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CITTÀ DI NOTO Patrimonio dell Umanità

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Academic year: 2022

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CITTÀ DI NOTO

Patrimonio dell’Umanità

___________________

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 SEDUTA DEL 14/03/2022

OGGETTO:

“Approvazione regolamento per l’ attuazione della cessione della cubatura di cui all’ articolo 22 della legge regionale numero 16 del 2016, come modificato dall’articolo 17 della legge regionale numero 23 del 2021”

.

L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 18.15 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria come disciplinato dall’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza del Dott.

Pietro Rosa

Risultano all’appello nominale:

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1 ROSA PIETRO X GIANFRIDDO ROBERTA X

2 CAMPISI GIOVANNI X LEONE VINCENZO X

3 CASSAR SCALIA LIVIA X LOREFICE GIOVANNI X

4 CUTRALI SALVATORE X PINTALDI GIANFRANCO X

5 DI ROSA RENATO X PRICONE CATIA X

6 FERRERO GIOVANNI X SAMMITO ANTONINO X

7 FORMICA ADRIANO X TANASI VINCENZO X

8 GIOCASTRO PAOLO X TIRALONGO ALDO X

- Partecipa il Segretario Generale DR.SSA PATRIZIA RAPPA

- Nominati scrutatori i consiglieri: PRICONE – CUTRALI - PINTALDI

- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto.

Presenti: N. 14 Assenti N. 2 Assegnati: N. 16

In carica: N. 16

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Il Presidente del Consiglio

passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Approvazione regolamento per l’ attuazione della cessione della cubatura di cui all’ articolo 22 della legge regionale numero 16 del 2016, come modificato dall’articolo 17 della legge regionale numero 23 del 2021”;

Il Sindaco

l’atto che l’Amministrazione propone è un atto, diciamo, che arriva al Consiglio Comunale, dopo diversi periodi, che è entrata in vigore questa norma. “La cessione di cubatura”, che è entrata in vigore nel 2016 ed è stata modificata nel 2021, l’ articolo 17 con la legge numero 23. La cessione di cubatura consente, dal punto di vista urbanistico, di cedere parte della cubatura delle stesse aree omogenee, si tratta di zone agricole e di zone B. Laddove la cessione avviene soprattutto dell’area sorgente. Che cos’ è l’aria sorgente? L’area di cui si prende la cubatura e viene trasferita ha l’aria di ricaduta. Questo consente di poter utilizzare quella stessa cubatura prevista, come prevede la norma e lo si può fare attraverso dei criteri ben stabiliti. Come Amministrazione, sempre nei parametri previsti dalla norma, abbiamo stabilito che questa cessione può avvenire entro un chilometro dalle dall’area sorgente e dall’area ricadente, in modo tale da stabilire un criterio equo che tutti possono utilizzare, soprattutto grazie alla vastità del territorio del Comune di Noto. Perché non dimentichiamoci che il comune di Noto è il quarto territorio più vasto d’ Italia. Quindi, questo consente maggiormente anche un utilizzo e una maggiore attenzione per il territorio, stabilendo anche dei criteri, che danno delle limitazioni sia a salvaguardia delle zone agricole e sia a salvaguardia delle zone B. In questo senso, proprio perché per una maggiore attenzione anche della norma, riteniamo che, avendo stabilito un criterio di un chilometro, entro cui può essere utilizzata l’aria sorgente e l’area di ricaduta, riteniamo di poter proporre emendamento per quanto riguarda l’articolo 2 inerente le zone B, dove era stato messo un limite che a questo punto è superfluo, di una quantità di terreno che sia non inferiore a 200 metri quadri e non superiore a 1000 metri quadri. La stessa cosa nell’articolo 3, riteniamo che sia superfluo e quindi proponiamo emendamento nella parte che dice in ogni caso, nel

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lotto ricevente non si potrà costruire più di un fabbricato oppure, nel punto successivo, la superficie dell’area sorgente non potrà essere superiore ad un ettaro, perché la normativa, sia a livello nazionale che a livello regionale, non prevede queste limitazioni e potrebbero causare anche l’inutilizzo della norma stessa e anche l’inapplicabilità. Pertanto, il criterio più importante era quello che ci consente la norma, di stabilire il limite entro cui utilizzare l’area sorgente e l’area ricadente che è di un ettaro e quindi riteniamo che queste aggiunte che avevamo fatto, non solo erano superflue, ma potevano consentire anche di rendere inapplicabile la normativa che stavamo utilizzando.

Il Consigliere Cutrali

io stamattina per motivi di salute non ero presente in Commissione. In merito a questo punto, se cortesemente c’è la possibilità di leggere il verbale di stamattina, se già c’è un verbale completo.

