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COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

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ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTO COMMISSIONE

(SECONDA SEZIONE)

18.

RESOOONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI

INDICE

Pag.

SaprCUlft Corte costituzionale (Seguito della discussione) . . . . 135

PRESIDENTE - LEONE GIOVANNI, Relatore - BULLONI - CALAMANDREI, Relatore - UBERTI - TARGETTI - MANNIRONI - LACONI - AMBROSINI.

La seduta comincia alle 16.51.

.

Seguito della discussione sulla Suprema Corte costituzionale.

PRESIDENTE invIta la Commissione a pronunciarsi sulla pregiudiziale se sia op- portuno o meno l'istituto della Corte costi- tuzionale. Personalmente, ritiene che, in via di massima, si possa essere favorevoli alla sua creazione, salvo a disciplinarne ade- guatamente il funzionamento.

LEONE GIOVANl'l"I, Relatore, cop.viene col Presiden te nell'impostazione della pre- giudiziale, poiché s.i tratta di un istituto nuovo, sul quale i colleghi cotnunisti, nella seduta precedente, hanno prospettato le loro riserve.

Come ha già spiegato nelìa sua relazione, ritiene indispensabile la creazione della Corte di garanzia costituzionalo, qualora si parta dal presupposto della formazione di una Co- stituzione rigida. Lo Statuto albertino, che non aveva la necessaria rigidità, era stato

oggetto di così frequenti violazioni che, dal punto di vista formale costituzionalo, po- tevano considerarsi legittimo perfino le leggi fasciste.

La rigidità della Costituzione offre già l1na barriera, ma occorre predisporre un , organo che abbia la possibilità di farla valere.

Questo compito può essere assolto dalla Costituente, alla quale è assegnata la fun- zione altissima 'ed esclusiva di preparare la Costituzione e che 'non ha nei suoi compiti nemmeno l'attività legis.lativa. Da essa si at- tende non una legge ordinaria, bensì una legge fondamentale, sia perché 'attinente alla base stessa della vita del Paese, sia per il vincolo che porrà nei confronti del futuro legislatore. Il tessuto della Costituzione deve costituire la diga oltre la quale il futuro le- gislatore non dovrà andare. Si può chiede~e

se questo limite, ,questo vincolo deve solo essere di carattere morale e politico, se cioè, possa affidarsi al senso' di responsabilità delle future Assemblee legislative il rispetto della Costituzione, o debba prevedersi l'i- potesi che questo vincolo non sia sampre rispettato.

La principale obiezione degli oppositori

é

che la creazione di questa Corte di garanzia costituirebbe una lilllita~ione della sovranità popolare. Non nega questa limitazione, ma fa considerare il pericolo che l'espressione della volontà popolare possa, in taluni singolari

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SECONDA SOTTOCOl\E\lISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 14 GENNAIO 1947

momenLi della vita elel Paese, con In. forma- zione artificiosa di una maggioranza, essere interpretata in maniera difIormfl alla sua stessa essenza, o in oPPOSiZIOIJO a quanto la Costituzione ha codificato. Proprio l'esistem~a

llell'Assemblca Costituente e le particolari funzioni açl essa affidate conducono decisa- mente al principio della rigidità della Costi- tuzione. È chiaro cho il popolo, eleggendo i suoi rappresentanti alla Costituente, ha loro conferito il mandato di creare una Costi-

tuzione cho ne rispecchi la volontà. e che sia la base clelIa viLa fu tura del Paese.

La sovranità popolare potrà solo appor- tarvi dei muiamenti attraverso quella revi- sione della Costituzionc:+ che forma uno dei

I,emi allo studio.

L'aver posto una Costituzione rigida non impedisce alla sovranità popolare eli evolversi attraverso la sua revisione; si impedisce bensì che Con una legge ordinaria si possa violare il tessuto oi'ganico della Costituzione, e allora, più che parlare di limitazione, si deve parlare di interpretazione della volontà po- polare.

