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COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

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ASSEMBLEA COSTITUENT'E

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

(SECONDA SEZIONE)

7.

RESOOONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 18 DICEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI

INDIC~

Pago Potere giudiziario (Seguito della discw~sione) 47

PRESIDENTE - BOZZI - LEONE' GIOVANNI, Relatore - CALAMANDREI, Relatore - DI

GIOVANNI - V ANONI - TARGETTI.

La seduta comincia a1l0 16.20.

Seguito della dil'cussione sul potere giudiziario.

, PRESIDENTE riapre la discussione sul- l'articolo 12 che era sta.to lasciato in sospeso nella pn~cedente riunione.

BOZZI, riallacciandosi a quanto dfltto dall'onorevole Calamandrei nella seduta pre- cedente, rileva che problema pregiudizi aie da, risolvere è se si debba o meno affermare nella Costituente il, principio della unicità della giurisd:zione.

Premette che il fenomeno delle giurisdi- zioni speciali non è nuove in Italia, dove fin dal 1939 avevano raggiunto il numèro di circa 300. Tale fenomeno esisteva già prima del fascismo e, per quanto sia ora grande- ,mente diminuito, ancora oggi si creano giu- risdizioni speciali, come l'attuale Commissa- riato per gli alloggi. Ciò, a suo avviso, sta -a

dimostral'e che in ogni tempo vi è stata l'esi- genza di giudici speciali.

Riass'Jme il pensiero dell'onorevole Cala- mandrei, secondo il quale l'unicità. di giuri- sdizione è in stretta connessioné con l'indi- pendenza dei giudici e non dovrebbero più essere ammesse magistrature speciali, le quali, solo per particolari materie, potrebbero essere sostituite da sezioni speciali dell'organo giu- diziario ordinario, come le attuali sezioni del lavoro, degli usi civici, o per gli infortuni sul lavoro. A suo modo di vedere, però, più che contro le giurisdizioni speciali, occorre reagire contro il loro espandersi, che, se non Sufficientemente vigilato, potrebbe trascen- dere nella creazione di giudici speciali per fini politici contingenti. Non crede poi che le giurisdizioni speciaJi possano intaccare l'in- d'pendenza della Magistratura, come è stato affermato dall'onorevole Calamandrei, per- ché, se cosi fosse, lo stesso risultato '3arebbe raggiunto dalle sezioni speciali, in quanto di esse fanno pàrte, come esperti, elementi non appartenenti alla Magistratura ordinaria.

Riconosce che un fattore di maggiore coe- sione tra i cittadini deve essere la certezza del diritto, 'ma non ritiene che sostituendo alle magistrature speciali le sezioni speciali, la certezza del diritto' sia del tutto salva~

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 4 8 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZION.

=!!i.

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 18 DICEMBRE ,1946

guardata" essendo convinto che nascerebbero egualmenle conflitti di compelenza.

Dopo avere definito come giudice ordi- nario, con Lrariamente al criterio empirico usato dal RelaLore, quello che nella sua giu- risdizione abbraccia la generalità delle pel'- sone, pone in evidenza come la principale differenza tra il giudice ordinario e quello speciale consisLa nel fatto che contro le sen- tenze di quesL'ulLimo non è ammesso il ri- corso alla Cassazione per i normali motivi di legi LLim i là, ma solo il ricorso alle Sezioni uniLe p01' incompeLenza o eccesso di potere.

A quesLo inconvenienLe potrebbe,' a suo gitl- dizio, ovviarsi, sosLi Luendo alle Sezioni unite della Corte di cassazione u Ila sezione dello.

- Suprema Corte CosLituzionale, aLtribuendole, però, anche lo. compeLenza dei ricorsi per motivi di legiLtimità.