La Dott.ssa Rappa dà lettura del verbale della seduta del 14/03/2022 della II Commissione.

Il Consigliere Cutrali

Prende la parola l’Ingegnere Medde e cosa fa? Ha spiegato un po’ in Commissione quello che era. Mi sembra che è stata breve la dottoressa, anzi forse brevissima.

Il Presidente della III Commissione– Consigliere Giocastro

lei sa che in via informale le ho comunicato quello che si stava facendo, come lei sa benissimo, essendo stato lei prima, il Presidente della Commissione era un punto che era stato trattato antecedentemente da voi, ma non era stato portato a termine e quindi ho cercato di coinvolgere quanto più possibile. Ovviamente, non essendo io un tecnico della situazione, ho chiesto, come mi sembra lecito, all’ingegnere di illustrarci com’era la situazione, anche perché noi l’abbiamo capito. Però, oltre a capirlo, volevamo sapere anche i parametri legali e i parametri normativi, che l’ingegnere gentilmente ci ha illustrato. Ora, chi meglio dell’ingegnere eventualmente può illustrare la situazione. Sono stati illustrati poi benissimo anche dal signor Sindaco. Scusi, Consigliere Cutrali, io capisco che siete all’opposizione e capisco che lei debba fare opposizione, però sindacare per ogni singolo

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atto, tra l’altro non dico concordato, ma comunicato, mi sembra una cosa che ovviamente non trovo corretto. Detto questo, comunque c’è l’ingegnere che può eventualmente esaudire tutte le sue richieste, visto che lei era assente e che quindi non le ha fatte.

Il Responsabile del Settore III

buonasera a tutti e stamattina in Commissione, il Presidente e gli altri componenti hanno fatto delle puntuali domande. In merito all’argomento e io ho risposto in modo penso esauriente e quindi è stato poi verbalizzato, non so cosa abbiano scritto, ma io penso che la discussione è stata ampia e ritengo anche completa.

Il Consigliere Di Rosa

giusto per rispondere, ovviamente, alle domande lecite dei colleghi. L’ingegnere Medde stamattina ha illustrato quella che era la situazione, anche rispondendo alle nostre domande. Nello specifico si è chiarito il discorso, ad esempio, della distanza che in questo caso è di un chilometro, facendo anche l’esempio con Comuni a noi vicini dove la distanza è, in alcuni Comuni 600 metri, in altri Comuni, invece, si basa solamente sui fogli di mappa catastale, quindi all’interno del singolo foglio di mappa, dove le distanze possono variare anche da foglio a foglio. Quindi, se è fatto un po’ il punto della situazione, chiarendo che il lotto di destinazione deve avere la stessa finalità d’uso del lotto di partenza, chiarendo questo punto della distanza che risolverebbe, diciamo, molte problematiche che sono ferme in Comune, proprio per questo motivo, quindi, fissare un paletto che, rispetto ai Comuni limitrofi è vantaggioso per molte situazioni e chiarire il problema della destinazione d’uso.

Quindi diciamo, si è fatto un po’ chiarezza su quello che erano i punti trattati e diciamo che si è convenuto che era una proposta positiva, per sbloccare situazioni e per, come diceva l’ingegnere, evitare, diciamo troppi spezzettamenti territoriali, quindi cercare di aggregare quanto più possibile il territorio, evitando questi spezzettamenti che a volte sono dovuti, per esempio a motivi legati a concessioni di terreno per l’autostrada, concessione di terreno per altri motivi, anche pubblici e quindi il privato che si vede spezzettato il proprio terreno ha possibilità di raggrupparle, anche migliorando quella che poi è l’efficienza territoriale.

