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Bollettino amministrativo della Provincia di Salerno. A.8(1921)

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(1)

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

D E L L A P R O V I N C I A DI S A L E R N O

A p p o V I I !

1 9 2 1

Com pilatore: R a g -

G a b rie le ft\a rra

Salerno - Premiato Stabilimento :: Tipografico del Commercio :: :: :: -Cav. Antonio V olpe - 19 2 1

(2)
(3)
(4)
(5)

BOLLETTINO AM M INISTRATIVO*»

D E L L A P R O V I N C I A DI S A L E R N O

R n n o

UHI.

- 19Z1

:: :: Com pilatore :: ::

R a g -

G a b r i e l e A\ a r r »

Salerno - Premiato Stabilim ento Tipografico del Commercio : : cav. Antonio V olpe - 1921 : :

(6)

A B B R E V I A Z I O N I

V . — vedi

F. —

L . — L egge

A . —

R . D . o D. R . — Decreto Reale

P. —

C. G . — Commissariato Generale

P. T .

D . M. — Decreto M inisteriale

L . P.

D . P. — Decreto Prefettizio

T . —

C. M. — Circolare M inisteriale

C. —

C. P. — Circolare Prefettizia

T . E .

M. — Ministero

L . E.

I. — Interno

Cop

G . — Guerra

A ll. —

A . e C. — Approvvigionamenti e Constimi

Finanze

A gricoltura

Prefetto

— Poste e Telegrafi

— Lavori Pubblici

Tesoro

Circolare

— Telespresso

— Lettera espressa

— Copertina

- A llegato

O. — Questura

P R O P R I E T À L E T T E R A R I A R I S E R V A T A

(7)

I

N

D

I

C

E

PARTE I.

L e g g i , d e c r e t i e c i r c o l a r i

Agricoltura e commercio.

Obbligatorietà della coltivazione dei cereali. D. P. 24

gennaio 1921 pag. 31; C. P. 24 gennaio 1921 . . pag.

Invio dello stato comunale dei pesi e misure C. P. 28

febbraio 1921 . . . »

Duplicazione di cheks americani. C. P . 16 marzo

1921 . . . »

Provvedimenti a favore delle imprese esercenti energia elettrica. R . D. 13 marzo 1921 . . . . »

Collegio probiviri ; Proroga del D. L . 19 ottobre 19/8 n. i ó j 2 , pag. 94; modificazioni della competenza per valore. L. 20 marzo 1921. . . . »

Contratti agrari. C. M. I. 19 aprile 1921 . . »

Idem — Disdette. D. M. A . 6 agosto 1921 . . »

Certificato di origine per la circolazione nel Regno di piante 0 parti di piante. C. P. 2 ago sto 1921 . . »

Preparazione vendite e commercio dei vini. D . M. A .

16 luglio 1 9 2 1 ... . . »

Rinnovazione dei Consigli delie Camere di Commercio.

R . D. 23 ottobre 1921 . . • . . . . »

Commercio del bestiame. D . P . 20 dicem bre 19 7 1 . » 42 60 67 85 137 148 177 191 199 253 265

(8)

V . Approvvigionamenti e consumi.

A m m in is tr a z io n i C o m u n a li e Provinciali.

Concorso dello Stato per opere d'irrigazione. D . R . 22

lu glio 1920 . . . pag.

Stanziamento delle annualità di ammortamento di pre­ stiti.

C.

P . 16 gen n aio 1921 . . . »

Ruoli delle lasse comunali.

C.

P. 20 febbraio 1921 . » Celebrazione dei matrimoni.

C.

P . 11 febbraio 1921 »

Prezzo abbo?iamento alla raccolta delle leggi.

C.

P.

12 febbraio 1921 . . . »

Certificato di esistenza in vita. C. P . 26 febbraio

1921 . . . »

Commissioni per le imposte dirette. C. P . m arzo 1921 »

Sussidi ai comuni e consorzi per lavori di costruzione e sistemazione di strade. R . D . 23 gen n aio 1921 . . »

Manuale dei pubblici servizi. C. M . I. 15 m arzo 1921 »

Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni. R . D.

L . 7 aprile 1921 . . . , . »

Applicazione D . L . 10 maggio 1919 n. 1173. Ecce­ denza tassa bestiame.

C.

P . 25 aprile 1921 . . »

Dazio coìisumo. Provvedimenti a favore dei Comuni.

C.

M. F . 14 aprile 1921 . . . »

Mutui ai Comuai ed alle Provincie. L . 4 aprile 1921 »

Tassa di fam iglia, sul valore locativo e sui locali. C.

M. I. 17 m aggio 1921 . . . . • . • »

Esami per il conferimento della patente dì abilitazione alle fin z io n i di segretario comunale. R . D . 7 ap rile 1921

p ag. 173;

C.

P . 20 settem bre 1921 . . . . »

Provvedimenti trtbutari a favore dei Comuni.

C.

M.

F . 27 aprile 1921 . . . • • • »

Nuova legge sulle agevolezze per opere igieniche. C.

M. I. 19 m a g g io 1 9 2 1 ... ... . » 1 22 44 47 58 59 65 85 98 101 111 123 144 160 236 178

(9)

Indennità da corrispondersi ai membri della G. P . A .

e della Deputazione Provinciale. R . D. 19 g iu g n o 1921 . p ag. 197

Riforma dei tributi locali. C. M. I. 16 settem bre

1 9 2 1 ... » 235

Bilancio 1922. C. P. 25 ottobre 1921 . . . » 257

Semplificazioni per la contrattazione dei prestiti con le

Casse Depusiti e Prestiti. R , D. 20 otto «re 192 1 . . » 262

Elenco ufficiale delle famiglie nobili. C. P. 13 dicem ­

bre 1921 . . . » 268

V . Mutui. Provvedimenti finanziari. Approvvigionamenti e consumi.

Costituzione di enti autonomi di consumo. D. C. C.

A . 12 novembre 1920 pag, 11 C. P . 11. gennaio

1921 ^ 21

Approvvigionamento grassi di maiale. D . P. 17 g e n ­

naio 1921 . . . • . » 30

Obbligatorietà coltivazione cereali. D. P . 24 gennaio

1921 . . . 31

Commissione per la revisione delle Cooperative di con­

sumo. C. P. 12 gennaio 1921 . . . » 36

Commissione arbitrale dei prezzi. C. P. 17 gen n aio

1 9 2 1 ...' » 37

Commercio dell’ olio di oliva. C. P . 14 gennaio 192 1 » 59

Commercio dei latticini. C. P. 3 marzo 1921 . . » 60

Approvvigionamento merluzzo. C. P . 3 marzo 1021 . » 61

Cessione carne conservata in scatola. C. P. 3 marzo .

1921 pag. 61; C. P. 31 m aggio 1921 . . . . » 147

Revoca controllo esportazione suini. C. P. 3 m arzo .

1921 . . . » 65

Confezione e vendita di dolciumi. C. P. 14 marzo

1921 . . . 67

Disposizioni sulla gestione statale dei cereali. L . 27

(10)

Commercio dell’ orso e dell’ avena. D . C. 4 m arzo

1921 Pag- 77

Prezzo massimo dell'olio di semi. D . P. 22 m arzo 1921 » 80

Pastine speciali per a?nmalati. C. P. 23 m arzo 1921 * qó

Sanzioni penali in dipendenza della legge del pane. C.

P . 19 aprile 1921 . . , » 131

Abolizione tessera macinazione. C. P. ^ m a g g i o 1921 » 145

Vendita dello zucchero. D . C. 10 g iu g n o 1921, » 149

Libero commercio dei cereali. D . C. 22 g iu g n o 1921 » 151

Soppressione dei Consorzi granari. D . C. 22 g iu g n o

192 1 ... » 158

Abolizione razionamento e vigilanza ristoranti ed al­

berghi. C. P.‘ 25 g iu g n o 1921. » i 6 3

Abolizione commissioni comunali annonarie. C. P . 13

lu g lio 1921 p ag. 169; C. P. 16 lu glio 1921. » 169

Approvvigionamento granario. C. P. 22 settem bre .

1921 » 213

Importazione suini della Iugoslavia. C. P . 24 set­

tem bre 1921 . . . . . » 218

Importazione degli animali bovini. D . P . 24 settem ­

bre 1921. . » 227

Norme per la macellazione delle vacche ecc. R . D . 17

lu g lio 1921 » 229

Prezzo massimo della semola e del grano. D . P. 8 d i­

cem bre 1021 . . . » 264

Assicurazioni.

Trattamento per la invalidità e vecchiaia del personale.

