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TRIBUNALE DI MESSINA

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Academic year: 2022

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STUDIO LEGALE AVV. EMILIO MAGRO Piazza Duomo, 10, Messina Tel. e fax 090714678

PEC: avvemiliomagro@puntopec.it Email: avvemiliomagro@gmail.com

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per

il

docente Antonino RANDO, nato a Messina l’11.09.1968, C.F. RNDNNN68P11F158A e residente a Messina, via Sacerdote Mangraviti, n.5, Torre Faro rappresentato e difeso, per procura in calce al presente ricorso, dall’avv. Emilio Magro, C.F. MGRMLE70S26F158X, fax per comunicazioni di cancelleria 090/714678, PEC: avvemiliomagro@puntopec.it, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Duomo, 10, presso e nello studio dell’Avv.

Emilio Magro.

- RICORRENTE CONTRO

- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588;

- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80005000833;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80018500829.

***

E NEI CONFRONTI DI TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE DEI 101 AMBITI TERRITORIALI SCOLASTICI ITALIANI, PER LA CLASSE DI CONCORSO SCIENZE GIURIDICO/ECONOMICHE A046 (GIÀ DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE A019) VIGENTI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2014/2017.

* * *

OGGETTO: Diritto all’immissione in ruolo del ricorrente nella fase “C” della legge 107/2015 per la classe di concorso A019, Discipline e Giuridiche ed Economiche (ora A046 – Scienze Giuridico Economiche) - anche a titolo di risarcimento del danno in

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forma specifica - per effetto della retrodatazione dell’inserimento in GAE, in virtù della sentenza n. 09717 del 03/10/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III Bis e del Decreto prot. n.19509 del 12/12/2018 dell’Ambito Territoriale di Messina

* * *

PREMESSE IN FATTO

Il prof. Antonino RANDO è un docente abilitato all’insegnamento per la classe di concorso A019, Discipline Giuridiche ed Economiche (ora A046 – Scienze Giuridico Economiche), in seguito all’idoneità conseguita nel concorso a cattedra del 1999, con ultima sede di servizio (Doc. 1) presso l’Istituto D’Istruzione Superiore “Caminiti - Trimarchi” di Santa Teresa di Riva (Me).

Il ricorrente risultava, fino all'anno scolastico 2007/2008, regolarmente iscritto nelle graduatorie (GAE) della Provincia di Messina, con punti 16 (Doc. n 2).

Nelle more, non avendo conseguito nuovi titoli, nè maturato ulteriore punteggio da dichiarare, non presentava domanda di aggiornamento e, per tale ragione, veniva illegittimamente cancellato dalle suddette graduatorie.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III Bis, con sentenza n. 09717 del 03/10/2018 (e relativa Ordinanza di correzione del 19.11.2018 n. 11148/2018, resa nel procedimento n. 9342/2017 Reg. Ric, Doc. 3 e 4), riconosceva l’illegittimità del depennamento ed il conseguente diritto al reinserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, vigenti nel triennio 2014/2017.

In applicazione della sentenza sopra citata, l'Ambito Territoriale di Messina (provincia di richiesto inserimento del ricorrente) con Decreto prot. n.19509 del 12/12/2018 (Doc. n. 5) disponeva l’inserimento a pieno titolo del docente nella terza fascia, riconoscendo, quindi il suo diritto al ripristino della posizione iniziale nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Messina per la classe di concorso A046 (già A019), punti 16, a far data dal 2014, per il triennio 2014/17.

Il ricorrente, infatti, veniva inserito nella graduatoria dal momento della cancellazione (ossia con decorrenza dalla data di prima pubblicazione della stessa, anno scolastico 2014/2015), in applicazione del fondamentale principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze di annullamento degli atti amministrativi illegittimi.

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A causa dell'illegittima cancellazione dalle GAE, il prof. Rando veniva escluso dalle assunzioni previste nel triennio di vigenza delle graduatorie e, pertanto, ancora oggi si trova in una condizione di precariato.

In particolare, dal 16.07.2015 entrava in vigore la Legge 107/2015 c.d “La Buona Scuola”

che prevedeva un maxi piano di assunzioni, riservato esclusivamente ai docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento. In seguito e per effetto delle domande formulate dai docenti inseriti nelle graduatorie di merito, si formavano le graduatorie utili per le assunzioni dei candidati nelle 101 province italiane, secondo il punteggio e l’ordine di preferenza di ciascun candidato.

Dunque, il prof. Rando, non essendo inserito nelle GAE per l’illegittimo comportamento del MIUR, restava impossibilitato a partecipare al piano di stabilizzazione, che riconosceva il diritto a partecipare alla procedura ai soli docenti inseriti a pieno titolo nelle GAE.

Infatti, il prof. Rando, nell’accingersi a presentare istanza di partecipazione al piano straordinario di assunzione ex l. 107/2015, constatava l’impossibilità di procedere alla presentazione telematica dell’istanza, in quanto il sistema consentiva l’accesso esclusivamente a chi apparteneva ad una delle categorie previste, rimanendo così escluso dalla possibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato.

È evidente l’illegittimità dell’operato del Ministero che, procedendo senza alcun motivo alla cancellazione del prof. Rando dalle GAE, di fatto minava anche la sola possibilità di partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo del ricorrente, causando allo stesso gravissimo nocumento.

