Visto:
Redatto da:
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Oggetto:
ELABORATI ECONOMICI
Classe:
D.2
Tavola:
N° Data Descrizione della Revisione Verifica Approva
Gennaio 2013 Prima emissione
00 RST DT
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
COMUNE DI SALAPARUTA
LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO OSPITANTE IL PRESIDIO SANITARIO DI VIA PALERMO SITO NEL COMUNE DI SALAPARUTA
PROGETTO ESECUTIVO
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI _________
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO OSPITANTE IL PRESIDIO SANITARIO DI VIA PALERMO SITO NEL COMUNE DI SALAPARUTA
Il Progettista
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Visto: Il Responsabile del Procedimento
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3 CAPITOLO I°
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
CONDIZIONI Dl APPALTO
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5 Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei “lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ospitante il presidio sanitario di via Palermo sito nel comune di Salaparuta”, comprese la mano d’opera e la fornitura di materiali e mezzi d’opera, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione dei lavori suddetti.
Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento inerenti alle diverse fasi esecutive, alla fornitura ed ammannimento dei materiali, all’approntamento ed impiego dei mezzi d’opera e delle attrezzature , che dovranno avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti ed applicabili in materia di esecuzione di lavori pubblici, incluse quelle relative alla prevenzione degli infortuni, di tutela della salute dei lavoratori, di sicurezza del cantiere e di salvaguardia della pubblica incolumità.
Le indicazioni del presente Capitolato, gli elaborati grafici indicati nel successivo articolo 8 e le specifiche tecniche allegate forniscono le caratteristiche di esecuzione e la consistenza quantitativa e qualitativa e delle opere oggetto dell’appalto.
Articolo 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
2.1. Importo complessivo dell'appalto
L'importo complessivo a base d'asta relativo al presente appalto ammonta presuntivamente a € 1.246.514,09 (diconsi Euro unmilioneduecentoquarantaseimilacinquecentoquattordici/09), così distinti :
a) Per lavori soggetti a ribasso € 1.214.712,90
b) Per oneri di sicurezza compresi nei lavori non soggetti a ribasso € 31.801,19
Sommano € 1.246.514,09
c) Per oneri specifici di sicurezza compresi nei lavori non soggetti a ribasso € 3.268,72
Torna l’importo complessivo a base d’asta € 1.249.782,85
Con riferimento al predetto importo complessivo, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro omogenee da realizzare, in relazione a quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, è riassunta nel seguente prospetto:
Categorie di lavori Importi parziali (€) Incidenze %
Demolizioni 139.936,39 9.936,39 11,23%
Strutture in c.a. 504.620,85 4.620,85 40,48%
Opere edilizie 492.873,49 2.873,49 39,54%
Impianti igienico-sanitari 22.292,53 9.083,36 1,79%
Impianti elettrico e di illuminazione 40.973,30 3,29%
Impianto di climatizzazione 45.817,53 3,68%
Sommano per lavori ed oneri di sicurezza compresi negli stessi 1.246.514,09 100,00
Oneri specifici di sicurezza 3.268,72
Torna l’importo dei lavori a base d’asta in c.t. (compreso oneri di sicurezza) 1.249.782,85
6 2.3. Variazioni degli importi
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno, ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto, nei limiti e con le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 12 del vigente Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145
Articolo 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
3.1. Designazione delle opere
Le opere e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche allegati al contratto, di cui formano parte integrante, e dalle seguenti indicazioni salvo quanto eventualmente specificato all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. Pertanto, le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
Demolizioni e scavi
Demolizione selettiva dell’edificio esistente vuoto per pieno; scavo a larga sezione per formazione del cassonetto di fondazione, compresa demolizione delle fondazioni in c.a. esistente di qualsiasi tipo e dimensione; demolizione di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato; demolizione sa tratti di pavimentazioni e massetti in conglomerato cementizio non armato; trasporto delle materie di risulta dalle demolizioni e scavi suddetti a rifiuto in impianto/i di recupero e/o smaltimento presenti nel territorio del Comune di Salaparura o in quelli del comprensorio contermine;
Strutture portanti in c.a.
