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Dottor Franco ROBERTI, Procuratore Nazionale Antimafia

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Academic year: 2022

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Dottor Franco ROBERTI, Procuratore Nazionale Antimafia – Ringrazio innanzitutto il Presidente del CSM per avermi invitato, ringrazio il Procuratore Generale per avermi dato l’assist per iniziare il mio intervento condividendo, e la cosa mi conforta molto, le proposte di modifica in sede di conversione del decreto in legge che la Procura Nazionale Antimafia ha formulato e consegnato anche ieri in occasione del mio intervento. Chiedo scusa a chi sentirà nuovamente le cose che ho detto ieri, cercherò anche di dire qualche altra cosa. Raccogliendo l'invito del Presidente Morosini sul piano innanzitutto del diritto sostanziale credo che le nuove figure di reato siano ampiamente condivisibili, forse salve le due nuove previsioni contravvenzionali - mi riferisco al 678 bis e al 679 bis, detenzione abusiva di precursori di esplosivi e omissione in materia di precursori di esplosivi - che francamente a me sembra che siano condotte piuttosto gravi, anzi molto gravi se finalizzate alle attività terroristiche che lasciamo però assistite da sanzioni contravvenzionali senza possibilità di esperire attività di indagine incisiva come sarebbe stato se fossero stati previsti come delitti. Quindi questo è l'unico rilievo che mi sento di fare sul piano penale sostanziale. Mentre ampiamente condivisibili sono le misure di prevenzione in materia di terrorismo, le nuove misure di prevenzione e pure condivisibili sono le nuove estese, più ampie, più forti garanzie funzionali e di tutela prestate dal decreto-legge in oggetto per gli appartenenti alle agenzie di informazioni e sicurezza.

Il mio ufficio si è impegnato per quanto riguarda la individuazione dei delitti con finalità di terrorismo a una sorta di catalogazione che manca nel codice di procedura penale a differenza dei delitti di mafia di cui all'articolo 51, comma 3 bis. Come sapete tutti il 51, comma 3 quater, si limita a dire che è competente la Procura distrettuale per i delitti con finalità di terrorismo, ma non dice quali sono questi delitti, né grande conforto e grande apporto definitorio viene apportato dall'articolo 270 sexies, condotte con finalità di terrorismo, che certo dà un'ampia definizione, perfino secondo taluni autori troppo ampia delle condotte con finalità di terrorismo, ricomprende a mio modesto avviso anche le condotte di eversione che sono cosa concettualmente distinta dalle condotte di terrorismo e quindi ci consente, volendo, di ampliare il catalogo dei reati di competenza distrettuale e quindi di competenza della Direzione Nazionale Antimafia anche con riferimento ai reati di eversione, ma è un catalogo aperto sul quale poi eserciteremo la nostra riflessione e attenderemo anche indicazioni dalla giurisprudenza.

Detto ciò vengo a quelli che sono gli aspetti secondo me, secondo il mio ufficio, più critici del decreto-legge in esame, e lo faccio con spirito estremamente collaborativo, propositivo, abbiamo offerto la nostra relazione che abbiamo posto all'esame del Consiglio, in effetti sono proposte di articolato integrativo, modificativo, sostitutivo dell'articolato del decreto-legge, quindi diamo spunti che, volendo, possono essere immediatamente raccolti in sede di conversione. Lo stesso documento

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l'ho consegnato la settimana scorsa nel corso della mia audizione alla Commissione giustizia della Camera.

Dunque doppio binario, non c'è dubbio, le attività di intelligence e le attività investigative sono, lo ha detto prima con estrema chiarezza il Presidente Legnini, ugualmente importanti.

Fondamentale nella materia del terrorismo è la attività di intelligence. Su questo punto penso che siamo tutti d'accordo, come siamo tutti d'accordo nel ritenere che fra attività di intelligence e attività investigativa debba esserci una netta separazione. A mio avviso, lo dirò fra pochissimo, netta separazione non significa incomunicabilità, netta separazione in questa materia in cui siamo tutti chiamati a mettere in campo le nostre migliori risorse ed energie per contrastare la sfida, la minaccia che abbiamo davanti se riteniamo che tale sia effettivamente, e non credo che vi sia dubbio su questo punto, allora in questo campo in cui siamo tutti chiamati a dare il meglio di noi stessi credo che netta separazione dei ruoli non significa e non debba significare assoluta incomunicabilità.

