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FORNITURA DI CAPPE ASPIRANTI, DA LABORATORIO PRESSO I VARI DIPARTIMENTI DELL ATENEO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

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FORNITURA DI CAPPE ASPIRANTI, DA LABORATORIO PRESSO I VARI DIPARTIMENTI DELL’ATENEO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Commessa 21-17 “Fornitura di cappe aspiranti da laboratori presso i vari Dipartimenti dell’Ateneo”

Il Responsabile del Procedimento Geom. Marco Lucrezi

Università degli Studi di Perugia - Prot. n. 296104 del 30/11/2021 - Classif. X/4

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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO - DESCRIZIONE DEGLI APPARATI DA FORNIRE

Art. 1) Disposizioni generali

Art. 2) Oggetto e consistenza dell’appalto Art. 3) Caratteristiche degli arredi apparati Art. 4) Durata

Art. 5) Osservanza di leggi, Decreti e regolamenti Art. 6) Documenti che faranno parte del contratto

Art. 7) Condizioni generali, obblighi ed oneri del Fornitore CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODALITA’ RIGUARDANTI L’APPALTO Art. 8) Modalità per l’affidamento delle forniture e stipula dei contratti

Art. 9) Servizio di supporto alla progettazione

Art. 10) Responsabilità verso i terzi, responsabilità civile, risarcimento e polizza RC Art. 11) Cauzione definitiva

Art. 12) Garanzia CAPO III

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE FORNITURE VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI ALL’ACCETTAZIONE

Art. 13) Norme per la valutazione degli arredi e degli apparati Art. 14) Variazioni migliorative ed evoluzione tecnologica Art. 15) Fuori produzione

Art. 16) Caratteristiche ambientali

Art. 17) Verifiche, prove in corso d’opera e accertamento della regolare fornitura CAPO IV LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 18) Fatturazioni e modalità di pagamento

Art. 19) Tempo utile per l’ultimazione della fornitura – Penale per ritardo Art. 20) Referente dell’Appalto e modalità di esecuzione della fornitura Art. 21) Obbligo di denuncia della persona incaricata a riscuotere Art. 22) Domicilio legale

Art. 23 Recesso

Art. 24) Risoluzione del contratto

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Art. 25) Art. 26) Art. 27) Art. 28) Art. 29) Art. 30) Art. 31) Art. 32) Art. 33) Art. 34) Art. 35)

Disposizioni generali relative ai prezzi - Revisione prezzi

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto Obbligo di riservatezza

Brevetti industriali e diritti d’autore

Divieto di cessione contratto e disciplina relativa al subappalto Rapporti contrattuali Elezione del domicilio

Sicurezza nell’esecuzione degli affidamenti specifici Tutela dei dati personali Spese contrattuali Foro competente

Elezione del domicilio Tutela dei dati personali Spese contrattuali Foro competente CAPO V PARTE TECNICA Art. 36) Disciplina forniture Art. 37) Offerta Tecnica Art. 38) Offerta Economica Art. 39) Criteri di Aggiudicazione

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CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO - DESCRIZIONE DELLE CAPPE ASPIRANTI Art. 1) DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente capitolato stabilisce norme, prescrizioni e oneri generali nonchè determina le condizioni tecniche per la fornitura e la valutazione delle cappe aspiranti.

Le offerte dovranno essere comprensive di tutte le prestazioni occorrenti, nessuna esclusa, per la corretta fornitura, posa in opera ed utilizzo dei prodotti, con la cd. formula del “pronto all’uso”, nonché della campionatura degli elementi indicati nelle schede descrittive.

Pertanto, ai fini del presente Capitolato si definiscono:

Amministrazione/Università: l’Amministrazione centrale dell’Università degli Studi di Perugia, che indice la gara per l’aggiudicazione del contratto e stipula lo stesso contratto con il Fornitore aggiudicatario;

l’Amministrazione Centrale provvede inoltre, per il tramite delle competenti unità organizzative, alla stipula dei singoli Contratti di fornitura per le specifiche esigenze dei propri uffici centrali.

Codice dei Contratti: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Coordinatore: figura di riferimento e coordinamento nominata dal Fornitore con il compito di interfacciarsi con l’Amministrazione Centrale ed i Centri di spesa ordinanti, in particolare con le competenti figure di controllo, nonché di supervisionare tutte le attività previste, dall’affidamento delle singole forniture fino alla gestione degli eventuali reclami da parte dell’Amministrazione Centrale ed i Centri di spesa ordinanti.

DURC: (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall’art. 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

DUVRI: Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.

Lgs.81/2008;

Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;

Responsabile unico del procedimento (o RUP): figura di controllo e coordinamento nominata dall’Amministrazione Centrale per le procedure inerenti l’aggiudicazione del contratto

• e la stipula dei singoli Contratti di fornitura dall’Amministrazione Centrale e dai Centri di spesa ordinanti.

• Testo Unico Sicurezza: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

• Verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione: redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attestante la rispondenza degli elementi forniti a quanto richiesto dal presente Capitolato, nonché la perfetta funzionalità degli stessi.

Art. 2) OGGETTO E CONSISTENZA DELL’APPALTO

Nel presente Capitolato definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità per la fornitura di cappe aspiranti da laboratori presso i vari Dipartimenti dell’Ateneo.

All’interno del presente Capitolato sono contenute le clausole inerenti:

- la durata;

- la descrizione di tipologia e caratteristiche delle forniture affidabili;

- le regole generali per l’esecuzione delle forniture e dei servizi accessori.

In particolare, il presente appalto ha per oggetto la FORNITURA DI CAPPE ASPIRANTI DA

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La fornitura dei singoli elementi si reputa comprensiva del montaggio degli stessi in opera tali da risultare perfettamente funzionanti con la formula del “pronto all’uso”. E’ compreso nella fornitura il trasporto, il carico, scarico, servizi di facchinaggio, lo smaltimento degli imballaggi e dei rifiuti comunque prodotti e quant’altro necessario a consentire l’esecuzione della fornitura in opera negli ambienti cui sono destinati a perfetta regola d’arte.