Strutture di fondazioni costituiti da plinti collegati su pali di fondazione in conglomerato cementizio armato della classe di resistenza Rck = 30 N/mmq; strutture in elevazione di tipo intelaiato, compresi setti di contenimento e per gabbia vano ascensore,in conglomerato cementizio armato della classe di resistenza Rck = 35 N/mmq; solai a struttura mista latero-cementizia e di tipo coibentato con elementi tipo Plastbau; strutture sottili per solette di coronamento; giunti sismici e di tenuta orizzontali e verticali con struttura in alluminio;
Opere di completamento edilizio
Riempimento vuoti tra le fondazioni con materie idonee dagli cavi e dalle demolizioni; massetti di sottofondo delle pavimentazioni in calcestruzzo cementizio ed in conglomerato di argilla espansa; tompagni esterni ed interni con muratura di blocchi di laterizio, anche porizzato, e malta cementizia, dello spessore di cm. 30; divisori interni con muratura in foglio di tavelle in calcestruzzo di argilla espansa; pavimentazioni esterne in battuto cementizio e con piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, inassorbente, ingelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata;
pavimentazione interne con piastrelle in monocottura e con piastrelle in ceramica di 1^ scelta; zoccolature interne in ceramica ed esterne in marmo di altezza di cm. 8 e di cm. 15; rivestimento delle pareti dei locali per servizi igienici con piastrelle di maiolica smaltate e colorate; soglie e davanzali in marmo dello spessore di cm. 3; rifasci pavimentazioni esterne e muretti coperture con lastre di marmo dello spessore di cm. 2; ringhiere in ferro lavorato con profilati scatolari zincati; intonaci interni di tipo premiscelato atermico ed afonico; intonaco esterno termoisolante e fonoisolante a "cappotto" ; intonaci esterni con malta bastarda additivata con idrofugo e strato di finitura di tipo minerale o ai silicati di potassio; porte interne in legno tipo tamburato rivestite in laminato plastico;
infissi esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013, conforme a norma UNI 9983, con sistema di tenuta a giunto aperto; portoncini di ingresso e parete continua di accesso principale al piano terra lato monte realizzati con profili
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estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3) tipo a taglio termico, sezione mm.45÷55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013, con le proprietà previste dalla norma UNI 9983; schermature degli infissi esterni dei piani terra e primo mediante avvolgibili in plastica del tipo pesante e del piano copertura con tende alla veneziana con lamelle in plastica; saracinesche di accesso ai vani per ricovero autoambulanza e deposito del piano terra lato valle con serrande avvolgibili motorizzate tipo antitempesta; scossaline coprigiunto in lamiera preverniciata opportunamente sagomata; formazione pendenze e coibentazione dei lastrici solari di copertura mediante massetto isolante conglomerato di granulato di argilla espansa; impermeabilizzazioni delle coperture con doppia guaina di tipo elastomerico, di cui quella superiore a faccia vista; pluviali con tubi e pezzi speciali in pvc, correnti entro appositi cavedi, facenti capo alla rete fognaria di scarico costituita da tubazioni di diametro variabile da 160 a 200 mm in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata;
Impianto igienico-sanitario
apparecchi igienici in gres porcellanato (doccia) o in porcellana vetrificata (lavabi a colonna e vasi a sedile), muniti di rubinetteria miscelata caldo-freddo in ottone cromato, sifoni, raccorderia flessibile ed accessori, allacciati alla rete idrica di alimentazione ed alle colonne di scarico e ventilazione;
servizio igienico per soggetti portatori di disabilità motorie di dimensioni adeguate ed opportunamente predisposto mediante installazione di servizi igienici ergonomici (vaso/bidet e lavabo con specchio reclinabile) ed attrezzature connesse di tipo idoneo, conformemente alla normativa vigente in materia;
impianto di alimentazione idrica dei servizi igienici con tubi e pezzi speciali di ferro zincato, incassati nelle murature d’ambito e facenti capo a riserva idrica principale costituita da serbatoi verticali in P.R.F.V. realizzati con resine idonee al contenimento di acqua potabile secondo le norme del decreto ministeriale sanità del 21 marzo 1973 e successive, posti entro apposito vano al piano terra lato valle;
impianto di pressurizzazione dell’impianto idrico,portata 3÷6 m3/h e prevalenza 75÷54 m circa, costituito da n. 2 pompe centrifughe multistadio verticali e relativo quadro elettrico, compreso valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone, n. 2 serbatoi autoclave a membrana da 25 litri, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato, manometri e basamento in lamiera di acciaio zincato;
impianto di scarico delle acque reflue e pluviali con tubi e pezzi speciali in pvc, incassati nelle murature d’ambito (per gli allacci dei servizi) e/o correnti entro appositi cavedi, facenti capo a pozzetti di base delle colonne di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, collegati alla già detta rete di scarico, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo e di rinfianco con classe di resistenza Rck = 15 N/mmq dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a copertura per l'ispezione;
