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I poteri e i doveri di reazione del Collegio Sindacale in situazione di crisi d’impresa

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I poteri e i doveri di reazione del Collegio Sindacale in situazione di crisi d’impresa

22 Ottobre 2014

Marco Rescigno

Dottore Commercialista e Revisore Legale

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INDICE INTERVENTO

____________________________________________

Considerazioni introduttive generali

Poteri del Collegio Sindacale per affrontare fatti gravi e censurabili in situazione di crisi

l’attivazione delle denunce ex art. 2409 del Codice Civile

Doveri del Collegio Sindacale in caso di riduzione del capitale della società

Il Collegio Sindacale nella fase di liquidazione Considerazioni finali e alcuni consigli

2

(3)

GENERALI

(4)

1. Poteri e doveri dei sindaci…..

DOVERI

POTERI

Il Codice Civile impone una serie di importanti doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha a disposizione una serie di poteri che deve essere in grado di attivare

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE GENERALI

_______________________________________________________________

4

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2. Al collegio sindacale è consentita/imposta la rilevazione dello stato di insolvenza?

Perché il tema assume importanza?

Art. 224 Legge Fallimentare – Fatti di bancarotta semplice

« si applicano le pene stabilite dall’art. 217……ai sindaci……i quali….

1. hanno commesso alcuno dei fatti previsti nel suddetto articolo,

2. hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge»

(6)

la questione diventa di difficile risoluzione allorché l’art. 6 della L.F. non annovera il Collegio Sindacale tra i soggetti che hanno potere di iniziativa per richiedere il fallimento. Esso rappresenta un organo che non ha potere di esprimere la volontà, ma può essere tra i soggetti passibili di reati

fallimentari (anche in concorso)

è altrettanto evidente che i sindaci sono passibili di reati fallimentari se si sono resi conniventi nel contesto di un comportamento volto a differire la dichiarazione di fallimento

tuttavia i sindaci non concordi con gli amministratori e diligenti hanno comunque a disposizione iniziative indirette per far dichiarare il fallimento

sicuramente il fattore tempo/ritardo tra iniziativa intrapresa e ritardi nel procedimento di dichiarazione fallimento può avere risvolti ai sensi del 224 L.F.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE GENERALI

_______________________________________________________________

6

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3. ……dimettersi….? E con quali effetti?

In giurisprudenza è ormai ritenuto pacifico che:

“agli effetti dell’esclusione della responsabilità dei sindaci, non è sufficiente la dimissione dalla carica, in quanto essi devono attivarsi, affinché gli amministratori non pongano in essere atti

pregiudizievoli e, qualora li abbiano compiuti, devono adoperarsi a ridurre al minimo l’entità dei danni”

Inoltre le dimissioni immotivate espongono i sindaci anche al rischio di azioni risarcitorie verso la società in quanto priva la società della continuità dell’azione di controllo in una situazione

particolarmente delicata

(8)

4. Responsabilità collegiale e responsabilità del singolo membro del collegio sindacale

La funzione di vigilanza è attribuita al collegio sindacale e non ai singoli membri che lo compongono

OPERATO UNITARIO RESPONSABILITA’ UNITARIA Il sindaco dissenziente deve far valere il proprio dissenso

per sottrarsi alla responsabilità derivante dall’inosservanza dei doveri aventi carattere collegiale

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE GENERALI

_______________________________________________________________

8

(9)

Le irregolarità contabili possono essere strumento di occultamento di situazioni pregiudizievoli

Da considerare che, indipendentemente dall’attribuzione della revisione legale, il Collegio Sindacale deve rilasciare il consenso all’iscrizione di specifiche poste (costi capitalizzati e avviamento)

che spesso si prestano a

management override

5. La situazione di crisi è spesso accompagnata a

problemi (e spesso frodi) di «natura contabile»….

