La vigilanza del Collegio Sindacale in situazione di crisi La vigilanza del Collegio Sindacale in situazione di crisi
26 Ottobre 2012 26 Ottobre 2012 Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco Rescigno Marco RescignoMarco Rescigno Marco Rescigno
Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale Dottore Commercialista e Revisore Legale
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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
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campo d’azione molto complicato paradossalmente in una crisi originata
da un’azione amministrativa avventata o scorretta, il collegio sindacale ha un compito più semplice che in altre situazioni
nelle regole di funzionamento del collegio sindacale si evidenzia una
criticità: non esistono disposizioni che, fungendo da raccordo tra diritto societario e disciplina delle crisi d’impresa individuino i
comportamenti specifici che l’organo di controllo è tenuto ad adottare
VIGILANZA IN SITUAZIONE DI CRISI D’IMPRESASarà necessario:
cura, perizia ed esperienza
diligenza (oltre la normale utilizzata) considerando i riferimenti professionali in materia
anche perché nel contesto attuale non è più automatica l’uguaglianza amministratore capace = non fallisce
ma rimane comunque vero che
amministratore incapace e disonesto e mancanza dei rilievi dei sindaci = probabili fastidi per i sindaci in caso di fallimento
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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
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Al collegio sindacale è consentita/imposta la rilevazione dello stato di insolvenza?
(il tema assume importanza in relazione alle responsabilità ex 224 della L.F.)
La competenza a richiedere la dichiarazione di fallimento spetta
esclusivamente ad amministratori (o liquidatori) escludendo per il collegio sindacale la “possibilità-necessità” di provocare direttamente il fallimento
Al Collegio Sindacale è permesso rilevare, seppur indirettamente, lo stato di insolvenza attraverso le attuali funzioni riconosciute
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LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
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In quale ambito e con quale riferimento ci si deve muovere?
Art. 2403 del Codice Civile
“vigilanza sull’osservanza della legge”
“vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione”
Norma 11.1 – Prevenzione ed emersione della crisi
Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rileva la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità d’impresa, sollecita gli amministratori a porvi rimedio.
Riferimenti normativi
Legge Fallimentare
Artt. 67 comma 3 lettera d), 152, 160 e 182-bis Codice Civile
Artt. 2403, 2403-bis comma 2, 2409-septies
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LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
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Ciò porta ad individuare due piani d’intervento del Collegio Sindacale
a) attività di vigilanza volta a monitorare la continuità aziendale nell’ottica appunto della prevenzione e tempestiva emersione
E quindi ?
- valutazioni preventive in relazione al rispetto dei principi di corretta
amministrazione (valutazioni di razionalità economica, di rischio aziendale, di
pianificazione economico finanziaria, di formalizzazione del processo decisionale,…) - obbligo di scambio di dati ed informazioni con il soggetto deputato alla revisione
legale dei conti: il collegio può acquisire elementi utili dal revisore legale che può rappresentare un interlocutore importante per l’individuazione degli indicatori di crisi
b) il monitoraggio dell’attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità
Attività del Collegio Sindacale nel caso in cui l’azienda
adotti un piano di risanamento ex art. 67 LF (Norma 11.3)
decida di accedere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. (Norma 11.4)
Attività del sindaco nel caso
di concordato preventivo (Norma 11.5)
di procedura fallimentare (Norma 11.6)
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LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
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Norma 11.3 e 11.4 – Vigilanza in caso di adozione di un piano di risanamento ex art. 67 o di ristrutturazione ex art. 182-bis
Nel caso in cui la società predisponga un piano di risanamento ex art. 67 (o ristrutturazione ex art. 182bis) il collegio sindacale vigila che il
professionista incaricato di attestare il piano sia in possesso dei requisiti di professionalità ex art. 28 LF e sia iscritto al registro dei revisori.
Quando la società adotta il piano di risanamento (o l’accordo di
ristrutturazione) il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano (accordo) da parte degli amministratori
Riferimenti normativi
Legge Fallimentare
Artt. 67 comma 3 lettera d), 28 Codice Civile
Artt. 2403, 2403-bis comma 2, 2381
Il Collegio Sindacale in relazione al piano di risanamento ex art. 67 LF deve:
prendere piena conoscenza del piano di risanamento (sia in fase prodromica sia nella fase esecutiva del piano)
raccomandare il rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi” emanate nel 2010 dal CNDCeC
vigilare periodicamente affinché gli amministratori eseguano le indicazioni del piano
richiedere adeguate informazioni durante l’intero periodo di risanamento previsto dal piano
E’ auspicabile che eventuali rilevanti scostamenti occorsi durante l’esecuzione del piano siano tempestivamente comunicati al collegio
sindacale dato che il piano attestato non richiede consenso alcuno
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LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
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Il Collegio Sindacale in relazione al piano di ristrutturazione ex art.