Impianti elettrici e di illuminazione
derivazioni d’allaccio degli apparecchi d’illuminazione per punti luce semplici, interrotti o commutati, realizzate con linea in tubazione sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm20 e fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K di sezione 1,5 mmq;
punti di comando per punti luce semplici, interrotti, deviati, a pulsante, realizzati con linea in tubazione sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20, cassette di derivazione ad incasso complete di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, compreso l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa entro l’apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio nonché la realizzazione dei punto di comando stessi con grado di protezione minimo IP55 mediante l'installazione sulla relativa scatola da incasso di placca in materiale termoplastico dotata di membrana anti-UV;
punti di collegamento di apparecchiature elettriche monofase realizzati con linea in tubazione in tubi di materiale
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termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25, cassetta di derivazione ad incasso completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K della sezione di 4,0 mmq;
prese di corrente 2x16A, costituite da fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K della sezione di 4,0 mmq, posti entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25, comprese cassette di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completi di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, compresi altresì supporti, copri foro, placca in materiale termoplastico di qualsiasi colore; punti presa installati entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, compresi i collegamenti elettrici, la morsetteria, il conduttore di protezione dai contatti indiretti;
quadro generale di comando e protezione dell’impianto elettrico nel suo complesso e quadro di comando e protezione della centrale idrica, costituiti da armadio contenitore in lamiera di acciaio zincata presso piegata preverniciata, tipo a parete di dimensioni adeguate, completo di porta di vetro, kit piastre di fissaggio a muro, guide DIN 35 a 2 posizioni, pannelli 61 DIN, morsetti elettrici standard, stecche falso polo, golfari di sollevamento, sezionatore frontale 4P, interruttori magnetotermici e moduli differenziali;
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche costituito da rete di captazione e scarico a terra con di piattina di zinco della sezione di 46x2,5 mm, correnti in vista sulle coperture piane e nelle calate entro tubi di protezione rigidi di p.v.c. tipo pesante del diametro esterno di 32 o 50 mm;
rete anulare di messa a terra, corrente tutt’intorno al perimetro dell’edificio e costituita da dispersore di terra in corda di rame di sezione 35 mmq (diametro elementare 1,8 mm) in opera entro in intimo contatto con il terreno e collegato a dispersori a picchetto di lunghezza non inferiore a 1,50 m posti entro pozzetti delle dimensioni di 40x40x50 cm in conglomerato cementizio;
plafoniere di tipo compatto stagno IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzate con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco; apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, complete di 2 lampade fluorescenti compatte FLC da 18 W;
plafoniere stagne, grado di protezione IP66, per fissaggio a soffitto o parete, anche all’esterno, realizzate con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiate con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonee anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, provviste di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, in opera complete di 2 lampade fluorescenti lineari FL da 36 W, dotate di reattore elettronico, allacciamenti elettrici ed accessori di fissaggio;
plafoniere lamellari, grado di protezione IP20, per fissaggio a soffitto, realizzate con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza, fissate a scatto, equipaggiate con fusibile di protezione, idonee anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, apparecchi provvisti di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, in opera complete di 2 lampade fluorescenti lineari FL da 36 W, dotate di reattore elettronico, allacciamenti elettrici ed accessori di fissaggio;
plafoniere di emergenza, grado di protezione IP65, per fissaggio a parete, realizzate con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzate ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonee anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento, idonee per il funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)", dotate di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provviste di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, in
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opera completa di lampada fluorescente lineare FLC da 24 W, allacciamenti elettrici ed accessori di fissaggio;