Nel prezzo offerto dovrà essere compresa l’eventuale implementazioni di allacci o collegamenti e relative certificazioni ai sensi del D.M. 37/08 con possibilità di affidamento in subappalto.

L’Amministrazione si riserva inoltre di affidare, sempre entro la durata del contratto, forniture ai sensi art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3) CARATTERISTICHE DEGLI APPARATI

Tutte le cappe aspiranti dovranno essere costruiti con materiali di ottima qualità, e dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. Le caratteristiche minime richieste per gli elementi da fornire sono riportate art. 36, così come migliorate dal concorrente in fase di proposta tecnica migliorativa.

Gli elementi devono intendersi forniti in opera e, ove occorra, resi fissi con opportuni sistemi che consentano la possibilità di un loro eventuale successivo spostamento. Deve intendersi altresì incluso il collegamento degli elementi forniti alle reti impiantistiche tali da risultare perfettamente funzionanti.

Le indicazioni contenute devono intendersi di carattere generale potendosi raggiungere gli stessi obiettivi con sistemi e lavorazioni equivalenti.

I dati metrici richiesti non sono tassativi ma devono intendersi indicativi e, comunque, devono rispondere alla funzione cui sono destinati e le dimensioni devono necessariamente adeguarsi allo stato dei luoghi.

Art. 4) DURATA

Il contratto concluso con il Fornitore aggiudicatario, ha una durata di 180 (giorni), dalla data di stipula del medesimo contratto.

Nei laboratori oggetto della fornitura sono in corso lavori di manutenzione straordinaria, si procederà pertanto alla consegna delle forniture in più fase nelle varie sedi dei laboratori con apposito verbale di consegna per ogni Dipartimento.

Art. 5) OSSERVANZA DI LEGGI, RUPRETI E REGOLAMENTI

L’aggiudicatario dovrà in ogni caso attenersi alle norme tecniche e di prevenzione incendi inerenti all’edilizia scolastica ed ai locali di pubblico spettacolo (per analogia) e ad ogni altra norma applicabile all’appalto.

L’appalto è soggetto alle disposizioni contenute nel decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. e s.m.i.. (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); nelle Linee Guida ANAC; nelle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; dall’art. 19, commi 4 e 5.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

La realizzazione delle opere impiantistiche connesse all’esecuzione della fornitura è compresa nel prezzo corrisposto ed è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare al decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

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L'Amministrazione appaltante, in caso di accertata inadempienza del Fornitore a quanto sopra riportato, si riserva il pieno diritto di sospendere in tutto o in parte i pagamenti maturati fino a quando il Fornitore stesso non avrà soddisfatto nella maniera più completa agli obblighi assunti.

Art. 6) DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO Saranno allegati al contratto e ne faranno parte integrante:

a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

b) il Disciplinare Tecnico;

c) le schede descrittive degli arredi redatti dall’Appaltatore;

d) gli allegati grafici redatti dall’Appaltatore ;

e) l’offerta del Fornitore completa in tutte le sue parti (offerta Tecnica ed Economica);

f) il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);

g) il depliant/catalogo che il Fornitore dovrà redigere prima della stipula del contratto contenente le immagini e la descrizione di ogni singolo componente al fine di facilitare la scelta degli utenti finali;

h) le disposizioni contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dall’Università all’indirizzo www.unipg.it;

Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;

i) la Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A;

j) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Ateneo, approvato con delibera del C. di A. del 29/01/2015 n. 47.

Art. 7) CONDIZIONI GENERALI, OBBLIGHI ED ONERI DEL FORNITORE Ogni fornitura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- le cappe aspiranti dovranno essere nuovi di fabbrica e rispondenti alle esigenze di ergonomia di lavoro;

- le cappe aspiranti devono essere privi di spigoli vivi, che possano recare danno a persone o cose, e conformi al dettato delle norme vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.),

- nonché fornire la più ampia garanzia di durata e funzionalità;

- le cappe aspiranti devono essere conformi alle norme UNI EN vigenti, presentare caratteristiche di resistenza alle variazioni di colore ed essere strettamente coordinati tra di loro, sia nel disegno, che per i materiali costruttivi; devono inoltre rispondere alla funzione cui sono destinati con dimensioni adeguate allo stato dei luoghi;

- le cappe aspiranti offerte devono essere installabili presso i locali destinatari della fornitura, senza comportare adattamenti edili ed impiantistici tali da modificare gli elementi strutturali e murari (infissi, controsoffitti, impianti elettrici, telefonici e di trasmissione dati oltreché di amplificazione esistenti, ecc.);

- gli arredi devono essere fissati, se richiesto dall’Amministrazione o se previsto per obblighi di legge, con opportuni sistemi di fissaggio, che consentano agevolmente anche un eventuale successivo smontaggio e spostamento;

- riguardo le cappe aspiranti secondo la specifica norma tecnica, la posa in opera deve essere eseguita mediante fissaggio totale alle strutture edili (pavimento, murature, solai, ecc.), in modo da garantire la resistenza alle forze generate dall’utenza durante l’uso;

- tutti i componenti che utilizzano e/o trasportano energia elettrica devono essere conformi alla vigente normativa di sicurezza elettrica, elettrostatica, elettromagnetica e di ergonomia del lavoro, con particolare riferimento al Marchio di Qualità IMQ, od equivalente a livello internazionale, ed essere in piena aderenza agli standard comunitari sull’immunità da emissione elettromagnetica con certificazione CE.

