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DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Martedì, 16 febbraio 2016

Anno 157° - Numero 38

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata:

[email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:

[email protected]

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 22 dicembre 2015, n. 226.

Regolamento recante norme in materia di di- sciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 12-quin- quies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modifi cato dall’ar- ticolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015,

n. 44. (16G00024) . . . Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2016.

Indizione del referendum popolare per l’abro- gazione del comma 17, terzo periodo, dell’artico- lo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell’articolo 1 del- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurez-

za e di salvaguardia ambientale». (16A01356) . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2015.

Riparto del contributo complessivo di 30 mi- lioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per attività di assistenza e di istruzione agli alunni con handicap fi sici o senso-

riali o in situazione di svantaggio. (16A01129) . Pag. 5

(2)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2016.

Conferimento dell’incarico per gli affari re- gionali e le autonomie al Ministro senza portafo-

glio on. dott. Enrico COSTA. (16A01362) . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 23 dicembre 2015.

Conferma dell’incarico al Consorzio volon- tario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG, in Gambellara, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valo- rizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG Recioto di Gambellara e per

la DOC Gambellara. (16A00477) . . . Pag. 10

DECRETO 3 febbraio 2016.

Istituzione del sistema di consulenza aziendale

in agricoltura. (16A01113) . . . Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 21 gennaio 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo a segui- to di nuove indicazioni terapeutiche del medi- cinale per uso umano «Kineret». (Determina

n. 102/2016). (16A00821) . . . Pag. 14

DETERMINA 21 gennaio 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso uma- no «Luvion», ai sensi dell’art. 8, comma 10, del- la legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina

n. 96/2016). (16A00825) . . . Pag. 16

DETERMINA 26 gennaio 2016.

Aggiornamento dell’elenco dei medicinali ero- gabili a totale carico del Servizio sanitario nazio-

nale. (Determina n. 156/2016). (16A01145) . . . . Pag. 17

DETERMINA 29 gennaio 2016.

Inserimento del medicinale “metronidazolo”

per os nell’elenco dei medicinali erogabili a to- tale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento dell’infezione da clostridium diffi ci- le, limitatamente al primo episodio o alla prima recidiva (se della stessa gravità del primo even-

to). (Determina n. 170/2016). (16A01133) . . . Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im- missione in commercio del medicinale per uso uma-

no «Xefo». (16A00819) . . . Pag. 19

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im- missione in commercio del medicinale per uso uma-

no «Lanacort». (16A00820) . . . Pag. 19

Autorizzazione all’immissione in commer- cio del medicinale per uso umano «Aripiprazolo

Eg». (16A00822) . . . Pag. 19

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Eurogeneri-

ci». (16A00824) . . . Pag. 20

Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Penta-

carinat». (16A00826) . . . Pag. 21

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconosci- mento, del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Krka», con conseguente modifi ca

stampati. (16A00873) . . . Pag. 22

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconosci- mento del medicinale per uso umano «Amisulpride Mylan Generics», con conseguente modifi ca stam-

pati. (16A00882) . . . Pag. 22

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconosci- mento, del medicinale per uso umano «Azitromici- na Eurogenerici», con conseguente modifi ca stam-

pati. (16A00883) . . . Pag. 23

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del me- dicinale per uso umano «Trozamil», con conseguen-

te modifi ca stampati. (16A00884) . . . Pag. 24

(3)

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del me- dicinale per uso umano «Glicerolo Pharma Trenta»,

con conseguente modifi ca stampati. (16A00885) . Pag. 24

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo ricono- scimento, del medicinale per uso umano «Ketesse»,

con conseguente modifi ca stampati. (16A00886) . Pag. 24

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del me- dicinale per uso umano «Desketo», con conseguen-

te modifi ca stampati. (16A00887) . . . Pag. 25

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconosci- mento, del medicinale per uso umano «Enantyum»,

con conseguente modifi ca stampati. (16A00888) . Pag. 25

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo ricono- scimento, del medicinale per uso umano «Rocu- ronio Kabi», con conseguente modifi ca stampa-

ti. (16A00889) . . . Pag. 26

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del me- dicinale per uso umano «Rabeprazolo Actavis», con

conseguente modifi ca stampati. (16A00890) . . . Pag. 27

Comunicato relativo all’estratto della deter- mina n. 1300/2014 del 3 novembre 2014, recan- te l’autorizzazione all’immissione in commer- cio del medicinale per uso umano «Furosemide

