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Oggetto: Prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

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Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 27 del 2 Luglio 2007.

Oggetto: Prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Rivalutazione dal 1° gennaio 2003.

Riliquidazione delle rendite per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Quadro Normativo

• D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 : “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo I - Capo V

• Legge n. 251 del 10 maggio 1982 : “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”

• Legge n. 41 del 28 febbraio 1986 : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1986)".

• Circolare n. 56 del 6 novembre 1991 : “Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991”.

• Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 : "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144". Art. 11.

• Circolare n. 42 del 25 settembre 2006 : "Prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive. Rivalutazione 1° luglio 2005.

• Circolare n. 9 del 10 febbraio 2006 : "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale e settore agricolo. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2005.

• Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 414 del 30 ottobre 2006 : “Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Inail in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle stesse per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006".

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 gennaio 2007 : “Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle stesse prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" (G.U. n. 77 del 2 aprile 2007) 1.

PREMESSA

Sulla base del decreto ministeriale citato nel Quadro Normativo, è stata approvata2 la rivalutazione delle prestazioni economiche in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Istituto procede con decorrenza 1° luglio 2006 alla rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, calcolata dall'ISTAT nella misura dell' 1,7 per cento.

Oltre alla predetta operazione occorre, altresì, procedere alla rideterminazione delle retribuzioni convenzionali precedentemente stabilite a partire dal 1° gennaio 2003. Ciò in quanto nel corso del secondo semestre del 2006 si è completato l'iter di acquisizione dei dati economico retributivi necessari

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all'accertamento della misura della variazione percentuale prevista3.

Conseguentemente, accertato che la retribuzione dei medici radiologi ospedalieri nel periodo intercorrente tra gli anni 2000 e 2002 è aumentata del 10,44 per cento, la nuova retribuzione convenzionale annua, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è pari ad Euro 45.293,32 , cioè aumentata del 10,44 per cento rispetto a quella presa a base per l'ultima rivalutazione al 1° gennaio 2001 (41.011,70 x 1,1044).

La nuova retribuzione riassorbe l'incremento ISTAT applicato dal 1° luglio 20024.

Condizione simile a quella di cui sopra si è verificata nel periodo intercorrente tra gli anni 2002 e 2004, in cui la retribuzione è aumentata dell' 11,01 per cento rispetto a quella presa a base per l'ultima rivalutazione riferita all'anno 2003, e, pertanto, la nuova retribuzione convenzionale annua a decorrere dal 1° gennaio 2005 è pari a euro 50.280,11 (45.293,32 x 1,1101).

La nuova retribuzione riassorbe l'incremento ISTAT applicato dal1° luglio 2004.

Pertanto, le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione di raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono le seguenti:

L'importo dell'assegno una tantum per i superstiti dei medici radiologi è rapportato alle predette retribuzioni secondo le seguenti percentuali:

• un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;

• un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;

• un sesto negli altri casi.

RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO

La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha già provveduto alla riliquidazione delle rendite in corso e delle altre prestazioni economiche ad esse collegate, sulla base delle retribuzioni di cui alla tabella sopra riportata.

Detta retribuzione si applica:

• in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti e dell'assegno una tantum a decorrere dal 1° gennaio 2003;

• in sede di rivalutazione delle rendite in corso di godimento a tale data.

Il pagamento dei conguagli relativi alla riliquidazione delle rendite è stato effettuato con il rateo di giugno 2007.

Restano invariate le istruzioni operative per le Unità territoriali precedentemente comunicate5.

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI ED INDAGINE ANAGRAFICA

Tramite i moduli 170/I mecc. E 171/I mecc., la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha comunicato agli interessati:

decorrenza 1° gennaio 2003 euro 45.293,32 decorrenza 1° luglio 2004 euro 46.425,65 decorrenza 1° gennaio 2005 euro 50.280,11 decorrenza 1° luglio 2006 euro 51.134,87

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• l'avvenuta riliquidazione;

• il relativo conguaglio;

• la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati aggiornati inviando la dichiarazione stampata sul retro dei moduli debitamente compilata, entro 15 giorni dalla data di ricevimento .

Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 1

______________________________

1.Allegato 1.

2. Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 414/2006.

3. Legge n. 41/1986, art. 20 commi 4 e 5.

4. Decreto legislativo n.38/2000 art.11.

5. Circolare Inail n. 18 del 13 aprile 2007.

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