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COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

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.ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMI.SSIONE

(SECONDA SEZIONE)

5.

RESOOONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI SABATO 14 DICEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI

INDICE

Pago

Potere giudiziario (Seguito della discussione) 33

PRESIDENTE - LEONE GIOVANNI, Relatore - CALAMANDREI, Relatore \... TARGETTI - - BULLONI - LACONI - BOZZI - MAN- NIRONI - CAPPI - RAVAGNAN - DI GIO- VANNI.

La seduta comincia alle 9. .

leguito della discussione sul potere' giudiziario.

PRESIDENTE avverte che prosegue 1'e- iame dell'articolo 4 del progetto Calaman- drei.

LEONE G IOV ANNI, Relatore, propone che l'articolo sia così modificato: « La sen- tenza irrevocabile non può essere annullata o modificata, neppure con legge, eccetto il caso della legge penale abrogativa e delle im- pugnazioni straordinarie.

u L'esecuzione della sentenza irrevocabile non può essere sospesa, eccetto i casi espres- samente previsti dalla legge ».

CALAMANDREJ, Relatore, osserva che l'espressione usata n.ella formula Leone è

lauLologica, perché, se la senlenza è irrevo- cabile, evidentemente non può, essero an- nullata o modificata in nessun caso.

Avverte che qui si tratta di stabilire che la sentenza, esperiti LuLti i rimedi ordinati e straordinari, non può essere annullaLa né modificata, !leppure con l'intervento del potere legislativo. Propone quindi la seguonie formulazione:

« La sentenza, non più impugnabile con rimedi giudiziari, non può essere annullaLa o modificata neanche con atti del potere legi- slativo, eccettuati i casi della legge penale abrogativa ».

Fa rilevare che con Lale formula si ver- rebbe ad escludere anche il caso della impu- , gnazione sLraordinaria.

LEONE GIOVANNI, Relatore, chiarisco che, con il termine « irrev.ocabile», aveva voluto precisamente dire che contro le sen-

tenze non sono sperimentabili i rimedi ordi- nari ammessi dalle leggi; nel senso inteso dall'onorevole Calamandrei. Fa notare che lo stesso termine è usato, con analogo signifi- cato, nell'articolo 576 del Codice di procedura penale, che dice: « Sono irrevocabili le sen- tenze contro le quali non è ammessa impu- gnazione diversa dalla revisione».

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 3 4 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTO COMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 14 DICEMBRE 1946

CALAMANDREI, Relatore, osserva che, mentre le sentenze che il Codice di procedura penale definisce irrevocabili sono sempre soggette al procedimento di impugnazione straordinaria, nel caso in esame si tratta di escludere la possibilità dell'impugna.zione mediante atto di al tro poLere.

LEONE G lOVANN I, Relatore, propone allora di 'dire: « La sentenza non può essere soggetta ad impugnazione », esprimendo però il timore che, in sede di delibazione, si possa pensare che la Cost.ituzione impedisca la di- sciplina dell'impugnazione stra.ordinaria.

TARGETTI l)ropone la dizione: « La sen- tenza, non più soggetta ad impugnazione giu-

dizIaria di qualsiasi specie ... ».

LEONE GIOVANNI e CALAMANDREI, Relatori, si dichiarano d'accordo.

LEONE G IOV ANNI, Relatore, ritiene inuLile il capoverso dell'art;colo proposLo, rilevando che, nella pa,rLe riguardante il po- tere legislativo, si tratterà degli istituLi del- l'indulto e dell'amnistia, mentre la grazia :rientrerà nelle prerogative del Capo dello Stato.

TARGE'l'TI osserva che, se non se ne parlasse in questa sede, vi sarebbe contra- dizione tra il disposto del primo comma del- l'articolo e le affermazioni su quei tre isti- tuti, inserite in altre parti, della Costitu- zione.

LEONE GIOVANNI, Relatore, ricorda che una legge si deve interpretare nel com- plesso delle sue norme, ed è evidente che, se. in una parte della Costituzione si dice che l'amnistia estingue il' reato e che la grazia è una prerogativa dcI Capo dello Stato"si am- metto l'esistenza di tali istituti e non vi sarà contradizioI)e con le dispòsizioni sull'immu-

tabilità del giudicato. È tuttavia disposto a cho sia insefiLa, per inciso, l'ammissione dei tre istituti nell'articolo in esame, facendo però rilevare che, con la frase « è fatta ecce- zione per il giudicato penale », sembra che si voglia svalutare una ,serie di giudicati.

