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COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) GRECO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(MI) ROSSI Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 16/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata

- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, con riferimento al contratto di leasing operativo stipulato con l’intermediario resistente, lamenta l’inadempimento dell’intermediario medesimo e chiede la “risoluzione del contratto senza alcuna spesa e/o penale”.

Più precisamente, la ricorrente stipulava con l’intermediario convenuto un contratto di locazione operativa di beni mobili nel settore della telefonia/fax.

Al riguardo, la ricorrente ha lamentato, da parte dell’intermediario:

a) una descrizione solo generica dei beni oggetto del contratto di locazione operativa;

b) la mancata consegna di tutti i beni/servizi indicati nel contratto, ma solo del router del valore asseritamente pari a € 27;

c) il mancato controllo della corrispondenza del valore dei beni locati con il valore del contratto di locazione e le relative rate poste a carico della ricorrente;

La ricorrente ha lamentato, altresì, che l’intermediario avrebbe affidato la gestione del contratto non ad un proprio consulente che potesse chiarire la tipologia e il contenuto del contratto, ma ad un consulente del fornitore che “ha fatto i suoi interessi”, spiegando alla ricorrente stessa che il canone comprendeva, oltre al noleggio del router, anche i servizi di

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telefonia. Nulla dal contratto stipulato con l’intermediario ha permesso alla ricorrente di accorgersi del contrario.

Inoltre, la ricorrente, nel reclamo del 16/10/2014, ha precisato di aver stipulato un contratto di telefonia con il fornitore il quale ha preso poi contatti con l’intermediario per attivare il contratto di leasing per il noleggio del router, condizione necessaria per accedere ai servizi. Il tutto al prezzo di € 53,00 mensili IVA inclusa.

Dopo un anno circa, la ricorrente, a fronte di un aumento del prezzo dei servizi telefonici offerti dal fornitore, decideva di recedere dal contratto stipulato con il fornitore stesso e di

“migrare” verso un altro operatore telefonico il quale avrebbe fornito il suo router.

Tuttavia, la ricorrente apprendeva che “la locazione era legata al router e non ai servizi resi” dal fornitore. Ciò che quest’ultimo ha fornito era un router del valore di € 27,00 mentre il canone di locazione richiesto dall’intermediario ammontava a € 52,78 mensili, importo ritenuto “spropositato”.

Nell’ulteriore reclamo del 30/10/2014, la ricorrente ha affermato che il fornitore, alla firma del contratto, avrebbe dichiarato che, con il leasing stipulato con l’intermediario, la ricorrente stessa avrebbe beneficiato sia del router che dei servizi di telefonia.

La ricorrente ha chiesto la “risoluzione del contratto senza alcuna spesa o penale”.

Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario ha replicato come segue.

In data 20/11/2013, l’intermediario resistente riceveva dalla ricorrente la richiesta per la stipula di un contratto di locazione operativa avente ad oggetto strumenti hardware di telefonia di importo pari a € 2.250,00, unitamente all’offerta che la ricorrente aveva concordato con il fornitore, nella quale risultava indicato come bene esclusivamente il seguente: “n. 1 gateway 2 canali + router + fax” del valore di € 2.250,00.

Sempre in data 20/11/2013, l’intermediario riceveva formale “proposta di contratto di locazione operativa di beni mobili” sottoscritta dalla ricorrente unitamente al fascicolo

“Trasparenza delle operazioni e sei servizi bancari e finanziari” contenente i principali diritti del cliente, e all’informativa Privacy.

Nel contratto erano indicate le condizioni economiche applicate dall’intermediario, nonché le condizioni generali che regolavano il contratto stesso. In particolare, l’art. 1 prevedeva che “oggetto del contratto è la locazione operativa del bene indicato nelle condizioni particolari (ovvero n. 1 gateway 2 canali + router + fax) dietro pagamento del corrispettivo di cui all’art. 3.”

La durata del contratto è stata fissata dalle parti in 60 mesi con scadenza al 26/12/2018. Il corrispettivo della locazione operativa è stato fissato nelle condizioni particolari in complessivi € 3.167, suddiviso in 20 canoni trimestrali di € 158,35.

Sulla base di tali condizioni, l’intermediario, in data 21/11/2013, provvedeva ad acquistare il bene dal fornitore scelto dalla ricorrente e a farlo consegnare direttamente alla stessa, che lo accettava senza eccezioni e riserve.

Il bene è stato goduto pacificamente dalla ricorrente, che tuttora lo detiene.

Ciò premesso, l’intermediario ha respinto tutte le contestazioni mosse dalla ricorrente. In particolare, la ricorrente non potrebbe fondatamente lamentare l’erronea indicazione dei beni nel contratto, eccependo di aver ritenuto che lo stesso comprendesse i servizi di telefonia e non unicamente il noleggio degli apparecchi telefonici. Come si desume dalla lettura del contratto, infatti, non viene in alcun modo indicato come oggetto dello stesso la fornitura di servizi di telefonia.

Tra l’altro, la ricorrente stessa ha affermato di aver sottoscritto un distinto contratto direttamente ed esclusivamente con il fornitore avente ad oggetto proprio i menzionati servizi di telefonia.

Per quanto poi concerne l’asserita mancata consegna di tutti i beni oggetto del contratto, l’intermediario ha richiamato il verbale di consegna sottoscritto dalla ricorrente con

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apposizione di timbro e firma in data 5/11/2013. La sottoscrizione del citato verbale avrebbe valore confessorio e quindi di piena prova legale.