Costituzione rigida vuoI dire mutabile con particolari procedimenti. Aggiunge che, anche per problemi di carattere secondario, v'è stata la preoccupazione in tutta la Costi- tuzione dì stabilire per l'approvazione di leggi speciali forme di maggiManza qualificata;

preoccupazione che è stata sentita anche dalla Sottocommissione, per richiamare l'at-

t.enz~one del Paese su talune leggi, e fissarne l'importanza con una particolare manifesta-

;~jone d011a sovranità popolare. Afferma essere inesatto che la rigidità svaluti a priori il va- lure di difesa llellél,democrazia che ha la CosLi tuzione. Il far 81 che alcune leggi siano soggcti.r. ad un controllo da parte di un or- gano S'.llWr!Ore c1a:::,à lo. poss~biLi.là (Ii ricorrere a quosta estrema hé',:-r;el'a, qualora vL fosse un tentati.vo eli disLl'llggcro l'essenza dalla çlemocrazia.

Con la impostazione dell'onorevole. La- coni si presenta una seconda domanda, cioè a chi spetti il controllo della costituzionalità delle leggi. Risponde che dall'esame del di- ritto cos~ltùzional?' comparato si possono trarre varie possibilità di questa natura.

Una prima ipotesi è che la costituzionalità della legge non sia soggetla ad alcun sinda- cato; questo è il sistema vigente in ItalIa\

BULLONI osserva che il sindacato è eser- citato da,ll'autorilà giudiziaria.

LEONE GIOVANNI, Relatore, spiega che l'autorità giudiziaria può solo esercitare un controllo formale, stabilire se la legge è stata

- - - -

vo tata dalle Camere, promulgata e pubblj- caLa, un controllo cioè sulla parte meno rile- vante della costituzionalità, ma non può giudicare della costituzionalità intrinseca; non vi è un organo che possa decidere se la legge risponda ai principi fissati nella Costituzione.

Alcune Costi tuzioni affidano questo com'- pito al potere giudiziario; si poLrebbe anche pensare di fl.ffidarlo al potere legislativo, ma al- lora si farebbero confluire nello stesso organo le qualità di giudice e parte. Può questo organo essere creato dal Parlamento, ma non costituito con i suoi membri.

Si presenta anche una terza possibilità, che è soslenuta dalla MagisLratura; quella eli affidare 'il controllo alla Corte di cassazione;

ma, a suo avviso, nemmeno questa soluzione è accettabile, perché significherebbe assegnare a questo supremo organo giudiziario una funzione che Ile snaLurerebbe la vera essenza.

Esso infatti è un organo di controllo sugli atti giurisdizionali non sulla potestà legi- slativa.

Vi è infine una quarta ipotesi, quella di creare la Corte costit.uzionale, che sia al di fuori dei Lre poteri tradizionali dello St.ato - legislativo, esecutivo, giudiziario - ma rispecchi nella sua composizione una du- plice esigenz?-: da una parte che sia l'espres- sione, sia pure indiretta e di secondo grado, della volonLà popolare - e nel suo progetto si era reso co~to di questa esigenza che affiora anche nel pensiero dei colleghi comu- nisti -; dall'altra che abbia il massimo della giurisdizionalità, non trattandosi solo di con- flitti fra cittadino e Stato, ma di conflitto fra una legge ed un 'altra, fra un regolamento e lIna legge, fra il diritto del cittadino ed una legge.

La Corte costituzionale deve avere anche il màssimo dell'indipendenza e dell'objétù- vità. Se la sua scelta avvenisse nel seno dell'Assemblea Nazionale, la CortB rispec- cbierebbe il fluttuare delle correnti politiche e non sarebbe più in condizione di esercitare quell'alto controllo costituzionale che le è demandato,

Per dare a quest'organo dello Stato l'al- tissimo prestigio e l'autonomia che deve avere, bisognerà atluare un'accurata selezione nella scelta dei componenti, provvedere ad una adeguata retribuzione e allo sganciamento da qualsiasi carriera statale. Secondo il suo parere, la Cort.e costituzionale potrebbe assu- mere il giudiziq anche sulla responsabilità politica e penale dello stesso ·Capo dello Stato e dei membri del Governo.

Concludendo, afferma che non si deve prendere una posizione netta contro la isti-

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SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 14 GENNAIO 19ft7

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t lizione della Corte e ritiene che anche i comu- nisti, pnr attI'averso apprezzabili riserve, non si opporrflnno in definitiva allo studio del! 'istitu to.