BULLONI, riferendosi al primo comma dell'articolo, insiste affinché sia mantenuto il termine « immuLabile ».

LACONI fa presente che è prinCIpIO ac- cettato quello per cui nessuno può essere puni to per un fatto che, per legge posteriore, costiLuisca reato, principio che risulterebbe in contraddizione, almeno formale, con l'ar- ticolo in esame.

BOZZI è contrario al termine « immuta- bile », che dà un tono quasi scolastico al- l'articolo, e ritiene che possa essere soppresso o che altrimenti debbano essere tolte le

parole: « non può essere modificata

°

an-

nullata ».

LEONE G IOV ANNI, Relatore, concorda con l'onorevole Bozzi, rilevando che il con- cetto del termine « immutabile» è implicito, quando si dice che «la sentenza non può essere modificata o annullata ». Non ritiene invece che il dubbio espresso dall'onorevole J ... aconi abbia ragionè di essere, pur riconoscendo che si dovrebbe trovare una formulazione più chiara dell' articolo riguardante la irretroa tti- vità. Propone a tal fine eli adottare l'articolo 2 del Codice penale.

CALAMANDREI, Relatore, pensa che l'articolo potrebbe essere così formula10:

1< La sentenza, non più soggetta ad im-

pugnazione straordinaria di qualsiasi specie, è immu Labile, né potranno esserne modificati gli efIetti per atti del poLere legislaLivo, ad eccezione dei soli casi di legge penale abro- gaLiva e dell'esercizio del potere di amnistia, indulLo e grazia secondo le norme della pre- sente Costituzione ».

LEONE GIOVANNI, Relatore, è d'accor- do, in linea di massima, su questa formula- zione Calamanclrei, ma fa presente che gli effetti pena.li sono una parte limitata degli effetti veri e propri' del giudicato penale, che la dottrina non è riuscita a individuare tutti con precisione. Ora, con la formula- zione proposta, sembrerebbe che tutti gli effetti del giudicato penale possano essere modificati. A suo avviso, quindi, si deve tro- vare una formula, identica nel contenuto, ma meno pericolosa di quella proposta. Ri- corda in proposito che, secondo il Codice penale del 1930, l'amnistia estingue il reato fil

perciò anche i suoi effetti.

LACONI avverte che il Comitato di re- dazione, esaminando in una delle sue sedute il problema della irretroattività della legge e della irrevQcabilità del giudicato, ha messo in evidenza la necessità di no;n prevedere sol- tanto il caso di revoca per determinati reatI, ma anche quello della diminuzione della pena., Fa osservare che nella proposta Cala- mandrei non è previsto il caso della dispqsi- zione più favorevole al reo.

LEONE GIOVANNI, Relatore, chiede se il Comitato dI redazione sia d'avviso di man- tenere l'attuale 'sistema legislativo, nel senso che la disposizione più favorevole giova al reo solo se è stata emanata prima del giudi- zio, o se voglia estenderlo a.nche al caso che sia stata emanata dopo il 'giud;zio stesso. Con il Codice penale vi€jente vi sono due possi- bilità: o la legge abrogativa.,

°

la lex mitio1':

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... SSEMBLEA COSTITUENTE - 3 5 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSION,E (SECONDA SEZIONE) - 14 DICEMBRE 1946

la prima tocca il giudicato, mentre la seconda interviene solamenté se ancora questo non si è formato. Quindi, se il Comitato di coordi- namento intende mantenere l'attuale sistema, il rilievo non ha ragione d'essere.

LACONI risponde che il Comitato non è giunto a delle conclusioni, ma che la tenden~a

è di adottare il sistema più lato.

CALAMANDREI, Relatore, propone la seguente nuova formulazione:

(C La sentenza, non più soggetta ad impu- gnazioni giudiziarie di qualsiasi specie, è immutabile. Non potrà esserne modificata o sospesa la efficacia neanche per atti del potere legislativo, all'infuori dei casi di legge penale abrogativa o più favorevole 'al reo, e dell'esercizio del potere di amnistia, indulto e grazia, secondo le norme della presente Costituzione ».

