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Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 13 settembre 1982, ha approvato i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 24 novembre 1981, n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 20 del 21 aprile 1983

Oggetto: Legge 24 novembre 1981, n. 689 - "Modifiche al sistema penale". Depenalizzazione delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Istituzione dei moduli 252-I, 167-DL, 168- DL, 169-DL, 5/bis-SM, 5/ter-SM e 6/bis-SM. Modificazioni ed integrazioni dei moduli 5-SM, 6-SM e 9-SM.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 13 settembre 1982, ha approvato i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981, nonchè gli indici di quantificazione delle sanzioni stesse, contenuti nelle tabelle A-B-C-D che si allegano unitamente allo studio predisposto da questa Direzione generale per il predetto Organo deliberante (cfr. all. n.1).

Per ogni argomento trattato nella presente circolare, per facilità di consultazione, sono citati articoli di legge e pagine: i primi - ove non diversamente indicato attengono alla legge n. 689/1981, le seconde si riferiscono al suddetto studio.

Premesso che i principi generali appaiono sufficientemente illustrati nel menzionato studio, si dovranno osservare, per la concreta attuazione delle disposizioni dettate dalla legge in oggetto, le istruzioni che sono di seguito impartite.

Violazioni non depenalizzate articolo 35, 8° comma (pagina 27)

Nei casi in cui siano riscontrate violazioni agli articoli 53, 54, 139, 157, 175 a 246 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la Sede effettuerà la segnalazione al Pretore penale territorialmente competente a mezzo del modello 252-I "Segnalazione al Pretore ai sensi dell'articolo 2 c.p.p." (cfr. all. n.2).

Violazioni formali articolo 35, 7° comma (pagine 2 e 4)

Qualora tali violazioni siano rilevate da parte degli ufficio da parte degli addetti al servizio ispettivo, la Sede segnalerà gli estremi dei fatti rilevati all'Ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato del lavoro mediante il modulo 167-DL "Segnalazione all'Ispettorato del lavoro di violazioni formali" (cfr. all n.3).

Violazioni sostanziali dirette e indirette accertamento e contestazione articolo 35, 2° e 3° comma; articoli 13 e 14 (pagine 4, 5, 28, 29, 30)

La violazione sostanziale diretta dovrà intendersi accertata nel momento in cui l'ufficio competente della Sede rileverà il mancato pagamento dei premi ed accessori nei termini fissati dal Testo Unico o dall'Istituto.

In tale ipotesi, considerato che il termine previsto dall'articolo 36 inizia a decorrere dal momento in cui si è verificata la scadenza del pagamento dei premi, esso risulterà già scaduto all'atto dell'accertamento degli estremi della violazione sostanziale diretta, di guisa che, ai fini del procedimento per l'irrogazione della sanzione, la Sede dovrà procedere a notificare, con apposita lettera i cui stampati saranno predisposti da questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, contestualmente al Mod. 11-SM di richiesta di premi ed accessori (all. n .4), gli estremi della violazione e, successivamente, ad instaurare il "contraddittorio", previsto dall'articolo 18, come sarà illustrato in prosieguo.

La lettera di contestazione sarà notificata, in copia conforme all'originale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la consegna all'Ufficio postale sarà effettuata da un addetto all'Ufficio o Settore affari generali che provvederà, su originale e copia alla compilazione e sottoscrizione della "realtà di notifica" ai sensi dell'articolo 14 attenendosi a quanto previsto sia dal Regolamento di esecuzione del vigente codice postale approvato con D.P.R 29 maggio 1982, n.655, sia dalla legge 20 novembre 1982, n.890.

Nel caso di avvisi di ricevimento non restituiti, il predetto Ufficio o Settore affari generali richiederà agli Uffici postali, dopo un congruo periodo, una dichiarazione di avvenuta consegna delle raccomandate.

La violazione sostanziale indiretta dovrà intendersi accertata allorché l'Ufficio Settore datori di lavoro della Sede, dopo le rituali segnalazioni al Servizio meccanizzazione, verrà a conoscenza dell'entità dei premi ed

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accessori da richiedere al datore di lavoro.

Si ritiene utile precisare che il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal 5° comma dell'articolo 28 del Testo Unico avrà rilevanza, come violazione sostanziale indiretta solo nei casi in cui l'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate risulterà superiore al "doppio del presunto"; negli altri casi costituirà violazione formale.

Le violazioni sostanziali indirette si concretizzano solamente all'atto della determinazione e della liquidazione, da parte dell'Istituto, dei premi omessi: dal che deriva che la scadenza, ai fini del pagamento del premio dovuto, è quella fissata nel mod. 11-SM. al quale si fa riferimento nella lettera di contestazione della violazione. Ne discende che a detta scadenza occorre far riferimento per la determinazione del termine di cui all'articolo 36. Pertanto, il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa seguirà solo nell'eventualità in cui il pagamento non sia effettuato nei modi e nei termini previsti dal citato articolo 36.

Ciò corrisponde alla ratio della norma che è, appunto, quella di facilitare, con la esclusione della applicabilità della sanzione, la regolarizzazione contributiva.

Il disposto dell'articolo 36, sotto altro profilo, sarà illustrato anche nel prosieguo della presente.

Così individuato il momento dell'accertamento della violazione sostanziale indiretta, si precisa che gli addetti al servizio ispettivo, nel corso delle indagini, dovranno astenersi dal richiamare gli articoli 44 e 50 del Testo Unico, atteso che le indagini in parola mirano ad acquisire, ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico, le notizie relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi nonchè tutte le altre occorrenti per la valutazione del rischio.

Accertata come sopra la violazione, la Sede notificherà, con le modalità descritte relativamente alla violazione stessa a mezzo dell'apposita lettera predisposta da questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione (cfr. all. n.5).

"Contraddittorio" - articolo 18, 1° comma (pagine 30 e 31)

Nell'ipotesi di violazione sostanziale diretta, la lettera con la quale sarà contestata la violazione conterrà la previsione per il datore di lavoro della facoltà di avvalersi della procedura prevista dall'articolo 18, 1°

comma (c.d. "contraddittorio").

Il "contraddittorio" potrà avvenire anche nei casi in cui l'accertamento e la contestazione della violazione sostanziale in diretta siano stati effettuati dall'Ispettorato del lavoro, il quale, per effetto degli articoli 17 e 18, ha l'obbligo di rimettere rapporto all'Istituto.

Anche in dette ipotesi il termine per il pagamento dei premi ed accessori, ai fini della applicabilità della sanzione amministrativa, decorrerà dalla data di scadenza indicata sul mod. 11-SM.

Ordinanza di archiviazione - articolo 18, 2° comma (pagine 31 e 32)

Se, a seguito del "contraddittorio", l'accertamento della violazione risulti infondato, la Sede comunicherà con mod. 168-DL "Ordinanza di archiviazione" (cfr. all. n.6) l'archiviazione degli atti al datore di lavoro nonchè all'Ispettorato del lavoro e ad altri Enti, qualora questi siano a conoscenza della violazione.

L'accertamento della violazione è infondato allorquando risulti illegittimo o inesistente uno dei presupposti del Procedimento per l'applicazione della sanzione" (cioè l'atto di accertamento, la contestazione o la notificazione degli estremi della violazione), ovvero quando la fattispecie della violazione amministrativa non si realizzi compiutamente sia per la insussistenza del fatto (inteso nel duplice aspetto materiale e psicologico: quest'ultimo valutato ai sensi degli articoli 2 e 3), sia per la presenza di una delle cause di esclusione della responsabilità indicate nell'articolo 4.

Nell'ipotesi di adozione dell'ordinanza di archiviazione la Sede, ovviamente, per l'eventuale riscossione dei premi, accessori e sanzioni civili non potrà avvalersi dell'ordinanza ingiunzione.

La Sede, pertanto, al pervertimento dei modd. 5 bis-SM e 5 ter-SM, di seguito illustrati (cfr. all. nn. 7 e 8), provvederà ad annullare la sanzione amministrativa conteggiata dalla Direzione, generale Servizio meccanizzazione, avvalendosi delle ordinarie procedure di acquisizione del mod. 50-SM.

