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ROMA CAPITALE Municipio 18 Roma Aurelio U.O.S.E.C.S. Servizi Sociali Il Dirigente

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ROMA CAPITALE

Municipio 18 Roma Aurelio U.O.S.E.C.S. – Servizi Sociali Il Dirigente

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CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’AUTONOMIA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI PORTATORI D’HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,

ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI PER ANNI SCOLASTICI 2012/2013 E 2013/2014

LOTTO A CIG 4402553DA7 LOTTO B CIG 4402556025 LOTTO C CIG 4402560371 LOTTO D CIG 4402562517

1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato l’incarico per l’esecuzione del Servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale dei portatori d’handicap inseriti nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie inferiori del Municipio 18 Roma Aurelio per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014.

Il servizio viene affidato con bando di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, per l’affidamento di servizi rientranti nell’allegato II B.

2. DESCRIZIONE, OBIETTIVI E FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto del presente capitolato è l’insieme di prestazioni di aiuto per l’autonomia e per l’integrazione sociale dei bambini ed adolescenti che frequentano le scuole dell’infanzia, elementari e medie inferiori, in temporanea o permanente limitazione della propria autonomia, nonché di aiuto e sostegno alle loro famiglie. Le prestazioni di aiuto erogate devono far parte di un progetto globale tendente a migliorare la qualità della vita del bambino e dell’adolescente con l’obiettivo prioritario del potenziamento delle sue competenze, dello sviluppo dell'autonomia personale, della socializzazione e della sicurezza all'interno della scuola, attraverso interventi educativi svolti durante l'attività didattica.

Il Servizio, detto anche Servizio di Assistenza Educativo Culturale o Servizio A.E.C. permette il reale inserimento delle persone disabili nel contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola previste nel piano di studio, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, sancito dalla legislazione nazionale, alle persone con handicap qualunque sia il grado di intensità della limitazione, così come promosso dalla legge 104/92.

Nello svolgimento del servizio deve essere prestata particolare attenzione allo sviluppo delle capacità del bambino e del giovane, in particolare al linguaggio, al rapporto con il cibo, alla cura di sé e dei propri bisogni fisiologici. Importanti sono, inoltre, gli interventi mirati al rafforzamento delle competenze affettivo-relazionali, in rapporto sia ai coetanei che agli adulti.

La natura complessa degli interventi implica un investimento professionale, tecnico/amministrativo ed economico di consistenza tale da poter essere valorizzato solo attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti i protagonisti interessati al problema: l’Amministrazione del Municipio 18, le Aziende ASL, l’Organismo erogatore del servizio, gli utenti.

Come anzidetto, obiettivi primari del servizio sono il potenziamento delle competenze, lo sviluppo dell’autonomia personale e della socializzazione. Ma una corretta utilizzazione del servizio permette anche il conseguimento di altri obiettivi quali la riduzione dell’istituzionalizzazione e il sostegno al programma riabilitativo.

Per raggiungere gli obiettivi primari indicati occorre:

1) che per ciascun bambino o adolescente tutti i soggetti che intervengono si coordinino creando un punto unico di programmazione e verifica. In questo contesto deve essere esplicitato che ogni intervento ha come riferimento il progetto educativo della persona;

2) che tale progetto educativo scaturisca dalla conoscenza delle peculiarità individuali, familiari e sociali del singolo bambino o adolescente;

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3) che il programma di intervento, elaborato per rispondere all’unicità del bambino e adolescente, sia caratterizzato da specifiche professionalità delle prestazioni e preveda il piano organico dei tempi e gli strumenti effettivi di verifica.

A tal fine è costituito il GLH (Gruppo di Lavoro sull’Handicap) che ha il compito di progettare e programmare il corretto espletamento del PEI (Piano Educativo Individuale).

Gli interventi riferiti al Servizio sono interventi di 1° livello, non specialistici, che si integrano attraverso un progetto unitario anche con altri interventi attuati dai vari servizi pubblici del territorio.

Il criterio di riferimento è quello dell’autosufficienza e pertanto tale criterio diventa fondamentale e strategico per la conoscenza dei bisogni e per una corretta programmazione degli interventi.

Le scelte operative verranno definite sulla base delle distinzioni seguenti dei livelli di non autosufficienza:

• Un Livello di stabile non autosufficienza: è identificato nella condizione di impossibilità, - parziale o totale, temporanea o permanente – della persona di autogestirsi (a causa dell’invalidità o della malattia eventualmente congiunte a condizioni socio-ambientali) se non con l’aiuto continuo e permanente di altre persone;

• Un Livello di parziale autosufficienza: è identificato nella condizione di handicap fisici, mentali o sensoriali nella quale le residue ed ancora consistenti capacità di autonomia personale consentano alla persona di provvedere a se stessa con l’aiuto non continuativi di altri;

• Un Livello di esposizione ai rischi, alla diminuzione e/o perdita di autosufficienza: è identificato nella condizione di quelle persone che, appartenendo ad un nucleo familiare in situazione di marginalità sociale e relazionale, possono subire un aggravamento e un isolamento.