BOZZI osserva che in tale formula sem- hra che la grazia sia un esercizio di potere e che si voglia costituire un'eccezione per il potere legislativo.

TARGETTI non ritiene esatto, dal plmto di vista giuridico, dire che l'amnistia mo- difica e toglie efficacia al giud'icato penale.

, LEONE GIOVANNI, Relatore, propone allora di adottare la formula proposta nella relazione presentata dalla Corte di cassa- r;ione (cc La sentenza non più impugnabile' non potrà essere annullata o modificata neppure per legge, eccetto i casi di legge 1genale abro- gativa, di amnistia, di indulto e di grazia »), nella qùale non si prende posizione sul pro- 'blema di togliere o meno efficacia agli effetti

del giudicato.

MANNIRONI chiede all'onorevole Cala- mandrei se, dicendo che le sentenze non sono' più soggette a impugnazioni giudiziarie, in- tenda comprendere anche la revisione e la revoca.

CALAMANDREI, Relatore, risponde che con la frase cc di qualsiasi specie» si compren- dono tutti i casi.

Ritiene che si potrebbe anche dire: ({ La sentenza non più soggetta ad impugnazione giudiziaria di qualsiasi specie è immutabile e non può essere modificata né sospesa nean- che per atto del potere legislativo all'in- fuori, ecc.».

LEONE GIOVANNI, Relatore, desidera che si eviti una casistica che non prevede- l'ebbe tutte le ipotesi. A suo parere bisogne- rebbe affermare nel primo comma dell'ar- ticolo che: ({ La sentenza non può essere an- nullata o modificata» (con le eccezioni pre- viste) e nel capoverso che « l'esecuz'ione del

giudicato irrevocabile non può essere so- spesa eccetto i casi espressamente previsti dalla legge»; così da lasciare la possibilità della sospensione dell'esecuzione del giudicato pe-, naIe che potrebbe anche essere prevista per taluni casi della materia' civile.

BOZZI propone la seguente formula:

« La sentenza non più soggetta ad impu- gnazioni giudiziarie di qualsiasi specie Il immutabile e non può essere annullata o modi- ficat,a, neanche per' atti del potere esecutivo o legislativo, tranne che nei casi di legge penale abrogativa, di amnistia, di indulto e di grazia. ,

cc L'esecuzione della sentenza irrevoca- bile non può essere sospesa, se non nei casi espressamente previsti dalla legge».

PRESIDENTE fa osservare che, dal punto di vista della concordanza formale tra la prima e la second~ parte, l'accenno al potere -legislativo dovrebbe precedere quello al potere esecutivo.

LACONI, dopo le parole cc legge penale abrogativa », aggiungere:t>be le altre: cc o mo- dificativa» ovvero cc o più favorev:ole».

PRESIDENTE è d'accordo di inserire le parole cc o più favorevole», ponendole tra parentesi e con un punto interrogativo, per richiamare l'attenzione del Comitato di reda- zione sùlla questione.

Mette ai voti l'articolo così definitiva- mente formulato:

C( La sentenz8,:, non più soggetta ad impu- gnazione di qualsiasi specie, è immutabile;

e non può essere annullata o modificata, neanche per atto del potere legislativo o esecutivo, salvo i casi di legge penale abro- gativa (o più favorevole ?), di amnistia, di indulto e di grazia.

({ L'esecuzione della sentenza irrevocabile non può essere sospesa, se non nei casi espres- samente previsti dalla legge ».

LEONE GIOVANNI, Relatore, dichiara di votare a favore, con la riserva che, essendo egli contrario all'amnistia, riproporrà -la questione in altra sede.

(È approvato).

PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'esame dell'articolo 10 del progetto Patri- colo è rinviato in sede di discussione sulla Suprema Corte costituzionale, pone in discus- sione l'articolo 5 dol progetto Calamandrei:

C( Garanzia del giudice precostituito. .

, cc Nessuno può essere so t,tratto alla com- petenza del giudice che già si trova precosti-

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ÀSSEMBLEA' COSTITUENTE - 3 6 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTO COMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 14 DICEMBRE 1946

tuito per legge al momento in cui avviene il fatto da giudicare: non potranno perciò, neanche per legge, essere istituiti tribunali strp.ordinari per gilldicare su fatti già av- venuti )).

