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COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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Academic year: 2022

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(1)

COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENAZZO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) AFFERNI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 19/05/2020

FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

“Nel 2014 decido di vendere la mia moto e ricevo un assegno Bancario tratto su Istituto Francese. Contatto la mia Banca B per capire se l'assegno ha i bene fondi o meno e mi segnalano che unica possibiOLWj̦qYHUVDUHODVVHJQR

Versato l'assegno scopro dopo 15 giorni che lo stesso non è coperto e mi viene stornato l'importo con i relativi costi.

&KLHGR DO PLR LVWLWXWR GL FUHGLWR SL̦ YROWH LO WLWROR SHU XQD HYHQWXDOH D]LRQH JLXGL]LDULD

senza nessun riscontro. Mi segnalano che ***I dichiara che l'assegno risulta essere smarrito e che non possono restituirmelo. Solo nel febbraio 2018 ben un anno dopo ***I dichiara di averlo smarrito in data e in luogo imprecisato senza farmi mai avere tale dichiarazione pervenuta solo nel 2019 nelle mie mani, come da Email allegate.

Inutili sono state le proteste nei confronti di Banca B che come forma di ritorsione ha chiuso unilateralmente il mio conto corrente cointestato senza dare comunicazione al cointestatario. Trattenendosi i fondi per svariati giorni senza possibilità di movimento e non gestendo la mia diffida inviata via Pec sul nuovo IBAN”.

Riferisce quindi di avere contattato la banca A, che avrebbe indicato al cliente di sporgere denuncia di smarrimento dell’assegno.

(2)

Il cliente sembra invece richiedere alle banche di provvedere loro alla denuncia di smarrimento, oltre che al risarcimento del danno subito.

In conclusione parte ricorrente, visto l’esito negativo del reclamo, chiede il rimborso dell’importo dell’assegno pari a € 5.450,00 oltre interessi, danni morali per € 500,00, oltre

€ 200,00 per la difficoltà “di effettuare i bonifici a favore di IBAN esteri e per assistenza richiesta all’Agenzia delle Entrate….”.

Nelle controdeduzioni, l’intermediario A ha eccepito quanto segue:

In via preliminare, ricostruisce i fatti:

- il cliente ha ricevuto in pagamento un assegno a suo nome tratto su Banca xxx di Parigi per € 5.450,00.

- L’assegno è stato negoziato presso banca B che lo ha trasmesso in data 09.01.2015 alla banca A per il pagamento.

- Banca A ha inviato l’assegno per il pagamento alla banca emittente il 12.01.2015 e il 13.01.2015 ha ricevuto comunicazione di insoluto per falsità dell’assegno.

- Il 14.01.2015 banca A ha comunicato l’insoluto a banca B con relativa contabile di addebito.

- Precisa di avere poi, il 19.01.2015, inviato a banca B una copia dell’assegno, in attesa di ricevere l’originale dalla corrispondente estera.

- Riferisce che per due volte, in data 28.05.2015 e 11.02.2016 (cfr. all F ctdz) banca B ha chiesto a banca A la restituzione dell’originale dell’assegno.

- In data 12.02.2016, in risposta a banca B, aveva dichiarato erroneamente che l’assegno era stato restituito in originale in data 19.01.2015 e aveva quindi successivamente inviato, in data 15.02.2016, a banca B una dichiarazione di smarrimento a seguito di spedizione.

- Dichiara di non avere ricevuto altre comunicazioni da banca B o dal cliente fino a marzo 2019.

- Nel marzo 2019 il cliente interessava nuovamente con reclamo e diffida la banca B (con banca A in copia) lamentando la mancata restituzione dell’originale dell’assegno, nonostante non avesse sporto denuncia di smarrimento alle autorità.

- Banca B avrebbe dato riscontro al cliente in modo erroneo su alcune circostanze di fatto.

In particolare, ha dichiarato che banca A avrebbe segnalato il mancato pagamento dell’assegno a banca B dopo il 27.01.2015 anziché in data 14.01.2015.

- Riferisce di ulteriori scambi, telefonici e via mail, tra il cliente e banca A in cui era stato precisato al cliente che l’assegno, probabilmente, non era stato restituito dalla corrispondente estera in quanto falso. Inoltre banca A aveva spiegato al cliente che la restituzione dell’assegno non era necessaria per sporgere denuncia per la truffa subita.