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Nei casi in cui, dopo l'annullamento della sanzione amministrativa, rimangano da acquisire solamente premi, accessori e sanzioni civili, la Sede potrà procedere all'emissione di ingiunzione fiscale (all'uopo sarà fornito un congruo numero di mod.5-SM che dovranno essere compilati direttamente dalle unità operative), ovvero ricorrere al decreto ingiuntivo ordinario.

Nei casi in cui, invece, pur essendosi proceduto all'annullamento di una o più sanzioni amministrative, permanga la necessità di acquisire oltre premi, accessori e sanzioni civili anche una o più sanzioni amministrative, la Sede dovrà predisporre direttamente la compilazione, in alternativa, del mod.5 bis-SM o 5 ter-SM (anche essi forniti in congruo numero).

Sui modd.6-SM e 6 bis-SM (cfr. all. nn. 9 e 10) dovranno essere effettuate, in relazione a quanto sopra detto, le opportune registrazioni.

Applicazione della sanzione amministrativa ed esazione dei premi ed accessori.

Qualora, esperito il "contraddittorio", l'accertamento della violazione sia ritenuto fondato, la Sede applicherà la sanzione amministrativa avvalendosi dell'ordinanza ingiunzione o dell'ingiunzione ordinaria, in base a criteri di scelta che, stante la novità della disciplina introdotta dalla legge n.689/1981, si fa riserva di comunicare a modificazione di quelli contenuti nella circolare n.31/1962.

I Dirigenti di Sede, d'intesa con i Coordinatori delle competenti Avvocature regionali e distrettuali, dovranno attenersi ai criteri emanandi, individuando il sistema di esazione con tempestività e, nei casi in cui sia possibile, prima che pervengano dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione i moduli 5/bis- SM e 5/ter-SM da utilizzare per ingiungere il pagamento della sanzione e dei premi, accessori e sanzioni civili.

Infatti, atteso che l'ordinanza ingiunzione e la ingiunzione ordinaria sono gli unici strumenti validi per ingiungere il pagamento della sanzione unitamente agli altri titoli, questa Direzione generale Servizio meccanizzazione predisporrà ed invierà alle Sedi competenti, per ciascuna posizione assicurativa, sia il mod. 5 bis-SM che costituisce la ordinanza-ingiunzione, sia il mod. 5-ter/SM che contiene l'attestazione di credito ex articolo 635 c.p.c. da allegare al ricorso per decreto ingiuntivo ordinario.

In attesa che siano stabiliti gli accennati nuovi criteri generali di scelta del sistema di riscossione coattiva dovrà procedersi sulla base dei criteri attualmente vigenti, nel senso che la Sede procederà con ordinanza- ingiunzione nelle ipotesi in cui in passato avrebbe agito con l'ingiunzione fiscale e trasmetterà, invece, gli atti alla competente Avvocatura nelle ipotesi in cui occorrerà procedere con ingiunzione ordinaria, salve le fattispecie che consentano tuttora l'utilizzazione della ingiunzione fiscale (ad es. quando manca la sanzione amministrativa).

Data la sostanziale discrezionalità della scelta che la legge rimette agli Enti circa la possibilità di avvalersi dell'ordinanza-ingiunzione o del procedimento ingiuntivo ordinario previsto dal codice di procedura civile (articoli 633 e seguenti), un criterio da tenere presente nella attuale fase di avvio del sistema è anche quello che ha riguardo al carico di lavoro che le competenti Avvocature possono concretamente assolvere e che andrà individuato d'intesa con le stesse.

Ciò precisato, si illustrano gli adempimenti che le Sedi dovranno compiere, in relazione al prescelto sistema di ingiunzione, allorquando perverranno dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione i predetti moduli.

I - ORDINANZA INGIUNZIONE articolo 18, 2° comma e articolo 35, 2° e 3° comma (pagina 31)

La Sede utilizzerà il mod. 5/bis-SM di cui, previa sottoscrizione del Direttore e previa compilazione della

"relata di notifica" in conformità agli articoli 148 e 149, 2° comma del c.p.c. da parte del funzionario incaricato, dovrà essere notificata copia a mezzo del servizio postale con le procedure già indicate.

Dovrà prestarsi la massima attenzione anche dall'"avviso di ricevimento" risulti validamente e regolarmente eseguita, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del c.p.c., la notificazione della ordinanza- ingiunzione; in caso contrario, tenuto presente quanto prescrive l'articolo 160 del c.p.c. concernente

"Nullità della notificazione", dovrà procedersi alla rinnovazione della notifica.

Validamente e regolarmente eseguita la notificazione, l'"avviso di ricevimento" dovrà essere allegato all'originale della ordinanza-ingiunzione.

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La Sede, successivamente, dovrà accertare se avverso l'ordinanza sia stata proposta o meno opposizione ai sensi del 4° comma dell'articolo 35: in caso positivo dovrà trasmettere tempestivamente tutti gli atti, corredati da una esauriente relazione, alla competente Avvocatura per consentire a quest'ultima la difesa dell'Istituto nel giudizio di opposizione; in caso negativo trasmetterà ugualmente gli atti alla competente Avvocatura perchè quest'ultima curi l'esecuzione del provvedimento. Stanti le difficoltà operative che potrebbero sorgere in tale fase, si fa riserva di comunicazioni circa le soluzioni che al riguardo saranno adottate.

II - INGIUNZIONE ORDINARIA - articolo 633 e seguenti del c.p.c. e articolo 35, 9° comma (pagina 32)

La Sede dovrà inviare alla competente Avvocatura il mod.5/ter-SM, contenente l'attestazione di credito da allegare al ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente agli atti e documenti dell'Istituto e di controparte, acquisiti nel corso della procedura (in particolare: atti di accertamento e di contestazione delle violazioni, eventuali note difensive e documenti prodotti dal datore di lavoro in sede di "contraddittorio" ex articolo 18). Sarà cura dell'Avvocatura acquisire il titolo, anche nella eventuale fase di opposizione, e promuovere conseguentemente la esecuzione coattiva per il recupero del credito dell'Istituto.

III - INGIUNZIONE FISCALE - R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (pagine 25 e 26)

E' opportuno precisare che l'ingiunzione fiscale di cui al nuovo mod.5-SM (cfr.all.n.11) sarà, in pratica, adottata per l'esazione delle sole sanzioni civili (articoli 50 e 51 del Testo Unico), il cui mancato pagamento non configura violazione passibile di sanzione amministrativa nonchè, come già detto, nei casi in cui la Violazione non comporta l'applicazione della sanzione amministrativa.

Violazioni punite con la reclusione articolo 37 (pagine 27 e 28)

Per le violazioni previste dall'articolo 37, la Sede, non appena verrà a conoscenza che la falsa od omessa denuncia del datore di lavoro comporta il mancato versamento di premi per un importo mensile non inferiore a L.5 milioni, dovrà inoltrare rapporto al competente Pretore, avvalendosi del mod. 169-DL

"Rapporto al Pretore" (cfr.all.n.12) il quale è competente, ai sensi dell'articolo 24, a decidere sulla violazione e sulla sanzione amministrativa.

Da quanto sopra consegue che la Sede, non potendo avvalersi dell'ordinanza ingiunzione (che può essere emessa solo in presenza della sanzione amministrativa), dovrà procedere, per la esazione del debito contributivo, mediante decreto ingiuntivo che, a causa della rilevanza delle somme da ingiungere, e in tali casi senz'altro da preferirsi all'ingiunzione fiscale.

Inapplicabilità della sanzione amministrativa articolo 36 (pagina 6)

La sanzione amministrativa non si applica quando:

1) il pagamento dei premi ed accessori avvenga entro 30 giorni dalla data di scadenza;

2) entro 30 giorni dalla data di scadenza sia presentata istanza di dilazione o rateazione del debito contributivo. Nei casi in cui la competenza a concedere la dilazione o la rateazione sia di Organi diversi dalla Sede, quest'ultima accoglierà in via provvisoria l'istanza, usando il nuovo mod. 9-SM (cfr. all. n.13).

Detto accoglimento è, peraltro, condizionato alla autorizzazione dell'Organo competente.

Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa articoli 38, 1° comma; 113, 3° comma; 114;

10, 1° comma e 11 (pagine da 9 a 24)

Le tabelle A, B, C, D, allegate allo studio approvato con delibera del 13 settembre 1982, evidenziano schematicamente i criteri e gli elementi da prendere a base per la concreta quantificazione della sanzione amministrativa.

Alla rilevazione degli elementi concernenti la "gravità", la "personalità" e "l'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione" procederà direttamente questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione sulla base delle segnalazioni acquisite in archivio magnetico. Per la valutazione delle condizioni economiche del datore di lavoro, in mancanza di rateazioni o di dilazioni in atto che sono direttamente rilevate dal citato Servizio, le altre situazioni comprovanti difficoltà economiche - di cui si da esemplificazione a pagina 11 dello studio - dovranno essere segnalate dalla Sede utilizzando il mod.1-SM,

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scheda 01, campo "sezione staccata/ufficio locale", apponendo il codice 89. Detta segnalazione, che dovrà essere effettuata previa attenta valutazione non appena esaurito il "contraddittorio", avrà validità per la successiva emissione dell'ordinanza-ingiunzione.

Qualora la predetta segnalazione sia stata erroneamente effettuata, dovrà procedersi al suo annullamento utilizzando il codice 88.

Pagamento rateale, della sanzione articolo 26 (pagina 26)

A seguito di esplicita richiesta del datore di lavoro che si trovi in condizioni economiche disagiate, l'importo della sanzione amministrativa potrà essere rateizzato dalla Sede in rate mensili da 3 a 30, ciascuna non inferiore a L. 30.000. Resta salva la facoltà di estinguere il debito in ogni momento mediante, unico pagamento.

Non rilevano, in questa ipotesi, le vigenti norme in tema di competenza ad autorizzare le rateazioni.

Sotto il profilo contabile, l'importo rateizzato della sanzione sarà tenuto distinto dagli importi eventualmente rateizzati delle altre somme dovute.

A tale fine si utilizzerà il citato mod.9-SM nel quale il tasso di interesse dovrà essere indicato pari a 0 (zero) con la indicazione del sottocodice 4 che indica la presenza della sanzione amministrativa.

Decadenza dalla rateazione della sanzione articolo 26, 2° comma (pagina 26)

Il datore di lavoro che non rispetti i termini di pagamento anche di una sola rata è tenuto a versare il residuo ammontare della sanzione in unica soluzione.

Pagamento del debito contributivo prima dell'emissione della ordinanza-ingiunzione

Nel caso in cui il datore di lavoro chieda di effettuare il pagamento rateale o in unica soluzione dei premi ed accessori nonchè della sanzione amministrativa prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la Sede, nell'ammettere al pagamento il datore di lavoro, procederà direttamente al calcolo della sanzione amministrativa, provvedendo contestualmente all'inserimento della sanzione stessa, con mod.8-SM redatto secondo le istruzioni contenute nel "manuale operativo" per l'aggiornamento dell'archivio magnetico integrato dalle successive precisazioni.

Le conseguenti registrazioni debbono essere effettuate avvalendosi esclusivamente del codice di funzione

"I" e sono interessate alla compilazione le sole schede 25, 26 e 28.

Per ciascuna di esse sono richieste le seguenti informazioni: SK-25

Campi da 2 a 6 - vale quanto previsto nel citato manuale;

Campo 7 - codice del titolo sanzionato;

Campo 8 - sottocodice operazione: deve essere indicato il valore "4";

Campo 9 - periodo assicurativo cui si riferisce la violazione;

Campo 10 - anno di competenza; dato da omettere in quanto determinato automaticamente in base a quello di richiesta;

Campo 11 - data di richiesta;

Campo 12 - data di scadenza;

Campo 15 - in corrispondenza degli indicatori "R" e "D" deve essere sempre indicato il codice 1.

SK-26

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Campo 3 - numero richiesta premio base per costituire l'aggancio con il titolo sanzionato;

Campo 5 - tardato pagamento: importo della sanzione amministrativa.

SK-28

Campo 6 - numero delle righe corrispondenti a 3.

Devoluzione dei proventi articolo 29 (pagina 34)

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi dall'Istituto saranno devoluti al "Fondo speciale infortuni", istituito presso la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 197 del Testo Unico.

A tale scopo le somme incassate a titolo di sanzione amministrativa dovranno essere contabilizzate dalla Sede con operazioni in fase contestuale di accertamento ed incasso, gestione 1.1.0. C/R al capitolo 207

"Trattenute per conto terzi".

Nell'ambito di detto capitolo è appositamente istituito il sottoconto 05 "Sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro (art.29 della legge 24 novembre 1981, n. 689)", decentrato: Servizio rischi.

Al versamento delle somme provvederà questa Direzione generale con operazioni in fase contestuale di impegno e pagamento, gestione 1.1.0., C/R ed imputazione contabile al capitolo 807, "Trattenute a favore di terzi" sottoconto 06 "Versamento al Fondo speciale infortuni" di sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro (art.29 della legge 24 novembre 1981, n.689)", accentrato: Servizio rischi.

Nel precisare che l'attuale registro mod.6-SM sarà utilizzato unicamente per l'evidenza delle ingiunzioni fiscali, mentre le ordinanze-ingiunzioni saranno annotate sul registro mod.6/bis-SM, si fa presente che la compilazione dei moduli di nuova istituzione, citati nella presente circolare, non necessita di particolari istruzioni.

Le Sedi dovranno segnalare direttamente alla Tipografia INAIL di Milano il fabbisogno dei moduli 167-DL, 168-DL, 169-DL,252-I e 9-SM.

Si richiama l'attenzione degli addetti agli Uffici o Settori infortuni e rendite nonchè degli addetti al servizio ispettivo circa l'uso del mod. 252-I, per quanto riguarda la segnalazione delle violazioni degli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del vigente Testo Unico.

Si esprime riserva di far conoscere le modalità operative relativamente alla rateizzazione dei debiti pregressi.

All. n. 13

All. n. 1 alla circ. n. 20/52 T.U./1983

INDICE

I - PRINCIPI GENERALI

- DEPENALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

- VIOLAZIONI FORMALI - VIOLAZIONI SOSTANZIALI - Distinzione - Competenza

- VIOLAZIONI FORMALI - Adempimenti

- VIOLAZIONI SOSTANZIALI - Dirette - Indirette

- SANZIONE AMMINISTRATIVA - Inapplicabilità - Applicabilità

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- INAPPLICABILITA' DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA

- CONCORSO DI PIU' VIOLAZIONI CON APPLICAZIONE DI UNA SOLA SANZIONE

- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - Elementi di valutazione:

contenuto

- CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

- PRESCRIZIONE

- MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA

- PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE

- DECADENZA DELLA RATEAZIONE DELLA SANZIONE

- VIOLAZIONI NON DEPENALIZZATE

- VIOLAZIONI PUNITE CON LA RECLUSIONE - Obbligo del rapporto

II - PROCEDURE

- ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - Dirette - Indirette

- CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI - Dirette - Indirette

- CONTRADDITTORIO

- ORDINANZA-INGIUNZIONE - Natura esecutiva

- ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

- OPPOSIZIONE ALLA ORDINANZA-INGIUNZIONE - Giudizio di opposizione

- OPPOSIZIONE ALLA INGIUNZIONE ORDINARIA

- ESECUZIONE FORZATA

- DEVOLUZIONE DEI PROVENTI

III - INTERFERENZA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 16 E 45 T.U. CON LA PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - art. 16 T.U. - art. 45 T.U.

IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

- VIOLAZIONI COMMESSE ANTERIORMENTE ALLA LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE

- PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI RELATIVI A CONTRAVVENZIONI DEPENALIZZATE

- PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE (Ingiunzione fiscale ed ingiunzione ordinaria) IN ATTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

- ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 689/1981

N.B. Nel testo della presente gli articoli della legge n. 689/1981 sono citati senza riferimento specifico alla stessa; gli articoli del Testo unico invece sono sempre indicati con esplicito riferimento al medesimo.

(T.U.).

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Legge 24 novembre 1981, n. 689.

"Modifiche al sistema penale".