(10)

I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE PER AFFRONTARE FATTI GRAVI E CENSURABILI IN SITUAZIONE DI CRISI

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LA MISURA DELLA REAZIONE DEVE ESSERE COMMISURATA ALLA GRAVITA’ E ALLA RILEVANZA DEI FATTI CENSURABILI

PRIMO LIVELLO

richiedere agli amministratori informazioni ai sensi dell’art. 2403

bis del Codice Civile (Norma 5.2)

SECONDO LIVELLO

potere (dovere) di convocare

l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 del Codice Civile (Norma 5.7)

TERZO LIVELLO

proporre la denuncia al tribunale ex art. 2409 del

C.C.

(12)

Presupposti della procedura ex art. 2409 del Codice Civile:

- sussistenza di fondati sospetti circa la commissione di gravi irregolarità

- esistenza di danno potenziale di valore significativo - constatazione di attualità delle irregolarità

E in situazioni di crisi quali potrebbero essere le fattispecie?

a) omessa o irregolare esecuzione di delibera assembleare nel caso in cui sia stata deliberata l’adozione di specifiche misure per

fronteggiare la crisi

b) stato di insolvenza conclamato con continuazione dell’attività sociale e rischi legati all’aggravamento del dissesto

I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

_______________________________________________________________

12

(13)

Caratteristiche denuncia ex art. 2409 C.C. a cura del Collegio Sindacale

legittimato alla denuncia al tribunale è il Collegio inteso come organo e non ciascuno dei suoi componenti

presupposto della denuncia è una specifica delibera del collegio sindacale

deve essere conferita apposita procura ad litem ad un difensore è esperibile secondo giurisprudenza anche nel caso di società in liquidazione (cfr. tra gli altri Trib. Trani sent. 30.10.2001)

le spese di ispezione giudiziaria sono a carico della società nel caso di denuncia del Collegio Sindacale

le spese processuali sono a carico di chi, infondatamente, ha iniziato il procedimento o ha resistito allo stesso

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Ammissibilità del controllo giudiziario su richiesta dei sindaci nelle S.r.l.

questione altamente controversa sia da un punto di vista dottrinale che giurisprudenziale

Le motivazioni nascono:

da alcune anomalie di richiamo delle norme relative al Collegio Sindacale delle S.r.l. a quelle delle S.p.A.

dalla natura più ristretta che il legislatore ha attribuito alla S.r.l.

con le possibilità di intervento dei soci previste dall’art. 2476 del C.C.

I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

_______________________________________________________________

14

(15)

Controllo giudiziario nelle SRL

AMMISSIBILITA’

Trib. Udine 6.7.2004 Trib. Roma 6.7.2004 Trib. Treviso 28.9.2004

Trib. Roma 1.12.2004 Trib. Milano 8.7.2005 Trib. Napoli 14.5.2008

INAMMISSIBILITA’

Trib. Bologna 21.10.2004 App. Roma 13.4.2005

Trib. Torino 6.4.2006 Trib. Milano 12.5.2006

Trib. Roma 11.3.2008 Trib. Piacenza 27.6.2012

(16)

Sentenza Cassazione 13.1.2010 n. 403

E’ inammissibile il controllo giudiziario ex 2409 del Codice Civile nella società a responsabilità limitata, sia pure allorché il ricorso sia proposto dal collegio sindacale obbligatoriamente costituito ai sensi dell’art. 2477 del CC

Tribunale di Milano sentenza 26.3.2010

E’ ammissibile per i sindaci di una Srl richiedere al tribunale di sottoporre la società a controllo giudiziario nel caso di gravi irregolarità poste in essere dall’amministratore. A riguardo, il richiamo di cui all’art. 2477 alle norme in materia di SpA ricomprende, infatti, anche l’art. 2409 inserito dal Legislatore nella sezione dedicata al Collegio Sindacale

Non appare rilevante il fatto che nelle Srl risultano particolarmente

penetranti i poteri di ispezione del socio, risultando il controllo giudiziario ex 2409 finalizzato a tutelare interessi più vasti rispetto a quelli tipici della

compagine sociale

I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

_______________________________________________________________

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Norme di Comportamento del Collegio Sindacale

APPROCCIO SOFT

“Tale orientamento (ndr. Collegio sindacale non legittimato ex art.