Propone, infine, che si passi all'esamo del progetto da lui tracciato che, tra l'altro, prevede l'elezione della Corte costituzionA.le da parte dell'Assemblea Nazionale.

CALAMANDREI, Relatore, ritiene che, prima di decidere sulla istituzione della Corte di garanzia costituzionale, occorrerebbe cono- scere il pensiero della Commissione ple- naria circa la rigidità o meno della Costitu- zione.

PRESIDENTE propone di chiedere alla Commissione plenaria che nella prossima sedl'to. sia data la precAùP,nza alla- discussione Sil tale argomento.

(Così rimane stabilito).

CALAMANDREI, Relatm'c, pensa che il problema delìa l'igidiLà della Costituzione abbia carattere pregiudiziale. Risolto affer- mativamente questo prohlema, occorrerà sta- bilire l'organo che conlrolli la costituzionalità deìle leggi.

Hicorda che nella precedente seduta è riaffiarata, per parte dei deputati c01'1unisti, quella che si potrebbe chiamare, col Croce, la polemica contro lo. realtà delle leggi. La qltestione è questa: le leggi in tanto valgono in quant.o i ciLtadini siano disposti a ricono- scerne la validità 8 ad osservarle; se non le vogliono osservare è inutile farle, così come è in11tile emanar leggi nel. caso con trario, perché l'osservanza dei cittadini è dovuta

110n Lanto all'esistenza della norma scritLa, quanto alla eonvinzione giuridica della vali- dità della norma in se stessa. Ma, lo stesso Croee, dopo aver fatt.o lo, polemica conLro la realtà dplle leggi, concludeva che, dal punto di vista pratico, è meglio ehe le leggi ei siano, in qll.anto hanno una certa efficacia dogma- tica. Quest'ultimo argomento vale anche nei riguardi tlella rigidità della COSt.itLlzione.

Comunque, si dichiara d'accord0 con i col- leghi comunisti nell'ammettere che, se durante il periodo in cui il fascismo diede l'assalto allo Stato italiano fosse esistita una Costi- tuzione rigida, il fascismo avrebbe egual- mente conquisLaLa il potere dando l'assalto, allziché alle Camere legislative, alla Corte di garanzia.

La. Cc,stituzioni, però, non vanno nsami- lJate- e g,illdicate dalla loro capacità di ]'esi- sLenza ai periodi rivoluzionari, in qualllo lo rivoluzioni mirano proprio a mettere a soq- quadro o' ad abol ire un determinato orrtina-

mento; si tratta piuttosto (li veder .. so in p~riOdo normalf' sia giovovole avorr una CoStitllziolllì con determinale garanzie, nel senso che le norme costituzìL'ual i, pur ess0ndo moclificabili, lo siano con una. cC'l'ta difficoltà, a:Lll'averso procediment.i che. impongano una maggioro meditazionE'. In al1re parole, si tratta di sapere se sia opportuno in tempi normali avere leggI più resistenti c leggi meno resistenti alla modificazione. Sembra che si intenda stabilire nella Costituzione che vi sarannO leggi più resistenti dello altre;

così per lo. creazione di giurisdizioni speciali è richiesLa per l'appl'ovazione delle leggi rela- tivp una maggioranza qualificata. Sono stati predisposti anclie articoli con i quali si vieta, sub spccie actern:itatis, il ristabilimento della Monarchia e la ricostituzione del partito fascista; in alLl'i termini, si prl:lvedono delle norme, non soltanto più resistenti, ma. addi- ritLuro. pel'erllli. Tutto questo può ussrre anch(> ingenuo, ma ha' Ulla sua efficacia poli-

tica O didattica: è bcnp sapere che, fino a quando il funzionamento dello Stato si svolg0 in modo norma10, vi sono leggi più solelln i delle altre.

