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COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

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ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTO COMMISSIONE

(SECONDA SEZIONE)

17.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 13 GENNAIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDEN'l'E CONTI

INDICE

Pago

SupreIlla Corte costituzionale (Discussione) 129 PRESIDENTE - BOZZI - UBERTI - CAPPI

- AMBROSINI - DI Grov ANNI - MAN- NIRONI - BULLONI - RAVAGNAN - FA- RINI - LACONI.

La seduta comincia alle 16.

Discussione sulla Suprema Corte costituzionale.

PRESIDENTE mette in discussione il tema della Suprema Corle costituzionale.

Fa rile\Zare in proposito che, secondo il progetto Calamandrei, a tale organo potrebbe essere deferito il giudizio sulla incostituzio- nalità di leggi e di decreti, mentre secondo altre proposte gli sarebbe solamente ricono- sciuta la facoltà di esame di singoli alti e provvedimenti e non il sindacato su leggi e decreti. Altri, infine, vorrebbero attribuir- gli anche la risoluzione di conflitti tra Stato e Regioni.

È necessario, quindi, a suo avviso, arri- vare innanzi tutto a un'intesa sugli scopi e sulle funzioni di questo nuovo organo.

BOZZI, senza esprimere per ora la sua personale opinione, indica i punii sui quali

ritiene che dovrebbe svolgersi la discussione sulla Corte costituzionale:

iO) Decidere innanzi -tutto se il nuovo organo debba o no essere costituito. Si so- stiene, infatti, da taluno che le sue parti- colari funzioni di controllo potrebbero essere affidate alla Magistratura; oppure, che le eventuali incostituzionalità di provvedimenti legislativi potrebbero essere segnalate al Parlamento per la revoca.

2°) Stabi:Iire quali debbano esserne le funzioni e quale. l'efficacia delle decisioni;

se, cioè, queste debbano limitarsi alliJ. disap- plicazione della norma al caso COnCi eto o si estendano ,all'annullcunento della nOì'lna stessa

« erga omnes )); e se si debba deline[lè'e un pro- cedimento in via incidentale uni Lamente a quello in via principale.

. 3°) Fissarne i l'apporti con le Camere.

II Parlamento è l'autore della legge, e sarebbe, quindi, soggetto al controllo della Corte; onde si 'può domandare se è veramente necessario stabilire la soggezione incondizionata del Parlamento alla Corte o se, prima della pro- nuncia di annullamento di una legge, il Parlamenlo debba essere sentito.

40) Decidere quali debbano essere gli attori nel procedimento davanti alla Corte:

se possa essere qlialsiasi cittadino (una specie di azione popolare), ovvero se debba essere un ,organo od ente legittimato, ad agil'e.

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ASSRMBLEA COSTITUENTE - 130- COMMISSIONE PER LA COSTI'J'UZlONE

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SECONDA SOT'l'OCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 13 GENNAIO 1947

5°) S tabiliT'ne 'infine la composizione:

se, cioè, debba essere organo politico od organo esclusivamente tecnico, oppure misto.

UBERTI ritiene che la competenza della Suprema Corte debba essere molto limitata, affinché non ne sia snaLurata l'essenza. Se il suo compito sarà, infatti, quello' di giudicare della costituzionalità (garanzia per il citta- dino che tutti gli organi dello Stato agiscano in armonia con la Carta costituzionale), è necessario limitarne la sfera d'azione. L'ef- ficacia del suo intervento dovrebbe realiz- zarsi, 'quindi, più che atLl'averso la,moltepli- cilà delle decisioni, attraverso la remora che deriva dalla possibilità di l'içorso al suo in- tervento, in quanto è evidente che la preoc- cupazione che una legge possa essefe annul- lata per inyostituzionaliLà, tl'aLterrà i com- petenti organi dal]' emanare disposizioni che non siano in armonia' con la Costituzione.