2409 C.C.) meriterebbe di essere riconsiderato per le S.r.l.

nelle quali la nomina del collegio sindacale risulta obbligatoria, con riferimento alle quali una parte della giurisprudenza ha affermato la perdurante legittimazione dell’organo di controllo ad

attivare il procedimento di controllo giudiziario ove accerti gravi irregolarità ascrivibili agli amministratori”

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DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI RIDUZIONE DEL CAPITALE

DELLA SOCIETA’

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(19)

Art. 2446 – Riduzione del capitale per perdite (2482-bis per le S.r.l.)

quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori e nel caso di loro inerzia il collegio

sindacale devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti

all’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale

la relazione e le osservazioni devono rimanere depositate in copia presso la sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea

nell’assemblea gli amministratori devono dar conto dei fatti avvenuti dopo la redazione della relazione

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Art. 2447 – Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2482-ter per le S.r.l.)

necessario verificare che l’organo amministrativo convochi

l’assemblea per deliberare (riduzione e aumento, trasformazione)

la norma del Codice Civile nulla dice in merito all’obbligo di redazione della relazione ex 2446 (giurisprudenza prevalente e Norme di

comportamento optano per l’obbligatorietà)

nel caso in cui l’assemblea non adotti i menzionati provvedimenti ovvero non accerti una causa di scioglimento, i sindaci hanno l’obbligo di presentare al tribunale istanza per l’accertamento della causa

attenzione al termine del “senza indugio”

RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’

___________________________________________

20

(21)

Situazione ex 2446 rispetto alla situazione ex 2447 potenzialmente più “pericolosa” e “delicata”

Presenza di una possibilità di “moratoria” che, oltre che seguire un determinato iter imposto dall’art. 2446, espone

il collegio sindacale a vigilare sull’effettivo rispetto delle condizioni in base alle quali l’assemblea ha deliberato la moratoria rispetto alle informazioni fornite e

alle successive azioni intraprese dagli amministratori

(22)

Aspetti da considerare nell’attivazione della procedura ex 2446 del Codice Civile:

1. il calcolo “dell’oltre un terzo”

2. la situazione patrimoniale redatta ai sensi del 2446 del CC 3. la relazione dell’organo amministrativo

4. le osservazioni del Collegio Sindacale ed i relativi obblighi imposti all’organo22 di vigilanza

RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’

___________________________________________

22

(23)

1) Il calcolo «dell’oltre un terzo»

- prioritariamente le perdite devono essere coperte dalle riserve solo successivamente si valuta «l’oltre un terzo»

Esempio patrimonio netto € 1.000 – perdita accertata € 800

Caso 1 Capitale Sociale € 200 – Riserve € 800

Caso 2 Capitale Sociale € 500 – Riserve 500

le perdite NON RILEVANO

le perdite RILEVANO

(24)

- i criteri di valutazione per la redazione della situazione patrimoniale sono quelli previsti dal 2426 del CC

- il conto economico dovrà essere completo

- la nota integrativa dovrà necessariamente contenere tutte le informazioni previste dall’art. 2427 del CC

- non occorre la relazione sulla gestione che sarà sostituita dalla relazione degli amministratori

2) la situazione patrimoniale redatta ai sensi del 2446 del Codice Civile (1/2)

RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’

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24

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2) la situazione patrimoniale redatta ai sensi del 2446 del Codice Civile (2/2)

- le norme civilistiche nulla dicono sulla data di riferimento alla quale debba essere formata la situazione patrimoniale ai sensi del 2446

- bisognerà rifarsi a valutazioni rapportate di volta in volta al caso concreto

- attenzione che il termine di 4 mesi (prevalente in dottrina) è da

considerarsi massimo anche per rispettare il «senza indugio»

(26)

3) la relazione dell’organo amministrativo

deve porre l’assemblea nella condizione di “ben deliberare

consapevolmente” (immediata riduzione del capitale, il rinvio della perdita, la copertura o la messa in liquidazione)

- esplicita i criteri di valutazione adottati nella formazione della situazione contabile

- informa sulle cause della crisi aziendale ed espone i piani elaborati per il superamento della crisi

- espone un ragionevole giudizio circa il futuro dell’andamento gestionale sotto il profilo economico e finanziario

