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Disegno di degge n.

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(1)

Disegno di degge n.

9621s

d'iniziativa del senatore Tropeano ed altri, con- cernente

•á

Istituzione del giudice di pace

•â.

(Parere approvato dal Consiglio riella seduta dell'll febbraio).

Con nota del 7 luglio 1980 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso, con richiesta di esprimere il parere, il disegno di legge n. 962/S, di iniziativa del senatore Tropeano ed altri, concernente l'istituzione del giudice di pace.

I1 disegno di legge, ritenendo superato l'istituto del giudice conciliatore, tende a sostituirlo con un nuovo tipo di giudice onorario, ad avviso dei proponenti piu idoneo a soddisfare, nell'ambito dei principi costituzionali, la domanda dei cittadini nell'ambito della c.d. giustizia minore.

Si premette che il Consiglio Superiore della Magistratura ha dedicato un'apposita sezione della relazione al Parlamento (licenziata nel dicembre 1980) alla riforma del giudice onorario, formulando al riguardo specifiche proposte.

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Le linee di riforma indicate nella relazione al Parlamento

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pur essendo fi- nalizzate al potenziamento del giudice conciliatore

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sono utilizzabili, ad avviso del Consiglio, anche per un tipo diverso di giudice onorario, in quanto sono state prospettate avendo di mira l'esigenza di una giustizia moderna, semplificata nel procedimento e piu rispondente ad una visione democratica per quel che concerne in particolare la scelta ed il sistema di nomina dei giudici.

Passando all'esame dei punti qualificanti del disegno di legge, il Consiglio Supe- riore osserva:

SEDI

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I1 Consiglio Superiore della Magistratura csprime parere favorevole alla disciplina contenuta nella proposta circa la ripartizione territoriale degli uffici di giudice di pace che riproduce sostanzialmente le proposte della relazione al Parla- mento. Ritiene pero necessario sottolineare che il D.P.R., con il quale vengono istituiti i singoli uffici e le relative piante organiche, deve essere emanato su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio Superiore.

NOMINA

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I1 disegno di legge prevede che la nomina avvenga da parte del Consiglio giudiziario (integrato ela componenti laici) mediante scelta su di una rosa di cittadini designati dai Consigli comunali e circoscrizionali. Secondo questo schema, i Consigli dell1Ordinz forense, cosi come altre organizzazioni a carattere culturale o sociale, sono abilitati soltanto a fornire indicazioni di nominativi al Consiglio comunale interessato.

I1 Consiglio Superiore, non ha altro potere tranne quello di provvecfere alle nomine per la sola ipotesi di inerzia del Consiglio giudiziario.

Riportandosi a quanto espressamente detto nella relazione al Parlamento, il Consiglio Superiore della Magistratura rivendica a se stesso il potere di nomina del giudice di pace, sia per motivi di ordine costituzionrilc, sia perche il disegno in esame attribuisce a1 nuovo tipo di giudice una competenza molto piu estesa di quella prevista nella relazione al Parlamento, sia, infine, per assicurare una piu uniforme applicazione dei criteri di scelta sul territorio nazionale.

Quanto al procedimento di nomina, si sottolinea in particolare che il potere eli proposta deve spettare solo ai Consigli giudiziari e deve essere esercitato mediante l'indicazione di una terna eli candidati, per ciascun ufficio da ricoprire, scelti, sia su designazione dei Consigli comunali e del Consiglio dell'ordine forense, sia tra i soggetti che, quantunque non designati da tali organi, abbiano comunque pre- sentato istanza di nomina.

In linea subordinata, al Eine di assicurare una piu ampia partecipa~ione dei Consigli corniinali e dei Consigli dell'Ordine forense alla scelta dei giudici di pace, il Consiglio Superiore propone che detti organi esprimano parere anche sugli aspiranti da cssi non designati.