Nell’esecuzione delle forniture e dei servizi accessori il Fornitore è obbligato a:

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• attenersi, nel corso delle attività di installazione e posa in opera, alle Norme tecniche e di Prevenzione Incendi inerenti gli uffici e, relativamente alla strutture per la didattica, alle norme tecniche e di prevenzione incendi inerenti i locali di pubblico spettacolo;

• procedere, prima di qualsiasi tipo di fissaggio mediante foratura, alla preliminare rilevazione di masse metalliche e/o elettromagnetiche, tramite l’uso di appositi apparecchi rilevatori;

• comunicare al RUP, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, la data prevista per la consegna in loco e la posa in opera delle forniture;

• osservare, nell’esecuzione delle forniture, tutte le indicazioni operative e di indirizzo eventualmente comunicate dal RUP;

• osservare, in particolare, le indicazioni del RUP volte a limitare l’interferenza delle operazioni di consegna e installazione con le normali attività degli uffici e della didattica;

• mettere a disposizione le competenze e le specializzazioni necessarie a garantire tutte le fasi dell’installazione, che devono essere effettuate “a perfetta regola d’arte” da parte di persone di provata esperienza e qualificazione, secondo le caratteristiche e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato, nel contratto, nei Contratti di fornitura e nei rispettivi Allegati;

• eseguire nuovamente tutte le opere che saranno ritenute dal RUP non eseguite in maniera soddisfacente e/o conforme a quanto previsto dal contratto e dallo specifico Contratto di fornitura;

• informare tempestivamente il RUP di ogni circostanza che incida o possa incidere sulla regolare esecuzione delle attività previste per le forniture;

• sostituire il personale addetto alla posa in opera, qualora sia ritenuto inadeguato dal RUP;

• produrre, prima dell’ultimazione di ciascuna fornitura, la manualistica di utilizzo e/o d’uso in lingua italiana, ovvero corredata da puntuale traduzione in italiano, relativa alle attrezzature per le quali siano previste le informazioni d’uso;

• onorare l’impegno relativo alla durata degli approvvigionamenti, assicurando la disponibilità

• dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l’eventuale sostituzione di componenti, per il periodo pari a quello offerto per la garanzia.

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato, sono a carico del Fornitore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. tutte le spese relative alla gara, alla stipulazione e registrazione del contratto;

2. la formazione del cantiere, attrezzato con i necessari impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle fasi di installazione, nonché della pulizia dei locali interessati;

3. l’esecuzione a sue spese presso i propri laboratori, o in mancanza presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove che l’Amministrazione potrà ordinare sui manufatti;

4. l’adozione, nell’esecuzione delle lavorazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette alle stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Fornitore restandone sollevata l’Amministrazione; il Fornitore, pertanto, è obbligato, prima della consegna e del montaggio degli apparati, a redigere il piano operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori ed a consegnarne copia al RUP;

5. l’osservanza da parte del Fornitore, del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente capitolato speciale di appalto;

6. l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi contro gli infortuni sul lavoro, e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell’appalto;

7. l’osservanza di tutte le norme relative all’assunzione della mano d’opera;

8. la manutenzione degli apparati e dei sistemi fino alla scadenza del periodo di garanzia offerto in sede di gara;

9. il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento, allo scarico e al trasporto di tutti gli elementi nei luoghi di deposito, od a piè d’opera, secondo le disposizioni del Direttore

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dell’esecuzione del Contratto, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione. I danni che, per sua negligenza, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo del Fornitore;

10. il consentire l’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dall’Amministrazione, senza che il Fornitore abbia perciò diritto a speciali compensi. Il Fornitore potrà richiedere la redazione di un apposito verbale circa lo stato degli apparati, per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare agli stessi;

11. lo sgombero, ad operazioni ultimate, delle attrezzature e dei materiali residui;

12. la messa a disposizione del Direttore dell’esecuzione del Contratto degli apparecchi, degli strumenti di controllo e della necessaria manodopera per le misure e le verifiche in corso d’opera ed in fase di accertamento della regolare fornitura;

13. il trasporto a rifiuto, presso discariche autorizzate, (compreso l’eventuale onere di discarica), dei materiali di risulta provenienti dagli imballaggi e dalle confezioni a protezione degli apparati.

14. Farà parte integrante della dichiarazione la seguente documentazione (in formato cartaceo ed informatico Microsoft Word o similare compatibile ed Autodesk AutoCAD o similare compatibile):

15. la relazione descrittiva dei sistemi realizzati;

16. documentazione tecnico-illustrativa di tutte le apparecchiature installate, complete di dati e caratteristiche ed istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana;

17. ogni altra documentazione necessaria ad accertare qualsiasi dettaglio degli impianti.

Depliant/catalogo: il Fornitore dovrà redigere, prima della stipula del contratto, un catalogo di semplice lettura contenente le immagini, la descrizione sintetica, le dimensioni e le caratteristiche significative di ogni singolo componente, ciò al fine di facilitare la scelta degli utenti finali. Il Fornitore dovrà consegnare 2 copie cartacee (nei formati ordinari) del depliant/catalogo su carta patinata ed una copia informatica che l’Amministrazione metterà a disposizione pubblica degli utenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODALITA’ RIGUARDANTI L’APPALTO

Art. 8) MODALITA’ PER AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E STIPULA DEI CONTRATTI La fornitura delle cappe aspiranti saranno affidate entro i limiti e le condizioni fissati dal contratto.

L’Amministrazione centrale, in base alle proprie esigenze, affideranno al Fornitore l’esecuzione di tutte le forniture rientranti nel contratto, secondo la procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte.

Preliminarmente il RUP procede alla definizione dell’oggetto della singola fornitura con la consegna della planimetria del luogo in cui dovranno essere collocato le cappe, compilando uno specifico elenco dei prodotti da fornire, con indicazione della loro tipologia e di eventuali opere e servizi accessori, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato previa verifica della compatibilità tecnica della fornitura con gli ambienti di installazione.

Seguirà l’esecuzione della fornitura e dei servizi accessori previsti oggetto di verifica della regolare esecuzione del RUP prodromica al pagamento.

Il Contratto dovrà contenere necessariamente il CIG, l’oggetto della fornitura.

Il Contratti potrà inoltre prevedere:

• indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle prestazioni previste;

• indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;

• modalità di fatturazione, in relazione all’esigenza di conformarle al sistema di gestione finanziaria dell’Amministrazione;

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• precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l’esecuzione delle prestazioni; in particolare potrà essere richiesta l’integrazione e/o la modifica del DUVRI;

• prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali delle strutture (attività di ufficio e didattiche) durante la consegna e l’installazione delle forniture.

