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DIREZIONE REGIONALE TOSCANA

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DIREZIONE REGIONALE TOSCANA

Ufficio attività Strumentali Processo Lavori e Manutenzioni

Al sig. Direttore regionale

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs 50/2016 e dell’art. 14 e ss. del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, dei lavori di manutenzione straordinaria per l'installazione di impianto di climatizzazione del centro medico legale.

Sede Inail di Siena, Viale Tozzi n. 7 - CIG: 7240457621

Con la presente si premette quanto segue:

con relazione di questo Ufficio del 21 novembre 2017 (All.1), da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, si rappresentava la necessità di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione nei locali del Centro medico legale della sede Inail di Siena Viale Tozzi, attualmente dotati esclusivamente di riscaldamento invernale a mezzo di impianto con corpi radianti.

Seguiva la Sua determinazione n. 2200 del 12/12/2017 (All.2), in forza della quale l’INAIL – Direzione regionale per la Toscana – indiceva la procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, d.lgs.vo 50/2016 s.m.i., per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l'installazione di impianto di climatizzazione nel centro medico legale della Sede provinciale I nail di Siena, Viale Tozzi n. 7.

Veniva pertanto autorizzato l’interpello scritto di n. 15 operatori economici, tra quelli in possesso di qualificazione SOA nelle categorie OS28 e OG11, individuati dall’elenco di operatori economici istituito presso la Direzione Regionale per la Toscana a seguito di pubblicazione sul sito INAIL in data 15.7.2017, mediante sorteggio.

In data 20.12.2017 presso la Direzione regionale per la Toscana dell’Inail, in sala aperta al pubblico, si svolgeva il sorteggio dei 15 Operatori Economici da invitare a presentare la propria offerta, giusto verbale in pari data, pubblicato sul sito dell’INAIL (www.inail.it) nell’area tematica Amministrazione Trasparente (All.3).

In conformità alla lettera d’invito, i plichi contenenti la documentazione amministrativa venivano aperti in seduta pubblica il giorno 23/01/2018 presso gli uffici dell'Inail - Direzione Regionale per la Toscana, Via Maurizio Bufalini n. 7, (All.4) differendo invece l’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica presentata dai partecipanti ammessi alla procedura negoziata nella seduta pubblica del 31.01.2018 (All.5).

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Il numero delle ditte che presentavano offerta economica valida erano 6 e che quindi si procedeva alla valutazione della soglia di anomalia come disposto dalla vigente normativa; soglia di anomalia che veniva valutata utilizzando il metodo “a” (estratto in seduta pubblica secondo quant o previsto nell’art. 97 comma 2 lett. a del Codice) e che risultava pari al 27,80%.

Risultavano anomale le seguenti offerte: STE.PA. srl (-27,80%); BRAIN srl (-31,11%); GEICO LENDER spa (-36,65%).

Il Rup, dovendo procedere alla verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala, in via preliminare sottoponeva quesito all’Unità operativa di coordinamento (UOC) istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, circa la corretta interpretazione dell’art. 97 d.lgs. 50/2016, al quale seguiva risposta in data 08.02.u.s. in forza della quale si chiariva che “l’art. 97 comma 2 d.lgs. 50/2016 prevede che la Stazione appaltante proceda obbligatoriamente alla verifica di congruità delle offerte risultate, in base alla formula sorteggiata, anormalmente basse. La verifica deve essere effettuata a partire dalla migliore offerta, se la stessa è risultata anomala (proseguendo, eventualmente, fino a individuare la prima offerta non anomala) oppure può essere effettuata contemporaneamente per le tre offerte” (All.6).