C. M. L. 25 g e n n a io 1921 . . . » 55

Clausole protettive degli operai. C. P . 31 ago sto 1921 » 202 A n n o n a

-Limite d ’azione delle commissioni annonarie, C. P. 28

(11)

Commissioni comunali annonarie: abolizione. C. P . 13

lu glic 1921 . . . . , , . . pag.

V. Approvvigionamenti e consumi. Bollo.

Note, conti e fatture. C. M. F . 2 aprile 1921 . . »

Tassa di bollo delle quietarne. C. M. T . 11 m aggio

1921 . . . . Boschi. V . Foreste. Calmiere. V . Approvvigionameati e consumi. Cassa di previdenza.

Censimento impiegati e salariati. C. P. 20 m aggio ’

1 9 2 1 ...»

Prospetti. C. P. 7 luglio 1921. . . . . »

Contributo 1921. Cassa Previdenza sanitari. C. P. 11

luglio 1921 . . . »

Movimento sanitario degli iscritti. C. P. 9 agosto 1921 »

Iscrizione. C. P. 2 settem bre 1921 . . . . »

Ruoli principali 1921. C. P . 16 settem bre 1921 » Censimento.

Sesto censimento generale. L. 7 aprile 1921 pag.

118; R . D. 21 agosto 1921 . . . »

C itta d in a n z a italiana.

Proroga D. L. 25 luglio 1915. R . D . 29 ottobre

1920 . . . .

Croce Rossa.

Rifiuti di archivio. C. C. R . 21 aprile 1921 . Calendario 1922. C, P , 6 ottobre 1921 . 169 130 210 135 166 167 193 212 2 1 7 245 7 200 238

(12)

V i l i

Crediti e debiti.

Denuncia dei crediti e dei debiti verso sudditi austriaci.

Ord. 4 febbraio 1921 p ag. 52; C. P . 8 m arzo 1921 . pag. Codice civile.

Pubblicazioni nel regno di matrimoni di connazionali da celebrarsi all’ Estero. C. P . 29 dicem bre 1921 . . »

Catasto. 1

Attuazione del nuovo catasto nel circondario di Cam­ pagna. D . M . F . 31 m arzo 1921 . . . . . »

Dazio.

Esami di abilitazione ad agenti e commessi daziari. C.

P . 17 marzo 1921 p ag. 84; C. P . 30 ottobre 1921 . »

Provvedimenti a favore dei comuni. C. M. F . 14

a-prile 1921 p a g 123; C. M. F . 20 g iu g n o 1921 . . »

Trattamento daziario del vino in bottiglie. C. M . F.

13 lu g lio 1921 . . . , . , »

V. Provvedimenti finanziari.

Disoccupazione,

Provvedimenti per la disoccupazione. C. P. 15 o tto­

bre 1921. . . »

Elezioni.

Modifiche alla legge elettorale politica. L . 26 settem ­

bre 1920

Liste elettorali. C. P . 14 febb raio 1921 . . . »

Servizio elettorale: franchigia telegrafica. C. P . 31

m arzo 1921 . . . »

Affissione manifesti. C. P. 30 aprile 1921 . . »

Facilitazioni di viaggio per g li elettori politici. R . D .

28 aprile 1921 , . , , . . . » 64 .19 198 239 157 199 238

25

4

i

96 112

(13)

Emigrazione.

Emigrazione per lo Stato di Minas Geraes. C. Q. 21

m aggio 1 9 2 1 ... ... pàg.

Emigrazione nell’ Africa del Sud. C. P. 5 dicem are

1921 . . .

. 7

.

Y . Passaporti. Esattorie.

Misura dell’ aggio da corrispondersi agli esattori per g li anni 1921 e 1922. R . D. 7 novembre 1920 . . . »

Circoscrizione delle esattorie pel decemiio 1923 - 1924.

C. P. 8 agost o 1921 . . . »

Provvedimenti per i messi esattoriali. R . D. 17 m ar­

zo 1921 . . . »

Esportazioni e importazioni. V . Approvvtgionamenti e consumi. Fitti e proprietà.

Restituzione delle piccole proprietà germaniche. D . P.

28 febbraio 1921 , . . . »

Ricupero dei beni italiani nei territori dell' antico Im­ pero di Austria e del Regno di Bulgaria. N otificazione

M. I. 18 febbraio 1921 pag. 115; C. P . 20 aprile 1921 »

Provvedimenti per i fitti. D. L. 3 aprile 1921 pag.

138; R . D. 8 novembre 1921 . . . »

Impiegati e pensionati.

Concessione dì un nuovo caro-viveri ai pensionati. L.

26 dicembre 1920 . . . »

Sistemazione del personale dipendente dalle istituzioni pubbliche di beneficenza. C. M. I. 7 novem bre 1920 . »

Indennità di caro viveri ai pensionati. C. P . 11 fe b ­

braio 1921 . . . » 146 268 9 143 192 53 121 253

27

35

(14)

Indennità di caro viveri ed alimenti di stipendio con­ cessi agli impiegati e salariati degli enti locali. C. M. F .

3 genn aio 1921 . . . p ag.

Concessione della seconda indennità di caro-viveri agl’ im­ piegati. C. P . 25 aprile 1921 p a g . 108; C. P . 16 m ag­

g io 1921 p ag. 133; C. P . 29 m ag g io 1921 . . . »

Indennità di missione agli impiegati. R . D. 16 feb ­

braio 1921 . . . »

Rinnovazione consiglio disciplina. C. P. 6 g iu g n o 1921 »

Norme di massima : indennità di caroviveri. C M. I.

5 aprile 1921 . . . • • »

I n v a l id i, m u t i l a t i di guerra e veterani.

R. M. addizionale 5 °\0. C. P . 13 gen n aio 1921 . »

Porti d’ arme. Addizionale a favore dei mutilati. C.

M. F. 15 g iu g n o 1921 . . . »

Soccorso giornaliero per le fam iglie degl’ invalidi di guerra. C. P . 10 agosto 1921 . . . »

Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra. L. 2 1

a gosto 1921 . . . »

Modificazioni sugli assegni dei veterani. R . D . 9 no­

vem bre 1921 , . . . - . . . »

Istruzione pubblica.

Disciplina del commercio dei libri in uso nelle scuole elementari e medie. D. M. I. 17 m ag g io 1921 . . »

Edilizia scolastica. C. P . 26 ottobre 1921 . . » L e v a militare.

Corresponsione dei mezzi di viaggio agli iscritti di leva.

R . D . io novem bre 1920 . . . .

Lotterie.

Franchigia telegrafica. C. P . 23 aprile 1921 p ag.

118; C.

P.

28 m a g g io 1921 p ag. 145 . . .. . » 92 135 113 i47 266 22 161 i95 246 263 22 1 239 4-9

(15)

Mutui.

Mutui ai comuni ed alle provincie. L. 4 aprile 1921. Domande di mutui. C. P. 19 novem bre 1921.. Semplificazioni per la contrattazione dei mutui. R . D.

20 ottobre 1921 . Opere Pie.

Sistemazione e smobilitazione del patrimonio delle Isti­ tuzioni pubbliche di beneficenza. C. M. L. ig novem bre

1920 . . . .

Sistemazione del personale. C, M. I. 7 novem bre 1920 Bilanci 1921. C. P. 15 febbraio 1921

Norme per la valutazione dei titoli. R . D. 16 d icem ­

bre 1920...

Legislazione. C. P. 10 marzo 19 1 . Conti. C. P. 20 marzo 1921 .

Opere pie. Bilanci 1922. C- P. 16 novem bre 1921 . Conti. C. P. 10 dicembre 1921

Opere pubbliche.

Concorso dello Stato nelle spese per opere d’ irrigazio­ ne. D. R . 23 gennaio 1921 .

Sussidio ai Comuni per lavori di strade R . D . 23 gen.

naio 1921 .

Esecuzione di opere stradali. D . L. 24 marzo 1921 Nuova legge sulle agevolezze per opere igieniche. C.

M. I, 19 m aggio 1921 ,

Grandi derivazioni di acque. C. M. F . 30 lu glio 1921

Orfani di guerra. V . Opere Pie. Passaporti.

Rilascio passaporti. C, P . 2 febbraio 1921 , ,

pag. 144 » 255 » 262

»

»

»

»

»

»

17 35 42 50

63

69 260 267 85 85 116 1 90 190 40

\

(16)

x u

Vidimazione dei passaporti stranieri. D . M . z 8 fe b ­

braio 1921 . . . pa g. 117

Passaporti per la Francia. C. Q. 13 g iu g n e 1921 . » 158

Passaporti per g li Stati Uniti. C. Q . 13 g iu g n o 1921 » 162

Passaporti per VAmerica del Nord. C. Q, 30 otto­

bre 1921 . . . , .' . . . . » 255

V . Pubblica Sicurezza, Pensioni.