RiLiene che il principio della unicità della giurisdizione dovrebbe eSSere aITenrmLo, se si creasse una organizzazione tale da aLtri- bu ire la compeLenza in oglli campo soltan Lo al giudice ordinario; ma, una volta ammesso che per alcune materie è necessaria una com- posizione speciale del collegio giudicante, non ritiene opportuno imhrigliare l'avvenire in- serendo nella Costi Luziolle un divieto asso- lJ.lto delle giurisdizioni speciali, che alle volte possono anche rivelarsi 'Utili per attuare pro- cedure più svelte e più snelle in -particolari settori, come poLrebbe essere attualmente quello degli alloggi, per il quale sarebbe forse più consigliabile' un giudice speciale, piu t-

tosto che una sezione speciale presso il Tri- bunale, È proprio per lo. grande ammira-

;>;ione che ,ha della Magistratura ordinaria, che non vedrebbe di buon occhio un tribu-

nale con molLe appendici di sezioni spec·ializ- 7,ate, con giudici dalle cliverse attribuzioni,

con procedure le più difformi, anche in campi in cui la speciali là risponde più che altro a necessità di carattere transitorio.

È del parere, perl,anLo, che non si possa fissare nella Cos ti ~uzione il principio del divieto assoluLo delle giurisdizioni speciali.

A favore' di tale principiò sj è dichiarato un Comitato di magistrati nominato dal Mini- stro, menLre lo. CorLe di cassazione si è di- mostrata molto più cauta, riconoscendo che i l principio della giurisd izione speciale vada l'ivedulo, contenuLo o li-rniLato, ma che non per ques Lo Lu Lte le giurisdizioni speciali esistenti debbano essore eliminate.

Si l imi Lerebbe, perciò, ad esprimere sol- tanto un oriellLamenlo, afformando nella Costituzione la tendenza verso lo. giurisdi- zione unica, nel senso di consentire l'even-

tuale cosLituzione di giudici speciali sol.

con l'adozione di particolari cautele. -Pro- porrebbe, quindi, la seguente formula: CI Non si possono istituire giudici speciali, S6 non con legge, cos ti Luzionale ».

Alla obiezione che la legge costi tuzionale può sempl'e derogare alla Costituzione, semm bisogno di dirlo, risponde che anche in altre parti della Costituzione è stala usata llIlfL

simile affermazione, la quale ha in partico- lare, in questo caso, un valore di OI'ienta- mento sia per l'avvenire, sia per la valu ta- zione delle giuriscliziopi speciali esistenl i.

Desidera, infine, porre in evidenza che, menLre in passato le giurisdizioni speciali non davano alcuna garanzia, anche per la possibili là di modificare la Cos lituzione con legge ordinaria, per l'avvenire esse potranno essere circondate dalle maggiori cautele e non polranno più ripetersi gli il,ICOnvenicnti che si so'no precedentemente veriflcaLi, ill q:uanLo ogni gilldice, sia ordinario cho spe- cialo, dovrà uni formarsi a dei principi fon- dametltali, che, almeno in par~e, hanno già Lrovato posto nella Costituzione, come }'ob- bligo del contradiLtorio, la possibilità della impugnazione di tutLe le sentenze (cosicché si abbia per lo meno un doppio grado di giurisdizione) e l'obbligo della motivazione delle sentenze. Seguendo, poi, il consiglio accennaLo dall'onorevole Leone, se nella composizione di queste giurisdizioni speciali si stabilirà la partecipazione obbliga Loria di magisLrati togati (per lo meno di un ma- gistrato presidente), poLranno completarsi i

capisaldi fondamentali per una sana e Con'- creta ogaranzia in queslo camp,o.

Concludendo, si dichiarél. contrario alla pluralità delle giurisdizioni speciali, che sarà compiLo del legislatore ordinario cii ridurre i l più possibile, ma non inserirebbe nella Costi tuzione il divieto assoluto di esse, per- mettendone invece lo. costituzione sulla base di, principi fondamentali che servano a ga- rantire nel medesimo tempo il regolare svol- gimento dei giudizi e la difesa dei diritti dei cit.l.adini.

LEONE GIOVANNI, Relat01'e, dichiara di essere in posizione di perfetla antitesi all'impostazione data alla questione dall'ono- revole Bozzi, al quale fa innanzi tutlo rile- vare che le sezioni specializzate poLrebbero costituire una menomazio:re del principio dell'indipendenza della magistratura, se la loro composizione fosse lasciata all'arbi trio dol legisla tore e non vinco'lala dalla Costi- tu;>;ione. Evidentemente una sezione speciale, in cui il giudice togato resti isolato, non po-

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 4 9 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 18 DICEMBRE 1946

trebbe essere tale da garantire l'indipendonza del giudizio; onde la necessità di un limite alla partecipazionE' dei giudici estranei, in modo che il loro nllmero sia proporzionato a quello dei giudici ordinari.