T1 contenuto di tale parere

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contrariamonte a quanto proposto ncl disegno di lcggc

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dcve essere identico per cntrambi detti organi e deve riguardare il pussesso, da partc degli aspiranti, dei requisiti del prestigio, della capacith profes- sionale e della disponibilita di tcmpo necessaria a svolgere f~inzioni giurisdizionali.

E' sorto dissenso, ncll'ambito dcl Consiglio, cull'opport~mi th che cle t t i pareri si estendano anche alla conoscenza, d a partc dell'aspirantc, dei rapporti e dei problemi sociali della comunith, in quanto, secondo la maggioranza, il parere su questo aspetto dclla personalita dcll'aspirantc potrcbbe essere inquinato da valu- tazioni di ordine politico.

a r amcnto e tenuto conto Ad integrazione di quanto detto nella relazione al P, 1

eli quanto ora sottolineato, 6 necessario prccisare che i Consigli giudir.i:iri, acq~iisite tutte le domande degli aspiranti, le inviino, corredate dai chiesti parcri, al Consi~lio Superiore della Magistratura, formulando proposte motivate sui candidati da nominarc.

REQUISJTI PER LA NOMINA

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I n iinca di massima, richiamandosi alla relazione al Parlamento, il Consiglio Superiore esprime parere favorevole alla disciplina contenuta nel disegno di legge.

Peraltro, per quel che concerne il requisito dell'eth, il Consiglio e unanime nel ribadire l'esigenza di fissare l'eth minima a1 2.5" anno, al fine di recuperare i giovani e di evitare che le Funzioni di giudice di pace vengano affidate ed eserci- tate da uomini gih maturi negli anni e professionalmente frustrati.

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Per quanto concerne l'eta massima, la maggioranza del Consiglio concorda con il d.d.1. nel fissarla al 66" anno, in considerazione della durata quadriennale dell'incarico e dell'opportunita di far coincidere la cessazione dell'attivita al 7 8 anno anche per i giudici onorari.

Una minoranza, invece, ritiene opportuno non fissare anche un limite massimo di eta, sopperendo al riguardo, a suo avviso, i requisiti di idoneita fisica e psichica previsti dall'art. 3 lett. e) del d,d.l.

Sul requisito negativo dell'inesistenza a carico degli aspiranti di condanne per delitti non colposi, il Consiglio Superiore della Magistratura si riporta in linea di massima ali'orientamento gia espresso nella relazione al Parlamento, pur rilevando che da parte di alcuni componenti sono state espresse riserve in ordine alla genericita della formula a delitti non colposi •â, attesa la mancata revisione delle fattispecie penali.

I1 Consiglio, inoltre, per l'ipotesi di attribuzione al giudice di pace della competenza penale

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per la quale, peraltro, come sara detto piu avanti, si espri- mc parere negativo

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e dell'awiso che necessiti la laurea in giurisprudenza.

DURATA

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I1 Consiglio, pur con qualche riserva, concorda sulla durata quadrien- naie dell'incarico e sulla non immediata rinn~vabilita: sottolinea la necessita che la decorrenza sia calcolata con riferimento alla presa di possesso dell'ufficio.

COMPENSO

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Nella relazione al Parlamento il Consiglio Superiore aveva indicato nella previsione di un compenso uno degli aspetti piu qualificanti della riforma.

La soluzione prospettata in quella sede

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che qui si ribadisce

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era per il cumulo tra un'indennith fissa (minimo garantito) e un compenso ad incentivo (rapportato quest'ultimo o al numero delle sentenze e dei prowedimcnti o al numero delle udienze).

In ogni caso, l'indennita, complessivamente calcolata, non avrebbe dovuto superare i 213 dello stipendio netto percepito dagli uditori giudiziari con funzioni.

Il disegno di legge ha scelto al riguardo una soluzione intermedia prevedendo che al giudice di pace venga corrisposta un'indennita di L. 2 5 W a udienza per un massimo di 15 udienze mansili.

