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CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. SARCA MINCIO GARDA TIONE DI TRENTO

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Regolamento “PIANO FOTOVOLTAICO”

Approvato con delibera A.G. n. 14 dd. 20.09.2007 e s.m. con delibere A.G. n. 08 dd. 26.03.2010, n. 14 dd. 10.05.2010, n. 14 dd. 14.11.2011 e n. 10 dd.

28.03.2017, n. 22 dd. 29.09.2021 e n. 07 dd. 29.04.2022 – in vigore dal Piano Fotovoltaico 2022

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CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. SARCA MINCIO GARDA

TIONE DI TRENTO

Modifiche 2022 in rosso

(deliberazione A.G. n. 07 dd. 29.04.2022)

REGOLAMENTO “PIANO FOTOVOLTAICO”

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'INSTALLAZIONE DI

PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI IN RETE ED IN ISOLA, BATTERIE DI ACCUMULO CONNESSE ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Articolo 1 FINALITA’ ED OBIETTIVI

Il presente regolamento ha l’obiettivo di incentivare, mediante l’erogazione di contributi ai proprietari degli edifici civili destinati ad abitazione situati nei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M.

Sarca Mincio Garda della Provincia di Trento:

 la realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione; nonché la realizzazione di impianti integrati con batterie di accumulo di energia al fine di ridurre il consumo nelle ore di minor/nessun funzionamento dell’impianto fotovoltaico;

 la realizzazione di impianti fotovoltaici ad isola (non collegati alla linea elettrica di distribuzione);

Le finalità di questi provvedimenti, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, tendono a promuovere l’impiego di tecnologie aventi come scopo il risparmio di energia soprattutto sotto forma di combustibili e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili con il conseguente obiettivo dello sviluppo sociale ed economico del territorio consorziale, come previsto dello Statuto consorziale e dalla Legge 27.12.1953, n. 959 e s.m.

Articolo 2

AMBITO DI INTERVENTO

I privati residenti in uno dei Comuni consorziati, titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento formalmente costituito, su un’unità immobiliare abitativa, ubicata all'interno del territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda della Provincia di Trento. Eccezionalmente, per giustificati motivi tecnici, l’impianto può essere installato, previo consenso scritto del proprietario, su immobile contiguo.

I requisiti sono accertati con riferimento alla data di scadenza del Piano annuale (30 settembre di ciascun anno).

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Regolamento “PIANO FOTOVOLTAICO”

Approvato con delibera A.G. n. 14 dd. 20.09.2007 e s.m. con delibere A.G. n. 08 dd. 26.03.2010, n. 14 dd. 10.05.2010, n. 14 dd. 14.11.2011 e n. 10 dd.

28.03.2017, n. 22 dd. 29.09.2021 e n. 07 dd. 29.04.2022 – in vigore dal Piano Fotovoltaico 2022

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Ai fini del presente Regolamento si intende quale unità immobiliare abitativa l’immobile destinato ad uso residenziale identificato tavolarmente e/o catastalmente da particella edificiale, da porzione materiale e/o da subalterno (Cat. catastale A).Per immobili in costruzione/ristrutturazione è consentito di differire al momento della liquidazione l’accertamento del requisito della categoria residenziale (Cat. A) con ammissione condizionata a contributo.

Non è ammissibile a contributo la domanda relativa ad impianti fotovoltaici a servizio di parti comuni di edifici (es. condomini).

Non sono altresì ammissibili domande per impianti a servizio di attività produttive (es. alberghi, ristoranti, negozi, laboratori/officine, ecc.), edifici pubblici, case di cura/riposo, ecc.

Gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione e le relative batterie di accumulo collegate all’impianto fotovoltaico medesimo dovranno avere una potenza nominale media uguale o superiore a 1,5 kW ed essere conformi alla specifica tecnica stabilita dal D.M. 19.02.2007 e dalla deliberazione dell’Autorità dell’Energia elettrica e Gas n° 90/2007 e successive modifiche. Le batterie dovranno garantire un accumulo di energia pari almeno ad 1,5 kW e dovranno essere conformi alle norme di connessione CEI 0-21 e CEI 0-16, rispettivamente per gli impianti in bassa e media tensione. Inoltre, dovrà essere rispettato quanto stabilito dall’Autorità per l’Energia nelle delibere 574/2014 e 642/2014, oltre alle regole tecniche pubblicate in seguito dal GSE.