Concessioni di un nuovo caroviveri ai pensionati. L.

26 dicem bre 1920 p ag. 27 ; C. P. 11 febb raio 1921

pag. 40; C. P . 10 ottobre 1921 . . . 238

Certificati di esistenza in vita. C. P. 2 • febbraio 1921 » 59 V . Impiegati e pensionati.

Poste e telegrafi.

Franchigia postale. C. P. 5 marzo 1921 p ag. 62; C.

P. 23 aprile 1921 p ag. 108; C. P. 28 m a g g io 1921 . - » 145.146

Esenzione delle tasse postali. C. Q. 15 g iu g n o 1921 . » 159

Corrispondenza diretta all’ Estero. Repubblica Argen­

tina. C, P, 11 lu glio 1921 . . . » 168 P r o v v e d im e n ti fin anziari.

Provvevimenti finanziari a favore dei Comuni. R . D.

L . 7 aprile 1921 p ag. 101 C. M - F . 27 aprile 1921 . » 178

Riforme dei tributi locali. C. P . 21 m ag g io 1921 p.

136; C. M. I. 16 settem bre 1921 » 235

V . Tasse ed imposte.

p r o v v e d im e n t i militari.

Soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei mili­

tari alle armi. R . D . 26 ottobre 1920 . . . . » 8

Soccorso gior7ialiero. Rendiconti arretrati. C. P . 22

(17)

Istituzione della medaglia commemorativa della Grande Guerra. R . D. 16 dicem bre 1920. . . . .

Istanze avanzate da vedove di guerra. C. P . 30 g iu ­

gno 1921 . . . ,

Soccorso giornaliero per le fam iglie bisognose dei rm- litari congedati 0 riformati. C. P. 10 agosto 1921 .

Medaglie al valore, brevettt ecc. ad ufficiali e soldati.

C. P. A . settem bre 1921 ...

Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.

L. 11 agosto 1921.

Pubblica Sicurezza.

Contravvenzioni per porto d'armi. L. 26 dicem bre 1920 Certificato d'iscrizione a giocolieri. C. P, 31 m arzo 1921 Porti d'arme. C. M. F. 15 g iu g n o 1921.

Armamento dei guardiani. C. P. 31 agosto 1921 Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano ecc. e contravvenzioni per porto d’ armi. L. 31 ago sto 1921

Provvedimenti per reprimere il possesso e il porto ille­ cito di armi. R . D. 2 ottobre 1921

Fotografia dei minorenni sui passaporti. C. P . 30 ot­

tobre 1921 .

Esportazione Armi in Albania. C. P . 5 dicem bre 192 Emigrazione nell’ Africa del Sud. C. P. 5 dicem bre 192

V. Passaporti. V. Emigrazione.

Sanità ed igiene pubblica.

Provvedimenti per impedire la diff usione della pleuro- polmonite delle capre. D . P . 29 gen aaio 1921 p ag. 33;

C. P. 31 gennaio 1921 . . . ,

Profilassi delle infezioni del pollavie. C. P. 21 feb­

braio 1921 . , . .

Vigilanza zooiatrica sui mercati e sulle fiere di bestiame.

(18)

Misure per cauzionali contro la rabbia. C. P . 13 m ar­

zo 1921 . . . pag- 66

Casi sospetti di rabbia. C. P . 13 g iu g n o 1921. . » 163

Polizia veterinaria. C. P . 30 g iu g n o 1921 . . » 164

Profilasti contro Vafta epizootica. C. P . 31 ago sto 1921 » 205

Commercio del bestiame. D . P . 20 dicem bre 1921) » 265 T a s s e ed imposte.

Sovrimposta di Ricchezza mobile. C. P . 10 g e n ­

naio 1921 . . . » 20

R . M. a favore dei mutilati ed invalidi ai guerra. C.

P . 13 gen n aio 1921 . . . » 22

Contributi fissi per macellazione bovini. C. P . 27 m ar­

zo 1921 . . . . . . . . . , . » 97

Provvedimenti finanziari a favore dei comuni. R . D.

L . 7 aprile 1921 p ag. 101; C. M. F . 27 aprile 1921 . » 178

Eccedenza tassa di fam iglia e bestiame. C. P . 25 a-

prile 1 9 2 1 . . . . » 111

Riforma dei tributi locali. C. P . 21 m ag g io 1921 » 136

Tasse di fam ìglia sul valore locativo e sui locali. C.

M . I. 17 m a g g io 1921 . . . » 160

Tasse sulle concessioni governative: grandi derivazioni

di acque pubbliche. C. M. F . 30 lu g lio 1921 . . . » 190

Trattamento daziario dei vino in bottiglie. C. M. F .

lu g lio 1921 . . , . . . » 199

Riduzione dell’ aliquota dell'imposta generale sul consu­

mo del vino. R . D . 20 agosto 1921 . . . . » 226

Sospensione della nominatività dei titoli. R . D. 21 a-

go sto 1921 . . . » 228

Riforma tributi locali. C. M. I. 16 settem bre 1921 » 235

Dritto erariale sugli spettacoli. C. Q. 26 ottobre 1-921 » 240 V . Provvedimenti finanziari.

(19)

PARTE III.

Co m u n i c a z i o n i v a r i e.

Commissione arbitrale dei prezzi. Risultato degli esami per agente daziario. Per la fabbricazione dei biscotti. Calendario generale deile va­ rie commissioni cop. n. 1-2.

Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. La nuova tariffa postale. Tasse sulle concessioni governative cop. n. 3-4.

Quietanza per la fornitura di generi alimentari cop. n. 5-6. Tasse di bollo cop. n 7.

Corso medio delle rendite consolidate nel 2 ° settembre 1920. Elenco dei consiglieri provinciali di Salerno. Prezzo dì chinino di Stato, cop.

num, 8.

Tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali cop. n. g.

Risultato delle elezioni politiche del 75 maggio 1921. Risultato degli esami per abilitazione alle funzioni di agente daziario cop. n. 12.

Distintivo di onore per g li orfani caduti in guerra. Abolizione dei monopoli cop. n. 13-14.

Esame di segretario comunale, cop n. 17-18.

Decreto Legge 23 marzo 1919 n. 33 3 : Opere Pie cop. n. ig-20. Aumento delle tasse di bollo. Soppressione dei consorzi granari cop.

n. 21-22.

Tasse di bollo per licenze per porto d’ armi, cop. n. 23-24.

In tutte le copertin e :

Verbali della G. Provinciale Amministrativa — Concorsi — Pubbli­ cazioni.

(20)
(21)

Parte !.

a) L e g g i e d e c r e t i

i. Testo unico delle leggi sui concorso delio Stato nelle spese per opere di irrigazione. (D. R . 22 lu glio 1920).

T IT O L O I. •

No r m e e c o n d iz io n i p e l c o n c o r s o d e l l o St a t o. A rt. 1.

(Art. 1 e 2 della le g g e io gennaio 1915, n. 107; articoli 1 e 2 de­ creto le g g e 15 m aggio 1919, n. 820; articoli 10 e 11 T . U . 28 febbraio 1886, n. 3732).

Il ministro di agricoltura, con decreto da em anarsi sentito il parere del Consiglio superiore di agrico ltu ra, potrà concedere, entro i limiti delle somme che verranno stanziate in bilancio, un concorso a p r iv a ti, a consorzi di irrigazion e costituiti in con for­ mità della presente legg e, a Com uni e a P ro vin cie per opere di presa, eduzione e condotta delle acque fino alla zona di irrig a ­ zione, compresi i canali, g li apparecchi elevatori e g li im pianti elettrici, a condizione che 1’ acqua otten uta con 1’ opera predetta e destinata a scopo di irrigazione, (già in quantità non m inore di un litro al minuto secondo.

A r t. 2.

(Articoli 10 e 12 T . U . 28 febbraio 1886, n. 3732, art. 4 le g g e 10 gen n aio 1915).

Quando l ’acqua ottenuta con le opere di cui a ll’articolo p re­ cedente sia in. quantità non m inore di m oduli uno (litri 100 al minuto secondo) il concorso dello S tato per l ’acqua realm ente

(22)

destinata a ll’ irrigazio n e non può essere con cesso se non a con­ dizione che i Com uni e le P ro v in cie , nel cui territo rio d eve farsi l ’ irrigazion e, o alcuno di essi, concorrano a sussidiare l ’opera in una m isura co m p lessivam en te non inferiore alla decim a p arte del concorso dello Stato, qualora non siano essi stessi, o soli o a s ­ sociati, che ch ie g g a n o il con corso dello S ta to p^r la costruzion e delle opere.