Circa l'aL1ermazione dell'onorevole Bozzi di non essere favorevole ad un tribunale con più sozioni specializzate, osserva che meno favorevoli ancora si può esser,e alla pluralità di giurisdizioni speciali, la quale costringereb- be il citladino, in caso di dubbio, a studiare dei trattati di legislazione per sapero a qualo giurisdizione rivolg8rsi. Quando si abbia, invece, la giurisdizione unica, automatica- mente esso adirà il giud.ice competente.

Por quanto riguarda, infine, la croazione di giurisdizion i spocial i solo 111edian Le leggi costituzionali, obipLla che, se un parliLo l'aggiungerà nel po tere legislativo una tale maggioranza che gli permetta cIi istituire giurisdizioni speciali con leggo cos ti Luzio- naIe, allo s Lesso modo potrà SuccE'ssivamon Le variarne il carattere o la composizione.

H.icorda che lo SLato italiano, da autol'ita- l'io,' quale era in origine, si anelava evolvendo in sLato democraLico, ma nel corso della sua 8voluzione è sorLo il fascismo, che lo ha ripor Lato indietro, molLiplicando ed asser- vendo lo giurisdizioni speciali. Oggi, d',al- tra parte, non vi è nemmeno la possibili là di . riallacciarsi alla legislazione prefascisLa, per-

ché anche per quol periodo non può parlarsi d i indipendenza dol giuelice, dato che non era raro i l caso di un mill ist1'O che avesse il poLere di decidere in maLeria di conflitti tra la sua amministrazione e il ci Ltaclino. A quost.o proposi Lo l'i Lerrebbo opportuno ch~

la Sottocommissione prendesse posizione, osprimendo in modo chiaro il proprio pen- siero sul mantenimento, o meno, eli quelle giurisdizioni amministralivo, nellt' quali il giudice è ancho parte.

So si riconosce la necessità di dichiararo cho bisogna impediro, almeno in linea geno- l'alo, la formaZIone di tribunali speciali, at.lraverso i quali può disLl'uggersi il principio dell'indipendenza dol giudice, in quanto pos- SOno aVOl>si giudici parziali, o capi delle amministrazioni che siano giurlici e parti nella controversia, si deve inse['ire nella Co;;tituzione una formula precisa, che non serva soltanto ad aggiraro la posizione, ma stabilisca permanentemenLe il principio che le giurisdizioni speciali sono assolutamente vietaLn. So invoce si dicesse cho tali giurisdi- zioni si possono formare solo Con legge co- stitllzionale, atLraverso una simile formula, sarebbe non solo attenuato, ma anche gran-

demente diminuito il valo1'c solenlle clip si vuole daro al principio.

Secondo il suo punto di visLa, fra gli organi ordinari della giusLi7.ia includorobbu anche quelli clella giurisdiziolle ammiuisLra- tiva in senso proprio, cioè la CorLe elei Conti, il Consiglio di Stato e la Giunla provinciak amministrativa: fissando altresì il principio che le sezioni specializzate possono formarsi anche con elementi estranei all'ordinamenLo gindiziario in misura non superiore ad UJl terzo.

\

Nfli riguardi, però, della giueisdizione amministraLiva Lributaria, osserva che vi è tutta una vasLa rete di attribuzioni che.

riguarda in particolare la giurisdizione sopra elementi di fatto contingenti che richiedono una determinata capaci là e conoscenze pra-

Liche eia part-o clel giudice (come, ad esempio, por l'accertamentQ dei r~dditi) che non può essere assorbita dall'ordinamenlo giudiziario.

Per questa parte lascerebbe aperLo nella Cos ti tuzione il varco alla formazione di una giurisdizione tributaria specializzata, pre- feribilmente con giudici privati, consentendo sempre più la possibilità eli ricorso al m,agi- s Lra Lo ordinal·io.

Propone pel>ciò che g.li arl ico l i 12, ·13 () . H_ siano così fOl'mulati:

« ATt. 12 - L'esercizio del poLere giudi- ziario appartiono esclusivamente ai giudici ordinari, Cl. norma delle disposizioni ch.p, seguono:

« Ln materia civile la giurisdizione ò

eS8rciLata clal Conciliatore, dal Pretore, dal Tribunale, elalla Corte d'appello e dalla Cort8 Sllprema eli cassazione.