impianto citofonico realizzato con apparecchi citofonici da interno, completi di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura elettrica, linee in idoneo cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni in tubo di materiale termoplastico autoestinguente, completi di cassette di derivazione con coperchio quadrato o rettangolare fino all'alimentatore ed alla pulsantiera citofonica esterna;
Impianto di climatizzazione estiva e invernale, tipo a pompa di calore
unità esterna a pompa di calore con inverter e sistema idronico, potenzialità nominale 56,0 kW in raffreddamento e 63,0 kW in riscaldamento;
ventilconvettori (fan-coisl) di tipo verticale, da montare a pavimento o a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore, potenza in raffrescamento 2,09/2,93/4,77 kW, potenza in riscaldamento 2,79/3,81/6,36 kW;
rete di alimentazione e/o distribuzione dell'acqua calda e refrigerata a servizio e corredo dell'impianto di climatizzazione, costituita da doppia tubazione affiancata in rame ricotto del diametro da 5/8" a 1-1/4", in opera sottotraccia entro murature e/o sotto pavimento;
collettore interno di smistamento da 1-1/4” in rame od in ottone, ad almeno 8 uscite /entrate, collocato entro apposita cassetta ventilata in acciaio zincato incassate nelle murature e verniciato a smalto nella parte in vista, completo di valvole di zona a tre vie tipo servo comandate e valvole di intercettazione, di qualsiasi tipo e diametro adeguato alle tubazioni
Articolo 4 OCCUPAZIONI
L’Amministrazione intende avvalersi dell’Appaltatore provvedere a rilievi topografico-catastali eventualmente necessari, rimanendone ogni cura ed onere a totale carico dell’Appaltatore stesso, intendendosi l’onere relativo già compreso e compensato nell’ambito delle spese generali considerate nella formulazione dei prezzi, e altresì rimanendone Essa sollevata ed indenne sotto ogni aspetto e responsabilità di fatto e/o di diritto:
L’Amministrazione rimane completamente estranea alle occupazioni temporanee da parte dell’Appaltatore delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo Stesso dovendo regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, contrattando e pagando le indennità dovute, senza intromissione alcuna da parte della Stessa, salvo che nei casi di legge.
Articolo 5
DICHIARAZIONE PRELIMINARE - CONDIZIONI Dl APPALTO
5.1. Dichiarazione preliminare
L’offerta presentata per partecipare alla gara per l’appalto dei lavori in appalto, designati dal presente Capitolato, dovrà essere corredata da apposita dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il Concorrente attesti espressamente :
a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, attraverso l’esame di tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
b) di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori e di avere preso visione e conoscenza delle condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché degli impianti che li riguardano, accertati e giudicati idonei;
c) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai luoghi interessati dai lavori ed tempi previsti per l‘esecuzione dei lavori stessi;
d) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, eventualmente necessarie, e di averne
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verificato le capacità e le condizioni di disponibilità ed operabilità per tutta la durata dei lavori e compatibilmente con l'entità e l’economia dei lavori stessi;
e) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e/o delle discariche autorizzate, aperte o da aprirsi, eventualmente necessarie, e di averne verificato le capacità e le condizioni di disponibilità ed operabilità per tutta la durata dei lavori e compatibilmente con l'entità e l’economia dei lavori stessi, e di avere tenuto conto delle condizioni imposte dagli Organi competenti;
f) di avere effettuato una verifica del personale, delle attrezzature e dei mezzi d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori in appalto e di poterne liberamente disporre per essere impiegati nei lavori da eseguirsi, in numero e tipo adeguati all’entità, tipologia e categoria dei lavori stessi;
g) di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei periodi per andamento climatico sfavorevole;
h) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
i) di avere preso conoscenza del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano generale di sicurezza;
l) di avere valutato tutti gli elementi e le circostanze, generali e particolari, suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali quanto sul costo del personale, dei mezzi d’opera, dei trasporti e quant’altro connesso all’esecuzione dei lavori, conseguentemente sulla determinazione dei prezzi, nonché di influire sulle condizioni contrattuali in genere e sull’esecuzione dei lavori stessi;
m) di avere giudicato i lavori in appalto realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali consentire il ribasso offerto.
5.2. Condizioni d’appalto
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, e non escluse da altre norme del presente Capitolato, o che si riferiscono a condizioni impreviste o imprevedibili o soggette a revisioni.
