA'

VISTO l'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, che prevede la rivalutazione triennale delle rendite, in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione, alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi;

VISTE le retribuzioni dei medici radiologi accertate su base nazionale per gli anni 1977/1979;

CONSIDERATO che nel triennio 1977/1979 è intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura pari al 45,02 per cento;

VISTA la nota n. 10/1/385 del 14 novembre 1980, con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i dati per la rivalutazione triennale delle rendita in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive, approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 ottobre 1980;

RITENUTA la necessità di procedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite;

DECRETA

Con effetto dal 2 marzo 1980, la retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 12.800.000 (dodicimilioniottocentomila).

Riferimenti

Documenti correlati