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La vigilanza del Collegio Sindacale in situazione di crisi La vigilanza del Collegio Sindacale in situazione di crisi

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La vigilanza del Collegio Sindacale in situazione di crisi La vigilanza del Collegio Sindacale in situazione di crisi

26 Ottobre 2012 26 Ottobre 2012 Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco RescignoMarco Rescigno Marco Rescigno

Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale

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2

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

___________________________________________

campo d’azione molto complicato paradossalmente in una crisi originata

da un’azione amministrativa avventata o scorretta, il collegio sindacale ha un compito più semplice che in altre situazioni

 nelle regole di funzionamento del collegio sindacale si evidenzia una

criticità: non esistono disposizioni che, fungendo da raccordo tra diritto societario e disciplina delle crisi d’impresa individuino i

comportamenti specifici che l’organo di controllo è tenuto ad adottare

VIGILANZA IN SITUAZIONE DI CRISI D’IMPRESA

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Sarà necessario:

 cura, perizia ed esperienza

 diligenza (oltre la normale utilizzata) considerando i riferimenti professionali in materia

anche perché nel contesto attuale non è più automatica l’uguaglianza amministratore capace = non fallisce

ma rimane comunque vero che

amministratore incapace e disonesto e mancanza dei rilievi dei sindaci = probabili fastidi per i sindaci in caso di fallimento

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4

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

___________________________________________

Al collegio sindacale è consentita/imposta la rilevazione dello stato di insolvenza?

(il tema assume importanza in relazione alle responsabilità ex 224 della L.F.)

La competenza a richiedere la dichiarazione di fallimento spetta

esclusivamente ad amministratori (o liquidatori) escludendo per il collegio sindacale la “possibilità-necessità” di provocare direttamente il fallimento

Al Collegio Sindacale è permesso rilevare, seppur indirettamente, lo stato di insolvenza attraverso le attuali funzioni riconosciute

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6

LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

______________________________________________________________

In quale ambito e con quale riferimento ci si deve muovere?

Art. 2403 del Codice Civile

“vigilanza sull’osservanza della legge”

“vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione”

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Norma 11.1 – Prevenzione ed emersione della crisi

Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rileva la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità d’impresa, sollecita gli amministratori a porvi rimedio.

Riferimenti normativi

Legge Fallimentare

Artt. 67 comma 3 lettera d), 152, 160 e 182-bis Codice Civile

Artt. 2403, 2403-bis comma 2, 2409-septies

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8

LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

______________________________________________________________

Ciò porta ad individuare due piani d’intervento del Collegio Sindacale

a) attività di vigilanza volta a monitorare la continuità aziendale nell’ottica appunto della prevenzione e tempestiva emersione

E quindi ?

- valutazioni preventive in relazione al rispetto dei principi di corretta

amministrazione (valutazioni di razionalità economica, di rischio aziendale, di

pianificazione economico finanziaria, di formalizzazione del processo decisionale,…) - obbligo di scambio di dati ed informazioni con il soggetto deputato alla revisione

legale dei conti: il collegio può acquisire elementi utili dal revisore legale che può rappresentare un interlocutore importante per l’individuazione degli indicatori di crisi

b) il monitoraggio dell’attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità

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Attività del Collegio Sindacale nel caso in cui l’azienda

 adotti un piano di risanamento ex art. 67 LF (Norma 11.3)

 decida di accedere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. (Norma 11.4)

Attività del sindaco nel caso

 di concordato preventivo (Norma 11.5)

 di procedura fallimentare (Norma 11.6)

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LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

______________________________________________________________

Norma 11.3 e 11.4 – Vigilanza in caso di adozione di un piano di risanamento ex art. 67 o di ristrutturazione ex art. 182-bis

Nel caso in cui la società predisponga un piano di risanamento ex art. 67 (o ristrutturazione ex art. 182bis) il collegio sindacale vigila che il

professionista incaricato di attestare il piano sia in possesso dei requisiti di professionalità ex art. 28 LF e sia iscritto al registro dei revisori.

Quando la società adotta il piano di risanamento (o l’accordo di

ristrutturazione) il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano (accordo) da parte degli amministratori

Riferimenti normativi

Legge Fallimentare

Artt. 67 comma 3 lettera d), 28 Codice Civile

Artt. 2403, 2403-bis comma 2, 2381

(11)

Il Collegio Sindacale in relazione al piano di risanamento ex art. 67 LF deve:

 prendere piena conoscenza del piano di risanamento (sia in fase prodromica sia nella fase esecutiva del piano)

 raccomandare il rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi” emanate nel 2010 dal CNDCeC

 vigilare periodicamente affinché gli amministratori eseguano le indicazioni del piano

 richiedere adeguate informazioni durante l’intero periodo di risanamento previsto dal piano

E’ auspicabile che eventuali rilevanti scostamenti occorsi durante l’esecuzione del piano siano tempestivamente comunicati al collegio

sindacale dato che il piano attestato non richiede consenso alcuno

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12

LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

______________________________________________________________

Il Collegio Sindacale in relazione al piano di ristrutturazione ex art.