Gli interventi da svolgere sono:

a) nelle strutture scolastiche

 Supporto nell’attività didattico/educativa interna per l’intero orario scolastico (attività di laboratorio, ludico/motoria, collaborazione con gli operatori del trasporto scolastico) ed esterna (gite scolastiche, visite guidate) ove sia necessaria una figura coadiuvante i docenti per la particolarità delle attività medesime.

 Vigilanza, accompagnamento e assistenza nei servizi igienico/sanitari ai bambini o adolescenti che per mancanza di controllo delle funzioni fisiologiche, necessitano di un costante intervento quotidiano nel cambio e nella pulizia;

 Ausilio nella consumazione del pasto nei casi di assenza di autonomia funzionale dell’alunno portatore di handicap;

 Attività, nei settori educativo/scolastici territoriali, di collaborazione con gli insegnanti per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludico/motorie e sportive, sia all’interno sia all’esterno delle strutture scolastiche se promosse dalle scuole stesse.

b) nella gestione del progetto

 Pianificazione, rispetto al Piano Educativo Individuale delle attività rivolte a ciascun bambino o adolescente;

 Supervisione da parte dell’Equipe Psicopedagogia del Municipio Roma 18 Aurelio del lavoro svolto dagli operatori;

In base alla definizione dell’autonomia, ad ogni operatore potranno essere affidati fino a 3 bambini e/o adolescenti. In caso di handicap grave il rapporto sarà di 1/1.

Per garantire la migliore qualità possibile l’operatore dovrà seguire l’utente ove possibile almeno per tutto un ciclo scolastico.

L’ufficio A.E.C. Municipale, valutata ogni singola situazione, nel rispetto delle indicazioni fornite dagli specialisti, procede all’assegnazione dell’operatore A.E.C. e del numero di ore settimanali di assistenza.

Al fine della quantificazione del servizio erogato si tiene conto delle seguenti variabili:

 Indicazione dello specialista di riferimento

 Tipologia di handicap

 Grado di autonomia già raggiunto dall’alunno

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 Presenza di progetti di particolare rilevanza

 Ore di sostegno assegnate.

E’ fissata al 31 gennaio di ogni anno la data ultima per effettuare nuovi inserimenti di alunni nel servizio di Assistenza oggetto del presente appalto, salvo il caso di sostituzione di un utente con un altro già in carico.

3. IL PROFILO E LE MANSIONI DELL'ASSISTENTE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI Il personale messo a disposizione per tale servizio deve essere dotato della necessaria professionalità, esperienza, dei requisiti formativi, in ambito assistenziale ed educativo previsti dalle normative vigenti per lo svolgimento della funzione assegnata.

L’Assistente Educativo Culturale (A.E.C.) svolge le seguenti principali attività:

• In adempimento dell’art. 13 punto 3 della L. 104/92, le mansioni sono finalizzate all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni in situazione di handicap iscritti nelle scuole materne, elementari e medie inferiori nonché, alla effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi;

• Nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, l’operatore collabora con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell’alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell’Offerta Formativa;

• Nell’ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati, l’operatore accompagna l’alunno in situazione di handicap, nelle uscite e nelle attività programmate;

• L’operatore partecipa, a sostegno delle necessità degli alunni in situazione di handicap, ai viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite, può offrire, in collaborazione con il corpo docente, un contributo specifico nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno, contribuendo alla elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse;

• Collabora, in aula o nei laboratori, con l’insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico;

• Affianca l’alunno in situazione di handicap durante il momento della mensa, fornendo l’aiuto e l’assistenza necessari ed operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché, un equilibrato rapporto con il cibo;

• Affianca l’alunno in situazione di handicap nelle attività finalizzate all’igiene della propria persona, attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell’autonomia;

• Partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi Collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie e con i servizi territoriali. Partecipa, inoltre, ai G.L.H. operativi degli utenti assegnati;

• Partecipa alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all’individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica,

• In base a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato, redige annualmente una relazione sintetica sul caso affidato e fornisce, secondo le modalità individuate dall’Ufficio A.E.C., tutte le informazioni utili alla programmazione del servizio;

• Collabora, nelle forme e nei tempi concordati con l’Ufficio A.E.C., visti i progetti particolari, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano, congiuntamente, all’integrazione dell’alunno in situazione di handicap in altre strutture del territorio.

4. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli Organismi sono tenuti a comunicare per iscritto all’ufficio A.E.C.:

 all’inizio dell’anno scolastico l’elenco degli operatori e il numero di alunni a ciascuno assegnati;

 in corso d’anno qualunque modifica del Piano annuale.