Al fine di manifestare, comunque, la propria volontà di partecipazione al piano straordinario di assunzione ex l. 107/2015 - non avendo potuto accedere alla relativa piattaforma per la presentazione della domanda in via telematica, pur possedendo tutti i requisiti previsti dalla legge - il prof. Rando diffidava (Doc. n. 6), in data 02.07.2021, con le uniche modalità a lui concesse, il Ministero dell'Istruzione, l’Ufficio Scolastico per la Sicilia e l’Ambito territoriale per la Provincia di Messina, di accertare l’utile collocazione in graduatoria e di verificare il diritto all’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche (ora A046 – Scienze Giuridico Economiche), in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/16, nella Fase C del piano straordinario varato con la Legge 107/2015, con assegnazione della

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sede in via principale in provincia di Messina e, in subordine, tra le altre, nelle seguenti vicine province:

2) Reggio Calabria;

3) Catania;

4) Palermo.

L’Ambito Territoriale di Messina, con nota prot. U. 0017635 del 7.7.2021 (Doc. n. 7), riscontrava la suddetta diffida, concludendo erroneamente ed in contraddizione con il proprio precedente Decreto n. prot. n.19509 del 12/12/2018 (con il quale aveva ripristinato la posizione iniziale del prof. Rando), che non vi fosse nessun onere retroattivo a carico di questa amministrazione.

E’ indubbio, infatti, che il ricorrente aveva il diritto a partecipare al piano di assunzione previsto dall’art. 1, comma 96 , l. 107/2015, atteso che alla data di entrata in vigore della legge, era da intendersi soggetto iscritto a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, per effetto del Decreto di reinserimento sopra citato che richiama espressamente nelle premesse le graduatorie valide per il triennio 2014/2017.

Il contegno dell’Amministrazione è, quindi, del tutto illegittimo, in quanto l’ambito di Messina, come conseguenza del proprio Decreto retroattivo di reinserimento, avrebbe dovuto verificare - secondo quanto stabilito dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, fase “C”- l’utile collocazione in graduatoria del ricorrente e il suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato.

Ne consegue ictu oculi - come potrà essere agevolmente verificato in corso di causa - che se parte ricorrente fosse stata reinserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) di Messina dal 22.08.2014 (data di pubblicazione delle graduatorie definitive), avrebbe senz’altro stipulato un contratto a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione già nell’anno scolastico 2015/2016 e sarebbe già di ruolo da ben sei anni.

Vale la pena rilevare che il ricorrente avrebbe anche potuto partecipare alle diverse procedure di mobilità che in questi anni sono state garantite a tutti i docenti senza alcun vincolo.

Pertanto, il presente ricorso è volto ad ottenere un provvedimento del Giudice diretto a garantire al ricorrente la nomina in ruolo nella Fase C del piano straordinario di cui alla

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legge 107/2015 in considerazione dell’utile collocazione in graduatoria così come scaturita dalla sentenza n. 09717 del 03/10/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III Bis (con relativa Ordinanza di correzione del 19.11.2018 n.

11148/2018, resa nel procedimento n. 9342/2017 Reg. Ric.) e dal Decreto prot. n.19509 del 12/12/2018 dell’Ambito Territoriale di Messina.

La mancata convocazione del ricorrente per le immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 (e la mancata stipula di contratto a tempo indeterminato) è, dunque, palesemente illegittima per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. IL PIANO ASSUNZIONALE DELL’ANNO 2015. L’ILLEGITTITA’ DELLA MANCATA CONVOCAZIONE DEL RICORRENTE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

A causa delle ben note vicende connesse all’abusiva e reiterata utilizzazione della contrattazione a termine per come stigmatizzata nella nota pronuncia della CGUE (la cd.

sentenza Mascolo del 26.11.2014 resa nelle cause CGUE riunite C-22/13, da C-61/13 a C- 63/13 e C-418/13), la Corte Costituzionale, acclarata la violazione della clausola 5 della Direttiva Ue 70/99, ha stabilito che per il personale “docente” è stato posto un limite inderogabile ai contratti a termine, così determinando l’attivazione di una procedura straordinaria di assunzioni che ha previsto un piano eccezionale di assunzioni (L. 107/15) riservato dal legislatore scolastico a tutti i precari storici utilmente collocati in graduatoria ad esaurimento (GAE).

Più precisamente, con la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 (Cosiddetta BUONA SCUOLA), pubblicata in G.U. n. 162 del 15 luglio 2015 ed entrata in vigore il 16 luglio 2015, il Parlamento ha realizzato la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”.

L’art. 1 commi 95, 96, 97 e 98, testualmente prevede:

95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le

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graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' altresi' autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresi' conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalita' di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o assegnazione provvisoria.

96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che

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appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

Il suddetto piano straordinario di assunzioni è, dunque, articolato in una ben scaglionata sequenza (o meglio in fasi) e, segnatamente, fase 0, fase A, fase B e fase C.

Nello specifico, la fase 0 è stata riservata a tutti coloro i quali erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché a coloro i quali erano inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedra.

La fase A, finalizzata alla copertura dei posti vacanti e disponibili, riservata agli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra del 2012.

La fase B, finalizzata alla copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo la fase A, riservata agli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra del 2012 che hanno prodotto la domanda di assunzione.