Ricordava ancora il Presidente Legnini le indagini, richiamando la bella relazione di Armando Spataro ieri, le indagini che abbiamo fatto negli anni passati prima nei confronti del terrorismo interno negli anni di piombo e poi del terrorismo islamico, in particolare dopo l'11 settembre del 2001, e si ricordava anche l'autocoordinamento ma direi anche il coordinamento spontaneo tra le Procure distrettuali. Ma direi anche, l’ho detto ieri e mi piace ripeterlo oggi, anche i risultati che questa attività di autocoordinamento ha prodotto, risultati in termini di processi, di condanne, con l'applicazione del reato di cui all'articolo 270 bis abbiamo maturato esperienza investigativa e giudiziaria sul 270 bis, abbiamo promosso, e mi fa piacere ricordare che proprio da Napoli, su ricorso di Napoli - all'epoca io ero coordinatore della sezione antiterrorismo - la Corte di Cassazione è intervenuta nella definizione di fatto notorio in materia di terrorismo, che ci ha consentito poi di attivare i processi sulla base del fatto notorio. All'epoca si parlava del GSPC algerino, del (GITMA) marocchino, tutte formazioni terroristiche che abbiamo contrastato sul piano giudiziario assicurando molti responsabili alla giusta condanna per il 270 bis che, ricordo ancora, è l'unica forma di reato associativo che prevede, perché si costituisca, la necessaria presenza di sole due persone, le altre forme associative prevedono almeno tre soggetti, il 270 bis prevede due persone, il che conferma che già all'epoca era presente al legislatore la struttura molecolare del terrorismo che oggi si attribuisce all’IS ma che a mio avviso già poteva ben attribuirsi alle formazioni terroristiche che operavano e che abbiamo contrastato nei primi anni 2000. Quindi abbiamo esperienza, abbiamo conoscenza e know-how, ci manca, ci tornerò fra breve, la conoscenza a livello di raccolta informatica e di elaborazione informatica di questi dati, contiamo anche in questo caso sul diligente lavoro che ha fatto Armando Spataro di raccolta dei dati giudiziari degli ultimi 15 anni di contrasto

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al terrorismo internazionale per potere cominciare ad avviare la costituzione della banca dati, ma ci tornerò quando parlerò tra pochi minuti della banca dati.

Il coordinamento giudiziario si è fondato sul rapporto stretto attuativo del disposto costituzionale dell'articolo 109 tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, e in particolare organismi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria. Abbiamo svolto le indagini e fatto i processi grazie a questa straordinaria sinergia che si è creata tra le autorità giudiziarie competenti e i servizi centralizzati di polizia giudiziaria, e vengo all'aspetto che più mi sta a cuore del decreto- legge, la modifica dell'articolo 371 bis. Potrei dire con riferimento ai poteri che sono stati attribuiti al Procuratore Nazionale Antimafia che francamente, scusatemi, la montagna ha partorito il topolino, ma è un topolino pericoloso perché è un topolino che formalmente attribuisce al Procuratore Antimafia e Antiterrorismo la competenza per il coordinamento centralizzato senza dargli gli strumenti indispensabili per esercitare questa competenza, quindi attribuzione di responsabilità senza strumenti. Il 371 bis, comma primo, come modificato dal decreto-legge, elide la possibilità che il Procuratore Nazionale disponga dei servizi centralizzati di polizia giudiziaria, attenzione, di polizia giudiziaria, cioè quello che è il fondamento indispensabile per l'esercizio dei poteri di coordinamento e di impulso. Viene tassativamente escluso che il Procuratore Antimafia e Antiterrorismo possa disporre dei servizi centralizzati e che possa emanare direttive ai fini del loro impiego investigativo. La cosa assurda è che nell'ansia di limitare il più possibile fino all'inverosimile i poteri del Procuratore Nazionale evidentemente per non far preoccupare qualcuno che teme una eccessiva ingerenza dell'autorità giudiziaria nella attività investigativa, ma qui, ripeto, dobbiamo trovare un punto di equilibrio, nessuno deve essere geloso delle proprie prerogative.