A r t. 3.

(A rt. 13 T . U . 28 febb raio 1886, n. 3732).

Il concorso dello Stato verrà dato, entro i lim iti d el p ro g e tto presen tato al m inistro pgn ottenerlo, m ediante il p agam en to di una quota d ’ in teresse annuo, proporzionata alle som m e realm ente spese n ell’esecuzione d elle opere di cui a ll’articolo 1.

Il concorso dei Com uni e delle P ro v in cie ve rrà dato pure a fondo perduto, e nella form a stessa del concorso dello S tato , o m edian te il pagam en to d ’una som m a cap itale corrispon den te.

L e o p e re -d i cui sopra potranno essere d istin te in più parti, e a m ano a m ano che ciascun a di q ueste g iu n g e rà a com pim en to, sarà ad istan za d eg li interessati e sulla proposta del m inistro di a grico ltu ra collau d ata secondo le norm e stab ilite d alla le g g e sulle opere p u b b lich e 28 m arzo 1865, titolo V , capitolo III, ed il p a ­ gam ento d ella prim a quota d ’interesse annuo sarà fatto dopo un anno dalla data d ella collaudazione.

A r t. 4.

(A rt. 7 le g g e 10^ gen n aio 1915, n. 107). .

I p ro ge ti di d erivazion e che presum ibilm ente im portano una spesa superiore a lire cin quem ila dovranno essere p revèn tivam en te ap provati dal G enio C iv ile.

II costo d elle opere verrà stabilito in segu ito a co llau d o da praticarsi pure dal G enio C iv ile , ed a questo corpo sarà anche affidata la m isura della p ortata d elle acque da farsi p er alm eno due vo lte in tem po di m agra.

(23)

A rt. 5.

(Art. 2 le g g e 10 gennaio 1915, n. io7; art. 1 d ecreto -legge 15 m aggio 1919, 11. 720).

Il concorso dello Stato per le opere di d erivazione ed e le v a ­ zione d’acqua a scopo di irrigazione com prese fra un litro al minuto secondo e un modulo avrà la durata di anni 30 e verrà corrisposto nella misura di L . 3 d’interesse annuo per o gn i 10O lire di capitale spese per eseguire le opere di presa, eduzione e condotta delle acque, com presi i serbatoi, i canali e g li appa­ recchi elevatori, per il primo decennio, e di L . 2 p er i due de- cenni successivi.

Il concorso dello Stato spetta a qualsiasi ente o privato che esegua le opere atte all’irrigazione ancorché non sia proprietario dei terreni irrigati.

A rt. 6.

(Art. 3 della le g g e io gennaio 1915, n. 107, e articoli 14 e 15 T . U . 28 febbraio 1886, n. 3732).

Il concorso dello Stato per l ’esecuzione di opere di d eriva­ zione di acqua di irrigazione superiore a litri 100 al minuto se­ condo sarà del 3, del 2 e d ell’ 1 per ogni 100 lire di capitale speso, rispettivam ente per tre decenni consecutivi.

A rt. 7.

(Art. 2 del d ecreto-legge 15 m aggio 1919, n. 820).

N el caso di impianti elettrici, il concorso è com m isurato al­ l’intero costo di essi quando siano destinati esclusivam en te all’ir­ rigazione.

Quando invece g li impianti suddetti servono anche ad altri scopi oltre quelli d ell’irrigazione, il concorso dello Stato è lim itato alla sola quantità di energia m otrice effettivam ente im p iegata per la irrigazione, ed è stabilito, a giudizio insindacabile del M ini­ stero di agricoltura, nella misura fra un minimo di lire 500 ed un massimo di L. 800 per ogni cavallo elettrico.

(24)

A r t. 8.

(A rt. 6 d ella le g g e io gen n aio 1915, n. 10).

N el bilan cio del M inistero di a grico ltu ra sarà iscritta, a p ar­ tire d all’esercizio 1915-1916, la som m a di lire 90,000 in aum ento a q u ella iv i p revista p el concorso dello S ta to nelle sp ese p er opere di irrigazione, quale concorso nelle sp ese d elle n u ove opere di p icco la irrigazio n e p rev iste n egli articoli 5 e 9 del p resen te testo unico.

T I T O L O II.

M u t u i d i f a v o r e .

A r t. 9.

(A rt. 5 le g g e 10 gen n aio 1915, n. 107 e art. 1 d e creto -leg ge 15 m a g g io 1919, n. 820).

A i p riv ati che intrapren deran no a scopo irrigu o le opere p re v iste n ell’art. 5 del p resen te T . U . il M in istero di a grico ltu ra è autorizzato a p roced ere, entro il lim ite rap p resen tato dal valo re delle .q u o te di concorso g o v e rn a tiv o di cui a ll’ articolo stesso, scontate al 4 per cento e con vin co lo d elle m e d e s im e , m utui am m ortizzabili in 30 anni a ll’in teresse del 4 p er cento all*anno.

L e som m e occorrenti per tali mutui saranno an ticip ate dalla C assa depositi e prestiti all’in teresse del 4 p e r cento al M inistero di agricoltu ra, che p re le v e rà poi dallo s p e d a le stanziam ento nel suo bilancio p assivo autorizzato d all’articolo 8 del p resen te T . U . la som m a necessaria per p a ga re annualm ente alla C assa d epositi e prestiti g li interessi e la quota d ’am m ortam ento d elle som m e

da essa anticipate.

N el bilancio p assivo del M inistero di agrico ltu ra e nel bilan cio d ’entrata si dovranno in scrivere i cap ito li relativi a ll’am m inistra- zione del cap itale dei m utui sopradetti.

A n c h e q uesta form a di con corso dello S ta to sp etta a q u al­ sia si ente o p rivato che esegu a le opere atte all’ irrig azio n e an­ corch é non sia proprietario dei terreni irrigati.

(25)

N ella concessione di tale concorso dello Stato o di quello previsto nell’ art. 5 del presente T . U . il M inistero per l’a g ric o l­ tura ha facoltà d’imporre al concessionario le condizioni che ri­ tiene opportune per garantire e favorire l ’irrigazione.

A rt. 10.

(Articolo 9 T. U. 23 febbraio 1886, n. 3732).

L a Cassa depositi e prestiti potrà concedere anche ai co n ­ sorzi di irrigazione legalm ente costituiti, a term ini della presente legge, nonché a provincie ed a comuni per le opere di cui a ll’ar- ticolo i°, mutui ammortizzabili all’interesse normale, stabilito a termini dell’articolo 17 della le g g e 17 m aggio 1873, n. 1270 e secondo pure l ’articolo 17 della le g g e 27 m aggio 1875, n 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali e sulle sovraim - poste comunali e provinciali.

T IT O L O III

No r m e p e r l a. c o s t i t u z i o n e d e i c o n s o r z i d i i r r i g a z i o n e A rt. 11.

(A rticolo i° T . U. 28 febbraio 1886, n. 3732).

I consorzi di irrigazione, volontari ed obbligatori, sono ordi­ nati con le norme stabilite dalla le g g e sui consorzi d ’irrigazion e del 29 m aggio 1873 (serie 2a) dal C odice civile, secondo la d iver­ sità dei casi ivi contem plati, e dalle disposizioni d ella presen te legge.

A rt. 12.

(Articolo 2 e 3 T . U . 28 febbraio 1886, n. 3732).

I consorzi di irrigazione costituiti dopo la prom ulgazion e della le g g e 25 dicem bre 1883, n. 1790, dovranno a v e re , com e parte integrale della loro costituzione, un r e g o la re catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare che ne form ano parte, ed il quale tenga in continua evidenzai tutte le su c c e ssiv e m odi­ ficazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi.

(26)

O v e non esista il catasto geo m etrico , si supplirà infrattanto con un catasto che abbia per base la d escrizione to p o grafica e un tipo pianim etrico dei fondi da consorziarsi.

Il G overn o del R e è autorizzato a stabilire con ap posito re­ go lam en to le norm e con cui d ovrà essere costituito il catasto con sorziale e dovrà lo stesso essere conservato nelle p osteriori sue m odificazioni.

A r t. 13.

(A rt. 4 T . U . 28 febb raio 1886, n. 3732).

C ostitu ito il consorzio e trascritto a term ini e per g li effetti d elle disposizioni contenute nal titolo 220 del libro terzo del C od ice civile, tutti i diritti ,e tutti g li o b b lig h i dipendenti dal m edesim o passano di pieno diritto, e indipend entem ente da q ualsiasi con ­ ven zion e, dai prim i proprietari dei terreni consorziati nei proprie­ tari successivi.

A r t. 14.