La fase C, dedicata alla copertura dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa così come previsto dalla legge n. 107/2015, art. 1, comma 98, riservata agli aspiranti

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docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra del 2012 che hanno prodotto la domanda.

Dunque, a decorrere da agosto/settembre 2015, secondo l’ordine di collocazione in GAE e compatibilmente con le disponibilità di organico, il MIUR ha convocato i docenti onde conferirgli incarichi a tempo indeterminato.

Se, pertanto, l’Amministrazione non avesse illegittimamente disposto il depennamento dalle GAE, il prof. Antonino Rando avrebbe partecipato al piano assunzionale straordinario e, quindi, tenuto conto, come vedremo, dell’intervenuta convocazione in fase C di soggetti con punteggi analoghi o più bassi di quelli detenuti dal ricorrente, sarebbe stato sicuramente convocato ai fini del conferimento di un incarico a tempo indeterminato con la conseguente stabilizzazione lavorativa.

***

2. CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO STIPULATI IN FAVORE DI DOCENTI CON PUNTEGGI PIÙ BASSI RISPETTO A QUELLO DEL RICORRENTE.

Il ricorrente, benché possedesse un punteggio superiore rispetto a diversi docenti nominati per le immissioni in ruolo, veniva, dunque, escluso dalle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, attribuiti nella fase C del piano di stabilizzazione.

Ciò potrà essere agevolmente verificato sia nell’Ambito territoriale di Messina che in quelli di Reggio Calabria, di Catania e di Palermo:

1) AMBITO DI MESSINA - prima provincia indicata da parte ricorrente.

In attuazione della fase C del piano nazionale di stabilizzazione, venivano disposte dalla graduatoria 2014/17 (Doc. n. 8) diverse immissioni in ruolo (per la classe concorsuale A019) di docenti con punteggi inferiori rispetto a quello posseduto dal ricorrente che, si ricorda, è stato inserito a pieno titolo nella stessa graduatoria 2014/17 con 16 punti. Solo a titolo esemplificativo, con riserva di indicarne altri, ove necessario, si vedano le posizioni del Prof. Zappalà Carlo Filippo, in possesso di 14 punti, e della professoressa Picciolo Cinzia, in possesso di punti 14, entrambi destinatari di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR con decorrenza giuridica dall’1.9.2015.

Tali docenti che in GAE occupavano posizione deteriore rispetto al prof. Rando (Zappalà, punti 14 e Picciolo, punti 14) - da una verifica incrociata delle graduatorie ad esaurimento

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della provincia di Messina per l’anno 2014 con quelle relative al triennio 2017/2019 (Doc.

n. 9) - risultano oggi immessi in ruolo; circostanza che avvalora la tesi di questa difesa secondo la quale, laddove fosse stato consentito al ricorrente di partecipare al piano, questi sarebbe stato certamente immesso in ruolo parimenti ai detti colleghi.

Inoltre, come si evince dal bollettino dei trasferimenti interprovinciali, anno scolastico 2016/2017 (mobilità straordinaria immediatamente successiva al maxi piano di assunzione), scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019, della provincia di Messina (Doc. n. 10), diversi docenti immessi in ruolo nella fase C del maxi piano di assunzione previsto dalla Legge n. 107/2015 vantavano un punteggio inferiore a 16 punti:

- Abate Patrizia, 12 punti;

- Geraci Livia Maria, 12 punti;

- Muscarello Salvino, 12 punti;

- Visco Antonella, 12 punti;

- Lembo Pierfrancesco, 14 Punti.

Tali docenti risultavano destinatari di assunzione e poi di trasferimento, nonostante fossero in possesso di punteggio inferiore rispetto all’odierno ricorrente.

2) L'AMBITO DI REGGIO CALABRIA - seconda provincia indicata da parte ricorrente nella domanda di partecipazione al piano straordinario – ha provveduto a nominare a tempo indeterminato per classe di concorso A019, nella medesima Fase C, ben 38 docenti, individuando il Prof. Romeo Giuseppe, in possesso di punti 14, quale ultimo destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR con decorrenza giuridica dall’1.9.2015 (Doc. n. 11).

3) L'AMBITO DI CATANIA - terza provincia indicata da parte ricorrente nella domanda di partecipazione al piano straordinario – ha provveduto a nominare a tempo indeterminato per la classe di concorso A019, sempre da Fase C, diversi docenti con punteggio inferiore.

Infatti, da una verifica incrociata delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Catania per l’anno 2013-2014 (Doc. n. 12) con quelle relative al triennio 2017/2019 (Doc. n.

13), emerge come alcuni docenti che avevano un punteggio inferiore a quello del

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ricorrente (16 punti), essendo stati assunti nella Fase C del maxi piano, non figurano più nelle nuove graduatorie.

In particolare, detti docenti figurano nel bollettino dei trasferimenti della provincia di Catania relativo al piano straordinario di mobilità di cui alla L.107/2015 relativo all’a.s.

2016/2017 (Doc. n. 14), in quanto immessi in ruolo nell’ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015.