Il Consigliere Tiralongo

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i lavori della Commissione servono per preparare la proposta di delibera e servono per capire meglio tutti, di cosa si parla, del perché una proposta anziché un’ altra, il verbale ci dice semplicemente, prende la parola l’ingegnere Medde. Cioè scusate, la Commissione è il luogo deputato per capire per comprendere, perché il tecnico possa spiegare, gli si fanno le domande e il tecnico risponde con dovizia di particolari tecnici, per dare la migliore comprensione a tutti. Quindi non è una polemica, è perché bisogna cercare di capire per poi esprimere un voto compiuto con scienza e coscienza. Quindi non era una polemica, un verbale così, “prende la parola l’ingegnere Medde” e finisce il verbale, è un verbale che non dice nulla, siamo a zero come comprensione del perché di questa delibera e le ragioni per chiedere dei chiarimenti ci sono tutte, perché la legge regionale 16 del 2016 diceva all’articolo 22: ai fini della cessione dei diritti edificatori di cubature, di trasferimento di volumetrie si applica quanto previsto, eccetera, per la della delocalizzazione delle volumetrie in aree zone diverse, ma comunque compatibile per destinazione, quindi prevedeva, mutuando una norma del codice civile, prevedeva la possibilità di una cessione di cubatura anche per zone diverse, purché compatibile per destinazione urbanistica, tipologia edilizia. Dopo, la legge regionale, che ha un pochettino messo ordine a tutta la legislazione urbanistica della Regione Sicilia, puntando soprattutto un principio quella del consumo suolo zero, mi pare che siamo al giugno 2020, se non ricordo male, è intervenuta la legge 23 del 2021, che per quanto riguarda la cessione delle cubature dice che nelle more che i Comuni si dotino di un regolamento, come stiamo facendo questa sera, dà una indicazione, che la cessione di cubatura deve avvenire tra fondi contigui. Questo è l’articolo 17, comma 1 ter, tra fondi contigui. Chiaramente si riferisce ai Comuni che ancora debbono darsi il Regolamento, il principio è questo qua. Può avvenire la cessione, purché i fondi siano contigui. Tra l’altro perché questa indicazione? Perché è in coerenza con il principio fondamentale della legge quadro della regione Sicilia Consumo suolo zero e quindi consentiamo la cessione di cubatura, purché i fondi siano contigui. E’ chiaro che c’è anche una logica, quindi stasera la richiesta di lettura del verbale e richieste di chiarimenti all’ingegnere Medde, serve proprio per questo. Perché, anziché seguire l’indicazione della legge, che dice la cessione della cubatura, che deve avvenire tra fondi contigui, che è un

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principio di coerenza con la legge di riordino urbanistico, si è stabilita questa distanza di un chilometro? Mi pare che la domanda sia lecita.

Il Consigliere Campisi

come è già stato precisato negli interventi che mi hanno preceduto, il regolamento che stasera stiamo discutendo in Consiglio Comunale e che andremo a votare, non è altro che l’esecuzione pratica di due norme che si sono susseguite nel tempo. La prima rappresentata dall’articolo 22 della Legge Regionale 16 del 2016. La seconda, come correttamente ha fatto rilevare il Consigliere Tiralongo, l’articolo 17 della Legge Regionale 23 del 2021, che va ad incidere sulla prima che ho citato. Correttamente, il Consigliere Tiralongo, faceva rilevare a questa Assise, il presupposto fondante, il trasferimento di cubatura e in particolare mi permetto di leggere testualmente la norma: “può avvenire soltanto il trasferimento di cubatura all’interno dello stesso Comune tra lotti contigui ricadenti nella stessa zona territoriale omogenea ZTO e di uguale densità edilizia”. Ovviamente, dopo l’emanazione di questa norma, i Comuni si sono attivati nei confronti del legislatore e dell’Assessorato preposto, per la corretta applicazione di questa norma e immediatamente anche la giurisprudenza amministrativa, in particolare faccio riferimento ad una sentenza che ha definitivamente sgombrato il campo da dubbi e interpretazioni a macchia di leopardo all’interno della Regione, TAR Catania sentenza 568 del 2021, ha avuto modo di specificare quanto segue, relativamente al presupposto della continuità dei fondi, uno degli aspetti problematici della cessione di cubatura è certamente rappresentato dal concetto di contiguità, indicato al punto d), che deve riscontrarsi tra il lotto cedente e il lotto ricevente.

Su tale questione, in particolare la giurisprudenza amministrativa TAR Catania 568/2021, che affronta in maniera precipua la questione, ha precisato che la contiguità va intesa come effettiva significativa vicinanza, in quanto, se così non fosse, nella zona in cui viene aggiunta cubatura potrebbe determinarsi un superamento della densità edilizia massima consentita dallo strumento urbanistico. Da quanto evidenziato, si può trarre che il requisito della contiguità o della significativa vicinanza ha natura flessibile e che lo stesso non implica necessariamente che gli immobili siano confinanti, quindi è la stessa giurisprudenza amministrativa che definitivamente mette a tacere la questione e specifica qual è il requisito