S.A.L.F.». (16A01144) . . . Pag. 27

Comunicato concernente l’estratto della determi- na n. 2129 del 10 novembre 2015, relativo all’auto- rizzazione all’importazione parallela del medicinale

per uso umano «Diprosalic». (16A01146) . . . Pag. 27

Autorità di bacino dei fi umi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione Approvazione della variante al progetto di miti- gazione del tratto terminale del torrente Zunaia, in

Alleghe. (16A01112) . . . Pag. 27

Autorità di bacino del fi ume Po

Adozione di talune deliberazioni (16A01114). . Pag. 27

Comando generale della Guardia di fi nanza Conferimento di onorifi cenza al Merito della

Guardia di fi nanza. (16A01174) . . . Pag. 28

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare

Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto «Autostrada A1 Milano-Napoli - Ampliamento alla terza corsia tratto Barberino di Mugello - Firenze Nord. Cantie- rizzazione CA08 - Rilevato provvisorio Bacchera- ia» presentato dalla Società Autostrade per l’Italia

Spa. (16A01131) . . . Pag. 28 Assoggettamento alla procedura di Valutazione

di Impatto Ambientale del progetto «Porto di Porto Empedocle. Lavori di realizzazione di una scoglie- ra di protezione della darsena di ponente del por-

to. (16A01132) . . . Pag. 28

(4)
(5)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2015 , n. 226 .

Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell’articolo 11 -quater-

decies , comma 12 -quinquies , del decreto-legge 30 settembre

2005, n. 203, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 2 di- cembre 2005, n. 248, come modifi cato dall’articolo 1, com- ma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifi cazioni, recante il testo unico delle leg- gi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, con- vertito, con modifi cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifi cazioni, e in particolare l’arti- colo 11 -quaterdecies , comma 12 -quinquies , come modi- fi cato dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44;

Sentite l’Associazione bancaria italiana e le associa- zioni dei consumatori ed utenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 ottobre 2015;

Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato ad eccezione della richiesta di precisare, all’ultimo capoverso del comma 1 dell’articolo 2, che i prospetti evidenzino anche gli effetti dell’eventuale estinzione an- ticipata nei confronti degli eredi, non attuabile in quanto i casi di estinzione anticipata si riferiscono ad ipotesi in cui il soggetto fi nanziato è ancora in vita e non c’è, pertanto, un’apertura di successione, nonché della richiesta di mo- difi care il comma 1, lettera g) , dell’articolo 3, inserendo, nel novero dei familiari del soggetto fi nanziato, anche i nipoti ed i discendenti in linea retta, non opportuna in un’ottica di bilanciamento tra gli interessi del soggetto fi nanziato e quelli del fi nanziatore, volta a consentire la massima diffusione dello strumento creditizio da regola- re, per cui si è circoscritta la platea dei soggetti che pos- sono risiedere nell’immobile posto a garanzia del fi nan- ziamento alla famiglia nucleare del soggetto fi nanziato e non a quella parentale;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. 10905 del 14 dicembre 2015;

A

DOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Defi nizioni

1. Ai fi ni del presente regolamento si intende per:

a) “legge”: il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 2 di- cembre 2005, n. 248, come modifi cato dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44;

b) “fi nanziamento”: il prestito vitalizio ipotecario di cui al comma 12 dell’articolo 11 -quaterdecies della legge;

c) “immobile”: l’immobile residenziale e le relative pertinenze oggetto di iscrizione ipotecaria a garanzia del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi del comma 12 -quater dell’articolo 11 -quaterdecies della legge;

d) “soggetto fi nanziato”: la persona fi sica o le perso- ne fi siche sottoscrittrici del contratto di prestito vitalizio ipotecario;

e) “soggetto richiedente”: la persona fi sica o le per- sone fi siche che chiedono di sottoscrivere il contratto di prestito vitalizio ipotecario;

f) “fi nanziatore”: il soggetto, di cui al comma 12 dell’articolo 11 -quaterdecies della legge, erogante il pre- stito vitalizio ipotecario;

g) “cap”: l’eventuale soglia massima del tasso varia- bile che non può essere superata.