- Il cliente ha poi inviato ulteriore contestazione in cui manifestava la volontà di interessare del caso trasmissioni televisive, senza seguito.

Sul merito del ricorso precisa di aver agito quale mandataria di banca B e non ha avuto alcun rapporto diretto con il cliente, correntista di banca B. L’incarico di intermediazione per l’incasso dell’assegno è stato svolto con diligenza. Precisa che l’art. 491 c.p. punisce la falsificazione di assegni e che la depenalizzazione del reato non riguarda gli assegni privi di clausola “non trasferibile”.

Precisa inoltre che:

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Ribadisce di avere tempestivamente comunicato l’esito impagato e la falsità dell’assegno a banca B e che il cliente, per quanto la riguarda, era in condizioni di denunciare i fatti a propria tutela. Precisa che il decorso dei termini per la querela penale, quindi, è imputabile all’inerzia del cliente.

Infine precisa l’irrilevanza dell’equivoco sullo smarrimento o meno dell’originale dell’assegno, in quanto si deve presumere che la banca estera abbia consegnato l’assegno, essendo accertato falso, all’autorità giudiziaria francese.

In conclusione l’intermediario A chiede il rigetto del ricorso.

Nelle controdeduzioni, l’intermediario B ha eccepito quanto segue:

- conferma di avere negoziato il titolo in data 27.01.2015 con valuta 12.01.2015, in quanto non presentava evidenti segni di contraffazione.

- Banca A comunicava il mancato pagamento per falsità del titolo.

- Effettuato lo storno, banca B richiedeva tempestivamente a banca A la trasmissione dell’origjale del titolo e l’intermediario B dichiarava che il titolo era andato smarrito e di ciò notiziava il cliente.

- Banca B ha quindi agito con correttezza, attivandosi per la restituzione del titolo e comunque mettendo il cliente in condizione di esercitare le azioni legali contro il truffatore.

- Nega ogni responsabilità nello smarrimento del titolo, che è stato comunicato da banca A e dichiara di aver agito con la diligenza richiesta all’accorto banchiere.

- In relazione alla chiusura del conto osserva di aver rispettato i modi e i tempi previsti dal contratto.

In conclusione chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente ha replicato quanto segue.

Nei confronti dell’interemdiario A:

- riepiloga ampiamente gli scambi scritti e telefonici intercorsi con banca A.

- Precisa che la restituzione dell’assegno orginale a banca B, prima comunicata al cliente, è stata poi smentita da banca A precisando che era stata rimessa a banca B una copia dell’assegno.

- Contesta l’incarico ricevuto da banca A a presentare in proprio denuncia di smarrimento dell’assegno in quanto la denuncia sarebbe stata di competenza esclusiva di banca A.

Nei confronti dell’interemdiario B:

- Ribadisce la negligenza della banca nella negoziazione dell’assegno.

- Precisa che, contrariamente a quanto indicato nelle controdeduzioni di Banca B, l’assegno era bancario anziché circolare.

- Conferma le proprie lamentele circa l’inerzia e ritardi della banca nel dare riscontro alle proprie richieste.

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- Lamenta danni non patrimoniali subiti per il comportamento della banca anche in relazione a fatti diversi e non connessi alla negoziazione dell’assegno.

Nelle controreliche l’intermediario B conferma la corretteza e diligenza del proprio comportamento e cita al riguardo alcune ulteriori decisioni dell’AGO in materia. Per il resto conferma essenzialmente quanto dedotto nelle controdeduzioni.

Nelle proprie contro repliche, l’intermedairo A contesta la smentita del cliente circa il riferimento a organi di stampa o media scandalistici che avrebbe interessato in merito alla vicenda.

Al riguardo, conferma che è stato lo stesso cliente, in una delle varie comunicazioni a mezzo pec, a paventare il ricorso a una denuncia ai mezzi di informazioni. Peraltro, aggiunge di essere stata contattata da una trasmissione televisiva, senza altro seguito.

Nel merito, riepiloga brevemente i fatti e precisa che l’assegno è stato negoziato il 09.01.2015 e che banca A ha comunicato l’esito insoluto a banca B in data 14.01.2015.