Depenalizzazione delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

I - PRINCIPI GENERALI

La legge in oggetto introduce una serie di disposizioni, delle quali soltanto alcune sono recepibili ed applicabili nell'ambito della peculiare disciplina dettata per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

DEPENALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Si tratta, in particolare, di quelle riguardanti la depenalizzazione di contravvenzioni, alle quali si collega la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in sostituzione dell'ammenda prevista dall'art. 195 Testo unico per le diverse violazioni e delle ammende fissate, in specifici articoli del Testo unico, per particolari violazioni.

E' opportuno sottolineare che l'ambito di applicazione della depenalizzazione e della conseguente sanzione amministrativa non interferisce con la vigente normativa in tema di "penalità" ex artt. 50 e 51 Testo unico che, d'ora in poi, saranno denominate "sanzioni civili", come espressamente prevista dall'art. 35, 2°

comma, della legge.

Pertanto, la suddetta normativa del Testo unico continuerà a trovare integrale applicazione, essendo diretta a sanzionare, a diverso titolo, le inadempienze del datore di lavoro.

A) VIOLAZIONI FORMALI (art. 35, 7° comma)

VIOLAZIONI SOSTANZIALI (art. 35, 2° e 3° comma)

L'art. 35 fissa, al 1° comma, il principio secondo cui non costituiscono più reato le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie punite con la sola ammenda, essendo le stesse da assoggettare alla mera sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

- Distinzione

Tra queste violazioni può operarsi una distinzione tra quelle che saranno chiamate in seguito "formali" - consistenti in inadempienze del datore di lavoro che, né direttamente né di riflesso, comportino un'omissione totale o parziale nel versamento dei premi ed accessori (7° comma) - e quelle che saranno chiamate in seguito "sostanziali" - consistenti in inadempienze che comportino, direttamente (2° comma) o indirettamente (3° comma), l'omissione totale o parziale nel versamento dei premi ed accessori.

- Competenza

La predetta distinzione assume notevole rilievo giuridico. La legge, infatti, attribuisce agli stessi Enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie la competenza ad applicare le sanzioni relative alle violazioni sostanziali, dettando nello stesso art. 35, anche mediante opportuni rinvii ad altri articoli della legge, una serie di disposizioni di natura procedurale, intese a disciplinare l'accertamento e la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute a tale titolo.

Per le violazioni formali, il 7° comma dell'art. 35 prevede, invece, un generico rinvio alle disposizioni in tema di principi generali e di applicazione della sanzione amministrativa (sezioni 1^ e 2^ del Capo I), dovendo così ritenersi immutata per queste ultime l'istituzionale competenza dell'Ispettorato del lavoro in materia di vigilanza sull'osservanza delle norme di legislazione sociale (artt. 8, 9, 10 e 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e artt. 4 e 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628).

1) VIOLAZIONI FORMALI

- Adempimenti

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Considerato che la competenza per l'accertamento e la contestazione delle violazioni formali e per l'applicazione delle relative sanzioni non è demandata all'Istituto, qualora tali violazioni (ad. es. artt. 12, 4° comma, 14, 19, 21, 25, 26, 27, 70 e 73 Testo unico) siano rilevate da parte degli Uffici o da parte degli incaricati addetti al servizio ispettivo, la Sede si limiterà, in ottemperanza anche alle direttive vigenti in materia di vigilanza coordinata, a segnalare gli estremi dei fatti rilevati all'Ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato del lavoro.

2) VIOLAZIONI SOSTANZIALI

Atteso che la competenza per l'accertamento e la contestazione delle violazioni sostanziali è attribuita all'Istituto, oltre che all'Ispettorato del lavoro, prima di illustrare le fasi del procedimento previsto dalla legge per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Istituto stesso, si chiarisce che le violazioni di cui trattasi possono qualificarsi "dirette" e "indirette".

2.1) Dirette

(art. 35, 2° comma)

Sono dirette tutte quelle che consistono nel mancato pagamento, alle scadenze fissate dal Testo unico (art. 44, 1° e 2° comma T.U.) ovvero dall'Istituto (art. 16, 2° comma T.U.) dei premi ed accessori, a qualsiasi titolo dovuti, con esclusione delle sanzioni civili (Testo unico: art. 50, 2°, 3° e 4° comma), considerato che il mancato pagamento di queste ultime nei termini, pur configurando un'inadempienza, non costituisce una violazione rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa.

2.2) Indirette

(art. 35, 3° comma)

Sono indirette tutte quelle dalle quali derivano la mancata liquidazione ed il mancato pagamento dei premi ed accessori, ovvero la liquidazione ed il pagamento di un premio inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto (artt. 12 e 20 T.U.).

B) SANZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'ambito della legislazione dettata per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la sanzione amministrativa introdotta dalla legge n. 89/1981 consiste nel pagamento di una somma di denaro come conseguenza delle violazioni previste da detta disciplina.

- Inapplicabilità

(art. 36)

Alle violazioni sostanziali, sia dirette sia indirette, non si applica la sanzione amministrativa quando:

1) il pagamento dei premi ed accessori avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine, fissato dal Testo unico ovvero dall'Istituto, per il pagamento stesso;

2) entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal Testo unico ovvero dall'Istituto per il pagamento dei premi ed accessori, sia stata presentata istanza di dilazione o rateazione del debito contributivo.

- Applicabilità (art. 36)

La sanzione amministrativa si applica:

1) per mancato pagamento dei premi ed accessori, entro i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, dal Testo unico ovvero dall'Istituto, per il pagamento stesso;

2) nell'ipotesi in cui sia stata presentata nei termini istanza di dilazione o rateazione, qualora il datore di lavoro;

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a) ometta anche un solo versamento alle scadenze fissate dall'Istituto;

b) non provveda al pagamento dei premi ed accessori entro 20 giorni dalla comunicazione di rigetto dell'istanza o entro 20 giorni dal mancato ricevimento della comunicazione di accoglimento della istanza trascorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa.

Considerata la rigidità delle conseguenze della inosservanza dei termini previsti al punto b), poichè, per le dilazioni o rateazioni di competenza degli Organi diversi dalla Sede, potrebbe verificarsi l'ipotesi di accoglimento delle domande oltre il termine di 90 giorni dalla loro presentazione, al fine di evitare che tale accoglimento tardivo risulti inefficace - attesa la perentorietà dei termini fissati dalla legge e indicati al predetto punto b) - per tale ipotesi, la Sede accoglierà l'istanza, condizionando tuttavia l'efficacia dell'accoglimento stesso all'autorizzazione degli Organi competenti.

INAPPLICABILITA' DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA DI CUI ALL'ART. 16

Il pagamento in misura ridotta della sanzione previsto dall'art. 16 non è applicabile alle violazioni sostanziali atteso che:

a) l'art. 16 non è richiamato dal 5° comma dell'art. 35, che pure individua gli articoli della legge (13, 14, 20, 24, 26, 28, 29, 38) relativi alla procedura per l'applicazione della sanzione amministrativa;

b) l'art. 16 appare incompatibile con la natura delle violazioni, consistenti in omissioni di premi ed accessori, perché il pagamento in misura ridotta della sola sanzione, non accompagnato dal pagamento dei premi omessi, lascerebbe permanere le violazioni stesse e, quindi, non sarebbe idoneo a perseguire lo scopo tipico della "oblazione" che è quello di estinguere l'illecito;

c) l'art. 36, nel prevedere ipotesi di non applicabilità della sanzione, in materia di omissioni di premi ed accessori si pone come norma di maggior favore nei confronti dei datori di lavoro, che male si concilierebbe con l'Istituto del pagamento in misura ridotta.

CONCORSO DI PIU' VIOLAZIONI CON APPLICAZIONE DI UNA SOLA SANZIONE (art. 8)

Nell'ipotesi di mancato pagamento dei premi ed accessori nel termine fissato dall'art. 36 potrà verificarsi una coesistenza di violazioni - l'una sostanziale indiretta (es. omessa denuncia di esercizio) e l'altra sostanziale diretta (tardato pagamento dei premi ed accessori richiesti per la omessa denuncia) - entrambe autonomamente sanzionabili, alle quali, tuttavia, in virtù dell'art. 8 della legge, sarà applicata, con la procedura di cui alle pagg. 29 e 30, la sola sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (cfr. tabella D).