(A rtico lo 5 T . U . 28 febb raio 1886, n. 3732).

I con sorziati concorrono alle sp ese del consorzio m ediante un contributo im posto su tutti i terreni in esso com presi, e cia-* scuno nelle proporzioni stab ilite d alla con ven zio n e o dal diritto

com une.

A r t. 15.

(A rt. 6 T . U . 28 febbraio 1886, n. 3732).

L e condizioni e le riserve furono fatte da coloro che form ano

p arte di un consorzio di irrigazione potranno essere va lid e nei rapporti fra consorzio e consorziati; m a non avranno efficacia alcun a di fronte ai terzi che avessero dei diritti verso il consorzio.

A r t. 16.

(A rtico lo 7 T . U . 28 febbraio 1886, n. 3732).

L a riscossion e dei contributi consorziati è fatta d a ll’am m ini­ strazione del consorzio, con le form e, coi p riv ile g i e con le norm e tu tte in v ig o re p er la riscossion e d elle im poste d irette, ferm e

(27)

rimanendo le prescrizioni d ell’articolo 6 della le g g e 29 m ag g io 1883 per gli effetti della stessa le g g e .

A rt. 17.

(Art. 8 T . U . 28 febbraio 1886, n. 3732).

I fondi inclusi nel perim etro da irrigare, del pari che i fondi cfrcostanti al perimetro stesso, sono sottoposti alle servitù tutte, che si rendesse necessario di stabilire, sia in v ia tem poranea che perpetua, per i lavori di derivazione, p a ssa g g io a scolo delle acque; e la indennità dovuta ai proprietari, se non d ’accordo, verrà determ inata ai termini degli articoli 603 e 604 del C odice civile. A n ch e le contestazioni intorno alla necessità delle servitù da stabilirsi saranno decise dai Tribunali.

A rt. 28.

(Articolo 16 T . U . 28 febbraio 1886, n. 3732).

N on sono so g g e tti che ad un diritto fisso di registro di lire 10, ove non sia minore per le g g e , g li atti di costituzione, attua­ zione, e pieno stabilimento del consorzio, e g li atti su ccessivi che per la durata di anni sei, dalla data d ell’atto costitutivo, oc­ corrono per l ’esecuzione dei lavori di irrigazione, di cui agli arti­ coli antecedenti, nei quali atti si intendono com presi quelli di acquisto d’acqua per irrigazione.

V isto d ’ordine di S. M.

I l Ministro di Agricoltura M i c h e l i .

I l Ministro del Tesoro M e d a

I l Ministro dei Lavori Pubblici PE A N O 2. Cittadinanza italiana— Proroga 0. L. 25 luglio 1915. (R . D. 29 ottobre 1920 n. 1560 pubblicato nella Gazzetta Ùfficiale del 13 no­ vem bre 1920, n. 268).

V I T T O R I O E M A N U E L E , ecc.

V isto il decreto L u o go ten en ziale 25 lu g lio 1915, n. 1144, ri­ guardante la sospensione, durante la guerra, d ell’applicazione

(28)

d ell'art. 3, n.i 2 0 3 , d ella le g g e 13 g iu g n o 1912, n. 555, sulla cittad in an za italiana;

V is to il R e g io d ecreto 30 settem bre 1920, n. 1389, conten ente norm e p el p a ss a g g io dallo stato di g u erra allo stato di pace;

R ite n u ta la n ecessità di p ro ro gare la durata in v ig o r e del p redetto decreto L u o g o ten en zia le 25 lu g lio 1915, n. 1144;

A b b ia m o decretato e decretiam o: A r t. 1.

L a durata in v ig o re del d ecreto L u o g o ten en zia le 25 lu g lio 1915, n. 1144, (1) è p ro ro g a ta p er sei m esi dal 31 ottob re 1920.

A r t. 2.

Il presen te d ecreto sarà presen tato al P arlam en to p er la con­ version e in le g g e .

D ato a S an R o sso re , addì 29 ottob re 1920. V I T T O R I O E M A N U E L E

Gi o l i t t i — Fe r a — Sp o r z a

3. Soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari alle armi. (R e g io d e creto -leg ge n. 1644, in data 26 ottob re 1920 p ub b licato

nella G azzetta U fficiale n. 284 del 2 d icem bre i9 2o)< V I T T O R I O E M A N U E L E III ecc.

V is ti i re g i d ecreti 13 m a g g io 1915, n. 629, 25 aprile 1917, n. 662, e 29 lu g lio 1917, n. 1199;

U d ito il C o n sig lio dei M inistri, M in istro d e ll’interno, di con­ certo con i M in istri del tesoro, d ella g u erra e della marina;

A b b ia m o d ecretato e decretiam o:

(1) A rt. I. D . L . 25 luglio 1915. Durante la guerra non è ammesso l ’ acquisto della cittadinanza italiana a norma dell’ art. 3 n .i 2 e 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555 (Pag- 241 Bollettino A m m .vo 19 15).

(29)

A rt. i.

L ’ articolo 2 del decreto luogotenenziale 29 lu g lio 1 9 1 7, nu mero 1199, è abrogato. R estan o ferme tutte le altre d isp o sizio n i vigen ti circa la concessione del soccorso giorn aliero ai co n giu n ti bisognosi dei militari alle armi.

A rt. 2.

A i soli fini del presente decreto i m ilitari appartenti alla classe 1900 vengono considerati come trattenuti alle armi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlam ento per essere convertito in le g g e ed entrerà in vig o re dal giorn o della sua

* pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo, ecc.

V I T T O R I O E M A N U E L E .

Gi o l i t t i — Me d a — Bo n o m i — Se c h i.

4. Misura dell’ aggio da corrispondersi per ciascuno degli anni 1921 e 1922 agli esattori delle imposte dirette. (R egio decreto-legge n. 1540,

in data 7 novembre 1920 pubblicato nella G azzetta U fficiale nu­ mero 264 del 9 novem bre 1920).

V I T T O R I O E M A N U E L E III ecc. A bbiam o decretato e decretiam o :

A rt. 1.

P er ciascuno degli anni 1921 e 1922 è assicurato agli esat­ tori delle imposte un a gg io com plessivo pari al 250 0j;o d ell’ a g ­ gio netto liquidato in loro favore n ell’anno 1915.

Qualora la misura d ell’ a g g io spettante a ciascun esattore sulle riscossioni di ognuna delle due annate p red ette non ra g ­ giunga la misura suindicata, la differenza verrà corrisposta dallo Stato.

A g li esattori che abbiano assunto 1’ appalto senza corrispet­ tivo di aggio sarà liquidato il com penso tenendo per base l ’a g g io più basso convenuto nella Provincia.

(30)

A r t. 2.

L a concession e del supplem ento di a g g io vien e autorizzata con decreto d e ll’ Intenden te di finanza al quale g li in teressati do­ vrann o fare dom anda su com peten te carta da bollo e n tro il 31 o ttobre d e ll’anno su ccessivo a quello a cui si riferisce il su p p le­ m ento.

A rt. 3.

P e r il p agam en to delle som m e d o v u te a g li esattori in virtù del p resen te d ecreto sarà p ro vved u to allo stanziam ento nel b i­ lancio del M inistero delle finanze delle som m e che risulteranno

d a g li accertam en ti del M inistero stesso. %

L e som m e risultanti da detti accertam en ti saranno reim p o ste sui ruoli d elle im poste erariali sui terreni , sui fab b ricati e sui red d iti di ricch ezza m obile d ell’anno su cce ssiv o a quello in cui sarà e se g u ita la liquid azione dei supplem enti di a g g io co rrisp o ­ sti a g li esattori.

L a reim posizione non potrà ecced ere il 2 °j0 della quota e- rariale d elle im poste p red ette.

A r t. 4.

E ’ fatto o b b lig o a g li esattori di fissare g li stipendi, com pensi e salari dei loro dipendenti, im p iegati e m essi per g li anni 1921 e 1922 in m isura e d eg u ata alle esigen ze d ella v ita nei sin go li

Com uni.

A r t. 5.

L a risoluzione di qualsiasi co n tro versia relativa' alla co rre­ sponsione di stipendi, com pensi e salari, dovuti a norm a del p re ­ ced en te articolo, entro il biennio 1921-1922, è dem andata in prim a istan za a ll’in ten d en te di finanza ed in g rad o di ap pelle al P r e ­ fetto d ella P ro vin cia al quale le parti potranno ricorrere entro 20 giorn i dalla notifica del p ro vved im en to che s ’intende im pugn are.

L e decisioni d e ll’in ten d en te di finanza non im p u gn ate entro il detto term ine diven tano definitive.

(31)

A rt. 6.