Si riporta di seguito il nominativo dei docenti che nella graduatoria del 2014 vantavano un punteggio inferiore al ricorrente e che sono stati assunti da Gae a tempo indeterminato nella fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015 per la classe di concorso A019:

Alessandro Daniela, PUNTI 15,00, 06/03/1964 (CT) IDENTIFICATIVO: CT/048236 - Assunta in fase C nel piano di assunzioni, trasferita in fase C nella mobilità 2016/2017 in provincia di Catania;

Ballirò Maria Giusi, PUNTI 7, 11/10/1971 (CT) IDENTIFICATIVO: CT/066400 - Assunta in fase C nel piano di assunzioni, trasferita in fase C nella mobilità 2016/2017 in provincia di Catania.

Come può evincersi dalla superiore disamina, i predetti docenti che vantavano nella graduatoria un punteggio di gran lunga più basso sono stati reclutati su posto comune nel piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107 e, segnatamente, in fase C, tant’è che hanno partecipato alla mobilità per l’a.s. 2016/2017 in fase C.

4) L'AMBITO DI PALERMO - quarta provincia indicata da parte ricorrente nella domanda di partecipazione al piano straordinario – ha provveduto a nominare a tempo indeterminato per classe di concorso A019, nella medesima Fase C, ben 53 docenti, individuando la Prof.ssa Allegra Francesca, in possesso di punti 13, quale ultima destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR con decorrenza giuridica dall’1.9.2015 (Doc. n. 15).

*

Se, pertanto, l’Amministrazione non avesse illegittimamente disposto il depennamento dalle GAE e se, soprattutto, non avesse tardivamente (e cioè solo in data 12.12.2018) disposto l’effettivo reinserimento, il prof. Antonino Rando avrebbe partecipato al piano assunzionale straordinario e, quindi, tenuto conto dell’intervenuta convocazione (e successiva assunzione) in fase C di soggetti con punteggi analoghi o più bassi di quelli

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detenuti dal ricorrente, sarebbe stato sicuramente convocato ai fini del conferimento di un incarico a tempo indeterminato con conseguente - tanto agognata - stabilizzazione lavorativa e di vita.

Solo per fare qualche esempio di docenti con punteggi inferiori convocati ed assunti su diversi ambiti provinciali, si indicano (Doc. n. 16): Nicastro Antonietta, classe di concorso A019, Provincia di Napoli, punti 12; Fierro Anna Maria, classe di concorso A019, Provincia di Napoli, punti 14; Palmiero Anna, classe di concorso A019, Provincia di Caserta, punti 13; Policola Pasqualino, classe di concorso A019, Provincia di Caserta, punti 14; Papaleo Rosa, classe di concorso A019, Provincia di Potenza, punti 12; Lambroglia Rosa, classe di concorso A019, Provincia di Potenza, punti 14; Anania Angela, classe di concorso A019, Provincia di Potenza, punti 13; Vitale Maria Rosa, classe di concorso A019, Provincia di Potenza, punti 13; Cedrone Francesco, classe di concorso A019, Provincia di Frosinone, punti 14; D’Arcangelo Sabrina, classe di concorso A019, Provincia di Latina, punti 12; Schiavone Giancarlo, classe di concorso A019, Provincia di Lecce, punti 14;

Pezzuto Valeria, classe di concorso A019, Provincia di Lecce, punti 14; Ligori Marco, classe di concorso A019, Provincia di Lecce, punti 14; Blandolino Elena, classe di concorso A019, Provincia di Lecce, punti 14; Riggio Anna Maria, classe di concorso A019, Provincia di Oristano, punti 14; Rotondella Flavia, classe di concorso A019, Provincia di Oristano, punti 13; Andrea Biondi, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 10; Spinella Rosa, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 14; Agus Antonella, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 14; Amato Alessandra, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 14; Pilleri Daniela, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 13; Ridolfi Barbara, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 13;

Tricani Evelia Domenica, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 13; Canturi Giulia, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; Orabona Silvana, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; Tartaro Francesco, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; Scarnati Paolo, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; Presutto Felice Michele, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; Maceri Rosa, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; D’Urso Giancarla, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; D’Adamo Claudia, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; Greco Raffaele, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; Pandico Francesco, classe di concorso A019,

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Provincia di Cagliari, punti 10; Allegra Francesca, classe di concorso A019, Provincia di Palermo, con punti 13; Filogamo Giuseppina, classe di concorso A019, Provincia di Grosseto, punti 12; Balduani Marilena, classe di concorso A019, Provincia di Pisa, punti 14;

Limardo Nicola Vittorio , classe di concorso A019, Provincia di Pisa, punti 13; Cesari Igino, classe di concorso A019, Provincia di Arezzo, punti 13; Prochilo Carmela Antonia, classe di concorso A019, Provincia di Arezzo, punti 14; Notaristefani Giuseppe classe di concorso A019, Provincia di Arezzo, punti 14; Scaramuzzino Rosina, classe di concorso A019, Provincia di Firenze, punti 14; Bianchi Alberto, classe di concorso A019, Provincia di Firenze, punti 14; Oliviero Vincenzo, classe di concorso A019, Provincia di Bologna, punti 12; Falcone Antonio, classe di concorso A019, Provincia di Modena, punti 13; Imbrogno Carmela, classe di concorso A019, Provincia di Modena, punti 12; Brigida Giovanna, classe di concorso A019, Provincia di Parma, punti 14; Colantonio Roberta, classe di concorso A019, Provincia di Rimini, punti 12; Zannino Fiorella Santina, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; Vadala’ Giuseppa, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; Marchiolo Elisabetta, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; Scalioti Antonio Maria, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14;

Moschella Paola, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; Cannone Mariella Simona, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; Persano Anna, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; Parisi Carmela, classe di concorso A019, Provincia di Lucca, punti 14).