Art. 2.

Regole per l’offerta al pubblico dei prestiti vitalizi ipotecari, trasparenza e certezza dell’importo oggetto del fi nanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta

1. Nel contratto di fi nanziamento sono presenti, se-

condo la scelta effettuata dal soggetto fi nanziato ai sensi

dell’articolo 11 -quaterdecies , comma 12 -bis , della legge,

anche in allegato al contratto stesso due prospetti esem-

plifi cativi, chiamati “Simulazione del piano di ammorta-

mento”, che illustrano il possibile andamento del debito

nel tempo, evidenziando anno per anno separatamente il

capitale e gli interessi, uno applicando il tasso contrattuale

al momento della stipula del prestito vitalizio ipotecario,

e l’altro simulando al terzo anno dalla stipula del contrat-

to di prestito ipotecario vitalizio uno scenario di rialzo dei

tassi di interesse non inferiore a 300 punti base rispetto al

tasso vigente al momento della stipula del contratto o, se

ha un valore inferiore a questa ipotesi, all’eventuale cap

previsto dal contratto. I prospetti devono avere una durata

minima pari alla differenza tra l’età del soggetto fi nanzia-

to più giovane e 85 anni e comunque non inferiore a 15

anni, ed includere tutti gli oneri dovuti al fi nanziatore al

momento della stipula.

(6)

2. Il prospetto può essere unico quando il fi nanziamen- to è stipulato ad un tasso fi sso e si fa riferimento al tasso fi sso previsto contrattualmente.

3. È fatto assoluto divieto al fi nanziatore di esigere il pagamento delle spese sostenute per le attività svolte dal fi nanziatore nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente de- cide di non sottoscrivere il fi nanziamento.

4. La documentazione precontrattuale che il fi nan- ziatore consegna al soggetto richiedente è la medesima prevista per i mutui ipotecari dalle “Disposizioni di tra- sparenza delle operazioni e dei servizi bancari e fi nanzia- ri. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”

della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, pubblicate nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2009, e successive modifi cazioni, in quanto applicabili. È fatto, altresì, obbligo al fi nanziatore di con- segnare gratuitamente al soggetto richiedente, almeno 15 giorni prima dell’eventuale stipula del contratto, un pro- spetto informativo contenente in modo chiaro le seguenti informazioni minime:

a) l’importo fi nanziato con la corrispondente indica- zione della percentuale del valore di perizia dell’immobi- le dato in garanzia;

b) l’indicazione della somma che sarà erogata al soggetto fi nanziato al netto delle imposte e di tutti i costi legati al fi nanziamento, compresi quelli di istruttoria, no- tarili, della perizia estimativa e della polizza assicurativa.

5. Deve sempre essere garantito il diritto per il sog- getto fi nanziato di acquistare liberamente la obbligatoria polizza assicurativa sull’immobile anche da un soggetto diverso dal fi nanziatore.

6. È fatto obbligo al fi nanziatore di inviare con periodi- cità annuale al soggetto fi nanziato un resoconto riportante dettagliatamente gli importi costituenti il capitale fi nan- ziato e quelli costituenti il capitale da restituire a scaden- za, ai sensi delle “Disposizioni di trasparenza delle ope- razioni e dei servizi bancari e fi nanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, pubblicate nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2009, e successive modifi cazioni, in quanto applicabili.

7. Nel caso in cui il soggetto fi nanziato, al momento della stipula del fi nanziamento, risulta coniugato, ovvero convivente more uxorio da almeno un quinquennio do- cumentato attraverso la presentazione di un certifi cato di residenza storico, e nell’immobile posto a garanzia risie- dano entrambi i coniugi o conviventi more uxorio , il con- tratto deve essere sottoscritto da entrambi anche se l’im- mobile è di proprietà di uno solo di essi, purché i requisiti di età previsti dall’articolo 11 -quaterdecies , comma 12, della legge siano posseduti da entrambi i sottoscrittori.