, CALAMANDREI, Relatore, fa notare che tale articolo non è altro che la tradllzione in linguaggio tecnico della formula elello Statuto albertino: (( Nessuno può essere soLtratto ai suoi giudici naturali)). Gli sembra che, anche formalmente, parlare eli giudici (ma-

turali)) sia improprio, perché si potrebbe dubitare che esistano anche dei giudici ...

« a~Lificiali )).

LEONE GIOVANNI, Relatore, ségnala l'opportunità di introdurre nelle norme tran- sitorie della Costi tuzione un articolo che di- sciplini una particolare forma di impugna- zione straordinaria avverso le sentenze dei rrribunali straordinar~ \ in vigore, in parti- , èolare i Tribunali militari straordinari per le

rapine.

, Inoltre, da.Lo che la prima Sottocommis- -sione ha già formulato un articolo analogo,

propone che l'articolo, dopo attento esame, venga immediatamente inviato al Comitato di redazione.

BOZZI approva la formula dell'onorevole Calamandrei, salvo a sostituire le parole:

« alla competenza del giudice che già si tI'ova precostiLuito )) con le altre: « al giudice pre- costi tuito )).

'l'AR.GE'l"l'l invece dell'esprossione: « al momento in cni avviene il faOtlo)) direbbe « al momento elel fatLo )).

CAPPI sopprimerebbe anche le parole

« neanche per legge »,

PRESIDENTl1J non sopprimerebbe lali parole, in quanto, a suo avviso, servono a rafforzare il concetlo.

Sostituirebbe invece alla reu'ola (I nean- che » l'altra « neppure )).

lJACON l fa prcsente che, dicendosi: « r1'['[_

bunnJi sLraurdinari pcr giudicare Sll fatti già avvenuti », si resLringe il con cotto.

L]]jONE GJOVANNr, Relat()7'C, ricorda all'onorevole' flaconi' cile i I principio della irretroalLività della giurisdiZione orrlina1'la è previstç; in ulla sllccessiva norma,

E OZZ I crcd e che l'al' Lico lo potl'e bbo es- sere così formulaLo:

« Nessuno può essere soLtraLLo al giudice precostituilo per legge al momenLo elel faLLo.

Non potranno perciò essere istiLuiti, neppure per legge, L1'i bunali straorcl inari per gillClicare su faLti già avvenuti )).

PRESIDENTE mette in votazione l'ar- ticolo 5 nella dizione eli cui ha daLo lettura l'onorevole Bozzi, con l'avvertenza che, se approvaLo, sarà immediatamente trasmes- so al Comitato di reelazione.

(È approvato).

Dà lettura dell'articolo 6:

« Pubblicità delle udienze: p1'incipio tltl contradittorio.

« Le udienze sono pubbliche ed i dibatti- menti si svolgono oralmente, in quanto la legge non disponga altrimenti nell'interesse clelIa giustizia' e dell'ordine pubblico.

« Nessuna causa può essere giudicata, se non dopo che sia stata data alle parti, secon- do l a legge, la possibili Là cl i essere udite a pro- pria difesa)).

,\pre la discussiolle sul primo comma.

CAPP I teme che quanto attiene alla moralità non possa i'ilenersi compreso nell'or- cline puhblico., Fa poi rilevare che l'espres- sione « in quanto la legge non (lisponga al- Lrimenti» non può riferirsi alla oralità del dibaLtimento, ma solo alla pubblicità clelltl udienze. Si dovrebbe perciò modificare con- venientemente la forma del primo comma. '

CALAMANDREI, Relalo7'C, ritiene che la questione di forma poLrebbe essere superata, sopprimendo i' accenno alla oral i là del cl i- battimento.

Circa la questione clelia moralità, dopo le parole «( ordine pubhlico» aggiungerobbe le altre « e elel buon cosLume ». .

TARGET'l'J, non ritenendo cosa facile lo specifical'e le eccezioni al principio della pub- blicità fielle udienze, farebhe rifer'imen,Lo solo ai divieti che po tranno essere posLi dalla legge procedurale. Formtilel'Qbbe, pertanto, così il comma:

« l-,e udienze sono pubbl ielle, 111 quanto lo.

legge procedurale ·non disponga alLrimpli ti ».