Il ricorrente, dunque, pur possedendo un punteggio superiore rispetto ai docenti (sopra indicati) ultimi nominati per le immissioni in ruolo, è stato escluso dalle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo indeterminato attribuiti nella fase C del piano di stabilizzazione.

Qualora al ricorrente fosse stato consentito di partecipare al piano straordinario di assunzioni, lo stesso sarebbe stato sicuramente assunto a tempo indeterminato nel piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, tenuto conto che numerosi docenti con punteggi di gran lunga inferiori in graduatoria, come dianzi evidenziato, sono stati reclutati a tempo indeterminato in detta procedura.

Di contro, il ricorrente è ancora oggi un docente precario, tant’è che risulta ancora inserito nelle graduatorie ad esaurimento.

(13)

In virtù, quindi, della prova documentale fornita deve ritenersi dimostrato che il ricorrente sarebbe stato assunto a tempo indeterminato nell’ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015.

Al contrario, secondo i criteri di riparto dell’onere probatorio, dovrà essere il Ministero Dell’Istruzione a dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., che tutti i docenti assunti nell’ambito della fase c) della procedura di immissione in ruolo, nelle diverse province di riferimento, avessero un punteggio superiore a quello dell’odierno ricorrente.

* * *

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 98, LETT. C) LEGGE 107/15 ED ELUSIONE DEL RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE ALL'INSERIMENTO A PIENO TITOLO NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO CON EFFICACIA A DECORRERE DALLA PRIMA PUBBLICAZIONE DI TALI GRADUATORIE (AGOSTO 2014) E CONSEGUENTE DIRITTO A PARTECIPARE AL PIANO NAZIONALE DI STABILIZZAZIONE. ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO ANCHE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA.

Il ricorrente vanta un autentico diritto soggettivo, pieno e incondizionato, all’assunzione secondo la fase C del piano straordinario di stabilizzazione nell’impiego scolastico indetto dal MIUR col decreto dirigenziale n. 767 del 17.7.2015 – artt. 1, 2 e 3 - in conformità dell’art. 1 commi 95 e ss. della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

Così come abbiamo già riferito, il TAR - con sentenza n. 09717 del 03/10/2018 - ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento vigenti nel triennio 2014/2017.

La sentenza passata in giudicato ha, quindi, annullato i criteri fissati dal D.M. 235/2014 (disciplinante l'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014/2017) con conseguente obbligo conformativo della pubblica amministrazione di disporre l'inserimento in graduatoria del ricorrente con efficacia a decorrere dalla prima pubblicazione di tali graduatorie (Agosto 2014).

In sede di esecuzione di tale sentenza, d'altronde, lo stesso Ambito Territoriale di Messina, ha fatto retroagire la collocazione in graduatoria della ricorrente sin dal 2014

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(ossia, appunto, dall'anno di prima pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per le quali fu promossa azione giudiziaria), riconoscendo il suo diritto al ripristino della posizione iniziale, nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Messina per la classe di concorso A046, punti 16, per il triennio 2014/17.

Bisogna, dunque, stigmatizzare l’omissiva inerzia dell’Amministrazione che non ha dato concreta esecuzione ed ottemperanza al dictum giurisdizionale. Se, infatti, il TAR - con sentenza n. 09717 del 03/10/2018 - ha sancito il diritto di parte ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall’ultima finestra di aggiornamento, va da sé che la collocazione del prof. Antonio Rando nell’anzidetta finestra di aggiornamento (2014), determina la concretizzazione del diritto dello stesso a prendere parte al piano straordinario di immissioni in ruolo azionato a decorrere dal settembre 2015 in forza delle previsioni di cui alla L. 107/15.

Viceversa, l’Amministrazione, anche negando l’evidenza, ha dato un’attuazione solo figurativa ai provvedimenti resi dal TAR poiché, pur avendo contezza dell’intervenuta immissione in ruolo nella specifica classe di concorso (A046 già A019) di docenti con punteggio pari o addirittura inferiore a quello del ricorrente, non ha disposto la convocazione dello stesso ai fini del conferimento di un incarico a tempo indeterminato; e ciò appare gravissimo - anche in termini di responsabilità dei singoli Dirigenti a ciò preposti - poiché il Ministero Dell’Istruzione, ha ostinatamente mantenuto la propria posizione elusiva (Doc. n. 7).

A tale proposito, si cita l’importante specifico pronunciamento reso dal Tribunale di Salerno, dott.ssa Annamaria D’Antonio, sentenza n. 786/2019 del 24.04.2019 che, in questione assolutamente analoga a quella di cui è causa (incompleta esecuzione di un provvedimento giurisdizionale con colpevole preclusa partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo), nel censurare il medesimo recalcitrante comportamento dal MIUR, ha chiarito come: …“E’ indubbio, inoltre, che la ricorrente aveva il diritto a partecipare al piano di assunzione previsto dall’art. 1 , comma 96 , l. 107/2015 ( ed in tali termini aveva avanzato la relativa richiesta ) , atteso che alla data di entrata in vigore della legge, era da intendersi soggetto iscritto a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, per effetto del Decreto dirigenziale sopra citato che richiama espressamente le graduatorie valide per il triennio 2014/2017. Ciò posto, è documentalmente provato che l’Ambito di Salerno – prima provincia indicata da parte ricorrente nella domanda di partecipazione al piano straordinario – nel mese di

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novembre 2015, in attuazione della fase C del paino nazionale di stabilizzazione, ha disposto n. 312 immissioni in ruolo per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE), individuando come destinatari della proposta contrattuale alcuni insegnanti con punteggio nettamente inferiore a quello posseduto dalla ricorrente. E lo stesso è accaduto anche nell’Ambito di Napoli – seconda provincia indicata da parte ricorrente nella domanda di partecipazione al piano straordinario – che ha provveduto a nominare a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), nella medesima fase C, ben 956 docenti, alcuni dei quali con un punteggio molto più basso di quello della ricorrente.