Per quanto riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici in isola (non collegati alla rete elettrica di distribuzione e le relative batterie di accumulo collegate all’impianto fotovoltaico medesimo) dovranno avere una potenza nominale (pannelli FTV) uguale o superiore a 250 W.

L’installazione di impianti fotovoltaici ad isola potrà essere ammessa a contributo solamente se collocati sul tetto (edificio principale e/o manufatti pertinenziali legittimati), in aderenza o incassati nel manto di copertura con inclinazione identica a quella del manto stesso, disposti in modo ordinato e compatto e comunque in conformità alle disposizioni provinciali vigenti in materia urbanistica e qualora non vi siano limitazioni per la posa in aree e/o edifici di particolare interesse in base al PRG del Comune consorziato.

L'installazione dell'impianto fotovoltaico e delle batterie è subordinata alla preventiva acquisizione del titolo edilizio (comunicazione, SCIA, autorizzazione paesaggistica, altro) se prescritto, rilasciato dal Comune/Ente competente, secondo le vigenti norme urbanistiche, richiesta dagli aventi diritto. Per l'adozione del regime di scambio dell'energia elettrica con la rete elettrica di distribuzione si applicano le norme specifiche dettate in materia.

Articolo 3 FONDO FINANZIARIO

Il Fondo per la concessione dei contributi sarà determinato annualmente mediante apposito stanziamento nel Bilancio di Previsione.

Articolo 4 LAVORI AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le spese per l’installazione degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e le relative batterie di accumulo installate sui medesimi impianti anche in momento successivo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico (no spese tecniche), gli impianti fotovoltaici ad isola con potenza nominale dei pannelli uguale o superiore a 250 W.

Gli impianti collegati alla rete di distribuzione dell’energia elettrica dovranno essere conformi alla specifica tecnica prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dd. 19.02.2007, pubblicato sulla G.U. del 23.02.2007 e conforme alla deliberazione dell’Autorità dell’Energia e Gas n°

90/2007 e successive modifiche nonché alle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia e il Gas 574/2014

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Regolamento “PIANO FOTOVOLTAICO”

Approvato con delibera A.G. n. 14 dd. 20.09.2007 e s.m. con delibere A.G. n. 08 dd. 26.03.2010, n. 14 dd. 10.05.2010, n. 14 dd. 14.11.2011 e n. 10 dd.

28.03.2017, n. 22 dd. 29.09.2021 e n. 07 dd. 29.04.2022 – in vigore dal Piano Fotovoltaico 2022

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e 642/2014, oltre alle regole tecniche pubblicate in seguito dal GSE.

Non sono ammissibili a contributo gli interventi che, in sede di verifica da parte degli Uffici Consorziali, risultino già iniziati.

Articolo 5

MISURA DEL CONTRIBUTO

L’intervento contributivo di cui al presente Regolamento è il seguente:

a. per l’installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete di distribuzione dell’energia elettrica pari a massimi €. 1.500,00.= (Euro Millecinquecento/00) per singolo impianto con potenza nominale uguale o superiore a 1,5 kW e fino a 20 kW;

b. per le batterie - con potenza di accumulo pari o superiore a 1,5 kW - (ammissibili a contributo a decorrere dal Piano Fotovoltaico 2019 ossia per le domande presentate dal 01.10.2018) su impianti collegati alla rete di distribuzione dell’energia elettrica (fino a 20 kW) pari a massimi

€. 2.500,00.= (Euro Duemilacinquecento/00) per singolo impianto. In tal caso dovranno essere rispettate tutte le specifiche tecniche e le disposizioni normative vigenti in materia di incentivi pubblici (GSE).

c. Per l’installazione di impianti fotovoltaici ad isola (non collegati alla rete di distribuzione dell’energia elettrica) con potenza nominale dei pannelli FTV pari o superiore a 250 W, comprensivo di regolatore e batterie accumulo, pari a massimi €. 750,00.= (Euro Settecentocinquanta/00.= per impianto;

I contributi per l’impianto fotovoltaico e per le batterie (a. e b.) di cui sopra sono cumulabili.

