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N. 114 Oggetto: Pratica num. 494/VV/2009. Quesito posto dal Presidente della Corte d'Appello di

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N. 114

Oggetto: Pratica num. 494/VV/2009. Quesito posto dal Presidente della Corte d'Appello di Alpha in merito all'utilizzabilità in situazione di particolare emergenza di giudici già facenti parte dell'ufficio GIP e trasferiti ad altra posizione tabellare in quanto ultradecennali.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 gennaio 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito posto dal Presidente della Corte d'Appello di Alpha in merito all'utilizzabilità in situazione di particolare emergenza di giudici già facenti parte dell'ufficio GIP e trasferiti ad altra posizione tabellare in quanto ultradecennali;

- considerato che effettivamente il quesito si pone in un contesto che vede il Tribunale di Alpha versare in una situazione di particolare difficoltà poiché la percentuale di scopertura dei posti di giudice presso tale ufficio risulta essere attualmente del 19%, (peraltro anche la percentuale di scopertura del distretto di Alpha è superiore al 20 %);

- rilevato, tuttavia, che l'art. 3 del Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio deliberato dal Consiglio il 13 marzo 2008 dispone testualmente: “La proroga di cui all'art. 19 del D. Lvo. n. 160 del 2006 è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta adeguatamente motivata e documentata del dirigente dell'Ufficio, da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine massimo di permanenza. L'eventuale provvedimento di proroga interviene entro il termine di scadenza, sentito se del caso il Consiglio Giudiziario” e che la situazione rappresentata dal Presidente della Corte d'Appello di Alpha non rientra nella fattispecie delineata dall'art. 3 sopra citato, trattandosi di richiesta di applicazione di giudici già trasferiti per sopravvenuta ultradecennalità nella funzione;

- considerato infine che il Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio deliberato dal Consiglio il 13 marzo 2008 dispone che il “termine di decantazione” prima che un magistrato possa successivamente ricoprire il medesimo incarico sia di cinque anni e che tale termine non risulta trascorso

all’unanimità delibera di rispondere al quesito come riportato in parte motiva.”

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