«]n materia penale la gilll'isclizione è eserci lala dal Pretore, dal Tri hunale, dalla Corle d'appello e dalla CorLe slIprema di cassazione.

« ln materia amminisLrativa la giurisdi- ziolle è esercitata dalla Giunta provinciale-!

amministrativa, dalla CorLo dei conti e dal Consiglio di Slato ..

« rrali organi, escluso il Conciliatore e il PreLore, SOllO collegiali».

« ATt. 13 - Non possono isLiLuirsi giudici speciali. Possono tuttavia istituirsi con legge, per deLerminale materie, sezioni spociali pressu i gillClici ordinari con partecipazione eli giu- dici specializza li ovvero di cittadini esperli, temporaneamente investiti di funzioni giu- diziarie. In quest'ultimo caso il numero degli esperti non può essere superiore al terzo clelIa composizioIle del collegio».

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 50- COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 18 DICEMBRE 1946

« Art. 14 - In materia tributaria possono istituirsi giurisdizioni speciali. A l contri-

huenLe è LuLtavia riconosciuLo il eliriLto di L'icorrere alle giurisdizioni orelinarie per mo-

tivi' eli legittimità e eli diritto ». '

Con questa formulazione l'i Liene che pos- sano essere superate tutte le' preoccupazioni affacciate; cioè: evitare l'istituzione di giu- dici speciali; mantenere gli organi della giu- risdizione amministrativa (Corte dei conti, Consiglio di Stato e .Giunta provinciale);

riconoscere, infine, con una norma gonerale, senza scendere nei particolari, la possibilità di creazione di una giurisdizione in materia tribu taria, salvo ricorso alla magistratura

nrdinaria. '

CALAMANDREI, 'Relatorc, osserva che, mentre pgli è parLiLo da una premessa gene- mIe di abolizione di 1,111 Lp, le gillI'isdizioni speciali, ivi comprese di conseguenza anche le Sezioni giurisdizionali elel Consiglio di Stato, l'onorevole Bozzi, ritenenùo che tale organo debba essere man temI to in tutte le sue funzioni, da questa sitwìzione particolare è risal11,o ad un principio generale di difesa delle giurisdizioni speciali, a differenza dei tre' Bela.tori, che sono stati unanimi nel proporne la soppressiolle.

Ora, a suo avviso, il problema fonda- mentale non è quello di abolire le giurisdi-

?.ioni speciali, ma quello cl i vedere se sia (j)pportuno sostituirle con sezioni specializ-

~ate della MagistratUl'a ordinaria, sull'e- sempio cii quelle già osistenti, che hanno dato ottima prova.

Richiama l'attenzione dei colleghi sui.

rischi che correrebbe l'indipendenza della Magistratura, ove si lasciasse al legislatore ,la possibilità. di creare giurisdizioni speciali, l:lUl tipo del 1'ribunale speciale per la difesa dello Stato.

Desidera inoltre far rilevare, come ebbe già occasione di dire in altra seduta, che il lasciar aperto il varco alla creazione di giuri- 5dizioni speciali per'meLte al legislatore eli togliere, a poco a poco; allo. Magistratura lIna parte delle sue funzioni, per demandarla a giudici speciali non indipendenti, distrug- gendo così il principio della unicità della giu- :stizia o l'indipen dellza della. Magistratura

stessa. '

Circa il pericolo cIle anche le sezioni spe- cializzate potrebbero rappresentare, agli ef- fetti dell'indipendenza della Magistratura, rileva che in tali sezioni, pur essendo' composte in par~e di tecnici e di periti che non possono 4ilare sufficiente 'certezza di indipendenz~" la

()

garanzia è data. dalla presenza di magistrati ordinari.