Art. 9) SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Il servizio di supporto alla progettazione rientra nell’importo delle singole forniture e deve essere reso dal Fornitore di ciascun lotto in ragione della specifica fornitura oggetto del singolo contratto. Detto servizio si ritiene incluso nei prezzi di fornitura offerti.

Per lo svolgimento del servizio il Fornitore dovrà utilizzare personale adeguatamente qualificato; in particolare dovrà disporre di almeno un laureato tecnico ed esperto della specifica materia, con esperienza professionale documentata di almeno un triennio. Il Fornitore dovrà consegnare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, previo sopralluogo e rilievo geometrico dei locali, i sotto elencati elaborati:

• informazioni tecniche dettagliate sui prodotti offerti;

• lay‐out quotato esecutivo bidimensionale della disposizione degli arredi, sulla base della planimetria fornita dall’Amministrazione, previa verifica della congruità delle quote in progetto;

• elenco valorizzato dei prodotti inseriti nel lay‐out esecutivo.

Art. 10) RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI, RESPONSABILITÀ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC

Il Fornitore appaltatore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche o private o verso terzi che comunque derivassero nelle fasi di montaggio esonerando da ogni responsabilità civile e penale l’Amministrazione appaltante. L’opera di quest’ultima deve ritenersi limitata all’accertamento delle qualità dei materiali e della buona esecuzione dei manufatti e non dei mezzi d’opera per ottenerle, dovendo il Fornitore di sua iniziativa, adottare gli adatti mezzi d’opera e prendere tutte le precauzioni per prevenire gli infortuni ed evitare danni di qualsiasi genere.

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose durante l’esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati all’Amministrazione e/o a terzi.

Il Fornitore ha la piena responsabilità, nei confronti dell’Amministrazione, dei suoi dipendenti e dei terzi, per tutti gli infortuni e/o i danni derivanti da dolo o colpa anche lieve, che fossero causati da manchevolezze e negligenze nell’esecuzione degli adempimenti previsti dai Contratti.

L’accertamento degli eventuali danni subiti dall’Amministrazione ordinanti o da terzi sarà effettuato in contraddittorio con il Fornitore.

A tale scopo l’Amministrazione comunicherà il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire la partecipazione del Fornitore o di un suo delegato.

In caso di assenza del Fornitore, l’Amministrazione ordinante procederà autonomamente all’accertamento dei danni alla presenza di due testimoni.

A seguito dell’accertamento verrà redatto apposito verbale per la constatazione e la quantificazione del danno.

L’Amministrazione a suo insindacabile giudizio, sulla base dell’accertamento effettuato e delle indicazioni del RUP, potrà optare alternativamente per:

a) la reductio in pristinum, ossia il ripristino dei luoghi e dei beni danneggiati, tramite l’esecuzione diretta dei lavori necessari da parte del Fornitore ed a suo totale carico, entro un termine congruo fissato dall’Amministrazione;

b) il risarcimento del danno quantificato.

In caso di mancato adempimento entro il termine di ripristino di cui alla lettera a) del presente articolo, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del relativo Contratto. Il Fornitore sarà comunque

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obbligato al risarcimento del danno in tutti i casi in cui l’Amministrazione ordinante non opti per la reductio in pristinum, o nei casi in cui il ripristino risulti impossibile.

A garanzia del suddetto obbligo, all’atto della stipula del Contratto, il Fornitore dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell’ambito del contratto, e recante i massimali sotto riportati.

La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un’appendice a polizza preesistente, dovrà avere una durata non inferiore a quella del contratto, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste per ciascun lotto, e dovrà esplicitamente prevedere:

a) che l’Amministrazione, la Direzione, gli Amministratori, dipendenti e non, sono considerati terzi ai fini della copertura assicurativa;

b) la seguente clausola di vincolo:

La polizza si intende vincolata a favore dell’Università degli Studi di Perugia; pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

• notificare tempestivamente all’Università, a mezzo PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo della polizza e l’eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo;

• notificare tempestivamente all’Università, a mezzo PEC, tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione;

• non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Università, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall’applicazione dell’Art. 1898 c.c..”.

c) per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT), un massimale unico minimo di Euro 500.000,00 per sinistro e per persona e, tra le altre condizioni, l’estensione a:

• danni a cose in consegna e/o custodia;

• danni a terzi da incendio;

• danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Fornitore od esecutore – che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;

• interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali, didattiche o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

• danni che dovessero derivare, durante le operazioni di installazione, al patrimonio immobiliare e agli organismi edilizi dell’Amministrazione;

• danni ai beni mobili in possesso dell’Amministrazione per effetto di errori, negligenze, inesattezze, imperizie, ecc., durante le operazioni d’installazione;

• danni di qualsiasi altro tipo comunque subiti dall’Amministrazione e/o da terzi in conseguenza della movimentazione, della posa in opera e dell’installazione degli arredi e delle attrezzature.

• per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO), un massimale minimo di Euro 500.000,00 per sinistro e di Euro 500.000,00 per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il Fornitore si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata;

Il Fornitore e la Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti dell’Università, dei propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il personale, dipendente e non. Nel caso in cui il Fornitore di ciascun lotto e il soggetto “esecutore designato” fossero diversi, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella polizza o appendice.

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L’Amministrazione si riserva di vagliare la polizza o appendice di cui al presente Articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. La mancata consegna della polizza o appendice da parte del Fornitore, o il mancato adeguamento se richiesto dall’Amministrazione, comporta la risoluzione del contratto.

Art. 11) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti, prima della stipula del contratto il Fornitore dovrà costituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, una cauzione definitiva, a favore dell’Amministrazione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) l’operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;

c) la rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.

Nel caso il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un Consorzio ordinario, un’aggregazione di rete o GEIE, la cauzione deve essere unica e garantire tutte le imprese raggruppate, consorziate o aggregate, indicandole nominativamente. Nella cauzione dovranno essere indicati quali beneficiari o soggetti garantiti l’Amministrazione (l’Università degli Studi di Perugia).