Non ritiene ammissibile che spetti a Parìamento giudicare della incostituzionalità di una legge, in quanto con ciò esso verrebbe a controllare se stesso. Con una CostitiJzione rigida, come quella che si sta preparando, si clovrà necessariamente creare un organo superiore che decida sui casi di incostitu- zionaliLà; ma, tale organò dovrà avere carat-, tere giurisdizionale, più che politico. Non gli sombra tutLavia opportuno farne una sezione della Corte di cassazione - cioè un elemento del potere giudiz:ar:o ol'd:nario - ma pensa : che si debba creare lll1 organo p;ù alto, ehe . abbia tale prestigio pf;r cui tutti gli altri : organi, i partiti politici E'cl i cittadini si sen- ,tano subordinati alle sue deliherazioni. La

Suprema Corte dovrà, quindi, ispirare la lllG.S-

sima fiducia ed essere compost;1 di funzionari di altissimo valore, posti in posizione di asso- lu'ta indIpendenza e muniti dì tutte le neces- sarie garanzie.

PRESIDENTE pensa che la composI- zione della Suprema Corte potrebbe essere la soguente: un Pros;dente e un Vice Presi- dente nommati dall'Assombloa Nazionale, e dne membri effettivi e duo supplenLi nomi- nati rispettivamente dalla Camera, dal Se- nato, dalla Corte di cassazione, dal Consiglio dI Stato. La CorLe dovrebbe dUl'fll'e in carica dieci anni ed avere a sua d:sposizione le forze armaLe dello Stato, per l'oventualità, sia pure deprecabile, che i supremi organi dello Stato venissero Hleno ai 101'0 doveri.

BOZZI ritieno che la questione della isLi- tuzione della Suprema C);'Le costituziona~e

sia legata al principlO se la. Costituzione debba essere rigida o no. È evidente, infatti, che la necessità della sua esistenza si mal1lfesta con

un sistema di Costituzione rigida, in quanto lvi .l'ordinamento giuridico presenta una ge- rarchia di nonne, al vertice delle quali st.areb- ' bel'O le leggi costituzionali. Esamina, qllindi, il sindacato che dovrebbe esercitare la Su- prema Corte, mettendo in evidenza come il controllo costituzionale abbia due aspetti:

uno estrinseco, che è sempre osistitd, consi- stente nel considerare la formazione della legge solo da un punto di vista formale (ap- provazione da parte delle Camere, sanzione e promulgazione), ed uno intrinseco, che può ,investire un problema di merito, cioè poli-

tico. In altri termini, la Suprema Corte po- trebbe esaminare se una legge sia o meno rispondente ai principì generali che nella nuòva Carta cos titllzionale figureranno in misura notevole nella parto generale o noI cosidetLo preambolo.

Osserva inoltre che questo problema ha Immediata ripercussiono sulla composizione dell'organo, in quauLo quesLo, se fosse esclu\' sivamenLe tecnico-giuridlco, difficilmente po~"

,

tlebb8 avere la necessaria sensibilità politica.

CAPPI ritiene necessaria l'istituziottEfÙélla Corte Suprema costituzionale per le eonsi- derazioni svolte dall'onorevole Bozzi, ossia per la necessiLà di una valutazione politica delle leggi ehe valga a temperare la rigidità della Costituzione. La Suprema Corte, por- tando il Sl10 esame sull'aderenza delle leggi alle norme generali deqa Costituzione, assu- merà, in ùn cert.o senso, la funzione della giurisprudenza, la quale 'adegua, attraverso l'interpretazione, la norma lègislativa all'e- voluzione della coscienza sociale del Paese in un determinato momento/Dovrà, quindi, trattarsi di un organo po~o, oUre che tec- nico.

Conclude, dichiarando ehe lo schema pro- posto dall'onorevole Calamandrei gli sembra degno di considerazione.

AMBROSINI rileva che, se si vuole ehe siano sindacale le leggi emanate dal Parla- mento, è necessario ehe il giudice sia inve- stiLo di Lut.ti i poteri di contTollo, onde, il suo giudizio si estenda alla corrispondenza della legge ai principì generali fissati dallà CostiLuzione. L'essenza della Costituzione rigida sLa appunto nel prineipio fondamentale che il legislatore ordinario non possa djpar::- tirsi dalle norme e dai pri ncipì in essa fissati.

