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1. La proposta di cui sopra ha lo scopo di creare un brevetto comunitario che coesisterà con i brevetti nazionali e europeo.

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CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 27 aprile 2001 (03.05) (OR. en)

Fascicolo interistituzionale 2000/0177 (CNS)

8222/01

LIMITE PI 27

RELAZIONE

della: Presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte prima) n. doc. prec.: 7798/01 PI 25 + COR 1

n. prop. Com: 10786/01 PI 49

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario

−−−− Ruolo degli uffici nazionali dei brevetti, compresi gli aspetti finanziari

−−−− Regime linguistico

−−−− Nesso con l'OEB INTRODUZIONE

1. La proposta di cui sopra ha lo scopo di creare un brevetto comunitario che coesisterà con i brevetti nazionali e europeo.

2. Nell'ultimo Consiglio "Mercato interno, consumatori e turismo" del 12 marzo alcune delegazioni si sono dette d'accordo sui passi procedurali necessari per la revisione della convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE) allo scopo di adattare il brevetto comunitario, previa la risoluzione da parte del Consiglio di alcuni aspetti fondamentali connessi al brevetto comunitario. Nella riunione dell'11 aprile 2001 il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha proceduto ad un primo scambio di opinioni sul ruolo degli uffici nazionali dei brevetti e sugli aspetti finanziari relativi alle entrate provenienti dai brevetti comunitari. Si prevede che la Commissione presenti alcune proposte di modifica della CBE intese ad adattare il brevetto comunitario e che queste siano esaminate a livello di

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Gruppo l'8 e il 18 maggio 2001. I modelli di utilità saranno esaminati a livello di Gruppo il 7 maggio 2001. Gli aspetti giudiziari formeranno oggetto di una relazione successiva.

RUOLO DEGLI UFFICI NAZIONALI DEI BREVETTI, COMPRESI GLI ASPETTI FINANZIARI

3. Il ruolo degli uffici nazionali dei brevetti, compresi gli aspetti finanziari, è stato esaminato dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti, nella riunione dell'11 aprile 2001, sulla scorta della relazione della Presidenza riportata nel documento 7798/01 PI 25 + COR 1. Al termine dello scambio di opinioni la Presidenza ha preso atto che le delegazioni sono disposte a dar prova di una certa flessibilità e ha tratto le seguenti conclusioni:

−−−− Sussiste un accordo generale sulla necessità di un sistema unico e uniforme di brevetti comunitari, efficace in termini di costi, di alta qualità e che assicuri la certezza del diritto.

−−−− È necessario definire il ruolo degli uffici nazionali dei brevetti in cooperazione con l'Ufficio europeo dei brevetti (OEB); le condizioni di siffatta cooperazione dovrebbero essere ben definite ed includere requisiti di qualità rigorosi.

−−−− L'attenzione andrebbe incentrata non soltanto sull'opera di delega ("subcontracting") agli uffici nazionali dei brevetti da parte dell'OEB ma anche sulle tecniche di collegamento in rete e su altre forme di attività connesse con i brevetti comunitari che potrebbero essere svolte dai suddetti uffici nazionali, quali ad esempio la conduzione di ricerche sulle novità, la divulgazione delle informazioni, la ricezione delle domande.

−−−− Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, vi è un accordo di massima sul fatto che una certa percentuale delle entrate provenienti dalle tasse vada devoluta agli uffici nazionali dei brevetti, secondo un criterio di ripartizione da definirsi.

4. Nella riunione del Gruppo tenutasi il 23 e 24 aprile 2001 le delegazioni secondo le quali gli uffici nazionali dei brevetti dovrebbero svolgere il lavoro connesso con il trattamento delle domande di brevetti comunitari per conto dell'Ufficio europeo dei brevetti ovvero in sua vece sono state invitate a precisare di quali operazioni si tratterebbe.

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Le delegazioni DK e A sono del parere che comprenda sia la ricerca che l'esame di merito.

Secondo la delegazione FIN riguarda principalmente la ricerca.

Le delegazioni GR, P e S si sono riservate di prendere posizione in merito alla disponibilità dei rispettivi uffici nazionali dei brevetti a svolgere siffatto lavoro. La delegazione GR è del parere che se spetta agli uffici nazionali dei brevetti, questo tipo di lavoro debba comprendere sia la ricerca che l'esame di merito.