Art. 3.

Casi e formalità che comportano una riduzione signifi cativa del valore di mercato dell’immobile 1. Il rimborso integrale del fi nanziamento in un’uni- ca soluzione può essere richiesto dal fi nanziatore nei se- guenti casi:

a) al momento della morte del soggetto fi nanziato;

se il fi nanziamento è cointestato, tale condizione si av- vera al momento della morte del soggetto fi nanziato più longevo;

b) se vengono trasferiti, in tutto o in parte, la proprie- tà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia, in particolare:

1) nel caso in cui la proprietà dell’immobile, o una sua quota, è venduta o trasferita a qualsiasi titolo, fatto salvo il caso di trasferimento mortis causa della proprie- tà, anche pro quota, in cui si applica la lettera a) ;

2) salvo quanto previsto diversamente nel contrat- to, nel caso in cui è concesso un godimento d’usufrutto, d’uso, di abitazione o un diritto di superfi cie in relazione all’immobile;

3) nel caso di concessione di servitù non presenti al momento della stipula del fi nanziamento;

c) qualora siano imputabili al soggetto fi nanziato, o a terzi datori d’ipoteca, atti compiuti con dolo o colpa grave che riducano signifi cativamente il valore dell’immobile;

d) qualora siano costituiti diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile;

e) qualora siano apportate modifi che all’immobile rispetto al suo stato originale come documentato in sede di perizia e dalla documentazione catastale, senza accor- do con il fi nanziatore, anche se con la necessaria autoriz- zazione o notifi cazione alle autorità competenti, ovvero modifi che che comunque limitino la libera circolazione dell’immobile;

f) qualora l’incuria o la mancanza di adeguata ma- nutenzione abbia determinato la revoca dell’abitabilità dell’immobile;

g) qualora altri soggetti, dopo la stipula del fi nan- ziamento, prendano la residenza nell’immobile, ad ecce- zione dei familiari del soggetto fi nanziato; a questi fi ni come familiari si intendono i fi gli, nonché il coniuge o convivente more uxorio e il personale regolarmente con- trattualizzato che convive con il soggetto fi nanziato per prestare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi;

h) nel caso in cui l’immobile oggetto di garanzia su- bisca procedimenti conservativi o, esecutivi di importo pari o superiore al venti per cento del valore dell’immo- bile concesso in garanzia o ipoteche giudiziali.

2. Tutte le spese necessarie alla dimostrazione dell’av- veramento di una delle condizioni di cui al comma 1 sono ad esclusivo carico del fi nanziatore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà

inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della

(7)

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2015

Il Ministro: G

UIDI Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2016 Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 315

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio- ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi - ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 ( Regolamenti ) . — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legisla- tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) .

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera- zione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regola- menti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubbli- ca, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore del- le norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono esse- re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamen- to», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale .

4 -bis . L’organizzazione e la disciplina degli uffi ci dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su

proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Con- siglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mo- difi cazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffi ci di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffi ci hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;

b) individuazione degli uffi ci di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversifi cazione tra strutture con funzio- ni fi nali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di fl essibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifi ca periodica dell’organizza- zione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle pian- te organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la defi nizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffi ci dirigenziali generali.

4 -ter . Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del pre- sente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni rego- lamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 30 settembre 1993, n. 230, S. O. n. 92.

— Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fi scale e disposizioni urgenti in materia tributaria e fi nan- ziaria), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 3 ottobre 2005, n. 230, ed è stato convertito in legge, con modifi cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 2 dicembre 2005, n. 281, S. O. n. 195.

— La legge 2 aprile 2015, n. 44 (Modifi ca all’articolo 11 -quater- decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con mo- difi cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario), è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 21 aprile 2015, n. 92.

— Il testo vigente dei commi da 12 a 12 -sexies dell’articolo 11- quaterdecies del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, è il seguente:

«12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari fi nanziari, di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modifi cazioni, di fi nanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fi si- che con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un’unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto fi nanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in par- te, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano signifi cativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile.