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA (artt. 38, 1° comma, 113, 3°

comma, 114, 10, 1° comma e 11)

Le disposizioni del Testo unico che prevedono ammende per le violazioni, ora depenalizzate, di competenza dell'Istituto (violazioni sostanziali dirette e indirette) sono l'art. 50, 1° comma, e l'art. 195.

La misura della sanzione amministrativa per dette violazioni risulta fissata in quella già prevista a titolo di ammenda dalle disposizioni del Testo unico prima citate, moltiplicata per tre.

Detto importo non può, comunque, essere inferiore a L. 4.000.

Per la concreta determinazione dell'importo della sanzione dovrà, comunque, aversi riguardo alla:

a) gravità della violazione;

b) opera svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

c) personalità del datore di lavoro;

d) condizioni economiche del datore di lavoro.

Elementi di valutazione

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- Contenuto

In relazione a quanto sopra, sono state predisposte le tabelle, di cui all'allegato schema di deliberazione, nelle quali sono stati individuati indici di quantificazione delle sanzioni amministrative, con riferimento ai singoli elementi di valutazione fissati dalla legge, dei quali ultimi si specifica, di seguito, il contenuto.

Per la valutazione della "gravità della violazione" si deve avere riguardo all'entità del premio di cui è stato omesso o ritardato il pagamento.

Per la valutazione dell'"opera svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione"

si deve prendere in considerazione la "spontanea regolarizzazione" da parte del datore di lavoro, mutuando i principi da quelli assunti a base della graduazione delle sanzioni civili ex artt. 50 e 51 Testo unico.

Per la valutazione della "personalità del datore di lavoro" si deve tenere conto della "buona fede" e, di contro, del "comportamento recidivo" nel triennio precedente - in analogia ai criteri vigenti in materia di applicazione delle sanzioni civili ex artt. 50 e 51 testo unico - senza, peraltro operare distinzioni tra recidiva "specifica" e recidiva "generica".

Per la valutazione delle "condizioni economiche del datore di lavoro" si deve tenere conto di ogni utile elemento disponibile quale, ad esempio:

- rateazioni o dilazioni in atto nel periodo assicurativo nel quale viene comminata la sanzione amministrativa;

- ricorso alla Cassa integrazione guadagni;

- delibera del C.I.P.I. che stabilisce lo stato di crisi finanziaria;

- procedure concorsuali in atto;

- altre situazioni comprovanti difficoltà economiche.

Occorre rilevare che le citate valutazioni concorrono a determinare, in concreto, l'importo delle sanzioni amministrative fissato dalla legge tra il minimo di L. 4.000 ed i massimi di L. 60.000, 240.000 e 1.200.000 (art. 50, 1° comma, Testo unico) e 240.000 (art. 195 Testo unico).

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Per determinare la sanzione edittale è stato fatto ricorso ad indici di quantificazione della "gravità"

identificati nella misura dell'8% (tabella B riguardante la violazione sostanziale indiretta al disposto del 1°

comma dell'art. 12 Testo unico) e nel 4% (tabella A e C riguardanti rispettivamente la violazione sostanziale diretta al disposto dell'art. 44 Testo unico e la violazione sostanziale indiretta al disposto dell'art. 12, 3° comma, Testo unico).

Per quanto riguarda la sanzione di cui alla tabella D (concorso di più violazioni) si dirà in seguito.

Per stabilire la quantificazione della sanzione è stata posta particolare attenzione alla violazione di maggiore gravità (tabella B) avendo cura che l'indice rispondesse a due requisiti:

- plausibilità del valore individuato;

- coerenza procedurale, attesa l'unicità del valore stesso rispetto alla triplice previsione contenuta nell'art.

50, 1° comma, Testo unico.

In ordine al primo punto, rilevato che i limiti massimi delle sanzioni previsti per l'omessa presentazione della denuncia del lavoro in presenza di dipendenti in numero non superiore a 10, da 11 a 100, e oltre 100 dipendenti sono rispettivamente di lire 60.000, 240.000 e 1.200.000, si è operato un rapporto tra i suddetti limiti e quello di lire sessanta milioni posto dal legislatore all'art. 37 della legge - del quale successivamente sarà data più ampia trattazione - come condizione per il rapporto al competente Pretore penale.

(12)

Da tali rapporti risulterebbero, rispettivamente nei tre casi, i valori 1%, 4% e 20% per cui, per una violazione relativa a gruppi di dipendenti da 1 a 10, si potrebbe adottare l'1%, dei premi fino al raggiungimento del limite di 60.000 lire e così via (ciò naturalmente sotto il profilo esclusivamente teorico).

La media aritmetica semplice dei tre indici sopra riportati formante circa l8%.

L'8% tra l'altro, unificando i tre diversi rapporti (1%, 4%, 20%) attua una semplificazione procedurale assai utile nella prassi applicativa.

Punto di critica potrebbe essere costituito dalla "misura" che potrebbe essere assunta anche nel 4% o nel 12% (mentre il 16% sembra troppo elevato perchè assai prossimo al 20% valore estremo).

Dovendosi considerare anche gli effetti delle sanzioni di cui alla tabella A non è opportuno, come si vedrà successivamente, adottare per la sanzione di cui alla tabella B il 4%, e dunque, l'unica alternativa accettabile potrebbe solo essere il 12%. Considerato però che, presumibilmente, i gruppi più esposti alla massima violazione sono quelli numericamente più piccoli sembra più corretto ripiegare sull'8% per il diverso peso che il 12% avrebbe nella media.

La misura dell'8% appare, pertanto, rispondere al requisito della plausibilità.

Passando ora al secondo requisito, quello cioè relativo alla "coerenza procedurale", si osserva come il problema non si presenti del tutto semplice e quindi, pur tenendo conto di situazioni "realistiche" occorre esaminare le seguenti ipotesi:

1) in ciascun gruppo, ogni dipendente percepisce la retribuzione media del gruppo stesso;

2) l'ammontare complessivo dei premi del gruppo considerato, è pari al prodotto tra il tasso di premio (medio) e la massa globale dei salari del gruppo; a sua volta la massa salari è pari al prodotto tra il numero dei dipendenti e il salario medio di ciascuno di essi;

3) si devono fissare valori minimi, medi e massimi della retribuzione annua media individuale in modo da simulare in larga massima la realtà. Le retribuzioni medie dei gruppi di individui di numero diverso non sono tutte uguali così come esse non sono uguali se i gruppi sono adibiti a lavorazioni diverse. Tuttavia, dovendosi semplificare il problema, si ipotizza la più assoluta omogeneità nei casi sopra designati.

Un'indagine sulle retribuzioni degli operai della industria del 1980 conduce a queste conclusioni:

- retribuzione media giornaliera 1980 = L. 28.390 cui corrisponde la retribuzione teorica annua di L.

28.390 X 300 = L. 8.517.000;

- assegnando coefficienti di rivalutazione 1,22 per il passaggio al 1981 e 1,18 per il passaggio al 1982 si ottiene per quest'ultimo anno la retribuzione media annua di L. 12.261.000.

D'altra parte, da rilevazioni del Ministero del lavoro condotte su ditte con almeno 50 dipendenti si risale, attraverso calcolo, ad una retribuzione media di L. 13.618.000 circa.

Da dati riportati infine su Mondo Economico n. 13/14 pagina 95 la retribuzione media annua degli operai dell'industria per il 1982 risulterebbe pari a 11.800.000 circa (oltre 16.000.000 per gli impiegati).

Da quanto esposto può apparire congrua la cifra approssimativa di L. 12.260.000 rilevata dall'Istituto tenuto conto che gli assicurati INAIL non sono tutti operai ma comprendono anche ristrette fasce di altre categorie di lavoratori.

Trattasi comunque di valore medio generale che non tiene conto delle dimensioni delle ditte.

Si è pertanto convenuto di considerare tre diverse misure arrotondate di retribuzione e cioè la prima pari a L. 7.000.000 annue in media (valore assai prossimo al minimo concepibile); la seconda pari a 10.000.000 (vicina alla realtà delle piccole imprese); la terza di L. 15.000.000 (vicina alla realtà di maestranze ben retribuite in massa).