Contro le decisioni divenute definitive per m an canza di a p ­ pello e contro le decisioni del P refetto non è am m esso u lteriore gravam e in via am m inistrativa , nè in via giu d iziaria.

A rt. 7.

Per ogni avviso di mora regolarm en te notificato durante il biennio 1921-1922, verrà accordato' a tutti g li esattori, a carico del contribuente moroso , un com penso di centesim i dieci, m età del quale dovrà corrispondersi al m esso che ha intim ato l ’a v v iso .

Il presente decreto entrerà in v ig o re dal giorn o della sua pubblicazione nella G azzetta U fficiale e sarà presentato al P a r la ­

m e l o per essere convertito in le g g e . Ordiniamo, ecc.

V I T T O R I O E M A N U E L E

Gi o l i x t i — Fa c t a — Me d a

5. Costituzione di enti autonomi di consnmo. (D. C. G. A 12 no­ vem bre 1920 pubblicato nella G azzetta ufficiale del 22 novem bre

1920 n. 266).

IL C O M M IS S A R IO G E N E R A L E

Per g li approvvigionamenti e i consumi alimentari

In virtù dei poteri conferiti con l’art. 2 della le g g e 30 S e t­ tembre 1920, N. 1349;

R iten uta la necessità di coordinare, con le opportun e m od i­ ficazioni, .le disposizioni relative agli enti autonom i di consum o ed al consorzio di produzione e distribuzione di m erci di larg o consumo;

V eduti i decreti luogotenen ziali 2 ago sto 1916, N. 926; 16 gennaio 1917, N. 76; 1 aprile 1917, N . 540, 3 gen n aio 1918, N . 499; 26 m aggio 1918, N. 743 i R e g i d ecreti 15 agosto 1919, N. 1448 e 17 giugno 1920 N. 910;

(32)

D ecreta T i t o l o i .

E nt i autonomi di consumo

A r t. i.

A l fine di esercitare azione m oderatrice sui prezzi d elle m erci di g en erale consum o, i Comuni, in concorso con la P ro vin cia , con le istituzioni p ub b lich e di beneficenze e di p revid en za, con g li E n ti m orali in gen ere, con* le C o o p erative lo cali e con i c it­ tadini, posson o costituire Enti autonom i per i consum i.

L a respon sabilità dei fondatori è lim itata alle quote di p ar­ tecipazion e al capitale.

A r t. 2.

L ’E n te autonom o per i consum i ha p erso n alità giu rid ica. L a costituzion e d ell’E n te è rico n o sciu ta ed il rela tivo statuto ed even tuali m odifiche sono ap p ro v ate con d ecreto del Com m is­ sario g en erale d e g li A p p ro v v ig io n a m e n ti e i Consum i.

L ’E n te autonom o può f a r e atti di com m ercio, d eve ten ere i libri p rescritti d a g li articoli 21 e 22 del C o d ice di C om m ercio.

A r t. 3.

L ’E n te autonom o è posto sotto la v ig ila n za del p refe tto , al quale devon o essere trasm essi i ren dicon ti di esercizio.

In caso di disordine am m in istrativo e di rip etu te violazion i d elle disposizioni statuarie e di altri g r a v i irre g o la rità n ell’azien ­ da d ell’E n te, il prefetto può sc io g lie re il C o n sig lio d ’A m m in istra- zione, nom inando un C om m issario straord in ario, il quale assum e la tem poranea am m inistrazione d e ll’E n te e p ro vved e, nel term ine di tre mesi p ro ro g a b ile a sei con d ecreto p refettizio, per la no­ m ina del nuovo C o n sig lio d ’ A m m in istrazio n e, secondo le norm e stabilite nello statuto o rg a n ic o d e ll’E nte.

L ’E n te autonom o non è s o g g e tto al fallim ento. N e l caso di cessazion e del pagam en to, a term ini d e g li art.i 683 e 705 del C o d ice di com m ercio, esso è p osto in liq u id azio n e con decreto d e l prefetto, che nom ina il liquidatore.

(33)

coli 197 e seguenti del C odice di com m ercio, in quante appli­ cabili.

A rt. 4.

Il Commissario G enerale può far esegu ire ispezioni sul fun­ zionamento generale degli E nti autonomi, a spese d e g li Enti stessi.

A rt. 5.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di re g istro g fi atti costi- totivi degli Enti autonomi dei consum i.

Tutti g li altri atti sono so g g e tti alle tasse di b o llo ordinarie e sono registrati col diritto fièso di L. 3 in quanto per loro na­ tura siano soggetti a registrazione.

L e donazioni e le largizioni fatte per g li atti tra v iv i o per causa di morte a favore d egli E n ti autonomi di consum i, a gli ef­ fetti delle tasse, godono dello stesso trattam ento che viene fatto agli stessi atti in favore d egli istituti di beneficenza.

I decreti di riconoscim ento d eg li enti autonom i sono esenti da- tassa di concessione governativa.

A rt. 6.

Gli istituti di credito ordinario e cooperative e l ’istituto n a­ zionale di credito per la cooperazione sono autorizzati, indipan- dentemente da qualunque disposizione dei propri statuti, a co n ­ cedere aperture di credito in conto corrente e prestiti cam biari ad enti autonomi di consum o debitam ente riconosciuti.

L e Casse di risparmio ordinarie e i M onti di pietà possono compiere le operazioni suddette, previa autorizzazione del M iniste­ ro deH’industria e comm ercio, quando l ’am m ontare del credito concesso superi le centom ila lire.

A rt. 7.

A garanzia delle aperture di credito in conto corrente e dei prestiti di cui all’articolo precedente, può essere costituito a favore d ell’istituto mutuante un p riv ile g io sp eciale sopra le m erci acqui­ state per mezzo delle somm e sovvenute, nonché sulle altre ap ­ partenenti all’Ente debitore, dovunque si trovino.

(34)

T a le p riv ile g io se gu e im m ediatam ente quello dello Stato, di cui al N. i d rll’ art. 1958 del C od ice civile, e g are n tisce anche le even tuali rin n o vazio n i dei conti correnti e dei prestiti.

A r t. 8.

P e r la va lid ità ed efficacia del p riv ile g io è necessario: a) che esso risulti da atto pubblico o da scrittu ra p riv ata autenticata,

b) che ab bia acq u istato data certa per effetto della r e g i­ strazione presso l ' ufficio di registro nella cui circoscrizion e ha sede l'E n te debitore;

c) che 1-atto c o stitu tiv o del p riv ile g io sia depositato in c o ­ pia presso la can celleria d el tribunale n ella cui circoscrizione lo- E n te d e b ito re ha la propria sede.

A r t. 9.

N e ll’atto di costituzion e del p riv ile g io può esssre nom inato, di accordo fra le parti, un custod e d elle m erci ' so tto p o ste a p riv i­ legio , il quale ha g li o b b ligh i del dep ositario giu d iziale.

S i applica la disposizione d e ll’art. 283 del C o d ice pen ale nel caso di sottrazion e , distrazione e deterioram ento di cose sotto- p o s te al p riv ile g io .

A r t. 10.

L e som m e p restate d a g li E n ti di cui a ll’art. 6 d evon o essere in ogn i caso rim borsate a m isura che ven go n o alien ate le m erci sulle quali è costituito il p rivileg io .

S e il debitore, nei term ini di contratto, non restituisce in te­ gralm en te le som m e ricevu te, il pretore del m andam ento, su i- stanza d ell’istituto m utuante può, assunte som m arie inform azioni, ordinare la ven d ita d elle cose sottoposte al p rivileg io .

L a ven d ita si effettua senza form alità giu d iziarie, con le n o r­ me dell"art. 68 del C odice di com m ercio.

A r t. 11.

I contratti di ap ertu ra di cred ito in conto corren te e di pre­ stito con costituzione di p riv ile g io di cui al presen te d ecreto sono redatti su carta da b o llo da L. 2 e sono sottop osti alla tassa fissa di registro di L . 3.

(35)

Gli altri atti relativi ai prestiti, com prese le cam biali, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro.

Gli atti giudiziari e i pretesti cam biari dipendenti dai prs- stiti slessi sono so ggetti a tassa nella m isura di m età di- quella norma.

T i t o l o II.

Consorzi vo lo n tari A rt. 12.

I Comuni, g li Enti autonomi e le C o o p erative di consum o ed ogni altro istituto di consumo non avente fine di speculazione, le istituzioni di pubblica beneficenza e di previdenza, possono co ­ stituire Consorzi per p rovved ere all’acquisto, sia all’interno che all’estero, alla produzione ed alla distribuzion e di m erci di largo consumo.

A rt. 13. II Consorzio ha personalità giu rid ica.