In considerazione di quanto chiarito dalla predetta UOC, c on lettera prot.

gen. n. 1621 del 20/02/2018 (All.7) il Rup, ing. Lorenzo Neri, avendo la ditta GEICO LENDER s.p.a. presentato la migliore offerta (ribasso del 36,65% sull’importo a base di gara di € 149.891,22, di cui € 139.523,09 per lavori ed € 10.368,13 per oneri per la sicurezza) , richiedeva alla medesima le spiegazioni sul ribasso indicato nell’offerta, i necessari e analitici chiarimenti e precisazioni scritte, in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, ritenuti pertinenti; ciò ai sensi dell’art.

97 comma 1 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

In data 05/03/2018, entro i termini previsti dalla norma tiva in essere, la ditta GEICO LENDER spa trasmetteva a mezzo PEC relazione con i chiarimenti e le spiegazioni richieste (All.8).

All’esito il Rup con relazione del 15 marzo 2018 (All.9) procedeva alla valutazione della congruità dell’offerta tramite l’analisi delle giustificazioni e dei chiarimenti addotti dalla ditta in relazione ai documenti di progetto e ai criteri indicati ai commi 4 e 5 dell’art. 97 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Rup, alla luce della valutazione delle precisazioni e dei chiarimenti presentati, riteneva giustificata la congruità dell’offerta economica presentata dalla GEICO LENDER s.p.a., oltre a ritenerla seria, adeguata e attendibile.

Con verbale del 21 marzo 2018 si proponeva di aggiudicare a quest’ultima i lavori di manutenzione straordinaria per l'installazione di impianto di climatizzazione nel centro medico legale della Sede provinciale I nail di Siena, Viale Tozzi n. 7 (All.10).

Per tutto quanto premesso,

poiché sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull’offerta anomala:

a) la giustificazione dell’offerta deve essere estesa all’intero importo dell’appalto e deve essere rapportata al momento in cui l’offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

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b) l’anomalia può anche riguardare il margine utile qualora i costi esposti e l’incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre una offerta economica sguarnita d i qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi in-congrua per definizione;

c) il D.Lgs 50/2016 all’art. 97 comma 4 precisa che le spiegazioni sul prezzo possono riferirsi tra le altre cose all’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione, alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotto o per eseguire i lavori e sull’originalità dei lavori. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza;

d) la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi fornita dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative;

e) Il mancato rispetto dei minimi tabellari, o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, con riferimento al costo del personale, non determina l'automatica esclusione dalla gara, ma costituisce un importante indice di anomalia dell'offerta, che dovrà essere poi verificata attraverso un giudizio complessivo di remuneratività e ciò in ossequio ai principi di diritto comunitario in materia di libera concorrenza, per cui è sempre necessario che venga consentito all'impresa di fornire le proprie giustificazioni, anche in riferimento al superamento di detti limiti (Sentenza del Consiglio di Stato n. 4847 del 7/10/2008);

f) in materia di appalti, in relazione alla procedura di aggiudicazione al prezzo più basso, l'indicazione nell'offerta del costo del lavoro anormalmente basso non comporta l'automatica esclusione dalla gara della società partecipante, costituendo tale indicazi one un 'anomalia che deve essere esaminata attraverso il sub -procedimento di verifica della congruità dell’ offerta. I trattamenti salariali indicati nell'offerta che si discostano dai parametri individuati dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi di categoria non determinano l'esclusione automatica dalla gara della società, avendo tali importi valore indicativo e non precettivo o inderogabile. Anche quando la lex specialis di gara non ammette giustificazioni circa il discostamento del prezzo della manodopera dai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, è sempre riconosciuta la facoltà alle società partecipanti alla gara pubblica di giustificare la riduzione dei costi del personale, non potendo la commissione aggiudicatrice escludere a priori le offerte anormalmente più basse rispetto agli indici ministeriali. L 'offerta anomala deve essere esclusa, previa verifica, quando il costo orario medio del lavoro risulti anormalmente più basso non solo r ispetto al costo indicato nelle tabelle ministeriali ma sulla base delle giustificazioni addotte dalla società partecipante alla gara (Sentenza del Tar per il Friuli Venezia Giulia n. 18/2012).

g) nelle gare pubbliche il giudizio sull'anomalia o incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e d elle singole voci (Cons. Stato, Sez. V, sent.1711112016, n. 4755; Sez. lll, sent.