Articolo 6

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo potranno essere presentate dal proprietario, dall’affittuario in base a regolare contratto di affitto o dal titolare di altro diritto reale o personale di godimento formalmente costituito sull’unità abitativa servita da energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici (per società o imprese, dal legale rappresentante o chi per esso delegato a tale funzione), entro i seguenti termini:

- Scadenza annuale 30 SETTEMBRE di ogni anno

Le domande di contributo presentate dopo la scadenza annuale (30 settembre), saranno considerate valide per il piano dell’esercizio successivo.

Nel caso in cui il richiedente sia titolare di fatto di un diritto reale o personale di godimento (es.

figlio cui è stato concesso in uso gratuito l’appartamento di proprietà del padre) la domanda dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario.

È fatto espresso divieto al soggetto beneficiario alienare e/o dismettere l'impianto oggetto del contributo prima di 6 anni a far data dall'avvio dell'impianto stesso, salvo nel caso di alienazione/donazione dell’intero edificio compreso l’impianto.

Articolo 7

ALLEGATI ALLA DOMANDA

Alla domanda, compilata sulla base di un modulo predisposto dall’Amministrazione consorziale, dovranno essere allegati:

a) autocertificazione relativa alla proprietà o di altro diritto reale di godimento o affitto dell’unità immobiliare destinata ad abitazione. Nel caso di più proprietari, il richiedente potrà agire su mandato o delega di tutti gli altri comproprietari che dovranno essere analiticamente elencati nella domanda e dovranno sottoscrivere tale elenco a conferma della delega.

b) copia dell’estratto mappa catastale con individuazione della posizione dell’unità immobiliare e

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Regolamento “PIANO FOTOVOLTAICO”

Approvato con delibera A.G. n. 14 dd. 20.09.2007 e s.m. con delibere A.G. n. 08 dd. 26.03.2010, n. 14 dd. 10.05.2010, n. 14 dd. 14.11.2011 e n. 10 dd.

28.03.2017, n. 22 dd. 29.09.2021 e n. 07 dd. 29.04.2022 – in vigore dal Piano Fotovoltaico 2022

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del previsto posizionamento dei pannelli e delle batterie di accumulo.

c) copia consenso scritto del proprietario contiguo ai sensi dell’art. 2.

d) copia titolo edilizio (autorizzazione/SCIA/comunicazione, tutela paesaggio, altro) se prescritto.

e) foto a colori del tetto/edificio prima dei lavori e dell’impianto senza le batterie di accumulo se installate su impianto esistente;

Articolo 8

CUMULABILITA’ CONTRIBUTO CON ALTRI INCENTIVI

Il contributo previsto dal presente Regolamento è cumulabile con altri incentivi pubblici sul medesimo intervento purchè il totale degli stessi non superi il costo dell’intervento medesimo.

Il contributo NON è comulabile con i cd. “bonus fiscali” quando la misura della detrazione superi il 70%.

Il contributo in parola non è cumulabile con analoghi incentivi concessi per lo stesso intervento da altri Consorzi B.I.M. con competenza sul medesimo ambito territoriale.

I contributi per l’impianto fotovoltaico e per le batterie di accumulo sono cumulabili nei termini di cui all’art. 5.

Articolo 9

COMMISSIONE CONSULTIVA

Per l’attuazione del presente Regolamento è costituita una apposita Commissione Consultiva composta dai seguenti membri:

1. - Il Presidente del Consorzio B.I.M. o suo delegato 2. - Il Vicepresidente del Consorzio B.I.M. o suo delegato

3. - I Presidenti delle Vallate: Alto Sarca - Basso Sarca e Ledro o loro delegati 4. - Il Segretario Consorziale

5. - Due membri nominati dal Consiglio Direttivo

Funge da segretario della Commissione il Segretario consorziale.