L a costituzione del Consorzio é riconosciuta e il relativo sta' tuto e le eventuali m odificazioni sono approvate con d ecreto del commissario generale per g li approvvigionam enti e i consum i.

Esso può fare atti di com m ercio e d ev e tenere i libri p re ­ scritti dagli art.i 21 è 22 del Codice di Comm ercio.

A rt. 14.

Il Consorzio è posto sotto la vigilan za del Com m issario g e ­ nerale per gli approvvigionam enti e i consum i, che per l ’eserci­ zio di esso ha facoltà di intervenire per m ezzo di propri delegati alle, sedute del consiglio di amministrazione, senza voce deliberati­ va e di richiedere comunicazione dei verbali delle sedute d ell’as­ semblea e del Consiglio di am m inistrazione entro dieci giorni d a l­ la loro data.

A rt. 15.

In caso di disordine am m inistrativo o di ripetutg violazioni delle disposizioni statutarie o di altra g ra v e irrego larità n ell’a ­

(36)

zienda d e ll’ente, il com m issario g en erale pe'r g li a p p ro v v ig io n a ­ m enti e consum i può scio g liere il co n siglio d ’am m inistrazione, no­ m inando un com m issario straordinario, il q u ale assum e la tem p o­ ranea am m inistrazione d e ll’E n te e p ro v v e d e , nel term in e di sei mesi, per la nom ina del nuovo C o n siglio di am m inistrazione, se­ condo le norm e stabitite nello statuto o rgo n ico d e ll’E nte.

D isposizion i tra n s it o r ie e fin ali. A r t. 1 6.

E n tro due m esi d ella pub b licazion e nella G azzetta U fficiale del presente decreto, i. Consorzi, costituiti in b ase al R . decreto 15 ago sto 1916 N . 1448 d evon o m odificare i risp ettivi statuti in conform ità alla p reced en ti disposizioni, tranne quelle re la tiv e a g li E n ti am m essi a costituire il C onsorzio. L e m odifiche sono appro­ va te con decreto del Com m issario G en erale.

A lla fine del m ese su ccessivo alla data del d ecreto di ap p ro ­ vazione cesseranno di funzionare i vari o rgan i di direzione e di v ig ila n za ei cui a ll’art. 5 del del citato R . D ecre to 15 ago sto

1919, num ero 1448.

L e disposizioni d el p resen te d ecreto non si applican o ai consorzi costituiti con i d ecreti 15 ago sto 1919 e i.° settem bre

1919 del so ttosegretario di S tato p er g li A p p ro v v ig io n a m e n ti e i Consumi, col decreto L u o go ten en ziale 12 D icem bre 1918, N . 2032 col R . D ecreto 9 novem bre 1919, N. 2258 e col d ecreto M in iste­ riale 8 G iu gn o 1920.

A r t. 17.

Sono abrogati l ’ultim o com m a d ell’art. 11 del D ecreto L u o ­ go ten en ziale 2 A g o s to 1916, N . 926 non che i d ecreti lu o g o te ­ nenziali 1 A p rile 1917. N . 545, 26 M a g g io 1918, N . 723, ed ogni a ltra d isp osizion e contraria a q uelle conten ute nel presen te de­ creto, che entra in vig o re nel gio rn o su ccesssivo a quello della sua pubblicazion e nellla G azzetta U fficiale del R e g n o .

R om a. ^12 novem bre 1920.

(37)

b) C i r c o l a r i

6. Sistemazione e smobilitazione del patrimonio delle istituzioni pub­ bliche di beneficenza. (C . M. I. 19 novem bre 1920 n. 25286-4 di­ retta ai Prefetti).

A d alleviare il disagio econom ico d elle istituzioni pubbliche di beneficenza, oltre che la riduzione al m inim o indispensabile delle spese di gestione e la pronta risco ssio n e dei crediti, g io ­ verà anche notevolm ente la m igliore utilizzazione del patrim onio immobile, che ammonta per alcuni istituti a cifre cospicue.

L e amministrazioni pubbliche in g e n e r a e più specialm ente quelle di benèficenza (che attendono a scopi del tutto diversi da quelli di aziende agricole) appaiono inadatte alla gestio n e in eco ­ nomia dei fondi rustici di loro proprietà. E ’ quindi da evitare anzitutto che i beni rustici delle opere pie siano da queste g e ­ stiti in economie , tranne nei casi in cui la coltivazion e d iretta dei fondi sia fatta ad opera dei ricoverati, come, ad esem pio, nei m an icom i, e costituisca nel tempo stesso mezzo terapeutico per gli infermi , o per corrispondere agli stessi fini d ell’ e n te , com e nelle colonie agricole o negli istituti con annesse scuole agrarie.

Di regola quindi è consigliabile 1’ affitto , tenendo però ad ogni modo presenti le disposizioni contenute nel decreto L u o go - tenenziaie 4 -agosto 1918, n. 1218, relative a provved im en ti a fa­ vore delle cooperative agricole.

D ’ altra parte , non sem bra, in massima, co n sigliab ile 1’ alie, nazione contem poranea di tutti i fondi rustici, tanuto conto del continuo aumento dei prezzi di ogni g en ere di prodotti agricoli, che tende ad accrescere il valore effettivo della proprietà terriera- Ciò non esclude che in alcuni casi, quando vi sia una propizia occasione e sia assicurato all’ente un utile rilevante, possa con­ sentirsi tale alienazione , che dovrà però , in ogni m o d o , essere circondata di tutte quelle garen zie che riescano ad assicurare una proficua operazione (perizia, asta pubblica, ecc.).

(38)

C o n sigliab ile in vece sem bra , in g en ere , 1’ alienazione d e g li im m obili urbani. Invero, p er le restrizioni di le g g e al libero a u ­ m ento d elle p igion i, essi danno attualm ente un reddito m olto m o­ desto e richiedono in vece spese di m anutenzione e d ’am m inistra­ zione n o tevo le (uffici tecnici, riscotitori sp eciali e simili). N è è a presum ere che i detti stabili possano anche in avv e n ire , essere bene utilizzati a scopo redditizio, da am m inistrazione che, in g e ­ nere, non sanno e non possono va lersi di q u e g li avven im en ti, coi quali i p rivati riescono a m o ltip licare il valo re del fab b ricato ed aum entare fortem ente quello di affitto, sp ecie nelle g ra n d i città. Inoltre, i beni urbani delle pie istituzioni (spiace rilevarlo ) assai spesso form ano o g g e t t o , p er insufficiente con trollo e c o lp e v o le tolleranza, di dannosi m onopoli da parte di sp ecu latori, che o t ­ tennero a p igio n e m odesta interi corpi di case appartenen ti ad opere p ie e le hanno p o i sublocate a condizioni m olto onerose , con g ra v e danno dei s u b in q u ilin i, appartenen ti quasi sem pre a cla sse d isagiate. P e r queste considerazioui pare co n ven ien te che g li im m obili urbani appartenenti ad opere pie , opportunam ente ripartiti in lotti, siano alienati al m iglio re offerente, e che v e n g a destinato il prezzo all’acqu isto di consolid ato , con n o tevo le au­ m ento di reddito, dato 1’ attuale corso dei titoli del debito p u b ­ b lico.

U g u alm en te con ven ien te appare la cessio n e di canoni enfi- teu tici e di altre prestazioni p erp etu e, tenuto conto che, am m essa l ’affrancazione m ediante re n d ita p ub b lica, le opere pie non hanno in teresse a co n servare siffatti diritti , ma hanno p iuttosto co n v e ­ nienza di liberarsen e a buone condizioni.

L e istruzioni suesposte hanno però valo re di m assim a e non esclu d on o quindi che p articolari con tin gen ze possano, nel m iglio re in teresse d egli istituti pii, co n sigliare una soluzione d iversa.

C iò prem esso, il M inistero confida che le S S . L L . vorranno, anche com e p resid en ti delle Com m issioni p ro vin ciali di ben efi­ cenza, uniform are la loro azione ai principii suesposti, avve rte n d o che il M inistero g rad irà di essere inform ato d elle alienazioni di

(39)

immobili di considerevole entità, d eliberate dalle am m inistrazioni delle opere pie di ciascuna provincia.

P er il Ministro — C O R R A D I N I 7. Limite d’azione delle Commissioni annonarie. (C, P. 28 dicem ­ bre 1920 n. 7860 diretta ai Sindaci).

Pochi comuni hanno risposto categoricam en te e precisam ente all’ultima parte della circolare 10 novem bre u. s. n. 6931, relativa al limite d’azione della Comm issione annonaria.