Stahilito questo principio, sorgo il pro- blema della necpssità del contrullo dcI glUdice sulla costituzionalità do!le legg'!, problema che non si presenla in Ull ordin::tmento giu- ridico in cui vige il principio tracl izionalo che la legge successiva modifica la precedente:

in un ordinamento così fatto il ~iuelice non si trova mai di fronte ad un conflitto di leggi, in quanlo quella più recento è la sola valiela;

ll10nlrp in un orllinall1pnto r;[Zido, in eli i esi- stono reggi più resislenti, modificabil; sol- tanto attraverso una procedui'Cl più cmnpli-

ca~a, è evidente che il giudice, quando si trova di fronto ad un conflitto tra du~ leggi, deve avere la possibilità di conoscere qua- le sia la prevalonte per maggioro resistenza e, quindi, di scegliere tra le clue t' considerare COl110 non scritta lo, menO resistente, anche se Sl1 ccessiva.

Questo è quello che si chiama il conLrollo di costituzionalit.à. Questo controllo però dove essere regolato; e si tratta di slabilire quali sono gli organi ai quali afficléj.re il com- pito eli decidore nei confliLLi lra legge ordina- ria c legge costitu:r,ionale. '

Se si ado tLasse il pl'inClpio della Costitu- zione elastica, cho può anche presentare i suoi vantaggi, occo1'l'orebbe cancellaro dalla Costituzione LuLte le nurme che presuppon- gono u no. speciale maggioranza qualificata e il divieto di ristabilire la forma mOllarchica.

o il partito fascista.

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ASSEMBLEA COSTITUENTE -138 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONF.

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 14 GENNAIO 1!H7

UBEHTI osserva che è insita in tutto il lavoro di elaborazione finora compiuto lo.

l'Igidità della CostituzioIle.

LACONI spiega che, con i colleghi del suo gruppo, non ha inteso opporsi al con- trollo della cos1;ituzionalità delle leggi, Ina solo di riservare lo. loro decisiono a quando sarà stabilito quale organo sia democ,raLi- camente investito cE tale controllo.

A suo avviso, il controllo sulla costitu- zionalità delle leggi dovrebbe spettare all'i}s- semblea Costituente, la quale, tuttavia non potrà esercitarlo in qLlanto il ~uo mandato scadrà con lo. formazione della Costi Luziol18, ma che potrebbe ùelegarlo ad ùn organo della merlesima origine (' dignità, cioè costituito eon quelle emi tele con In quali sanumo pre- vedute nella Costituzione In modifiche alla Costituzione stessa.,

Alle varie' ipotesi prospettate dall'ono- revole Leone si dovrebbo qg:giùngero l'altra che lo. Cort.e sia clil'ettalI1f'nto oldta dal

popolo. /

CALAMANDHET, Relatorc, ricorda al- l'onorevole Laconi che qunsta diffidemm degli organi lngislativi verso- i giudici si manifeslò già nella prima CostituziOne seguìta alla Rivoluzione francese. Si volìe vielaro ai giudici di inlerpJ'o~aro la legge, non soltanto in via generale où astrai lo., ma anche in relazione aì caso concroto, e si prescrisse cho ogni qua,! volta Ul~ magislraLo, noI giudicaro su un caso concrato si trovasse di fronto ad un articolo di legge eli SE'nSO non abbastanza chiaro, dovesse sospendOl'o la decisione o deferiro immedialamonte Il suo dubbio all'As- semblea legislativa, Ìa quale doyeva essero sola ad interpretaro le proprie leggi. Ma bastarono pochi mesi 1)('1' cons tal are che in questo modo si arrestava il funzionamento della giustizia; ed allora si stabili j l principio che al giudice, in relazione al caSLl pratico, è possibtle inLel'pr?lare il slgniiìcalo d011a

legge. .

Qualche cosa di simile si produrrà anche in relazione alla costituzLOnalità delle leggi, se sarà aelo ttata la Costi tuzione rigida; se il giudice si lroverà eli fronte ad una legge in contrasto con la legge costi tuzionale, a quale dovrà daro lo. prevalenza? Sarà lasciata que- sta scelLa al gilldice, o gli si ordiuerà di ri- mettere il suo, dubbio all'Assemblea legisla- tiva? Questa avrà tempo e voglia di risolvere caso per caso queste COli troversie ?