Infine, sulla proposta dell'onorevole Leone di cQnsiderare come, ordinarie alcune delle giùrisdizioni amministrative attualmente esi- stenti (Corte dei conti, Consiglio di Stato e Giunta provinciale amministrativa), fa osser- vare che il far parte della Magistratura ordi- naria non dipende solo dall'averne la qualifi- cazione, bensì. dal!' essere inclu si, coordjnati e inquadrati in quel sistema di garanzie ch~)

si vuoI stabilire per mantenere l'indipendenza.

e l'autogoverno della Magistratura. Infatti, se l'autogoverno della Magistratura signi:fic~,

che i giudici debbono essere nominati dal corpo dei magistrati e che le mancanze 'di- sciplinari debbono parimentè essere sotto- poste alla loro competenza, ~ perfettamente inutile affermare che sono giudici ordinal'i anche i giudici speciali, se non viene loro concessa la stessa garanzia di nomina e di giurisdizione disciplinare. A suo avviso, quindi, il mantenere delle giul'isdiziorli speciali signi- ficherebbe ammettere l'Elsi<;tenza di organi che, pur amministl'ando la giustizia, sarebbero privi però delle garanzie essenziali dei giudici ordinari. Per questi motivi, anche ess'endu disposto a discutere la permanenza in vita del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, come giurisdizioni speciali eccezionalmente mantenute, è nettamente contrallio a gi-.

rare la questione, chiamando « ordinal'i l) degli organi che continuerebbero ad ess()r~

« speciali l).

BOZZI desidera chiarire che, sostenendo la non opportunità di' sancire nella Costitll.- zione il divieto assoluto della creazione di giurisdizioni ~peciali, non ha voluto certa-O mente difenderle, avendo anzi affermato la necessità della loro riduzione. Ricorda inoltrt.l di aver detto che, 'ammettendo il principio della istituzione eccezionale di giudici spe- ciali, si dovrà stabilire' che ne faccia parte per lo meno un magistrato-presidente e che tutti i giudici speciali dovranno soLtostare alle garanzie del giudice ordinario.

DI GIOVANNI fa presente che, ilwnLre nel progetto della Commissione nominaLa dal Ministro GuardasigIlli il principio della unicità della g,iurisdizione è affermato in modo ca- tegorico, in quello della Corte di Cassazione è ammesso Il in via di massima », con il ri- lievo che in alcuni casi le magistrature spe- ciali rispondono alla necessità di una maggioro

~pecializzazione e çon l'ammissione della conservazione delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, della Corte dei conti è di altre magistrature amministrative.

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 5 1 - COMMISSIONE PER LA COS'lITUZION_

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 18 DICEMBRE 1946

PersonalmenLe ritiene che soltanto in materia penale debba essere rigidamente affer- mato il principio della unicità della giUl'isdi- zione; cioè che non si possa in .tale materia 1'icorrere, in nessun caso, a tribunali speciali.

Quindi, in questo campo dovrebbero esistere soltanto la Magistratura ordinaria e giudici precosLituiti, sal'va l'eccezIone dei Tribunali militari in tempo di guerra, in quanto deter- minati da esigenze eccezionali. In materia amministrativa dovrebbe invece ammettersi lo, conservazione delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, della Giunta provinciale amministrativa e delle Commissioni tributarie. Oltre a queste giurisdizioni speciali, conserverebbe anche quelle Commissioni spèciali e quei Collegi arbitrali, che sorgono in relazione alla costante evoluzione del diritto del lavoro e che hanno dato ottime..:prove, per lo, risoluzione, .delle controversie. .

VANONI ha chiesto di pal'lecipare ai.

lavori della Sezione per richiamare l'atten'"

zione dei colleghi sulla relaziono fatta dal Ministero della Costituente nella parte ri- guardante la difesa dei cittadini nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in cui sono

l'iassun~.i i risultati eli un'inchiesta espletata (la tecnici e pratici in materia di contenzioso tributario.

Da Lale Inchiesta è eiTlersa innanzi tutto t'esigenza di dare all'ordinamento del con- tenzioso tributario un'impronta meno arbi- Lraria di quella che ha attualmente.' Bisogna tenere presente in proposito ,che vi sono oggi leggi tributarie che escludono la possibilità di ricorrere al giudice ordinario dopo che sia stata adita la Commissione amministrativa;

leggi ché concedono un solo grado di giuri- sdizione, escludendo comunque il ricorso alla autorità giudiziària, e ancora leggi che am- mettono addirittura sei gradi di giurisdizione, come nel caso dei ricorsi relativi all'imposta lii ricchezza mobile, in cui si hanno tre gradi in sede amministrativa e tre in sede di Magi- stratura ordinaria. S~ passa quindi da un nccesso assoluto di contenzioso, che può portare alla perdita. cii anni per la definizione di questioni in materia tributaria, a casi in cui è dato un solo grado di giurisdizione.

