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Notifica cartella da Pec errata: come difendersi

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Notifica cartella da Pec errata:

come difendersi

4 Marzo 2021 | Autore: Paolo Remer

L’indirizzo della casella del mittente deve essere compreso tra quelli riportati nei pubblici elenchi, altrimenti si considera non ufficiale e sconosciuto.

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Se ricevi sulla Pec un atto della riscossione, stai attento a chi te lo manda. Gli avvisi di accertamento, le cartelle esattoriali e le intimazioni di pagamento vengono notificati via Pec ai contribuenti dotati della propria casella, come gli imprenditori e i professionisti. Spesso, chi riceve il messaggio di posta elettronica certificata non bada all’indirizzo del mittente, ma si concentra subito sul contenuto per capire di cosa si tratta. Invece, sarebbe meglio fare una verifica: infatti, a volte, capita che l’Agenzia Entrate Riscossione usi una Pec sbagliata.

In questi casi, la notifica può essere dichiarata nulla o, addirittura, inesistente:

quell’atto si considera proveniente da uno sconosciuto e perciò è come se non fosse mai stato validamente inviato al contribuente e non produce effetti pregiudizievoli. Vediamo quindi come difendersi dalla notifica cartella da Pec errata. Ti spiegheremo innanzitutto com’è possibile verificare con certezza se l’indirizzo del mittente è valido oppure no e cosa fare quando risulta che non corrisponde a quelli compresi nell’elenco ufficiale.

La notifica della cartella di pagamento

Qualsiasi atto impositivo o della riscossione per essere valido deve essere comunicato al contribuente in modo formale e seguendo la procedura determinata dalla legge [1]. La notifica di una cartella di pagamento emanata dall’Agenzia Entrate Riscossione, così come quella degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, può avvenire o nei modi tradizionali e cartacei – attraverso il messo incaricato dall’Agenzia o la spedizione mediante servizio postale con lettera raccomandata – oppure mediante Pec, la posta elettronica certificata.

Pec: come si usa per le notifiche

La Pec viene utilizzata dalle Agenzie quando il contribuente destinatario dell’atto dispone di una propria casella: devono dotarsi di Pec tutti i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, le società di qualsiasi tipo, le ditte individuali (compresi gli artigiani) e in genere chiunque ha una partita Iva aperta, come i lavoratori autonomi.

La Pec ha un valore legale equiparato a quello della lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R): la cartolina che prova l’avvenuto recapito è sostituita

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da un file digitale, in formato xml, che viene allegato alla ricevuta di consegna.

Dove trovare gli indirizzi Pec

Ma dove è possibile individuare e reperire l’indirizzo Pec di un privato o di una pubblica amministrazione? Ci sono due modi per farlo, consultando i pubblici elenchi previsti per ciascuna di queste due categorie: il registro Ini-Pec oppure l’indice Ipa. Esiste anche un terzo elenco, il Reginde, destinato agli operatori giudiziari, come gli avvocati, che però non interessa ai nostri fini.

Il registro Ini-Pec

Il registro Ini-Pec contiene gli indirizzi di posta elettronica di imprese e professionisti e di tutti gli altri privati che sono tenuti a dotarsi di Pec. Ad oggi, contiene oltre 6 milioni di iscritti. La consultazione è molto semplice e completamente gratuita; avviene direttamente dal web (il sito ufficiale è www.inipec.gov.it) inserendo i dati anagrafici o il codice fiscale o partita Iva del soggetto da ricercare: in risposta comparirà la sua Pec.

L’elenco Ipa

L’omologo del registro Ini-Pec per le pubbliche amministrazioni e tutti gli enti pubblici è l’elenco Ipa (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), anch’esso consultabile gratuitamente sul sito ufficiale indicepa.gov.it. La ricerca semplice può essere effettuata inserendo la denominazione del soggetto pubblico (esempio

“Agenzia delle Entrate – Riscossione” e si ottiene subito in risposta la lista delle Pec in uso.

La notifica via Pec di Agenzia Entrate Riscossione

L’Agenzia Entrate e la sua “gemella” Agenzia Entrate Riscossione hanno la propria sede centrale a Roma ed uffici periferici dislocati nei capoluoghi di Regione e di Provincia, retti da funzionari di livello dirigenziale. Sono questi uffici ad emanare, in base alla propria competenza territoriale e di valore, gli atti impositivi e di riscossione e a curarne l’inoltro per la notifica ai destinatari.

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Ciascuna di queste articolazioni è dotata di Pec e qui veniamo al punto decisivo: la cartella esattoriale è considerata nulla se la notifica proviene da un indirizzo Pec non ufficiale, che non è compreso negli elenchi pubblici. I giudici tributari sono ormai orientati in questo senso, come dimostra l’ultima sentenza recentemente emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma [2] che ha dichiarato la nullità di una notifica proveniente dall’indirizzo

“notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it” in quanto esso non risultava inserito nell’indice Ipa.

Quando la notifica da Pec non ufficiale è nulla

La sentenza della Ctp di Roma non è isolata: vi sono numerose altre pronunce dei giudici tributari [3] a comprovare che il fenomeno è piuttosto diffuso in varie parti d’Italia. In tutti questi casi, le Commissioni hanno annullato gli atti provenienti da indirizzi Pec di Agenzia Entrate Riscossione ritenuti “non ufficiali” e, dunque, considerati invalidi ai fini della notifica, poiché non compresi nell’elenco Ipa che ti abbiamo descritto.

Secondo questo orientamento giurisprudenziale, non si può neppure sanare il vizio per raggiungimento dello scopo della notifica, cioè il fatto che la conoscenza dell’atto da notificare è comunque avvenuta, poiché il procedimento seguito dall’Amministrazione notificante è fuori dal perimetro normativo e, dunque, risulta abnorme ed insanabile [4].

Queste pronunce si basano su un’importante sentenza “capofila” emessa dalla Corte di Cassazione [5] nel 2019 secondo cui «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa [6], anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».

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Cosa fare se arriva una Pec da un indirizzo dubbio

In sintesi, i passaggi da seguire se hai sospetti sulla validità dell’indirizzo Pec del mittente che ti ha inviato la cartella, anche se essa “sembra” provenire dall’Agenzia Entrate Riscossione (e il più delle volte effettivamente lo è):

controlla la corrispondenza dell’indirizzo Pec del mittente che ti ha inviato l’atto con le caselle ufficiali utilizzate dall’Agenzia, che sono esclusivamente quelle riportate nell’indice Ipa;

se l’indirizzo Pec del mittente della tua cartella non compare tra essi, la casella utilizzata per la spedizione telematica si considera non ufficiale ed è come se fosse inesistente: perciò, puoi impugnare l’atto proponendo ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dalla ricezione ed ottenere l’annullamento per invalidità della notifica.

[1] Art. 26 D.P.R. n. 602/1973 e, per le notificazioni in forma elettronica, art 16 ter D.L. n.179/2012, conv. in Legge n 221/2012.

[2] Ctp Roma, sent. n.10571/20 del 2.12.2020.

[3] Ctp Perugia, sent. n.379/2019; Ctp Napoli, sent. n. 5232/2020; Ctp Roma, sent.

n.2799/2020, n.9274/2020 e n.767/2021 ; Ctp Bari, sent. n.447/2020.

[4] Art. 156 Cod. proc. civ.

[5] Cass. sent. n. 17346-del-27.06.2019.

[6] Art. 3 bis Legge n. 53/1994.

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