Deve quindi essere riconosciuto il diritto della ricorrente all’inserimento come richiesto nella fase C del piano di assunzione ex lege n. 107/2015, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute a emanare gli atti necessari per la individuazione della ricorrente quale destinataria di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di classe di concorso scuola primaria (EEEE) in relazione alla fase C nell’ambito delle province richieste e secondo l’ordine di richiesta, valutando il punteggio della stessa e la sua posizione in graduatoria”

E’ indubbio, dunque, che il prof. Rando aveva il diritto a partecipare al piano di assunzione previsto dall’art. 1, comma 96, l. 107/2015, atteso che, alla data di entrata in vigore della legge, era da intendersi soggetto iscritto a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento per effetto del Decreto di inserimento sopra citato (Decreto prot. n.19509 del 12/12/2018 dell’Ambito Territoriale di Messina) che richiama espressamente le graduatorie valide per il triennio 2014/2017.

Nessun dubbio può, d'altronde, sussistere sul fatto che la sentenza con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui esso non ha consentito ai ricorrenti l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017, abbia effetto fin dalla pubblicazione del D.M. 235/2014 (aprile del 2014) e delle consequenziali graduatorie (Agosto 2014).

La sentenza di annullamento emessa dal giudice amministrativo, infatti, opera "ex tunc"

eliminando dalla realtà giuridica il provvedimento annullato fin dall'origine, cioè fin dall'emanazione dello stesso atto.

Dalla sentenza di annullamento di un atto amministrativo, inoltre, deriva un effetto

"ripristinatorio": " L'obbligo di ripristino derivante dalla sentenza di annullamento di un atto trova ragione nell'esigenza di riequilibrare gli effetti prodotti dal provvedimento, prima del suo annullamento. Tali effetti non possono mantenersi, perché altrimenti sarebbe contraddetta

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l'efficacia ex tunc dell'eliminazione del provvedimento annullato. L'effetto ripristinatorio è quindi una diretta conseguenza della caducazione del provvedimento e rientra a pieno titolo nei doveri di esecuzione che gravano sulla p.a. in conseguenza della sentenza di annullamento. L'obbligo ripristinatorio nasce come effetto dell'annullamento ... " (Consiglio di Stato sentenza n. 4563 del 22.9.2008).

L'eliminazione dell'atto viziato travolge, quindi, oltre al provvedimento impugnato, anche gli atti amministrativi che ad esso abbiano dato esecuzione o attuazione (i così detti atti consequenziali).

Diversamente opinando, infatti, oltre a sterilizzare la posizione soggettiva del ricorrente, ne risulterebbe vulnerata l’autorità della pronuncia emanata dal Tar, con inammissibile compromissione contestuale dei principi costituzionali in materia di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, la quale risulterebbe vanificata laddove – pur a fronte di una pronuncia favorevole al lavoratore – a questi fosse precluso di godere delle conseguenze direttamente e immancabilmente derivanti – senza sostanziale margine di discrezionalità per la controparte – dall’accoglimento della sua originaria azione giudiziaria. Su fattispecie identica, si registrano anche le pronunce del Tribunale di Monza (sentenza n. 329 del 12.09.2017) e del Tribunale di Messina (sentenza n. 36 del 18.01.2019).

In particolare, il Tribunale di Messina ha evidenziato che, in applicazione dei principi generali per i quali la sentenza di annullamento emessa dal giudice ammnistrativo opera ex tunc, eliminando dalla realtà giuridica il provvedimento annullato fin dall’origine; ne consegue anche un preciso effetto ripristinatorio che costituisce “diretta conseguenza della caducazione del provvedimento e rientra a pieno titolo nei doveri di esecuzione che gravano sulla p.a. in conseguenza della sentenza di annullamento” (cfr. Cons. Stato sent.

4563 del 22.09.2008). Quindi, l’eliminazione dell’atto viziato travolge, oltre al provvedimento impugnato, anche gli atti amministrativi che ad esso abbiano dato esecuzione o attuazione (atti consequenziali). Il ricorrente, quindi, andava considerata

“soggetto iscritto a pieno titolo” nelle graduatorie ad esaurimento per effetto della sentenza del Tar e del provvedimento dell’amministrazione in ottemperanza già in sede cautelare e, in quanto tale, aveva diritto a partecipare al piano di assunzione straordinaria di cui all’art.1 comma 96 della L.107/2015.