Non si dissimula i dubbi e le incertezze di carattere politico avanzate dai commissari comunisti, perché questo controllo di costitu- zionalità che il giudice potrà esercitare sulle

leggi sarà spes:;o di carattere politico e non giuridico. Quindi, si rende conto del IatLo che, adottato il principio della rigidità elella Costituzione, occorre sia regolal.o il con- trollo sulla costituzionalità delle leggi da parLe dei giudici; ma si rende conto altresì di un ultro faLt.o, cioè che qnesto controllo non sarà soltanto giuridico, ma diventel'à anche politico, specialmente eli fronte ad una Costituzione come (l'iella allo studio, in cui molti articoli sono, Hun vere e proprie norme giuridiche, ma dire ttive poli tiche proiettate verso l'avvenire.

Di qui lo. necessità di vedere come togliere o attenuare il carattere politico del controllo, come smorzare questa eccessiva ingerenza poliÙca del giueliee, che potrebbe trasformare anche la democrazia italiana in governo di

giudi~i, come quello degli Stati Uniti.

Aveva ritenu t.o di poter attenuare questo pericolo, affidando il controllo in via inciden- tale, i Il occasione dei singoli giudizi, al ma- gistrato, il qnale non dovrebbe fare altro che sospen dore o disapplicare la legge l'i tenu t.u incosLituzionale, senza che questo costi tuis- 'le un gill dizio cl i carattere generale e astratto sulla validità o in costituzionalità della legge, ed affidando invece questo giudizio alla Corle di garanzia costituzionale. Si trattava di stabilire se questa dovesse essere composta eli magistrati o di politici. La sua proposta equilibrilva i due elementi scegliendo li per.

metà fra i magistrati e per metà fra uomini politici. TuttaVIa dichiara di non insistel'vi, ' ed adcl'll'ebhe vblentieri ad una composizione omogenea di elementi tutti di espression,e politica.

Fa poi cOJlsiderare che, per mantenere riservato agli organi legislativi il potere di abrogare even Lualmente le leggi dichiarate incosti t'lzionali, gli articoli 32 e 33 del S110

progetto stabilirebbero questa pl'oceclnra:

(( La decisione della Suprema Corte costi- tuzionale a sezioni unite, che accoglie l'im- pugnazione ha efficacia merameute dichiara- tiva della incostituzionalità della legge, ma 110n può abrogal'lle né sospenderne l'efficacia.

(( Il Govemo, appena informato della dichia.razione eli ihcostituzionalità, prende l'iniziativa di proporre alle Assemblee legi- slative con pl'ocedura di urgenza una legge abrogativa o Illodificativa della legge di- chiaraLa incostiluzionale; la stessa iniziativa può essere presa direttamente dalle. Assem- blee,

(( Qualora 1alo proposta non sia approvata, le stesse Assemblee legislative dichiarono

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ASSEMBLEA COSTITUE NTE -139 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTO C OMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 14 GENNAIO 1947

sospesa l'efficacia della legge dichial'ata ihco- stituzionale, la quale da quel momento ha lo slesso valore di una proposta di modifi- cazione della Costituzione, da sottoporsi in via di urgenza al procedimento stabilito per l'approvazione di tali proposte».

In sostanza, in questi conflitti tra la

!Suprema Corte costituzionale e l'organo le- i

gislativo l'ultima parola rimane sempre

:J

quest'ultimo, cioè al popolo sovrano.

TARGETTI ritiene crmai superata la pregiudiziale. Affrontando il problema della creazione di questo nuovo istituto, verranno chiariti i vari punti di vista e rese meno lontane le varie concezioni.

MANNIRONI ritiene che sarebbe op- portuno discutere separatamente della fun- zione aSf:>egnata all'Alta Corte, del moclo di costi tuzione e della sua legittimazione.

LACONI non è del parere che la pregiudi- ziale sia superata, perché essa è strettamente Connessa con la fisionomia che si vuoI dare all'organo nel suo complesso.

TARGETT I non ritiene di avere errato nell'afIel'mare che la pregiudiziale era supe- rata, perché quando l'onorevole Laconi dice che approverà o meno quest'organo a seco:c.da della sua costituzione, con ciò ha già rhlLln- ciato alla sua progiudiziale.

PRESIDENTE l'i tiene che, per giungere ad una conclusione, occorra prima esaminare le linee concrete del progetto. Dà, quindi, lettura dell'articolo 10 del progetto Leope,:

.