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Il garante sarà completamente liberato dalla garanzia prestata all’atto dell’emissione del certificato di verifica di conformità/ regolare esecuzione e previo assenso in forma scritta dal RUP.

ART. 12) GARANZIA

La garanzia deve essere di durata non inferiore due anni, salvo il maggior periodo offerto dal Fornitore ed accettato in sede di gara, a far tempo dalla data di ciascun certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione della fornitura. L’emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione non esonera il Fornitore dal rispondere per eventuali difetti, non emersi nel periodo precedente alla data del predetto certificato, che dovranno essere prontamente eliminati; in mancanza l’Amministrazione potrà provvedervi direttamente con oneri a carico del Fornitore che saranno detratti direttamente dalla rata di saldo e/o dalle cauzioni prestate. Durante il periodo di garanzia, l’onere della manutenzione, delle cappe aspiranti, degli impianti e sistemi realizzati è a carico del Fornitore, che è tenuto a porre rimedi senza ritardi, ed a proprie spese, ad ogni difetto o inconveniente che pregiudica il corretto funzionamento delle forniture.

(12)

La garanzia dovrà coprire qualunque intervento riguardante le forniture realizzate. Sono esclusi dalla garanzia solo ed esclusivamente le riparazioni di guasti derivanti da deterioramenti o danni procurati dall’esercizio degli arredi e delle apparecchiature in condizioni di lavoro al di fuori delle specifiche dei costruttori delle singole parti.

Dalla data del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione e per tutto il periodo di garanzia, il Fornitore assume l’obbligo di:

- intervenire entro 8 ore dalla richiesta inoltrata a mezzo PEC o chiamata telefonica effettuando la riparazione delle apparecchiature, la sostituzione delle stesse, o comunque ripristinando la piena funzionalità ed operatività dei sistemi e/o apparecchiature;

- intervenire entro 8 ore dalla richiesta inoltrata a mezzo PEC o chiamata telefonica risolvendo qualsiasi problema di natura sistemistica e/o software; tale servizio può essere svolto anche in remoto, con oneri a carico del Fornitore;

- garantire la presenza di uno specialista in loco nel caso di anomalie persistenti;

- eseguire un intervento di manutenzione programmata con cadenza semestrale al fine di verificare la corretta funzionalità di tutti i sistemi e/o apparecchiature, rilasciando un apposito attestato di verifica.

Durante il periodo di garanzia l’Amministrazione assume l’obbligo di informare tempestivamente il Fornitore delle disfunzioni e/o anomalie che si siano verificate, indicandone le specifiche caratteristiche.

Nel caso in cui durante il periodo di garanzia, vizi di materiali o deficienze di esecuzione determinino l’indisponibilità degli arredi, delle attrezzature, degli impianti, o di loro parti, per periodi superiori a dieci giorni, la garanzia sarà prolungata per un tempo corrispondente a detto periodo. Qualora il Fornitore ritardi nell’eseguire gli interventi, l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione delle penali di cui al presente capitolato ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, ha la facoltà di far eseguire a terzi gli stessi, addebitando al Fornitore le spese sostenute.

CAPO III

MISURAZIONI E VALUTAZIONE DELLE FORNITURE - VERIFICHE E PROVE Art. 13) NORME PER LA VALUTAZIONE DEGLI ARREDI

Tutti gli arredi tecnici saranno compensati applicando alle relative quantità il corrispondente prezzo risultante dall’offerta del Fornitore.

Art. 14) VARIAZIONI MIGLIORATIVE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Nell’esecuzione dei Contratti di fornitura nessuna variazione può essere attuata ad iniziativa esclusiva del Fornitore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RUP, comporta l’obbligo del Fornitore di rieseguire a sue spese le forniture e i servizi accessori. Il Fornitore può tuttavia proporre al RUP eventuali migliorie di sua esclusiva ideazione, purché a parità di costo.

Il Fornitore si impegna inoltre ad informare il RUP in merito all’eventuale evoluzione tecnologica degli arredi o componenti o attrezzature connesse rientranti nel contratto e alle conseguenti possibili migliorie che potrebbero essere apportate alle forniture.

In particolare, possono essere proposte variazioni dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti delle forniture, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative previste e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione del Contratto e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

L’idoneità delle proposte deve essere dimostrata attraverso specifiche di valutazione tecnico‐economica.

La proposta è presentata al RUP che comunica al Fornitore le proprie motivate determinazioni e, in caso di esito positivo, procede ad autorizzare la variazione.

(13)

Il Fornitore ha inoltre l’obbligo di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale, disposte dal RUP, purché non comportino maggiori oneri e non mutino la natura delle attività previste.

Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di aumentare o di diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in osservanza dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, senza che la società affidataria di ciascun lotto possa opporre eccezioni di sorta.

Di conseguenza l’importo della fornitura potrà variare tanto in più quanto in meno sia per l’esecuzione di alcune forniture non previste, previo l’iter autorizzatorio di seguito riportato, sia per l’aggiunta o la soppressione di altre previste, senza che la ditta aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e di indennizzi di qualsiasi natura e chiedere prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara.

Art. 15) FUORI PRODUZIONE

Il Fornitore potrà essere esentato dal somministrare un arredo o un componente di arredo offerto per il contratto solo ed esclusivamente in caso di “fuori produzione”, che dovrà essere comunicato al RUP unitamente alla seguente documentazione:

- formale dichiarazione di “fuori produzione”, sottoscritta dal legale rappresentante del produttore;

- dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’Art. 47 del D.P.R. n.

445/2000 e ss. mm. e ii..

Il RUP potrà procedere alla verifica della suddetta documentazione e, in caso di esito negativo (es.:

dichiarazioni irregolari o non veritiere), risolvere del contratto.

Il Fornitore dovrà proporre al RUP un arredo o componente alternativo a quello dichiarato “fuori produzione”, che possieda le stesse o superiori caratteristiche funzionali, alle medesime condizioni, anche di prezzo, offerte in sede di gara per quello sostituito.