Bene, nell'ansia di delimitare il più possibile è stata tagliata anche la disponibilità del Procuratore Nazionale di disporre degli stessi servizi centralizzati per le misure di prevenzione, per il coordinamento delle misure di prevenzione. Infatti l'intervento si limita al 51, comma 3 bis, e non pure alla competenza per le misure di prevenzione che pure era stata attribuita al Procuratore Antimafia con il decreto-legge del 2008. Questo mi sembra un intervento assolutamente indispensabile, ripristinare questa disponibilità. Ma è altrettanto indispensabile ripristinare e affermare la disponibilità dei servizi di polizia giudiziaria anche con riferimento alle indagini di terrorismo, tanto più che il secondo comma dell'articolo 371 bis conferma che le attività di impulso del Procuratore Nazionale Antimafia sono finalizzate a rendere effettivo il coordinamento, e questa norma non è stata toccata. Ebbene, se il Procuratore Nazionale non ha la disponibilità dei servizi centralizzati di polizia giudiziaria da chi mai raccoglierà le informazioni necessarie per elaborare gli atti di impulso nei confronti delle Procure distrettuali? E come si articolerà questo coordinamento?

Il coordinamento è effettivo attraverso l'attività di impulso, ma l'attività di impulso nasce dalla

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conoscenza e dalla elaborazione che il sistema di banca dati della DNA è in grado di eseguire e di offrire come prodotto finito alle attività investigative delle Procure distrettuali, quindi non rimane praticamente nulla.

Ma vi è di più - Presidente, io chiedo scusa se prendo qualche minuto in più ma sarò molto breve - ma vi è di più, l'avere mantenuto in capo al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma la competenza ad autorizzare le attività di intercettazione preventiva e l'avere esteso questa competenza in capo allo stesso Procuratore Generale per autorizzare i colloqui investigativi è una scelta legislativa che io non mi permetto di criticare. Quello che critico è avere escluso il Procuratore Antimafia, cioè il soggetto coordinatore centrale delle attività di indagine, dalla conoscenza quantomeno della esistenza di queste attività preventive autorizzate dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma. La norma non prevede che per esempio il Procuratore Antimafia venga messo a conoscenza a cose fatte dell'esito di queste attività. È possibile mai? È possibile che per esempio - ieri so che l'esempio è stato fatto da Giovanni Russo quando io ero già andato via ma lo ripeto - che mentre il Procuratore Nazionale doverosamente esercitando le sue funzioni di coordinamento fra indagini collegate riunisce più Procuratori distrettuali per stabilire quando si procede nei confronti di certi soggetti, magari dopo avere promosso un atto di impulso come per esempio mi accingo a promuovere in una fattispecie che vede perfettamente incrociarsi, partendo dalle indagini di Catania tra l'altro, le attività di traffico di migranti e le attività terroristiche verso la Somalia, bene, se io riunisco i Procuratori distrettuali di Catania, di Roma, di Bologna, di Reggio Calabria per coordinarci per fare bene queste indagini, per renderle effettivamente efficaci, io non debbo sapere che nel frattempo magari il Procuratore Generale di Roma ha autorizzato sugli stessi soggetti le intercettazioni preventive, magari ha autorizzato colloqui investigativi, magari gli esiti di questi colloqui investigativi sono stati elaborati legittimamente, per carità, dai servizi di informazione e sono stati messi a parte di questi esiti magari altri soggetti investigativi stranieri trattandosi di criminalità transnazionale, e il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di tutto ciò non sa niente? Vi sembra possibile? Io credo che se il pubblico ministero, come prevede l'articolo 330 del codice di procedura penale, può ricercare di iniziativa la notizia di reato, signor Presidente Legnini molti anni fa si mise in discussione questo principio, sempre all'insegna del solito principio della separatezza si mise in discussione, ma il principio è rimasto, così come è rimasto per fortuna il principio di cui all'articolo 371 bis, terzo comma, lettera c), per cui il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo deve raccogliere ed elaborare dati, notizie e informazioni attinenti alla criminalità organizzata, quindi sia quella mafiosa che quella terroristica. Allora fino a quando ci saranno questi principi che anticipano l'intervento dell'autorità giudiziaria a prima del momento di ricezione della notitia criminis da parte del

