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N. 9 Oggetto: Pratica num. 898/FT/2010 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, della Corte di Appello di

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N. 9

Oggetto: Pratica num. 898/FT/2010 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, della Corte di Appello di Alpha (provvedimenti nn. 93 e 112 del 14.4 e 5.5.2010).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 marzo 2011, ha adottato la seguente delibera:

“Letti i decreti nn. 93 del 14 aprile 2010 e 112 del 5 maggio 2010 con i quali venivano assegnati, a seguito di concorso interno indetto presso la Corte di Appello di Alpha, tredici posti di consigliere presso varie sezioni della Corte.

OSSERVA

Con decreto n. 93 del 14 aprile 2010, all’esito di concorso interno del 15 febbraio 2010, il Presidente della Corte di Appello assegnava, a domanda, il dott. Primo alla Sezione Minorenni e Famiglia, il dott. Secondo alla Sezione Minorenni e Famiglia, il dott. Terzo alla sezione II civile, la dott.ssa Quarta alla sezione II civile, il dott. Quinto alla sezione II civile, il dott. Sesto alla sezione III civile, la dott.ssa Settima alla sezione IV civile, la dott.ssa Ottava alla sezione III penale, la dott.ssa Nona alla sezione III penale, il dott. Decimo alla sezione III penale.

Con decreto n. 112 del 5 maggio 2010, all’esito di trasferimenti di nuovi magistrati presso detta Corte, il Presidente assegnava la dott.ssa Undicesima alla sezione IV civile, la dott.ssa Dodicesima alla sezione II penale, la dott.ssa Tredicesima alla sezione IV penale.

Avverso detti decreti presentava osservazioni la dott.ssa Quattordicesima, consigliere in servizio presso la sezione IV civile della Corte, ella descrivendo la sua interpretazione della circolare sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudiziari del triennio 2009-2011, con specifico riferimento ai requisiti della attitudine e della anzianità di servizio e di ruolo, senza però avere presentato alcuna domanda di tramutamento interno.

Depositava altresì osservazioni la dott.ssa Tredicesima. Ella rappresentava come per il posto alla sezione famiglia (sua seconda preferenza) le era stato preferito il consigliere dott. Secondo nonostante lei avesse svolto attività specifica nel medesimo settore per sei anni (dal 1998 al 2004) mentre il dott. Secondo aveva svolto le funzioni di giudice tutelare dal 1985 al 1988 in un ufficio di Pretura, tra l’altro non in via esclusiva, e solo negli ultimi cinque mesi era stato provvisoriamente assegnato presso la sezione minorenni e famiglia. A suo dire ella avrebbe dovuto prevalere quanto ad attitudini e perciò erroneamente si era fatto riferimento al criterio della maggiore anzianità di servizio e di ruolo del dott. Secondo (entrato in magistratura nel 1984 ed in servizio presso la Corte di Appello dal novembre 1999 a fronte di un ingresso in magistratura della dott.ssa Tredicesima nel 1986 e di una presa di possesso in Corte di Appello del maggio 2010). La dott.ssa Tredicesima riferiva inoltre che per il posto alla sezione III civile (sua prima scelta) le era stato preferito il dottor Sesto per una sorta di “diritto quesito” nonché per la sua maggior anzianità di servizio e di ruolo, allorquando, quanto ad attitudini, lei era da ritenersi superiore avendo prestato servizio per 22 anni nel settore civile a fronte di soli sei anni di servizio al settore civile e di 17 anni al settore penale del dott. Sesto. Controdeduceva il dott. Sesto sostanzialmente riferendo di avere presentato domanda per il posto di consigliere di corte di appello confidando nella sua assegnazione al settore civile, che a suo dire sarebbe certamente avvenuta qualora il posto fosse stato assegnato tempestivamente.

Il Consiglio Giudiziario di Alpha in data 25 maggio 2010, a maggioranza, esprimeva il seguente parere.

Riferiva innanzitutto il Consiglio Giudiziario della legittimità (posta in dubbio dalla dott.ssa Quattordicesima) di un bando di concorso che ha visto coinvolti sia giudici trasferiti con delibera consiliare luglio 2008 sia giudici trasferiti con delibera febbraio 2010, posto che per tutti i consiglieri già in servizio presso la Corte di Appello di Alpha non erano comunque decorsi i termini massimi consentiti di supplenza.

In secondo luogo precisava il Consiglio, con riferimento al “diritto” vantato dal dott. Sesto, che la norma che impone di pubblicare il settore relativo al posto messo a concorso dal Consiglio Superiore della Magistratura non determina alcun diritto del magistrato ad ottenere il posto in detto

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settore ma serve soltanto a consentire la presentazione della domanda di tramutamento (al settore civile) anche ai PM in servizio nella medesima regione. Anche nel caso in cui, laddove si fosse fatto luogo ad un concorso interno tempestivo, presumibilmente egli avrebbe ottenuto il posto richiesto.

Analogo “diritto” il Presidente della Corte di Appello aveva attribuito al dott. Secondo, ciò che ne aveva determinato il trasferimento alla Sezione Famiglia e Minorenni, ed analogamente il Consiglio Giudiziario di Alpha riteneva che lo stesso fosse privo di fondamento.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Alpha esprimeva pertanto parere contrario alle assegnazioni del dott. Secondo alla sezione minorenni e famiglia e del dott. Sesto alla sezione III civile.