12 -bis . È fatta salva la volontà del fi nanziato di concordare, al mo- mento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verifi carsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione an- nuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l’articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

12 -ter . Ai fi ni dell’applicazione della disciplina prevista dagli ar- ticoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 set- tembre 1973, n. 601, e successive modifi cazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.

12 -quater . I fi nanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e agli stessi si applica l’articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L’ipoteca di primo grado a garanzia del fi nanziamento di cui al comma 12 non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del fi nanziato.

Qualora il fi nanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verifi carsi degli eventi di cui al citato comma 12, il fi nanziatore

(8)

vende l’immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal fi nanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del fi nanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cen- to per ogni dodici mesi successivi fi no al perfezionamento della ven- dita dell’immobile. In alternativa, l’erede può provvedere alla vendita dell’immobile, in accordo con il fi nanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le even- tuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto fi nanziato o ai suoi aventi causa. L’importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell’immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell’acquirente dell’immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all’articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell’acquisto.

12 -quinquies . Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l’Asso- ciazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l’offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le for- malità che comportino una riduzione signifi cativa del valore di mercato dell’immobile, tale da giustifi care la richiesta di rimborso integrale del fi nanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell’im-

porto oggetto del fi nanziamento, dei termini di pagamento, degli inte- ressi e di ogni altra spesa dovuta.

12 -sexies . I fi nanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle di- sposizioni vigenti a tale data.».

Note all’art. 1:

— Per i riferimenti al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo della legge 2 aprile 2015, n. 44, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell’articolo 11 -quaterdecies , comma 12 e com- ma 12 -quater , del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 2:

— Per il testo dell’articolo 11 -quaterdecies , comma 12 e com- ma 12 -bis , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, si veda nelle note alle premesse.

16G00024

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2016 .

Indizione del referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislati- vo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla inizia- tiva legislativa del popolo”, e successive modifi cazioni;

Visto l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Vista l’ordinanza del 7 gennaio 2016 depositata in pari data, con la quale l’Uffi cio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, intervenendo per deliberare sull’incidenza del comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - leg- ge di stabilità 2016), sul comma 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come in precedenza sostituito dal comma 1 dell’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha dispo- sto il trasferimento del quesito referendario sul citato comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo, dal comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con la seguente denominazione: “Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento” e con il seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, com- ma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 19 gennaio 2016, depositata il 2 febbraio 2016 e pubbli- cata nella Gazzetta Uffi ciale - lª Serie speciale - n. 5 del 3 febbraio 2016, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare secondo il quesito di cui alla suindicata ordinanza dell’Uffi cio centrale per il referendum ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

(9)

E

MANA

il seguente decreto:

Il referendum popolare per l’abrogazione del comma 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 1 dell’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tra- sferito, come disposto dall’Uffi cio centrale per il referendum con l’ordinanza citata in premessa, sul comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), è indetto sul seguente quesito corrispondentemente riformulato:

«Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Nor- me in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Dispo- sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 aprile 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

R

ENZI

, Presidente del Consiglio dei ministri A

LFANO

, Ministro dell’interno

O

RLANDO

, Ministro della giustizia

16A01356

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2015 .

Riparto del contributo complessivo di 30 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per attività di assistenza e di istruzione agli alunni con handicap fi sici o sensoriali o in situazione di svantaggio.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 8, comma 13 -quater , del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede l’attribuzione di un contributo, per l’importo complessivo di 30 milioni di euro nell’anno 2015, alle città metropolitane ed alle province, per le esigenze relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fi sici o sensoriali, di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 feb- braio 1992, n. 104, e per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all’art. 139, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell’interno del 19 agosto 2015 con il quale si è provveduto ad indivi- duare le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna quali enti destinatari del contributo, ed è stato fi ssato, a pena di decadenza, il periodo dal 25 agosto al 10 settembre 2015 per le richieste, da presentarsi con modalità telematica sul sito web della Direzione centrale della fi nanza locale del Diparti- mento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, comunicando i costi sostenuti negli anni 2012, 2013 e 2014 per le fi nalità richiamate nel citato art. 8, comma 13 -quater ;