(17)

Come già riferito in premessa, inoltre, se il Ministero resistente non avesse provveduto alla cancellazione del ricorrente dalle GAE, il prof. Rando avrebbe potuto partecipare alla fase C del piano straordinario di assunzioni disposto dalla legge 107/2015 sulla buona scuola e sarebbe stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2015, com’è accaduto ad altri docenti che si trovavano iscritti nella stessa GAE, sempre classe di insegnamento A046, e vantavano un punteggio inferiore al suo.

Parte ricorrente, quindi, deve essere convocato (e successivamente immesso in ruolo) onde partecipare al piano straordinario di assunzioni nell’ambito del quale, sulla base dei bollettini allegati agli atti (pubblicati dall’amministrazione resistente), si sarebbe collocato in posizione utile per ottenere l’immissione in ruolo nella provincia di Messina, nella provincia di Reggio Calabria, nella provincia di Catania, nella provincia di Palermo oppure, in subordine, nella altre province dove risultano essere stati assunti docenti con punteggi inferiori.

Da queste premesse scaturisce l’ovvia conseguenza della piena prova del diritto all’immissione in ruolo del ricorrente anche a titolo di risarcimento in forma specifica.

Sulla questione del risarcimento in forma specifica si è recentemente espressa la Corte d'Appello di Genova affermando " Si tratta in sostanza di una domanda di risarcimento del danno (contrattuale, perché discende dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte", secondo il discrimen tracciato da Cass. 26 giungo 2007 n. 14712) in forma specifica (risarcimento in forma specifica ammesso pacificamente in ambito contrattuale: Cass. 17 giungo 2015, n. 12582; Cass. 2 luglio 2010 n. 15726), rispetto ad un obbligo violato " (Corte d'Appello di Genova del 20 maggio 2016).

E ancora, in particolare sulla prova del diritto richiesto, la Corte d'Appello di Genova osserva: " In sostanza chi agisce per far accertare il proprio diritto all'assunzione in una certa data, è tenuto a provare l'inadempimento altrui, la propria situazione nel caso di inserimento in graduatoria e la prevalenza (nel che si individua il nesso causale tra omissione altrui e danno: v., per quanto in ambito diverso, Cass. 11 gennaio 2008 n. 577;

Cass. 12 dicembre 2013 n. 27855), che tale posizione avrebbe dato rispetto a chi sia stato in concreto assunto"(Corte d'Appello di Genova del 20 maggio 2016).

***

4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MERITO E DEL CRITERIO DEL PUNTEGGIO

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Con la condotta censurata, l’amministrazione ha stravolto il criterio del merito basato sul punteggio, previsto peraltro dall’art. 28, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria.

Si evince, quindi, che, nel caso in questione, è stato sovvertito l’ordine basato sul principio del merito, non evincendosi dalla normativa alcun criterio alternativo a quello meritocratico, basato quindi sul punteggio e risolvendosi siffatto modo di agire in un’evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona fede e buona andamento della PA, ai quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (in tal senso cfr. Tribunale di Trani, ordinanza 14.09.2016, Tribunale di Foggia, ordinanza 5.10.2016, Tribunale di Brindisi, ordinanza 11.10.2016 e Tribunale di Taranto, ordinanza 20.09.2016).

Tale comportamento vulnera il diritto a contrarre del ricorrente, con innegabili ricadute pregiudizievoli sia in ambito lavorativo - patrimoniale per l’esclusione del processo di stabilizzazione nell’impiego, con perdita attuale e potenziale delle varie utilità, giuridiche ed economiche, connesse all’acquisto dello status di docente di ruolo a tempo indeterminato.

In ambito scolastico, le garanzie di imparzialità e pari opportunità degli aspiranti dipendenti del personale scolastico sono attualmente assicurate da un sistema fondato sulla graduazione degli aventi diritto in forza del possesso di determinati requisiti soggettivi: la scelta dell’amministrazione non è libera, ma ancorata a rigidi parametri predeterminati.

In fattispecie identica, ossia di docente depennato dalle Gae e successivamente reinserito in virtù di provvedimento giurisdizionale che rivendica il diritto all’assunzione, il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 272 del 19.09.2018, ha evidenziato che il ricorrente debba ritenersi giuridicamente avere fatto parte della graduatoria di cui trattasi fin dal primo istante idoneo (ossia a far data dal 2014), e per tutti i tre anni successivi: ciò, sulla base della fictio iuris per la quale gli effetti della sentenza di accoglimento del ricorso sono fatti retroagire fino al primo momento in grado di procurargli l’utilità sperata, ossia – appunto – il reinserimento in seno alla graduatoria per il triennio 2014/2017. Senonché, la

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L. 107/2015 ha avviato un vasto piano d’immissioni in ruolo straordinarie, prevedendo di attingere – ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato – anche alle graduatorie a esaurimento.

Poiché il ricorrente, in ottemperanza alla decisione giurisdizionale, ha ottenuto il rientro nella graduatoria di cui trattasi, ha acquisito alla propria sfera giuridica il diritto soggettivo all’assunzione a tempo indeterminato (nel rigoroso rispetto dell’ordine di graduatoria).

A tale proposito, risulta determinante quanto osservato dal TRIBUNALE DI TORINO in un caso identico a quello per cui si procede: “Dunque, quando dedotto nell’atto introduttivo ha trovato conferma: se il MIUR non avesse provveduto alla cancellazione della ricorrente dalle GAE, la prof.ssa Martino avrebbe potuto partecipare alla fase C del piano straordinario di assunzioni disposto dalla legge 107/2015 sulla buona scuola e sarebbe stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2015, come è accaduto ad altri docenti che si trovavano iscritti nella stessa GAE, sempre classe di insegnamento A046, e vantavano un punteggio inferiore al suo.”(Sentenza n. 487/2020 Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, Doc. n. 17).