Pur con qualche dissenso, la maggioranza del consiglio Superiore e orientata nel senso di attestarsi sulla scelta gia fatta, proponendo che venga corrisposta al giudice di pace un'indennita fissa (di base) non inferiore ad 113 dello stipendio netto percepito dagli uditori giudiziari con funzioni e, inoltre, un compenso ad incentivo, da calcolarsi con riferimento alle udienze tenute, ai provvedimenti definitivi emessi ed alle sopravvenienze.

I1 tutto, prevedendo una rivalutazione annuale delle indennita con D.P.R., fermo restando il limite globale gia fissato nella ~elazione al Parlamento come sopra richiamato (213 dello stipendio netto percepito dagli uditori giudiziari con funzioni).

I1 meccanismo ora enunciato richiede ovviamente un valido esercizio dei poteri di sorveglianza, al fine idi evitare la moltiplicazione delle udienze.

Qualche perplessita, infine, e stata prospettata per l'ipotesi che l'attivita venga svolta da un supplente, espressamente previsto dal disegno di legge. Si e osservato a l riguardo, infatti, che, c m il sistema proposto, il compenso spetta al solo supplente: con quello indicato dal Consiglio, invece, poiche v'e un minimo garan- tito, questo compenso spetterebbe ad entrambi.

I1 che potrebbe portare ad abusi e speculazioni.

INCOMPATIBILITA' E DMETO DI ASSISTF~NZA PROFESSIONALE

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Per quanto concerne le ipotesi di incompatibilita ed i divieti di assistenza professionale, il Consiglio ritiene di riportarsi integralmente alle proposte elaborate nella relazione al Parla- mento ed alle motivazioni ivi espresse.

DECADENZA

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REVOCA

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RIMOZIONE

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Anche su questo aspetto il Consiglio si riporta integralmente alle proposte specificatamente indicate nella relazione al f arlamento.

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SORVEGLIANZA -

Nella relazione al Parlamento il Consiglio Superiore riconosceva ai Consigli giudiziari il generale potere ldi vigilanza suglri uffici di conciliazione.

I1 disegno di legge affronta il problema in modo piu specifico stabilendo che la sorveglianza viene esercitata, nell'ambito del circondario, dal presidente del tribunale e che la vigilutzza e riservata a i Consigli giudiziari.

Ci si muove, quiindi, in linea sia con la relazione al Parlamento, sia con quelli che sono gli schemi previsti dagli artt. 13 e 14 della legge sulle guarentigie.

Per quel che concerne in particolare il potere spettante al presidente del tribunale, v'e da precisare che lo stesso, ai sensi dell'art. 28 dell'Ordinamento giudiziario, ove il segretario comunale o il messo comunale non possano svolgere le funzioni, rispettivamente, di cancelliere e di ufficiale giudiziario presso l'ufficio di conciliazione, autorizza con decreto all'esercizio delle corrispondenti funzioni altre persone che, residenti nel comune, presentino le necessarie garanzie di idoneiti.

Detta autorizzazione puo essere revocata o sospesa temporaneamente, con decreto, se risulta che il cancelliere o l'incaricato delle funzioni di ufficiale giudi- ziario non abbialno adempiuto scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri.

Rileva ora il Consiglio che detto potere, ancorche non espressa~mente richia- mato nell'art. 10 del disegno di legge, debba essere confermato.

CANCELLERIE

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UDIENZE

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11 disegno di legge affronta specificatamente il problema del personale (degli uffici di conciliazione, quello delle spese per le relative attrezzature e dei giorni di udienza.