Le cifre di cui sopra rivestono importanza soltanto per trarre deduzioni di ordine qualitativo;

(13)

4) il tasso medio di premio su tutto il territorio nazionale si aggira intorno al 45%, per cui atteso che le escursioni vanno da un minimo del 4% (corrispondente al tasso teorico minimo del 6% con riduzione per oscillazione del 30%) ad un massimo del 208% (corrispondente al tasso medio teorico del 160% con oscillazione del 30% in più) ne deriva che è materialmente impossibile l'applicazione di un tasso di premio inferiore al 4% o superiore al 200%.

Di tale constatazione ci si è avvalsi per una analisi che è stata condotta, in pratica sul comportamento, nelle singole circostanze, della condizione:

(1) 4.000 < 0,008 P M - i i

in cui: 4.000 e il limite minimo della sanzione che risulta comune ai tre diversi casi di raggruppamento secondo il numero dei dipendenti (n);

0,008 è l'incidenza della sanzione amministrativa prevista;

Pi è l'ammontare globale dei premi non versati pari a t.n.s. (i) in cui "t" è il tasso medio di premio, "n" il numero dei dipendenti e "s (i)" il salario medio imponibile della classe (i) avendo inteso come classe (i) una delle tre classi in cui sono raggruppabili i dipendenti: (da 1 a 10), (da 11 a 100=, (oltre 100);

Mi è il massimale della penale prevista per la classe (i)

La formula (1) in base a ciò può dunque scriversi:

4.000 < 0,008 t.n.s (i) < M - i

e, dividendo tutto per 0,008 n s (i):

(2) 4.000 < t < M i

--- - - --- 0,008 n s(i) 0,008 n s (i)

La (2) si presenta di grande utilità perché, sapendo che "comunque" deve essere:

(3) 4% < t < 208%

- -

tutti i valori di "t" non adeguati alla (3) rappresentano altrettante situazioni non verificabili in pratica e quindi il calcolo di "t" stesso effettuato secondo tutti i valori significativi che può assumere la retribuzione (7 milioni, 10 milioni, 15 milioni), o massimali Mi (60.000, 240.000, 1.200.000) e il numero dei dipendenti, ha permesso di risalire a situazioni dalle quali si sono potute ricavare elementi di coerenza procedurale del valore 0,008 individuato.

Le conclusioni alle quali si perviene attraverso l'analisi matematica sono le seguenti:

il caso delle violazioni dovute alla mancata denuncia di cui alla tabella B con l'applicazione di un indice di penalizzazione dell'8% mostra che, le condizioni di "minimo" per le quali cioè la sanzione viene corrisposta nella misura minima di L. 4.000 si possono verificare frequentemente solo per la I classe (dipendenti da 1 a 10; salvo il caso di 10 operai con retribuzione superiore alla media generale).

Per la II classe (11 - 100 operai) la condizione non si verifica quasi mai se si eccettua il caso di 11 o 12 operai a bassa retribuzione. Per la III classe (oltre 100 operai) la condizione non si verifica mai, ossia in

(14)

nessun caso ci si può portare al minimale della sanzione.

Circa le condizioni di "massimo", invece, per le quali la sanzione non può superare i limiti prefissati, il fenomeno può verificarsi solo raramente per la I classe e ciò può avvenire quando gli operai siano numericamente vicini al limite superiore della classe (10 con qualunque retribuzione, delle tre previste, ovvero il numero degli operai sia superiore a due e le retribuzioni sul massimo.

Per quanto attiene alla II classe (11-100) la condizione di "massimo" si verificherà spesso dovendosi solo escludere i casi con il più basso numero di operai (11-12) a bassa retribuzione.

Per la III classe infine, la condizione può verificarsi molto spesso specialmente se aumenta il numero degli operai.

Le deduzioni sopra riassunte, desunte dal calcolo, dimostrano che il valore dell'8%, oltre a rispondere al criterio della plausibilità non produce incoerenze procedurali e, pertanto, è adottabile.

Analizzando ora l'indice di quantificazione della "gravità" di cui alla tabella A, cioè quello relativo alle sanzioni dirette (ritardati pagamenti), il quale presenta indubbiamente minore gravità del precedente ed è identico a quello contenuto nella tabella C, l'indice di quantificazione del 4%, adottato rispecchia la minore gravità delle violazioni cui si riferisce rispetto a quella precedentemente esaminata.

Rapportando, inoltre con procedimento analogico il massimale della sanzione di L. 240.000 al massimale dei premi che costituisce condizione perché sia inoltrato rapporto al Pretore penale, ai sensi del citato articolo 37 della legge,

240.000

--- = 4%

60.000.000

indice questo che presenta una significativa coerenza in quanto risultante da un dato di fatto (L.

60.000.000) cui il legislatore ha attribuito particolare rilevanza.

Resta da esaminare il comportamento di tutto il sistema utilizzando il 4% e rispettando i limiti fissati di L.

4.000 e 240.000 delle sanzioni.

Anche tale indagine è stata effettuata tramite l'analisi dei tassi medi di premio dedotti attraverso le varie situazioni, sebbene essa possa ritenersi di importanza assai ridotta proprio perchè in questo caso manca la differenziazione delle classi secondo il numero dei dipendenti.

Tuttavia ciò è stato utile soprattutto per i confronti con i risultati di cui alla determinazione dell'indice di quantificazione della "gravità" di cui alla tabella B, precedentemente trattato, per osservare il grado di coerenza tra le due diverse situazioni.

Infatti, anche nel caso in esame, si osserva che la condizione di "minimo" si verifica di norma in presenza di un basso numero di operai, piuttosto raramente se il numero degli operai è superiore a 10 e mai se il numero degli operai è assai elevato (e ciò a maggior ragione quando siano rilevabili altre retribuzioni).

Di converso la condizione di "massimo" si verifica solo se il numero dei dipendenti è elevato, comunque di numero non inferiore a 20 (come dimostra il fatto che, se vi fossero 19 operai a tasso di premio massimo (208%) con retribuzione massima (lire 15.000.000 annui) si otterrebbe la sanzione di:

19 X 15.000.000 X 0,208 X 0,004 = L. 237.120 < 240.000.

-

Da quanto sopra discende che l'indice del 4% è adottabile.

Sugli indici di quantificazione degli altri elementi nonchè su quelli di cui alla tabella D, che concorrono a determinare singolarmente o in concorso la sanzione in concreto applicabile operando aumenti e diminuzioni sulla sanzione edittale, si precisa che essi sono stati espressi in frazione, avendo riguardo alla loro compatibilità nonchè ad una agevole utilizzazione degli stessi nell'attuale sistema meccanizzato dell'Istituto.

(15)

Un'ultima considerazione giova fare sulla necessità di adottare indici fissi onde evitare che situazioni analoghe siano diversamente regolate qualora fosse lasciata discrezionalità alle Unità dell'Istituto nella comminazione delle sanzioni in parola.

PRESCRIZIONE

(art. 28)

Atteso che sia le violazioni sostanziali dirette sia, in ultima analisi, quelle indirette, configurano mancati pagamenti nei termini dei premi ed accessori, le stesse, sotto tale aspetto, possono essere riguardate come violazioni permanenti e come tali cesseranno allorquando il datore di lavoro avrà provveduto al pagamento dei premi ed accessori.

Pertanto, il momento dal quale l'art. 28 fa decorrere il termine prescrizionale di cinque anni per il diritto a riscuotere la sanzione amministrativa coinciderà con la data di cessazione della violazione (pagamento dei premi ed accessori) salvo che la Autorità giudiziaria, eventualmente investita della specifica questione, dovesse indicare anche altri momenti di cessazione della violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

C) MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA

(art. 35, 2° e 9° comma)

Gli strumenti accordati dalla legge per ingiungere il pagamento delle somme dovute, sia a titolo di sanzione amministrativa sia a titolo di premi, accessori e sanzioni civili, sono l'ordinanza-ingiunzione (art.

35, 2° comma) e il procedimento ingiuntivo (ingiunzione ordinaria) di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (art. 35, 9° comma).

Al riguardo è opportuno precisare che l'attuale "ingiunzione fiscale" regolata dal R.D. 14 aprile 1910, n.