Con l'accettazione dei lavori, l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le previsioni progettuali ed i migliori precetti dell'arte, con i più aggiornati sistemi costruttivi.
Articolo 6
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
6.1. Variazioni alle opere progettate
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed agli elaborati da allegare al contratto, di cui al seguente articolo 9, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
L'Amministrazione si riserva perciò ogni più ampia ed insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.
Di contro, ai sensi dell’art. 161, commi 1 e 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. n. 207, come recepito nella Regione Siciliana con la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.
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Ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 161 comma 12 del D.P.R. n. 207/2010, come recepiti dalla Regione Siciliana con la L. R. n. 12/2011, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
Ai sensi dell’articolo 132, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e e successive modifiche ed integrazioni, come recepito nella Regione Siciliana con la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
6.2. Risoluzione del contratto
Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente comma, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quindi dell’importo del contratto.
Articolo 7
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE
Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, Egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito
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che per tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
13 CAPITOLO II°
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
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15 Articolo 8
OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni, nei testi oggi vigenti con le successive modifiche ed integrazioni:
a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, ;
b) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nel seguito del presente Capitolato denominato per brevità
“Codice dei contratti”, come recepito dalla L.R. n.12/2011 infracitata e come vigente nella Regione Siciliana;
c) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nel seguito del presente Capitolato denominato per brevità
“Regolamento”, come recepito dalla L.R. n.12/2011 infracitata e come vigente nella Regione Siciliana;
d) Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, nel seguito del presente Capitolato denominato “Capitolato Generale”;
e) Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”.
L'appalto è altresì soggetto ad ogni altra disposizione in materia di Lavori Pubblici come vigente ed applicabile nella Regione Siciliana.
Articolo 9
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Oltre al Capitolato Generale d al presente Capitolato Speciale, fanno parte integrante del contratto di appalto anche i seguenti documenti:
a) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
c) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato Speciale;
d) l'elenco dei Prezzi Unitari;
e) i Piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del Codice dei contratti;
f) il cronoprogramma ; g) le polizze di garanzia;
f) gli elaborati grafici di progetto esecutivo.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dall’Amministrazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
L’Amministrazione e/o la Direzione dei lavori si riservano di consegnare all'Appaltatore, in quell'ordine che
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crederanno più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori, eventuali altri elaborati progettuali, disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, non formanti parte integrante dei documenti di appalto.
Articolo 10
CAUZIONE PROVVISORIA - TERMINE Dl STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO
Ai sensi dell’art. 75 del Codice dei contratti, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale deve essere corredata da una garanzia pari al due per cento dell’importo a base di appalto indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1003, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando di gara può richiedere la prestazione di una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e può altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione appaltante nel corso della procedura.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prevista dall'articolo 113 del Codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Articolo 11 CAUZIONE DEFINITIVA
11.1. Cauzione
A norma dell’art. 113 – comma 1, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
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cento. Si applica l'articolo 75, comma 7, del Codice medesimo, in base al quale l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e deve documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L. R. n. 12/2011, le quote in aumento di cui sopra devono essere costituite, per almeno la metà del loro ammontare, con le modalità previste dall’articolo 75, comma 2, del Codice dei contratti o con fidejussione bancaria.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Nel bando di gara, l’Amministrazione può richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e può altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione stessa nel corso della procedura.
A norma dei successivi commi 2, 3, 4 e 5, del medesimo art. 113 del Codice dei contratti :
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Resta comunque convenuto che, anche quando dopo il collaudo nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione predetta, queste potranno restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolate a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'articolo 360 della Legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. F, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.
11.2. Copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
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A norma dell’art. 129, comma 1, del Codice dei contratti, fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 1 del presente articolo, l'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’art. 125, commi 1 e 2, del Regolamento, la polizza suddetta deve coprire espressamente anche i danni subiti dall’Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l’importo della somma assicurata corrisponda all’importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all’importo del contratto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Ai sensi dell’art. 125, comma 3, del medesimo Regolamento, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Ai sensi dei successivi commi 4 e 5 del medesimo art. 125 del Regolamento, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
11.3. Copertura assicurativa indennitaria decennale
Ove ne ricorrano i presupposti di legge, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del Codice dei contratti e dell’art. 126 del Regolamento, l’Appaltatore é obbligato anche a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioo del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera.