Articolo 10

ASSEGNAZIONE PREVENTIVA DEI CONTRIBUTI

La Commissione Consultiva di cui al precedente art. 9, esaminate le domande e la relativa documentazione di cui accerta la regolarità, formula l’elenco e la graduatoria dei richiedenti sulla base dei criteri di cui al successivo art. 11 di norma entro il 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO.

Procede quindi al riparto del fondo annuale in base al contributo spettante ad ogni intervento.

Ai proprietari sarà comunicata di norma entro il 28 FEBBRAIO DI OGNI ANNO successivo a quello di scadenza del bando, l’assegnazione provvisoria del contributo, con fissazione del termine tassativo entro il quale i lavori dovranno essere eseguiti a pena di decadenza.

Le domande di finanziamento eccedenti la disponibilità del fondo annuale, potranno essere prese in considerazione per un eventuale contributo successivo mediante apposita variazione di bilancio che rimpingui il fondo di cui all’art. 3. In ogni caso saranno riconsiderate nella graduatoria dell’esercizio successivo, senza presentazione di nuova domanda.

Articolo 11

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le domande dichiarate ammissibili saranno inserite in un’apposita graduatoria redatta sulla base dei seguenti criteri di merito dalla Commissione Consultiva di cui al precedente art. 9.

a) proprietario, affittuario o avente altro diritto reale di godimento di un’unità immobiliare destinata a

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Regolamento “PIANO FOTOVOLTAICO”

Approvato con delibera A.G. n. 14 dd. 20.09.2007 e s.m. con delibere A.G. n. 08 dd. 26.03.2010, n. 14 dd. 10.05.2010, n. 14 dd. 14.11.2011 e n. 10 dd.

28.03.2017, n. 22 dd. 29.09.2021 e n. 07 dd. 29.04.2022 – in vigore dal Piano Fotovoltaico 2022

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1^ abitazione e residente in uno dei Comuni del territorio del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda;

b) proprietario, affittuario o avente altro diritto reale di godimento di altre unità immobiliari ad uso abitazione e residente in uno dei Comuni del territorio del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda e che abbiano già chiesto l’agevolazione di cui al punto 1;

c) Per ognuna delle due sottoclassi la graduatoria terrà conto del criterio cronologico della presentazione della domanda.

Le domande dichiarate ammissibili per l’installazione degli impianti fotovoltaici in isola saranno inserite in un’apposita graduatoria redatta sulla base dei seguenti criteri di merito dalla Commissione Consultiva di cui al precedente art. 9:

a) criterio cronologico della presentazione della domanda.

I contributi saranno erogati in base alla graduatoria risultante secondo le priorità sopra definite e fino ad esaurimento dei fondi stanziati nel bilancio per l'anno di riferimento.

In ogni caso sarà finanziato almeno un intervento (se la domanda è conforme ai requisiti richiesti) per ogni Comune facente parte del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda.

Articolo 12 CONDIZIONI

Alla stessa unità immobiliare abitativa (particella edificiale, porzione materiale o subalterno) non può essere erogato un ulteriore contributo per pannelli fotovoltaici prima che siano trascorsi 15 anni dalla precedente concessione.

E’ invece possibile la concessione dell’ulteriore nuovo contributo previsto per l’installazione delle batterie di accumulo su impianti in rete esistenti (a decorrere dal Piano Fotovoltaico 2019 - per le domande presentate dal 01.10.2018) nei termini di cui all’art. 5.

Successivamente non potrà essere erogato ulteriore contributo per batterie di accumulo prima che siano trascorsi 15 anni dalla precedente concessione.

Articolo 13 ESECUZIONE DEI LAVORI

L'installazione dell'impianto fotovoltaico che sia in rete o ad isola e dell’eventuale batteria di accumulo deve iniziare dopo la presentazione della domanda alla quale dovrà essere allegata, oltre a quanto già stabilito dall’art. 7, documentazione fotografica esaustiva dell’immobile (e della falda del tetto) su cui saranno posizionati i pannelli e dell’impianto fotovoltaico senza batteria nel caso sia installata su pannelli esistenti, comprovante che i lavori non sono ancora iniziati. Il Consorzio B.I.M.