BOZZI propone la. soppressione eli lutto il pl'imo comma, llon perc,hé lo ritenga non importante, ma in quanto i principi conLe- nuti sono talmenLe acquisiLl nei codici che gli sembra inuLile ripeterli nella Cosl.ituzione.

CALAMANDREl, Rclatm'c, crode che prin- cipI che nOI( possano efisere violati, perché acquisiLi nelle leggi o nei codici, non esistano, o se ne è avuLa la prova nel venLennio fasci- sla.

T--,I<JONE GIOVANNf, Relatore, fa rile- vare che, se l'articolo si limita ad afIermare solo che le uel ienze sono pU,bbliche, il legisla- tore non potrà in nessun caso stabilire delle

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 3 7 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTO COMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 14 DICEMBRE 1946

occe7:ioni. D'allra parLo, se si dicesse: « "alvo i casi provisLi dalla logge l), si cadrebbe nell\~c­

cesso opposto, III qun:nlo si darebbe modo ad una fazione che, dlvenlata maggioranza, an-

<lasse al polere, di sLabilire che i processi per delerminali rraLI, per f'sempio politici, si celebrino a porLe chiuse.

LI problema, quindi, è di trovare lIna for- mula intermedia, cl1P abbia la sinteLicilù di una legge costiLuzionale e disciplini nrl modo più rigorosu possibile i casi di eccezione. Per questo moLivo nella sua formlllazionc, si era riferito aU'articolo 423 del Codice eli proce- dura penl11e,11on certamente per inseri'ro nella CosLituziono il richiamo ad un articolo ciel Codice, ma per richiamare l'aLtenzione clelia Sottocon1missione sulla casistica conlenu1a in tale aI·Llcolo. Fa infine rilevare chò, es- st'ndn 1'f'sigl'l1ZFt rlplla pubbliclL~t richiesla Il}aggiorlTIRlì l" por lo cause penali, sarobbe più esaLto parla]'" di dibFtlLim0nLi, illv0cr cho di udienze.

rrARGETTJ insiste sull'opportuni Là eli non fare una casistica nella Costi tuzione.

BOZZI, per mettere in evidenza che nor- malmente le udienze devono essere pubbliche, salvo deroghe di carattere eccezion'ale, pro- pone,la seguente clizione: '

«,Le udienze giudiziarie sono pubbLiche, salvo i casi eccezionali stabiliti dalla legge n.

'RAVAGNAN sarebbe favorevole alla for- mula adottala dal progetto della Corte di cassazione, che è analoga a quella proposta dal progetto dell'Associazione elei magistrati:

« Le uel ienze sono pubbliche, salvo esi- genze èli moralità o eli orcline pubblico l).

MANNIRONI nota che la proposta del- l'onorevole TargeLti è meno restritLiva, in quanto rimetLe al legislatore penale la fissa- zione delle eccezioni alla pubblicità delle udienze. Acl ogni modo, dichiara di essere favOl'evolo alla formula clella CassFtzione.

LEONE GlOVÀNNI, Relatore, teme che, adottando la formula della Cassazione, qua- lunque legge che limiLi la pubblici Là delle udienze, per moLivi che non siano sLretta- .men te eli morali là o eli ordine pubblico, po-

Lrebbe essere dichiarata incostituzionale.

. DI GIOVANN[ desidera che sia conser- vato il principio della oralità elei dibattimenti, che è stato anche affermaLo in un recen lis- simo progetto del Guarda:;;igilli.

BOZZ I, d'accordo con l'onorevole Leone, ..propone Ip, seguente dizione: « Le udienze giudiziarie sono pubbliche. ]1 giudice tutta- via può disporre la segretezza con provvecli-

menlo motivaLo, solo per casi di moralità e cl i ordi ne pubblico n.

. CALAMAì',JDREJ l,' Rela/,ore, (ol'lnulerebbe così il comma:

« L dibattimenti si svolgono oralmenLe. Le Ll!henze giuc!iziarij~ sono pubbliche, in quanto la legge non disponga altrimenti, per ragioni di orcline pubblico e del bl'Jon costume n,

MANNIRONI, invece delle parole « ciel buon costume n, direbbe « cii. moralità». Sop- primerebbe poi la parola « giudi",i,i!'ie II per- ché superflua.

