• Non ci sono risultati.

C O M U N E DI U R B I N O Ufficio Segreteria Generale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "C O M U N E DI U R B I N O Ufficio Segreteria Generale"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

C O M U N E DI U R B I N O Ufficio Segreteria Generale

MOZIONE APPROVATA, CON 11 VOTI FAVOREVOLI, 2 CONTRARI E 3 ASTENUTI, DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 06 MARZO 2015 CON ATTO NUMERO 14.

OGGETTO: Costituzione Zona di Ripopolamento e Cattura in comune di Urbino e richiesta all'ATC PS1 di rispettare il divieto di acquisto di fauna estera previsto da Piano Faunistico Regionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI URBINO

premesso:

che la legge 11 FEBBRAIO 1992 n. 157 prevede la costituzione di “zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio”;

che il Piano Faunistico Venatorio Regionale vieta l'immissione di soggetti non appartenenti a popolazioni locali e l'art. 9 della stessa l.r. 5 gennaio 1995 n. 7 al comma 1 prevede la costituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) “destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione”;

considerato:

che è appurato che l'introduzione di fauna, proveniente da aree geografiche lontane e diverse dalla nostra Regione, oltre all'inquinamento genetico delle popolazioni autoctone può favorire la diffusione di patologie latenti e anche l'ingresso di patogeni esotici e che inoltre questa pratica ha un costo economico e sottopone gli animali a stress e disagi che possono causare traumi determinando anche decessi;

preso atto:

che l'immissione di selvaggina, anche in quantità rilevanti, non è risolutiva sul trend negativo delle specie che si vorrebbero incrementare mentre sarebbe opportuno individuare zone di Ripopolamento vocate dove creare condizioni favorevoli all'incremento naturale della fauna;

tenuto conto:

che la normativa vigente di fatto vieta l'immissione di fauna di provenienza estera e favorisce invece la costituzione di Zone di ripopolamento e cattura;

(2)

che questa soluzione favorisce il ripopolamento naturale all'interno della zona e il conseguente irradiamento anche nelle aree limitrofe favorendo la diffusione di fauna selvatica autoctona, che può anche essere catturata;

valutato:

che i soldi non spesi per l'acquisto di fauna estera potrebbero essere più correttamente impiegati in miglioramenti ambientali a fini faunistici e per risarcire i danni causati dalla fauna agli agricoltori;

visto:

che le Zone di ripopolamento e cattura devono essere istituite dalla Provincia, anche su richiesta dell'ATC;

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta Comunale:

a chiedere, tramite il suo rappresentante in seno all'Ambito territoriale di Caccia PS1, e direttamente alla Provincia, l'istituzione di una zona di ripopolamento e cattura all'interno del comune di Urbino individuando un'area vocata alla presenza della lepre e del fagiano, vietando nello stesso tempo nel territorio comunale l'introduzione di fauna di provenienza estera.

Riferimenti

Documenti correlati

205 del 30/04/1992 e successive modifiche, nuovo codice della strada che tratta dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, al comma 5 bis cita: la quota

18 comma 3 dello Statuto di Ami S.p.A recita “Gli Amministratori che possono essere anche non Soci, devono essere scelti fra persone che hanno una specifica competenza

• La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità recita: (Art 30. Comma 5 – c/d) “Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di

• Che attualmente la sosta presso la struttura di S.Lucia prevede la gratuità fino ad una permanenza di tre ore nel caso in cui si effettuino acquisti di

Inoltre si dovrà prevedere che le decisioni dell'Assemblea, per essere valide, (Art. 6, comma 6, dello schema di convenzione tipo) debbano essere assunte con il voto favorevole di

Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo

In particolare viene soppresso il comma 7 dell’articolo 151 del Dlgs 152/2006, che imponeva al gestore del servizio idrico integrato di dover chiedere parere all’Autorità

- che il Centro storico di Urbino da sempre è il luogo dove si concentra il maggior numero di studenti e di persone che vengono dalle zone limitrofe e