Ciò corrisponde ad un'osigenza logiea, tl dà naturalmente all'organo che deve decidere in proposito un grande potere. Negli Stati Uniti, dove vigo questo sistema, il potere del su- premo. organo giudizim'io, della Corte Su- prema, è tale che diversi scrittori qualificano

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 131- COMMISSIONE PER LA COSTITUZlONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 13 GENNAIO 1947

il regimf' politico ivi V:~('l!te, non tanlo ('ome regim0 prC'sidrnzinlf', quanto COlIIC l'::-gime del GovOl'no dei Giudici. Difatti, in caso di contestaziOlle della custituziolìalità dellùleggi o degli atti del potere esecutivo, l'tlltilllCt pa.-

,1'010, spetta sempre alla Sl~prema Corte. Ad essa d'evono sottomettersi tntli gli organi costiluzionali dello Stato, lanto dei ~,ingoli

Stal.i quanto della Confederazione.

Riferendosi all'ideo. espressa dal Presi- dente che allche le forze arm<1Le venganu messe a disposizione della Suprema Corte, riesamina. la natura ed il modo dì esercizio dei poteri di una simile Corte, ed osserva che in questo campo non si sono purtroppo avuti confortanti l'islllLati' in Europa nel passato dopo-guerra. Ricorda gli esempi della Spagna, della Cecoslovacchia, e specie della Germania di Weimar. Tali istituti hanno bisogno, per ft:nzionare, di poggiare ed essere sostenuti dalla vigile e decisa aderenza della coscienza popolare; più che sulle forze ar- mate, il deliberato della Suprema Corte deve basal'si sll11a volonLà di tut Lo il popolo, al- trimenti si entra nel giuoco delle forze poli- tiche instabili, o si rischia di inslamare lln organo condannato a Hon funzionare o ad essere in balìa dei partiti, e quindi, a dissol- versi. Il problema va riguardato non solo dal punto di vista teorico, ma sopraUu tto in relazione alla situazione polilica esistente ed alla psicologia del paese. L'esempio degli Stati Uniti-è il più illustre: la Corte Suprema della Costituzione del 1777 è l'organo che ha funzionato ininterrottamente dalla sua fOll-

dazione e che è stato sempre circondato da nn indiscusso prestigio. Richiamandone la storia, mette in rilievo come tale istituto venne svolgendosi attraverso la prassi, e specialmente per l'impron! a datagli dal Sl10

grande Pl'esidente, Marshall, che fu a capo della Corte Suproma per 80 anni e che riuscì ad affermare il principio del Sllpremo sinda- cato della Corte di fronto a tutta la vita degli Stati Uniti.

Mostra la difficoltà di creare in Europa, "

ed anche in Italia, un organo consimile; ma' rileva d'al t.ra p'arto che è necessario ricorrere \ a tale sistema, se si acloLta il principio della I

costituzione rigida. Presa ql!esta decisione, bisogna fare in modo che il congegno fun- zioni nel modo migliore con la creazione di una Corte dotata della massima indipendenza.

Invita, quindi, i colleghi ad esaminare a fondo l'argomento nella sua interezza, prima di arrivare ad una decisione che jn realtà è molto grave, perché si tratta deìl'instaura- zio ne di un organo che è chiamalo, per assol-

vere la slla funziollt', a sindacare il potere legislativo ordinario.

DI GIOVANNI è d'opinione che si debba costituire la Corte cost iLllzionale, ·naLuml- rnente circon.dandola di tutte le garanzie e del più assoluto prestigio, anche in consi- derazione del sorgere dell'ente R.egione e della conseguen le necessità di risolvel'e i cortflitLi che potrebbero nascere tra Regj()ne e Stato e fra le n.egioni stesse.