Tale parere di maggioranza appare sul punto pienamente condivisibile. Nessun diritto è garantito ad un giudice per il solo fatto che egli ha ottenuto il trasferimento con riferimento ad un posto di un determinato settore, e ciò in quanto, come riferito da questo Consiglio con delibera plenaria del 15 aprile 2010, il settore è stabilito al solo fine di consentire l’eventuale partecipazione anche a Pubblici Ministeri in servizio presso il medesimo distretto. La “cristallizzazione” del posto in un determinato settore è limitata alla durata del bando (nazionale), mentre “una volta ultimata la procedura concorsuale viene meno la c.d. cristallizzazione, di talché il dirigente dovrà assegnare i posti con gli ordinari strumenti relativi alla materia tabellare con il solo vincolo delle incompatibilità previste dall’art. 13 D.Lvo 160/2006 (in tal senso il magistrato da ultimo tramutato che provenga da posto requirente della medesima regione necessariamente dovrà essere assegnato al settore civile o lavoro”). Né rileva l’argomento del Presidente della Corte di Appello e della minoranza del Consiglio Giudiziario secondo cui non potrebbero essere penalizzati giudici in virtù di un ritardo dell’ufficio nell’espletamento del concorso. La circostanza infatti che il dott. Sesto ed il dott. Secondo, in caso di concorso espletato molti mesi prima, avrebbero presentato le medesime domande ed avrebbero vinto i concorsi interni per i posti richiesti, è puramente ipotetica e pertanto non utilizzabile ai fini della decisione.

Vanno pertanto annullate le assegnazioni del dott. Sesto alla sezione III civile e del dott. Secondo alla sezione Minorenni e Famiglia.

Il parere del Consiglio Giudiziario di Alpha si spinge però oltre. Dopo essersi espresso in senso sfavorevole alle assegnazioni dei dottori Sesto e Secondo all’esito del bando di tramutamento interno, indica anche quali avrebbero dovuto essere i vincitori del concorso. Quanto al dott.

Secondo avrebbe dovuto essere preferita la dott.ssa Tredicesima in virtù di una maggiore attitudine e quanto al Sesto avrebbe dovuto essere preferita la dott.ssa Undicesima (e non la dott.ssa Tredicesima che aveva presentato osservazioni) sempre in virtù di una maggiore attitudine settoriale. Esprimeva il Consiglio Giudiziario di Alpha in conseguenza di ciò parere negativo anche in ordine alla assegnazione della dott.ssa Undicesima alla sezione IV civile (essa dovendo essere trasferita alla sezione III civile) e della dott.ssa Tredicesima alla sezione IV penale (essa dovendo essere trasferita alla sezione minorenni e famiglia). Ed altresì esprimeva parere negativo in ordine alle assegnazioni della dott.ssa Dodicesima alla Sezione II penale in virtù della mancata assegnazione del posto della sezione IV civile alla dott.ssa Undicesima (essa dovendo essere trasferita alla sezione III) ed essendo la dott.ssa Dodicesima l’unico altro giudice ad avere presentato domanda.

Tale operazione non è condivisibile. Spetta al Consiglio Giudiziario esprimere un parere ed al Consiglio Superiore approvare o meno i tramutamenti operati dal dirigente di un ufficio giudiziario ma non spetta a detti organi di sostituirsi allo stesso dirigente. Sarà il Presidente della Corte di Appello di Alpha, in conseguenza degli annullamenti dei tramutamenti dei dottori Sesto e Secondo, ad assegnare i posti resisi liberi, tenendo conto degli eventuali effetti a catena anche con riferimento alle posizioni dei dottori Tredicesima, Undicesima e Dodicesima. E spetterà a questo Consiglio valutare, solo successivamente, la bontà di dette scelte. Per tale ragione non si procede in questa sede né ad approvare né a non approvare le assegnazioni della dott.ssa Undicesima alla sezione IV civile, della dott.ssa Dodicesima alla Sezione II penale e della dott.ssa Tredicesima alla sezione IV penale, che dovranno pertanto essere rivalutate dal Presidente della Corte.

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Quanto agli ulteriori tramutamenti di cui ad entrambi i decreti del Presidente della Corte di Appello qui in esame essi possono essere approvati, in assenza di osservazioni e stante il parere favorevole del Consiglio giudiziario, valutato il rispetto delle regole di cui alla circolare P-21241 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari attualmente in vigore,

all’unanimità delibera

- di non approvare l’assegnazione a domanda del dott. Secondo alla Sezione Famiglia e Minorenni e del dott. Sesto alla sezione III civile di cui al decreto del Presidente della Corte di Appello di Alpha n. 93 del 14 aprile 2010;

- di approvare le assegnazioni a domanda del dott. Primo alla Sezione Minorenni e Famiglia, del dott. Terzo alla sezione II civile, della dott.ssa Quarta alla sezione II civile, del dott. Quinto alla sezione II civile, della dott.ssa Settima alla sezione IV civile, della dott.ssa Ottava alla sezione III penale, della dott.ssa Nona alla sezione III penale e del dott. Decimo alla sezione III penale, di cui al decreto del Presidente della Corte di Appello di Alpha n. 93 del 14 aprile 2010”.

Riferimenti

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