5. Il Gruppo ha parimenti avuto uno scambio di opinioni sul modo di assicurare il controllo di qualità del lavoro svolto dagli uffici nazionali dei brevetti riguardante il trattamento delle domande di brevetti comunitari. Varie delegazioni hanno dichiarato che le proposte avanzate lasciano impregiudicate le loro riserve quanto alla possibilità di delegare agli uffici nazionali dei brevetti una parte del lavoro riguardante il trattamento delle domande di brevetti comunitari. Altre delegazioni si sono riservate di prendere posizione sulla questione, in attesa che si discuta ulteriormente su quali attività possono essere affidate a detti uffici.

Sono stati proposti i seguenti mezzi:

−−−− formazione specializzata e coordinata per le persone preposte allo svolgimento di questi compiti (FIN, UK, ES, NL, B); la formazione dovrebbe essere continua e prevedere che il personale in questione superi un esame obbligatorio (NL);

−−−− a livello comunitario, la definizione di requisiti oggettivi che dovrebbero soddisfare sia il personale dell'OEB che quello degli uffici nazionali dei brevetti che svolgono un lavoro riguardante le domande di brevetti comunitari (ES); in tale contesto si è fatto riferimento ai requisiti minimi cui un ufficio deve ottemperare per poter svolgere la funzione di amministrazione incaricata della ricerca internazionale o di amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale ai sensi del trattato di cooperazione in materia di brevetti, ivi compresa la fissazione di un numero minimo di persone preposte all'esame (UK, IRL);

−−−− uso di strumenti e metodi operativi identici da parte dell'OEB e di tutti gli uffici nazionali dei brevetti che svolgono questo tipo di lavoro (ES, UK, A, IRL, NL);

−−−− ufficiali di collegamento tra l'OEB e gli uffici nazionali dei brevetti interessati (FIN);

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−−−− creazione di un organo comunitario preposto al controllo di qualità (FIN, ES, UK, A), nel quale sarebbero rappresentati l'OEB, gli Stati membri e la Commissione;

−−−− forze di mercato (ES; anche D e UK, ma con alcune riserve).

6. Le delegazioni sono state inoltre invitate a valutare se le norme che disciplinano la ripartizione delle entrate provenienti dalle tasse debbano essere definite nel regolamento relativo al brevetto comunitario ovvero altrove.

Secondo la delegazione UK tali norme dovrebbero essere stabilite in un accordo sottoscritto dalla Comunità e dall'Organizzazione europea dei brevetti.

Le delegazioni A, DK, S, FIN, B, NL e IRL hanno dichiarato di preferire che siano fissate nel regolamento ma sono disposte a valutare altre soluzioni.

Le delegazioni F e IT sono del parere che debbano essere fissate nel regolamento.

Le delegazioni ES, GR e P sono propense a sancire in un accordo tra la Comunità e l'Organizzazione europea dei brevetti il principio secondo il quale va assegnata agli uffici nazionali dei brevetti una determinata percentuale delle entrate provenienti dalle tasse, fissando invece nel regolamento il criterio di ripartizione di tale percentuale tra gli uffici nazionali dei brevetti.

7. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è invitato ad esaminare ulteriormente

−−−− quali attività riguardanti il trattamento delle domande di brevetti comunitari possano eventualmente essere delegate agli uffici nazionali dei brevetti;

−−−− quali siano i mezzi più appropriati per garantire la qualità di tale lavoro;

−−−− quale sia lo strumento appropriato (regolamento relativo al brevetto comunitario, accordo tra la Comunità e l'Organizzazione europea dei brevetti) per sancire il principio dell'assegnazione di una determinata percentuale delle entrate provenienti dalle tasse agli uffici nazionali dei brevetti e per fissare il criterio di ripartizione di tale percentuale tra detti uffici.

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REGIME LINGUISTICO

8. Il regime linguistico proposto dalla Commissione per quanto riguarda le domande di brevetti comunitari e i brevetti comunitari segue essenzialmente il regime linguistico stabilito all'articolo 14 della CBE e consta dei seguenti elementi principali.