AMBROS1NI ricol'cla che, sngli eventuali conflitti tra Stato e li-egione, in sede di se- conda So tLocommissiono sono stati sLl.ldiati i mezzi per (diminarn(' o ridurrne al minimo le canse, e si è pensato ad un sistema per il qu aie tali conflitti dovrebbero essere decisi dal Parlamento. Ritiene quindi, che prima di affrontare l'argomento, si debba decidere se sia il caso di mntare il sisLen\a proposto.

UBERTI ricorda che, tuttavia, peI' il Ialo formale, è arnmesso il ricorso allFl. Corte Suprema.

AMBROSINI ]'isponde che la innovazione vera e propria si riferisce alla sosLanza della disposizione legislativa, dato che il conflitto formale di pura competenza può essere sem- pre rilevato dal Magistrato ordinario. Vige oggi, infatti, il principio che qualsiasi Magi- strato può decidere della costitu'lionalità o meno della legge e, ave non si devolvesse tale potere ad un organo speciale, esso po- trebbe essere conservato alla MagisLratura.

La ragione di prevedere lIna norma specifica sorge nel caso di conflitto sul merito o di con- trasti di interesse tra Stato e Regione, e so:- praLtutto nel caso di leggi regionali che, pur rientrando nei limiti' della competenza sta- biliti dalla Costituziol'C', interferiscano nel merito sull'interesse di altre Regioni o della Nazione. Su tale questione sarebbe necessa- rio fare una valutazio"ne di merito, la quale, secondo la. maggioranza dei componenti la seconda Sottocommissione, dovrebbe essere affidata al Parlamento.

MANNIHONI è convinl0 non solo clella utilità, ma clella necessità della istituzione di una Suprema Corte costituzionale, anche in consideqìzione elcI fatto che, come non può esservi legge senza sanzione o senza organo che la faccia l'ispeLlare, così la Costituzione non potrebbe essere validamente instaurata, se non vi fosse anche l'organo che la difen- desse e la Lutelasse da possibili insidie e dalle violazioni in cui potrebbe incappare il lcgi-' slatore ordinario.

R.ileva che la seconda Sottocommissione è parti ta, nel prendere le sue decisioni, dal presuppos lo che l'AlLa Corte costituzionale

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ASSEMBLEA COSTITUENTE -132 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

- - -

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 13 GENNAIO :1947

dehba essere istituita. in quanto è stata prevista, non solo la possibilità dI conflitti tra Stato e Regione, ma anche la possibilità che lIna legge regionale violi fa Costituzione o che una legge nazionale la violi a danno delfa Regione. Da ciò si è giuni i a ricono- scpre la necessità. el i un organo superiore che possa ristabilire l'orclirw' c;.stituzionale

violato. •

Ritiene, quindi, che si debba innanzi tutto stabilire se t2Je organo debba essere tecnico, . politico o misto. A suo avviso, esso dovrebbe

csserl~ tecnico-politico con funzione alta.- mente giurisdizionale, n01 S('JJSO che do- vrebbe avero il poterI' d i emanare giudizi e scnt\.'llze che gli altri organi dflllo SLato SDJ'pb- b0rfl obbligati a l'iSpeUal'l'. Qual! do la Co- stituzione si rivelasse, a un dalo momento,

inadeguata alle mutate f>sigrnzp di tempi nuovi, si potrà 1'icor1'er8 alla revisiolle della Costituzione. Ma, finché questa sussislo. e non ò modificata nei modi provisti, occorre assicurarne e garant:rw' ii :;'ispt'l lo, per lo stesserag'oni per clli la Costituzione è s~ata voluta cd attuata.

BULLONI è conllal';u ulì'jsLiLuzlon8 eli una Suprema Corte costituzionale, 8 rilova cJw Su l'orientamento del1n ClJmmissiono I.en.~

de aù l1na Costituzioup di Lipo rigido, non llIuulficabile se non con lilla procedura sLra- ordinaria, il procedimento per la l'o {'illazione delle leggi è però circondato da tali garanzie, che appal'e un'aberrazione il peÌ1sare che il Parlamento possa vir·]Qrc i pr'ncipì coStitll- zionali.