Da quesLo stato di cose consegue il fondato Limore che i diritti e gli interessi dei cittadini non siano opportuna.mente difesi nei con- fron Li dell' Amminis trazione.

Altro rilievo fatlo all'attuale ordinamento del contenzioso tributario è quello del giudice tribut.ario nominato dal Ministero o dall' In- dendenza di finanza, che com.unemente ap-

pare come, una parte. Nell'opinione pubbli- ca è infatti molto difruso il timore che il giu- dice nominato dall'esponente amministra- tivo della: parte contraria - se «( parle)) si può chiamare lo Stato in un procedimento - non, sia un giudice completamente impar- ziale. Di questo timore, del resto, si è avula un'eco anche in una delle ultime discussiolli in Assemblea plenaria.

D'altra parte, in materia tributaria. è necessario tener presente, innanzi tutto, una esigenza di carattere pratico, cioè che il procedimento deve essere rapido, in quallt0 la rapidità dell'accertamento è una delle condizioni indispensabili per il funziona- mento dell'ordinamentò tributario, e, in se- condo luogo, l'esigenza che il giudice sia, da un lato, fornito di sufficiente competenza giuridica per valutare l'aspetto di diritto della controversia, e abbia, dall'altro ade- guate cogmzlOni tecniche attinènti alla particolarità del procedimento, che non Ò un puro giudizio cl i diritto, ma è spesso UII

giudizio di equilà,' soprattutto quando ::;i tratta di stimare lIn fatto nella sua giusta portata,

. Di fronte a tutte queste esigenze, cOBi opposte, ed in relazione allo stato attuale della legislazione italiana, bisogna dunque considerare la necessità di una profonda, sostanziale innovazione del procedimento tri- butaI'Ìo.

Desidera sottoporre ai colleghi le solu- zioni che sono state proposte da teorici e pratici, affinché siano esaminate e vagliato con particolare attenzione, tenuto conto so- prattuLto dell'importanza del fatto, in qual1- 'lo, secondo quello che gli è stato segnalato da alcuni studiosi di statistiche giudiziarie, risulta che davanti alla Corte di cassazione, per un lungo periodo di tempo, oltre il 50 per cento dei giudizi civili'era di natura tributaria.

Le proposte fatte riguardano, innanzi tutto, il riconoscimento della competenza . esclusiva del giudice ordinar~o anche in ma-

teria tributaria, con la creazione di sezioni speciali, composte prevalentemente da gill- dici togati, assistiti da esperti per la valuta- zione d.ei fatti; in secondo luogo, un grande tribunale amministrativo competen,te in tutt4"

le materie amministrative, compresa anellO la materia tributaria; in terzo luogo, una organizzazione giùdiz~aria specifica il}. ma- teria tributaria, a somiglianza della Corte suprema tributaria istituita in Germania dop'o la Costituzione di Weimar.

Pone in evidenza come in nessuna di tali proposte ritorni il concetto dominante nel-

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AsSEMBLEA COSTITUENTE -52 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 18 DICEMBRE 1946

l'attuale contenzioso tributario, eli orgallismi preval8ntemcntp o esclusivamente compo- sti di giudici non togaLi, poiché eia tutte è richiesta la pl'CSf'IlZa dpl giudice ordinario.

Giò deriva, a SIIO avviso, dal faLLo chc con l'organizzarsi eli un sistema giuridico degli istitllt.i tribu LO,l"i, l'interpretazione deL di- ritto e l'applicazione elelle lIorme giuridiche divellta sempre più. i11lportanto; onele la necessi tà della presfmza d i un gi udice che sia capace di indirizzare gli altri nella interpre-

LazioIJ0 e valu LazioTH' df'lla Ip.gge. D'aUra parte lIon può negarsi l'esigenza cho siano prosenti anche persone clw abbiano parti- colare competellza in materia tributaria, per la ohiotLiva vailllazionc d"i l'aLti, che, avendo un CO Il Lf'lIù lo di valore monetario. richiede

~LtiLudilli l' cognizioni eld tutlo p~rlièolari.