Desidero che V . S. risponda senza altro indugio, nei term ini richiesti, e cioè faccia conoscere:

1) Se cotesta Commissione, annonaria abbia esteso la *sua a- zione, oltre che alla materia alim entare a tutte le altre m erci d’ uso popolare.

2) Quali siano -i generi presi in esam e.

3) Quali i prezzi stabiliti con tu tte le su ccessive variazioni. 4) Quali gli altri provvedim enti' adottati.

5) Quali i risultati ottenuti.

D esidero in una parola che mi si dia preciso ra g g u a g lio sulle disposizioni attualmente in vigore.

I l Prefetto - B A R B I E R I

-8. Pubblicazioni nel Regno di matrimoni di connazionali da celebrarsi all’ Estero. (C. P . 29 dicem bre 1920 n. 25348 diretta ai Sindaci).

S. E . il G uard asigilli nel rilevare d’accordo col M inistero del- . l’interno e su rappresentanze di quello d eg li E steri, il g ra v e ri­ tardo che gli Ufficiali delio Stato C ivile frappongon o nel dare corso alle richieste di pubblicazioni per m atrim oni di connazio­ nali da celebrarsi all’ Estero, con dispaccio del 12 ottobre scorso richiama l’attenzione dei detti Ufficiali sul danno che produce tale ritard o/il quale è anche causa di far proced ere m olto spesso a lla celebrazione dei matrimoni stessi senza attend ere il certificato delle eseguite pubblicazioni. D a ciò qual vizio di cui allo art. 100 del Codice Civile che inficia di re g o la rità e valid ità la im t or- tanza d ell’atto nuziale. A d o vviare a siffatto g ra v e inconveniente,

(40)

invoco tutto il concorso d ell’ autorità di V . S. affinchè siano ri­ chiam ati g li U fficiali di S tato C iv ile ad esegu ire tali p u b b lica, zioni nel tem po strettam en te n ecessario ed a trasm ettere al S ig - A v v o c a to E rariale presso la C orte di A p p e llo di N apoli il certi­ ficato appena spirati i fatali prescritti. Iti tale o ccasio n e è o p p o r­ tuno ricordare a g li uffici stessi che per g li om essi di leva, ren i­ tenti e disertori per non a ver risp osto alla ch iam ata alle arm i, nulla si oppone allo im m ediato corso d elle p ubblicazion i, le q u ali devon o in vece sospen dersi soltanto per i m ilitari che si resero disertori nel m entre erano in a ttività di servizio.

G radirò un cenno di assicurazion e delle im partite disposizioni.

I l Prefetto — B a r b ie ri

9. Sovrimposta di R. "Mobile. (C. P . 10 gen n aio 1921 n. 153 d i­ retta ai Sindaci).

Con R . D . 4 m a g g io 1920 n. 558, (1) la faco ltà con cessa alle P ro v in cie ed ai Com uni di sovrim porre ai redditi di ricch ezza m o­ bile d elle ca te g o rie B . e C., esclusi p er q u e st’ultim a q u elli tassati p er rivalsa, v e n iv a lim itata all’ anno 1920.

T a le lim itazione era stata p osta in con siderazion e che pel 1921 sarebbe andato in v ig o re il R e g io D ecreto 24 n o vem b re 1919 n. 2162, p o rtan te la riform a d elle im poste d irette sui redditi e sui tribu ti' locali.

P ro ro g a ta al i.° gen n aio 1922 , con rece n te disposizione le ­ gisla tiv a , l ’attuazione del p recitato d ecreto 2162 dei 1919, il G o ­ vern o sta ora studiando g li opportuni p ro vv e d im e n ti p er non p riv are g li E n ti locali, pel ven turo anno 1921 del cesp ite rilevan te da essi realizzato n eg li anni 1919 e 1920 c o ll’ applicazion e della sovrim p osta m obiliare.

Frattan to, in attesa che tali disposizioni siano em an ate, è ne­ cessario che sia sospesa la form azione di ruoli di so vrim p o sta pel ven turo anno.

Con tale sospen sión e nessun p regiu d izio vien e arrecato alle prevision i con tabili delle P ro v in cie e dei Com uni, in quanto g li E n ti potranno egu alm en te iscrivere nei propri b iian ci il pre­ sunto g e stito di detto tributo, n ella sicurezza che essi saranno

(41)

al più presto posti in grad o di realizzarlo in base alle nuove im ­ minenti disposizioni.

Si gradirà un cenno di ricev u ta della presente.

I l Prefetto — B A R B IE R I

io. Costituzione Enti autonomi di Consumo e Consorzi di produzione e distribuzione di generi largo consumo. (C. P . n gen n aio 1921 d i­ retta ai Sindaci, Presidenti Istituti di Beneficanza, C ooperative).

Richiam o la particolare attenzione d elle S S . L L . sulle d is p o ­ sizioni contenute del D ecreto 12 novem bre u. s. del C om m issa­ riato Generale approvvigionam enti e Consum i pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 22 stesso m ese N . 266 (1).

Con tale decreto si dispone in sostanza che

a) I Comuni in concorso con la P ro vin cia, con le istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, con g li E n ti m orali in genere, con le Cooperative locali e con i cittad in i possono co sti­ tuire enti autonomi di consumo.

b) Gli enti autonomi e le C ooperative di consum o ed o gn i altro istituto di consumo non avente fine di sp ecu lazion e, le isti­ tuzioni di pubblica beneficenza e di p revid en za possano co sti­ tuire Consorzi per provvedere all’ acquisto sia aH’interno che a l­ l ’estero, alla produzione ed altra distribuzione di m erci di largo consumo.

Poiché la costituzione e il funzionam ento di affari enti avreb be come necessaria benefica con seguen za un m ig lio re ap p ro vvigio - namente dei generi necessari alla popolazione nonché una d im i­ nuzione nei prezzi, io raccom ando viv am e n te alle S S . L L . di svo l­ gere opera personale attiva perchè, per quanto è in loro, al de -creto stesso sia dato adem pim ento.

Nel Decreto sono poi em anate opportune norme relativa alla costituzione e funzionamento d eg li enti in p a r o la , nonché le di­ sposizioni transitorie e finali sulle quali tu tte richiam o l’atten zio­ ne delle SS. L L .

Attendo intanto ricevuta della presen te con 1’ assicurazione che da parte delle S S . L L . è g ià stato disposto per 1’ adem pi­

(42)

mento, e, a suo tem po cortese notizia d ella rego lare costituzione e funzionam ento d agli E n ti contem plati dal D e creto .

I l Prefetto — B A R B I E R I

11. R. NI. addizionale 5 °{0 a favore dei mutilati ed invalidi di guer­ ra. (C. P . 13 gen naio 1921 n.. 332 diretta ai Sindaci).

G iu sta il R . D . le g g e 7 g iu g n o 1920 (pubblicato a p a gin a 200 del B o llettin o A m m in istrativo) è stato istituito uno sp eciale con­ tributo a favo re dei m utilati, dei com batten ti e delle v e d o v e cou prole, so tto form a di addizionale in rag io n e di centesim i cinque per ogni lira d ’im posta g ra v a n te i red d iti di R . M ., dei terreni e fab b ricati.

L a decorrenza di applicazion e di tale addizionale è stata sta ­ b ilita con effetto dal i.° gen n aio 1921. D a tale epoca l’im posta di R . M . sugli stipendi , pensioni da corrispondersi a g li im p ie­ g ati e salariati dovrà essere aum entata d e ll’addizionale predetta.

L a p rego di tenere presen te tali disposizioni nella com pila­ zione dei m andati di pagam en to per sti'pendi salari e pensioni.

I l Prefetto — B a r b i e r i

12. Stanziamento delle annualità di ammortamento dei prestiti nei bilanci 1921. (C. P . 16 gen n aio 1921 n. 29936 diretta ai Sindaci).

L e g ra v i esigen ze del servizio dei prestiti, il cui svilu p p o si è tanto accresciu to in questi ultim i te m p i, co strin gon o la D ire ­ zione g en erale della C assa D ep ositi e P restiti non soltan to ad adottare n otevoli sem plificazioni nei suoi sistem i di liquidazione e nei suoi c o n g e g n i contabili, m a ad elim inare altresì o gn i fun­ zione che, ai fini del re go la re andam ento del servizio stesso, non sia ritenuto necessaria o che com unque possa essere m olto più agev o lm en te affidata ad altri organi.

Il lavoro d e lla com pilazione p er P ro v in cia d e g li elenchi col riporto in interessi e capitale delle annualità d e g li E n ti m utua­ tari, che è stato finora uno dei più g ra vo si in ordine al servizio

Figura

Tabella  delle  circoscrizioni  dei  collegi  elettorali  cop.  n.  g.

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