Puusa, quindi, che la COl·te costituziunale, se anche fosse istituita, llon avrebbe mai J'ng-ione tii esser chiamaLa il d('c:t!cre, e che, d'altronde, sarebbe assurdo che un organo a ca1'atLero Lecnico o tecnico-poliLico, ma non emanante dal popolo, coriLrollasso leggi for- 'nJlllaLe dagli Ol'gani che sonu w~pl'essione

della volontà popolare. La. CurLe, a'l mas- siJI1o, potrebbe essere creala per giudicar'e clelIa costituzionalità delle legg-i l'cgionali e pelo dirimere gli eventual i confl !tLi fra le

Hcgioni o lo Stato.

\ HA VAGNAN riLiene cllo, prima eli deci- dere se i l progettato organo df'bba essp.re o no istiluito e quali ovent.wtlmento debbano esserne jo funziOni e la corilpetellza, sia 110-

cessario tener presente la realtà politica del Paese ù considerare il couLenu10 da dare alla democrazia italiana. Se si pensa, infatti, che ne[Ja Cos tituziol\e cl ovrannO P:,SE' l'D COIl tem- plate, ad esempio, varie forme eli proprietà (privata, statale, ecc.), è da prevedere che la maggioranza dei voLi andrà, alle eleZIoni, a

quei partiti che comprenderanno nel loro programma profonde riforme della struttura economica ciel Paeso; c eli conseguenza si avrà un Parlamento configurato in modo che le leggi da ossO' approvate. incideranno sulla proprio Là privata e forse, in determinati settori, la lJ1 oel ificher'a-nno. In tali condizioni, se un qual siasi cittadino, appartenente alla opposizione, potesse mettere' in moto il mec- canismo clella Corte costituzionale', come viene 'proposto, tutta quest'aLLivilù legislativa riformatl'lce sarebbe paralizzata, in quanto un organo porrebbe sotto tute là tu tti gli aHri, pur senza trarre il suo potere dalla volontà elnlla maggioranza. A SllO avviso, è, quindi, inaccottabile una COl'll~ Costi Luzio- naIe <1<.'1 Lipo che si proponi', ma Ò necessdrio piu Llos'Lo crear3 un organ;slllo voramente pl'aLico, in gl'ado eli Sj~rjamonl() funziònaI'e, senza conoro il rischio cl i provocare conflitti irresolubili in forma legale nel Paese.

AM.BIlOSINI chiarisce che, a suo avviso, la ragion d'essere di una Corte costituzionale consisLerebbe soltanto nella'-possibilità. d i dar vita ad 11n organij';IDo simile a quello esistente negli StaU UniLi, il quale, ai tempi clelIa pre- sidenza Roosewelt, invalidò' la politica del

« New Deal » e i codici del lavoro adottati dal Congresso, senze. con ciò determinare alc'una reaziolfe popolare. Ove no·n si concedessero tali attribuzioni sovrane alla Corte, essa non A.vrebbe ragione di esistere, in quanLo il suo fino sta 1181 sindacare le leggi del legislatore ordinario per stabilire so rispondano o meno ai pri ncipì cnstitt\zionali.

BÒZZI l'itipne che occol'ra"anzitutLo di- scntore sul principio se la Costituzione debba essere a carattere rigido o flessibile. Fa no- tare tuttavia che, creando Ullèt Costituzione

A. caratLero rigido, si porrebbero dei limiti alla fu Lura legislazione.

UBBRT

r,

riferenclosi alla si Luazionc in cui aLlualmenLe ci si trova, OSSOl'va che, 'se si fosse tratLato di legiferare in via normale e pllramente ordinaria, non sarebbe stato necessario creal'e un' Assemblea Costi Luente.