La verifica delle caratteristiche degli arredi o componenti proposti in sostituzione, nonché l’accettazione degli stessi è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione.

Art. 16) CARATTERISTICHE AMBIENTALI

I prodotti forniti dovranno rispettare le caratteristiche ambientali (CAM) offerte e valutate in sede di gara per delle forniture. Nel caso sia accertata la non conformità alle caratteristiche offerte, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del relativo Contratto.

Art. 17) VERIFICHE, PROVE IN CORSO D’OPERA E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE FORNITURA

L’accertamento della conformità o regolarità di esecuzione nonché la rispondenza degli elementi forniti e quanto richiesto dal presente Capitolato e dal Disciplinare Tecnico come integrato dalle migliorie offerte dall’aggiudicatario, sarà esplicitamente dichiarata in un documento sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore e dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in sede di verifica della regolare esecuzione.

Qualora l’accertamento della regolare fornitura non risultasse positivo per una o più elementi, il Fornitore sarà tenuto a sua cura e spese, a rimuovere gli elementi giudicati inidonei e ad approntare e consegnare nuovi elementi in sostituzione, entro il termine stabilito dall’Amministrazione.

Al termine delle suindicate verifiche sarà emesso dal Direttore dell’esecuzione del Contratto il certificato di verifica di conformità attestante la regolare esecuzione della singola fornitura. A seguito di detto certificato sarà corrisposto il 100% dell’importo dovuto per la singola fornitura.

In particolare, l’accertamento sarà effettuato dal RUP e documentato da apposito attestato di regolare esecuzione, per i Contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero da certificato di verifica di conformità, per i Contratti di importo pari o superiore a tale soglia.

(14)

Nei casi di forniture di particolare complessità sotto il profilo tecnologico, ove ritenuto necessario dal RUP, l’incarico per la verifica di conformità sarà affidato ad un soggetto o ad una commissione in possesso della necessaria competenza.

Qualora la fornitura effettuata non risulti corrispondente, anche in parte, ai requisiti e alle condizioni contrattuali, il RUP potrà a suo insindacabile giudizio:

a) chiedere l’eliminazione, senza alcun ulteriore compenso ed entro un congruo periodo di tempo, delle imperfezioni e dei difetti riscontrati;

b) rifiutare la merce, in tutto o in parte, chiedendone la sostituzione, senza alcun ulteriore compenso ed entro un congruo periodo di tempo.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) sarà comunque applicata una penale pari al 3% dell’importo relativo ai prodotti difettosi o rifiutati.

Inoltre, qualora il Fornitore non ottemperi all’eliminazione dei difetti o alla sostituzione dei prodotti entro il termine fissato dal RUP, l’Amministrazione potrà dichiarare il Contratto di fornitura risolto per inadempimento.

L’accertamento della regolarità della fornitura non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

Il Fornitore provvede a consegnare la copia digitale degli attestati di regolare esecuzione e/o dei certificati di verifica di conformità al RUP per il controllo dei Contratti eseguiti.

CAPO IV LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA

Art. 18) FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

La liquidazione del corrispettivo verrà con pagamento al 50% dell’importo contrattuale alla consegna degli arredi a piè d’opera e il restante 50% all’emissione del certificato di collaudo.e il restante 50% all’emissione del certificato di collaudo.

Si evidenzia che, prima dell’emissione della fattura relativa dell’importo degli arredi ed apparati effettivamente forniti, il Fornitore dovrà presentare i seguenti documenti:

- l’elenco delle attrezzature e degli arredi forniti, con il codice dei singoli prodotti e gli importi unitari, nonché gli eventuali documenti di trasporto, firmati e datati dal RUP;

- schede tecniche dei materiali;

- le dichiarazioni di conformità in merito alle opere impiantistiche realizzate nell’ambito della fornitura;

- il certificato di conformità della fornitura attestante la regolare esecuzione in congruenza a quanto stabilito dal contratto ed i suoi allegati.

Le fatture dovranno essere successive alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.

In caso di assenza o incompletezza della suindicata documentazione il Fornitore non potrà procedere all’emissione della fattura.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l’aggiudicatario:

a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato nel singolo contratto di fornitura (o ordinativo di fornitura) ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni (accertamento effettuato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dal Responsabile Unico del Procedimento); al fine di accelerare il predetto

(15)

accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al predetto Direttore dell’Esecuzione del Contratto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell’Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all’espletamento dei consequenziali adempimenti;

c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all’Università, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 della Legge n.136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile;

l’Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all’impresa il risarcimento del danno ulteriore.

I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

ART. 19) TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA - PENALE PER RITARDO Il tempo utile è pari a 180 giorni naturali e consecutivi dalla firma del contratto dalla data di stipula del medesimo contratto.

Nei laboratori oggetto della fornitura sono in corso lavori di manutenzione straordinaria, si procederà pertanto alla consegna delle forniture in più fase nelle varie sedi dei laboratori con apposito verbale di consegna per ogni Dipartimento.

Per i ritardi nell’esecuzione delle attività inerenti l’esecuzione dei Contratti saranno applicate nei confronti del Fornitore le penali di seguito indicate.

In caso di ritardata consegna degli arredi e delle attrezzature, rispetto al termine fissato nel Contratto, l’Amministrazione Centrale ordinante applicherà una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale.

Il Fornitore è soggetto all’applicazione delle penali ogni qualvolta non ottemperi o ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al precedente articolo “GARANZIA” del presente capitolato. La penale, pari a euro 150,00 (euro centocinquanta/00), sarà calcolata per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore e sarà applicata a decorrere dalla scadenza del termine delle 24 ore dalla richiesta di intervento tecnico, fino al giorno in cui il Fornitore non provveda ad eliminare l’inadempienza o ad eseguire la visita di verifica. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sarà inoltre applicata la penale in misura fissa di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti per comunicazioni, informative e produzione di documenti dovute al RUP nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio delle forniture e dei servizi accessori (es.: comunicazione data prevista di consegna e posa in opera delle forniture; questionario di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi).