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Procuratore competente, io credo che un momento di contatto tra l'autorità giudiziaria, le investigazioni e i servizi di informazione e sicurezza, intelligence, ci debba essere perché se non ci fosse si crea il rischio di realizzare anziché coordinamento scoordinamento investigativo, sovrapposizioni, accavallamenti e contrasti. Io credo che sia nostro dovere trovare questo punto di equilibrio e il punto potrebbe essere anche, senza escludere la competenza autorizzatoria del Procuratore Generale della Corte d’appello di Roma, un momento di conoscenza del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Doppie intercettazioni, vedo davanti a me il Generale Esposito che saluto con stima e con simpatia, e sa proprio lui, il Generale Esposito, che ci fu un accavallamento di doppie intercettazioni fra le sue preventive e quelle della Procura distrettuale di Milano e anche di Catania. Ovviamente io dovevo avvertire le Procure distrettuali competenti, non potevo rivolgermi al Generale Esposito.

Che cosa feci? Di fatto lo chiamai, gli telefonai e gli dissi “Guarda, c'è questa situazione, vedi che devi fare”. Così andò, ma non può andare così, ci vuole un momento di contatto istituzionale trasparente.

Potenzialità della banca dati, la banca dati della DNA è, credo, dal punto di vista giudiziario investigativo la più ricca e articolata banca dati del mondo. Non è un archivio, non è una cassettiera, il sistema SIDDA-SIDNA è un sistema di elaborazione e di analisi dei dati, noi immettiamo i dati che vengono a loro volta immessi dalle Procure distrettuali ogni giorno, non sempre in misura uniforme, ci sono le Procure più diligenti e quelle meno diligenti, comunque tutte immettono, abbiamo una banca dati formidabile, ma è formidabile non solo per la massa di informazioni che contiene, ma per la sua capacità di elaborare queste informazioni, di incrociare i dati e di generare nuova conoscenza attraverso l'incrocio dei dati. Possiamo rinunciare nel momento in cui il legislatore ci chiama al coordinamento antiterrorismo ai dati pertinenti alla materia dell'antiterrorismo? E tuttavia qui si pone un problema immenso, non tanto il fatto di acquisire i dati da parte della Procura Nazionale Antimafia, questo lo faremo, ho scritto ai Procuratori distrettuali pregandoli, ma lo davo già per scontato, di collaborare dal momento che noi non possiamo accedere ai loro sistemi informatici antiterrorismo perché non ci sono o sono dei meri archivi e non sono degli elaboratori e poi non hanno rapporti, non hanno comunicazioni, non hanno collegamenti col sistema SIDDA-SIDNA, ho scritto dicendo “Per cortesia aiutateci ad acquisire questi dati che poi immettiamo nel nostro sistema”. Il problema è a livello delle Procure distrettuali dove le Procure distrettuali antiterrorismo non potranno e non dovranno avere accesso alla banca dati della direzione distrettuale antiterrorismo, a meno che non si intervenga normativamente per stabilirlo. L'idea potrebbe essere quella di distrettualizzare le Procure, di inserire le Procure distrettuali antiterrorismo nelle direzioni distrettuali antimafia. È stato escluso per valutazioni che io qui non

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commento, non si è intervenuti sull'articolo 102 del codice antimafia, ma si è intervenuti sull'articolo 103, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, creando una oggettiva asimmetria o distonia fra una Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e le direzioni distrettuali antimafia e basta. Ma questa è una scelta del legislatore che però, ripeto, crea problemi, creerà problemi nell'accesso alle banche dati, a meno che il Consiglio o il legislatore non intervengano per dare delle indicazioni operative delle quali abbiamo assolutamente necessità.

Mi avvio a finire Presidente perché mi rendo conto di aver rubato troppo tempo. Si accennava prima alla possibilità che il Procuratore Nazionale Antimafia interloquisca a un certo livello, a un certo punto, a un certo momento delle indagini con le forze di polizia ma anche con i servizi di informazione, per esempio qualcuno ha suggerito l'inserimento del Procuratore Antimafia e Antiterrorismo nel C.A.S.A., che è un organismo che tra l'altro so che opera splendidamente, in cui ci si scambiano informazioni in tempo reale. Il Procuratore Antimafia non vuole sapere quello che fanno i servizi, il Procuratore Nazionale Antimafia vuole dare il proprio apporto alle attività di intelligence e alle attività di polizia giudiziaria attraverso la propria conoscenza. Poter inserire il Procuratore Antimafia e Antiterrorismo nel C.A.S.A. potrebbe essere un'opportunità buona. Per esempio il Procuratore Nazionale Antimafia fa parte del C.A.S.G.O., fatte le debite differenze, il C.A.S.G.O. è il comitato di alta sorveglianza sulle grandi opere dove noi diamo un contributo di conoscenza per prevenire le infiltrazioni mafiose nei grandi appalti. Perché non possiamo essere chiamati a dare un contributo di conoscenza anche alle indagini preventive o alle indagini ovviamente di iniziativa di polizia giudiziaria attraverso la nostra conoscenza che è nel nostro sistema di banca dati?