Un normalo ParlamenLo, che -avesse tl1tt'al più sostituito il Senato di nominA. regia con una seconda Camera, sarebbe stato suffi- cien Le. Si voleva invece una nuova Costit1l- zione, o nel proget.to che si sta elaborando si sono fissati dei principì giuridici fonda- mentali valevoli nel settore economico-so- ciale .. Taluno aveva proposto di inserirli nel pl'eambolo; ma, CI. ciò aH!' i si opposero, sosLenendo che non si dovevano legare le mani al futuro legislatore, il quale avrà in- vece la possibilità di sviluppare e potenziare

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quei principì secondo la volontà popolare espressa dai costituenti. Se in un domani, anche lontano, la situazione politica italiana sarà così mutata da rendersi necessario un cambiamento della Carta costituzionale, il popolo sarà nuovamente chiamato, attra- verso una nuova Costituente, a modificarla.

All'osservazione dell'onorevole Bulloni sul- 1'iinpossibilità di istituire un 'organo superiore alle due Camere, che verrebbe ad essere, quin- di, superiore alla volontà popolare, risponde che il carattere della Costituzione è quello di un patto fondamentale che determina i limiti dci poteri del fu turo legislatore; quin- di, la volontà popolare non è limitata dalla creazione dell' Alta Corte costituzionale, in quanto è sLata posta a fondamento della Costituziolle 'e potrà pur sempre modificarla con le forme e nei modi previsti. La Supre- ma 'CorLe costituzionale non dovrà essere, quindi, II na espressione della volontà popo- lare, ma semplicemente un'organo di garanzia del rispetLo di quella volontà.

FARINI ritiene che la CorLe costituzio- nale debba essere l'espressione della volontà

O degli in teressi delle classi popolari e, per- tanto, se i suoi componenti fOiìsero nominati dall'alto, essi sarebbero avulsi dall'anima popolare. Non pensa che ci si debba' richia- mare a costi tuzioni straniere, come quella americana, le quali, se hanno rappresentato un passo avanti nello sviluppo della demo- crazia, sono ancora indietr~rispetto al tjpo di democrazia che si vuole oggi realizzare, cioè ql1ella popolare. Pensa, quindi, che debba :aenz'altro essere respinta l'idea di realiz- zare un organo superiore che conLrolli la legalità dellà legge: compilo che, se mai, potrebbe essere riservato al Parlamento.

CAPP l chiede che ~osa accadrebbe do- lllani, so sorgesse ll1l Parlamento fascista.

FAH,INI ritiene impossibile l'Ipotesi.

, ,LACONI, dopo aver espresso il suO com- piacimento per la discussione svoltasi in modo libero, senza che i singoli partiti ab- biano presa netta posizione sulla:- questione, dichiara di essere rimasto colpito dall'osser- vazione che nella Costituzione che si sta elaborando figurano norme a carattere indi- cativo' cioè di orienLamento per il futuro legislatore. Sorge di qui il problema di sta- bilire 11 chi spetti il compito di controllare l'esatta applicazione di' questi principi.

A suo avviso, sarebbe assùrdo delegare il controllo della costituzionalità delle leggi, che saranno domani elaborate dal legislatore ordinario, ad un consesso privo di invesLitlll'a popolare, quale si vorrebbe fosse la CorLo costituzionale. Pensa, tuttavia, che occorra creare delle garanzie: e dovrobbe essero com- pito delle Camere di emanare quesL'organo di garanzia. Altra cosa è un organismo come la Corte cosLituzionalo esistente negli Stati Uniti, investito di un prestigio che si fonda sul consenso popolare e sulla tradizione americana. Se domani la democrazia italiana fosse rovesciata da moLi di piazza, nessun intervento salvatore potrebbe esservi da parte di una Corte costituzionale.

La seduta termina alle 17.15.

Erano p1'esenti: Amb'rosini, Bocconi, Boz- zi, Bulloni, Cappi, ConLi, Di Gioyanni, Fa- rini, Laconi, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.

Erano assenti: Calamandrei, CasLiglia, Leono Giovanni, Porzio.

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