Per quanto concerne, infine, la doglianza circa l’asserita non corrispondenza del valore dei beni locati rispetto al preteso valore di mercato (quantificato dalla ricorrente in € 27), l’intermediario ha rilevato:

a) che si tratta di “eccezione generica e pertanto non ammissibile”;

b) che è stata la ricorrente a scegliere il bene oggetto del contratto presso il fornitore con la conseguenza che la ricorrente stessa avrebbe potuto valutare l’effettiva convenienza o meno del contratto in esame;

c) di aver acquistato i beni, poi locati alla ricorrente, per l’importo di € 2.745, IVA inclusa, come si evince dall’ordine di acquisto e dalla relativa fattura emessa dal fornitore all’intermediario stesso.

Pertanto, se fossero veritiere le affermazioni della ricorrente, sarebbe stata proprio la ricorrente ad aver indotto in errore l’intermediario sull’effettivo valore di mercato del bene oggetto del contratto.

Alla luce di quanto sopra, essendo il contenuto del contratto ben chiaro nell’evidenziare che la locazione operativa concerneva unicamente i beni indicati nelle condizioni particolari (ovvero n. 1 gateway 2 canali + router + fax) ed avendo la ricorrente stessa riferito di aver stipulato un separato contratto direttamente ed esclusivamente con la ditta fornitrice per la prestazione di servizi di telefonia, non sarebbe possibile lamentare una falsa rappresentazione dell’oggetto del contratto.

L’intermediario convenuto ha, dunque, chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

E’ pacifica tra le parti la stipulazione di un contratto di “locazione operativa”; sono agli atti del presente procedimento i documenti di “proposta contrattuale” e la relativa

“accettazione”, sottoscritti rispettivamente da ricorrente e intermediario.

In particolare, si riporta la “premessa” del contratto in tema di scelta da parte della ricorrente del bene e del fornitore con cui concordare “prezzo, termini e modalità di consegna e eventuali servizi accessori”.

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In tema di oggetto del contratto, secondo l’articolo 1 delle condizioni generali di contratto ed un estratto delle “condizioni particolari” del contratto con evidenza specifica dell’oggetto, oltre che del fornitore, della durata e del corrispettivo della locazione, appare evidente che l’oggetto del contratto è limitato alla componente hardware e non comprendere servizi di telefonia mobile.

E’ in atti anche un estratto del “verbale di consegna e dichiarazione di conformità”

sottoscritto dalla ricorrente e dal fornitore.

Si rappresenta che dalla documentazione versata in atti, la ricorrente afferma di aver concluso, in data 30/10/2013 un contratto di telefonia direttamente con il fornitore, il quale ha poi contattato l’intermediario per “attivare il contratto di leasing per il noleggio del router, condizione necessaria per poter accedere ai servizi”.

Sono stati altresì prodotti il contratto di abbonamento a servizi di telefonia concluso direttamente tra fornitore e ricorrente e il contratto (tra intermediario e fornitore) di acquisto del bene poi oggetto di leasing a favore della ricorrente.

Giova ricordare che, quand’anche si interpretasse la domanda della ricorrente come

“recesso” dal contratto, il contratto di leasing è stato stipulato a tempo determinato e non prevede alcun diritto di recesso in capo ai contraenti.

Ciò chiarito e venendo all’esame del merito della controversia, pare utile, per una miglior comprensione della fattispecie per cui è causa, richiamare brevemente lo schema tipico del rapporto di locazione operativa.

Ebbene, al pari di un leasing finanziario, il leasing operativo si fonda su uno schema finanziariamente trilaterale, ma giuridicamente consistente in due distinti segmenti contrattuali. Infatti, una volta individuato il bene di suo interesse, il cliente (futuro) utilizzatore chiede all’intermediario abilitato di procedere al suo acquisto presso un dato fornitore, alle condizioni commerciali già negoziate con quest’ultimo. L’intermediario procede poi all’acquisto del bene, versando al fornitore il corrispettivo pattuito. In tal modo,

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acquisita la proprietà del bene, l’intermediario lo concede, con apposito e separato contratto, in locazione operativa al cliente utilizzatore, il quale corrisponde un determinato corrispettivo suddiviso in canoni periodici. Al termine della locazione, il bene viene generalmente restituito al proprietario, ossia all’intermediario locatore. A differenza che in un leasing finanziario, dove all’utilizzatore viene per definizione accordato il diritto di rendersi acquirente del bene a fine contratto, nel leasing operativo tale facoltà non generalmente è prevista, cosicché, salvo diverso e specifico accordo, il cliente è tenuto a restituire il bene all’intermediario.

Ora, nel caso di specie, il Collegio ritiene che, dall’esame delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, il contratto di leasing operativo non abbia subito alcun evento “patologico” nella fase di stipulazione e di sua esecuzione, apparendo, al contrario, che lo schema sopra descritto si sia correttamente attuato, che i beni siano stati regolarmente consegnati all’utilizzatore il quale, tuttora, può continuare a goderne.

Non emerge, dunque, alcun inadempimento dell’intermediario resistente in relazione alla vicenda contrattuale per cui è causa e, conseguentemente, l’istanza formulata da parte ricorrente appare priva di fondamento e non degna di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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