639, sarà, in pratica, applicata per l'esazione delle sole sanzioni civili (cfr. punto I) il cui mancato pagamento nei termini, come già detto, non configura violazione passibile di sanzione amministrativa.

Infatti l'ordinanza- ingiunzione o l'ingiunzione ordinaria (unici strumenti previsti per la riscossione della sanzione amministrativa) copriranno tutte le altre ipotesi di inadempienze contributive ora formanti oggetto di ingiunzione fiscale.

PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE

(art. 26)

I datori di lavoro, ai quali sia stata applicata la sanzione amministrativa, ove si trovino in condizione economiche disagiate, possono essere autorizzati dalla Sede, previa esplicita richiesta degli interessati, a pagare l'importo della sanzione in rate mensili, da 3 a 30, ciascuna non inferiore a L. 30.000; rimane salva la facoltà per i datori di lavoro di estinguere il debito, in ogni momento, mediante unico pagamento.

DECADENZA DELLA RATEAZIONE DELLA SANZIONE

(art. 26, 2° comma)

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, il datore di lavoro è tenuto a pagare in un'unica soluzione il residuo ammontare della sanzione.

Sotto il profilo contabile l'importo rateizzato della sanzione va tenuto distinto dagli importo eventualmente rateizzati delle altre somme dovute.

D) VIOLAZIONI NON DEPENALIZZATE

(art. 35, 8° comma)

Le violazioni di cui agli articoli, 54, 139, 157, 175 e 246 Testo unico, essendo state esplicitamente escluse

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dalla depenalizzazione, rimangono penalmente sanzionate con l'ammenda.

E) VIOLAZIONI PUNITE CON LA RECLUSIONE

(art. 37)

Obbligo del rapporto

Per le violazioni consistenti nella omissione di una o più registrazioni o denunce obbligatorie ovvero in denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero e che comportino l'omesso versamento dei premi ed accessori per un importo mensile non inferiore a cinque milioni, la Sede dovrà provvedere ad inoltrare rapporto al competente Pretore penale.

Quest'ultimo è anche competente, ai sensi dell'art. 24 della legge, a decidere sulla violazione amministrativa e ad applicare la relativa sanzione.

In conseguenza, la Sede, non potendo avvalersi dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 35, procederà all'esazione coattiva del debito contributivo mediante ingiunzione ordinaria ex art. 633 e seguenti c.p.c. In tal caso, infatti, la rilevanza delle somme da ingiungere consiglia il ricorso al procedimento monitorio ordinario.

II - PROCEDURE

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

- Dirette

La violazione sostanziale diretta deve intendersi accertata nel momento in cui l'Istituto rileva il mancato pagamento dei premi ed accessori nei termini fissati dal T.U. o dall'Istituto stesso.

- Indirette

La violazione sostanziale indiretta deve intendersi accertata nel momento in cui l'Istituto, acquisiti tutti i necessari elementi, provvede a determinare il premio ed accessori dovuti.

Si precisa che, per l'omessa denuncia dei lavori e per la mancata comunicazione prevista dall'art. 153, 2°

comma, T.U., la diffida ex art. 16 T.U. ha esclusivamente la funzione di acquisire la "denuncia di esercizio"

o la specifica denuncia per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e, pertanto, la diffida stessa non configura, di per se, atto di accertamento della violazione.

Si chiarisce che, in tema di rischio silicosi e asbestosi, le eventuali analisi di campioni costituiscono un semplice presupposto per la diffida ex art. 16 T.U.

CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

- Dirette

Accertata la violazione (sostanziale diretta), la Sede, contestualmente alla "diffida atti esecutivi" ovvero alla "richiesta" della sanzione civile per tardato pagamento, notificherà, a mezzo raccomandata A.R., gli estremi dell'accertamento e la contestazione della violazione stessa al datore di lavoro inadempiente, al quale sarà fatta presente la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 18, 1° comma, (contraddittorio).

- Indirette

Accertata la violazione (sostanziale indiretta), la Sede, contestualmente alla richiesta dei premi, accessori e sanzioni civili, notifica, a mezzo raccomandata A.R., gli estremi dell'accertamento e la contestazione della violazione stessa al datore di lavoro inadempiente, al quale sarà fatto presente che la sanzione amministrativa sarà applicata nell'ipotesi in cui non verserà i premi e gli accessori entro i trenta giorni successivi la scadenza indicata nella richiesta stessa ovvero entro lo stesso termine non presenterà istanza di dilazione o rateazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 36.

(17)

Trascorso inutilmente detto termine, il datore di lavoro inadempiente incorrerà in una seconda violazione (sostanziale diretta), passibile di ulteriore sanzione, che gli sarà contestata con le modalità illustrate per le violazioni sostanziali dirette, con conseguente comminazione di una sanzione calcolata - come già detto a pag. 9 in tema di coesistenza di più violazioni - secondo quanto previsto dalla tabella D.

CONTRADDITTORIO

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18, 1° comma, entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione della violazione, può far pervenire alla Sede scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

ORDINANZA-INGIUNZIONE

La Sede, sentito il datore di lavoro, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti eventualmente inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene sussistente la violazione, determina, con ordinanza motivata da notificare ai sensi degli artt. 137 e seguenti del c.p.c., la somma dovuta per la violazione stessa e ne ingiunge il pagamento al datore di lavoro insieme con le somme dovute e con le spese.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il pagamento entro 30 giorni (60 per i residenti all'estero) decorrenti dalla notifica dell'ordinanza.

- Natura esecutiva

Decorsi detti termini, l'ordinanza costituisce titolo esecutivo (art. 18, 6° comma).

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Nell'ipotesi in cui l'accertamento della violazione risulti infondato, la Sede comunicherà l'archiviazione degli atti al datore di lavoro, all'Ispettorato del lavoro e ad eventuali altri Enti nei casi in cui questi ultimi risultino alla Sede stessa essere a conoscenza della violazione.

Ingiunzione ordinaria

La stessa prevista dall'art. 18 per l'ordinanza-ingiunzione deve essere seguita anche nel caso in cui la Sede intenda avvalersi della ingiunzione ordinaria.

OPPOSIZIONE ALLA ORDINANZA - INGIUNZIONE

(art. 35, 4° comma)

Attraverso l'ordinanza-ingiunzione il datore di lavoro può proporre, ai sensi dell'art. 22, opposizione al pretore entro 30 giorni (60 giorni per i residenti all'estero) dalla data di notificazione della ordinanza stessa.

L'opposizione non sospende l'esecuzione della ordinanza, salvo che il pretore, con provvedimento inoppugnabile, non disponga la sospensione (art. 22, ultimo comma).

Giudizio di opposizione

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale deve essere allegata l'ordinanza notificata (art. 22, 3°

comma).

Il datore di lavoro opponente e l'Istituto possono stare in giudizio personalmente; a tal uopo l'Istituto può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati (art. 23, 4° comma).

Il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti c.p.c. (art. 35, 4° comma).

Quando l'opposizione non è stata proposta ovvero quando è stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'ordinanza - ingiunzione costituisce anche titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca legale (art. 35, 6°

comma).

(18)

In pendenza del giudizio di opposizione alla ordinanza - ingiunzione, l'iscrizione di ipoteca legale deve essere autorizzata dal Pretore se vi è pericolo nel ritardo per l'acquisizione delle somme dovute (art. 35, 6° comma).

OPPOSIZIONE ALLA INGIUNZIONE ORDINARIA

L'opposizione al procedimento ingiuntivo ex art. 663 c.p.c. ed il relativo giudizio rimangono regolati dagli articoli 645 e seguenti c.p.c. come modificato dalla legge n. 533/1973.

ESECUZIONE FORZATA

L'esecuzione forzata, conseguente all'ordinanza ingiunzione ovvero all'ingiunzione ordinaria, è effettuata osservando le disposizioni del codice di procedura civile alle quali fa espresso rinvio l'art. 35, 5° comma.

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI

(art. 29)

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi dall'Istituto saranno devoluti al "Fondo speciale infortuni", istituito presso la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 197 del Testo unico.