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61212017, n. 514); il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, pronuncia 29 maggio 2017, n. 2556 Cons.

Stato, Sez. V, seni. 13/2/2017, n. 607 e sent. 25/1/2016, n. 242;

Sez. lll, sent. 22/1/2016, n. 211 e seni.10/11/2015, n. 5128);

h) ai fini della congruità delle offerte, deve ritenersi che il costo del lavoro non sia un costo standardizzato ed uguale per tutte le imprese, che possa essere predeterminato dalla stazione appaltante e previamente scorporato sulla base di indicazioni tassative da questa provenienti, e così pure il costo per la sicurezza aziendale, trattandosi di elementi che possono variare in relazione a/l'organizzazione del lavoro dell'impresa e all'efficienza della stess a ( Consiglio di Stato, Sez. V-sentenza 12 giugno 2017 n. 2844);

i) il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibil e e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V, 11/03/2010 n. 1414; sez. VI 24/08/2011 n.4801, sez. IV 4/05/2012 n.2566);

j) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Tenuto conto che sono state effettuati approfonditi accertamenti nei confronti della Geico Lender s.p.a. anche attraverso il portale ANAC -

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Servizi ad accesso riservato AVCPASS, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, dichiarati dal concorrente, ai sensi dell'art.

216 comma 13 del codice degli appalti. Di conseguenza è emersa l’insussistenza di cause ostative all’aggiudicazione dei lavori de quibus alla medesima, come comprovato dalla documentazione acquisita telematicamente attraverso il richiamato portale ANAC (All.11).

Risulta infatti l’assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico della Geico Lender s.p.a.; l’insussistenza di reati rilevanti ai sensi dell’art. 80 d.lgs 50/2016 ss.mm.ii in capo ai soggetti indicati dalla stessa Geico Lender s.p.a. come suoi rappresentanti. E’ emersa altresì la regolarità fiscale dell’operato economico.

Considerato inoltre: - che ai sensi dell’art. 32 comma 8 d.lgs 50/2016 ss.mm.ii. divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, e non; - che il successivo comma 9 prescrive che non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni de l provvedimento di aggiudicazione; - che in ogni caso il termine dilatorio di cui al richiamato comma 9 non si applica tra gli altri casi nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere b) (caso di specie).

Visto altresì l'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii nonché l’art. 14 e ss. del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi.

Vista infine la graduatoria e la proposta di aggiudicazione alla ditta GEICO LENDER s.p.a., contenuta nel verbale del 21 marzo 2018, dei lavori di manutenzione straordinaria per l'installazione di impianto di climatizzazione nel centro medico legale della Sede provinciale Inail di Siena, Viale Tozzi n. 7, si propone, qualora Ella concordi:

-l’approvazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.

14 e ss. del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori,

beni e servizi, dei lavori di manutenzione straordinaria per

l'installazione di impianto di climatizzazione del centro medico legale

presso la Sede Inail di Siena, Viale Tozzi n. 7 alla ditta GEICO

LENDER s.p.a. per l'importo complessivo di

€ 121.060,81, di cui € 10.368,13 per oneri della sicurezza, e € 21.830,64 per IVA

;

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-la conseguente stipula del contratto di lavori pubblici ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con la GEICO LENDER s.p.a.

senza il necessario rispetto del termine dilatorio di cui al comma 9 del richiamato articolo in quanto trattasi di aff idamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Si allega fascicolo istruttorio

L’istruttore

F.to dott. Alfredo Di Rito

Il Responsabile del processo

F.to dott.ssa Silvia Agabiti

Il Dirigente dell’ufficio

F.to dott.ssa Rossana Ruggieri

Firenze, 16 aprile 2018

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