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L’orario di servizio può essere esaurito all’interno di un’unica sede scolastica; se sono presenti più alunni in situazione di handicap, o completato tra due sedi scolastiche se è presente un solo alunno o se le esigenze assistenziali sono tali da non richiedere un operatore a tempo pieno.

L’articolazione dell’orario di servizio viene concordata all’inizio dell’anno scolastico, tra l’operatore stesso (tramite il Coordinatore dell’organismo erogante) e il Dirigente Scolastico/Funzionario Coordinatore;

eventuali richieste di modifiche del suddetto orario, dovranno pervenire per iscritto all’Organismo affidatario, che valuterà la richiesta dandone tempestiva comunicazione all’Ufficio A.E.C.

Nella stesura dell’orario di servizio del personale devono essere tenute in considerazione le seguenti indicazioni:

• deve essere organizzato preferibilmente su cinque giorni, anche se per le scuole che prevedono la frequenza per il sabato, non è esclusa una gestione dell’orario su sei giorni; nelle scuole ove è previsto il tempo prolungato, l’operatore potrà effettuare l’intervento durante le ore pomeridiane non oltre 2/3 volte durante la settimana;

• non deve prevedere interruzioni nell’ambito della giornata.

In caso di assenza degli alunni in situazione di handicap, su indicazione del Dirigente Scolastico/Funzionario Coordinatore, il personale A.E.C. potrà ritenersi a disposizione della scuola, per supportare altre situazioni di disagio e/o rimanere a disposizione della classe del minore assegnato.

Per quanto concerne l’articolazione dell’orario di servizio dell’operatore si dovrà avere cura di conciliare le esigenze dell’alunno e della scuola con quelle del lavoratore.

La sostituzione del personale è garantita anche per assenze di un solo giorno, compatibilmente con la disponibilità di personale supplente in possesso dei requisiti. Nel caso in cui la richiesta di sostituzione pervenisse nelle 12 ore precedenti l’inizio del servizio, l’Organismo affidatario contatterà la sede scolastica scoperta per l’individuazione di una strategia alternativa. Tali sostituzioni di personale vanno comunicate per iscritto all’ufficio A.E.C., oltre che alla scuola, qualora superino la settimana di assenza dell’operatore.

Agli Organismi è richiesto di fornire personale in sostituzione del personale A.E.C. dipendente del Comune, nel caso in cui quest’ultimo comunichi un’assenza superiore ai 4 gg. consecutivi.

In caso di assenza dell’alunno e/o degli alunni assegnati all’operatore si specifica che:

• Nel caso di operatore che segue più alunni, se ne manca uno l’orario viene spostato sugli altri alunni.

• Nel caso di un operatore che segue un solo alunno, oppure in caso di assenza di tutti gli alunni da lui seguiti, l’operatore rimane a disposizione della classe di appartenenza dell’alunno/i assenti e/o sarà di supporto, ove necessario alle altre situazioni di handicap già seguite da altri colleghi. In caso di richiesta del Dirigente Scolastico/Funzionario Coordinatore di utilizzare un operatore per supportare temporaneamente altre situazioni di disagio presenti nella scuola, l’organismo di appartenenza farà presente la situazione all’ufficio A.E.C. che valuterà la richiesta. In casi eccezionali l’operatore può essere spostato su situazioni già seguite in altre scuole.

• Nel caso in cui l’operatore segue più alunni in scuole diverse se uno degli alunni è assente l’operatore si sposterà nella scuola dove è, o sono presenti, gli altri alunni a lui assegnati.

• Nel caso in cui l’operatore segue più alunni in scuole diverse, se una delle due scuole è chiusa per motivi temporanei (ponti di festività, disinfestazioni etc.) l’operatore si sposterà nella scuola dove è, o sono presenti, gli altri alunni a lui assegnati. Se le scuole sono tutte e due chiuse l’operatore non effettuerà l’orario e lo stesso verrà eventualmente recuperato durante gite o viaggi di istruzione. In questo caso, al momento della gita e/o viaggio di istruzione sarà cura dell’Organismo comunicare in forma scritta all’ufficio A.E.C. quante e quali ore accantonate verranno utilizzate.

• Nel caso in cui l’operatore segue alunni sia nella scuola dell’infanzia che nella scuola dell’obbligo, a chiusura dell’anno scolastico per la scuola dell’obbligo, l’operatore potrà essere spostato, previa valutazione dell’ufficio A.E.C. per ogni singola situazione, nella scuola dell’infanzia per tutto l’orario a lui assegnato.

Alla scadenza dell'affidamento l’Organismo è tenuto a produrre una dettagliata relazione finale.