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della continuità, che non va a coincidere con una situazione di confine tra i fondi, ma la stessa giurisprudenza, andando ad esprimersi sull’applicazione della norma, parla di significativa vicinanza con natura flessibile. Ed ancora, in tal senso la contiguità tra i lotti ha come finalità quella di evitare una densità urbanistica ed edilizia, non sopportabile e comunque contraria alle previsioni degli strumenti urbanistici. Quindi sul concetto, sul presupposto, il requisito della contiguità nulla quaestio, il regolamento correttamente recepisce il dettame di legge. Aggiungo a questo che la previsione di una distanza minima di un chilometro lineare che è stata introdotta dalla proposta deliberativa va a risolvere un altro problema che in sede applicativa si sarebbe potuto verificare, peraltro, allargando a dismisura lo spettro di discrezionalità degli uffici. Perché, mentre la norma si limita a dire tra lotti contigui ricadenti nella stessa zona territoriale omogenea ZTO, ma la zona territoriale omogenea, sappiamo tutti, comunque, ha dei margini interpretativi e quindi applicativi, che lascerebbe una discrezionalità sconfinata all’ufficio. Ecco allora l’importanza di aver introdotto un criterio oggettivo di ancoraggio, che è quello del chilometro lineare. Si può considerare tanto, si può considerare poco, ma è comunque un criterio oggettivo, migliorativo rispetto a quello che è il dettato di legge. Per il resto rispetto a quello che è la previsione normativa, sicuramente il regolamento introdotto è tale da rispettare i parametri e addirittura per gli aspetti che ho citato, anche restrittivo, da questo punto di vista, ritengo che ci siano le condizioni per poterlo votare, anche alla luce degli emendamenti che sono stati preannunciati dall’amministrazione, che finirebbero per rendere illegittimo il Regolamento. L’ unico limite e su questo sì, richiamato correttamente, è quello che possono essere autorizzati le delocalizzazioni di volumetrie sino al 100%. Cosa vuol dire? Che il lotto ricevente, comunque, può ricevere una cubatura, tale che non potrà mai essere superiore al doppio rispetto a quella che è la legge già consentirebbe al lotto ricevente. Il Consigliere Leone

a proposito del lamentato mancato approfondimento in sede di Commissione Consiliare, faccio presente che la Commissione Consiliare è un organo consultivo necessario, fa il suo lavoro, ma l’organo massimo la massima assise per l’approvazione degli atti deliberativi, lo studio alla richiesta dei chiarimenti, l’emendamento, rimane il Consiglio Comunale. Siamo

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noi stasera in questa seduta che possiamo chiedere, è presente anche il tecnico, l’ingegnere Gianni Medde, possiamo chiedere a lui tutti i chiarimenti, tutti gli approfondimenti necessari, perché si possa approvare serenamente o eventualmente anche votare contro, qualora non si fosse d’accordo all’atto deliberativo che oggi viene proposto a questo Consiglio Comunale. Non mi soffermo a questo punto sul concetto di contiguità, perché è stato puntualmente precisato e sviscerato dal consigliere Campisi, la giurisprudenza amministrativa ha ben chiarito che contiguità non vuol dire fondi confinanti, ma lo ha colorato appunto dicendo che ci debba essere una ragionevole distanza tra un fondo e l’altro, il limite peraltro introdotto nel nostro Regolamento che è di 1000 metri lineari, garantisce questa contiguità. Noi sappiamo bene che abbiamo la peculiarità, come accennato nell’intervento introduttivo della proposta deliberativa del Sindaco, che noi abbiamo la peculiarità di avere un territorio molto vasto. Questo limite consente di evitare delle distorsioni e cioè che si ceda la cubatura di un fondo a Canicattini, in favore di un fondo in Contrada Falconara, Castelluccio in una strada talmente diversa. Quindi già è stato disciplinato un limite, che consente comunque di sfruttare le potenzialità di questo regolamento senza dei fenomeni distorsivi. Faccio presente che il Comune di Noto, con questo atto, si mette in regola rispetto ad una legislazione nazionale che è vigente dal 2016, che è stata recepita dalla legge regionale e per il quale il Comune di Noto non aveva ancora fatto nessun regolamento, mettendo in difficoltà chiaramente gli uffici comunali e non consentendo agli utenti di potersi di potersi avvalere serenamente con certezza di uno strumento che è molto utile, perché consente anche quei fenomeni di aggregazione, laddove ci sono delle situazioni di spezzettamento, per esempio dovute anche alla realizzazione di opere pubbliche, che ha ben rappresentato il collega Di Rosa nel suo intervento precedente. Mi sento di condividere quindi pienamente e accolgo con favore la disciplina di questo regolamento, mi sento di condividere anche gli emendamenti proposti dall’amministrazione, dal Sindaco in questa sede, perché sono volti a rendere più razionale il Regolamento stesso, che è molto chiaro e anche a semplificare il lavoro degli uffici riducendo notevolmente anche i margini di discrezionalità. Solamente mi limito ad osservare che, probabilmente, al Sindaco è sfuggito che sempre nella logica degli emendamenti

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proposti, andrebbe eliminato anche quel riquadro in cui si parla delle zone B e dell’articolo 2, perché anche lì il regolamento, se non si prevede questa eliminazione, corre il rischio di essere incoerente. Detto questo, voglio tranquillizzare chi ha il timore che si possano consentire aprire delle maglie nel nostro territorio per una indiscriminata cementificazione.

