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COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO Presidente

(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SANGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 01/10/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata

- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 15/05/2012 il ricorrente sottoscriveva un contratto per la fornitura in opera di un impianto fotovoltaico e altri servizi aggiuntivi (quali la richiesta degli incentivi del Gestore dei Servizi Energetici), collegato ad un contratto di finanziamento concluso con l’intermediario resistente.

Il ricorrente, durante le negoziazioni, avrebbe ricevuto assicurazioni sulla circostanza che l’erogazione del finanziamento sarebbe avvenuta a installazione ultimata e che la prima rata del finanziamento sarebbe stata posticipata di 180 giorni, al fine ricevere gli incentivi di legge ed eventualmente procedere con l’estinzione del finanziamento.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto di fornitura e del contratto di finanziamento, il 26/09/2012 il ricorrente riceveva dall’intermediario la “welcome letter”, che confermava l’avvenuta conclusione del contratto e la concessione del finanziamento, e apprendeva in tal modo che l’erogazione era già stata riconosciuta all’installatore, ancorché i lavori di installazione non fossero ancora iniziati.

L’1/10/2012, il ricorrente contattava il servizio clienti dell’intermediario che “suggeriva di procedere al recesso del finanziamento, [che] se effettuato entro 14 giorni dall’erogazione”

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avrebbe comportato la chiusura della pratica senza aggravi; successivamente, sempre dal call center dell’intermediario riceveva conferma che gli importi erogati sarebbero stati chiesti direttamente all’installatore. Con comunicazione del 3/10/2012, il servizio clienti dell’intermediario riscontrava un’ulteriore richiesta di chiarimenti del ricorrente, precisando che “la somma [erogata] sarebbe stata chiesta al Dealer nel caso in cui il bene non fosse stato installato”.

In data 5/10/2012, il ricorrente presentava, pertanto, formale richiesta di recesso dal contratto di finanziamento, inviata per conoscenza anche all’installatore, informandolo della volontà di provvedere autonomamente a saldare i lavori nei termini del contratto di fornitura e invitandolo, pertanto, alla prosecuzione dei lavori stessi; al contempo inoltrava allo stesso intermediario le comunicazioni ricevute dall’installatore: i) la prima dell’1/10/2012, con la quale il fornitore segnalava che non era ancora in grado di comunicare la data di inizio lavori; ii) la seconda del 9/10/2012, con la quale l’installatore prendeva atto del recesso e preannunciava un contatto con l’ufficio amministrativo per concordare le modalità di pagamento e di prosecuzione dei lavori.

In data 11/10/2012 il ricorrente chiedeva all’intermediario una conferma “liberatoria” dal finanziamento, richiesta rimasta priva di riscontro. Il successivo 15/10/2012, il ricorrente contattava nuovamente il call-center dell’intermediario, ricevendo rassicurazioni che la richiesta sarebbe stata evasa in tempi brevi. Non ricevendo, tuttavia, ancora alcun riscontro, in data 25/10/2012, il ricorrente inviava formale reclamo, cui in data 7/12/2012 seguiva la comunicazione dell’intermediario che informava il ricorrente di essere disponibile a trasmettere i conteggi estintivi, in relazione all’esercizio del diritto di recesso, per il rimborso delle somme erogate al fornitore, ai sensi dell’art. 2 del contratto di finanziamento e conformemente alle previsioni dell’art. 125-ter, secondo comma, lett. b), TUB.

Con lettera del 17/12/2012, riepilogando i contatti telefonici e la corrispondenza intercorsa, il ricorrente ribadiva: i) la propria richiesta di ottenere la “liberatoria” nei termini di 10 giorni, sottolineando l’irrilevanza della documentazione relativa all’ultimazione dei lavori di installazione al 23/10/2012, posto che il recesso era stato esercitato in epoca precedente;

ii) la volontà di definire il rapporto contrattuale esclusivamente con il fornitore dell’impianto fotovoltaico.

Ricevuto il riscontro negativo dell’intermediario, che ribadiva la propria disponibilità a consentire il recesso in luogo dell’estinzione anticipata, il ricorrente ha presentato ricorso all’ABF, rinnovando le richieste avanzate con il reclamo e stigmatizzando “il comportamento contraddittorio e ingannevole” dell’intermediario che “solo dopo mesi dall’avvenuto recesso” ha avanzato la richiesta di rimborso delle somme erogate al fornitore, ritenendo “tutte le comunicazioni successive (…) tardive, contraddittorie ed errate”.

Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario, riepilogati i fatti e le circostanze illustrati dal ricorrente, ha precisato che:

- contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, l’art. 2 del contratto di finanziamento prevede espressamente che “il contratto di finanziamento (…) si perfeziona con al conferma scritta di accettazione della Richiesta che [l’intermediario] trasmette tramite posta ordinaria al domicilio indicato dal Cliente (…) e, comunque, con l’erogazione del finanziamento. Il Cliente autorizza [l’intermediario] ad erogare direttamente al Convenzionato la somma corrispondente al prezzo del bene/servizio acquistato”, così confermando la legittimità della condotta tenuta dall’intermediario in sede di esecuzione del contratto;

- l’art. 6 e l’art. 11 del contratto di finanziamento richiamano le previsioni di cui agli artt. 125-ter e 125-quinquies TUB, in riferimento, rispettivamente, al diritto di

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recesso del cliente e al diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento in caso di inadempimento del fornitore;

- in ragione della netta distinzione tra le ipotesi previste dagli artt. 125-ter e 125- quinquies TUB, l’intermediario ha ribadito l’applicabilità al caso in esame delle previsioni di cui all’art. 125-ter TUB (richiamate dall’art. 6 dello stesso contratto di finanziamento), in quanto: i) il cliente si è preoccupato di reperire le informazioni per esercitare il diritto di recesso nei termini di 14 giorni; ii) il recesso, seppure

“variamente e ambiguamente motivato in ragione di asseriti inadempimenti”, faceva esplicito riferimento all’art. 6 del contratto; iii) successivamente al recesso, consapevole che l’impresa fornitrice aveva già incassato il relativo importo, acconsentiva all’installazione dell’impianto; iv) la domanda avanzata all’ABF è tesa a riconoscere le proprie ragioni in virtù “dell’intervenuto tempestivo recesso”.

Con successive repliche del 9/04/2013, il ricorrente ha fatto, inoltre, presente:

- di essersi adeguato alle informazioni ricevute dagli operatori dell’intermediario che avrebbero assicurato loro la possibilità di attivare il recesso entro 14 giorni dall’erogazione senza oneri e rimborsi a proprio carico;

- che la lettera di recesso è stata formulata chiara nel contenuto, laddove è stato indicato “è nostra intenzione recedere senza alcun rimborso per capitale interessi e oneri accessori”; mentre l’intermediario solo con mail del 7/12/2012 ha comunicato la richiesta restitutoria;

- di aver “agito facendo legittimo affidamento, con tutta la diligenza possibile, sulle indicazioni più volte ribadite” dall’intermediario.

L’intermediario ha confermato le proprie tesi difensive, precisando, tra l’altro, che il contenuto della lettera di recesso non può derogare unilateralmente alla disciplina contrattuale.

DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene alla qualificazione dello scioglimento del rapporto di finanziamento intercorso tra il ricorrente e l’intermediario e alla individuazione della relativa disciplina applicabile.

Nonostante abbia confermato, anche in sede di ricorso, di aver inviato all’intermediario una richiesta di “recesso” dal contratto di finanziamento, il ricorrente ritiene erroneo il richiamo effettuato dall’intermediario alle previsioni di cui all’art. 125-ter TUB, evidenziando l’inadempimento in cui sarebbe incorso il fornitore del servizio e il “comportamento contraddittorio ed ingannevole” assunto dall’intermediario, che avrebbe confermato la possibilità di recedere dal contratto “entro 14 giorni dall’erogazione del finanziamento, senza conseguenze a proprio carico”.

In punto di fatto, il ricorrente, lamentando l’iniziale inadempimento del fornitore del servizio, ha contestato la violazione da parte dell’intermediario degli impegni assunti con la conclusione del contratto di finanziamento, avendo l’intermediario provveduto all’erogazione del finanziamento in favore del fornitore prima ancora dell’avvio dei lavori di installazione.

Al riguardo, il Collegio rileva come le lamentele del ricorrente non trovino riscontro nella documentazione contrattuale prodotta dalle parti. Da un lato, non è possibile ravvisare alcun inadempimento da parte del fornitore. Il contratto di installazione sottoscritto dal ricorrente prevede, infatti, che: i) i lavori di installazione abbiano inizio “Al buon esito della modalità di pagamento prescelta” (art. 6, modalità di esecuzione del contratto); ii) “Il

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termine di esecuzione del contratto, di 6 (sei) mesi, decorrerà dall’effettivo pagamento dell’acconto e dall’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’installazione dell’impianto, qualora sia successivo” (art. 6, modalità di esecuzione del contratto).