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5. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

E’ previsto, da parte dell’operatore l’accompagnamento dell’alunno disabile assegnato alle gite scolastiche e/o viaggi d’istruzione, con riferimento a quanto stabilito nella certificazione dell’alunno.

L’operatore, con un docente dell’alunno, è autorizzato a partecipare ad accompagnamenti extrascolastici, previsti dal PEI e programmati nei GLHO, previe necessarie autorizzazioni (progetti di autonomia personale, conoscenza del quartiere) da parte del genitore e del Dirigente Scolastico.

L'autorizzazione all'accompagnamento dell’alunno in difficoltà da parte dell'assistente, nei viaggi di istruzione deve essere formalmente richiesta ai responsabili dell’Organismo affidatario con indicazione precisa della data, destinazione (località provincia) e dell'orario di partenza e rientro presunto.

Qualora l’operatore non sia in grado di fornire la propria disponibilità alla partecipazione ai viaggi di istruzione, l’Organismo provvederà a selezionare un operatore sostituto.

Le spese di viaggio, vitto, alloggio ed eventuali ingressi derivanti dalla partecipazione dell’operatore ai viaggi di istruzione e/o alle uscite didattiche sono a carico totale ed esclusivo della scuola; mentre per le spese relative all’intervento dell’operatore saranno utilizzate le ore previste dal piano d’intervento AEC per un totale di 12 ore giornaliere, le ore eccedenti il monte ore assegnato saranno recuperate dall’operatore successivamente e preferibilmente entro il mese concordandolo con lo staff insegnanti.

Per quanto riguarda gite e/o viaggi di istruzione, le ore eccedenti il monte ore assegnato sull’alunno che usufruirà dell’accompagno (fatto salvo l’orario eventualmente accantonato per chiusura temporanea della scuola) deve essere recuperato attraverso riposi compensativi nel più breve tempo possibile e verrà concordato tra cooperativa e scuola.

6. CAUZIONE DEFINITIVA

La cooperativa incaricata, precedentemente alla stipulazione del contratto, dovrà costituire una cauzione di importo pari al 2% dell’importo netto contrattuale. Tale cauzione dovrà essere versata presso la tesoreria comunale. Essa può essere prestata anche a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dall’incarico.

La cauzione resta depositata a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario, del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’ente avesse egualmente pagato in più durante l’appalto.

L’Amministrazione comunale ha il diritto di valersi di propria autorità dalla cauzione.

Lo svincolo della cauzione sarà predisposto dal responsabile del procedimento, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio al termine della durata contrattuale.

7. VERIFICHE. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO.

L’Amministrazione si riserva con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l’affidatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli sulla qualità e la rispondenza a quanto richiesto.

L’Organismo deve ottemperare, nei confronti del personale impiegato nel servizio, agli obblighi derivanti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’Organismo deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L’Organismo è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tali obblighi vincolano l’Organismo anche nel caso lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L’Amministrazione in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all’affidatario delle inadempienze denunciate dall’ispettorato del lavoro, può operare una ritenuta pari nel massimo al 20%

dell’importo globale del corrispettivo previsto dalla convenzione.

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Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato suddetto avrà dichiarato l’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’Organismo.

Si rende noto che, in base alle disposizioni attualmente impartite dall’Amministrazione Comunale Centrale, il personale A.E.C. dipendente delle Cooperative Sociali “non ha diritto a fruire gratuitamente del pasto a spese dell’Amministrazione, in quanto tale diritto può derivare semmai dal contratto di lavoro dell’operatore con la propria Cooperativa Sociale, la quale può assegnare ai propri lavoratori l’indennità di mensa. Rispetto a tale rapporto l’Amministrazione Capitolina è terza a tutti gli effetti, in quanto l’affidamento alla Cooperativa del servizio di assistenza ai disabili nelle scuole non genera rapporti di lavoro subordinato tra l’Amministrazione e l’Ente Affidatario”.

8. PENALITÀ.

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti l’Amministrazione Comunale applicherà una penale sull'importo presunto del lotto affidato in caso di grave inadempimento riscontrato dai funzionari preposti al controllo, quando l’inadempimento medesimo non possa configurarsi come risoluzione contrattuale.

Qualora dal controllo effettuato il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi – fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo 9 – saranno contestate all’affidatario stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 15 giorni le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che l’affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla fase di realizzazione in corso al momento in cui si sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.

Ove la stessa inadempienza e/o disservizi venga rilevato una seconda volta, dopo espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla fase di realizzazione in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio.

L’accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 1456 C.C. nonché la immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.

9. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente capitolato che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art.1456 c.c. ed il Comune di Roma potrà affidare la prosecuzione ad altri del servizio.

10. CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nella esecuzione della convenzione saranno devolute al TAR del Lazio, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale previsto dagli artt.

806 e seguenti del c.p.c.

Roma, 09/07/2012

Il Dirigente U.O.S.E.C.S.

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