"

« La Corte di giustizia costituzionale ga- rantisce la costituzionalità delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi ema- nati dagli organi centrali o regionali»;

e dell'articolo 27 del progetto Calaman- drei:

« Il controllo sulla costituzionalità dAlle leggi in via incidentale è con efficacia limi- tata al caso d6ciso spetta ai giudici ordinari e in ultima istanza alla prima sezione della Suprema Corte costituzionale; in via princi- pale e con efficacia generale ed astraLta spetta soltanto alfa Suprema Corte costitu- zionale a Sezioni unite ».

LEONE G IOV ANN I, Relatorc, spiega, che a suo parere, .il controllo di costituzionalità, anche se interviene in sede incidentale in un giudizio che si svolge dinanzi ad un organo giudiziario, spetta sempre alla Corte eli ga- ranzia costituzionale. E quesLo per evitare, ciò che avverrebbe col progetto Calamandrei, che una legge sia dichiarata non costituzionale

- - - - dal giudice, soltanto per un caso concreto, e sia poi impugnata davanti alla Corte, dando luogo ad un giudicato in conflitto con quello del giudice ordinario; conflitto la cui ~oluzione non si presenterebbe facile.

Quindi, pur ritenendo apprezzabile questo congegno, soprattutto per l'esigenza di 'svel- ti re il funzionamento dell'ofgano che si vuoI creare, non lo può accettare, perché una legge deve essere dichial'ata incosti Luzionale sott o qualunque profilo sia riguardata.

AMBROSINI ritiene superabile l'incon- veniente pfospettato dall'onorevole Leone, ed osserva d'altra parte che i conflitti di giu- dicati si hanno anche per casi diversi da quello in eS<lme. Nota che il siste:ma di limi- tare la decisione al caso concreto vige negli Stati Uniti d'America, dove la Corte SupreJ?1a non annulla la legge, ma la dichiara sem- plicemente inefficace per il caso concreto.

Questo sistema forse si avvicinerebbe all'esi- genza della quale si è fatto propugnatora l'onorevole Laconi. .

CALAMANDREl, Relatore, afferma che, adottato il slstema della rigidità della Costi- tuzione, la legge ordinaria contraria alla Costituzione è una legge invalidata. Quando ciò sia stabilito, l'eccezione di incostituzio- nalità di una legge diverrà un'arma che ado- pereranno tutti gli avvocati in tutti i processi, ' quando vorranno arrestare l'azione della giu- stizia.

Di fronte a questa eccezione, due possono essere le vie da seguire: una è quella adottata con la prima Costituzione della Rivoluzione francese, secondo cui il giudice doveva in- terrogare l'Assemblea Nazionale" e con ciò si paralizzava la giustizia; l'altra è quella di dare al giudice la competenza di esaminare' la 'fondatezza della eccezione. Secondo il suo progetto, si lascerebbe il giudice arbitro di decidere tu tie le volte che l'i tenesse di poter risolvere la' questione nell'uno o nel- l'aItto senso. Di fronte però alla difficoltà eventuale di un caso, dovrebbe rimettere la decisione all'organo competente a risol- vere in uItima istanza la questione della

incostituzionalità di una legge. Quindi, ne- cessità di distinguere tra un controllo inci- dentale, che si riferisce sempre al .solo caso concreto, e un controllo di carattere generale ed astratto affidato alla Corte costituzionale.

Chiede all'onorevole Leone perché voglia limitarsi solo a questo secondo controllo generale ed astratto, trascurando le neces- sità concrete.

LEONE GIOVANNI, Relatore, risponde di essersi occupato incidentamenie di que-

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sto caso al n. 7 dell'articolo 2, dove è deLta:

( La Corte di giustizia costituzionale de- cide su domanda: - di un organo del potere giudiziario, quando si tratti di questione pre- giudiziale di un procedimento di cognizione del medesimo ».

In questo caso il rinvio alla Corte è ob- bligatorio.

Le osservazioni dell'onorevole Calaman- dI'e i per giustificare il suo sistema sono acute, ma non decisive. Quando dice che l'arma della incostituzionalità sarà un'arma alla quale di frequente i ptiganti faranno ricorso, si può osservaro che, col suo sistema qu esta arma nnn viene infranta, perché, riconosciuto . il diriL to alle. parli di ricorrere in ulLima istanza alla Corte, si verificherà, per una forte percentuale almeno dei giudizi, l'interru- zione del corso della giustizia.