III INTERFERENZA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 16 E 45 TESTO UNICO CON LA PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro ometta di presentare le denunce obbligatorie previste dal 1° e 2° o 3° comma dell'art. 12 Testo unico e l'Istituto, venutone a conoscenza, provveda ad emettere diffida (art.

16 T.U.) ovvero ad emettere i provvedimenti di riclassificazione retroattiva dell'attività assicurata (prgg. 8, 2° comma, e 12, 2° comma, della "Modalità" di cui ai DD.MM. 10 dicembre 1971 e 14 novembre 1978), può verificarsi in pratica una interferenza tra le procedure previste rispettivamente degli artt. 16 o 45 T.U.

e vigenti "Modalità" e quelle stabilite dalla legge n. 689/1981.

Pertanto, ai fini della procedura per la irrogazione della sanzione amministrativa, conseguente ad una violazione sostanziale indiretta, che viene contestata come già detto con la richiesta dei premi ed accessori, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

1) Art. 16 T.U.

a) il datore di lavoro presenta ricorso all'Ispettorato del lavoro prima della contestazione della violazione sostanziale indiretta (omessa denuncia).

In detto caso l'Istituto, atteso l'effetto sospensivo del ricorso ai fini della richiesta dei premi ed accessori, non procede alla contestazione.

Qualora l'Ispettorato del lavoro respinga il ricorso ovvero dopo che siano trascorsi 180 giorni (*), dalla data di presentazione dello stesso, l'Istituto contesta la violazione sostanziale indiretta con le modalità indicate a pag. 29 e 30;

b) il datore di lavoro presenta ricorso all'Ispettorato del lavoro dopo la contestazione della violazione sostanziale indiretta, ma prima che sia emessa l'ordinanza ingiunzione.

In detto caso il procedimento sanzionatorio sarà sospeso.

(*) il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo (art. 16 e 45 T.U.) trova la sua ragione d'essere nell'art. 443 c.p.c. che riconosce rilevanza ai "procedimenti amministrativi" ai fini della procedibilità della domanda giudiziaria, la quale può essere promossa soltanto "quando siano decorsi i termini fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, corsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo".

Qualora l'Ispettorato del lavoro respinga il ricorso ovvero dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione dello stesso, l'Istituto contesta anche la violazione sostanziale diretta (omesso versamento) ed emette l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 35, 2° e 3° comma.

(19)

c) il datore di lavoro presenta ricorso all'Ispettorato del lavoro dopo l'ordinanza-ingiunzione.

In detto caso, il ricorso stesso è da considerarsi ininfluente sulla esecuzione della ordinanza-ingiunzione, atteso che avverso la stessa l'unica impugnativa è l'opposizione di cui all'art. 35, 4° comma.

2) Art. 45 T.U.

a) Il datore di lavoro presenta ricorso alla "Commissione delle Tariffe" dopo la contestazione della violazione sostanziale indiretta (omessa, infedele o tardiva denuncia di modificazione della natura del rischio), ma prima che sia omessa l'ordinanza-ingiunzione.

Tale ipotesi è riconducibile a quanto previsto sub 1 b);

b) il datore di lavoro presenta ricorso all "Commissione delle Tariffe" dopo l'ordinanza-ingiunzione.

Tale ipotesi è riconducibile a quanto previsto sub 1 C);

IV NORME TRANSITORIE E FINALI VIOLAZIONI COMMESSE ANTERIORMENTE ALLA LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE

Le disposizioni in materia di sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza irrevocabile o con decreto divenuto esecutivo (art. 40).

PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI RELATIVI A CONTRAVVENZIONI DEPENALIZZATE

In relazione ai procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la competente Autorità giudiziaria, ove non ritenga di dover pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, trasmetterà gli atti alla Autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione (art. 41). Considerato che da tale momento la legge fa decorrere il termine per la notificazione degli estremi della violazione, la Sede, qualora abbia ricevuto gli atti del procedimento penale, inizierà la normale procedura innanzi descritta per l'applicazione della sanzione, con la notificazione degli estremi della violazione, preliminarmente verificando che non siano stati promossi autonomi procedimenti di riscossione delle somme dovute.

Nell'ipotesi in cui risultino in atto i suddetti procedimenti, la Sede dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE (INGIUNZIONE FISCALE ED INGIUNZIONE ORDINARIA) IN ATTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

1) Per le ingiunzioni fiscali non ancora notificate ai datori di lavoro, la Sede annullerà le stesse ed osserverà la procedura introdotta dalla legge per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, iniziando la stessa dalla fase della notificazione degli estremi della violazione (art. 14, 2° comma contestazione).

Per i procedimenti ingiuntivi ordinari, per i quali non sia stato depositato il relativo ricorso, le Avvocature abbandoneranno la procedura per consentire alla Sede di provvedere agli adempimenti previsti dal 2°

comma dell'art. 14 (contestazione) e dal 1° comma dell'art. 18 della legge (contraddittorio).

Qualora i suddetti procedimenti ingiuntivi ordinari da abbandonare contengano l'esposizione delle spese sostenute per una precedente ingiunzione fiscale confluita nell'ordinaria, le spese stesse saranno richieste con il nuovo atto ingiuntivo (ordinanza ingiunzione od ingiunzione ordinaria).

2) Nei casi, invece in cui le ingiunzioni fiscali siano state notificate ovvero i ricorsi relativi alla ingiunzione ordinaria siano stati depositati, i procedimenti dovranno proseguire ulteriormente fino alla loro definizione.

Limitatamente alla applicazione della sanzione, ovviamente non compresa negli atti ingiuntivi di cui sopra, la Sede dovrà attuare la normale procedura prevista dalla legge (ordinanza ingiunzione o ingiunzione ordinaria).

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 689/1981

(20)

Le disposizioni concernenti le sanzioni amministrative introdotte dalla legge entreranno in vigore il centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario alla G.U. n. 329 del 30 novembre 1981), cioè il 29 maggio 1982.

TABELLA A

Sanzione prevista dall'art. 195 Testo Unico per violazioni sostanziali dirette

MANCATO pagamento, totale o parziale, alle scadenze fissate dal Testo Unico ovvero dall'Istituto, dei premi ed accessori, a qualsiasi titolo dovuti (artt. 16, 2° comma, 44, 1° e 2° comma, Testo unico).

La SANZIONE applicabile dopo che siano trascorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 16 della legge n.

689/1981 potrà variare tra un minimo di lire 4.000 ed un massimo di lire 240.000

TABELLA B

Sanzione prevista dall'art. 50, 1° comma Testo unico per violazioni sostanziali indirette.

MANCATA denuncia di esercizio (art. 12, 1° comma Testo unico) nei termini fissati dal Testo unico e dalla quale sia derivata la mancata liquidazione ed il mancato pagamento del premio.

La SANZIONE applicabile dopo che siano trascorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 36 della legge n.

689/1981 potrà variare tra un minimo di lire 4.000 ed un massimo di lire 60.000, 240.000 e 1.200.000, a seconda che la mancata denuncia riguardi rispettivamente da 1 a 10 dipendenti, da 11 a 100 dipendenti, oltre 100 dipendenti, oltre 100 dipendenti (art. 50, 1° comma Testo unico)

TABELLA C

Sanzione prevista dall'art. 195, Testo unico per violazioni sostanziali indirette.

MANCATE denunce di successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto (art. 12, 3°

ELEMENTI DA VALUTARE INDICI DI QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

1) Gravità = entità del premio non versato 4% del premio non versato 2) Personalità = 1^ recidiva nel triennio

precedente

aumento di 1/4

2^ recidiva nel triennio precedente aumento ulteriore di 1/4 3) Condizioni economiche disagiate = ogni utile

elemento disponibile per valutarle

riduzione di 1/4

ELEMENTI DA VALUTARE INDICI DI QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

1) Gravità = entità del premio non versato in relazione al numero dei dipendenti

8% del premio non versato

2) Personalità = 1^ recidiva nel triennio precedente

aumento di 1/4

a) 2^ recidiva nel triennio precedente aumento ulteriore di 1/4

b) buona fede riduzione di 1/4

3) Opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione = spontanea regolarizzazione

riduzione di 1/5

4) Condizioni economiche disagiate = ogni utile elemento disponibile per valutarle

riduzione di 1/4

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