Non è così, perché lo strumento della cessione di cubatura vuol dire che c’è un lotto sorgente che rinuncia definitivamente alla sua cubatura, cioè in quel lotto non si potrà più costruire e c’è un lotto ricevente che, nei limiti del doppio della sua cubatura edificabile, quindi rimane l’indice di edificabilità di quel lotto ricadente, cioè quello che acquista la cubatura, può al massimo raddoppiare, il che vuol dire che comunque non è consentito, nel lotto di ricaduta, costruire un grattacielo, perché ha il limite massimo che è comunque quello del doppio. Quindi non può acquistare o comunque la cubatura in eccedenza acquistata sarebbe ininfluente. Mi corregga se sbaglio Ingegnere, ma lo spirito della norma è questo, quindi, sostanzialmente, l’aggravio urbanistico del territorio rimane impregiudicato, rimane equo, perché c’è una zona di territorio in cui non verrà più edificato e c’è una zona di territorio invece che sfrutta quella cubatura. Peraltro, come correttamente osserva l’ingegnere è stato previsto nel regolamento è prevista anche una norma che impone al lotto sorgente, cioè quello che cede la cubatura di essere curato e di essere destinato a verde oppure ad orto urbano, consente insomma di evitare che quel lotto subisca fenomeni di abbandono.

Il consigliere Cutrali

scusate a questo punto chiedo io e per conto vostro, scusa all’ingegnere e al Presidente della Commissione, faccio parte della Commissione, per chi non lo sa e visto che stamattina non ero presente, non ho fatto altro che chiedere un verbale, non l’ho fatto per cattiveria, perché il tecnico penso che ne sa più di me e di lei, caro Presidente, quindi qua non c’è né opposizione, né maggioranza. Però, siccome abbiamo il nostro Presidente che è furbetto, nel momento in cui si capisce che nel verbale non c’è scritto niente, il Presidente del Consiglio pensa di non darmi la parola e fare completare i colleghi. Perché vedete che cosa ho chiesto di male io, quando chiedo di leggere il verbale, riguardo quello che è stato detto stamattina? Già il fatto che portiamo in Commissione un atto di mattina e la sera c’è un

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Consiglio comunale, non so di che cosa parliamo. Il passaggio lo faccio perché evidentemente qualcuno non l’ha capito. Il Presidente chiede all’ingegnere Medde di illustrare meglio il punto della situazione, ci siamo? Quindi il presidente Giocastro, dopo ampia e approfondita discussione, il Presidente e la Commissione approva il secondo punto all’ordine del giorno. Ma l’intervento dell’ingegnere dov’è? Scusatemi, in Commissione c’era o non c’era un tecnico? In questo verbale fatto stamattina, dov’è l’intervento dell’ingegnere?

Scusatemi e a questo punto non c’è né opposizione, né maggioranza, caro Presidente, ci siamo sentiti stamattina ti ho fatto capire che non c’ero, ti ho mandato pure documenti dove mi trovavo, la prossima volta, prima di chiudere la seduta, fai leggere il verbale, che è sicuro che è scritto tutto quello che è stato detto e poi chiudi la seduta.

Il Presidente del Consiglio

soltanto da un punto di vista tecnico ribadisco che c’è una relazione e ribadisco che lei non sia soddisfatto, ci può pure stare. Che i verbali di Commissione possano essere sommari, questa qui può essere anche la regola, quindi, per quanto riguarda il procedimento utilizzato nella seduta, è sempre uguale. Sono intervenuti ed è stato un bel dibattito, tutti i Consiglieri, è stata data possibilità di replica, l’unico Consigliere replicante, avente diritto, è stato il Consigliere Cutrali, che ha richiesto quanto ha ritenuto opportuno, il discorso è chiuso. Lei è stata la persona la prima persona a replicare e lei ha eccepito, Consigliere Cutrali, sul fatto che sia stata data la parola agli altri, siccome fino ad oggi e abbiamo qualche problemino a comprendere la metodologia che è semplicemente questa: parlano tutti e poi eventualmente si replica. Hanno parlato tutti e lei ha replicato. Poi è a valutazione del Consiglio meno o sposare, quello che lei dice o quello che dicono gli altri.

Il Consigliere Giocastro

io semplicemente per ribadire quanto già detto precedentemente dal Consigliere Leone che l’Assise ultima a gestire e a vedere tutta la situazione è quella che noi stiamo discutendo in questa situazione, fatto salvo le dichiarazioni che ha fatto il Consigliere Cutrali, se ne prende atto, si invita l’Amministrazione, invito il Presidente a porre agli atti quello che è stato fatto.