Fa rilevare inoltre che, nel suo progetto, egli si è anche occupato del problema della res judicata. Infatti, nell'ultimo capoverso dell'articolo 8, si dispone che una domanda rigettata non può essere riproposta neppure da altro soggetto, tranne che per un diverso motivo di nullità. Accadrà così che, quando un provvedimento legislativo sia stato pre- cedentemente convalidato attraverso il ri- getto di un .ricorso, le parti non avranno più la possibilità di riproporre l'azione alla Corte cO!'ìtituzionale. -

Infine osserva che resta sempr-e ferma la sua obiezione, alla quale non ha risposl.o l'onorevole Calamandrei e solo vagamente l'onorevole Ambrosini, del conflitto tra il giudi- cato del giudice ordinario e quello della Corte.

CALAMANDREI, Relatore, fa presente che il sistema del conLrollo sulla costituzio- nalità delle leggi - come funziona da un tempo ultrasecolare negli Stati Uniti - è basato 'plll'a- mente sulla via incidehtale. Ogni giudice può dichiarare una legge incostiLuzionale e ri- fiuLarsi di applicarla. Di appello in appello si arriva alla Corte Suprema, la quale si può pronunciare nei soli confronti del caso che è stato deciso. Senonché, in seguiLo ai ripe- tuti annullamenti di una legge i n via inciden- tale, gli organi legislativi fii rendonQ conLo che la legge è in contrasto con la Costituzione, e la sensibilità politica suggerisce loro di emendarla.

. Nel suo progetLo egli ha aggiunLo, a com- plemento, anche un'impugnazione ideale ed asLratta, menLre nel progetto dell'onorevol~

Leone vi è solo quesLa impugnazione idyàle

ed

astratta; ma, allora si dovrebbe aggiungere

una .disposizione che vieLasse ai giudici di esaminare la costituzionalità delle leggi, ciò che non gioverebbe certo ad elevare il pre- stigio della Magistratura.

PRESIDENTE ricorda come, sia stato compiuto un lavoro utile sul problema del potere giudiziario, dopo che sono stati invi- tati i Relatori a presentare, d'accor.do, un certo numero di articoli che costituissero la base della discussione. Ritiene, quindi, necessario pregare i RelaLori di predisporre un progetto che sia la sintesi·, dei vari articoli da loro proposti, per rendere più snella e più con- creta la discussione.

MANNIRONI crede che questa discus- sion~ di caraLtere generale non sia stata inutile .

LEONE G IOVANN L, Relatore, si dichiara pronto 'per questo lavoro, ma riLiene oppor- tuno ch'esso sia preceduto dall'esame di tre o q;lattro punti centrali dell'argomento;

dopo di che i Relatori, insieme con qualche rappresentante degli altri gruppi, potrebbero portare alla discussione una formulazione più facilmente accettabile.

PRESIDENTE, accedendo al desiderio dell'onorevole Leone, avverte che nella pros- sima riunione si CO:'cllluerà nella disc!-lssione generale dei punti fondamentali. I criteri che ne risulteranno saranno poi fissati in pochi e brevi articoli, i quali dovranno stabilire in primo luogo che cosa è la Corte costituzionale, e poi quali siano la sua funzione, la sua com- petenza e le questioni che deve risolvere.

LEONE 'GIOVANNI, Relatore, fa rile- vare che un'·altra questione fondamenLale è qLl ella degli effetti della dichiarazione di

incostituzionali Là. .

PRESIDENT E risponde che la Commis- sione, nel suo sLudio, deve partire dal presup- posLo che si tratta eli preparare una Costitu- zione rigida.

I Relatori po Lrebbero preparare ciascuno una serie di quesiti, Slli quali porLare la di- scussione nella successiva seduta.

(Cosi rimane stabilito).

J.a seduta termina alle 18.20.

Erano presenti: Ambl'osini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Dì Gio- vanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Man- nironi, Ravagnall, TargetLi, Uberti.

Erano assenti: Castiglia, Porzio.

TIPOr,RAFT~ nELLA CAMERA DEI DEPTJTATI

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