Sarca Mincio Garda si riserva comunque di effettuare sopralluoghi di verifica (in vigore dal Piano Fotovoltaico 2012).

Fino alla lettera di ammissione provvisoria al contributo l’Ente B.I.M. non contrae nessun impegno con il richiedente.

L’ultimazione dei lavori deve avvenire entro 240 giorni (8 mesi) dalla data di comunicazione dell’ammissione a contributo.

Una proroga per ulteriori massimi 5 (cinque) mesi può essere chiesta e concessa solo per validi e giustificati motivi.

Ulteriori proroghe, per motivi eccezionali, documentati e sopravvenuti, potranno essere concesse per non più di un anno, da valutarsi caso per caso.

Articolo 14

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per ciascun intervento ammesso a finanziamento, l’erogazione del contributo avverrà in unica

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Regolamento “PIANO FOTOVOLTAICO”

Approvato con delibera A.G. n. 14 dd. 20.09.2007 e s.m. con delibere A.G. n. 08 dd. 26.03.2010, n. 14 dd. 10.05.2010, n. 14 dd. 14.11.2011 e n. 10 dd.

28.03.2017, n. 22 dd. 29.09.2021 e n. 07 dd. 29.04.2022 – in vigore dal Piano Fotovoltaico 2022

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soluzione, a lavori ultimati, a seguito della trasmissione al Consorzio B.I.M. di quanto segue:

Per quanto riguarda gli impianti solari fotovoltaici collegati alla rete di distribuzione dell’energia elettrica depositando:

 convenzione/contratto del G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) di attivazione dell’impianto, se dovuto;

 dichiarazione di conformità alla regola d’arte rilasciata dalla Ditta installatrice;

 comunicazione al GSE se dovuta, di avvenuta installazione delle batterie di accumulo (nel caso non sia prevista nella convenzione/contratto se installata contestualmente ai pannelli fotovoltaici);

 fotografie del tetto/edificio con i pannelli installati;

 dichiarazione di aver/non aver beneficiato di altri contributi o incentivi pubblici e di aver rispettato quanto previsto dal GSE ai sensi dell’art. 8.

Per quanto riguarda l’installazione di impianto fotovoltaico ad isola (non collegato alla rete di distribuzione dell’energia elettrica), dovrà essere depositata, in allegato alla richiesta di liquidazione la seguente documentazione:

 dichiarazione di conformità alla regola d’arte rilasciata dalla Ditta installatrice;

 documentazione fotografica dei pannelli installati;

 dichiarazione di aver/non aver beneficiato di altri contributi o incentivi pubblici;

 dichiarazione di posa in conformità alle disposizioni provinciali in materia urbanistica della P.A.T.;

 fattura con identificazione catastale dell’edificio su cui installato impianto (p.ed. /C.C. Catastale).

La liquidazione del contributo sarà eseguita dal Responsabile del Servizio preventivamente individuato nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

Articolo 15

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il pagamento del contributo avverrà dopo l’atto di liquidazione, da parte del Responsabile del Servizio Competente.

Articolo 16 CONTROLLI

Il Consorzio B.I.M. si riserva la facoltà di eseguire controlli sui lavori finanziati, nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.

In tal caso si avvarrà della collaborazione, o di un tecnico esterno, o di un proprio dipendente o di un tecnico dipendente del Comune consorziato sede dell’intervento contributivo.

Nel caso di difformità accertate rispetto al dichiarato, il Consiglio Direttivo del Consorzio prenderà le opportune decisioni in relazione alla gravità della difformità stessa (dalla riduzione del contributo per lievi differenze, alla revoca dello stesso per gravi difformità).

Articolo 17 NORME PARTICOLARI

Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed opportunità, potrà integrare il presente Regolamento, con particolari norme atte a garantire un’esecuzione più efficiente ed efficace.

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