La pongo come ipotesi, così come pongo come ipotesi, e l'ho fatto già ieri, la possibilità che il Procuratore Nazionale venga individuato per legge, dovrebbe essere, come corrispondente nazionale di Eurojust per il terrorismo. Tra l'altro, a proposito di cooperazione internazionale, mi rivolgo al Presidente Ardituro che ne ha fatto menzione prima, oltre al m.a.e. c'è anche un’ultima recentissima direttiva del Parlamento europeo che prevede l'ordine di indagine europeo. L'ordine di indagine europeo che noi dovremmo inserire nel nostro ordinamento, non lo abbiamo fatto ancora anche perché non siamo fra i paesi promotori, è uno strumento importantissimo, e parliamo anche di indagini ovviamente contro la criminalità terroristica. Qui potrebbe avere un ruolo anche il Procuratore Nazionale Antimafia.

Naturalmente ci sono altri profili che non tocco, il profilo ordinamentale dell'articolo 103, l'ho detto, l'articolo 103 del codice antimafia è una norma che dovrebbe essere modificata in sede di conversione perché presenta parecchie lacune. Per esempio non prevede la qualifica professionale per poter essere nominati Procuratore Nazionale Antimafia, non prevede la qualifica professionale

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per essere nominati Procuratori aggiunti della DNA, si limita a prevedere che per essere nominato sostituto è necessaria la terza qualifica professionale, e le altre categorie non sono normate. Così come non è normato nemmeno in sede di altre disposizioni del decreto legge l'organico della Procura Nazionale: i due Procuratori aggiunti di nuova nomina consiliare - è giusto che sia così, per carità - saranno in più, ulteriori rispetto ai 20 magistrati che compongono attualmente la DNA o saranno inglobati nei 20 magistrati? Non si sa e questo dovrebbe essere modificato. Poi c'è tutta un'altra serie di interventi che dovrebbero essere attuati in sede di conversione, per esempio per quanto riguarda i collaboratori di giustizia non si dice niente del ruolo del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in materia di pareri per i collaboratori di giustizia del terrorismo.

Qualcuno ce ne sarà, si deve anzi auspicare che ve ne sia in conseguenza dell'incremento e del rafforzamento dell'azione penale contro le attività terroristiche. In materia di segnalazione di operazioni sospette il Procuratore Antimafia e Antiterrorismo dovrebbe essere destinatario delle segnalazioni di operazioni sospette pertinenti alla materia del terrorismo. In materia di trasmissione di rogatoria ad autorità giudiziarie straniere, l'articolo 727 del codice di rito non è stato modificato e va modificato nel senso che bisogna trasmettere queste rogatorie, come di fatto peraltro già avviene, anche al Procuratore Antimafia. Infine previsione di interventi del Procuratore Antimafia in termini di parere per l'applicazione degli articoli 41 bis del regime differenziato penitenziario ai terroristi, ci sono terroristi al 41 bis.

In conclusione io credo che nel rispetto dei ruoli e individuando un nuovo punto di contatto possa essere e debba essere riequilibrato il rapporto fra potere esecutivo e potere giudiziario. La mancata circolazione delle informazioni a mio sommesso avviso, le gelosie della conoscenza sono assolutamente esiziali anche nel campo del contrasto al terrorismo internazionale. Credo che non possiamo perdere l'occasione per affermare un modello di contrasto investigativo giudiziario che attribuisca a tutte le istituzioni in campo la possibilità di interagire nel rispetto dei ruoli dispiegando ciascuna di esse il massimo delle proprie capacità e attitudini. Grazie.

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