−−−− la domanda di brevetto comunitario deve essere presentata in una delle lingue ufficiali della Comunità;

−−−− la domanda sarà trattata e pubblicata in una delle lingue dell'OEB (inglese, francese, tedesco); se la lingua in cui è redatta la domanda non è una di queste lingue il richiedente provvede a sue spese a fornire una traduzione;

−−−− dopo la concessione il brevetto comunitario è pubblicato nella lingua in cui è stato trattato; la pubblicazione è corredata di una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue dell'OEB;

−−−− il disposto degli articoli 11, 44 e 58 della proposta di regolamento relativo al brevetto comunitario contempla la traduzione in altre lingue comunitarie, in determinate circostanze.

9. Il Gruppo ha tenuto uno scambio di opinioni sul regime linguistico nella riunione del 23 e 24 aprile 2001.

Le delegazioni B, GR, ES, F, IT, A, P, FIN e S hanno emesso riserve sul regime linguistico proposto dalla Commissione. Le delegazioni GR, ES, IT, P e FIN, in particolare, hanno sottolineato la necessità che tutte le lingue comunitarie siano trattate alla stessa stregua.

Secondo la delegazione P un regime linguistico che comporti una sola lingua è meno inaccettabile del regime linguistico proposto dalla Commissione.

Le delegazioni D e LUX si sono dette disposte ad accettare la proposta della Commissione; la delegazione D ha dichiarato che potrebbe accettare anche un regime linguistico che contempli una sola lingua.

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La delegazione IRL ha dichiarato di propendere per un regime linguistico che preveda soltanto l'inglese ma si è detta disposta a valutare la proposta della Commissione come soluzione di compromesso.

La delegazione DK è del parere che il cosiddetto accordo di Londra sia la soluzione migliore anche per i brevetti comunitari. (L'accordo di Londra è stato firmato da alcuni degli Stati che sono parti della CBE ma non è ancora entrato in vigore. Esso contempla i seguenti elementi principali: gli Stati che hanno come lingua ufficiale una delle lingue ufficiali dell'OEB non chiederanno una traduzione dei brevetti europei; gli Stati che non hanno una delle lingue ufficiali dell'OEB come lingua ufficiale non chiederanno una traduzione nella loro lingua ufficiale se il brevetto europeo è disponibile nella lingua da essi scelta tra le tre lingue ufficiali dell'OEB. Tali Stati possono peraltro esigere sempre che le rivendicazioni siano tradotte nella loro lingua ufficiale.)

Le delegazioni NL e UK sostengono un regime linguistico che preveda soltanto un numero ridotto di lingue. La delegazione UK condivide il parere della delegazione DK, secondo cui il punto di partenza per il dibattito dovrebbe essere l'accordo di Londra.

La delegazione FIN ha proposto una soluzione di compromesso secondo la quale tutti gli atti relativi ai brevetti verrebbero pubblicati in una sola lingua e soltanto le rivendicazioni ed una sintesi accurata (enhanced abstract) verrebbero pubblicate anche in tutte le altre lingue comunitarie.

10. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è invitato a studiare ulteriormente la questione del regime linguistico.

NESSO CON L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI

11. Durante il dibattito sul ruolo degli uffici nazionali dei brevetti la maggior parte degli Stati membri ha previsto che l'Organizzazione europea dei brevetti svolga un certo ruolo nei lavori collegati con le domande di brevetti comunitari; non si è peraltro ancora deciso se ciò debba aver luogo nel contesto dell'adesione della Comunità alla CBE, nell'ambito di un accordo che dovrà essere concluso tra la Comunità e l'OEB o in altro modo. La delegazione italiana ha

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12. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è invitato ad esaminare se può giungere a un consenso in merito alla possibilità di assegnare quantomeno un certo ruolo all'Organizzazione europea dei brevetti nei lavori collegati con le domande di brevetti comunitari; resta da decidere se ciò debba aver luogo nel contesto dell'adesione della Comunità alla CBE, nell'ambito di un accordo che dovrà essere concluso tra la Comunità e l'Organizzazione dei brevetti europei o in altro modo.

CONCLUSIONI

13. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è invitato a valutare gli aspetti di cui ai punti 7, 10 e 12, al fine di predisporre una soluzione di compromesso globale sui vari aspetti fondamentali connessi con il brevetto comunitario.

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