Quanto al problema del personale, osserva il Consiglio che, in linea di massima, sarebbe opportuno ribadire che in via principale le funzioni di cancelliere sono svolte dal segretario comunale e quelle di ufficiale giudiziario dai messi comunali, Qudchc perplessita poi t: stata sollevata da alcuni componenti circa la Facolta, attribuita a i Comuni, di farsi autorizzare dal Ministero di Grazia e Giustizia a d assumere anche temporaneamente dipendenti in soprannumero, da destinare agli uffici dei giudici di pace: cio, infatti, ad avviso <di alcuni, e contrario al principio affermato dal Consiglio nella relazione al Parlamento in base al quale si devono escludere i c.d. precari nell'ambito dei servizi giudiziari e, inoltre, in quanto detta soluzione comporterebbe aggravi economici non facilmente controllabili.

FUNZIONI

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Competenza pmale.

I1 Consiglio conferma il suo dissenso, gia espresso nella relazione ;d Parla- mento, in ordine all'attribuzione al giudice di pace di una competenza penale.

I n particolare, e contrario all'estensione d i tale competenza ai delitti sia pure puniti con la sola pena pecuniaria

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fatta eccezione, ad avviso di alcuni compo- nenti, per i reati previsti e puniti dagli artt. 594, 595, comma lo e 612, comma lo C.P.

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ed alle contravvenzioni per le quali e prevista in via alternativa la pena detentiva 4dell'arres to.

Per quel che concerne le contravvenzioni punite con la sola ammenda, la competenza del giudice di pace, secondo alcuni componenti del Consiglio, potrcb- be essere limitata solo a specifiche ipotusi di minima rilevanza e tassativamente indicate, con esclusione quindi, ad esempio, delle norme che tutelano la salute o l'ambiente.

Competenza civile.

I n linea di massima si esprime parere favorevole alla individuazione della competenza civile prevista nell'art. 17 del disegno di lcgge, con le seguenti pre- cisazioni:

In competenza per valore dovrebbe essere elevata sino a L. 1.500.000, come previsto nella relazione al Parlamento, ed il giudizio di equita dovrebbe essere obbligatorio silno a L. 600.000.

I n materia di danni alle cose derivanti dalla circolazione di veicoli, Ea compe- tenza potrebbe essere elevata sino a L. 3.000.000.

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Quanto allc controversie rclativc a contratti di locazione di beni immobili

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i11 rclazionc alle quali sembra chc possano esserc formulate proposte ten- denti ad attribuirle al nuovo giudice, entro i limiti di competenza per valore sopra precisati

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il Consiglio unanimemente contrario, attesa la particolarita dclla materia, alla ipotizzata estensione, fatta salva quclla gih attualmente rico- nosciuta al conciliatorc dalla legge sull'equo canone.

Ugualmcntc ii contrario all'attribuzione di una competenza in materia il diritto di famiglia (Icttcra e) dcll'art. 17 del disegno clti Icggc.

Semprc sulla compctcnza, in gcneralc, si ribadisce l'opportunitii

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gia segnalata nella rclazionc al Parlamento

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di prcvedcrc con legge un meccanismo di indicizza- ziorie che conscnta un sollecito adcguan~cnto dei limiti dclla conipctcnm del giudicc di pace alle variazioni del potcrc di acquisto della moneta.

I n questa prospettiva, il limite massimo della competenza per valorc del giu- dice professionale &di primo grado (pretore o altri) dovrebbe esscrc elevalo a L. 5.000.000.

Per quel che concernc il procedimento, il Consiglio osscrva che l'autoriz- zazionc a starc in giudizio senza il ministero del difensore deve esserc limitata allc solc controversie il cui valore non eccede lc L. 600.000.

Per lc altre controversie, invece, e opportuno che sia previsto l'obbligo di una difesa tecnica, fatta salva l'ipotesi che, su richiesta espressa di parte, il giudice non dia l'autorizaazionc a starc personalmente in giudizio.

Parere favorevole va dato allc forme di confcrimcnto del mandato ed alla indicazione dcllc persone abilitate ad assumerlo (coniuge, parenti o affini entro il 4 grado).