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori in appalto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze suddette.
Articolo 12
STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.
L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto di appalto nel termine che sarà fissato dall’Amministrazione ai sensi
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della norma sopra richiamata. In difetto, l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione, entro dieci giorni, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di legge.
Qualora, invece, la stipula del contratto non avvenga nel termine suddetto per difetto dell’Amministrazione, l’Appaltatore può, mediante atto notificato all’Amministrazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’Appaltatore non spetta alcun indennizzo
In caso receda dalla stipula del contratto, l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Qualora sia intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dalla Direzione lavori, ivi compresi quelli per le opere provvisionali.
A norma dell’articolo 8 del Capitolato Generale e dell’articolo 139 del Regolamento, sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratto, di bollo e registro, delle copie del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione del contratto stesso, compresi quelli tributari. La liquidazione di tali spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Dirigente dell’ufficio presso cui è stipulato il contratto.
Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell’Appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte. Viceversa, se al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, l’Amministrazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 13 CONSEGNA DEI LAVORI
13.1. Consegna in generale
La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli articoli 153, 154 e 155 del Regolamento, entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, in caso di urgenza, dopo l’aggiudicazione.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora invece la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha diritto al rimorso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore alle percentuali indicate nell’articolo 157, comma 1, del Regolamento, applicate sull’importo netto dell’appalto. In questo caso, la richiesta di pagamento degli oneri spettanti all’Appaltatore, debitamente quantificata, deve essere inoltrata dallo Stesso a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso.
Ove l’istanza di recesso dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. In questo caso, la richiesta di pagamento degli oneri spettanti all’Appaltatore ai sensi del presente comma, deve essere inoltrata dallo Stesso a pena di decadenza,
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mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all’articolo 190 del Regolamento. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste nel caso di accoglimento della domanda, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Oltre alle somme espressamente previste precedentemente, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore.
13.2. Operazioni di consegna - Capisaldi di livellazione
L’appaltatore deve presentarsi per ricevere la consegna, nel giorno e nel luogo comunicati dalla direzione dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell’Amministrazione.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.
L'Appaltatore sarà inoltre responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.
13.3. Inizio del lavori - Penale per il ritardo
L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo entro e non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera in misura pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Ove il ritardo dovesse eccedere i 45 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
Articolo 14
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI • PENALE PER IL RITARDO
Il tempo utile, entro cui l’Appaltatore deve ultimare tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in mesi 12 (dodici) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell’art. 154, comma 6, del Regolamento, dall’ultimo dei verbali di consegna.
L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del Regolamento, la penale per ritardata ultimazione è stabilita nella misura giornaliera dell’1,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
Qualora il ritardo nell’adempimento contrattuale determina un importo della penale superiore a quello massimo suddetto, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall’articolo 136 del Codice dei contratti.
Ai sensi dell’art. 145, comma 6, del Regolamento, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
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Ai sensi dell’art. 145, commi 7 e 8, del Regolamento medesimo, è ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore stesso, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dell’Amministrazione.
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide l’Amministrazione su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l’Organo di collaudo ove costituito.
Nel caso di risoluzione del contratto in danno ai sensi dell’articolo 146 del Regolamento in danno o di esecuzione di ufficio, ai fini dell’applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dall'Amministrazione all'Appaltatore per compiere i lavori.
Articolo 15
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
15.1. Sospensione e ripresa in generale
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e/o circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori e la loro realizzazione a regola d’arte, la Direzione dei lavori ne ordina la sospensione, compilando con l’intervento dell’Appaltatore apposito verbale, che sarà inoltrato al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla sua compilazione e nel quale indica le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del presente Capitolato; nei casi previsti dalle lettere c) e d) del medesimo art. 6, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa dei lavori le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, la Direzione dei lavori dispone visite in cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
La sospensione, disposta ai sensi del comma precedente, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione della loro esecuzione. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
Fuori dai casi previsti precedentemente, il Responsabile del procedimento può altresì ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento.Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato o della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. In tal caso, il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più d’una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque qualora superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l’Amministrazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
22 sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del capoverso precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'articolo 27 del presente Capitolato.