Dall’altro lato, l’art. 2 del contratto di finanziamento prevede, invece, che il “contratto di finanziamento (…) si perfeziona con la conferma scritta di accettazione della Richiesta che [l’intermediario] trasmette tramite posta ordinaria al domicilio indicato dal Cliente (…) e, comunque, con l’erogazione del finanziamento. Il Cliente autorizza [l’intermediario] ad erogare direttamente al Convenzionato la somma corrispondente al prezzo del bene/servizio acquistato, al netto di eventuali anticipi versati”.

Ciò chiarito, non può, pertanto, essere contestata alcuna violazione in capo all’intermediario circa l’esecuzione del contratto di finanziamento e la conseguente erogazione del finanziamento al fornitore prima dell’avvio dei lavori di installazione; così come non è riscontrabile alcun inadempimento del fornitore, in ragione sia delle previsioni del contratto di fornitura, sia della circostanza che i lavori sono stati effettivamente ultimati nell’ottobre 2012 su richiesta, peraltro, dello stesso ricorrente. Ancorché il ricorrente, pur facendo riferimento ad un inadempimento del fornitore, non qualifichi espressamente la propria comunicazione del 5 ottobre 2012 come esercizio di un diritto alla risoluzione del contratto, non sarebbero comunque applicabili al caso in esame le previsioni di cui all’art.

125-quinquies TUB, in difetto sia di un inadempimento (rilevante ex art. 1453 c.c.) del fornitore, sia di una formale messa in mora.

La richiesta del ricorrente inviata con comunicazione del 5 ottobre 2012 deve, invece, essere più correttamente qualificata come esercizio del diritto di recesso secondo quanto previsto dall’art. 125-ter TUB, richiamato dall’art. 6 del contratto di finanziamento, come, del resto, risulta chiaramente dal tenore letterale della stessa richiesta (peraltro confermato in sede di ricorso): “ai sensi dell’art. 6 ‘Recesso del cliente, è nostra intenzione recedere dal finanziamento senza alcun rimborso per capitale, interessi o oneri accessori (…), in quanto non eseguita, da parte [del fornitore], la prestazione contrattualmente prevista”.

Al riguardo non depone in senso contrario né il riferimento espresso ad un inadempimento (comunque insussistente) del fornitore, né la circostanza che, nel caso in esame, il recesso comporta (seppur impropriamente) un costo per il ricorrente, in ragione del fatto che il finanziamento, secondo quanto espressamente previsto dal contratto, sia stato erogato contestualmente alla sua conclusione e, quindi, prima dello spirare del termine di ripensamento di 14 giorni concesso al ricorrente.

Da un lato, è, infatti, evidente che ancorché l’esercizio del diritto di recesso ex art. 125-ter TUB non richieda l’indicazione di alcuna motivazione, nulla esclude che il cliente adduca nella relativa comunicazione i motivi che lo hanno indotto a recedere dal contratto, senza che per ciò solo possa mutare la qualificazione del diritto così esercitato. Dall’altro lato, l’art. 125-ter, secondo comma, lett. b), TUB non lascia spazi a dubbi interpretativi: “Il consumatore che recede (…) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lett. a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione”. È certamente vero che, qualora, come nel caso in esame, il contratto di finanziamento sia collegato ad un contratto di erogazione di beni o servizi, le previsioni di cui all’art. 125-ter TUB possono determinare in capo al cliente l’obbligo di restituzione dell’importo finanziato dallo stesso non direttamente percepito; ma rimane comunque fermo il fatto che l’importo per cui è prevista la restituzione non può certamente costituire un onere o un costo aggiuntivo a carico del cliente e che tale importo è comunque pur sempre collegato ad un servizio o ad un bene di cui il cliente comunque

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beneficia (salvo il caso di inadempimento del fornitore, per cui rimangono fermi i presidi di cui all’art. 125-quinquies TUB). Si tratta, pertanto, di un mero “inconveniente”, che lo stesso legislatore dimostra di non ritenere rilevante, escludendo espressamente l’applicazione ai contratti disciplinati dagli artt. 121 ss. TUB delle previsioni degli artt. 67- duodecies e 67-ter decies del Codice al consumo, che, seppur in riferimento ai contratti relativi ai servizi di investimento, prevedono la sospensione dell’efficacia del contratto

“durante la decorrenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso” e, rispettivamente, che “L’esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le richieste del ricorrente di esser liberato da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti dall’intermediario in ragione del contratto di finanziamento non possono trovare accoglimento, in quanto contrarie a quanto previsto dall’art. 125-ter, secondo comma, lett. b), TUB.

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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