- formula una proposta all’assemblea circa i provvedimenti da adottare per il rinvio della copertura della perdita

RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’

___________________________________________

26

(27)

4) le osservazioni del Collegio Sindacale

- le norme civilistiche non forniscono alcuna indicazione circa il contenuto

- l’attuale NdC 10.2 prevede che sulla relazione degli amministratori il Collegio Sindacale:

valuta le ragioni che hanno determinato la perdita se le stesse sono correttamente individuate e illustrate dall’organo

amministravo

esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo presente le prospettive di continuità aziendale

da’ atto dei fatti intervenuti successivamente alla redazione

della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale

(28)

4) le osservazioni del Collegio Sindacale

E in riferimento al controllo dei dati della situazione patrimoniale che ha determinato la situazione ex art. 2446 del C.C.?

- il CS deve effettuare un procedimento analogo a quello valevole per il bilancio d’esercizio (procedure di verifica devono essere di tipo

sommario e complessivo, anziché analitico - vecchia Bozza NdC -);

- verifica simile a quella prevista dall’art. 2429 del C.C. (rispondenza dei dati esposti con i documenti contabili e le risultanze della

contabilità, congruità dei criteri di valutazione, schemi di bilancio);

- non dimentichiamo lo scambio di informazioni con il soggetto

incaricato del controllo legale dei conti, più che mai opportuno in tale situazione.

RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’

___________________________________________

28

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4) le osservazioni del Collegio Sindacale

da non escludere indicazioni sulla proposta formulata dagli amministratori (opportunità di continuare o

cessare l’attività)

(30)

Relazione ex art. 2482-bis nelle S.r.l.

Norma di Comportamento CNDCEC n. 10.2 Vs

Documento Assirevi n. 173

30

RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’

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LIQUIDAZIONE

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Collegio Sindacale

Revisore Legale

Vigilerà sulla correttezza del

procedimento di liquidazione a tutela non soltanto dei soci ma anche dei

terzi

Art. 2488 “le disposizioni degli organi di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase di

liquidazione”

Controllo della regolare tenuta della contabilità e sulla conformità del bilancio

finale di liquidazione con il bilancio iniziale di liquidazione e gli eventuali

bilanci intermedi di liquidazione

COLLEGIO SINDACALE IN FASE DI LIQUIDAZIONE

________________________________________

32

(33)

NdC 10.9 – Scioglimento e liquidazione

Il Collegio Sindacale verifica l’eventuale sussistenza di causa di scioglimento e, in assenza di accertamento dell’organo

amministrativo, deve attivarsi esercitando i poteri previsti dalla legge

Il Collegio verifica:

la conoscenza delle causa di scioglimento da parte dell’organo amministravo

la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione

affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la delibera registro imprese

la gestione delle società degli amministratori ai fini conservativi la convocazione dell’assemblea ex art. 2487 1° comma

(34)

in caso di omissione dell’organo amministrativo, il Collegio

Sindacale presenta istanza al tribunale competente affinché accerti il verificarsi della causa di scioglimento

una volta dichiarato lo scioglimento delle società, in caso di omissione o di ritardo dell’organo amministrativo, il Collegio Sindacale richiede con istanza al tribunale di provvedere alla

convocazione dell’assemblea per le delibere ex art. 2487 comma 1°

C.C.;

Il Collegio Sindacale può chiedere al tribunale la revoca per giusta causa dei liquidatori

in caso di inerzia dei liquidatori, il Collegio può chiedere la cancellazione della società dal registro imprese.