Non appena vengano a cessare le cause della sospensione, la Direzione dei lavori dispone la ripresa dei lavori, compilando con l’intervento dell’Appaltatore apposito verbale, che sarà inoltrato al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla sua compilazione. Nel verbale di ripresa, la Direzione dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
L’appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che l’Amministrazione abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda per iscritto a quanto necessario alla ripresa. Tale diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa dei lavori; qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento.
Qualora la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale, il Responsabile del procedimento dà avviso all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo contrattuale fissato per l’esecuzione dei lavori.
15.2. Sospensione parziale
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Alla sospensione parziale si applicano le norme di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ad eccezione del disposto dell’ultimo capoverso in ordine ai riflessi sul tempo contrattuale; la sospensione parziale determina infatti il differimento dei tempi contrattuali in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.
15.3. Sospensione illegittima
Le sospensioni, totali o parziali, disposte dall’Amministrazione per cause diverse da quelle stabilite nei commi precedenti del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
Ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura del 6,50 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile d’impresa, nella misura pari agli interessi moratori calcolati a norma dell’articolo 30, comma 4, del Capitolato Generale;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della mano d’opera, accertati dalla Direzione Lavori ai sensi del disposto di cui al terzo capoverso del precedente comma 1 del presente articolo;
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d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Al di fuori delle voci su elencate, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Articolo 16 PROROGHE
L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo di cui al capoverso seguente. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Amministrazione.
La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentita il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Articolo 17
IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI
17.1. Impianto del cantiere
L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere ed all’inizio effettivo dei lavori entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di consegna.
17.2. Programma dei lavori
L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire i lavori secondo un programma di sviluppo esecutivo che lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigere sulla base del cronoprogramma allegato al contratto ed a presentare alla Direzione Lavori, come programma di massima, entro il termine di 15 giorni dalla data di consegna.
La Direzione Lavori potrà formulare le proprie osservazioni, ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di 15 giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato diagramma riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppi di opere.
L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente comma 3.
17.3. Ordine dei lavori
In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
17.4. Durata giornaliera dei lavori
L’esecuzione dei lavori deve, di regola, avvenire di giorno e per il numero di ore consentito dagli accordi sindacali di lavoro; tuttavia, l’Appaltatore può, per sua scelta e per ragioni di urgenza o di rispetto dei tempi contrattuali, ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, anche di notte, ove consentito dagli accordi sindacali suddetti, dandone preventiva comunicazione alla Direzione Lavori, la quale può vietare l’esercizio di tale attività qualora
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sussistano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
17.5. Lavoro notturno e festivo
Salvo l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora ravvisi la necessità che l'esecuzione delle opere proceda in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale o che i lavori siano continuati ininterrottamente o che siano eseguiti in condizioni eccezionali, previa autorizzazione e su ordine scritto del Responsabile del procedimento, la Direzione Lavori potrà richiedere all’Appaltatore, il quale è obbligato ad adempiere, che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.
Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.
Articolo 18
ANTICIPAZIONI – INCENTIVAZIONI
18.1. Anticipazioni dell'Appaltatore
L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste, relativi all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interessi calcolati al saggio legale vigente nel periodo intercorrente tra l’anticipazione ed il rimborso della stessa.
18.2. Anticipazioni dell'Amministrazione
In relazione ai lavori in appalto, oggetto del presente Capitolato speciale, l’Amministrazione non riconoscerà all’Appaltatore alcuna anticipazione sul prezzo di appalto.
18.3. Divieto di incentivazioni
In relazione ai lavori in appalto, oggetto del presente Capitolato speciale, anche in caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato, l’Amministrazione non riconoscerà all’Appaltatore di alcun premio di incentivazione.
Articolo 19
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D’OPERA - PAGAMENTI IN ACCONTO
19.1. Lavori in generale
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 141, comma 1, del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, ogni qualvolta, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga almeno l'importo di € 104.000 (diconsi Euro centoquattromila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,50 % per la garanzia di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, l’Amministrazione dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto deve avvenire entro il termine massimo di quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 194 del Regolamento. Il pagamento degli importi dovuti in base ai certificati di pagamento deve essere disposto entro il termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di emissione dei certificati stessi.