Non è a conoscenza della data della comunicazione di tali fatti da banca B al cliente.

In ogni caso, in base alla motivazione del mancato pagamento “Assegno Fraudolento/Contraffatto”, il cliente era al corrente che il mancato pagamento non era stato originato da mancanza di fondi, bensì dalla falsità dell’assegno, penalmente rilevante, che aveva consentito all’acquirente di porre a compimento la truffa, altrettanto rilevante penalmente.

Il decorso dei termini per la querela per tali fatti di reato è da imputare al cliente.

La restituzione dell’assegno in originale è stata chiesta da banca B solo in data 28.05.2015, ormai decorsi i termini per l’azione penale, per la quale comunque non sarebbe stato necessario disporre dell’assegno. Precisa che le vicende sucessive appaiono irrilevanti quanto al merito della vicenda e alle lamentele del cliente.

DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sullo smarrimento di un assegno bancario, poi risultato falso, e l’eventuale responsabilità della banca negoziatrice.

Il cliente, correntista di Banca B, ha dato mandato per l’incasso a questa banca, la quale a sua volta si è avvalsa di banca A quale mandataria per l’incasso.

Secondo quanto riferito, sia pure in modo a tratti contradditorio, dalle banche, l’assegno originale sarebbe stato materialmente trasmesso da banca A alla propria corrispondente estera (in Francia) per l’incasso. Quindi, apparentemente, per il pagamento tramite presentazione cartacea del titolo in stanza di compensazione.

In data 12.02.2016 banca A, in risposta a banca B, aveva dichiarato erroneamente che l’assegno era stato restituito in originale in data 19.01.2015 e aveva quindi successivamente inviato, in data 15.02.2016, a banca B una dichiarazione di smarrimento a seguito di spedizione.

In seguito a ulteriori verifiche, banca A ha rettificato e precisato le comunicazioni, dichiarando di non essere rientrata in possesso del titolo originale, verosimilmente smarrito o comunque trattenuto presso la corrispondente estera in quanto contraffatto.

Non si rinvengono, in atti, comunicazioni intercorse con detta corrispondente estera per informativa o conferma circa lo smarrimento ovvero conservazione dell’assegno.

Si evidenzia un rilevante lasso di tempo tra la richiesta di banca B a banca A di trasmissione del titolo originale (sollecitata dal cliente) del 28.05.2015 (apparentemente

(5)

priva di riscontro, non versato in atti) e la nuova successiva richiesta (questa riscontrata con la dichiarazione di presunto smarrimento del titolo).

In sostanza, tuttavia, le lamentele del cliente, sebbene non del tutto chiare, sembrano concentrarsi sull’asserita impossibilità di agire con azione penale per il recupero della somma non incassata.

Il cliente avrebbe richiesto che fosse una delle banche ad attivarsi e denunciare lo smarrimento dell’assegno presso l’autorità.

Il cliente propone altre domande risarcitorie nei confronti di banca B in relazione all’ingiustificata chiusura del proprio c/c. Si osserva, in via preliminare, che dette domande non sono proposte con il ricorso e sono quindi inammissibili (e comunque infondate o non provate).

Anche la domanda principale non può essere accolta (sebbene si debba censurare il comportamento delle banche che – dai documenti versati in atti – sembrano aver agito con una certa superficialità). La domanda non può essere accolta in quanto parte ricorrente è stato oggetto di una truffa da parte di un soggetto terzo che per comprare una moto di proprietà di parte ricorrente ha consegnato un assegno tratto su una banca francese risultato falso. Parte ricorrente ben avrebbe potuto presentare denuncia di truffa anche senza essere in possesso dell’originale dell’assegno che comunque è stato richiesto tardivamente (nel maggio del 2015 a fronte di una truffa perpetuata a gennaio 2015 – quindi oltre i termini per presentare querela di parte).

In conclusione, sebbene le banche resistenti abbiano agito in maniera tutt’altro che ineccepibile, il loro comportamento non ha rilevanza causale, considerando che parte ricorrente avrebbe potuto presentare querela per truffa anche in mancanza dell’originale dell’assegno che, comunque, come sopra già evidenziato, ha richiesto oltre i termini per la presentazione della querela di parte.

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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