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Si allontana il Consigliere Cutrali: Presenti 13

Il Presidente comunica che sulla proposta sono stati disposti in corso di seduta da parte del Sindaco i seguenti emendamenti:

1° emendamento su cui il Responsabile del Settore III, Ing. G. Medde, ha reso parere tecnico favorevole;

art. 2 - criteri generali – cassare: non potrà trasferirsi la cubatura prodotta dai lotti ove è consentita l’applicazione della deroga di cui alla L.R. 19/72 cioè quelli inferiori o uguali a mq 120 con l’applicazione dell’indice 9 mc/mq e quelli inferiori o uguali a 200 mq, ove è possibile realizzare fino a 1000 mc;

Il Presidente del Consiglio invita alla trattazione dell’emendamento n. 1 a firma del Sindaco.

Il Sindaco

siccome abbiamo utilizzato un criterio oggettivo, che è stato quello che la contiguità deve essere di un chilometro, questo ulteriore limitazione, diciamo, sembrerebbe una inapplicabilità della norma stessa, anche perché nel regolamento, oltre ad essere ben inserito quello che deve farsi del lotto sorgente che viene utilizzato per acquisire la cubatura e quindi deve essere adibito a verde deve essere data maggiore attenzione. Quindi il Regolamento è ben fatto e faccio i complimenti all’ingegnere Medde, perché ha fatto un lavoro, insieme all’ufficio, eccezionale, c’è anche un’altra parte che non abbiamo attenzionato nel dibattito e faccio anche i complimenti al Consiglio comunale, per l’attenzione con cui ha sviscerato l’argomento, che il punto dell’articolo 3, dove dice: “tale opportunità non è cumulabile con altre deroghe urbanistiche, Piano casa, recupero abitativo, eccetera”. Quindi questo diventa molto importante perché noi stiamo utilizzando nella cessione della cubatura, non un criterio soggettivo che va a favorire eventuali speculazioni, ma stiamo utilizzando un criterio oggettivo, che invece serve a salvaguardare il nostro territorio, che è giusto sottolineare, oggi è un territorio che ha bisogno di regole, perché è il quarto territorio più vasto d’ Italia e per tutelare il nostro territorio, anche questa norma che arriva oggi in Consiglio comunale, dopo tanti anni che già esiste e questo consente ai nostri uffici di poter lavorare bene e di dare delle risposte ai nostri concittadini,

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che meritano delle risposte immediate, quando esistono delle norme, sia a livello nazionale o a livello regionale che devono essere applicate, per non consentire la confusione amministrativa o che ci sia discrezionalità. Noi dobbiamo eliminare la discrezionalità, per dare maggiore tutela del nostro territorio.

Il Presidente del Consiglio non essendovi richieste di intervento passa alla votazione del 1°

emendamento per appello nominale:

Presenti: 13

Assenti: 3 (Cutrali – Gianfriddo – Sammito) Voti favorevoli: 12

Voti contrari: /////

Astenuto: 1 (Tiralongo) Il Presidente del Consiglio

proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l’emendamento con voti 12 favorevoli e 1 astenuto (Tiralongo)

Il Presidente del Consiglio invita il Sindaco a relazione sul secondo emendamento sul quale il Responsabile del Settore III, Ing. G. Medde, ha reso parere favorevole

2° emendamento:

art. 3 – prescrizione per le zone agricole:

- in ogni caso nel lotto ricevente non si potrà costruire più di un fabbricato;

- la superficie dell’area sorgente non potrà essere superiore a un ettaro;

Il Sindaco

il secondo emendamento riguarda l’articolo 3: “prescrizioni per le zone agricole”, cassare la parte che dice: “in ogni caso, nel lotto ricevente non si potrà costruire più di un fabbricato” e cassare il punto successivo: “la superficie dell’area sorgente non potrà essere superiore ad un ettaro”.

(13)

Il Presidente del Consiglio

Non essendoci interventi, mette ai voti l’emendamento n. 2; la votazione eseguita per appello nominale consegna il seguente risultato:

Presenti: 13

Assenti: 3 (Cutrali – Gianfriddo – Sammito) Voti favorevoli: 12

Voti contrari: /////

Astenuto: 1 (Tiralongo)

Il Presidente del Consiglio proclama il risultato della votazione e dichiara approvato il secondo emendamento con 12 voti favorevoli e 1 astenuto (Tiralongo)

Il Presidente del Consiglio invita il Sindaco a relazione sul terzo emendamento sul quale il Responsabile del Settore III, Ing. G. Medde, ha reso parere favorevole

3° emendamento:

art. 2 – schema:

Il Sindaco

di conseguenza, visto che abbiamo cassato questi punti sia nell’articolo 2, dobbiamo intervenire con un terzo emendamento nello schema, che dice che dobbiamo cassare la parte in cui riguarda le zone B e dice: “in tutte le aree di ricaduta che insistono in zona B ove consentito, non è accoglibile alcune istanza che preveda l’utilizzo dell’intera volumetria ammissibile, per il lotto sorgente nei casi di area in zona B, il trasferimento di cubatura è possibile per lotti di dimensioni da 200 metri quadri a 1000 metri quadri. All’interno di questa tipologia dimensionale, il trasferimento di cubatura sarà possibile tra lotti omogenei di superficie tra 200 e 400 metri quadri, tra lotti dell’area superficie da 400 a 700 metri quadri, tra lotti della superficie da 700 metri quadri a 1000 metri quadri, ove ingenerare la volumetria derivante dal lotto sorgente, non superi la metà di quella ivi ammissibile.

Il Presidente del Consiglio

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Non essendoci interventi, mette ai voti l’emendamento n. 3; la votazione eseguita per appello nominale consegna il seguente risultato:

Presenti: 13

Assenti: 3 (Cutrali – Gianfriddo – Sammito) Voti favorevoli: 12

Voti contrari: /////

Astenuto: 1 (Tiralongo)

Il Presidente del Consiglio proclama il risultato della votazione e dichiara approvato il terzo emendamento con 12 voti favorevoli e 1 astenuto (Tiralongo)

Presenti: 12

Il Presidente del Consiglio

apre la discussione della proposta come appena emendata: “Approvazione Regolamento per l’attuazione della cessione della cubatura di cui all’art. 22 della L.R. n. 16/2016 come modificato dall’art. 17 della L.R. 23/2021”;

Il Presidente del Consiglio

Non essendoci richieste di interventi, mette in votazione per appello nominale l’intera proposta come integrata e modificata dagli emendamenti approvati:

Presenti: 13 Voti favorevoli: 12 Contrari: 1 (Tiralongo) Astenuti: /////

Si allontana il Consigliere Ferrero: presenti 12 Il Consigliere Campisi

chiede che venga messa ai voti l’immediata esecutività dell’atto Il Presidente del Consiglio

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Pone in votazione, per appello nominale, la richiesta dell’immediata esecutività dell’atto espressa dal Consigliere Campisi:

Presenti: 12

Assenti: 4 (Cutrali – Ferrero – Gianfriddo – Sammito) Voti favorevoli: 11

Voti contrari: /////

Astenuto: 1 (Tiralongo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto “Approvazione Regolamento per l’attuazione della cessione della cubatura di cui all’art. 22 della L.R. n. 16/2016 come modificato dall’art. 17 della L.R. 23/2021”, di cui al seguente testo:

Premesso:

 che il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento il diritto che consente di trasferire volumetrie o diritti edificatori da una superficie fondiaria di origine (area che cede i diritti edificatori, rendendola in tutto o in parte inedificabile) ad una di utilizzo (area che accoglie e utilizza i diritti edificatori provenienti dall’area sorgente ossia l’area in cui si realizza l’edificazione);

che la disciplina relativa al trasferimento o asservimento di cubatura in applicazione delle norme in materia di trascrizione, al fine di garantire certezza nella circolare dei diritti edificatori, ha previsto l’inserimento nell’articolo 2643 del Codice Civile, dopo il comma n.2) e il comma n.2-bis), in base al quale divengono soggetti a trascrizione nei registri immobiliari anche i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti in pianificazione territoriale;

Rilevato che la dottrina e la giurisprudenza hanno tracciato con sufficiente chiarezza i tratti distintivi del contratto di cessione dei diritti edificatori o di trasferimento di cubatura rendendolo ammissibile solo nelle seguenti fattispecie:

a. tra fondi compresi nella medesima zona urbanistica ed aventi la stessa destinazione urbanistica;

b. tra fondi contigui, intesa come effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti affinché le costruzioni da realizzare risultino armonicamente distribuite sul territorio, a garanzia di esigenze estetiche, igieniche ed ambientali;

Accertato che il presupposto del trasferimento o asservimento di volumetrie deve essere rinvenuto nell’osservanza del rapporto tra superfici edificabili e volumi realizzabili nell’area di riferimento e, cioè dell’indice di fabbricabilità, per il rispetto del quale assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e cubatura realizzabile in un determinato ambito territoriale resti nei limiti fissati dallo strumento urbanistico generale, facendo salve le prescrizioni urbanistiche (distanze, altezze, tipologie edilizie, ecc.) dettate dalle N.T.A. per la

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zona omogenea interessata dall’intervento;

Evidenziato che il già menzionato diritto è stato tipizzato dall’art. 5 del D.L. 13.05.2011, n.70, convertito nella legge n°106 del 12.07.2011, rubricato “Costruzioni private” che così recita:

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

omissis

c) tipizzazione di nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la “cessione di cubatura”;

omissis

2. Per garantire certezza dei diritti edificatori, all’articolo 2643, comma 1, del Codice civile, dopo il n. 2) è inserito il seguente:

2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriali, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;

Considerato che l’art. 22 della L.R. 16/2016 prevede espressamente l’applicazione nel territorio regionale di quanto precedentemente previsto dal richiamato art. 5 D.L. n.70/2011, convertito nella Legge 106/2011, per la delocalizzazione di cubature in aree e zone diverse, per volumetrie comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia;

Considerato che l’articolo 22 della L.R. 16-2016 per effetto delle modifiche apportate dalla legge 6 agosto 2021, n. 23.-Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica risulta il seguente:

1. Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia.”

1 bis. Nel rispetto delle destinazioni di zona come individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle categorie funzionali di cui all’articolo 23 ter, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, i comuni, nelle more dell’approvazione del PUG, possono disciplinare gli ambiti di applicazione ed eventuali limitazioni alle disposizioni di cui al comma l, mediante l’approvazione con delibera di consiglio comunale di specifico regolamento per il trasferimento di diritti edificatori.

1 ter. Nelle more o in assenza delle specifiche norme regolamentari previste dal comma 1 bis, il trasferimento di diritti edificatori di cui al presente articolo può avvenire soltanto all’interno dello stesso comune tra lotti contigui ricadenti nella stessa zona territoriale omogenea (ZTO) e di uguale densità edilizia.

1 quater. Ai fini del trasferimento di diritti edificatori previsto dal presente articolo, i comuni nell’ambito del proprio territorio possono autorizzare la delocalizzazione di volumetrie sino al 100 per cento del volume ammissibile nella zona omogenea di destinazione finale.

1 quinquies. I comuni già dotati di regolamento per il trasferimento di diritti edificatori, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo stesso alle disposizioni di cui al presente articolo.

1. sexies. Non è consentito il trasferimento di diritti edificatori tra comuni diversi, cui territori ricadono all’interno dello stesso piano ASI.”.

Atteso che

-il trasferimento del diritto edificatorio, nell’ambito della medesima zona territoriale omogenea, non produce aggravio di nuovo volume urbanistico a livello generale e mantiene inalterati i carichi urbanistici delle singole Zone del PRG;

-il ruolo spettante al Comune si estrinseca in un controllo sull’attività edilizia e sull’uso del territorio;

-non sussistono disposizioni ostative dettate dalle N.T.A. del PRG vigente nell’applicazione

(17)

dell’istituto della cessione di cubatura;

Vista la delibera di G.M. n. 26 del 8-02-2022 - ATTO DI INDIRIZZO PER L’ATTUAZIONE DELLA CESSIONE DELLA CUBATURA DI CUI ALL’ART. 22 DELLA L. R. N. 16/2016 COME MODIFICATO DALL’ART. 17 DELLA L.R. 23/2021, che ha definito criteri chiari ed imparziali per l’applicazione del citato istituto;

P R O P O N E

1) di approvare il Regolamento e la definizione dei criteri per l’attuazione della cessione e trasferimento della cubatura di cui all’art. 22 della L. n. 16/2016, come modificato dall’art. 17 della L.R. 23-2021;

2) di demandare al responsabile del Settore 3 di adottare gli atti conseguenziali e di rito;

3) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio comunale;

4) di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore III, Ing. G. Medde;

Dato atto che nella trattazione della proposta sono stati apportati i seguenti emendamenti:

n. 1 – art. 2 criteri generali (cassare);

n. 2 – art. 3 prescrizioni per le aree agricole (cassare);

n. 3 – art. 2 schema (cassare);

Con l’esito delle votazioni sopra riportate

DELIBERA

1) Di approvare la proposta avente per oggetto: “Approvazione Regolamento per l’attuazione della cessione della cubatura di cui all’art. 22 della L.R. n. 16/2016 come modificato dall’art. 17 della L.R. 23/2021” come integrata e modificata dagli emendamenti approvati;

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

(18)

Il Presidente

F.TO P. ROSA

Il Consigliere Comunale Il Segretario Generale

F.TO G. FERRERO F.TO P. RAPPA

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo on-line

il 16.03.2022 e fino al 31.03.2022

Il Responsabile dell’Albo __________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 16.03.2022 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi dal

16.03.2022

al 31.03.2022

lì, _____________________ Il Segretario Generale _______________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97)

Divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1 L.R. 44/91.

X

Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale.

L’impiegato responsabile Il Segretario Generale

_________________________________ F.to Patrizia Rappa

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