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta degli inadempimenti al Fornitore da parte del RUP.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentate dal Fornitore. Nel caso in cui l’importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 10% dell’importo del Contratto di fornitura, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto stesso.

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Il RUP avrà cura di monitorare globalmente l’andamento delle infrazioni commesse dal Fornitore e delle relative penalità applicate. La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione che, per ritardo o inadempienza, ha dato luogo alle sanzioni.

ART. 20) REFERENTE DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA La Società aggiudicataria dovrà, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione o, nel più breve tempo indicato dall’Amministrazione, fornire il nominativo del referente dell’appalto (definito Coordinatore), che sottoscriverà insieme al Responsabile Unico del Procedimento il verbale di avvio dell’esecuzione.

La consegna dovrà avvenire nei luoghi indicati nel Contratto

Le bolle di consegna delle attrezzature, debitamente datate e numerate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno riportare, oltre alla descrizione del prodotto e la relativa quantità, gli estremi del contratto, nonché la data di ciascun ordine.

La Società effettuerà la consegna a proprio rischio e si farà carico delle spese eventualmente sostenute per la stessa.

Eventuali variazioni in essere, ove vi fossero, verranno, tempestivamente, comunicate dal RUP.

Art. 21) OBBLIGO DELLA DENUNCIA DELLA PERSONA INCARICATA A RISCUOTERE E’ fatto obbligo al Fornitore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante, l’avvenuta decadenza o cessazione a qualsiasi titolo della persona incaricata a riscuotere. Resta inteso che, in difetto di tale notizia, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona decaduta o cessata a qualsiasi titolo.

Art. 22) DOMICILIO LEGALE

L’appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale potrà notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell’Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

Art. 23) RECESSO

Trova applicazione l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 24) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente e nel presente Capitolato, l’Università potrà procedere alla risoluzione del contrtto ex articolo 1456 del Codice Civile – clausola risolutiva espressa – anche nei seguenti casi:

• in caso di mancata consegna della fornitura per causa non imputabile all’Amministrazione;

• in caso di reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nel presente capitolato;

• reiterate e gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo all’appaltatore;

• in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli alti strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;

• in caso di contravvenzione al divieto di cessione del contratto di cui al presente capitolato;

• in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici e di Ateneo;

• nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità di cui ai precedenti articoli;

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• concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico del Fornitore;

• frode o grave negligenza da parte del Fornitore in relazione agli obblighi stabiliti dal contratto e dai singoli Contratti di fornitura;

• nel caso in cui, durante la vigenza dal contratto, vengano a mancare le condizioni richieste nell’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;

• manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle forniture;

• grave inadempienza da parte del Fornitore alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti;

• fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche ambientali offerte in sede di gara per la fornitura;

• raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);

• inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo all’esecuzione delle forniture;

• subappalto abusivo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti nel contratto o ritenute rilevanti per la specificità delle forniture relative ai singoli Contratti, saranno contestate al Fornitore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale il Fornitore deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto..

Contestualmente alla risoluzione del contratto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia del contratto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, e al recupero delle spese sostenute, rivalendosi su eventuali crediti del Fornitore, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti .

Inoltre l’Amministrazione potranno procedere:

• all’eventuale affidamento dell’esecuzione totale o parziale della singola fornitura ad altro soggetto;

• al recupero delle spese sostenute, rivalendosi su eventuali crediti del Fornitore, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 25) DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE PREZZI –

I prezzi riportati nell’offerta si intendono formulati dal Fornitore in base a calcoli di propria convenienza, senza restrizione alcuna, a tutto suo rischio ed accettati dalla medesima. Essi sono remunerativi di ogni spesa generale e particolare, nessuna esclusa, e comprensivi di tutti gli oneri per dare la fornitura completa in opera (imballo, carico, trasporto, scarico, sollevamento, messa in opera ed imposte, montaggio ed installazione al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, esclusa l’I.V.A.).

In particolare, per le forniture che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive del personale addetto, causate anche dalla necessità di non interferire con le normali attività universitarie (didattiche e di lavoro), non verrà corrisposto alcun compenso maggiorativo, rimanendo ogni onere a carico del Fornitore.

I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto

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ART. 26) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto sono effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al quale competono altresì tutti i compiti demandatigli dal vigente quadro normativo, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Le attività di Coordinamento, Direzione e di Controllo tecnico-contabile dell'Esecuzione del Contratto, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte dell’impresa affidataria sono effettuate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (RUP) al quale compete, altresì, l’espletamento di tutti i compiti demandatigli dalle Linee guida dell’ANAC previste dall’art. 111 del D. Lgs. 50/2016; il relativo nominativo ed i recapiti dello stesso saranno indicati nel contratto.

ART. 27) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società aggiudicataria, assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

La Società, si impegna, altresì, a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla società, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l’incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 11 e salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 28) BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di particolari soluzioni tecniche che, , violino diritti di brevetto o di autore e, in genere, di privativa industriale. L’Amministrazione resteranno sollevati da qualsiasi responsabilità nel caso di eventuali pretese avanzate da terzi in relazione ai diritti di brevetto o privativa. Nei casi di violazioni accertate da parte del Fornitore ai diritti di cui sopra o nell’ipotesi di azioni giudiziarie promosse per le medesime violazioni, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale danno subito.

ART. 29) DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA RELATIVA AL SUBAPPALTO Il subappalto è consentito nei limiti di legge. In caso di subappalto l’affidatario resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

(19)

Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

• che il Fornitore, in sede di offerta per il contratto, abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto per l’esecuzione delle forniture e/o dei servizi accessori, indicando inoltre la tipologia delle prestazioni che intende subappaltare;

• che il Fornitore trasmetta al RUP, almeno 20 giorni prima dell’inizio delle attività connesse con le singole forniture, il nome dei contraenti subappaltatori, l’importo e l’oggetto dei subappalti, la copia dei contratti di subappalto e la documentazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei corrispondenti requisiti di idoneità e qualificazione previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara per il contratto;

• che nei contratti di subappalto stipulati dal Fornitore sia inserita una clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3 co. 9 della Legge 136/2010 e ss.

mm. e ii.;

• che nei contratti di subappalto stipulati dal Fornitore sia inserita una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;

• che non sussista nei confronti dei subappaltatori alcuno dei divieti previsti dall’Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss. mm. e ii..

