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E' escluso dalla presente polizza quanto assicurato separatamente con contratti Leasing, limitatamente a quanto

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Academic year: 2022

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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

“INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE” DELLA PROVINCIA PER UN PERIODO DI 24 MESI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2019

PROGETTO EX ART 23 COMMA 14-15 D.LGS. 50/2016

In funzione di quanto disposto dall'art. 23 comma 14 e 15 del d.lgs. 50/2016 in relazione alla progettazione dell'appalto di servizi oggetto della presente procedura di gara, si espone quanto segue in merito ai requisiti richiesti:

1) Relazione tecnica illustrativa dell'appalto

La Provincia di Nuoro ha in scadenza il 30.06.2019 la polizza assicurativa contro i danni derivanti da INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE stipulata con la Società Reale Mutua Assicurazioni con sede in Via Corte d'Appello, Torino, P.IVA 008875360018.

La Società di assicurazione si è obbligata a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

1. incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi;

2. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti;

3. acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza,

4. rigurgito acque di scarico e fognature;

5. implosione, autocombustione;

6. corto circuito, variazioni di corrente, sovratensione e altri fenomeni elettrici;

7. bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;

8. urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via o in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi;

9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

10. rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società si è impegnata a indennizzare altresì:

a i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione) o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse;

b i guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dall’Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da terzi allo scopo) di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla polizza.

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell’apposita scheda del capitolato, ha assunto

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l'impegno a indennizzare:

1. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

2. le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento, anche non danneggiati, qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;

3. le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della polizza sottoscritta, la Societ ha garantito� all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito, anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ci per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il� limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo del pigione presunto ad essi relativo.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, ha assunto l'impegno di corrispondere all’Assicurato, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita; le spese e/o onorari di competenza dall'Ente sostenute per il perito di parte e/o consulenti, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La Società si è obbligata a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.

L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La Società risponde anche per danni al patrimonio derivanti da:

• eventi socio-politici/atti di terrorismo,

• eventi atmosferici,

• inondazioni, alluvioni e allagamenti,

• sovraccarico neve, ghiaccio, gelo,

• acqua piovana,

• dispersione liquidi,

• terremoto,

• rottura di vetri e cristalli,

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• fenomeni elettrici,

• cedimento, franamento, smottamento del terreno.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti in maniera specifica nel capitolato.

La Societa' risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuto per la ricostruzione degli archivi su supporti diversi.

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute.

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione conseguenti a qualsiasi evento garantito nella presente polizza e al verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua o di produzione e distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti l’impianto stesso.

In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'assicurato, vale a dire non sia a

norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all 脱rario in forza dell誕rt. 17 del DPR del 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.

E' escluso dalla presente polizza quanto assicurato separatamente con contratti Leasing, limitatamente a quanto garantito con tale contratto, ma compreso totalmente per garanzie prestate con la presente polizza non esistenti nella copertura Leasing o comprese per la parte parzialmente non coperta dal contratto Leasing.

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato, nonché determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato medesimo deve rispondere.

Si conviene di ritenere assicurati altresi' sotto indicati beni:

• Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita sezione del capitolato.

• Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, collezioni in genere, cose aventi valore artistico od affettivo non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n.42 del 22.01.2004 e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda; in caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all’equo valore di mercato all’epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.

Per gli oggetti di particolare valore artistico danneggiati da sinistro risarcibile a termini di polizza e passibili di restauro, saranno indennizzate le spese necessarie per il restauro dedotte le sovvenzioni erogate all'Ente Contraente da parte di Enti Pubblici o Privati.

La Provincia effettuerà l'individuazione della società di assicurazione con l'assistenza e la consulenza del Broker costituito in RTI da GB SAPRI SPA (mandataria) e Galizia Broker Srl (mandante), individuato attraverso una

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procedura negoziata; l'aggiudicazione è avvenuta con determinazione n 239 del 11.03.2019 e il relativo contratto è stato stipulato in data 8 maggio 2019 per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula.