182 bis LF deve:

 prendere piena conoscenza dell’accordo di ristrutturazione

 accertarsi che l’accordo sia depositato presso il tribunale e presso il registro imprese

 a seguito dell’omologazione, il collegio sindacale vigila sulla puntuale esecuzione dell’accordo e delle soluzioni indicate nell’accordo

 qualora rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni dell’accordo può richiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, qualora essi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare l’assemblea

(13)

Il Collegio Sindacale nel corso del concordato preventivo ex art. 160 L.F.

deve:

 accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano

concordatario

 pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito del piano concordatario prende conoscenza delle proposta e vigila sul corretto adempimento;

 nel corso del concordato il collegio sindacale rimane nella pienezza delle sue funzioni che continuerà a svolgere regolarmente (coesistenza di organi sociali di controllo e di nomina giudiziaria)

 sebbene il collegio sindacale non sia tenuto a vigilare sull’esecuzione del piano e sul suo adempimento particolare attenzione si dovrà prestare per quanto

previsto all’art. 173 e 185 L.F.

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I DOVERI E I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE I DOVERI E I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

IN SITUAZIONE

IN SITUAZIONE DI DI CRISI CRISI D D IMPRESA IMPRESA

(15)

Esistono tre livelli di intervento

a) richiedere agli amministratori informazioni ai sensi dell’art. 2403 bis del Codice Civile (norma 5.2)

b) potere (dovere) di convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 del Codice Civile

c) nel caso in cui il ricorso all’assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale può proporre la denunzia al tribunale ex art. 2409 del C.C.

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16

Presupposti delle procedura ex art. 2409 del Codice Civile:

I DOVERI E I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

___________________________________________

-

sussistenza di fondati sospetti circa la commissione di gravi irregolarità - esistenza di danno potenziale di valore significativo

- costatazione di attualità delle irregolarità

E

in situazioni di crisi quali potrebbero essere le fattispecie?

a) omessa o irregolare esecuzione di delibera assembleare nel caso in cui sia stata deliberata l’adozione di specifiche misure per fronteggiare la crisi

b) stato di insolvenza conclamato con continuazione dell’attività sociale e rischi legati all’aggravamento del dissesto

(17)

Orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario

Elementi caratterizzanti le gravi irregolarità sono la loro attualità ed il carattere dannoso, quest’ultimo individuabile nella violazione di disposizioni di legge

idonee a procurare un danno patrimoniale sociale o un grave turbamento dell’attività sociale. E’ carente del requisito della dannosità di una irregolarità meramente formale qual è quella della irregolare formazione del Consiglio di Amministrazione (Tribunale Torino 29.5.2007)

La sussistenza di gravi irregolarità nella gestione che possano recare danno alla società, legittima il collegio sindacale a ricorrere alla procedura di cui all’art.

2409 CC, anche senza preventivo esperimento delle azioni previste dagli artt.

2403 bis e 2406 del CC (App. Trieste 22.3.2006)

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Controllo giudiziario nelle SRL

DOVERI E I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

___________________________________________

AMMISSIBILITA’

Trib. Udine 6.7.2004 Trib. Roma 6.7.2004 Trib. Treviso 28.9.2004

Trib. Roma 1.12.2004 Trib. Milano 8.7.2005 Trib. Napoli 14.5.2008

INAMMISSIBILITA’

Trib. Bologna 21.10.2004 App. Roma 13.4.2005

Trib. Torino 6.4.2006 Trib. Milano 12.5.2006

Trib. Roma 11.3.2008 Trib. Piacenza 27.6.2012

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Sentenza Cassazione 13.1.2010 n. 403 Sentenza Cassazione 13.1.2010 n. 403

E’ inammissibile il controllo giudiziario ex 2409 del Codice Civile nella società a responsabilità limitata, sia pure allorché il ricorso sia proposto dal collegio sindacale obbligatoriamente costituito ai sensi dell’art. 2477 del CC

Tribunale di Milano sentenza 26.3.2010 Tribunale di Milano sentenza 26.3.2010

E’ ammissibile per i sindaci di una Srl richiedere al tribunale di sottoporre la società a controllo giudiziario nel caso di gravi irregolarità poste in essere dall’amministratore. A riguardo, il richiamo di cui all’art. 2477 alle norme in

materia di SpA ricomprende, infatti, anche l’art. 2409 inserito dal Legislatore nella sezione dedicata al Collegio Sindacale

Non appare rilevante il fatto che nelle Srl risultano particolarmente penetranti i

poteri di ispezione del socio, risultando il controllo giudiziario ex 2409 finalizzato a tutelare interessi più vasti rispetto a quelli tipici della compagine sociale