BOZZI, più precisamente, da un plYllto dir,

vis I a formale, modificherebbe così l'ultima parLe « ••• in quanto la legge per ragioni di ordino pubblico o cii moralità non disponga al Lrimenti n.

PRESJDEN'l'E croci e che 1Ft .formltla definitiva elel prlll10 comJlla possa essere la segu en le:

« I elibattimenLi si svolgono oralmente; le lldienze sono pubbliche in quonto la legge, per ragioni di ordino pubblico o cii moralità non dispongFt allrimenLi n.

La, mette ai voti.

(È approvata).

Apre la discussione SII! secondo comma:

« Nessuna causa può essere gindicata, se llon dopo che sia stata data alle parti, secondo la logge, la possibili Là eli essere 11dite a propria difesa l).

LEONE GIOVANNI, Relatore, fa pre- senle che nel corrisponden Le arLicolo 20 della sua relazione è stato, per errore tipografico, omesso un comma del seguen lo tellore:

« All'impu Lato uevo essere riconoscillto i I diri Lto al! 'assistenza difensiva anche du- l'ante !'isLrnzione n.

LACONL rileva che il contenulo del ca- poverso in esame coincide con llIl arLicolo formulato dalla prima SotLocommissione, e già cool'Clin a Lo in secle eli Comi ta lo cii reda- zione:

« Ogni ci~taclino può agire in giudizio per la LuLela del proprio diriLto. La difesa in ogni sLadio e gmcln del procedimento è llll eliri ttu inviolabile ».

Ritiene che con quesLa formula si com- prenderebbe anche la fase istruttoria .

CALAMANDREJ, Relatorc, ossel'va che ja fOll1lUla da lui proposta non fa che ripren- dore quella del diritto romano: Nemo inattdi-

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ASSEMBLEA COSTITUENTE -38 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 14 DICEMBRE 1946

tus damnari potest. Dichiara di essere favo- revole a tale formulazione, dato che in mate- ria civile vi sono casi in cui il contradittorio è differito (procedimento monitorio o sequestro) e altri nei quali il giudice emana il provvedi- mento inaudita altera parte. Per ovviare a ciò, ha insérito l'espressione « secondo la legge », che sta a' significare .che la legge pro- ,cedurale concederà alla parte la possibili tà di difendersi, col mezzo dèll'opposizione.

Cosi nel campo penale vi è il decreto penale, col, quale la parte può essere condannata prima di essére udita, salvo poi il diritto di fare opposizione.

, LACONI ritiene che la formula della prima Sottocommissione sia comprensiva e soddisfi tutte le esigenze. Sarà il legislatore che, in concreto, concederà il diritto alla difesa, che potrà essere esercitata personalmente per q:uanto attiene alla materia penale, o per mezzo di un pl'ocuraLore in materia civile.

Ciò che interessa è fissare nella CosLituzione il principi9 del diritto alla difesa in ogni grado

B stadio del procedimento.

. DI GIOVANNI osserva che il principio affermato dalla prima Sottocommissione co- stituisce un'affermazione astratta, quella cioè dell'inviolabilità del diritto alla difesa, menLre la formula Calamandrei si riferisce all'appli- cazione pratica del principio sLesso.

PRESIDENTE è d'avviso che non si debba discutere sull'articolo appwvato dalla prima Sottocommissione," ma che si possa soltanto dire che la Sezione vi aderisce, la- sciando poi al Comitato di redazione il com- pito di provvedere al coordinamenLo, in sede più opportu]1a.

TARGETTI ritiene che sia proprio que- sta la sede più opportuna, in quanto, dopo aver sancito che il dibattito deve essere pubblico e orale, è bene dire che chi è interes- sato al dibattito stesso deve avere diritto alla difesa.

B ULLON I, sulla formula proposta, os- serva che si deve tener presente che il Codice di procedura mili tare non consente la difesa nel periodo istruttorio. Ritiene pertanto che bisognerebbe stabilire fin da ora che anche il Codice di procedura penale militare dovrà essere modificato.

PRESIDENTE risponde che, una volta emanata la Costituzione, evidentemente le leggi dovranno essere' modificate e adattate ad essa.

LEONE GIOVANNI, Relatore, infol'ma che si sta già predisponendo una legge af- finché sia modificato il Codice di procedura penale militare.