182 bis LF deve:
prendere piena conoscenza dell’accordo di ristrutturazione
accertarsi che l’accordo sia depositato presso il tribunale e presso il registro imprese
a seguito dell’omologazione, il collegio sindacale vigila sulla puntuale esecuzione dell’accordo e delle soluzioni indicate nell’accordo
qualora rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni dell’accordo può richiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, qualora essi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare l’assemblea
Il Collegio Sindacale nel corso del concordato preventivo ex art. 160 L.F.
deve:
accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano
concordatario
pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito del piano concordatario prende conoscenza delle proposta e vigila sul corretto adempimento;
nel corso del concordato il collegio sindacale rimane nella pienezza delle sue funzioni che continuerà a svolgere regolarmente (coesistenza di organi sociali di controllo e di nomina giudiziaria)
sebbene il collegio sindacale non sia tenuto a vigilare sull’esecuzione del piano e sul suo adempimento particolare attenzione si dovrà prestare per quanto
previsto all’art. 173 e 185 L.F.
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I DOVERI E I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE I DOVERI E I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE
IN SITUAZIONE
IN SITUAZIONE DI DI CRISI CRISI D D ’ ’ IMPRESA IMPRESA
Esistono tre livelli di intervento
a) richiedere agli amministratori informazioni ai sensi dell’art. 2403 bis del Codice Civile (norma 5.2)
b) potere (dovere) di convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 del Codice Civile
c) nel caso in cui il ricorso all’assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale può proporre la denunzia al tribunale ex art. 2409 del C.C.
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Presupposti delle procedura ex art. 2409 del Codice Civile:
I DOVERI E I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE
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-
sussistenza di fondati sospetti circa la commissione di gravi irregolarità - esistenza di danno potenziale di valore significativo
- costatazione di attualità delle irregolarità
E
in situazioni di crisi quali potrebbero essere le fattispecie?a) omessa o irregolare esecuzione di delibera assembleare nel caso in cui sia stata deliberata l’adozione di specifiche misure per fronteggiare la crisi
b) stato di insolvenza conclamato con continuazione dell’attività sociale e rischi legati all’aggravamento del dissesto
Orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Elementi caratterizzanti le gravi irregolarità sono la loro attualità ed il carattere dannoso, quest’ultimo individuabile nella violazione di disposizioni di legge
idonee a procurare un danno patrimoniale sociale o un grave turbamento dell’attività sociale. E’ carente del requisito della dannosità di una irregolarità meramente formale qual è quella della irregolare formazione del Consiglio di Amministrazione (Tribunale Torino 29.5.2007)
La sussistenza di gravi irregolarità nella gestione che possano recare danno alla società, legittima il collegio sindacale a ricorrere alla procedura di cui all’art.
2409 CC, anche senza preventivo esperimento delle azioni previste dagli artt.
2403 bis e 2406 del CC (App. Trieste 22.3.2006)
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Controllo giudiziario nelle SRL
DOVERI E I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE
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AMMISSIBILITA’
Trib. Udine 6.7.2004 Trib. Roma 6.7.2004 Trib. Treviso 28.9.2004
Trib. Roma 1.12.2004 Trib. Milano 8.7.2005 Trib. Napoli 14.5.2008
INAMMISSIBILITA’
Trib. Bologna 21.10.2004 App. Roma 13.4.2005
Trib. Torino 6.4.2006 Trib. Milano 12.5.2006
Trib. Roma 11.3.2008 Trib. Piacenza 27.6.2012
Sentenza Cassazione 13.1.2010 n. 403 Sentenza Cassazione 13.1.2010 n. 403
E’ inammissibile il controllo giudiziario ex 2409 del Codice Civile nella società a responsabilità limitata, sia pure allorché il ricorso sia proposto dal collegio sindacale obbligatoriamente costituito ai sensi dell’art. 2477 del CC
Tribunale di Milano sentenza 26.3.2010 Tribunale di Milano sentenza 26.3.2010
E’ ammissibile per i sindaci di una Srl richiedere al tribunale di sottoporre la società a controllo giudiziario nel caso di gravi irregolarità poste in essere dall’amministratore. A riguardo, il richiamo di cui all’art. 2477 alle norme in
materia di SpA ricomprende, infatti, anche l’art. 2409 inserito dal Legislatore nella sezione dedicata al Collegio Sindacale
Non appare rilevante il fatto che nelle Srl risultano particolarmente penetranti i
poteri di ispezione del socio, risultando il controllo giudiziario ex 2409 finalizzato a tutelare interessi più vasti rispetto a quelli tipici della compagine sociale
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Norme di Comportamento del Collegio Sindacale
APPROCCIO SOFT
DOVERI E I POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE
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“Tale orientamento (ndr. Collegio sindacale non legittimato ex art. 2409 C.C.) meriterebbe di essere riconsiderato per le S.r.l. nelle quali la nomina del collegio sindacale risulta obbligatoria, con riferimento alle
quali una parte della giurisprudenza ha affermato la perdurante legittimazione dell’organo di controllo ad attivare il procedimento di
controllo giudiziario ove accerti gravi irregolarità ascrivibili agli
amministratori”
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RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’
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Art. 2446 – Riduzione del capitale per perdite (2482-bis per le S.r.l.)
quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale
devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti
all’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale
la relazione e le osservazioni devono rimanere depositate in copia presso la sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea
nell’assemblea gli amministratori devono dar conto dei fatti avvenuti dopo la redazione della relazione
Situazione ex 2446 rispetto alla situazione ex 2447 potenzialmente più “pericolosa” e “delicata”
Siamo in presenza di una possibilità di “moratoria” che, oltre che seguire un determinato iter imposto dall’art. 2446, espone il
collegio sindacale a vigilare sull’effettivo rispetto delle condizioni in base alle quali l’assemblea ha deliberato la moratoria rispetto alle informazioni fornite e alle successive azioni
intraprese dagli amministratori
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RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’
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Aspetti da considerare nell’attivazione della procedura ex 2446 del Codice Civile
il calcolo “dell’oltre un terzo”
la situazione patrimoniale redatta ai sensi del 2446 del CC
la relazione dell’organo amministrativo
le osservazioni del collegio sindacale ed i relativi obblighi imposti
all’organo di vigilanza
I criteri di valutazione per la redazione della situazione patrimoniale sono quelli previsti dal 2426 del CC per cui:
- il conto economico dovrà essere completo
- la nota integrativa dovrà necessariamente contenere tutte le informazioni previste dall’art. 2427 del CC
- non occorre la relazione sulla gestione che sarà sostituita dalla relazione degli amministratori
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Le norme civilistiche nulla dicono sulla data di riferimento alla quale debba essere formata la situazione patrimoniale ai sensi del 2446
oltre ad orientamenti giurisprudenziali (60 giorni max dall’assemblea) o dottrinali (non oltre i 120 giorni) è proprio qui che emerge un dovere di vigilanza forte del
collegio sindacale
bisognerà rifarsi a valutazioni rapportate di volta in volta al caso concreto: in alcuni casi può capitare che situazioni risalenti a poche settimane prima dell’assemblea
potrebbero risultare superate, in altre circostanze situazioni “datate” potrebbero rilevarsi ancora attuali
(attenzione che il termine di 4 mesi è comunque da considerarsi massimo anche per rispettare il
“senza indugio” previsto dal 2446)
RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’
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La relazione dell’organo amministrativo
la relazione sulla situazione patrimoniale deve porre l’assemblea nella condizione di “ben deliberare consapevolmente” scegliendo tra immediata riduzione del capitale, il rinvio della perdita (moratoria), la copertura di questa o la messa in liquidazione della società
possibilità di dilazionare l’intervento sul capitale fino all’esercizio successivo
ma solo se sono previsti utili che riducono la perdita
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La relazione dell’organo amministrativo
illustrazione della situazione patrimoniale dove giustificare i criteri di valutazione adottati nella formazione di tale documento contabile
quali sono state le cause della crisi aziendale
i piani elaborati per il superamento della crisi
un ragionevole giudizio circa il futuro dell’andamento gestionale sotto il profilo economico e finanziario
una proposta all’assemblea circa i provvedimenti da adottare per il rinvio della copertura della perdita
RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’
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le norme civilistiche non forniscono alcuna indicazione circa il contenuto delle osservazioni del collegio sindacale
l’attuale norma 10.2 prevede che sulla relazione degli amministratori il collegio sindacale in particolare:
valuta le ragioni che hanno determinato la perdita se le stesse sono correttamente individuate e illustrate dall’organo amministravo
esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo presente le prospettive di continuità aziendale
da atto dei fatti intervenuti successivamente alla redazione della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale
non sono da escludere indicazioni sull’opportunità di
continuare o cessare l’attività
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E in riferimento al controllo dei dati della situazione patrimoniale che ha determinato la situazione ex art. 2446 del C.C.?
la vecchia Norma 6.3 delle “Bozze di Comportamento del C.S.” del 2005 mai
emanate prevedeva che “il collegio sindacale deve formulare le proprie osservazioni alla relazione degli amministratori […] controllando la situazione patrimoniale con un procedimento analogo a quello valevole per il bilancio d’esercizio”, nel quale però le procedure di verifica devono essere di tipo sommario e complessivo, anziché analitico;
verifica simile a quella prevista dall’art. 2429 del C.C. quindi rispondenza dei dati esposti con i documenti contabili e le risultanze della contabilità, congruità dei
criteri di valutazione, schemi di bilancio;
non dimentichiamo lo scambio di informazioni con il soggetto incaricato del controllo legale dei conti, più che mai opportuno in tale situazione.
RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETA’
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ter per le S.r.l.)
necessario verificare che l’organo amministrativo convochi l’assemblea per deliberare (riduzione e aumento, trasformazione)
la norma del Codice Civile nulla dice in merito all’obbligo di redazione della relazione ex 2446 (giurisprudenza prevalente e Norme di
comportamento optano per l’obbligatorietà)
nel caso in cui l’assemblea non adotti i menzionati provvedimenti ovvero non accerti una causa di scioglimento, i sindaci hanno l’obbligo di
presentare al tribunale istanza per l’accertamento della causa
attenzione al termine del “senza indugio”
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COLLEGIO SINDACALE IN FASE
COLLEGIO SINDACALE IN FASE DI DI LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE
Collegio Sindacale
Revisore Legale
Vigilerà sulla correttezza del
procedimento di liquidazione a tutela non soltanto dei soci ma anche dei terzi
Art. 2488 “le disposizioni degli organi di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase di liquidazione”
Controllo della regolare tenuta della contabilità e sulla conformità del bilancio
finale di liquidazione con il bilancio iniziale di liquidazione e gli eventuali
bilanci intermedi di liquidazione
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COLLEGIO SINDACALE IN FASE DI LIQUIDAZIONE
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Fasi della liquidazione Vigilanza del Collegio Sindacale Controllo del revisore legale 1) Verifica di uno dei casi di messa in
liquidazione della società Verifica e conformità a statuto e legge -
2) Assemblea di messa in liquidazione con
nomina dei liquidatori Verifica e conformità a statuto e legge -
3) Predisposizione del rendiconto di
liquidazione a cura degli amministratori Verifica e conformità a statuto e legge Nell'ambito delle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità
4) Iscrizione registro imprese dello stato di
liquidazione e dei liquidatori Verifica e conformità a statuto e legge -
5) Predisposizione della situazione dei conti
alla data di liquidazione Verifica e conformità a statuto e legge Nell'ambito delle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità
6) Passaggio di consegne dagli
amministratori ai liquidatori Verifica e conformità a statuto e legge -
7) Predisposizione del bilancio inziale di liquidazione
Verifica e conformità a statuto e legge.
Documento di particolare importanza.
Nell'ambito delle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità
8)
Alla chiusura di ogni esercizio predisposizione del bilancio intermedio di
liquidazione
Emissione della relazione sull'esercizio sociale di liquidazione relativamente al
rispetto dei principi legge
Espressione del giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione. Nel primo anno messa in liquidazione per come
l'OIC 5 richiede la redazione del primo bilancio intermedio si necessitano verifica anche relativamente ai documenti 3), 7)
9) Bilancio finale di liquidazione
Emissione della relazione sull'esercizio sociale di liquidazione relativamente al
rispetto dei principi legge
Espressione del giudizio sul bilancio finale di liquidazione.
10) Piano di riparto della liquidazione Verifica e conformità a statuto e legge -
Due questioni trattate nel Documento OIC 5:
1. quando l’avvio della liquidazione è vicino alla data di chiusura
dell’esercizio (ma comunque entro l’approvazione), occorre tener conto di ciò nella redazione del bilancio dell’esercizio precedente?
2. in caso venga meno il presupposto della “continuità aziendale” nel corso dell’esercizio, si devono abbandonare i criteri di funzionamento ed adottare quelli di liquidazione anche in assenza della formale messa in liquidazione?
E’ coerente con il Principio di Revisione 570 sulla continuità?
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Il bilancio iniziale di liquidazione assume profili di criticità notevoli
si confronta con problemi valutativi di non poco conto (si passa dai criteri di funzionamento a quelli di liquidazione)
rappresenta una sorta di “budget” della liquidazione e dalle sue risultanza possono derivare scelte importanti e delicate
verifiche specifiche dovranno essere poste in essere in riferimento all’apposizione del “fondo per costi di liquidazione”
è teso a stimare se durante la liquidazione e a suo termine vi sia un patrimonio netto negativo con l’alternativa di richiedere:
ai soci di eseguire ulteriori versamenti
proporre una procedura concorsuale
COLLEGIO SINDACALE IN FASE DI LIQUIDAZIONE