• che i subappaltatori siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri in capo al Fornitore, che resterà l’unico e diretto responsabile nei confronti dell’Amministrazione della corretta esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, nonché del rispetto delle norme di legge e delle obbligazioni contrattuali stabilite dal contratto.

Il RUP liquiderà i corrispettivi per le forniture direttamente ed esclusivamente al Fornitore. A tal fine il Fornitore dovrà trasmettere al RUP copia delle fatture quietanzate che documentano i pagamenti già effettuati ai subappaltatori, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento, pena la sospensione dei corrispettivi dovuti per le forniture.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi prescritti nel presente articolo, l’Università, ferma restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo determineranno la risoluzione del contratto.

ART. 30) RAPPORTI CONTRATTUALI

Salvo diverse disposizioni, l’Amministrazione Universitaria, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche per l’esecuzione del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento. Il nominativo del RUP sarà riportato nel medesimo contratto o nel verbale di avvio dell’esecuzione anticipata della prestazione.

Il RUP avrà il compito di predisporre, in accordo con la Società il verbale di inizio delle attività, dovrà controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto o nel citato verbale e nei documenti ivi richiamati, dovrà controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Amministrazione ed il RUP, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.

La società dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

A tal fine, la società, si impegna a designare, per iscritto, a suo totale carico ed onere, il Coordinatore che provvederà, per conto della stessa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del Responsabile Unico del Procedimento.

(20)

ART. 31) SICUREZZA NELL’ESECUZIONE

In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii., a seguito dell’aggiudicazione del contratto , l’Affidatario dovrà prendere contatti con il RUP, per valutare se ci siano rischi derivanti da interferenze e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall’Amministrazione. In generale l’Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall’Amministrazione.

L’appaltatore garantisce, inoltre, che il personale, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attività, nonché un’adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.

L’Appaltatore garantisce, pertanto, che il personale che esegue le prestazioni venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all’interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dagli artt. 108 del D.lgs.

50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 32) ELEZIONE DEL DOMICILIO

La Società aggiudicataria s’impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Università invia, notifica, comunica qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il contratto con espresso esonero dell’Università da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti non imputabili all’Università.

ART. 33) TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si fa integrale rinvio al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – cd. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (RGPD) – in vigore dal 25 maggio 2018.

ART 34) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’affidatario di ciascun lotto.

ART 35) FORO COMPETENTE

In caso di controversie la competenza esclusiva è del Foro di Perugia CAPO V PARTE TECNICA

Art. 36) Disciplina forniture

Le prescrizioni tecniche che seguono costituiscono il livello minimo richiesto. Le Ditte potranno presentare soluzioni migliorative in termini di qualità e prestazioni superiori rispetto allo standard minimo richiesto.

E’ comunque fatto obbligo alle Ditte partecipanti, alla stipula del contratto, di verificare mediante specifici sopralluoghi dello stato dei luoghi;

dei passaggi dall’esterno del fabbricato fino al suo interno (corridoi, scale, eventuali montacarichi e/o ascensori e/o tiro al piano etc.);

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LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

Le principali normative di riferimento da tenere presente nella redazione dell’offerta ove applicabili sono le seguenti:

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Marcatura CE per tutti i prodotti per i quali è prevista

Legge n.186 del 01/03/68 D.M. 37/08

DPR n. 151 del 01/08/2011 D.Lgs n. 101 del 12/08/2020

UNI 8457/87 e 8457/A1/96: reazione al fuoco dei materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia;

UNI 9174/87 e 9174/41/96: reazione al fuoco dei materiali sottoposti alla azione delle fiamme di innesto in presenza di calore radiante;

UNI 8456/87: reazione al fuoco dei materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce;

UNI 9177/87: classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili;

Norme CEI EN 60079-14 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – parte 14 : impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)

Norme CEI EN 60079-10 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – parte 10 : classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione

Norme CEI 31-35 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas; guida alla classificazione dei luoghi pericolosi

Norme CEI Norme UNI Norme UNI-CIG

Norma EN 16121 Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità.

Norma EN 16122 Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità

Norma Tecnica UNI EN 14175 parte 1, 2, 3, 4, 6, 7 Specifica tecnica UNI/TS 11710

PRESCRIZIONI GENERALI, DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI DEGLI CAPPE PROPOSTE

Le apparecchiature in generale dovranno essere pienamente rispondenti alle normative tecniche vigenti nonché a quelle in materia di sicurezza.

Le specifiche tecniche e funzionali descritte nel presente Disciplinare Tecnico sono ritenute dall’Ente appaltante come caratteristiche minime dei prodotti da fornire a cura delle Ditte partecipanti che, in funzione delle Leggi, Norme e Regolamenti sopra descritti, unitamente alla propria esperienza, potranno proporre soluzioni tecniche equivalenti e migliorative che potranno essere oggetto di punteggio tecnico specifico. In particolare, saranno considerati requisiti migliorativi tecnico-funzionali tutti gli elementi con caratteristiche prestazionali superiori a quelle stabilite dall’Ente appaltante, con riferimento anche a quegli elementi che migliorano la sicurezza d’uso delle attrezzature e la loro funzionalità.

In sede di gara, le ditte partecipanti dovranno presentare tutta la documentazione tecnica attestante le caratteristiche specifiche richieste, con fotografie e disegni quotati delle attrezzature offerte nonchè le caratteristiche dei materiali impiegati nella fornitura. Dovranno essere espressamente fornite, inoltre:

- le attestazioni di conformità alle normative di riferimento;

Riferimenti

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