Considerato che al termine della predetta procedura ricognitiva sono pervenute n. 96 richieste di contributo e che

la media dei costi complessivi sostenuti nel triennio 2012/2014 dagli enti richiedenti risulta pari a 112 milioni di euro,

superiore, quindi, allo stanziamento disponibile e che pertanto occorre procedere ad un riparto delle quote di contri-

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buto in proporzione alla spesa media sostenuta da ogni singola città metropolitana e provincia nel triennio 2012-2014 per le suindicate fi nalità di assistenza;

Informata la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 1° ottobre 2015, ai sensi dell’art. 9, com- ma 6, del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

Su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze;

Decreta:

Articolo unico

Riparto del contributo di 30 milioni di euro, a favore delle citta metropolitane e delle province che ne hanno fatto richiesta

1. Il contributo di cui all’art. 8, comma 13 -quater , del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l’importo complessivo di 30 milioni di euro nell’anno 2015, a favore delle citta metropolitane e delle province che ne hanno facto richiesta, per le esigenze relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fi sici o sensoriali, di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all’art. 139, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è ripartito in misura proporzionale alla spesa media corrente sostenuta dagli stessi enti locali nel triennio 2012-2014 per le predette fi nalità assistenziali, nelle quote indicate nell’allegato A) , che forma parte integrante del provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi - ciale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri

R

ENZI

Il Ministro dell’interno A

LFANO

Il Ministro dell’economia e delle finanze

P

ADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2016

Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 188

(11)

ALLEGATO A

(12)
(13)

16A01129

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2016 .

Conferimento dell’incarico per gli affari regionali e le autonomie al Ministro senza portafoglio on. dott. Enrico COSTA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 2016, concernente la nomina dell’on. dott.

Enrico COSTA a Ministro senza portafoglio;

Visto l’articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e or- dinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifi cazioni, recante ordinamento della Presi- denza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio on. dott. Enrico COSTA è conferito l’incarico per gli affari regionali e le autonomie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 febbraio 2016

Il Presidente: R

ENZI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2016

Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 404

16A01362

(14)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2015 .

Conferma dell’incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG, in Gambellara, a svolgere le funzioni di tutela, pro- mozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG Recioto di Gambellara e per la DOC Gambellara.

IL DIRETTORE GENERALE

PERLAPROMOZIONEDELLAQUALITÀ AGROALIMENTAREEDELL

IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen- to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico- li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezio- ne 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geo- grafi che e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografi che e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull’etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commis- sione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografi che protette, le menzioni tradizionali, l’etichetta- tura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commis- sione del 7 maggio 2010 che modifi ca e rettifi ca il Regola- mento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografi che protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la pre- sentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l’art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protet- te e delle indicazioni geografi che protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-

nenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunita- ria 2008, ed in particolare l’art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografi che dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografi che dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifi ca delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e ricono- scimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografi che dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2012, pubbli- cato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana – serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gam- bellara DOCG il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, infor- mazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG Recioto di Gambellara e per la DOC Gambellara;

Visto l’art. 3 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 che individua le modalità per la verifi - ca della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle poli- tiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la la DOCG Recioto di Gambellara e per la DOC Gambellara. Tale verifi ca è sta- ta eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall’or- ganismo di controllo, SIQURIA s.p.a., autorizzato a svol- gere le attività di controllo sulle denominazioni Recioto di Gambellara e Gambellara, con nota prot. n. 155C/2015 del 9 dicembre 2015 e con nota del 18 dicembre 2015;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gam- bellara DOCG, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifi ca di cui all’art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma

dell’incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini

Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG a svol-

gere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, in-

formazione del consumatore e cura generale degli interes-

si di cui all’art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 61/2010 per la

DOCG Recioto di Gambellara e per la DOC Gambellara;

(15)

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso con il decreto del 4 dicembre 2012 al Consorzio volon- tario per la tutela dei vini Gambellara DOC e Recioto di Gambellara DOCG, con sede legale in Gambellara (VI), via Borgolecco, n. 2, a svolgere le funzioni di tutela, pro- mozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. n. 61/2010, per la DOCG Recioto di Gam- bellara e per la DOC Gambellara.