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Norme di Comportamento del Collegio Sindacale

APPROCCIO SOFT

DOVERI E I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

___________________________________________

“Tale orientamento (ndr. Collegio sindacale non legittimato ex art. 2409 C.C.) meriterebbe di essere riconsiderato per le S.r.l. nelle quali la nomina del collegio sindacale risulta obbligatoria, con riferimento alle

quali una parte della giurisprudenza ha affermato la perdurante legittimazione dell’organo di controllo ad attivare il procedimento di

controllo giudiziario ove accerti gravi irregolarità ascrivibili agli

amministratori”

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RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’

___________________________________________

Art. 2446 – Riduzione del capitale per perdite (2482-bis per le S.r.l.)

 quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale

devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti

 all’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale

 la relazione e le osservazioni devono rimanere depositate in copia presso la sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea

 nell’assemblea gli amministratori devono dar conto dei fatti avvenuti dopo la redazione della relazione

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Situazione ex 2446 rispetto alla situazione ex 2447 potenzialmente più “pericolosa” e “delicata”

Siamo in presenza di una possibilità di “moratoria” che, oltre che seguire un determinato iter imposto dall’art. 2446, espone il

collegio sindacale a vigilare sull’effettivo rispetto delle condizioni in base alle quali l’assemblea ha deliberato la moratoria rispetto alle informazioni fornite e alle successive azioni

intraprese dagli amministratori

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24

RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’

___________________________________________

Aspetti da considerare nell’attivazione della procedura ex 2446 del Codice Civile



il calcolo “dell’oltre un terzo”



la situazione patrimoniale redatta ai sensi del 2446 del CC



la relazione dell’organo amministrativo



le osservazioni del collegio sindacale ed i relativi obblighi imposti

all’organo di vigilanza

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I criteri di valutazione per la redazione della situazione patrimoniale sono quelli previsti dal 2426 del CC per cui:

- il conto economico dovrà essere completo

- la nota integrativa dovrà necessariamente contenere tutte le informazioni previste dall’art. 2427 del CC

- non occorre la relazione sulla gestione che sarà sostituita dalla relazione degli amministratori

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Le norme civilistiche nulla dicono sulla data di riferimento alla quale debba essere formata la situazione patrimoniale ai sensi del 2446

oltre ad orientamenti giurisprudenziali (60 giorni max dall’assemblea) o dottrinali (non oltre i 120 giorni) è proprio qui che emerge un dovere di vigilanza forte del

collegio sindacale

bisognerà rifarsi a valutazioni rapportate di volta in volta al caso concreto: in alcuni casi può capitare che situazioni risalenti a poche settimane prima dell’assemblea

potrebbero risultare superate, in altre circostanze situazioni “datate” potrebbero rilevarsi ancora attuali

(attenzione che il termine di 4 mesi è comunque da considerarsi massimo anche per rispettare il

“senza indugio” previsto dal 2446)

RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’

___________________________________________

(27)

La relazione dell’organo amministrativo

 la relazione sulla situazione patrimoniale deve porre l’assemblea nella condizione di “ben deliberare consapevolmente” scegliendo tra immediata riduzione del capitale, il rinvio della perdita (moratoria), la copertura di questa o la messa in liquidazione della società

 possibilità di dilazionare l’intervento sul capitale fino all’esercizio successivo

 ma solo se sono previsti utili che riducono la perdita

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La relazione dell’organo amministrativo

 illustrazione della situazione patrimoniale dove giustificare i criteri di valutazione adottati nella formazione di tale documento contabile

 quali sono state le cause della crisi aziendale

 i piani elaborati per il superamento della crisi

 un ragionevole giudizio circa il futuro dell’andamento gestionale sotto il profilo economico e finanziario

 una proposta all’assemblea circa i provvedimenti da adottare per il rinvio della copertura della perdita

RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’

___________________________________________

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29

 le norme civilistiche non forniscono alcuna indicazione circa il contenuto delle osservazioni del collegio sindacale

 l’attuale norma 10.2 prevede che sulla relazione degli amministratori il collegio sindacale in particolare:

 valuta le ragioni che hanno determinato la perdita se le stesse sono correttamente individuate e illustrate dall’organo amministravo

 esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo presente le prospettive di continuità aziendale

 da atto dei fatti intervenuti successivamente alla redazione della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale

non sono da escludere indicazioni sull’opportunità di

continuare o cessare l’attività

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E in riferimento al controllo dei dati della situazione patrimoniale che ha determinato la situazione ex art. 2446 del C.C.?

 la vecchia Norma 6.3 delle “Bozze di Comportamento del C.S.” del 2005 mai

emanate prevedeva che “il collegio sindacale deve formulare le proprie osservazioni alla relazione degli amministratori […] controllando la situazione patrimoniale con un procedimento analogo a quello valevole per il bilancio d’esercizio”, nel quale però le procedure di verifica devono essere di tipo sommario e complessivo, anziché analitico;

 verifica simile a quella prevista dall’art. 2429 del C.C. quindi rispondenza dei dati esposti con i documenti contabili e le risultanze della contabilità, congruità dei

criteri di valutazione, schemi di bilancio;

 non dimentichiamo lo scambio di informazioni con il soggetto incaricato del controllo legale dei conti, più che mai opportuno in tale situazione.

RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’

___________________________________________

(31)

ter per le S.r.l.)

 necessario verificare che l’organo amministrativo convochi l’assemblea per deliberare (riduzione e aumento, trasformazione)

 la norma del Codice Civile nulla dice in merito all’obbligo di redazione della relazione ex 2446 (giurisprudenza prevalente e Norme di

comportamento optano per l’obbligatorietà)

 nel caso in cui l’assemblea non adotti i menzionati provvedimenti ovvero non accerti una causa di scioglimento, i sindaci hanno l’obbligo di

presentare al tribunale istanza per l’accertamento della causa

 attenzione al termine del “senza indugio”

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32

COLLEGIO SINDACALE IN FASE

COLLEGIO SINDACALE IN FASE DI DI LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE

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Collegio Sindacale

Revisore Legale

Vigilerà sulla correttezza del

procedimento di liquidazione a tutela non soltanto dei soci ma anche dei terzi

Art. 2488 “le disposizioni degli organi di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase di liquidazione”

Controllo della regolare tenuta della contabilità e sulla conformità del bilancio

finale di liquidazione con il bilancio iniziale di liquidazione e gli eventuali

bilanci intermedi di liquidazione

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COLLEGIO SINDACALE IN FASE DI LIQUIDAZIONE

___________________________________________

Fasi della liquidazione Vigilanza del Collegio Sindacale Controllo del revisore legale 1) Verifica di uno dei casi di messa in

liquidazione della società Verifica e conformità a statuto e legge -

2) Assemblea di messa in liquidazione con

nomina dei liquidatori Verifica e conformità a statuto e legge -

3) Predisposizione del rendiconto di

liquidazione a cura degli amministratori Verifica e conformità a statuto e legge Nell'ambito delle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità

4) Iscrizione registro imprese dello stato di

liquidazione e dei liquidatori Verifica e conformità a statuto e legge -

5) Predisposizione della situazione dei conti

alla data di liquidazione Verifica e conformità a statuto e legge Nell'ambito delle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità

6) Passaggio di consegne dagli

amministratori ai liquidatori Verifica e conformità a statuto e legge -

7) Predisposizione del bilancio inziale di liquidazione

Verifica e conformità a statuto e legge.

Documento di particolare importanza.

Nell'ambito delle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità

8)

Alla chiusura di ogni esercizio predisposizione del bilancio intermedio di

liquidazione

Emissione della relazione sull'esercizio sociale di liquidazione relativamente al

rispetto dei principi legge

Espressione del giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione. Nel primo anno messa in liquidazione per come

l'OIC 5 richiede la redazione del primo bilancio intermedio si necessitano verifica anche relativamente ai documenti 3), 7)

9) Bilancio finale di liquidazione

Emissione della relazione sull'esercizio sociale di liquidazione relativamente al

rispetto dei principi legge

Espressione del giudizio sul bilancio finale di liquidazione.

10) Piano di riparto della liquidazione Verifica e conformità a statuto e legge -

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Due questioni trattate nel Documento OIC 5:

1. quando l’avvio della liquidazione è vicino alla data di chiusura

dell’esercizio (ma comunque entro l’approvazione), occorre tener conto di ciò nella redazione del bilancio dell’esercizio precedente?

2. in caso venga meno il presupposto della “continuità aziendale” nel corso dell’esercizio, si devono abbandonare i criteri di funzionamento ed adottare quelli di liquidazione anche in assenza della formale messa in liquidazione?

E’ coerente con il Principio di Revisione 570 sulla continuità?

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Il bilancio iniziale di liquidazione assume profili di criticità notevoli

 si confronta con problemi valutativi di non poco conto (si passa dai criteri di funzionamento a quelli di liquidazione)

 rappresenta una sorta di “budget” della liquidazione e dalle sue risultanza possono derivare scelte importanti e delicate

 verifiche specifiche dovranno essere poste in essere in riferimento all’apposizione del “fondo per costi di liquidazione”

 è teso a stimare se durante la liquidazione e a suo termine vi sia un patrimonio netto negativo con l’alternativa di richiedere:

 ai soci di eseguire ulteriori versamenti

 proporre una procedura concorsuale

COLLEGIO SINDACALE IN FASE DI LIQUIDAZIONE

___________________________________________

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