Nel caso de quo risulta provato – relativamente al triennio di ripristino giudiziale della posizione del ricorrente in graduatoria – che sono avvenute assunzioni di numerosi docenti recanti un punteggio inferiore al proprio, con la conseguenza che deve ritenersi che certa sarebbe stata l’individuazione del ricorrente per la stipula del contratto a tempo indeterminato, qualora l’amministrazione avesse fatto un corretto uso dei propri poteri datoriali.

Deve, quindi, essere riconosciuto il diritto del ricorrente all’inserimento come richiesto nella fase C del piano di assunzione ex lege n. 107/2015, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute a emanare gli atti necessari per l’individuazione del ricorrente quale destinatario di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato in relazione alla fase C nell’ambito delle province richieste e secondo l’ordine di richiesta, valutando il punteggio dello stesso e la sua posizione in graduatoria.

* * *

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, chiede all’On.le Tribunale adito - previa disapplicazione dei

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provvedimenti amministrativi che non consentono la partecipazione alla fase c) del predetto piano assunzionale - di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L’ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO Reiectis adversis

1) Verificata l’intervenuta retrodatazione dell’inserimento nella graduatoria de quo alla data di pubblicazione (22.08.2014), ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a essere convocato per le immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano di assunzione, varato con la legge 107/2015;

2) ACCERTARE l’utile collocazione in graduatoria di parte ricorrente per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato - per la classe di concorso A046 (già A019), in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano di stabilizzazione varato con la legge 107/2015 - con decorrenza giuridica ed economica dall’1.9.2015, in via principale nella provincia di MESSINA e nelle province di REGGIO CALABRIA, CATANIA, PALERMO o, in via subordinata, nella diversa provincia che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;

3) Conseguentemente, ORDINARE E CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad essere individuato quale destinatario di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato - per la classe di concorso A046 (già A019), in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nella cosiddetta fase C del piano straordinario di assunzioni varato con la legge 107/2015 - con decorrenza giuridica ed economica dall’1.9.2015, in via principale nella provincia di Messina e nelle provincie di Reggio Calabria, Catania e Palermo o, in subordine, nella diversa provincia che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa e, per l’effetto, assumere, anche in soprannumero il prof. Rando, stipulando il relativo contratto a tempo indeterminato.

4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

***

(21)

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.) Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente alla partecipazione al piano straordinario di cui alla L. 107/2015;

- L’art. 10, comma 5, della legge recante norme per la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (…)”, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l’ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento hanno concorso all’assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A046 (già A019), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell’immenso numero dei destinatari;

- l’efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[…] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato […]”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per il ricorrente; già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di

(22)

autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione della ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[…] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (…) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto […]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.

3578/11 - provvedimento del 01.09.2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R) RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive e tanto più che in caso contrario viene declarata la nullità delle sentenze emesse in assenza di integrazione del contraddittorio (cfr. Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 1079 del 13.12.2018; Corte di Appello di Genova, ordinanza del 08.06.2018; Corte di Appello di Genova, sentenza n. 143 del 14.06.2018). Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12. Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

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nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A046 (già A019), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

***

SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) Contratto a tempo determinato di parte ricorrente;

2) Graduatorie (GAE) Messina 2007;

3) Sentenza n. 09717 del 03/10/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III Bis;

4) Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III Bis, Ordinanza di correzione del 19.11.2018 n. 11148/2018, resa nel procedimento n. 9342/2017 Reg. Ric;

5) Decreto prot. n. 19509 del 12/12/2018 dell’Ambito Territoriale di Messina di inserimento a pieno titolo;

6) Diffida e ricevuta di protocollo;

7) Riscontro dell’Ambito Territoriale di Messina (nota prot. U. 0017635 del 7.7.2021);

8) Graduatoria (GAE) Messina 2014;

9) Graduatoria (GAE) Messina 2017;

10) Bollettino trasferimenti, mobilità 2016 Messina;

11) Elenco docenti nominati a tempo indeterminato, da Fase C, classe di concorso A019, nella provincia di Reggio Calabria, con evidenziato il nome dell'ultimo docente immesso in ruolo e il relativo punteggio.

12) Graduatoria (GAE) Catania 2013-2014;

13) Graduatoria (GAE) Catania 2017-2019;

14) Bollettino trasferimenti, mobilità 2016 Catania;

15) Elenco docenti nominati a tempo indeterminato, da Fase C, classe di concorso A019, nella provincia di Palermo, con evidenziato il nome dell'ultimo docente immesso in ruolo e il relativo punteggio;

(24)

16) Elenco docenti nominati a tempo indeterminato, da Fase C, Classe di concorso nei diversi ambiti territoriali, con evidenziato il nome dell'ultimo docente immesso in ruolo e il relativo punteggio;

17) Sentenza n. 487/2020 Tribunale di Torino, Sezione Lavoro.

******

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, il pagamento del contributo unificato è pari ad euro 259,00.

Messina, lì 26.11.2021

Avv. Emilio Magro

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