COLLEGIO SINDACALE IN FASE DI LIQUIDAZIONE

________________________________________

34

(35)

Il bilancio iniziale di liquidazione assume profili di criticità notevoli

si confronta con problemi valutativi di non poco conto (si passa dai criteri di funzionamento a quelli di liquidazione)

rappresenta una sorta di “budget” della liquidazione e dalle sue risultanze possono derivare scelte importanti e delicate

verifiche specifiche dovranno essere poste in essere in riferimento all’apposizione del “fondo per costi di liquidazione”

è teso a stimare se durante la liquidazione e a suo termine vi sia un patrimonio netto negativo con l’alternativa di :

richiedere ai soci di eseguire ulteriori versamenti proporre una procedura concorsuale

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CONSIDERAZIONI FINALI E ALCUNI CONSIGLI

36

(37)

Sono situazioni che difficilmente si originano da una singola azione scorretta

od avventata

E’ un campo d’azione molto complicato (situazioni e normativa)

Il confine tra crisi d’impresa e responsabilità dei sindaci

può essere molto sottile

ed allora….

cura, perizia esperienza

diligenza

…..e capacità di intercettare e

riconoscere i segnali di crisi

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CONSIDERAZIONI FINALI E ALCUNI CONSIGLI

___________________________________________

Alcuni consigli in caso di problemi in situazioni di crisi

1. Non dimettersi come prima reazione alla situazione di crisi.

Le dimissioni non esentano il sindaco dalla responsabilità di imposta dalla funzione di attivarsi, affinché gli amministratori non pongano in essere atti pregiudizievoli e comunque ridurre al minimo l’entità dei danni.

2. Partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale e degli organi sociali.

Conservare le carte di lavoro a conferma dei controlli effettivamente eseguiti e trascrivere minuziosamente nel libro del C.S. tutte le verifiche effettuate

evitando frasi generiche ed evidenziando le risposte ricevute dall’organo amministrativo

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3. Portare a conoscenza dell’organo amministrativo le irregolarità riscontrate non avallabili.

Nel caso di irregolarità evidenziare le stesse nel libro delle verbalizzazioni, provvedendo nei casi più gravi a far sottoscrivere all'organo amministrativo

l’osservazione verbalizzata. Nel caso di difficoltà a reperire l’organo amministrativo utilizzare l’invio per raccomandata o PEC mettendo a conoscenza tutti i membri del CDA.

4. Convocare l’assemblea per informare i soci della anomalie.

Richiedere agli amministratori di convocare l’assemblea ai sensi dell’art 2406 del C.C. previo avviso al presidente del CDA. Predisporre minuziosa relazione sui fatti censurabili allegando eventuale documentazione a supporto.

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CONSIDERAZIONI FINALI E ALCUNI CONSIGLI

___________________________________________

6. Incisiva e proprozionata reazione di fronte a gravi irregolarità.

Nei casi di inerzia dell’assemblea a fronte di gravi irregolarità tali da poter

arrecare danno concreto alla società il Collegio Sindacale dovrà provvedere ai sensi dell’art. 2409 C.C..

Valutare la possibilità di agire direttamente ai sensi del 2409 C.C. in caso di gravi atti pregiudizievoli.

5. Pretendere che l’eventuale dissenso del Collegio Sindacale sia verbalizzato.

Nel caso di dissenso per delibere organi societari non conformi ai principi di corretta amministrazione pretendere che il dissenso del Collegio Sindacale sia inserito a verbale se immediatamente ravvisabile.

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7. Estrema attenzione al contenuto della relazione annuale al bilancio.

Valutare attentamente ogni aspetto degno di essere portato a conoscenza dei terzi nella relazione, riportando minuziosamente rilievi e considerazioni in merito ai doveri di vigilanza ex 2403 del C.C. e in riferimento al giudizio sul bilancio.

Nel caso di Collegio Sindacale con revisione legale riportare in maniera chiara ed incisiva tutti i rilievi emersi sul bilancio, valutare attentamente la possibilità di dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio o, nei casi più gravi

rilasciando parere negativo (ciò anche ai sensi del PR 570).

Nel caso di Collegio Sindacale senza revisione legale enfatizzare i rilievi del revisore nella propria relazione considerando gli eventuali effetti in termini di doveri ex 2403 del C.C. che ne derivano. Sulla base della rilevanza dei fatti e rilievi sconsigliare l’assemblea ad approvare il bilancio o approvarlo previe modifiche e richiamando i contenuti dei rilievi ed eccezioni

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___________________________________________

Ringrazio per l’attenzione

Marco Rescigno

Dottore Commercialista e Revisore Legale (m.rescigno@studiorescigno.it)

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