2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 4 dicembre 2012, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero re- vocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 2015

Il direttore generale: G

ATTO

16A00477

DECRETO 3 febbraio 2016 .

Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricol- tura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DICONCERTOCON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio del- la politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamen- to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul so- stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visti i Regolamenti (UE) n. 651/2014 e 702/2014 ABER della Commissione che dichiarano alcune catego- rie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante disposi- zioni di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il siste- ma integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recan- te disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplifi cazione amministrativa in agricoltu- ra, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d) , e) , f) , g) , l) , ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, re- cante disposizioni nazionali di applicazione del Regola- mento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2015, n. 180, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benefi ciari dei pagamen- ti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recan- te «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’effi cientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi nizione immediata di adem- pimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modifi cazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l’art. 1 -ter , relativo all’istituzione del siste- ma di consulenza aziendale in agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ago- sto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138», convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l’art. 7, riguardante l’obbligo della forma- zione continua;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014, pubblica- to nella Gazzetta Uffi ciale del 12 febbraio 2014, n. 35, con il quale è stato adottato il Piano d’Azione Naziona- le per l’uso sostenibile dei prodotti fi tosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che isti- tuisce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’uti- lizzo sostenibile dei pesticidi»;

Sancita l’intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano, di cui all’art. 12 della legge 23 agosto

1988, n. 400, nella seduta del 17 dicembre 2015;

(16)

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istitu- ito dall’art. 1 -ter , comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 2.

Defi nizioni

1. Ai fi ni del presente decreto si intende per:

a) «sistema di consulenza aziendale»: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall’art. 1 - ter , comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

b) «servizi di consulenza»: l’insieme delle prestazio- ni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza;

c) «destinatario del servizio»: agricoltore, giovane agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza;

d) «organismo di consulenza»: l’organismo pubbli- co o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all’art. 1 -ter , comma 2, del decreto-legge 24 giu- gno 2014, n. 91 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

e) «ambiti di consulenza»: ambiti di cui all’art. 1 - ter , comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (vedi allegato 1), nel quale il consulente può pre- stare la propria opera;

f) «consulente»: la persona fi sica, in possesso di qualifi che adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;

g) «riconoscimento»: iscrizione nel Registro unico dell’organismo di consulenza privato o pubblico da parte della regione o provincia autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero del- la salute, previa verifi ca del possesso dei requisiti di cui all’art. 5;

h) «Registro Unico»: registro nazionale degli orga- nismi di consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni e province autonome o, nei casi previsti, dal Mini- stero delle politiche agricole e dal Ministero della salute, per la prestazione dei servizi di consulenza.

Art. 3.

Criteri che garantiscono il principio di separatezza 1. Al fi ne di garantire il rispetto del principio di sepa- ratezza di cui all’art. 1 -ter , comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all’art. 13, comma 2, del Regolamento UE 1306/2013, l’organismo di consulenza

non può svolgere alcuna funzione di controllo sull’eroga- zione di fi nanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni. Con successiva circolare ministe- riale saranno dettagliati gli elementi di separatezza delle funzioni.

2. Per i soggetti in possesso del certifi cato di abili- tazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fi tosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indica- ti al punto A.1.3 del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fi tosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gen- naio 2014.

Art. 4.

Procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione di base e di aggiornamento professionale

1. Sono considerati in possesso di qualifi che adeguate ai fi ni dello svolgimento dell’attività di consulenza di cui al presente decreto gli iscritti agli ordini e ai collegi pro- fessionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie pro- fessionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifi che adeguate ai fi ni dello svolgimento dell’attività di consulenza, i soggetti in possesso del tito- lo di studio richiesto per l’iscrizione agli ordini o ai col- legi professionali, o adeguato all’ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell’assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della re- lativa attestazione dell’organismo di consulenza;

b) un attestato di frequenza/con profi tto, per i rispet- tivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3.

3. Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:

a) essere svolte da organismi pubblici, enti ricono- sciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regio- nale, nazionale o europeo;

b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relati- vo ambito di consulenza;

c) prevedere al termine del percorso formativo una verifi ca fi nale con il rilascio di un attestato di frequenza con profi tto.

4. Le attività di aggiornamento professionale negli am- biti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.

5. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali

nazionali viene assunta come valida e suffi ciente la for-

mazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggior-

namento professionale ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

(17)

6. Le attività di aggiornamento devono rispettare i se- guenti criteri minimi:

a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti ricono- sciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regio- nale, nazionale o europeo;

b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relati- vo ambito di consulenza;

c) prevedere al termine del percorso formativo il ri- lascio di un attestato di frequenza.

7. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fi tosanitari è regolamentata dall’art. 8, comma 3, del decreto legisla- tivo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fi to- sanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d’intesa con la Conferenza perma- nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

Art. 5.

Modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale in agricoltura

1. Possono accedere al sistema di consulenza aziendale gli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo, che contemplino, tra le proprie fi nalità, le attività di con- sulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifi che e regolarmente formati, ai sensi dell’art. 4, in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui all’allegato 1, che non siano in posizioni di incompatibilità secondo i principi di cui all’art. 3, comma 1.

2. Possono accedere al sistema di consulenza, quali or- ganismi privati di consulenza aziendale, le imprese, co- stituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l’esercizio dell’attività professionale.

3. Le regioni e le province autonome, competenti con riferimento alla sede legale degli organismi privati di consulenza aziendale, provvedono al loro riconoscimento previa verifi ca del possesso dei requisiti di cui agli artico- li 3 e 4 e ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo- restali, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome provvedono al riconoscimento degli organismi pubblici di consulenza aziendale ovvero degli enti pubbli- ci istituzionalmente competenti, previa verifi ca del pos- sesso dei requisiti di cui al presente articolo.

5. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad assicurare che nel loro territorio, in esito alle attività di riconoscimento degli organismi di consulenza di cui al presente articolo, sia operante un’offerta di consulen- za in tutti gli ambiti di consulenza di cui all’allegato 1, compatibilmente con i fabbisogni rilevati, le specifi cità di ciascun territorio e la disponibilità di risorse fi nanziarie.

Art. 6.

Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza 1. È istituito presso il Ministero delle politiche agrico- le alimentari e forestali il Registro unico nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell’art. 5.

2. Gli enti che hanno provveduto al riconoscimento de- gli organismi di consulenza ai sensi dell’art. 5, aggiorna- no in via informatica il Registro unico entro 30 giorni dal- la data del riconoscimento, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unifi cato defi nito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome, o comunicando i dati del provvedimento di revoca del riconoscimento.

3. Gli estremi identifi cativi degli organismi di consu- lenza riconosciuti, iscritti nel Registro unico, sono pub- blicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politiche- agricole.it).

4. Nelle procedure ad evidenza pubblica le amministra- zioni aggiudicatrici o gli altri soggetti aggiudicatori, in sede di verifi ca dell’ammissibilità di organismi di consu- lenza iscritti al Registro unico di cui al presente articolo, sono esentate dal controllo del possesso dei requisiti ri- chiesti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, in quanto impliciti nell’iscrizione medesima sotto la responsabilità dell’Ente che ha proceduto al loro riconoscimento, fatte salve le necessarie verifi che relative alla permanenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione.

5. L’istituzione del Registro unico di cui al presente ar- ticolo è fatta nell’ambito delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente e comun- que senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

Art. 7.

Sistema di certifi cazione di qualità

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza perma- nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è istituito il sistema di cer- tifi cazione di qualità nazionale sull’effi cacia ed effi cienza dell’attività svolta dagli organismi di consulenza.

Art. 8.

Clausole di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti spe- ciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previ- sto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche di na-

tura regolamentare, purché compatibili con le disposizio-

ni contenute nel presente decreto.

Riferimenti

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