CAPPI propone, ~llo scopo di togliere parole superflue, la seguente formulazione:

(( Nessuno può èssere giudicato, se non dopo aver avuto la possibil'ità di essere udito Il

propria difesa ».

CALAMANDREI, Relatore, preferirebbe dire:

(( Nessuno può essere giudicato, se non dopo avergli dato, sepondo la legge, la P9ssi- bilità di essere sentito ll.

BOZZI osserva che, con la formula pro- posta dall'onorevole Cappi, non potrebbe più emanarsi il decreto penale.

LEONE GIOVANNI, Relatore, ritiene accettabile la formula proposta dalla prima Sottocommissione. Crede che nella Costitu- ziòne non si debba scendere al dettaglio, ma soltanto riconoscere che è necessario assi- 'curare la difesa in ogni grado e stadio del

procedimento, avutoparticolarmenté rigua.r~

do alla materia penale e alla giurisdiziono militare. D ichfara di avere tuttavia il timore che, con l'espressione «( diritto alla difesa~,

si possa intendere la difesa personale ed escludere quindi quella tecnica. ,

BULLONI fa rilevare che dicendo: (( la difesa in ogni stadio f' grado del procedimento è un diritto inviulabile ll, si fa riferimento alla difesa tecnica e' si sottintende che l'im- putato può personalmente rendere il suo - in terl'ogalOl'io. '

Si domanda porò se, nella formulazione di tale principio, possa rientraro anche il diritto del difensore di assistere al primo interrogatorio deU'imputato da parte del magistraLo, che è l'atto essenziale di ogni procedimento penale. Ricorda che in Francia ogni imputato ha diritto all'assistenza del difensore, anche durante questa prima faso.

BOZZI ritiene troppo vaga la formula adottata dalla prima SoUocommissione e anche pericolosa per quel che riguarda il procedimento moni torio civile e il decreto penale di condanna. Ritiene quindi che vi dovrebbe essere aggiunLa' l'espressione (( lo

I~ forme stabilite dalla leggo ll.

PRESIDENTE pone in votazi.one la for- mula approvat.a dalla prima Sotto commissione, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Bozzi:

(( La difesa in ogni stadio o grado del pro- cedimen,to, nelle forme ,stabilite dalla legge, è un diritto inviolabile».

Tale formula formerà il capovorso del- l'articolo in di.::ìcussione.

(È appro.vata).

(7)

ASSEMBLEA COSTITUENTE - 3 9 - COMMISSIONE PER, LA COSTITUZION.

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - i4 DICEMBRE i946

Apre la discussione sull'articolo 7 del pro- getto Calamandrei:

« Motivazione delle sentenze.

« Le sentenze e gli altri provvedimenti dei giudici devono essere motivate ,» ;

e sulla corrispondente formulazione pro- posta dall"onorevole Leone:

« Tutti i provvedimenti giurisdizio,nali devono essere motivati».

LEONE G IOV ANNI, Relatore, comunica che l'onon,vole Calamandrei ha accettato la formula da lui proposta, ritenuta meglio ri- spondente al principio da affermare, in con- siderazione d~i provvedimenti del giudice riguardanti disposizioni regolamentari, i 'quali non richiedono la motivazione. Ricorda che, nell'attuale disciplina degli atti emanati dal giudice, vi sono tre forme: la sentenza, l'or- dinanza e il decreto. La sentenza e l'ordi- nanza hanno un carattere giurisdizionale, mentre il decreto ha carattere amministra-

tivo. La dottrina e la legislazione sono d'ac- cordo nel richiedere la motivazione soltanto per i provvedimenti che abbiano carattere

essenzialmente giurisdizionale, cioè per quei provvedimenti che risolvono un conflitto fra due parti; mentre il decreto, puramentfl amministrativo, non è mai stato moti- vato. Per queste considerazioni, la frase

« tutti i provvedimenti giurisdizionali de- vono essere motivati» è più esatta, perché limitativa dell'obbligo della motivazione sol- tanto alla sentenza e all'ordinanza, che rivestono carattere giurisdizionale.'

PRESIDENTE pone in votazione la formula proposta dall'onorevole Leone.

(È approvata).

La seduta termina alle 10.10.

Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Èozzi"

Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Di Gio- vanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Man-

"niròni, Ravagnan, Targetti.

Assenti: Patricolo, Porzio e Uberti.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Riferimenti

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