Il contratto con il broker ha per oggetto l'esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di Nuoro e della Zona Omogenea dell'Ogliastra, quale risulta dal capitolato d'oneri approvato con determinazione n.142 del 01.02.2018 come definito ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza, anche nella predisposizione dei capitolati di gara finalizzati a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati dalla Provincia e in ogni adempimento previsto nel capitolato e nel progetto tecnico predisposto dall'appaltatore, allegati al presente atto.

Il contratto di servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario a carico della Provincia essendo la sua remunerazione compresa nel premio che la Provincia dovrà corrispondere alla società di assicurazione, una volta stipulato il contratto di assicurazione.

Il corrispettivo verrà pertanto remunerato dalla società di assicurazione assicurativa con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker, con una percentuale fissa e invariabile del 7%

per la polizza in oggetto.

Il mantenimento di specifica copertura assicurativa per 24 mesi, a decorrere dal 01.07.2019, oggetto della presente procedura, contro i danni derivanti da “Incendio e rischi complementari del patrimonio immobiliare e mobiliare”, risulta opportuno in considerazione del notevole patrimonio della Provincia e in particolare quello relativo agli istituti scolastici e di altri edifici, il censimento e la valorizzazione dei quali è tutt'ora in itinere. La mancanza di una specifica copertura assicurativa farebbe ricadere completamente sul bilancio provinciale tutti i possibili danni causati dal verificarsi dai sinistri, il cui valore non può essere quantificato in modo preventivo. Inoltre la gestione dei sinistri sopra la franchigia richiederebbe dispendio di risorse umane e di professionalità non presenti attualmente tra il personale dell'Ente.

Per l'aggiudicazione del servizio si ricorrerà al criterio di cui all'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, in considerazione del fatto che è stato predisposto, in collaborazione con il broker, un capitolato d'oneri estremamente dettagliato e rispondente alle esigenze dell'Ente a cui si rinvia.

2) Obblighi in materia di sicurezza del lavoratore

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio stesso non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e pertanto non sussistono condizioni di interferenza; di conseguenza si prescinde dalla predisposizione del DUVRI.

3) Quadro economico dell'appalto di servizi

La base di gara dell'appalto dei servizi assicurativi in oggetto è stato determinato, in collaborazione con il broker, in euro 84.000,00 per il lotto unico (euro 42.000,00 su base annuale), per il periodo di 24 mesi decorrenti dalle ore 24 del 30.06.2019, comprensiva di ogni onere, risulta pertanto il seguente quadro economico:

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Prospetto economico degli oneri complessivi

Descrizione Importo anno

2019

Importo complessivo

Premio lordo a base di gara (comprensivo di imposte) € 42.000,00 € 84.000,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 0 0

Totale servizio € 42.000,00 € 84.000,00

Somme a disposizione della stazione appaltante

Incentivo art. 113, c. 2, d.lgs. 50/2016 (minore o uguale al 2% dell'importo a base di gara, in attesa di regolamento attuativo) 80% del 2% (art. 113, c. 3)

€ 1.344,00 € 1.344,00

Incentivo art. 113, c. 2, d.lgs. 50/2016 (minore o uguale al 2% dell'importo a base di gara, in attesa di regolamento attuativo) 20% del 2% (art. 113, c. 4)

€ 336,00 € 336,00

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00

Spese per pubblicazione 0 0

Spese per commissione giudicatrice 0 0

Totale somme a disposizione € 1.710,00 € 1.710,00

Totale complessivo € 85.710,00

La spesa graverà sul capitolo 880252 del Bilancio di previsione 2019 2020 che presenta la necessaria disponibilità.

4) Gruppo di lavoro

- RUP Angela Piredda - Supporto al RUP:

• Loredana Ruiu

• Francesca Brundu

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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: SOTGIU CECILIA MARIA GRAZIA CODICE FISCALE: IT:STGCLM64M58F979X DATA FIRMA: 16/05/2019 10:34:09

IMPRONTA: 34323566666136393763343535383932343635353932636230343038616637633966393038313461

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