Per quel che concerne l'atto introduttivo, il Consiglio conconda nella scelta (ricorso, anziche citazione) ma sottolinea l'opportunita chc il contenuto dello stesso ricomprcnda

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ancorche non collegato a preclusioni

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anche la indica- zionc dei mezzi $di prova: cib al fine di meglio precisare sin dall'iaizio il ter- mine ,della lite e di favorire, quindi, se del caso, lanche l'opera di conciliazione.

Quanto al termine per la notifica del ricorso, mentre C stato espresso pieno consenso al termine di gg. 15 dal deposito (piu congruo in relazione alla celerita chc si vuole imprimere al procedimonto C fatta eccezione, ovviamcntc, per gli atti da notificare all'estero) perplessita sono state invece sollevate in ordine all'onerc della notifica chc e riservato, nella proposta, allo stesso ufficio di conciliazione. Si e osservato 'da parte #di alcuni, infatti, chc detta soluzione potrebbc gravare enormemente sugli uffici e costituire infine una causa di disfun- zione notevolmente pericolosa.

Al riguardo L: stato anchc prospettato chc dato il tipo .di dontroversie attri- buite al nuovo giudice (tutte di contenuto squisitamente patrimonialc) non sem- bra sussistano lc ragioni per la prevista esenzione fiscale (art. 27 del disegno di legge).

I1 Consiglio e unanime, in ogni caso, per sbttolineare la necessita di un adeguamento delle strutture .dei C m u n i a i fini di una concreta attuabilita della riforma.

Scmpre in ordine al procedimento, appare valida la proposta di ampliare al massimo il potere del giudice idi disporre ld'ufficio dei mezzi di prova

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e non sollo ad integrazione

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mentre, sempre ai fini della semplificazione e celerita della decisione, non appare opportuno mantenere la previsione di un'udienza di

discussionc. i

Ove lc parti, infatti, non siano maturc per precisare le conclusioni, sembra piu opportuno prevedere che il giuldicc fissi un nuovo termine con eventuale facolta di depositare notc illustrative, trattenendo quindi la controversia in dieci.

sionc (si riproduce, sostanzialmente, lo schema del vigente rito per i procedi- monti c.d. in camera d i consiglio).

Una laouna chc va colmata e quella della difesa di ufficio dei non abienti, per i quali va assicurata la formazione di un apposito albo di persone abilitate all'esercizio della funzilone di procuratore legale o di avvocato

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con previsione di norme specifiche per la liquidazione degli onorari

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e cio al fine di consentire realmente, ove necessiti, la difesa temica.

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Quanto alla pronuncia sulle spese pare giusto che gli onorari ed i diritti vengano fissati ogni anno con approvazione di apposita tariffa da determinarsi peraltro, cosi come avviene per gli altri giudizi, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia su deliberazione &l Consiglio nazionale forense (art. 3, d. Ieg.

luogt. 22 febraio 1946, n. 170; art. 1, L. 3 agosto 1949, n. 536; art. unico, L. 7 novem- bre 1957, n. 1051).

Parere negativo viene espresso, invece, dal Oonsiglio sia in ordine alla pos- sibilita da parte del giudice di pace di emettere decreti ingiuntivi

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come anche provvedimenti di urgenza o cautelari

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sia in ordine alla proposta (art. 24 del disegno di legge, u. co.) di munire di clausola di provvisoria esecuzione tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace.

I n ordine alla conciliazione non dontenziosa cd alla sua regolnmentazione il Consiglio concorda unanimemente. avvertendo peraltro che sarebbe opportuno precisare che la conciliazione puo avvenire in qualsiasi fase.

Quanto alle impugnazioni, infine, si concorda sulla inappellabilita delle sen- tenze pr'onunciate dal giudice di pace secondo equita (sia su richiesta di parte, quando concernono diritti disponibili, sia perche il valore della controversia non eccede le L. 600.000): contro dette ,decisioni, come e stabilito attualmente, deve essere prevista l'appellabilita solo per difetto di giurisdizione o per incompetenza.

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