Per concluderé, volendo esprimere la sua personale vallll.8ziolle, di pratico e di studioso, dichiara di ritenere .legittima, in materia di contenzioso tributario, La richiesta di unl1 giu- risdizione specialo. A suo avviso, forse, nella situazione attuale sarebbe preferibile una Corte tributaria che non il Consiglio di Stato in funzione giurisdizionale, in quanto tale -Ol<gano richiede semplicemente una specializ-

zazione, che non è maggiore di quella che si riscontra tra i giudici penali e i giudici civili, mentre nel campo tribu tario è realmente necessario un tribullale composto in un modo diverso e che abbia una giurisdizione separata.

Non sa se il problema possa essere risolto con l'istituzione di sezioni speciali, ma pensa che si debba sLlldiare la possibilità di risolvere tale angosciosa .quesLiòno, per dare all' ILalia un sis~ema di contenzioso tributario non con- tradittorio, semplice e soprattutto rapido;

pel'Ché, se si insistesse nel sistema attuale - soprattutto in un periodo di democrazia in cui le forme di contenzioso abbreviate sa- ranno via via ridotte - teme fortemente che la forma normale di contenzioso rimarrebbe quella dolle imposte dirette, cioè una forma di contenzioso che, da un Lato, sarebbe estre- mamente costosa e dall'aLtro si presterebbe piuttosto a ritardare il pagamento delle im- poste, che non a garantire una retta inter- pretazione delle leggi tributarie.

LEONE GIOVANNI, Relalm'e, propone che l'onorevole Vauoni prepari in proposito un progetto, che potrebbe formare oggetto di . studio per la Sezione.

VANONI ritiene che sia sufficien te che i oolleghi, nel formulare i principì, tengano presente la possibilità di prevedere un organo speciale di giurisdizione per il contenzioso

tributario.

CALAMANDREI, Relatore, pensa che l,l questione da risolvere sia se il contenzioso tributario debba essere incorporato nella giurisdizione ordinaria in fOl'ma di sezion i speciali, oppure se lo si debba mantenero come giurisdizione speciale.

TARGETTI, per rimanere il più possibile aderenti al lavoro da svolgere, ritiene sia.

opportuno tenere presente che negli articoli 12 e 13 nel progetto Calarnandrei, 14, H-bis, 15,21 del progetto Leone, 7 e 20 del progetto Patricolo, vengono risolte, in modi diversi, le questioni riguardanti, l'unicità della giuri- sdizione, le giurisdizioni speciali, i tribunali straordinari e gli organi con cui si esercita il po lere giudiziario. Di conseguenza, a suo avviso, più che discutere intorno alle parole dei vari arLicoli, è necessario stabilire dei prin- cipì in merito a ciascuna delle varie questioni.

Sul principiu della uniciLà della giurisdi- zione ossel'va che, afl'ennandolo, si verrebbe a stabilire un. divieto insormontabiLe alla creazione tli giurisdizioni speciali e l'i tiene che.

l'onorevole Calamandrei abbia, dal suo punto di vista, ragione nel sostenel'El che i giudici speciali c.onlraslarw il principio dell'auLogo- verBI! della Magistratura. Pur j'icuJJOscenel(),;

l'elevaLezza dél1'ic1ealf' dell'lInicità della Ma- gistratura, pensa che, salvo nel campo penale, nOll sia possibile affermarlo in modo indero- gabile, in quanto dovrà sempre essero am- messa l'esistenza di un contenzioso iUnn:tini- strativo o tribulario.

Dichi81'a infine eli HOll osseI'O favurevolo alla proposLa dell'onurevole Leolle di insel'i)'(l nella CostiLuzione un'elencazione dogli 01'-

galli del potere gilldiziario, in quar~tu, oltre tutto, sarebbe necessario risolvere prima il problema della Corte d'assise, dato che la legge sull'ordinamento giudiziario nOll ha mai fatto parola né dei giurati, né degli assessori.

PRB;SIDENTE fa presente che della Corte di assise si parlerà quando si pl'enclOl'à in esame J'adicolo 21 della re1azione Cala- mandrei.

La seduta termina alle ] 8.

Emno p1'ese!1,ti: Ambrosini, Bocconi, Bozzi, BulLoni, Calamandrei, Cannizzo, Cappi, Con Li, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Havagnan, TargeLti e Uberti . Intervenuto, autorizzato, l'onorevole Va- noni.

Assente: Porzio.

TIPOGRAFiA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

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